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TAR PIEMONTE, Sez. I, 10 marzo 2007, sentenza n. 1174
Boschi e foreste – Nozione di bosco – Aree parzialmente boscate – Presenza di
muri di cinta. In assenza di una più precisa definizione normativa, la
nozione di bosco deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente
coperti da boschi o foreste, ma anche, per identità di ratio, a tutte le
aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un
contesto forestale e senza che possa assumere alcun rilievo la costruzione di
eventuali muri di cinta o analoghi manufatti che delimitino una parte più o meno
estesa del bosco medesimo (nella specie, è stato ritenuto che la zona oggetto di
contestazione, limitrofa al bosco, ma caratterizzata da sporadici alberi di alto
fusto in un contesto di edifici residenziali, non potesse essere considerata
area boscata). Pres. Gomez de Ayala, Est. Goso – A.F. e altro (avv.ti Scialuga e
Goria) c. Comune di Roletto (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I – 10 marzo 207,
n. 1174
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
- PRIMA SEZIONE -
Reg.
Sen. n. 1174/07
Reg. Gen. n. 1281/93
composto dai magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1281/1993, proposto da ARMANDO Franco e LEGGER Luciana,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Rosanna Scialuga e Maurizio Goria,
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, corso Vinzaglio n. 2;
contro
il COMUNE di ROLETTO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del 8 aprile 1993, notificato in data 16 aprile 1993, con
cui il Sindaco di Roletto, contestando l’esecuzione di opere in assenza
dell’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29.6.1939, n. 1479, ha
irrogato la sanzione pecuniaria di £ 10.000.000, sulla base dell’art. 16, comma
5, della L.R. n. 20/1989, unitamente ad ogni altro atto preliminare e
presupposto, anche non noto.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 965 del 7 ottobre 1993;
Vista la memoria conclusionale dei ricorrenti;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Dato atto che non si è costituito in giudizio il Comune di Roletto;
Giudice relatore alla camera di consiglio del 7 marzo 2007 il referendario
Richard Goso;
Udito il difensore dei ricorrenti, come da verbale di udienza;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
I coniugi ricorrenti sono proprietari di una casa di civile abitazione con
circostante terreno nel comune di Roletto.
In data 12 dicembre 1991, presentavano istanza di concessione edilizia per la
costruzione, in prossimità della propria abitazione, di un locale interrato con
sovrastante tettoia aperta.
Il Comune di Roletto approvava il progetto e rilasciava contestualmente apposita
autorizzazione sotto il profilo idrogeologico.
In data 4 febbraio 1993, agenti del Corpo forestale dello Stato rilevavano il
recente taglio di nove piante di pino silvestre e tre piante di castagno nella
zona interessata dall’intervento edilizio sopra descritto.
In seguito a tali accertamenti, era irrogata agli attuali ricorrenti la sanzione
pecuniaria di £ 233.335, regolarmente pagata, ed avviato nei loro confronti un
procedimento penale.
Per i medesimi fatti, il Comune di Roletto irrogava ai signori Armando e Legger
la sanzione di £ 10.000.000, ai sensi dell’art. 10 della legge region. Piemonte
3 aprile 1989, n. 20, per lavori in zona boscata eseguiti in assenza della
prescritta autorizzazione ambientale.
Gli esponenti – che hanno regolarmente pagato, al fine di evitare la procedura
esecutiva, anche la sanzione di cui sopra – ne contestano la legittimità, con il
ricorso in trattazione, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame:
I) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 7 della
legge 29 giugno 1939, n. 1479, e 1, lettera g), della legge 8 agosto 1985, n.
431. Violazione e falsa applicazione di norma regolamentare in relazione
all’art. 20/a del P.R.G.C. di Roletto. Erroneità dei presupposti. Difetto di
istruttoria. Travisamento della realtà. Eccesso di potere.
I deducenti contestano la sussistenza del presupposto fondamentale
dell’ordinanza impugnata, poiché l’area di proprietà, completamente cintata e
inserita in zona urbanistica “residenziale di tipo saturo”, non sarebbe soggetta
al vincolo ambientale ex lege previsto dalla legge n. 431/1985.
II) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2, comma 8,
della L.R. n. 45/1989. Difetto e/o comunque carenza di istruttoria.
Contraddittorietà e perplessità manifeste. Eccesso di potere.
La mancata esecuzione di opere edili escluderebbe, nella fattispecie, la
configurabilità dei presupposti previsti dall’art. 16 della legge region. n.
20/1989.
L’autorizzazione idrogeologica rilasciata ai proprietari, inoltre, li avrebbe
comunque abilitati ad abbattere la vegetazione arborea presente sul suolo
interessato dai lavori.
III) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2, comma 8,
della L.R. n. 45/1989, sotto un ulteriore profilo. Errore di procedura.
Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere anche sotto
il profilo dello sviamento.
Il riferimento agli artt. 4 e 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contenuto
nel provvedimento impugnato, non consentirebbe di comprendere se la sanzione sia
stata irrogata sulla base di presupposti di natura ambientale ovvero di
carattere edilizio-urbanistico.
IV) Violazione e falsa applicazione di legge anche in relazione agli artt. 3 e 7
della legge n. 241/1990.
Il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio
del procedimento.
Esso non indica, inoltre, i termini e l’autorità dinanzi alla quale è possibile
proporre ricorso.
In forza di tali censure di legittimità, i ricorrenti chiedono conclusivamente che sia disposto annullamento del provvedimento impugnato.
Con ordinanza presidenziale n. 965 del 7 ottobre 1993, ottemperata
dall’Amministrazione intimata, era disposta l’acquisizione degli atti relativi
al procedimento.
Nelle more del presente giudizio, gli interessati erano assolti, con sentenza
del Pretore di Pinerolo del 12 aprile 1996, passata in giudicato, dai reati loro
ascritti.
In prossimità della pubblica udienza, i ricorrenti hanno depositato una memoria
conclusionale.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Roletto.
Chiamato alla pubblica udienza del 7 marzo 2007, infine, il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori Franco Armando e Luciana Legger contrastano l’ordinanza sindacale del
Comune di Roletto in data 8 aprile 1993, con la quale è stata irrogata loro, ai
sensi dell’art. 16 della legge region. Piemonte 3 aprile 1989, n. 20, la
sanzione pecuniaria di £ 10.000.000, in relazione agli interventi di
modificazione del suolo, eseguiti nell’area di proprietà, in assenza della
prescritta autorizzazione ambientale.
Nell’ambito dei lavori finalizzati alla costruzione di un locale interrato con
sovrastante tettoia aperta, infatti, i ricorrenti avevano realizzato il parziale
disboscamento dell’area, con asportazione di nove piante di pino silvestre e tre
di castagno.
E’ fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, con il quale gli esponenti
denunciano il vizio di eccesso di potere, sotto il profilo dell’erroneità dei
presupposti e del difetto di istruttoria.
Gli interventi posti in essere in assenza di autorizzazione ambientale hanno
riguardato un’area che l’Amministrazione intimata considera vincolata ex lege,
ai sensi dell’art. 1, lettera g), della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto
coperta da boschi.
I deducenti contestano la fondatezza di tale presupposto, dal momento che l’area
de qua, seppure disseminata di alberi di alto fusto, costituisce un giardino
interamente cintato ed è qualificata dal vigente strumento urbanistico generale
come “zona omogenea residenziale di tipo saturo”.
Pur considerando le difficoltà che, per la mancanza di una precisa definizione
normativa della nozione di “bosco”, si connettono all’individuazione delle aree
vincolate ex lege in quanto boscate, ritiene il Collegio che la prima
circostanza evidenziata dai ricorrenti (ossia che l’area sia interamente cintata
e costituisca, quindi, un giardino pertinenziale all’abitazione) non sia idonea
a dimostrare l’insussistenza del vincolo ambientale.
In assenza di una più precisa definizione normativa, infatti, la nozione di
bosco deve essere riferita, non soltanto ai terreni completamente coperti da
boschi o foreste, ma anche, per identità di ratio, a tutte le aree parzialmente
boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto forestale
e senza che possa assumere alcun rilievo la costruzione di eventuali muri di
cinta o analoghi manufatti che delimitino una parte più o meno estesa del bosco
medesimo.
E’ necessario considerare attentamente, quindi, le caratteristiche dell’area
interessata dall’intervento, onde verificare se la stessa si ponga in rapporto
di omogeneità con un più ampio contesto boschivo.
In tal senso, può farsi efficacemente riferimento ai contenuti della sentenza
del Pretore di Pinerolo, citata in premessa, ove viene motivatamente escluso che
la proprietà degli attuali ricorrenti “si trovi all’interno di un territorio
coperto da bosco”, atteso che, intorno alla loro abitazione, vi è “una rada
vegetazione e una diffusa presenza di abitazioni”, mentre la zona boscata vera e
propria inizia soltanto più a nord.
E’ provato, quindi, che l’area di proprietà dei ricorrenti, pur limitrofa al
bosco, non è inserita organicamente in esso, bensì in una zona residenziale.
La presenza di sporadici alberi di alto fusto in un contesto caratterizzato da
numerosi edifici residenziali non costituisce, ovviamente, elemento sufficiente
per qualificare un’area come boscata.
Deve escludersi, pertanto, che la zona interessata dall’intervento fosse
soggetta a vincolo ambientale ex lege in quanto boscata.
In tal senso, d’altronde, costituisce elemento risolutivo anche la
classificazione operata dal piano regolatore del Comune di Roletto che,
inserendo l’area in “zona omogenea residenziale di tipo saturo”, conferma uno
stato di urbanizzazione non compatibile con l’esistenza di un bosco.
Nel caso in esame, pertanto, non sussistevano i presupposti per l’applicazione
della sanzione prevista dall’art. 16 della legge region. n. 20/1989.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 7 marzo 2007.
IL PRESIDENTE
f.to. A. Gomez de Ayala
L’ESTENSORE
f.to R. Goso
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 10 marzo 2007
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
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