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TAR PIEMONTE, Sez. I - 4 aprile 2007, sentenza n. 1562
INQUINAMENTO - Circolazione stradale - Provvedimento di limitazione del
traffico - Istruttoria - Ponderazione degli interessi dei singoli incisi
dall’adottanda misura di regolamentazione - Necessità - Esclusione. Il
provvedimento che limita il traffico in ambito urbano deve essere preceduto da
un’attenta considerazione degli effetti che esso produce sulla salute, sulla
sicurezza della circolazione, sul territorio, sul patrimonio ambientale e
culturale e potrà opportunamente valutare anche gli interessi delle categorie di
persone che, per ragioni professionali o meno, siano interessate dalla
limitazione, ma non è ipotizzabile che, nell’ambito dell’attività istruttoria,
debba trovar posto anche la ponderazione degli interessi dei singoli che, più o
meno direttamente, siano incisi dall’adottanda misura di regolamentazione. Pres.
Gomez de Ayala, Est. Goso - C. s.r.l. (avv. Veronelli) c. Comune di Torino (avv.
Spinelli) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 4 aprile 2007, n. 1562
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
- PRIMA SEZIONE -
Reg. Sent. n. 1562/07
Reg. Gen. n. 310/07
composto dai magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Bernardo BAGLIETTO - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 310/2007, proposto dalla CARLO ALBERTO PARKING s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore Mario Filippo Ferrero, rappresentata e
difesa dall’avv. Marco Veronelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio
in Torino, corso Francia n. 86;
contro
il COMUNE di TORINO, in persona del Vicesindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Donatella Spinelli, presso la quale è elettivamente domiciliato
in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, Palazzo Civico, Avvocatura comunale;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
- dell’ordinanza n. 120 prot. n. 359 del 10 gennaio 2007, con cui il
Dirigente del Settore mobilità sostenibile e tutela animali - Divisione ambiente
e verde del Comune di Torino ha, fra l’altro, ordinato:
“A. nell’area ZTL Ambientale (ZTLA) … omissis … a far data dal 15 gennaio 2007
nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, è istituito il divieto di
circolazione dinamica con il seguente orario e per i seguenti veicoli:
• dalle 7,30 alle 19,00 per i veicoli per il trasporto di persone aventi al
massimo otto posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) con omologazioni
precedenti alle direttive EURO 3 e s.m.i.;
• dalle 7,30 alle 19,00 per i motocicli e ciclomotori con omologazioni
precedenti alla direttiva EURO 1 delle categorie L1 ed L3, cioè non omologati ai
sensi della direttiva 97/24/CE e successive;
• dalle 9,00 alle 13,00 per i motocicli e ciclomotori con omologazioni
precedenti alla direttiva EURO 1 delle categorie L2, L4 ed L5, cioè non
omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive.
Inoltre sono esentati dalle limitazioni di traffico in ZTLA i seguenti veicoli:
q. veicoli autorizzati a circolare in ZTL Centrale in forza di permessi di
circolazione rilasciati anteriormente all’entrata in vigore del presente
provvedimento ed in corso di validità;
r. veicoli intestati a residenti e dimoranti titolari di permesso ZTL, veicoli
intestati ai residenti non titolari di permesso ZTL, veicoli intestati ai
titolari di permesso Arancione, veicoli intestati ai titolari (proprietà, uso,
usufrutto, comodato) di posti auto in ZTL ambientale, veicoli intestati ai
titolari di permesso di sosta in Area Centrale ma al di fuori della ZTL
ambientale”;
- di ogni altro atto antecedente o successivo, presupposto, consequenziale e/o
comunque connesso al precedente e, in particolare, in parte qua:
- dell’ordinanza n. 119 prot. n. 10 del 10 gennaio 2007, con cui il Dirigente
del Settore esercizio - Divisione infrastrutture e mobilità del Comune di Torino
ha, fra l’altro, ordinato “a far tempo dal 15 gennaio 2007, la revoca
dell’ordinanza n. 5247 del 23.12.2004 e della successiva ordinanza modificativa
ed integrativa n. 4596 del 6.11.2006”;
- delle deliberazioni della Giunta comunale di Torino meccan. n. 2004 07536/006
del 21.9.2004, meccan. n. 2004 08734/110 del 9.11.2004, meccan. n. 2004
11479/110 del 7.12.2004, meccan. n. 2006 08010/110 del 31.10.2006, con le quali
è stata approvata e disciplinata la ZTL ambientale, nonché della deliberazione
della Giunta comunale di Torino meccan. n. 2006 09699/006 del 1.12.2006, avente
ad oggetto “Provvedimenti aggiuntivi limitazione circolazione veicoli in ZTL
ambientale. Modifica della deliberazione (mecc. 2004 11479/110 del 7.12.2004) e
interventi volti a migliorare la qualità dell’aria”;
- dell’ordinanza del Sindaco di Torino n. 4535 del 31.10.2006 nonché
dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Torino n. 523 del 12.2.2004.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di
Torino;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Giudice relatore alla camera di consiglio del 4 aprile 2007 il referendario
Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Nell’esercizio dei propri poteri finalizzati alla regolamentazione della
circolazione veicolare e alla prevenzione dell’inquinamento atmosferico, il
Comune di Torino individuava un’area del centro abitato quale “ZTL ambientale”,
soggetta a particolari limitazioni del traffico veicolare.
Con il provvedimento dirigenziale qui impugnato, è stata dettata la nuova
disciplina della circolazione veicolare nella ZTL ambientale, comportante
particolari restrizioni per i cosiddetti veicoli non ecologici.
In particolare, è stato istituito il divieto di circolazione all’interno della
zona suddetta, dalle ore 7.30 alle 19.00 dei giorni feriali, per gli autoveicoli
“non Euro 3” e per i motocicli “non Euro 1”.
La Società ricorrente, che gestisce un parcheggio incluso nella ZTL ambientale,
lamenta che le nuove restrizioni del traffico impediscono l’accesso alla propria
struttura dei veicoli “Euro 0, 1 e 2”, che costituiscono circa il 20% della sua
clientela, provocandole un ingente danno economico.
Essa contesta la legittimità del provvedimento impugnato (e degli altri atti
indicati in epigrafe), deducendo i seguenti motivi di gravame:
I. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
II. Eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto di motivazione.
Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della
legge n. 241/1990.
IV. Eccesso di potere per manifesta illogicità.
In forza di tali censure, la ricorrente insta per l’annullamento del
provvedimento impugnato, previa sospensione dell’esecuzione, riservandosi
altresì di agire per il risarcimento dei danni..
Si è costituito in giudizio il Comune di Torino, contrastando la fondatezza del
gravame e opponendosi al suo accoglimento.
Alla camera di consiglio del 4 aprile 2007, il ricorso è stato ritenuto per la
decisione immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Considerando la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza
degli elementi di valutazione in atti, il Collegio ritiene di dover definire il
giudizio con sentenza in forma semplificata, in sede di esame dell’istanza
cautelare, come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.
2) Con il primo motivo di gravame, la Società ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, poiché il Comune di Torino ha
omesso di comunicarle l’avvio del procedimento volto all’adozione del
provvedimento impugnato, nonostante il pregiudizio che essa ne ritrae e
l’insussistenza di particolari esigenze di celerità.
Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato si configura quale misura di
limitazione del traffico i cui destinatari sono tutti i soggetti che possono
fare uso della viabilità urbana.
Esso deve essere qualificato, pertanto, come atto amministrativo generale al
quale, giusta l’art. 13, comma 1, legge n. 241/1990, non si applica la regola
della previa comunicazione di avvio del procedimento fissata dall’art. 7 della
legge (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3259).
3) Possono essere trattati congiuntamente il secondo e il terzo motivo di
gravame, con i quali l’esponente deduce il vizio di eccesso di potere per
disparità di trattamento e per difetto di istruttoria.
In primo luogo, l’esponente si duole del trattamento deteriore che le sarebbe
stato riservato rispetto agli altri parcheggi a pagamento ubicati nella ZTL, per
i quali sarebbero state adottate particolari modalità atte a consentire comunque
l’accesso delle auto colpite dalla limitazione del traffico.
La peculiare situazione della ricorrente, inoltre, non sarebbe stata oggetto di
adeguati approfondimenti istruttori.
In disparte i rilievi di inammissibilà formulati dalla difesa civica, ritiene il
Collegio che entrambe le doglianze debbano essere disattese in quanto prive di
giuridico fondamento.
La censura riferita alla presunta disparità di trattamento è generica e
indimostrata: fermo restando che il provvedimento impugnato non contiene
previsioni relative all’accessibilità dei parcheggi a pagamento situati
all’interno della ZTL ambientale, l’esponente omette di individuare tanto le
situazioni analoghe quanto le misure che, secondo la tesi affermata,
garantirebbero loro un trattamento più favorevole.
Resta il fatto, comunque, che la censura di disparità di trattamento non
presuppone una semplice analogia della situazione di fatto dei soggetti
interessati, ma richiede una perfetta identità di situazioni soggettive e
oggettive (cfr., fra le molte, T.A.R. Piemonte, sez. I, 19 novembre 2003, n.
1602) che, stante la diversa ubicazione dei parcheggi a pagamento, non può certo
sussistere nel caso in esame.
Neppure è dato ravvisare le carenze dell’attività istruttoria lamentate dalla
ricorrente.
Il provvedimento che limita il traffico in ambito urbano, infatti, deve essere
preceduto da un’attenta considerazione degli effetti che esso produce sulla
salute, sulla sicurezza della circolazione, sul territorio, sul patrimonio
ambientale e culturale e potrà opportunamente valutare anche gli interessi delle
categorie di persone che, per ragioni professionali o meno, siano interessate
dalla limitazione, ma non è ipotizzabile che, nell’ambito dell’attività
istruttoria, debba trovar posto anche la ponderazione degli interessi dei
singoli che, più o meno direttamente, siano incisi dall’adottanda misura di
regolamentazione.
4) Infine, l’esponente lamenta la manifesta illogicità del provvedimento
impugnato, sostenendo che il sacrificio impostole sarebbe assolutamente
esagerato rispetto all’obiettivo che si vuole perseguire.
La censura è inammissibile, poiché interferisce con valutazioni riservate alla
discrezionalità dell’amministrazione.
Ciò non significa che il provvedimento in questione non possa essere sindacato
dal giudice in termini di “logicità”, ben potendosene ipotizzare l’illegittimità
laddove esso risulti palesemente incorerente, contraddittorio o arbitrario.
Tale sarebbe (per rifarsi agli esempi proposti dalla decisione del Consiglio di
Stato, Adunanza plenaria, 6 febbraio 1993, n. 3) il caso di una misura di
limitazione del traffico che vietasse la circolazione nei centri urbani ai
veicoli meno inquinanti, lasciando via libera agli altri, oppure che desse
libertà di circolazione ai veicoli privati e la negasse ai mezzi di soccorso.
Le doglianze della ricorrente, invece, costituiscono semplici critiche
all’opportunità e alla congruenza del provvedimento impugnato, ma non sono
idonee a rivelarne profili di illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà,
necessari per assumere le doglianze medesime in termini di legittimità.
5) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 4 aprile 2007.
IL PRESIDENTE
f.to. A. Gomez de Ayala
L’ESTENSORE
f.to R. Goso
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 4 aprile 2007
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
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