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TAR PIEMONTE, Sez. I - 4 aprile 2007, sentenza n. 1562
 

INQUINAMENTO - Circolazione stradale - Provvedimento di limitazione del traffico - Istruttoria - Ponderazione degli interessi dei singoli incisi dall’adottanda misura di regolamentazione - Necessità - Esclusione. Il provvedimento che limita il traffico in ambito urbano deve essere preceduto da un’attenta considerazione degli effetti che esso produce sulla salute, sulla sicurezza della circolazione, sul territorio, sul patrimonio ambientale e culturale e potrà opportunamente valutare anche gli interessi delle categorie di persone che, per ragioni professionali o meno, siano interessate dalla limitazione, ma non è ipotizzabile che, nell’ambito dell’attività istruttoria, debba trovar posto anche la ponderazione degli interessi dei singoli che, più o meno direttamente, siano incisi dall’adottanda misura di regolamentazione. Pres. Gomez de Ayala, Est. Goso - C. s.r.l. (avv. Veronelli) c. Comune di Torino (avv. Spinelli) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 4 aprile 2007, n. 1562
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

- PRIMA SEZIONE -


Reg. Sent. n. 1562/07

Reg. Gen. n. 310/07


composto dai magistrati:


- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Bernardo BAGLIETTO - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 310/2007, proposto dalla CARLO ALBERTO PARKING s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Mario Filippo Ferrero, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Veronelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Francia n. 86;


contro


il COMUNE di TORINO, in persona del Vicesindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Donatella Spinelli, presso la quale è elettivamente domiciliato in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, Palazzo Civico, Avvocatura comunale;


per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
- dell’ordinanza n. 120 prot. n. 359 del 10 gennaio 2007, con cui il Dirigente del Settore mobilità sostenibile e tutela animali - Divisione ambiente e verde del Comune di Torino ha, fra l’altro, ordinato:
“A. nell’area ZTL Ambientale (ZTLA) … omissis … a far data dal 15 gennaio 2007 nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, è istituito il divieto di circolazione dinamica con il seguente orario e per i seguenti veicoli:
• dalle 7,30 alle 19,00 per i veicoli per il trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) con omologazioni precedenti alle direttive EURO 3 e s.m.i.;
• dalle 7,30 alle 19,00 per i motocicli e ciclomotori con omologazioni precedenti alla direttiva EURO 1 delle categorie L1 ed L3, cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive;
• dalle 9,00 alle 13,00 per i motocicli e ciclomotori con omologazioni precedenti alla direttiva EURO 1 delle categorie L2, L4 ed L5, cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive.
Inoltre sono esentati dalle limitazioni di traffico in ZTLA i seguenti veicoli:
q. veicoli autorizzati a circolare in ZTL Centrale in forza di permessi di circolazione rilasciati anteriormente all’entrata in vigore del presente provvedimento ed in corso di validità;
r. veicoli intestati a residenti e dimoranti titolari di permesso ZTL, veicoli intestati ai residenti non titolari di permesso ZTL, veicoli intestati ai titolari di permesso Arancione, veicoli intestati ai titolari (proprietà, uso, usufrutto, comodato) di posti auto in ZTL ambientale, veicoli intestati ai titolari di permesso di sosta in Area Centrale ma al di fuori della ZTL ambientale”;
- di ogni altro atto antecedente o successivo, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso al precedente e, in particolare, in parte qua:
- dell’ordinanza n. 119 prot. n. 10 del 10 gennaio 2007, con cui il Dirigente del Settore esercizio - Divisione infrastrutture e mobilità del Comune di Torino ha, fra l’altro, ordinato “a far tempo dal 15 gennaio 2007, la revoca dell’ordinanza n. 5247 del 23.12.2004 e della successiva ordinanza modificativa ed integrativa n. 4596 del 6.11.2006”;
- delle deliberazioni della Giunta comunale di Torino meccan. n. 2004 07536/006 del 21.9.2004, meccan. n. 2004 08734/110 del 9.11.2004, meccan. n. 2004 11479/110 del 7.12.2004, meccan. n. 2006 08010/110 del 31.10.2006, con le quali è stata approvata e disciplinata la ZTL ambientale, nonché della deliberazione della Giunta comunale di Torino meccan. n. 2006 09699/006 del 1.12.2006, avente ad oggetto “Provvedimenti aggiuntivi limitazione circolazione veicoli in ZTL ambientale. Modifica della deliberazione (mecc. 2004 11479/110 del 7.12.2004) e interventi volti a migliorare la qualità dell’aria”;
- dell’ordinanza del Sindaco di Torino n. 4535 del 31.10.2006 nonché dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Torino n. 523 del 12.2.2004.


Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Torino;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Giudice relatore alla camera di consiglio del 4 aprile 2007 il referendario Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;


Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


Nell’esercizio dei propri poteri finalizzati alla regolamentazione della circolazione veicolare e alla prevenzione dell’inquinamento atmosferico, il Comune di Torino individuava un’area del centro abitato quale “ZTL ambientale”, soggetta a particolari limitazioni del traffico veicolare.


Con il provvedimento dirigenziale qui impugnato, è stata dettata la nuova disciplina della circolazione veicolare nella ZTL ambientale, comportante particolari restrizioni per i cosiddetti veicoli non ecologici.
In particolare, è stato istituito il divieto di circolazione all’interno della zona suddetta, dalle ore 7.30 alle 19.00 dei giorni feriali, per gli autoveicoli “non Euro 3” e per i motocicli “non Euro 1”.


La Società ricorrente, che gestisce un parcheggio incluso nella ZTL ambientale, lamenta che le nuove restrizioni del traffico impediscono l’accesso alla propria struttura dei veicoli “Euro 0, 1 e 2”, che costituiscono circa il 20% della sua clientela, provocandole un ingente danno economico.


Essa contesta la legittimità del provvedimento impugnato (e degli altri atti indicati in epigrafe), deducendo i seguenti motivi di gravame:


I. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
II. Eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
IV. Eccesso di potere per manifesta illogicità.


In forza di tali censure, la ricorrente insta per l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’esecuzione, riservandosi altresì di agire per il risarcimento dei danni..


Si è costituito in giudizio il Comune di Torino, contrastando la fondatezza del gravame e opponendosi al suo accoglimento.


Alla camera di consiglio del 4 aprile 2007, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1) Considerando la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di valutazione in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, in sede di esame dell’istanza cautelare, come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.


2) Con il primo motivo di gravame, la Società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, poiché il Comune di Torino ha omesso di comunicarle l’avvio del procedimento volto all’adozione del provvedimento impugnato, nonostante il pregiudizio che essa ne ritrae e l’insussistenza di particolari esigenze di celerità.
Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato si configura quale misura di limitazione del traffico i cui destinatari sono tutti i soggetti che possono fare uso della viabilità urbana.
Esso deve essere qualificato, pertanto, come atto amministrativo generale al quale, giusta l’art. 13, comma 1, legge n. 241/1990, non si applica la regola della previa comunicazione di avvio del procedimento fissata dall’art. 7 della legge (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3259).


3) Possono essere trattati congiuntamente il secondo e il terzo motivo di gravame, con i quali l’esponente deduce il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e per difetto di istruttoria.
In primo luogo, l’esponente si duole del trattamento deteriore che le sarebbe stato riservato rispetto agli altri parcheggi a pagamento ubicati nella ZTL, per i quali sarebbero state adottate particolari modalità atte a consentire comunque l’accesso delle auto colpite dalla limitazione del traffico.
La peculiare situazione della ricorrente, inoltre, non sarebbe stata oggetto di adeguati approfondimenti istruttori.
In disparte i rilievi di inammissibilà formulati dalla difesa civica, ritiene il Collegio che entrambe le doglianze debbano essere disattese in quanto prive di giuridico fondamento.
La censura riferita alla presunta disparità di trattamento è generica e indimostrata: fermo restando che il provvedimento impugnato non contiene previsioni relative all’accessibilità dei parcheggi a pagamento situati all’interno della ZTL ambientale, l’esponente omette di individuare tanto le situazioni analoghe quanto le misure che, secondo la tesi affermata, garantirebbero loro un trattamento più favorevole.
Resta il fatto, comunque, che la censura di disparità di trattamento non presuppone una semplice analogia della situazione di fatto dei soggetti interessati, ma richiede una perfetta identità di situazioni soggettive e oggettive (cfr., fra le molte, T.A.R. Piemonte, sez. I, 19 novembre 2003, n. 1602) che, stante la diversa ubicazione dei parcheggi a pagamento, non può certo sussistere nel caso in esame.
Neppure è dato ravvisare le carenze dell’attività istruttoria lamentate dalla ricorrente.
Il provvedimento che limita il traffico in ambito urbano, infatti, deve essere preceduto da un’attenta considerazione degli effetti che esso produce sulla salute, sulla sicurezza della circolazione, sul territorio, sul patrimonio ambientale e culturale e potrà opportunamente valutare anche gli interessi delle categorie di persone che, per ragioni professionali o meno, siano interessate dalla limitazione, ma non è ipotizzabile che, nell’ambito dell’attività istruttoria, debba trovar posto anche la ponderazione degli interessi dei singoli che, più o meno direttamente, siano incisi dall’adottanda misura di regolamentazione.


4) Infine, l’esponente lamenta la manifesta illogicità del provvedimento impugnato, sostenendo che il sacrificio impostole sarebbe assolutamente esagerato rispetto all’obiettivo che si vuole perseguire.
La censura è inammissibile, poiché interferisce con valutazioni riservate alla discrezionalità dell’amministrazione.
Ciò non significa che il provvedimento in questione non possa essere sindacato dal giudice in termini di “logicità”, ben potendosene ipotizzare l’illegittimità laddove esso risulti palesemente incorerente, contraddittorio o arbitrario.
Tale sarebbe (per rifarsi agli esempi proposti dalla decisione del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 6 febbraio 1993, n. 3) il caso di una misura di limitazione del traffico che vietasse la circolazione nei centri urbani ai veicoli meno inquinanti, lasciando via libera agli altri, oppure che desse libertà di circolazione ai veicoli privati e la negasse ai mezzi di soccorso.
Le doglianze della ricorrente, invece, costituiscono semplici critiche all’opportunità e alla congruenza del provvedimento impugnato, ma non sono idonee a rivelarne profili di illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà, necessari per assumere le doglianze medesime in termini di legittimità.


5) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.


Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo respinge.
Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.


Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 4 aprile 2007.


IL PRESIDENTE
f.to. A. Gomez de Ayala

L’ESTENSORE

f.to R. Goso


il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave


Depositata in segreteria a sensi di legge
il 4 aprile 2007
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
 


 

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