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TAR PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, sentenza n. 3607
 

PROCEDURE E VARIE - RIFIUTI - Termovalorizzatore - Procedimento autorizzatorio - Impugnazione - Proprietari delle aziende agricole situate entro l’area destinata a subire gli effetti negativi dell’impianto - Legittimazione - Sussistenza. Sono legittimati ad impugnare gli atti del procedimento volto alla progettazione, realizzazione, gestione ed autorizzazione di un nuovo termovalorizzatore, in quanto titolari di una posizione differenziata, i proprietari delle aziende agricole situate all’interno della cd. “area di influenza”, quale area destinata a risentire effetti negativi dall’azione dell’impianto. Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n. 3607

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Convenzioni - Competenza consiliare - Individuazione - Artt. 42 e 30 T.U.E.L..
La competenza consiliare in materia di convenzioni, ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000, è circoscritta ai soli accordi che presentino le caratteristiche di cui all’art. 30, c. 2 del medesimo d.lgs. : “Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciprochi obblighi e garanzie” (nella specie, all’accordo avente ad oggetto l’individuazione del sito potenzialmente idoneo ad ospitare un nuovo termovalorizzatore,  è stata riconosicuta natura di mera individuazione di comuni intenti, come tale rientrante nella competenza della giunta). Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n. 3607


RIFIUTI - Regione Piemonte - Artt. 19 e 10 L.R. Piemonte n. 24/2002 - Potere surrogatorio provinciale - Potere di gestione e coordinamento e di realizzazione degli interventi connessi.
Il richiamo operato dall’art. 19, comma 5 della L.R. Piemonte n. 24/2002, all’intero art. 10, comma 2, comporta l’attribuzione alla provincia del potere di provvedere non soltanto alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma anche alla realizzazione dei connessi interventi. Tale conclusione discende dal tenore testuale del richiamato art. 10, comma 2, ove si parla espressamente della “… realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando l’eventuale compito di espletare le gare previsto dall’articolo 113, comma 13, d.lgs. 267/2000 come modificato dall’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448”. Non può, quindi, condividersi, la tesi secondo cui l’espressione utilizzata nell’art. 19, comma 5 (“governo della gestione dei rifiuti”) implicherebbe una distinzione tra attività di gestione e di coordinamento (art. 12, comma 4, lett. a), attribuita al potere surrogatorio provinciale, e realizzazione degli interventi (art. 12, comma 4, lett. b), da esso esclusa. Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n. 3607

RIFIUTI - Regione Piemonte - Artt. 6, c. 2 e 12, c. 4 L.R. Piemonte n. 24/2004 - Individuazione del sito idoneo alla realizzazione dell’impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti - Associazione d’ambito - Potere surrogatorio provinciale.
Le disposizioni di cui agli artt. 6, c. 2 e12, c. 4 della L.R. Piemonte n. 24/2004 attribuiscono all’associazione d’ambito il compito di provvedere all’individuazione del sito idoneo alla realizzazione del nuovo impianto per lo smaltimento e recupero dei rifiuti; dal combinato disposto delle stesse norme non può che discendere l’identificazione del “proponente”, nella medesima associazione, che esercita tale funzione nell’ambito dei più generali compiti che le sono attribuiti dal legislatore. Tale potere può e deve essere esercitato, in via surrogatoria e nelle more dell’istituzione dell’associazione d’ambito, dalla provincia. Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n. 3607

RIFIUTI - Piano provinciale per la gestione dei rifiuti - Natura di strumento di pianificazione territoriale ai sensi dell’art. 20 L.R. Piemonte n. 40/1998 - Esclusione.
Ai sensi dell’art. 20 della L.R. Piemonte 14 dicembre 1998, n. 40, la necessità d’inserire “le informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale” riguarda “gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione”: ciò non può dirsi con riferimento al Programma provinciale per la gestione dei rifiuti, la cui natura deve essere desunta dalla relativa definizione normativa, contenuta nell’art. 6 della legge Regione Piemonte 24/2002. Se infatti, in base a detta disposizione, il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti deve essere raccordato con il Piano territoriale di coordinamento ciò significa che è solo quest’ultimo a delineare l’assetto del territorio, laddove il primo si occupa, invece, della gestione del ciclo dei rifiuti e detta regole generali ed autonomamente vincolanti solo con riferimento a questo specifico aspetto, che esula dalla gestione del territorio in senso stretto. Né assume rilievo il fatto che il Programma provinciale contenga prescrizioni relative alla “individuazione delle aree potenzialmente idonee e delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti”, dettando “Criteri di localizzazione degli impianti” ed “Indirizzi per la valutazione di impatto ambientale”. Questi aspetti sono, infatti, riguardati nel Programma nell’ottica della gestione del ciclo dei rifiuti mentre, sotto il profilo dell’assetto territoriale, lo stesso non può derogare alle statuizioni contenute negli atti di pianificazione urbanistica, il che conferma la sua non riconducibilità alla previsione di cui all’art. 20 della legge Regione Piemonte 40/1998. Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n. 3607

V.I.A. - VAS - Dir. 2001/42/CE - “Modifiche minori” - Regime - Art. 7 D.Lgs. n. 152/2006 - Verifica preliminare.
La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 - pur prevedendo la sottoposizione a valutazione d’impatto ambientale di tutti i “piani e programmi”, compresi quelli inerenti la gestione dei rifiuti (art. 3, comma 2) - individua un regime a parte per le cd. “modifiche minori”, in relazione alle quali considera necessaria la valutazione ambientale “… solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente …” (art. 3, comma 3). Questo genere di modifiche è divenuto oggetto di disciplina nazionale solo a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. art. 7). La nuova disciplina contempla l’effettuazione di una “verifica preliminare” finalizzata a stabilire se la “modifica minore” abbia o meno effetti significativi sull’ambiente, il che ne impone la sottoposizione a Valutazione d’impatto ambientale strategica. Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n. 3607

RIFIUTI - Discariche di rifiuti urbani e speciali - Misure di compensazione - Art. 16 L.R. Piemonte n. 24/2004 - Contributo a carico del soggetto gestore e a favore di comuni interessati - Pretese immediatamente esigibili dai privati danneggiati - Esclusione.
La materia delle misure di compensazione correlate ai danni prodotti dalle discariche di rifiuti urbani e speciali è disciplinata dall’art. 16 della legge Regione Piemonte 24/2002, ove si prevede la corresponsione - a carico dei soggetti gestori ed a favore dei comuni su cui insistono le aree danneggiate - di un contributo annuo determinato in misura percentuale. La richiamata disposizione normativa precisa, inoltre, al comma 9, che “I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono versati dai gestori degli impianti, rispettivamente ai comuni ed alle province territorialmente competenti, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti”. In base a tale disciplina, quindi, le misure compensative non si traducono in pretese immediatamente esigibili dai privati danneggiati, bensì in contributi a favore dei comuni interessati, che potranno conseguirle, peraltro, solo dopo l’effettivo verificarsi degli eventi dannosi e, quindi, ad operazioni di gestione dei rifiuti concretamente iniziate. Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n. 3607

RIFIUTI - Delibera di assunzione dei poteri surrogatori da parte della provincia - Competenza consiliare - Specifica localizzazione del termovalorizzatore - Competenza residuale della giunta.
Mentre la deliberazione di generale assunzione dei poteri surrogatori da parte della provincia ha contenuto generale e d’indirizzo ed è, come tale, di competenza consiliare, la specifica localizzazione del nuovo termovalorizzatore è atto di concreta gestione, come tale non riconducibile all’art. 42 del decreto legislativo 267/2000 (che delimita le competenze dei consigli comunali e provinciali) bensì alla competenza “residuale” della giunta. Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n. 3607

RIFIUTI - Smaltimento dei rifiuti - Termovalorizzatore - Impianto termico di produzione energetica - Funzione accessoria rispetto a quella di smaltimento - Impianto di incenerimento - Valutazione di impatto ambientale provinciale - L.R. Piemonte n. 40/1998.
La previsione di un impianto termico di produzione energetica è conforme a quanto previsto dall’art. 22, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che impone di dotare i nuovi impianti della capacità di recuperare parte dell’energia termica sviluppata dal processo di combustione dei rifiuti. In quest’ottica l’impianto energetico ha funzione evidentemente accessoria rispetto a quella, principale, di smaltimento dei rifiuti. A ciò consegue che il termovalorizzatore, nel suo complesso, debba considerarsi “impianto di incenerimento” ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (ove si distingue tale tipologia da quella degli impianti di “coincenerimento”, ove la produzione energetica assume, invece, carattere “principale”), come tale soggetto a valutazione di impatto ambientale provinciale, anziché ministeriale, secondo quanto previsto dall’allegato 2, n. 6, della legge Regione Piemonte 40/1998. Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n. 3607
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

- 2^ SEZIONE -


Sent. n. 3607

Anno 2007

R.g.n. 1727

Anno 2004


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


A. sul ricorso n. 1727/2004, depositato in data 7 dicembre 2004, proposto da BRANCA Pietro, DOLEATTI Ezio, VERGNANO Giacomo, TAVELLA Giuseppe, CUMINO Mario, COMBA Giuseppe, MONASTEROLO Giorgio, CARNINO Gianfranco, BARDO Andrea, BORCA Pietro, BARICADA Lucia, BARDO Michele, VOTTA Ernesto, BRANCA Francesco, GHIONE Giampiero, DENTIS Oreste, MOINE Silvio, MOINE Alessandro, BERTINETTI Roberto, PASCHETTA Carlo, CAIONE Annunziata, RIVALTA CARNI di DE CIANNI Pio e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante DE CIANNI Pio, rappresentati e difesi dall’avv. Pier Costanzo Reineri, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Fabro n. 6;


c o n t r o


- la PROVINCIA di TORINO, anche quale sottoscrittore per conto del costituendo Consorzio di Bacino 17B/D, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Enrichens, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Morghen n. 28;
- il COMUNE di TORINO, anche nell’esercizio delle funzioni di Consorzio di cui al Bacino 18, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Caldo e Maria Lacognata, con domicilio eletto presso le stesse in Torino, Avvocatura Comunale, piazza Palazzo di Città n. 1;
- la TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita Buscaglino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, via Paolo Sacchi n. 44;
- il CONSORZIO CADOS - BACINO 15A, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO ACEA-PINEROLESE - BACINO 12, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO CCS - BACINO 13, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO COVAR 14 - BACINO 14, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO ACSEL VALSUSA - BACINO 15B, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO CISA - BACINO 17A, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO CCA - BACINO 17C, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO di BACINO 16, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il COMUNE di PINEROLO, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di CHIERI, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di MONCALIERI, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di RIVOLI, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di AVIGLIANA, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di SETTIMO TORINESE, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di CIRIE’, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di RIVAROLO CANAVESE, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di IVREA, in persona del Sindaco pro tempore;


per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 5 ottobre 2004, prot. 320-265874/2004, avente ad oggetto “Protocollo d’Intesa con la Città di Torino, i Consorzi di Bacino e i Comuni di Avigliana, Chieri, Cirié, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Rivarolo C.se, Rivoli, Settimo T.se per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti. Integrazione del testo approvato con DGP 259-255037 del 21/09/04”, nonché di quest’ultima deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 21 settembre 2004, prot. 259-255037; della deliberazione della Giunta Comunale di Torino 28 settembre 2004, n. mecc. 2004 07426/112, avente ad oggetto “Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 “Norme per la gestione dei rifiuti”. Protocollo d’Intesa per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti. Approvazione”; e di tutte le deliberazioni degli Enti indicati nello schema di “Protocollo d’Intesa”, nel testo definito e concordato in data 23 settembre 2004, e precisamente dei seguenti Consorzi di Bacino, in persona dei legali rappresentanti in carica: Consorzio ACEA Pinerolese – Bacino 12, Consorzio CCS – Bacino 13, Consorzio COVAR 14 – Bacino 14, Consorzio CADOS – Bacino 15A, Consorzio ACSEL Valsusa – Bacino 15B, Consorzio di Bacino 16 – Bacino 16, Consorzio CISA – Bacino 17A, Consorzio di Bacino 17B/D, Consorzio CCA – Bacino 17C, Consorzio di Bacino 18, nonché dei seguenti Comuni, in persona dei Sindaci in carica: Comune di Torino, anche nell’esercizio delle funzioni di Consorzio di cui al Bacino 18, Comune di Pinerolo, Comune di Chieri, Comune di Moncalieri, Comune di Rivoli, Comune di Avigliana, Comune di Settimo Torinese, Comune di Cirié, Comune di Rivarolo Canavese, Comune di Ivrea, deliberazioni approvative dello stesso schema di Protocollo, e non meglio note, allo stato, ai ricorrenti; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o conseguente.


B. sui motivi aggiunti, depositati in data 28 giugno 2005, proposti da BRANCA Pietro, DOLEATTI Ezio, VERGNANO Giacomo, TAVELLA Giuseppe, CUMINO Mario, COMBA Giuseppe, MONASTEROLO Giorgio, CARNINO Gianfranco, BARDO Andrea, BORCA Pietro, BARICADA Lucia, BARDO Michele, VOTTA Ernesto, BRANCA Francesco, GHIONE Giampiero, DENTIS Oreste, MOINE Silvio, MOINE Alessandro, BERTINETTI Roberto, PASCHETTA Carlo, CAIONE Annunziata, RIVALTA CARNI di DE CIANNI Pio e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante DE CIANNI Pio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pier Costanzo Reineri e Nicola Peretti, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Torino, via Fabro n. 6;


c o n t r o


- la PROVINCIA di TORINO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Enrichens, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Morghen n. 28;
- il COMUNE di TORINO, anche nell’esercizio delle funzioni di Consorzio di cui al Bacino 18, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Caldo e Maria Lacognata, con domicilio eletto presso le stesse in Torino, Avvocatura Comunale, piazza Palazzo di Città n. 1;
- la TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita Buscaglino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, via Paolo Sacchi n. 44;
- il CONSORZIO CSAC - BACINO 17B/D presso Consorzio A.S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO CADOS - BACINO 15A, anche nell’esercizio delle funzioni di consorzio di Bacino 15B, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO ACEA-PINEROLESE - BACINO 12, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO CCS - BACINO 13, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO COVAR 14 - BACINO 14, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO CISA - BACINO 17A, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO di BACINO 17C, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO di BACINO 16 presso SETA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il COMUNE di PINEROLO, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di CHIERI, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di MONCALIERI, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di RIVOLI, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di AVIGLIANA, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di SETTIMO TORINESE, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di CIRIE’, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di RIVAROLO CANAVESE, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di IVREA, in persona del Sindaco pro tempore;


per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 74269/2005 del 27 aprile 2005, pubblicata all’Albo pretorio dal 6 maggio al 21 maggio 2005, avente ad oggetto “Aggiornamento del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti”; della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 56902/2005 del 28 aprile 2005, pubblicata all’Albo pretorio dal 9 maggio al 24 maggio 2005, avente ad oggetto “Assunzione di poteri di governo da parte della Provincia nelle more della costituzione dell’Associazione d’Ambito ai sensi dell’art. 19 comma 5 della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti”; della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino, prot. 564-272497/2005 del 13 maggio 2005, pubblicata all’Albo pretorio dal 26 maggio al 10 giugno 2005 e sul B.U.R. in data 26 maggio 2005, avente ad oggetto “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido. Approvazione preliminare in attuazione della D.C.P. n. 56902 del 28.4.2005”; della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino, n. 248004/2005 del 24 maggio 2005, avente ad oggetto “Approvazione relazione di compatibilità ambientale dell’Aggiornamento del Programma provinciale di Gestione dei Rifiuti ai sensi dell’art. 20 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40”; della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino, prot. 279129/2005 del 24 maggio 2005, avente ad oggetto “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M. S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 10, commi 2 e 3, della L.R. n. 24 del 24 ottobre 2002”, immediatamente eseguibile; nonché per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità del Protocollo d’Intesa 23 settembre 2004 sottoscritto dalla Provincia di Torino, dalla Città di Torino, dai Consorzi di Bacino della Provincia e dai Comuni di Avigliana, Chieri, Cirié, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Rivarolo C.se, Rivoli, Settimo T.se, “per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti”; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o conseguente.


C. sui motivi aggiunti, depositati in data 29 settembre 2005, proposti da BRANCA Pietro, DOLEATTI Ezio, VERGNANO Giacomo, TAVELLA Giuseppe, CUMINO Mario, COMBA Giuseppe, MONASTEROLO Giorgio, CARNINO Gianfranco, BARDO Andrea, BORCA Pietro, BARICADA Lucia, BARDO Michele, VOTTA Ernesto, BRANCA Francesco, GHIONE Giampiero, DENTIS Oreste, MOINE Silvio, MOINE Alessandro, BERTINETTI Roberto, PASCHETTA Carlo, CAIONE Annunziata, RIVALTA CARNI di DE CIANNI Pio e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante DE CIANNI Pio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pier Costanzo Reineri e Nicola Peretti, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Torino, via Fabro n. 6;


c o n t r o


- la REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Anita Ciavarra, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, piazza Castello n. 165;
- la PROVINCIA di TORINO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Enrichens, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Morghen n. 28;
- il COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Caldo e Maria Lacognata, con domicilio eletto presso le stesse in Torino, Avvocatura Comunale, piazza Palazzo di Città n. 1;
- la TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita Buscaglino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, via Paolo Sacchi n. 44;


per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 23-399 del 4 luglio 2005, pubblicata per estratto sul B.U.R. in data 7 luglio 2005, avente ad oggetto “Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, articolo 6. Presa d’atto dell’aggiornamento del programma provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Torino”; della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino, prot. 955-348277/2005 del 26 luglio 2005, avente ad oggetto “Impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino. Approvazione in via definitiva, in attuazione della D.C.P. n. 56902 del 28/04/2005, della localizzazione nell’area AMI 3-Gerbido”; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o conseguente.


D. sui motivi aggiunti, depositati in data 29 novembre 2005, proposti da BRANCA Pietro, DOLEATTI Ezio, VERGNANO Giacomo, TAVELLA Giuseppe, CUMINO Mario, COMBA Giuseppe, MONASTEROLO Giorgio, CARNINO Gianfranco, BARDO Andrea, BORCA Pietro, BARICADA Lucia, BARDO Michele, VOTTA Ernesto, BRANCA Francesco, GHIONE Giampiero, BORCA Pietro, DENTIS Oreste, MOINE Silvio, MOINE Alessandro, BERTINETTI Roberto, PASCHETTA Carlo, CAIONE Annunziata, RIVALTA CARNI di DE CIANNI Pio e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante DE CIANNI Pio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pier Costanzo Reineri e Nicola Peretti, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Torino, via Fabro n. 6;


c o n t r o


- il CONSORZIO ASSOCIAZIONE d’AMBITO TORINESE per il GOVERNO dei RIFIUTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Scaparone e Claudio Vivani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 15;
- la PROVINCIA di TORINO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Enrichens, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Morghen n. 28;
- il COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Caldo e Maria Lacognata, con domicilio eletto presso le stesse in Torino, Avvocatura Comunale, piazza Palazzo di Città n. 1;
- la TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita Buscaglino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, via Paolo Sacchi n. 44;
- la REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Anita Ciavarra, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, piazza Castello n. 165;


per l’annullamento
della deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005, avente ad oggetto “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido”, immediatamente eseguibile; della deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005, avente ad oggetto “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M. S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 10, commi 2 e 3, della L.R. n. 24 del 24 ottobre 2002”, immediatamente eseguibile; nonché per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità del contratto datato 22 luglio 2005 sottoscritto dalla Provincia di Torino e dalla società Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A., avente ad oggetto “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione” e dell’allegato piano economico-finanziario; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o conseguente.


E. sui motivi aggiunti, depositati in data 15 febbraio 2007, proposti da BRANCA Pietro; DOLEATTI Ezio; VERGNANO Giacomo; TAVELLA Giuseppe; CUMINO Mario; COMBA Giuseppe; MONASTEROLO Giorgio; CARNINO Gianfranco; BARDO Andrea; BORCA Pietro; BARICADA Lucia; BARDO Michele; VOTTA Ernesto; BRANCA Francesco; GHIONE Giampiero; MELLANO Rosanna, BORCA Massimiliano e BORCA Simona, nella qualità di successori di BORCA Pietro; DENTIS Oreste; MOINE Silvio; MOINE Alessandro; BERTINETTI Roberto, PASCHETTA Carlo, CAIONE Annunziata, RIVALTA CARNI di DE CIANNI Pio e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante DE CIANNI Pio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pier Costanzo Reineri e Nicola Peretti, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Torino, via Fabro n. 6;


c o n t r o


- la PROVINCIA di TORINO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Enrichens e Silvana Gallo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Morghen n. 28;
- il COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Caldo e Maria Lacognata, con domicilio eletto presso le stesse in Torino, Avvocatura Comunale, piazza Palazzo di Città n. 1;
- la TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI – T.R.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita Buscaglino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, via Paolo Sacchi n. 44;
- la REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Anita Ciavarra, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, piazza Castello n. 165;


per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006, avente ad oggetto “Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Impianto di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi”, pubblicata all’Albo Pretorio dal 18.1.2007 al 2.2.2007; nonché di ogni altro atto ivi menzionato, tra cui, in particolare: la Determinazione del Dirigente del Servizio VIA della Provincia di Torino, 4 aprile 2006, n. 13-110031/2006, di conclusione della fase di specificazione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, non meglio nota; la Deliberazione del Consiglio Comunale di Torino, 4.12.2006, n. 226 (mecc. 2006 07747/09), di approvazione, tra l’altro, dei contenuti in deroga al Regolamento Edilizio del Comune di Torino; la Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, 21 dicembre 2006, prot. 556890, recante la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi del comma 6bis, dell’art. 14ter della L. n. 241/1990 e s.m.i., non pubblicata e non meglio nota; la Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino, 21 novembre 2006, prot. 1317-433230/2006, avente ad oggetto: “Progetto “Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino”. Comune: Torino. Proponente: T.R.M. S.p.A.. Procedura: Valutazione di Impatto ambientale ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale n. 40/98. Giudizio positivo di compatibilità ambientale”, pubblicata all’Albo Pretorio dal 20.12.2006 al 4.1.2007, e la ivi richiamata Relazione Generale sull’Istruttoria dell’Organo Tecnico; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi atti di costituzione in giudizio della Trattamento Rifiuti Metropolitani T.R.M. S.p.A., del Comune di Torino e della Provincia di Torino, nonché l’atto di intervento ad adiuvandum della Confederazione nazionale coltivatori diretti – Federazione Provinciale di Torino, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Costanzo Reineri e Nicola Peretti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via Fabro n. 6;

Visti i motivi aggiunti, depositati il 28 giugno 2005, con i relativi atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino, della Provincia di Torino e della T.R.M. S.p.A.;
Visti i motivi aggiunti, depositati il 29 settembre 2005, con i relativi atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino e della T.R.M. S.p.A.;
Visti i motivi aggiunti, depositati il 29 novembre 2005, con i relativi atti di costituzione in giudizio del Consorzio Associazione d’Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti, della Provincia di Torino, del Comune di Torino, della T.R.M. S.p.A. e della Regione Piemonte;
Visti i motivi aggiunti, depositati il 15 febbraio 2007, ed i relativi atti di costituzione in giudizio della Provincia di Torino, del Comune di Torino, della T.R.M. S.p.A. e della Regione Piemonte;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11.7.2007 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


1) I ricorrenti sono proprietari e conduttori di aziende agricole, zootecniche e alimentari site nella provincia di Torino e dedite alla produzione cerealicola, ortofrutticola e zootecnica, nonché al commercio dei relativi prodotti e ad attività agrituristiche.
Con il ricorso in esame gli stessi hanno chiesto l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dei provvedimenti, in epigrafe indicati, sub A) - nella parte in cui gli stessi attengono la realizzazione di un nuovo impianto di termovalorizzazione nell’area AMI2 “Gerbido”, nella zona sud della Provincia di Torino - deducendo i seguenti motivi:


I. Incompetenza (art. 30 e art. 42, comma 2, lett. C, decreto legislativo n. 267/2000).
Nel “Protocollo d’Intesa” stipulato tra la Provincia di Torino, i Comuni interessati ed i Consorzi di Bacino competenti, oltre all’individuazione del sito idoneo in quello denominato “Gerbido”, sarebbe contenuta l’assunzione di ulteriori impegni reciproci, volti a realizzare una gestione coordinata della gestione dei rifiuti, per cui il detto Protocollo avrebbe natura di “convenzione” (ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) ed il relativo schema avrebbe dovuto (ai sensi dell’art. 40, comma 2, lett. C), del medesimo decreto legislativo 267/2000) essere approvato dai consigli comunali o provinciali delle rispettive amministrazioni locali, il che renderebbe illegittime per incompetenza le deliberazioni, all’uopo adottate dalla Giunta Provinciale di Torino e dalle giunte comunali dei comuni sottoscrittori del protocollo.


II. Incompetenza (art. 19, comma 5, legge Regione Piemonte n. 24/2002).
Violazione di legge (art. 19, comma 5, e art. 3, comma 1, lett. P, legge Regione Piemonte n. 24/2002, art. 13 decreto legislativo n. 22/1997).
Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà della motivazione. Erroneità manifesta.
Le deliberazioni della Giunta provinciale di Torino in data 21 settembre e 5 ottobre 2004 - con le quali è stato dapprima approvato e poi integrato lo schema del citato Protocollo d’Intesa e, in tal modo, individuato nel “Gerbido” il sito ove realizzare il termovalorizzatore - si porrebbero in contrasto con l’art. 19, comma 5, della legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 ove, mediante richiamo della sola lett. a) del precedente art. 12 della medesima legge regionale, sarebbe attribuito alla provincia, nelle more della costituzione dell’associazione d’ambito, il solo potere di provvedere al governo della gestione dei rifiuti e di coordinare i relativi servizi, non invece quello di realizzare gli interventi previsti in sede di pianificazione, potere che neppure deriverebbe dall’esistenza di ragioni di urgenza in quanto l’art. 3, comma 1, lett. P), della medesima legge Regione Piemonte 24/2002, contemplerebbe, al riguardo, il diverso potere di adottare ordinanze di necessità, nel caso di specie neppure esercitato.


III. Eccesso di potere per sviamento.

Violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990) e/o eccesso di potere per totale difetto e/o insufficienza di motivazione. Incompetenza (art. 6, comma 1, lett. C, e art. 12 legge Regione Piemonte n. 24/2002; deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 8.9.1998 n. 413-109805 e 11.1.2000 n. 196353, e s.m.i., “Programma provinciale di gestione dei rifiuti”), violazione di legge.
La scelta di localizzare il nuovo impianto nel sito del “Gerbido”, priva di idonea motivazione, sarebbe avvenuta su indicazione della società Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A., incaricata “… della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti” (punto 6 del Protocollo d’Intesa), che sarebbe, quindi, portatrice di un interesse economico alla pronta definizione della vicenda amministrativa, il che configurerebbe violazione del principio d’imparzialità dell’azione amministrativa e sviamento di potere; ed inoltre, secondo quanto dispone l’art. 6, comma 1, lett. C), legge Regione Piemonte 24/2004, l’indicazione del sito avrebbe dovuto essere effettuata dal soggetto “Proponente”, cioè (in base all’art. 12, comma 3, lett. B, della medesima legge regionale) dalla costituenda Associazione d’ambito, come confermerebbe anche il Programma provinciale di gestione dei rifiuti (deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 8 settembre 1998, n. 413-109805 e 11 gennaio 2000, n. 196353 e s.m.i., punto 1.1.2. parte intitolata “Criteri di localizzazione degli impianti”), per cui i provvedimenti impugnati sarebbero, anche sotto questo profilo, viziati da incompetenza.


IV. Violazione di legge (art. 7 legge 241/1990). Mancata comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla localizzazione del sito.
Violazione di legge (deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 8.9.1998 n. 413-109805 e 11.1.2000 n. 196353, e s.m.i., “Programma provinciale di gestione dei rifiuti”, e art. 6, comma 3, legge Regione Piemonte 24/2002).
I ricorrenti - proprietari e/o residenti nelle zone circostanti il sito interessato e titolari, quindi, di una precisa posizione d’interesse - non avrebbero ricevuto avviso d’inizio del procedimento, in violazione degli artt. 7 e 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del Programma provinciale di gestione dei rifiuti, ove si prevede espressamente (punto 1.1.2. della parte intitolata “Criteri di localizzazione degli impianti”, “Fase 2 - Microlocalizzazione”) che “… i criteri di classificazione delle aree devono essere definiti sulla base di un processo partecipativo nel quale coinvolgere i rappresentanti di tutti i gruppi di interesse …”.
In data 29 novembre 2004 si è costituita in giudizio Trattamento Rifiuti Metropolitani T.R.M. S.p.A., eccependo, con successiva memoria difensiva del 16 dicembre 2004, l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse e di legittimazione, non essendo stata dimostrata la prossimità delle aziende agricole dei ricorrenti al sito del “Gerbido”, nonché il danno che il termovalorizzatore potrebbe arrecare alle loro attività e proprietà.
In data 16 dicembre 2004, si è costituito in giudizio il Comune di Torino, eccependo, con memoria difensiva in pari data, l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesione attuale - essendo gli atti impugnati manifestazione di un mero intento delle amministrazioni procedenti - nonché per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per le stesse ragioni proposte da T.R.M. S.p.A..
In data 16 dicembre 2004 si è costituita in giudizio la Provincia di Torino, eccependo, con memoria difensiva in pari data, l’inammissibilità del ricorso per ragioni analoghe a quelle già esposte dal Comune di Torino.
Nella camera di consiglio del 21 dicembre 2004 la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 maggio 2005.
Con atto notificato in data 12 febbraio 2005, è intervenuta ad adiuvandum la Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione Provinciale di Torino, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 ottobre 2005.


2) Con motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005 i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dei provvedimenti indicati in epigrafe sub B) - deducendo le seguenti censure:


I. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 74269/2005 del 27 aprile 2005 “Aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti”.
Eccesso di potere per erroneità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto e/o carenza di istruttoria, illogicità manifesta.
Violazione di legge (art. 4, comma 2, decreto legislativo 22/1997 e s.m.i.) e/o eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico.
Nella citata deliberazione provinciale, avente ad oggetto l’aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti, si prevede, quale “azione vincolante” da compiersi entro l’anno duemiladieci (previsto quale termine anche per l’entrata in funzione del nuovo termovalorizzatore), il raggiungimento di un livello di raccolta differenziata pari al 50% del totale dei rifiuti prodotti, per un importo di circa 550.000 tonnellate, a fronte di una produzione totale di circa 1.100.000 tonnellate, il che renderebbe la realizzazione del nuovo impianto eccedente il reale fabbisogno regionale tenuto conto dell’esistenza di altro termovalorizzatore in zona Torino nord, capace a sua volta di smaltire 274.000 tonnellate annue, senza contare che l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 22/1997, definisce la raccolta differenziata quale “sistema preferibile”, per cui la Provincia avrebbe dovuto attribuirle un’incidenza persino superiore al 50%.


II. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 74269/2005 del 27 aprile 2005. “Aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti”.
Violazione di legge (art. 20 legge regione Piemonte 40/1998 e direttiva 42/2001 CE del 27 giugno 2001). La deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 74269/2005 del 27 aprile 2005, di aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti, sarebbe illegittima per non essere stata preceduta da un’analisi di compatibilità ambientale, che il Consiglio Provinciale ha approvato solo successivamente, con deliberazione 24 maggio 2005, n. 248004/2005.


III. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 248004/2005 del 24 maggio 2005 “Approvazione relazione di compatibilità ambientale dell’Aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 20 della legge Regione Piemonte 40/1998 e deliberazione del Consiglio provinciale 74269/2005, come integrata dalla stessa”.
Eccesso di potere per erroneità, contraddittorietà e/o perplessità della motivazione, travisamento, illogicità manifesta, violazione di legge (art. 20 della legge Regione Piemonte 40/2001).
La deliberazione in esame, con cui è stata approvata la relazione di compatibilità ambientale, sarebbe contraddittoria nella parte in cui, per un verso, vi si legge che la medesima relazione non sarebbe necessaria in materia di aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti e, per altro verso, vi si fa luogo, ancorché successivamente alla approvazione del piano.


IV. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 248004/2005 del 24 maggio 2005, “Approvazione relazione di compatibilità ambientale dell’Aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 20 della legge regione Piemonte 40/1998 e deliberazione del Consiglio provinciale 74269/2005, come integrata dalla stessa”. Violazione di legge (Direttiva 42/2001 CE).
La deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 24 maggio 2005, n. 248004/2005, non sarebbe conforme alla Direttiva 42/2001/CE (direttamente applicabile in ragione dell’intervenuta scadenza del termine previsto per il suo recepimento), ove per gli atti di pianificazione e programmazione (compresi quelli relativi alla gestione dei rifiuti: art 3, comma 2) si prevede la cd. Valutazione Ambientale Strategica, comprendente l’indicazione e la valutazione delle ricadute negative dei previsti interventi e delle possibili soluzioni alternative, non contemplate, invece, nella deliberazione in esame.


V. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 56902/2005 del 28 aprile 2005, “Assunzione di poteri di governo da parte della Provincia nelle more della costituzione dell’Associazione d’Ambito”, etc..
Eccesso di potere per illogicità/contraddittorietà della motivazione.
Travisamento, violazione di legge (artt. 12, comma 7 e 19, comma 5, legge Regione Piemonte n. 24/2002), irragionevolezza, elusione, sviamento. Violazione di legge (art. 1, comma 2, legge 241/1990 e s.m.i.) e dei principi di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza dell’amministrazione: radicale difetto di causa. Nullità (art. 21 octies legge 241/1990).
La scelta della Provincia di Torino di procedere, nelle more della costituzione dell’Associazione d’ambito, all’adozione di atti autoritativi in via surrogatoria, anziché alla costituzione coattiva della stessa Associazione d’ambito, si porrebbe in contrasto con le citate disposizioni normative e finirebbe per comprimere le autonomie comunali coinvolte dall’esercizio del potere surrogatorio provinciale, il che renderebbe erronea ed illogica la relativa motivazione, ove si richiama proprio l’esigenza di tutelare la posizione di autonomia delle stesse amministrazioni locali.


VI. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 56902/2005 del 28 aprile 2005, “Assunzione di poteri di governo da parte della Provincia nelle more della costituzione dell’Associazione d’Ambito”, etc.. Incompetenza, violazione di legge (artt. 42, 48 decreto legislativo 267/2000).
La concreta assunzione, da parte della Provincia, dei poteri di governo della gestione dei rifiuti - non avendo contenuto programmatorio o d’indirizzo - avrebbe dovuto essere deliberata dalla giunta invece che dal consiglio provinciale.


VII. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 564-272497/2005 del 13 maggio 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della provincia di Torino nell’area AMI 3 - Gerbido, approvazione preliminare in attuazione della deliberazione Consiglio Provinciale n. 56902 del 28 aprile 2005”.
Illegittimità derivata. Violazione di legge (art. 6, commi 4, 5 6, 7 legge Regione Piemonte 24/2002) e/o di principio generale.
La citata deliberazione (mediante la quale si è proceduto alla concreta localizzazione del nuovo termovalorizzatore) avrebbe alla base altra deliberazione (quella adottata dal Consiglio provinciale di Torino in data 27 aprile 2005, n. 7469, di aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti) a sua volta illegittima in via derivata (in relazione ai motivi dedotti nel ricorso principale), nonché, comunque, inefficace ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge Regione Piemonte 24/2002, che ne subordinerebbe gli effetti ad una “verifica di conformità” da parte della giunta regionale, nel caso di specie mai intervenuta, o, in alternativa, all’infruttuoso decorso di novanta giorni dalla relativa trasmissione alla giunta regionale, laddove nel caso di specie la deliberazione 564-272497/2005 sarebbe stata adottata il 13 maggio 2005, cioè prima che fossero decorsi i novanta giorni dalla trasmissione, avvenuta in data 9 maggio 2005.


VIII. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 564-272497/2005 del 13 maggio 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido, approvazione preliminare in attuazione della deliberazione Consiglio Provinciale n. 56902 del 28 aprile 2005”.
Incompetenza e/o violazione di legge (art. 19, comma 5, e art. 3, comma 1, lett. p, legge Regione Piemonte 2472002).
Con tale censura si estendono, nei confronti della deliberazione avente ad oggetto la localizzazione del nuovo termovalorizzatore, le stesse doglianze già dedotte nel ricorso principale (sub II) nei confronti dei presupposti atti procedimentali.


IX. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 564-272497/2005 del 13 maggio 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido, approvazione preliminare in attuazione della deliberazione Consiglio Provinciale n. 56902 del 28 aprile 2005”.
Incompetenza (art. 19, comma 5, legge Regione Piemonte 24/2002, art. 42, comma 2, lett. b e art. 48 decreto legislativo 267/2000). Violazione di legge.
La localizzazione del nuovo termovalorizzatore sarebbe espressione di una scelta fondamentale di governo, come tale rientrante nelle competenze del consiglio provinciale in virtù delle richiamate disposizioni del T.U.E.L., per cui la citata deliberazione della giunta sarebbe viziata da incompetenza.


X. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 564-272497/2005 del 13 maggio 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido, approvazione preliminare in attuazione della deliberazione Consiglio Provinciale n. 56902 del 28 aprile 2005”.
Eccesso di potere per carenza e/o difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irrazionalità manifesta.
La citata deliberazione, adottata appena sedici giorni dopo l’aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti, avrebbe alla base un’istruttoria carente perché fondata su rilievi risalenti ad un periodo compreso tra il 2001 ed il 2004 (espressamente richiamati nello “Studio di microvalorizzazione” allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 564-272497/2005 del 13 maggio 2005), precedente all’aggiornamento del Programma.


XI. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 564-272497/2005 del 13 maggio 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della provincia di Torino nell’area AMI 3 - Gerbido, approvazione preliminare in attuazione della deliberazione Consiglio Provinciale n. 56902 del 28 aprile 2005”.
Violazione di legge (deliberazione del Consiglio Provinciale 74269/2005 e art. 6, comma 3, legge Regione Piemonte 24/2002).
Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, irrazionalità manifesta, sviamento, violazione dei principi di buona amministrazione e trasparenza.
La concreta scelta di localizzazione del sito sarebbe illegittima sotto diversi profili:
1. L’individuazione - nell’ambito dei quarantacinque siti indicati nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti - dei nove sui quali concentrare l’analisi sarebbe avvenuta in base a criteri (quali l’ampiezza della superficie e la libera disponibilità e suddivisibilità della stessa) diversi da quelli indicati nel Programma (al paragrafo 5.1.2), né tale modus operandi sarebbe stato adeguatamente giustificato nelle controdeduzioni, ove la Provincia si sarebbe limitata a definire “più utili” i diversi criteri utilizzati.
2. L’ulteriore comparazione dei nove siti così individuati sarebbe stata compiuta mediante criteri, e correlati punteggi, palesemente illogici e tra loro non correttamente confrontabili, tanto che il sito del “Gerbido” sarebbe stato preferito ad altro sul quale l’installazione del termovalorizzatore avrebbe prodotto un impatto sulla salute umana inferiore per circa la metà.
3. Il raffronto finale dei due siti ORBA-3 e AMI 3 (quest’ultimo corrispondente al “Gerbido”) sarebbe stato condotto sulla base dello studio a suo tempo condotto da T.R.M. S.p.A., soggetto direttamente interessato perché incaricato di progettare, realizzare e gestire il nuovo impianto, in violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.


XII. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 564-272497/2005 del 13 maggio 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della provincia di Torino nell’area AMI 3 - Gerbido, approvazione preliminare in attuazione della deliberazione Consiglio Provinciale n. 56902 del 28 aprile 2005”.
Eccesso di potere per irrazionalità manifesta, contraddittorietà, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti.
Violazione di legge (artt. 1, n. 4; 11, lett. C) e 25 legge Regione Piemonte 56/1977).
La citata deliberazione - pur avendo individuato in un’area dal raggio di circa due chilometri la “zona d’influenza” sulla quale il termovalorizzatore provocherà negativi ambientali - avrebbe omesso di prevedere idonee misure risarcitorie e compensative a favore delle proprietà e delle attività agricole coinvolte ed avrebbe, per contro, previsto “misure di compensazione ambientale” che si risolverebbero in ulteriori danni (connessi a vincoli pubblicistici ed a procedure di esproprio), incorrendo, in tal modo, in eccesso di potere e violazione del principio “chi inquina paga” previsto dalla normativa comunitaria.


XIII. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 279129/2005 “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi. Affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M. S.p.A., etc.”. Illegittimità derivata, incompetenza e/o violazione di legge (art. 19, comma 5, legge Regione Piemonte 24/2002).
Tale deliberazione mutuerebbe, in via derivata, gli stessi vizi già dedotti in relazione alla presupposta deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 56902 del 28 aprile 2005 (“Attuazione dell’assunzione dei poteri di governo e sostitutivi dell’Associazione d’Ambito”), ponendosi, inoltre, in autonomo contrasto con le richiamate disposizioni normative, che limiterebbero il potere surrogatorio della provincia alle attività di gestione e coordinamento, senza estenderlo, invece, alla concreta realizzazione degli interventi.


XIV. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 279129/2005 “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi. Affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M. S.p.A., etc.”. Illegittimità derivata, violazione di legge (art. 6, legge Regione Piemonte 24/2002) e/o di principio generale.
Eccesso di potere per contraddittorietà, motivazione omessa, carente e/o insufficiente.
Si estendono alla deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 279129/2005 i vizi già dedotti in relazione alla presupposta deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 27 aprile 2005, n. 74269 (punti I, II, III, IV e VII dei motivi aggiunti).


XV. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 279129/2005 “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi. Affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M. S.p.A., etc.”. Violazione di legge (art. 113, comma 4, decreto legislativo 267/2000; art. 10, commi 2 e 3 legge Regione Piemonte 24/2002).
Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, perplessità, motivazione e/o insufficiente, violazione di legge (art. 1, comma 2, legge 241/1990) e dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa.
L’affidamento diretto in house della progettazione, realizzazione e gestione del nuovo termovalorizzatore alla società T.R.M. S.p.A. sarebbe avvenuto in difetto del “controllo analogo”, non essendo quella società partecipata da tutti i comuni compresi nell’ambito territoriale, né tale lacuna sarebbe adeguatamente compensata dell’impegno di tutti i comuni aderenti a T.R.M. S.p.A. (da formalizzare mediante apposito atto formale nei sei mesi successivi) a consentire l’ingresso anche degli altri compresi nell’ambito interessato, a pena di decadenza dall’affidamento.


XVI. Protocollo d’intesa 23 settembre 2004.
Natura sostanziale di convenzione amministrativa.
Illegittimità delle delibere approvative.
Illegittimità/invalidità del protocollo d’intesa.
Nullità per mancanza degli elementi essenziali (art. 30, comma 2, decreto legislativo 267/2000, art. 1418, comma 1, del codice civile).
Il Protocollo d’intesa, in quanto atto d’impegno riconducibile al genus “convenzioni amministrative”, rientrerebbe tra le competenze degli organi consiliari degli enti locali sottoscrittori, per cui le relative deliberazioni di giunta sarebbero viziate da incompetenza.
Con memoria difensiva in data in data 8 luglio 2005 la Provincia di Torino ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione, carenza d’interesse ad impugnare deliberazioni inerenti la gestione dei rifiuti e l’affidamento dei relativi servizi, mancata impugnazione di atti presupposti (ed in specie della deliberazione del Consiglio Comunale di Torino 20 dicembre 2004, avente ad oggetto l’acquisto, da parte del Comune, dell’intera partecipazione azionaria detenuta da AMIAT S.p.A. in T.R.M. S.p.A., pari al 73% delle relative azioni), difetto di immediata lesività della deliberazione avente ad oggetto la proposta di localizzazione.
Con memoria difensiva in data 11 luglio 2005 T.R.M. S.p.A. ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti relativamente all’impugnazione dei provvedimenti di affidamento in house della progettazione, realizzazione e gestione del nuovo termovalorizzatore, non avendo i ricorrenti interesse a contestare una procedura rispetto alla quale non hanno veste di operatori del settore.
Nella camera di consiglio del 13 luglio 2007 la trattazione della domanda cautelare, contenuta nei motivi aggiunti, dianzi indicati, è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 ottobre 2005.


3) Con motivi aggiunti, notificati in data 16 settembre 2005, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dei provvedimenti, indicati in epigrafe, sub C), deducendo le seguenti censure:


I. Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 4 luglio 2005, n. 23-399, “Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24, art. 6. Presa d’atto dell’aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Torino”. Violazione di legge (art. 6, legge Regione Piemonte 24/2002). Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e/o di motivazione.
Tale deliberazione - mediante la quale la Giunta Regionale del Piemonte si è limitata a “prendere atto” della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 9 maggio 2005, n. 74269 (aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti) e della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 24 maggio 2005, n. 248004/2005 (approvazione della relazione di compatibilità ambientale), rilevando che “… dall’analisi del Programma provinciale si riscontra una previsione di impianti di trattamento (bioessiccazione) e del loro dimensionamento superiore al fabbisogno ipotetico della Provincia, considerati gli obiettivi di raccolta differenziata previsti nel programma medesimo e l’entrata in funzione del termovalorizzatore a regime …” ed invitando, quindi, la Provincia a riconsiderare “… il numero e la potenzialità degli impianti di bioessiccazione previsti dal programma provinciale sulla base del monitoraggio semestrale dell’evoluzione della raccolta differenziata …” - non conterrebbe la verifica di conformità con il Piano regionale di gestione dei rifiuti richiesta dall’art. 6 della legge Regione Piemonte 24/2002.


II. Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 4 luglio 2005, n. 23-399, “Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24, art. 6. Presa d’atto dell’aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Torino”. Violazione di legge (art. 6, L.R. 24/2002) e/o di principio generale.
Eccesso di potere per sviamento.
I rilievi mossi dalla Giunta Regionale non sarebbero stati accompagnati dalla fissazione di un termine per adeguare il Programma e, comunque, esulerebbero dal potere di verifica previsto dalla richiamata disposizione normativa, che sarebbe limitato alla conformità tra il Programma provinciale di gestione dei rifiuti ed il corrispondente atto di pianificazione regionale.


III. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26 luglio 2005, “Impianti di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino. Approvazione in via definitiva, in attuazione della D.C.P. n. 56902 del 28/04/2005, della localizzazione nell’area AMI 3-Gerbido”.
Illegittimità derivata.
La deliberazione in esame sarebbe viziata, in via derivata, dall’illegittimità inerente i presupposti atti procedimentali - già impugnati con il ricorso e con i precedenti motivi aggiunti (assunzione dei poteri di governo e sostitutivi da parte della Provincia, approvazione preliminare della localizzazione dell’opera) - tutti adottati sulla base di un “aggiornamento” del Programma provinciale di gestione dei rifiuti ancora inefficace per mancata definizione della procedura di cui all’art. 6 della legge Regione Piemonte 24/2002, né tale illegittimità sarebbe stata sanata dalla successiva presa d’atto regionale.


IV. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26 luglio 2005, “Impianti di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino. Approvazione in via definitiva, in attuazione della D.C.P. n. 56902 del 28/04/2005, della localizzazione nell’area AMI 3 - Gerbido”.
Incompetenza (art. 19, comma 5, legge Regione Piemonte 24/2002) e/o violazione di legge (art. 19, comma 5, art. 3, comma 1, lett. P, legge Regione Piemonte 24/2002).
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19, comma 5, della l.r. 2002, n. 24, la Provincia di Torino sarebbe incompetente ad adottare l’atto di localizzazione del sito del “Gerbido”, afferente alla realizzazione dell’impianto termovalorizzatore e, quindi, eccedente i limiti legali del (transitorio ed eccezionale) potere di surroga della Provincia rispetto alla costituenda Associazione d’ambito.


V. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26 luglio 2005, “Impianti di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino. Approvazione in via definitiva, in attuazione della D.C.P. n. 56902 del 28/04/2005, della localizzazione nell’area AMI 3 - Gerbido”.
Atto programmatico e/o di pianificazione. Incompetenza (art. 19, comma 5, legge Regione Piemonte 24/2002, art. 42, comma 2, lett. B e art. 48 del decreto legislativo 267/2000). Violazione di legge.
I poteri sostitutivi da ultimo richiamati, essendo attribuiti genericamente alla “provincia”, avrebbero dovuto essere esercitati dal consiglio provinciale, rientrando tra gli “atti fondamentali” di cui all’art. 42 T.U.E.L., come confermerebbe il contenuto concreto dello “Studio di microlocalizzazione” allegato sub C) alla deliberazione in esame, contenente prescrizioni di portata generale e programmatica.


VI. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26 luglio 2005, “Impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino. Approvazione in via definitiva, in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino. n. 56902 del 28/04/2005, della localizzazione nell’area AMI 3-Gerbido”.
Eccesso di potere per carenza e/o difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, irrazionalità manifesta, difetto e/o insufficienza della motivazione.
Lo “Studio di microlocalizzazione” avrebbe contenuto sostanzialmente riproduttivo di quanto già previsto nella deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 564-272497/2005 e sarebbe, quindi, illegittimo per le stesse ragioni già dedotte con i motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005 (sub XI e XII), oltre che per difetto d’istruttoria in relazione alla durata eccessivamente breve della stessa (dal 27 aprile 2005, data di adozione dell’aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti, al 13 maggio 2005, data della sua definitiva approvazione), nonché in ragione dell’utilizzo, espressamente confermato nella deliberazione in esame (pag. 5), di “Studi di localizzazione” redatti tra il 2001 ed il 2004 e, quindi, precedenti allo stesso aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti.


VII. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26 luglio 2005, “Impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino. Approvazione in via definitiva, in attuazione della D.C.P. n. 56902 del 28/04/2005, della localizzazione nell’area AMI 3-Gerbido”.
Violazione di legge (deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 741269/2005, art. 6, comma 3, legge Regione Piemonte 24/2002).
Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e falsità, irrazionalità manifesta, sviamento, violazione dei principi di buona amministrazione e trasparenza.
Sono qui riproposte le censure già proposte nei motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005, sub XII.


VIII. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26 luglio 2005, “Impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino. Approvazione in via definitiva, in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 56902 del 28/04/2005, della localizzazione nell’area AMI 3-Gerbido”.
Eccesso di potere per irrazionalità manifesta, contraddittorietà, difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, violazione di legge (artt. 1, n. 4, 11, lett. C) e 25 legge Regione Piemonte 56/1977 e s.m.i.).
Le censure già proposte nei motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005, sub XIII, sono ora estese alla deliberazione in esame, con la quale - pur avendo individuato in un’area dal raggio di circa due chilometri la “zona d’influenza” sulla quale il termovalorizzatore provocherà negativi effetti ambientali - la Provincia di Torino avrebbe omesso di prevedere idonee misure risarcitorie e compensative a favore delle proprietà e delle attività agricole interessate e, per contro, avrebbe addirittura previsto “misure di compensazione ambientale” che si risolverebbero in ulteriori danni (connessi a vincoli pubblicistici e procedure espropriative), incorrendo, in tal modo, in eccesso di potere e violazione del principio “chi inquina paga” previsto dalla normativa comunitaria, né potrebbero condividersi le controdeduzioni della Provincia, secondo cui le suddette misure non avrebbero carattere risarcitorio, anche perché la stessa Provincia prevede la riconversione delle attività interessate in colture non destinate ad alimentazione, il che finirebbe per confermare l’impatto negativo dell’intervento sulle attività esistenti.


IX. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26 luglio 2005, “Impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino. Approvazione in via definitiva, in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 56902 del 28/04/2005, della localizzazione nell’area AMI 3-Gerbido”.
Eccesso di potere per difetto, insufficienza e/o carenza della motivazione (dedotta anche come violazione di legge con riferimento all’art. 3 legge 241/1990), contraddittorietà, illogicità, perplessità.
La motivazione che sorregge la deliberazione in esame, anche tenendo conto delle controdeduzioni della Provincia, sarebbe illogica e contraddittoria in relazione alle censure già svolte sub VI, VII, VIII.
In data 18 ottobre 2005 si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, eccependo: - l’irritualità dei motivi aggiunti, notificati in data 16 settembre 2005, nella parte in cui il loro oggetto non consentirebbe di ravvisare la “connessione soggettiva” richiesta dall’art. 21, comma 1, della legge 1034/1971; - la parziale inammissibilità dei motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2005 a causa del carattere programmatorio, e quindi non direttamente lesivo, dell’impugnata deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 4 luglio 2005, n. 23-399; - la parziale inammissibilità degli stessi motivi aggiunti per difetto di puntuale indicazione delle censure specificamente inerenti la deliberazione regionale in precedenza indicata.
Con memoria difensiva in data 11 ottobre 2005 T.R.M. S.p.A. ha riproposto le proprie precedenti eccezioni d’inammissibilità, estendendole anche ai nuovi motivi aggiunti, ed ha insistito per la reiezione di tutti i gravami.
Con memoria difensiva in data 12 ottobre 2005 la Provincia di Torino ha chiesto la reiezione dei motivi aggiunti.
Nella camera di consiglio del 19 ottobre 2005 le tre domande cautelari contenute, rispettivamente, nel ricorso, nei motivi aggiunti, notificati in data 17 giugno 2005 ed in quelli, notificati in data 16 settembre 2005, sono state rinviate al merito.


4) Con motivi aggiunti, notificati in data 15 novembre 2005, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti, in epigrafe indicati, sub D), deducendo le seguenti censure:


I. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido”.
Illegittimità derivata.
La deliberazione in esame - con la quale la costituita Associazione d’ambito ha preso atto della localizzazione effettuata dalla Provincia di Torino con deliberazione 26 luglio 2005, n. 955-348277 - mutuerebbe gli stessi vizi che inficiano quest’ultima, nei cui confronti sono stati dedotti i motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2005.


II. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido”. Illegittimità derivata (sotto un diverso profilo).
La deliberazione in esame sarebbe illegittima anche in via autonoma, nella parte in cui recepisce il contenuto sostanziale della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277, nonché in via derivata in ragione dei vizi (già dedotti con i motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005 e 16 settembre 2005) che inficiano le ulteriormente presupposte deliberazioni.


III. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido”.
Eccesso di potere per carenza e/o difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, irrazionalità manifesta, difetto e/o insufficienza della motivazione.
La deliberazione in esame risentirebbe dei medesimi difetti d’istruttoria che inficiano la deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277, del cui contenuto prende atto, già dedotti con i motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2005.


IV. Deliberazione dell’assemblea consortile del consorzio associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido”.
Violazione di legge (deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 74269 e s.m.i. e art. 6, comma 3, L.R. n. 24/2002). Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e falsità. Irrazionalità manifesta.
Sviamento.
Violazione dei principi di buona amministrazione e trasparenza.
Si ripropongono, con qualche ulteriore precisazione, le censure già mosse con i motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2005 nei confronti della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277.


V. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido”.
Eccesso di potere per irrazionalità manifesta, contraddittorietà, difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, violazione di legge (artt. 1, n. 4, 11, lett. C), e 25 legge Regione Piemonte n. 56/1977 e s.m.i.).
Si ripropongono, con qualche ulteriore precisazione, le censure già mosse con i motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2005 nei confronti della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277.


VI. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido”.
Eccesso di potere per difetto, insufficienza e/o carenza della motivazione (dedotta anche come violazione di legge con riferimento all’art. 3 legge 241/1990), contraddittorietà, illogicità, perplessità.
Si ripropongono, con qualche ulteriore precisazione, le censure già mosse con i motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2005, nei confronti della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277.


VII. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino nell’area AMI 3 - Gerbido”.
Violazione di legge (art. 1, comma 2, legge 241/1990 e s.m.i.) e dei principi di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza dell’amministrazione, radicale difetto di causa (art. 21 octies legge 241/1990 e s.m.i.).
La successione dell’Associazione d’ambito in tutti i poteri esercitati, anche in via transitoria, dalla Provincia, non presupporrebbe alcuna presa d’atto da parte della prima, il che priverebbe di causa sostanziale la deliberazione in esame, che finirebbe per costituire un inutile adempimento procedimentale.


VIII. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido”.
Natura di mero atto di ricognizione, illegittimità derivata (sotto un diverso ed ulteriore profilo).
La deliberazione in esame, di natura meramente ricognitiva, non sarebbe in grado di sanare il vizio d’incompetenza che inficia la deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277, e sarebbe, quindi, illegittima per la stessa ragione.


IX. Deliberazione dell’assemblea consortile del consorzio associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino nell’area AMI 3 - Gerbido”.
Violazione di legge (art. 3 della legge 241/1990 e sm.i.). Eccesso di potere per difetto, carenza e/o insufficienza della motivazione.
Ove intesa non già quale atto meramente ricognitivo bensì di approvazione della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277, la deliberazione in esame sarebbe illegittima per difetto di autonoma motivazione, avendo l’Associazione d’ambito pedissequamente recepito i contenuti della precedente deliberazione provinciale.


X. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005 “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M. S.p.A., etc.”. Illegittimità derivata.
Il titolo della deliberazione in esame (ove si cita l’affidamento a T.R.M. S.p.A. della progettazione, realizzazione e gestione del nuovo termovalorizzatore, cui la Provincia di Torino aveva dato corso con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27929/2005) sarebbe contraddetto dal suo contenuto, ove si afferma, invece, di voler prendere atto della diversa deliberazione provinciale inerente l’assunzione dei poteri sostitutivi; in ogni caso i vizi inficianti entrambi i richiamati provvedimenti provinciali si trasmetterebbero, in via derivata, anche alla deliberazione ora in esame.


XI. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005 “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M. S.p.A., etc.”. Illegittimità derivata (sotto un diverso profilo).
Alla deliberazione in esame si trasmetterebbero, in via derivata, i vizi inerenti tutti gli atti presupposti, che la inficerebbero anche in via autonoma nella parte in cui la stessa riproduce il contenuto dei pregressi atti provinciali.


XII. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005 “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M. S.p.A., etc.”. Violazione di legge (art. 6 della legge Regione Piemonte 24/2002) e/o di principio generale.
Eccesso di potere per contraddittorietà, motivazione omessa, carente e/o insufficiente.
La deliberazione in esame sarebbe autonomamente viziata anche nella parte in cui recepisce la deliberazione del Consiglio Provinciale 27929/2005, anch’essa illegittima (vedi precedente motivo II, nonché motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005, e motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2005).


XIII. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005 “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M. S.p.A., etc.”. Eccesso di potere per difetto di presupposto ed istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, motivazione omessa e/o insufficiente.
Violazione di legge (art. 1, comma 2, legge 241/1990 e s.m.i.) e dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Si estendono alla deliberazione ora in esame le stesse censure già dedotte con i motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005, avverso la deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 279129/2005, circa l’affidamento in house a T.R.M. S.p.A. la progettazione, realizzazione e gestione del nuovo termovalorizzatore.


XIV. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005 “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M. S.p.A., etc.”. Eccesso di potere per violazione di circolare (circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMB del 3 ottobre 2005), motivazione omessa e/o insufficiente.
L’affidamento in house di cui al punto precedente si porrebbe in contrasto con la citata circolare in relazione alla non limitata nel tempo ed ai presupposti del controllo analogo.


XV. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005 “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M. S.p.A., etc.”. Violazione di legge (artt. 12 e 19 della legge Regione Piemonte 24/2002, art. IX convenzione istitutiva A.T.O. 5.10.2005) e/o di principio generale.
Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irrazionalità manifesta, motivazione omessa e/o insufficiente.
La deliberazione in esame sarebbe illegittima nella parte in cui subordina il subingresso dell’Associazione d’ambito nel rapporto contrattuale già costituito tra la Provincia di Torino e T.R.M. S.p.A. alla produzione, da parte dei comuni consorziati, dell’atto di impegno a concedere il futuro ingresso di nuovi soci: il subentro dell’Associazione d’ambito in tutti i rapporti già instaurati dagli enti locali e dalle autorità di bacino conseguirebbe, infatti, in via automatica, alla costituzione dell’Associazione d’ambito.


XVI. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005 “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M. S.p.A., etc.”. Violazione di legge (artt. 12 e 19 della legge Regione Piemonte 24/2002, art. IX convenzione istitutiva A.T.O. 5.10.2005) e/o di principio generale.
Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irrazionalità manifesta, motivazione omessa e/o insufficiente.
La citata deliberazione, in quanto ripetitiva e meramente ricognitiva dei precedenti atti provinciali, aggraverebbe inutilmente il procedimento e sarebbe, comunque, priva di causa.


XVII. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005 “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M. S.p.A., etc.”. Natura di mero atto di ricognizione, illegittimità derivata (sotto un diverso ed ulteriore profilo).
La deliberazione in esame, di natura meramente ricognitiva, non sarebbe in grado di sanare il vizio d’incompetenza che inficia la deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277, e sarebbe, quindi, a sua volta illegittima per la stessa ragione.


XVIII. Convenzione Provincia di Torino/T.R.M. S.p.A. 22 luglio 2005.
Violazione di legge, nullità (art. 201 decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., artt. 1418 e 1419 codice civile). Deliberazione dell’Assemblea consortile del Consorzio Associazione d’Ambito Torinese per il Governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005 “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M. S.p.A., etc.”. Violazione di legge, eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione.
La richiamata deliberazione recepisce la convenzione stipulata dalla Provincia di Torino e T.R.M. S.p.A. (in attuazione della deliberazione del Consiglio provinciale di Torino 279129/2005), che si compone, tra l’altro di un piano economico-finanziario che avrebbe dovuto essere approvato dalla Provincia di Torino, per cui, in assenza di tale adempimento procedimentale, la citata convenzione sarebbe nulla per contrasto con norme imperative e la deliberazione che la recepisce sarebbe conseguentemente illegittima.
In data 2 febbraio 2006 si è costituito in giudizio il Consorzio “Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti”, chiedendo la reiezione del gravame.


5) Con motivi aggiunti, notificati in data 2 febbraio 2007, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dei provvedimenti, in epigrafe indicati, sub E), deducendo le seguenti censure:


I. Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 “Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dl decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Impianto di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi”.
Illegittimità derivata.
Alla determinazione in esame, con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) a T.R.M. S.p.A. in relazione alla realizzazione del nuovo termovalorizzatore nel sito del “Gerbido”, si trasmetterebbero, in via derivata, tutti i vizi già dedotti nei confronti dei presupposti atti del procedimento.


II. Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 “Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Impianto di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi”.
Violazione di legge (art. 1, comma 1, lett. P, decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e s.m.i., art. 6 della legge 349/1986).
Il nuovo termovalorizzatore consta anche di un impianto per la trasformazione dell’energia termica prodotta dall’incenerimento dei rifiuti in energia elettrica, per cui, secondo quanto previsto dall’art. 1 del P.C.M. 377/1988, avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione d’impatto ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 6 della legge 349/1986, mentre la VIA è stata effettuata dalla Provincia, giusta la deliberazione della Giunta Provinciale 21 novembre 2006, n. 1317-433230/2006.


III. Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 “Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 59/2005. Impianto di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi”; e deliberazione C.C. Torino, 4.12.2006, n. 226. Permesso di costruire in deroga agli S.U. vigenti.
Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, violazione di legge (art. 14 del decreto Presidente della Repubblica 380/2001, art. 7 della legge 241/1990).
La determinazione in esame contempla espressamente “… il rilascio del permesso di costruire per il progetto presentato …” in deroga al vigente regolamento edilizio del Comune di Torino - e ciò in base alla deliberazione del Consiglio comunale di Torino 4 dicembre 2006, n. 226, con cui i relativi contenuti in deroga sono stati approvati ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.p.r. 380/2001 - ma nessuna di tali deliberazioni è stata preceduta da avviso d’inizio del relativo procedimento.


IV. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 21 novembre 2006, n. 1317-433230/2006 “Giudizio positivo di compatibilità ambientale” e determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 “Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Impianto di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi”.
Violazione di legge (art. 14 bis della legge 241/1990 e s.m.i.). Eccesso di potere per carenza e/o difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, perplessità. Illegittimità derivata.
La richiamata deliberazione della Giunta provinciale di Torino, con cui è stata espressa la valutazione d’impatto ambientale, recepisce una “Relazione Generale sull’Istruttoria dell’Organo Tecnico” (priva di data e comunicata agli Assessori competenti con nota 14 novembre 2006, prot. 432924/LC4), dalla quale non risulta essere stata effettuata alcuna valutazione in merito alle possibili alternative (compresa la cd. opzione zero) ed alla localizzazione del nuovo termovalorizzatore, per cui il relativo procedimento di valutazione d’impatto ambientale si risolverebbe in una sostanziale “presa d’atto” di scelte pianificatorie già effettuate in precedenti fasi procedimentali, il che comporterebbe, oltre che la violazione dell’art. 14 bis della legge 241/1990, evidenti lacune di natura istruttoria e motivazionale.


Con memoria difensiva in data 22 febbraio 2007 T.R.M. S.p.A. ha riproposto le precedenti eccezioni d’inammissibilità, estendendole anche ai nuovi motivi aggiunti, ed ha insistito per la reiezione di tutti i gravami.


Con memoria difensiva del 22 febbraio 2007 la Provincia di Torino ha esteso ai nuovi motivi aggiunti le medesime eccezioni d’inammissibilità già proposte nei confronti del ricorso e dei precedenti motivi aggiunti.


Con memoria difensiva del 28 febbraio 2007 il Comune di Torino ha chiesto il rigetto dei motivi aggiunti, eccependone altresì l’inammissibilità sotto il profilo della genericità e del difetto di pretesa giuridicamente qualificata, in capo ai ricorrenti, a ricevere avviso dell’inizio del procedimento inerente l’autorizzazione edilizia in deroga, non trattandosi di soggetti confinanti con il terreno oggetto dell’intervento.


Nella camera di consiglio del 28 febbraio 2007 la trattazione della domanda cautelare, contenuta nei detti motivi aggiunti, è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 marzo 2007.


Con memoria difensiva del 12 marzo 2007 il Consorzio “Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti” ha insistito per la reiezione di tutti i gravami.


Nella camera di consiglio del 15 marzo 2007 la domanda cautelare è stata rinviata al merito all’udienza pubblica dell’11 luglio 2007.


Con memoria difensiva del 6 giugno 2007 la Provincia di Torino ha ulteriormente insistito per la reiezione di tutti i gravami.


Con memoria difensiva in data 27 giugno 2007 T.R.M. S.p.A. ha eccepito l’improcedibilità di tutti motivi (di ricorso o aggiunti) aventi ad oggetto l’assunzione dei poteri sostituitivi da parte della Provincia di Torino e l’affidamento in house della progettazione, realizzazione e gestione del nuovo termovalorizzatore, a seguito della “presa d’atto” delle relative deliberazioni provinciali da parte della costituita Associazione d’Ambito.


Con memoria difensiva del 29 giugno 2007 il Comune di Torino ha ribadito, con riferimento al ricorso principale, le eccezioni d’inammissibilità per mancanza di lesione attuale, carenza di legittimazione attiva e, in subordine, sopravvenuta carenza d’interesse a seguito dell’assunzione dei provvedimenti attuativi del Protocollo d’intesa oggetto dell’originario gravame, nonché, in relazione ai motivi aggiunti, le medesime eccezioni d’inammissibilità già sollevate nelle precedenti memorie.


Con memoria difensiva del 29 giugno 2007 i ricorrenti hanno replicato alle eccezioni formulate dalle controparti, insistendo per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.


Con memoria difensiva del 30 giugno 2007 il Consorzio “Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti” ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione ad agire - non avendo i ricorrenti fornito adeguata dimostrazione in ordine alla prossimità di terreni ed aziende in zona limitrofa al sito del “Gerbido” ed ai danni che potrebbero subire a causa del nuovo termovalorizzatore - nonché l’inammissibilità dei citati gravami con specifico riferimento agli atti di affidamento a T.R.M. S.p.A. per difetto d’interesse e mancanza di connessione oggettiva rispetto ai provvedimenti originariamente impugnati.


All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


A) Con il ricorso si chiede l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, della deliberazione della Giunta provinciale di Torino 21 settembre 2004, prot. n. 259-2555037, della deliberazione della Giunta Comunale di Torino 21 settembre 2004, n. mecc. 2004 07426/112, della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 5 ottobre 2004, n. 320-265874, in epigrafe indicate, nonché di tutte le deliberazioni degli Enti indicati nello schema di “Protocollo d’Intesa”, nel testo definito e concordato in data 23 settembre 2004, e precisamente dei consorzi, in epigrafe menzionati, nonché dei comuni, pure in epigrafe citati, deliberazioni approvative dello stesso schema di protocollo, e non meglio note ai ricorrenti; nonché degli altri atti, anche in epigrafe menzionati.


La T.R.M. S.p.A., il Comune di Torino e la Provincia di Torino hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse e di legittimazione, non essendo adeguatamente stata dimostrata la prossimità delle aziende agricole dei ricorrenti al sito del “Gerbido”, nonché il danno che il termovalorizzatore potrebbe arrecare alle loro attività e proprietà.
L’eccezione è priva di pregio.
I ricorrenti hanno adeguatamente dimostrato la propria legittimazione ad agire mediante il deposito, con nota 20 giugno 2007, di una cartografia (redatta dalla società Impresa Verde S.r.l., operante presso la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Torino) avente ad oggetto la “Distribuzione territoriale delle aree coltivate dalle aziende ricorrenti”, da cui emerge che quanto meno una parte delle aziende interessate (di cui si attesta la proprietà in capo ai rispettivi ricorrenti) è situata all’interno della cd. “area d’influenza” (avente un raggio di due chilometri dal sito del “Gerbido”), espressamente indicata nello “Studio di microlocalizzazione” allegato alla deliberazione della Giunta provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277, quale zona destinata a risentire effetti negativi dall’azione del futuro termovalorizzatore, il che radicare in capo agli stessi ricorrenti una posizione differenziata e, con essa, la legittimazione ad impugnare gli atti del procedimento volto alla progettazione, realizzazione, gestione ed autorizzazione del nuovo termovalorizzatore.
Così come l’interesse ad agire è direttamente desumibile, oltre che dall’ampia documentazione scientifica prodotta dai ricorrenti, dalle stesse deliberazioni provinciali - ed in specie dalla richiamata deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277 - ove si prevede l’adozione di “misure di compensazione ambientale”, tra cui persino la riconversione delle attività agricole interessate in colture non destinate all’alimentazione umana - il che conferma il presumibile impatto negativo dell’intervento sulle attività esistenti.


Il Comune di Torino e la Provincia hanno altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesione attuale, essendo gli atti impugnati manifestazione di un mero intento delle amministrazioni procedenti.
L’eccezione è priva di pregio, quanto meno a seguito delle deliberazioni successivamente adottate dalle amministrazioni interessate - ed oggetto dei motivi aggiunti (vedi infra) - che hanno portato a compimento il procedimento volto alla localizzazione, progettazione realizzazione, gestione ed autorizzazione del nuovo termovalorizzatore, dalle quali consegue la sussistenza di un interesse attuale a contestare la legittimità dei presupposti atti procedimentali, se non altro al fine di evidenziare gli eventuali profili d’illegittimità derivata dei provvedimenti successivi.


I. Nel merito, con il primo motivo si assume che il “Protocollo d’Intesa” stipulato tra la Provincia di Torino, i Consorzi di Bacino ed i Comuni interessati conterrebbe - oltre all’individuazione del “sito potenzialmente idoneo e disponibile per la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione” in quello denominato del “Gerbido” - l’assunzione di ulteriori impegni reciproci, volti a realizzare una gestione coordinata della gestione dei rifiuti, per cui il detto Protocollo avrebbe natura di “convenzione” (ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 267/2000) ed il relativo schema avrebbe dovuto (ai sensi dell’art. 40, comma 2, lett. C) dello stesso decreto legislativo) essere approvato dai consigli comunali o provinciali delle rispettive amministrazioni locali.
Il motivo è infondato.
L’art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che “Il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) ...; b) ...; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; d) …; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; …”.
L’art. 30 dello stesso decreto legislativo prevede, al comma 1, che “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”, al comma 2, che “Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”.
Quest’ultima definizione normativa è fondamentale al fine d’individuare l’esatto ambito di applicazione dell’art. 42, comma 2, lett. c), in quanto individua il contenuto delle convenzioni in esso citate e, in tal modo, circoscrive la relativa competenza consiliare ai soli accordi che presentino le relative caratteristiche, che, a giudizio del Collegio, non si rinvengono nel caso di specie.
Con il “Protocollo d’intesa”, infatti, le parti “DICHIARANO DI CONVENIRE sull’assunzione dei seguenti impegni: “1) Gli enti sottoscrittori si impegnano a promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti privilegiando, quando realizzabile, il sistema della raccolta porta a porta sino almeno al conseguimento dell’obiettivo medio su tutto il territorio provinciale del 50%, in quanto previsto dal Programma Provinciale dei rifiuti …; 2) Gli enti sottoscrittori convengono che il sito potenzialmente idoneo e disponibile per la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione previsto per i Bacini 12, 13, 14, 15 e 18 è quello denominato “Gerbido” …; 3) L’Amministrazione Provinciale di Torino si impegna a promuovere la costituzione di: una Commissione altamente specializzata che possa offrire, in un tempo massimo di due mesi, elementi utili alla scelta delle tecnologie disponibili per la realizzazione dei due impianti previsti; una Commissione di Alta Sorveglianza permanente finalizzata al monitoraggio e all’informazione sulle diverse fasi della realizzazione e gestione degli impianti …; 4) L’Amministrazione Provinciale di Torino si impegna a procedere all’adeguamento del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti …. Gli enti sottoscrittori si impegnano all’organizzazione di un sistema integrato di trattamento dei rifiuti per l’apporto al termovalorizzatore, orientato all’economicità di gestione per l’intero processo e alla minimizzazione dell’impatto ambientale, perseguendo tutte le opportune sinergie ed integrazioni tra i bacini e garantendo la coerenza dei diversi passi del ciclo …. 5) Gli enti sottoscrittori si impegnano ad armonizzare le compensazioni …; tali compensazioni dovranno essere distribuite proporzionalmente alla popolazione residente ed alle aree d’influenza tra il Comune sede di impianto e i Comuni i cui territori incidano su aree prossime, nella misura di metri 2000 dal baricentro degli impianti di termovalorizzazione; … 6) Gli enti sottoscrittori convengono di promuovere l’ingresso di tutti i soggetti pubblici interessati appartenenti alla provincia di Torino nella struttura societaria T.R.M. S.p.A. …; 7) Gli enti sottoscrittori, attesa l’urgenza di avviare la concreta realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione …, convengono che … i soggetti pubblici che ne avranno titolo, ..., assumeranno i provvedimenti necessari e che l’Amministrazione Provinciale di Torino provvederà, all’esercizio dei poteri sostitutivi e/o di surroga …””.
A ben vedere l’unico aspetto di rilievo - descritto in termini, peraltro, assai generici e suscettibili di modificazione nelle successive fasi della scansione procedimentale - riguarda l’individuazione del sito potenzialmente idoneo ad ospitare il nuovo termovalorizzatore nell’area del “Gerbido”, mentre sono del tutto assenti gli altri aspetti richiesti dall’art. 30, comma 2, T.U.E.L., quali “… la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”.
Ne discende che il Protocollo assume le vesti di mera individuazione di comuni intenti ed obiettivi e non può essere, quindi, compreso tra le convenzioni previste dal citato art. 30, comma 2, del T.U.E.L., per cui la sua approvazione non rientra tra le competenze consiliari ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. C) del T.U.E.L..


II. Con il secondo motivo i ricorrenti assumono che le impugnate deliberazioni della Giunta provinciale si porrebbero in contrasto con l’art. 19, comma 5, della legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, a mente del quale la provincia, nelle more della costituzione dell’associazione d’ambito, si vedrebbe attribuito il solo potere di provvedere al governo della gestione dei rifiuti e di coordinare i relativi servizi (art. 12, comma 4, lett. a), e non, invece, quello di realizzare gli interventi previsti dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti (art. 12, comma 4, lett. b), che neppure si radicherebbe in presenza di ragioni di urgenza riguardo alle quali l’art. 3, comma 1, lett. P), della medesima legge regionale contemplerebbe il diverso potere di adottare ordinanze di necessità, nel caso di specie non esercitato.
Il motivo è infondato.
L’art. 19, comma 5, della legge Regione Piemonte 24/2002, così recita: “5. Nelle more dell’associazione di ambito di cui all’articolo 12, il governo della gestione dei rifiuti per l’organizzazione dei servizi di cui all’articolo 10, comma 2, spetta alla provincia”.
L’art. 10, comma 2, della medesima legge regionale così recita: “1. Nei bacini sono svolti secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani: a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto; b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata; c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche. 2. Negli ambiti territoriali ottimali sono svolte secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando l’eventuale compito di espletare le gare previsto dall’articolo 113, comma 13, d.lgs. 267/2000 come modificato dall’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 …”.
A giudizio del Collegio il richiamo operato dall’art. 19, comma 5, all’intero art. 10, comma 2, comporta l’attribuzione alla provincia del potere di provvedere, non soltanto alla gestione dei servizi ma anche alla realizzazione dei connessi interventi. Tale conclusione discende dal tenore testuale del richiamato art. 10, comma 2, ove si parla espressamente della “… realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando l’eventuale compito di espletare le gare previsto dall’articolo 113, comma 13, d.lgs. 267/2000 come modificato dall’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448”.
Non può, quindi, condividersi, la tesi dei ricorrenti, secondo cui l’espressione utilizzata nell’art. 19, comma 5 (“governo della gestione dei rifiuti”) implicherebbe una distinzione tra attività di gestione e di coordinamento (art. 12, comma 4, lett. a), attribuita al potere surrogatorio provinciale, e realizzazione degli interventi (art. 12, comma 4, lett. b), da esso esclusa, in quanto tale interpretazione contrasta con il dettato delle richiamate disposizioni normative, mentre nessun rilievo assume l’art. 12 della legge Regione Piemonte 24/2002, al quale l’art. 19 della stessa non fa riferimento.


III. Con il terzo motivo i ricorrenti assumono che la localizzazione del nuovo termovalorizzatore nel sito del “Gerbido”, operata in sede di Protocollo d’Intesa, sarebbe priva di idonea motivazione, essendo avvenuta su indicazione della società Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A., incaricata “… della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti” (punto 6 del Protocollo), come tale portatrice di un interesse economico alla pronta definizione della vicenda amministrativa, il che configurerebbe violazione del principio d’imparzialità dell’azione amministrativa e sviamento di potere; e che, comunque, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge Regione Piemonte 24/2004, l’indicazione del sito avrebbe dovuto essere effettuata dal soggetto “proponente”, cioè - in base all’art. 12, comma 3, lett. b), della stessa legge regionale - dalla costituenda associazione d’ambito, come confermerebbe anche il Programma provinciale di gestione dei rifiuti (deliberazione del C.P. di Torino 8 settembre 1998, n. 413-109805 e 11 gennaio 2000, n. 196353 e s.m.i., punto 1.1.2. della parte intitolata “Criteri di localizzazione degli impianti”), per cui i provvedimenti in esame sarebbero, anche sotto questo profilo, viziati da incompetenza.
Il motivo è infondato.
L’art. 6, comma 2, della legge Regione Piemonte 24/2004, così recita: “2. I programmi provinciali contengono: a) l’articolazione del territorio provinciale in bacini idonei alla gestione dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell’ambito territoriale ottimale equivalente al territorio provinciale; b) l’individuazione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 19, comma 1, lettera n), del d.lgs. 22/1997, delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di criteri tecnici e dei vincoli che limitano l’uso del territorio; c) l’individuazione, tenendo conto di quanto stabilito alla lettera b), delle zone idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di scelte programmatiche e pianificatorie; l’individuazione puntuale del sito è compito del proponente”.
L’art. 12, comma 4, lett. a), della medesima legge così recita: “4. L’associazione di ambito ha il compito di: a) provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all’articolo 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali”.
Non vi è dubbio che tali disposizioni attribuiscano all’associazione d’ambito il compito di provvedere all’individuazione del sito idoneo alla realizzazione del nuovo impianto per lo smaltimento e recupero dei rifiuti e dal combinato disposto delle stesse non può che discendere l’identificazione del “proponente” (di cui si parla nel citato art. 6, comma 2, lett. c), nella medesima associazione, che esercita tale funzione nell’ambito dei più generali compiti che le sono attribuiti dal legislatore.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che anche tale potere possa e debba essere esercitato, in via surrogatoria e nelle more dell’istituzione dell’associazione d’ambito, dalla provincia.
Ove si parta, infatti, dalla premessa, in precedenza già condivisa, che i poteri surrogatori della provincia si estendono anche alla realizzazione dei nuovi interventi necessari al governo dei rifiuti, da ciò deve necessariamente discendere l’estensione di tali poteri anche alla fase d’impulso, costituita, appunto, dalla proposta di localizzazione del nuovo intervento.
Da ciò discende la legittimità dei provvedimenti impugnati, nei quali la provincia ha esercitato, in una fase, peraltro, del tutto preliminare, il proprio potere di indicazione del sito potenzialmente idoneo, nell’ambito della più generale funzione di attuazione degli interventi necessari al governo dei rifiuti nelle more della costituzione dell’associazione d’ambito.


IV. Con il quarto motivo i ricorrenti assumono di non aver ricevuto l’avviso d’inizio del procedimento sfociato nei provvedimenti impugnati, vedendosi così preclusa ogni possibilità di parteciparvi, in violazione degli artt. 7 e 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del Programma provinciale di gestione dei rifiuti (punto 1.1.2. della parte intitolata “Criteri di localizzazione degli impianti”, “Fase 2 - Microlocalizzazione”), ove si prevede espressamente che “i criteri di classificazione delle aree devono essere definiti sulla base di un processo partecipativo nel quale coinvolgere i rappresentanti di tutti i gruppi di interesse”.
Il motivo è infondato.
I provvedimenti impugnati - pur costituendo il presupposto logico-giuridico degli atti di concreta localizzazione del sito e di realizzazione dell’impianto - hanno carattere sostanzialmente programmatorio e ad essi applicazione l’art. 13, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i., a mente del quale “1. Le disposizioni contenute nel presente capo (cioè quelle in materia di partecipazione al procedimento n.d.r.) non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.
Per quanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere, quindi, respinto.


B) Con i motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005 i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 74269/2005 del 27 aprile 2005 (con cui si è provveduto all’aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti), della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 248004/2005 del 24 maggio 2005 (con cui è stata approvata la relazione di compatibilità ambientale inerente l’aggiornamento dello stesso Programma), della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 56902/2005 del 28 aprile 2005 (con cui la Provincia ha assunto i poteri di governo del sistema di gestione dei rifiuti nelle more della costituzione dell’associazione d’ambito), della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 564-272497/2005 del 13 maggio 2005 (inerente la localizzazione preliminare nel nuovo termovalorizzatore nell’area AMI 3-Gerbido), della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 279129/2005 del 24 maggio 2005 (con cui è stata affidata in house la progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto alla società T.R.M. S.p.A.), ed hanno, altresì, dedotto una nuova censura nei confronti Protocollo d’intesa oggetto del ricorso.
Devono essere in primo luogo esaminate le eccezioni proposte dalla Provincia di Torino e da T.R.M. S.p.A., secondo cui i motivi aggiunti sarebbero inammissibili per difetto di legittimazione, difetto d’interesse ad impugnare deliberazioni inerenti la gestione dei rifiuti e l’affidamento dei relativi servizi, mancata impugnazione di atti presupposti (ed in specie della deliberazione del Consiglio Comunale di Torino 20 dicembre 2004, avente ad oggetto l’acquisto, da parte del comune, dell’intera partecipazione azionaria detenuta da AMIAT S.p.A. in T.R.M. S.p.A., pari al 73% delle relative azioni), difetto di lesività della deliberazione avente ad oggetto la proposta di localizzazione del sito del “Gerbido”.
Deve ribadirsi, al riguardo, quanto già rilevato sub 1) (in relazione al ricorso) circa la dimostrata prossimità delle aziende agricole di proprietà dei ricorrenti rispetto alla zona interessata dai presumibili effetti del nuovo termovalorizzatore, il che radica, oltre alla legittimazione ad agire, anche un concreto interesse ad impugnare le deliberazioni inerenti il relativo procedimento amministrativo; né assume rilievo la non diretta lesività dei provvedimenti in esame posto che, come già si è osservato (vedi sub 1), sono stati poi adottati anche provvedimenti concretamente incidenti sulla sfera giuridica dei ricorrenti, che hanno, quindi, interesse a contestare gli atti presupposti al fine di far valere l’illegittimità derivata dei provvedimenti successivi.
Discorso a parte vale per la deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino prot. 279129/2005 del 24 maggio 2005, inerente l’affidamento dell’attività di progettazione, realizzazione e gestione del nuovo termovalorizzatore a T.R.M. S.p.A..
Sul punto - se è vero, da un lato, che i ricorrenti non sono (e neppure si definiscono) operatori del settore - è d’altro canto indubbio che il provvedimento in esame rappresenti il momento di concreta attuazione del paventato intervento incidente sulle loro attività e proprietà.
Ritiene, quindi, il Collegio che i ricorrenti abbiano interesse a contestare il provvedimento in esame solo nella parte in cui esso mutui, in via derivata, vizi inerenti i presupposti atti procedimentali, mentre dovranno essere dichiarate inammissibili le censure aventi ad oggetto le modalità con cui è concretamente avvenuto l’affidamento del servizio (vedi infra), rispetto alle quali i ricorrenti non vantano un interesse differenziato, non essendosi qualificati come operatori del settore dei servizi pubblici.


I. Nel merito, con il primo motivo aggiunto i ricorrenti assumono l’illegittimità della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 74269/2005 del 27 aprile 2005, di aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti, nella parte in cui in esso si prevede - quale “azione vincolante”, da compiersi entro l’anno duemiladieci (che vale quale termine anche per l’entrata in funzione del nuovo termovalorizzatore) - il raggiungimento di un livello di raccolta differenziata pari al 50% del totale dei rifiuti prodotti, per un importo di circa 550.000 tonnellate, a fronte di 1.098.795 tonnellate complessivamente prodotte, il che renderebbe la realizzazione del nuovo termovalorizzatore (capace di smaltire circa 421.000 tonnellate annue) eccedente il reale fabbisogno regionale tenendo conto dell’esistenza di altro termovalorizzatore in zona Torino nord (avente capacità di 274.000 tonnellate annue), per un totale di tonnellate 695.000 annue complessive tra i due impianti, senza dimenticare che l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, definisce la raccolta differenziata quale “sistema preferibile”, per cui la Provincia avrebbe dovuto attribuirle un’incidenza persino superiore al 50%.
La censura non merita accoglimento.
Come rileva la Provincia di Torino nella memoria difensiva in data 8 luglio 2005, le previsioni contenute nel Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, in ordine alla percentuale di rifiuti da avviare allo smaltimento ed alla raccolta differenziata, costituiscono - per l’appunto - delle previsioni, come tali incerte e prive di assoluta affidabilità. Si tratta, in buona sostanza, di obiettivi, la cui concreta realizzabilità dipende da molteplici fattori, tra cui l’iniziativa e l’impegno degli stessi comuni (e dei loro cittadini) che hanno aderito alla realizzazione del nuovo termovalorizzatore.
Quest’ultimo, pertanto, si inserisce nei programmi provinciali alla stregua di “sistema di sicurezza”, idoneo a garantire la governabilità del ciclo dei rifiuti (nella forma, peraltro, del recupero e parziale trasformazione in energia) anche laddove le citate previsioni risultassero poi smentite.
Non appare, quindi, manifestamente illogica la scelta di dotare l’Ambito torinese di un sistema sicuro e tecnologicamente avanzato per gestire il ciclo dei rifiuti, il che non comporta, ovviamente, l’abbandono di altri sistemi che restano per legge preferibili, primo fra tutti la raccolta differenziata “porta a porta”.
Deve, altresì, rilevarsi, che - secondo quanto si afferma nella memoria difensiva in data 8 luglio 2005 della Provincia di Torino, non contestata in fatto dai ricorrenti - la quantità di rifiuti urbani complessivamente destinata ai due termovalorizzatori dovrebbe essere pari a 380.000 tonnellate annue (inferiore, quindi, alle 695.000 tonnellate annue indicate in ricorso), in quanto da quest’ultimo importo dovrebbe essere sottratta una consistente percentuale a causa del “pretrattamento” cui i rifiuti devono essere sottoposti prima della termovalorizzazione. La percentuale di rifiuti conferiti ai due termovalorizzatori scenderebbe, quindi, al 34,6%, importo conforme al tenore del Programma provinciale di gestione dei rifiuti, mentre l’ulteriore capacità dei due termovalorizzatori sarebbe assorbita dai rifiuti speciali assimilabili e dai fanghi, non rientranti nelle percentuali indicate dalla Provincia in sede di pianificazione.
Di tali elementi di fatto, in quanto non specificamente contestati dai ricorrenti, si deve tenere conto ai fini della valutazione delle scelte operate dall’amministrazione resistente ed essi ne confermano la logicità e coerenza con i precedenti atti programmatori, il che esclude la sussistenza del vizio dedotto.


II. III. IV. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo aggiunto, che debbono essere esaminati unitariamente in considerazione della loro evidente connessione logico-giuridica, si assume:
- l’illegittimità della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 74269/2005 del 27 aprile 2005 (aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti), nella parte in cui la stessa non è stata preceduta da (e non ha, quindi, potuto basarsi su) un’analisi di compatibilità ambientale (richiesta per gli atti di programmazione e pianificazione, e per le loro modificazioni, dall’art. 20 della legge Regione Piemonte 14 dicembre 1998, n. 40), analisi che il Consiglio Provinciale ha approvato solo in seguito, con la deliberazione 24 maggio 2005, n. 248004/2005;
- la contraddittorietà di quest’ultima deliberazione, nella parte in cui, per un verso, vi si afferma che tale analisi non sarebbe necessaria in materia di aggiornamento del Programma di gestione dei rifiuti e, per altro verso, vi si fa luogo, ancorché successivamente in sede di aggiornamento del Programma;
- la difformità di entrambe le citate deliberazioni rispetto alla Direttiva 42/2001/CE (direttamente applicabile in ragione dell’intervenuta scadenza del termine previsto per il suo recepimento), ove per gli atti di pianificazione e programmazione (compresi quelli relativi alla gestione dei rifiuti: art. 3, comma 2) si prevede la cd. Valutazione Ambientale Strategica, comprendente l’indicazione e la valutazione delle ricadute negative dei previsti interventi e delle possibili soluzioni alternative, non contemplate, invece, nella deliberazione in esame.
L’articolato assunto è privo di pregio.
L’art. 20 della legge Regione Piemonte 14 dicembre 1998, n. 40, così recita. “1. Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale. 2. Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi di cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali contengono all’interno della relazione generale le informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale come specificate all’allegato F. L’analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell’attuazione del piano o del programma sull’uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il clima, il paesaggio, l’ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione. 3. L’adozione e l’approvazione dei piani e programmi di cui al comma 1, da parte delle autorità preposte, avviene anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni di cui al comma 2 ...”.
In base a tale disposizione normativa, quindi, la necessità d’inserire “le informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale” riguarda “gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione”, ma ciò non può dirsi con riferimento al Programma provinciale per la gestione dei rifiuti, la cui natura deve essere desunta dalla relativa definizione normativa, contenuta nell’art. 6 della legge Regione Piemonte 24/2002, ove si afferma che “1. I programmi provinciali, raccordati con il piano territoriale di coordinamento ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, hanno l’obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante l’individuazione di concrete ed operative linee di intervento. 2. I programmi provinciali contengono: a) l’articolazione del territorio provinciale in bacini idonei alla gestione dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell’ambito territoriale ottimale equivalente al territorio provinciale; b) l’individuazione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 19, comma 1, lettera n), del d.lgs. 22/1997, delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di criteri tecnici e dei vincoli che limitano l’uso del territorio; c) l’individuazione, tenendo conto di quanto stabilito alla lettera b), delle zone idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di scelte programmatiche e pianificatorie; l’individuazione puntuale del sito è compito del proponente; d) la definizione dei criteri programmatici per l’insediamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali ai fini delle successive autorizzazioni …; … 5. Entro novanta giorni dalla ricezione del programma provinciale trasmesso dalla provincia, la Giunta regionale verifica la conformità del programma alle disposizioni della presente legge e del piano regionale. Il programma provinciale acquisisce efficacia decorso il termine di novanta giorni dalla trasmissione alla Giunta regionale”.
Particolarmente significativa è soprattutto l’indicazione iniziale, in ordine al necessario coordinamento del Programma provinciale per la gestione dei rifiuti con il Piano territoriale di coordinamento, che costituisce, come noto, lo strumento provinciale di pianificazione del territorio. Se, infatti, il Programma provinciale per la gestione dei rifiuti deve essere raccordato con il Piano territoriale di coordinamento ciò significa che è solo quest’ultimo a delineare l’assetto del territorio, laddove il primo si occupa, invece, della gestione del ciclo dei rifiuti e detta regole generali ed autonomamente vincolanti solo con riferimento a questo specifico aspetto, che esula dalla gestione del territorio in senso stretto.
Tale assunto trova poi conferma nel comma 5 della richiamata disposizione normativa, ove - a proposito della verifica di conformità da parte della Giunta Regionale - si precisa che la stessa dovrà essere effettuata utilizzando, quale parametro di riferimento, il Piano regionale per la gestione dei rifiuti (oggetto del precedente art. 5 della legge regionale 24/2002) e non, invece, gli atti di programmazione urbanistica e territoriale, il che dimostra la sostanziale estraneità del Programma provinciale di gestione dei rifiuti rispetto all’assetto del territorio, cui fa invece riferimento l’art. 20 della legge Regione Piemonte 24/2002.
Né assume rilievo il fatto che il Programma provinciale contenga prescrizioni relative alla “individuazione delle aree potenzialmente idonee e delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti”, dettando “Criteri di localizzazione degli impianti” ed “Indirizzi per la valutazione di impatto ambientale”. Questi aspetti sono, infatti, riguardati nel Programma nell’ottica della gestione del ciclo dei rifiuti mentre, sotto il profilo dell’assetto territoriale, lo stesso non può derogare alle statuizioni contenute negli atti di pianificazione urbanistica, il che conferma la sua non riconducibilità alla previsione di cui all’art. 20 della legge Regione Piemonte 40/1998.
Neppure a diverse conclusioni può giungersi sulla base della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, in quanto la stessa - pur prevedendo la sottoposizione a valutazione d’impatto ambientale di tutti i “piani e programmi”, compresi quelli inerenti la gestione dei rifiuti (art. 3, comma 2) – prevede un regime a parte per le cd. “modifiche minori”, in relazione alle quali considera necessaria la valutazione ambientale “… solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente …” (art. 3, comma 3).
Orbene tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie in quanto l’aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti non ne ha comportato modifiche sostanziali (posto che già nella sua versione originaria il Programma già contemplava la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore nel territorio della Provincia di Torino), per cui la variante in esame - che per la stessa ragione non può definirsi sostanziale ai sensi dell’art. 20 della legge Regione Piemonte 40/1998 - integra una “modifica minore” che, in assenza di espressa previsione di legge statale, non presuppone alcuna valutazione di compatibilità ambientale.
Questo genere di modifiche è, infatti, divenuto oggetto di disciplina nazionale solo a seguito dell’entrata in vigore del Codice dell’Ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ove, all’art. 7, si prevede che “1. Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi di cui al comma 2, nonché, qualora possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui ai commi 3 e 4. Sono altresì sottoposte a valutazione ambientale strategica le modifiche di cui al comma 5. 2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica: a) i piani e i programmi che presentino entrambi i requisiti seguenti: 1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; 2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente; b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. 3. Sono altresì sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica. 4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull’ambiente. 5. Ai fini dell’applicazione dei commi 3 e 4, l’autorità competente all’approvazione del piano o del programma deve preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente secondo i criteri di cui all’Allegato II alla parte seconda del presente decreto. Analoga verifica deve essere eseguita quando si tratti di approvare una modifica di un piano o programma già approvato”.
La nuova disciplina contempla, quindi, l’effettuazione di una “verifica preliminare” finalizzata a stabilire se la “modifica minore” abbia o meno effetti significativi sull’ambiente, il che ne imporrebbe la sottoposizione a Valutazione d’impatto ambientale strategica, ma tale disciplina, come già rilevato, non trova applicazione nel caso di specie perché entrata in vigore dopo l’adozione della deliberazione di aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti, né può invocarsi, al riguardo l’efficacia diretta della direttiva comunitaria perché è proprio quest’ultima, in relazione alle cd. “modifiche minori”, a condizionare espressamente la propria operatività ad una scelta espressa del legislatore nazionale, che nel caso di specie non è ravvisabile, quanto meno con riferimento al momento storico in cui la deliberazione in esame è stata adottata.


V. VI. Con il quinto ed il sesto motivo aggiunto, che debbono essere esaminati unitariamente in considerazione della loro evidente connessione logico-giuridica, si deduce l’illegittimità della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 56902/2005 del 28 aprile 2005 (assunzione da parte della Provincia di Torino dei poteri di governo del ciclo dei rifiuti nelle more della costituzione dell’Associazione d’Ambito), sotto due distinti profili:
- tale scelta si porrebbe in contrasto con l’art. 19, comma 5, della legge Regione Piemonte 24/2002, finendo per comprimere le autonomie comunali coinvolte dall’esercizio del potere surrogatorio provinciale, il che renderebbe illogica la relativa motivazione, ove si richiama proprio l’esigenza di tutelare la posizione di autonomia delle amministrazioni comunali interessate;
- la decisione in esame - non avendo contenuto programmatorio o d’indirizzo - avrebbe dovuto essere deliberata dalla Giunta invece che dal Consiglio provinciale.
Entrambe le censure sono prive di pregio.
In relazione al primo aspetto è sufficiente richiamare quanto già osservato in relazione al secondo motivo di ricorso (vedi supra sub 2), II), potendosi aggiungere che l’esercizio dei poteri surrogatori provinciali non costituisce indebita compressione dell’autonomia dei comuni interessati in quanto gli stessi, ove avessero ritenuto indispensabile addivenire all’immediata costituzione dell’associazione d’ambito, ben avrebbero potuto sollecitare, anche nelle forme della diffida, l’attivazione della procedura di costituzione coattiva prevista dall’art. 12 della legge Regione Piemonte 24/2002, il che non risulta nel caso di specie.
Quanto al secondo profilo, basti rilevare che l’assunzione dei poteri di surroga previsti dall’art. 19 della legge Regione Piemonte 24/2002 è atto d’indubbia valenza generale e d’indirizzo, per cui è configurabile la competenza del consiglio comunale.


VII. VIII. IX. X. XI. XII. Il settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo aggiunto riguardano tutti la deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 564 -272497/2005 del 13 maggio 2005 (con cui è stata definita in via preliminare la localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido).
VII. Con il settimo motivo aggiunto si assume che la citata deliberazione si fonderebbe su altro, presupposto, provvedimento (in specie la deliberazione del Consiglio provinciale di Torino 27 aprile 2005, n. 7469, di aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti) a sua volta illegittimo, in via derivata, in relazione ai motivi dedotti nel ricorso principale, nonché inefficace ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge Regione Piemonte 24/2002, che ne subordinerebbe gli effetti ad una “verifica di conformità” della Giunta Regionale, nel caso di specie mai intervenuta, o, in alternativa, all’infruttuoso decorso di novanta giorni dalla relativa trasmissione alla Giunta, laddove nel caso di specie la deliberazione 564-272497/2005 sarebbe stata adottata il 13 maggio 2005, cioè prima che fosse decorso il citato termine decorrente dalla trasmissione, avvenuta in data 9 maggio 2005.
Il motivo è infondato.
Quanto al primo aspetto si osserva che dal rigetto di tutte le censure dedotte nei confronti dei precedenti gravami deriva l’infondatezza di quella ora in esame, ove si assume l’illegittimità derivata della deliberazione provinciale nel frattempo adottata.
Riguardo al secondo profilo, è sufficiente rilevare che la verifica di conformità della Regione Piemonte è stata, comunque, positivamente superata, a seguito della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 4 luglio 2005, n. 23-399, il che priva di ogni rilevanza la censura in esame.


VIII. Con l’ottavo motivo aggiunto i ricorrenti estendono, nei confronti della deliberazione in esame le stesse doglianze già dedotte, nel ricorso principale (secondo motivo), in relazione ai presupposti atti procedimentali.
La ritenuta infondatezza di quelle censure (vedi supra) comporta automatico rigetto di quella ora in esame.


IX. Con il nono motivo aggiunto si assume che la localizzazione del nuovo termovalorizzatore sarebbe espressione di una scelta fondamentale di governo, come tale rientrante nelle competenze del Consiglio provinciale in virtù dell’art. 42 del decreto legislativo 267/2000, per cui la citata deliberazione della Giunta sarebbe viziata da incompetenza.
Il motivo è infondato.
È sufficiente rilevare, al riguardo, che la concreta localizzazione del sito non costituisce atto fondamentale d’indirizzo, avendo oggetto puntuale e legato alla specifica vicenda amministrativa, per cui l’attribuzione della relativa competenza alla giunta risulta perfettamente conforme all’impianto del T.U.E.L..


X. Con il decimo motivo aggiunto si assume che la citata deliberazione, adottata appena sedici giorni dopo l’aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti, sarebbe il frutto di un’istruttoria carente perché fondata su rilievi risalenti ad un periodo compreso tra il 2001 ed il 2004 (espressamente richiamati nello “Studio di microvalorizzazione”, allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 564-272497/2005 del 13 maggio 2005), come tali precedenti all’aggiornamento del Programma e con esso non adeguatamente coordinati.
La censura è priva di pregio.
Nella propria memoria difensiva in data 8 luglio 2005 - al riguardo non specificamente contestata da parte ricorrente, quanto meno in punto di fatto - la Provincia di Torino assume che i criteri inerenti l’individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee ad ospitare il sito sono sostanzialmente identici nella versione originaria del Programma provinciale di gestione dei rifiuti ed in quella risultante dal suo aggiornamento, ad eccezione di due residuali modifiche consistenti nell’introduzione di un nuovo fattore escludente (“boschi”) e di un nuovo fattore penalizzante (“case sparse”). Da ciò discende - considerata la sostanziale coincidenza tra le due versioni del Programma - che l’utilizzo di studi e valutazioni precedenti all’aggiornamento stesso non possa di per sé costituire un sintomo di carenza di istruttoria.
Discorso non dissimile vale con riferimento alla brevità del lasso di tempo trascorso tra l’aggiornamento del Programma e la deliberazione di localizzazione, in quanto la sostanziale continuità di contenuti costituisce ragione sostanziale e giustificante l’esiguità del tempo dedicato all’ulteriore fase di valutazione.


XI. Con l’undicesimo motivo aggiunto si assume che la concreta attività di “microlocalizzazione” del sito sarebbe illegittima sotto diversi profili ed in specie:
a) L’individuazione - nell’ambito dei quarantacinque siti indicati nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti - dei nove sui quali concentrare la successiva analisi sarebbe avvenuta in base a criteri (quali l’ampiezza della superficie e la libera frammentazione della stessa) diversi da quelli indicati nel Programma provinciale per la gestione dei rifiuti, al paragrafo 5.1.2., né tale modus operandi sarebbe stato adeguatamente giustificato dalla Provincia in sede di controdeduzioni, ove la stessa si sarebbe limitata a definire “più utili” i diversi criteri utilizzati (ed in specie quelli indicati nello studio NRDS, relativi all’adeguatezza e disponibilità dell’area) in quanto “più specifici” rispetto a quelli previsti nel Programma.
b) L’ulteriore comparazione dei nove siti così individuati sarebbe stata effettuata mediante criteri, e correlati punteggi, palesemente illogici e tra loro non correttamente confrontabili, tanto che il sito del “Gerbido” sarebbe stato preferito al sito di Orbassano nonostante su quest’ultimo l’installazione del termovalorizzatore avrebbe prodotto un impatto sulla salute umana pari alla metà, e ciò mediante l’indebita valorizzazione di criteri come la “capacità di ripartizione del traffico”, l’“interferenza del traffico aggiuntivo” e l’“impatto visivo”, d’importanza oggettivamente inferiore.
c) Il raffronto finale dei due siti ORBA-3 e AMI 3 (il primo corrispondente all’area di Orbassano ed il secondo al “Gerbido”) sarebbe stato condotto sulla base dello studio a suo tempo condotto da T.R.M. S.p.A., soggetto direttamente interessato perché incaricato di progettare, realizzare e gestire l’intervento, in violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.
La censura non merita accoglimento.
Con riferimento al profilo evidenziato sub a) (asserita diversità dei criteri di valutazione utilizzati rispetto a quelli individuati dal Programma provinciale per la gestione dei rifiuti, come risultante dal suo aggiornamento), non può che condividersi quanto rilevato dalla Provincia in sede difensiva, laddove si osserva che i criteri utilizzati sono tutti riconducibili, in chiave di sostanziale ed inevitabile specificazione, ai criteri - necessariamente più generali - stabiliti in sede di pianificazione.
Il ragionamento appare calzante, in particolare, relativamente ai criteri operativi sui quali si è appuntata l’analisi dei ricorrenti ed in specie: “ampiezza della superficie individuata”, “ampiezza della superficie libera”, “frammentazione della superficie libera” ed “area contestata”. Non può, infatti, ravvisarsi alcuna illogicità nell’aver considerato tali elementi alla stregua di criteri di specificazione del generale criterio “dimensione e morfologia dell’area”, previsto in sede di pianificazione, in essi sono funzionalmente e sostanzialmente riconducibili proprio alle caratteristiche fisiche dell’area, che costituisce l’essenza del criterio individuato nel Programma provinciale per la gestione dei rifiuti.
In relazione al profilo indicato sub b) (intrinseca illogicità dei criteri, e correlati punteggi, utilizzati per la fase successiva della selezione), nell’ottica di una valutazione di estrinseca logicità, unica a potersi effettuare in questa sede, il Collegio ritiene condivisibile l’assunto difensivo, avanzato dalla Provincia anche in sede di controdeduzioni, secondo cui il rilievo attribuito all’impatto sulla salute umana non si esaurisce esclusivamente nell’omonimo citato criterio, bensì emerge anche da altri criteri, indirettamente ma significativamente incidenti, comunque, sulla salute.
Basti, al riguardo, richiamare l’“incremento del traffico veicolare” e l’incidenza del “traffico aggiuntivo” sulla “viabilità locale”, le cui ricadute in materia di salute umana sono evidenti, per l’ovvia e notoria ragione che all’aumento del traffico corrisponde un sicuro peggioramento della qualità dell’aria; così come appare logico il peso attribuito al criterio “equità sociale”, che conferisce rilevanza al grado d’inquinamento già presente nei siti oggetto di selezione, in quanto anche tale aspetto incide sulla salute umana, certamente condizionata non dal solo inquinamento proveniente dal termovalorizzatore bensì da tutte le emissioni nocive, anche provenienti da fonti diverse, per cui è corretto tenere conto della situazione complessiva in cui versano i diversi siti analizzati.
Quanto, infine, al rilievo indicato sub c) (insufficienza ed inaffidabilità dell’istruttoria nella parte in cui la stessa si sarebbe sostanzialmente limitata a recepire lo studio effettuato dalla società T.R.M. S.p.A., soggetto direttamente interessato alla progettazione, realizzazione e gestione del termovalorizzatore), tale assunto appare infondato in fatto, ove si consideri che nelle decisioni assunte dalla Provincia di Torino si richiamano analiticamente numerosi altri studi (cui fanno riferimento, peraltro, gli stessi ricorrenti, pur ritenendoli parziali e troppo risalenti), tra i quali lo studio della Commissione NRDS, redatto in data 13 dicembre 2001, quello condotto dal Politecnico di Torino nell’ottobre 2003 e quello elaborato da Earchimede Consulting S.p.A. per la realizzazione del termovalorizzatore. Né assume rilievo il fatto in sé che la scelta finale delle amministrazioni procedenti sia ricaduta sul medesimo sito che fin dall’inizio T.R.M. S.p.A. aveva indicato quale preferibile per la realizzazione del nuovo termovalorizzatore, proprio perché tale valutazione ha poi trovato conferma in altri elementi istruttori.


XII. Con il dodicesimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la deliberazione in esame - pur avendo individuato in un’area dal raggio di circa due chilometri la “zona d’influenza” sulla quale il termovalorizzatore provocherà negativi effetti ambientali - avrebbe omesso di prevedere le conseguenti misure risarcitorie e compensative a favore delle proprietà e delle attività agricole interessate e, per contro, avrebbe addirittura previsto “misure di compensazione ambientale” che si risolverebbero in ulteriori danni (connessi a vincoli pubblicistici e procedure espropriative), incorrendo, in tal modo nel vizio di eccesso di potere e nella violazione del principio “chi inquina paga” previsto dalla normativa comunitaria.
Il motivo è infondato.
Sul piano normativo la materia delle misure di compensazione correlate ai danni prodotti dalle discariche di rifiuti urbani e speciali è disciplinata dall’art. 16 della legge Regione Piemonte 24/2002, ove si prevede la corresponsione - a carico dei soggetti gestori ed a favore dei comuni su cui insistono le aree danneggiate - di un contributo annuo determinato in misura percentuale. La richiamata disposizione normativa precisa, inoltre, al comma 9, che “I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono versati dai gestori degli impianti, rispettivamente ai comuni ed alle province territorialmente competenti, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti”.
In base a tale disciplina, quindi, le misure compensative non si traducono in pretese immediatamente esigibili dai privati danneggiati, bensì in contributi a favore dei comuni interessati, che potranno conseguirle, peraltro, solo dopo l’effettivo verificarsi degli eventi dannosi e, quindi, ad operazioni di gestione dei rifiuti concretamente iniziate.
Né a diverse conclusioni si giunge avendo riguardo alle previsioni contenute nella legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, cui fanno riferimento i ricorrenti, ove si legge, all’art. 1, che “La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge la tutela ed il controllo dell’uso del suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, con le seguenti finalità: 1) la crescita della sensibilità e della cultura urbanistica delle comunità locali; 2) la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti, fisici, storici, sociali ed economici; 3) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolar modo, dei beni ambientali e culturali; 4) la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo”, mentre all’art. 11 si afferma che “I Comuni, singoli od associati, esercitano le loro competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio mediante la formazione e l’attuazione dei Piani Regolatori Generali, Comunali e intercomunali, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunità locali e aventi quali specifici obiettivi: a) un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individuati secondo le indicazioni del Piano Territoriale; b) il recupero all’uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente; c) la difesa attiva del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico ed ambientale”: si tratta, con tutta evidenza, di norme dal contenuto assai generale, finalizzate ad orientare l’attività amministrativa in una direzione che tenga conto, tra l’altro, della razionale utilizzazione delle aree agricole, per cui da tale previsione non può desumersi alcuna specifica pretesa in ordine alla previsione, fin da questa fase procedimentale, di misure compensative.
Inconferente è, infine, il riferimento operato dai ricorrenti alla Direttiva 35/2004/CE in quanto la stessa disciplina il “danno ambientale”, vale a dire fenomeni di illecita compromissione del bene ambiente, laddove nel caso di specie si è in presenza di un intervento posto in essere dalle autorità competenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, nell’ambito di un’azione che si inserisce a pieno titolo nell’ambito dello stesso.
In realtà la questione delle misure compensative attiene alla tematica dei rimedi avverso gli atti ablatori e compressivi dei diritti fondamentali, che potrà assumere concreto rilievo giuridico solo nelle fasi successive della scansione procedimentale, laddove - venendo in rilievo la concreta attuazione dell’intervento - si deve procedere a valutazione d’impatto ambientale e, in questa sede, individuare con maggior precisione le ricadute del previsto intervento sulle attività d’interesse dei ricorrenti.


XIII. XIV. XV. Con il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo motivo aggiunto, che debbono essere esaminati unitariamente in considerazione della loro evidente connessione logico-giuridica, si deduce l’illegittimità della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 279129/2005 in data 24 maggio 2005 (avente ad oggetto l’affidamento in house a T.R.M. S.p.A. della progettazione, realizzazione e gestione del nuovo termovalorizzatore), sotto due distinti ma correlati profili:
- la citata deliberazione mutuerebbe gli stessi vizi già dedotti in relazione ai presupposti atti procedimentali, che ne determinerebbero l’illegittimità sia in via derivata che autonoma;
- l’affidamento diretto in house della progettazione, realizzazione e gestione del nuovo termovalorizzatore alla società T.R.M. S.p.A. sarebbe illegittimo per difetto di “controllo analogo”, non essendo quella società partecipata da tutti i comuni compresi nell’ambito territoriale, né tale difetto sarebbe adeguatamente compensato dall’impegno di tutti i comuni aderenti a T.R.M. S.p.A. - da formalizzare mediante apposito atto formale nei sei mesi successivi - a consentire l’ingresso nella società degli altri comuni compresi nell’ambito interessato, a pena di decadenza dall’affidamento.
In relazione al primo dei citati profili non può che richiamarsi quanto già osservato in relazione all’infondatezza delle censure dedotte nei confronti dei presupposti atti del procedimento.
Quanto, invece, alla doglianza inerente i presupposti dell’affidamento in house, meritano accoglimento le eccezioni d’inammissibilità dedotte dalla Provincia di Torino e da T.R.M. S.p.A. in quanto i ricorrenti, non essendosi qualificati come operatori del settore dei pubblici servizi, non vantano alcuna posizione differenziata che radichi un loro concreto interesse ad impugnare i relativi provvedimenti, per cui la censura è, sotto questo aspetto, inammissibile.


XVI. Con il sedicesimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che il Protocollo d’intesa già impugnato con il ricorso, in quanto atto d’impegno riconducibile al genus delle “convenzioni amministrative”, rientrerebbe tra le competenze degli organi consiliari degli enti locali sottoscrittori, per cui le relative deliberazioni della Giunta sarebbero viziate da incompetenza.
Il motivo è infondato.
Si tratta della sostanziale riproposizione di una doglianza contenute nel ricorso, per cui è sufficiente richiamare, al riguardo, quanto già osservato sub 1), I.
Per quanto premesso i motivi aggiunti, notificati in data 17 giugno 2005, sono infondati e devono essere, quindi, respinti.


3) Con motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2005, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 4 luglio 2005, n. 23-399 (con cui la Regione ha preso atto dell’aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti) e della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26 luglio 2005 (con cui è stata definitivamente approvata la localizzazione definitiva del nuovo termovalorizzatore nel sito del “Gerbido”).
Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame delle eccezioni d’inammissibilità specificamente rivolte nei confronti dei motivi aggiunti ora in esame - in gran parte superate, peraltro, dall’ulteriore progressione della scansione procedimentale - privilegiando un’analisi nel merito delle censure dedotte.


I. II. Con il primo ed il secondo motivo aggiunto si deduce l’illegittimità della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 4 luglio 2005, n. 23-399 - di presa d’atto dell’aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Torino - sotto due distinti profili:
- la citata deliberazione, in ragione del suo contenuto motivazionale, non esprimerebbe un’effettiva “verifica di conformità”, come richiesto dall’art. 6 della legge regione Piemonte 24/2002;
- nel formulare alcuni rilievi nei confronti della deliberazione di aggiornamento del Programma, la Regione avrebbe esorbitato dai poteri che le sarebbero attribuiti dalla citata disposizione normativa ed avrebbe, comunque, irragionevolmente omesso d’indicare un termine per il recepimento dei propri rilievi da parte della Provincia.
La censura è infondata.
Il primo rilievo è privo di spessore sostanziale in quanto l’assenza, nella deliberazione impugnata, di una dicitura quale “verifica di conformità” o simili non costituisce di per sé motivo d’illegittimità, considerato, peraltro, che il termine “presa d’atto” utilizzato dalla Regione esprime, comunque, il giudizio complessivamente positivo in ordine alla complessiva coerenza tra le prescrizioni del Programma provinciale per la gestione dei rifiuti (a seguito del suo aggiornamento) e gli atti di pianificazione regionale.
Ritiene, altresì, il Collegio, quanto al secondo rilievo, che dall’osservazione regionale secondo cui “… dall’analisi del Programma provinciale si riscontra una previsione di impianti di trattamento (bioessiccazione) e del loro dimensionamento superiore al fabbisogno ipotetico della Provincia, considerati gli obiettivi di raccolta differenziata previsti nel programma medesimo e l’entrata in funzione del termovalorizzatore a regime …” e dall’invito rivolto alla Provincia a riconsiderare “… il numero e la potenzialità degli impianti di bioessiccazione previsti dal programma provinciale sulla base del monitoraggio semestrale dell’evoluzione della raccolta differenziata …”, non discendano precise conseguenze giuridiche, trattandosi - in sostanza - di rilievi di carattere meramente propositivo e non vincolante, il che spiega la mancata fissazione, da parte della Regione, di un termine per il recepimento di quelle osservazioni.


III. IV. Con il terzo ed il quarto motivo aggiunto si deduce l’illegittimità della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26 luglio 2005 (definitiva localizzazione del nuovo termovalorizzatore nel sito del “Gerbido”) in via derivata dai vizi inficianti i presupposti atti procedimentali.
L’infondatezza di tali censure deriva, quindi, in modo automatico, dal rigetto dei motivi inerenti gli atti presupposti, al quale si fa integrale richiamo.


V. Con il quinto motivo aggiunto si assume che la stessa deliberazione n. 955-348277 del 26 luglio 2005 (definitiva localizzazione del nuovo termovalorizzatore nel sito del “Gerbido”), rientrando tra gli “atti fondamentali” di cui all’art. 42 T.U.E.L. (come confermerebbe il contenuto concreto dello “Studio di microlocalizzazione” allegato sub C) alla deliberazione in esame, contenente prescrizioni di portata generale e programmatica) avrebbe dovuto essere adottata dal consiglio anziché dalla giunta provinciale.
La censura è infondata.
È di tutta evidenza, infatti, che - mentre la deliberazione di generale assunzione dei poteri surrogatori da parte della provincia ha contenuto generale e d’indirizzo ed è, come tale, di competenza consiliare, come già si è osservato - la specifica localizzazione del nuovo termovalorizzatore è atto di concreta gestione, come tale non riconducibile all’art. 42 del decreto legislativo 267/2000 (che delimita le competenze dei consigli comunali e provinciali) bensì alla competenza “residuale” della giunta.


VI. VII. VIII. Con il sesto, il settimo e l’ottavo motivo aggiunto si estendono nei fronti della medesima deliberazione n. 955-348277 del 26 luglio 2005 le stesse censure già proposte con i motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005 (vedi 2, XI, XII, XIII e VI, VII, VIII).
La censura è, quindi, infondata, per le stesse ragioni già evidenziate in relazione ai precedenti motivi aggiunti, cui si fa integrale rinvio.


IX. Con il nono motivo aggiunto si assume che la medesima deliberazione n. 955-348277 del 26 luglio 2005 sarebbe connotata da motivazione illogica e contraddittoria, in ragione di quanto rilevato con le precedenti censure.
Il motivo è infondato.
Lo stesso, a ben vedere, non contiene alcuna contestazione autonoma rispetto a quanto già dedotto con le precedenti censure, per cui è sufficiente fare rinvio a quanto già osservato in relazione alle medesime.
Per quanto premesso i motivi aggiunti, notificati in data 16 settembre 2005, sono infondati e devono essere, quindi, respinti.


4) Con motivi aggiunti notificati in data 15 novembre 2005, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 (avente ad oggetto la conferma della localizzazione del nuovo termovalorizzatore nell’area del “Gerbido”), della deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005 (avente ad oggetto la conferma dell’affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società del nuovo impianto a T.R.M. S.p.A.), nonché del contratto tra la Provincia di Torino e T.R.M. S.p.A. in data 22 luglio 2005 e dell’allegato piano economico-finanziario.


I. II. III. IV. V. VI. Con il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo aggiunto i ricorrenti ripropongono nei confronti della deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005, in via derivata ed autonoma, le stesse censure già dedotte con i motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005 e in data 16 settembre 2005.
Le censure sono, quindi, infondate per le ragioni già esposte in relazione ai precedenti gravami, cui si fa integrale riferimento.


VII. Con il settimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005, nel prendere atto della localizzazione del nuovo impianto contenuta nelle precedenti deliberazioni provinciali, costituirebbe un inutile aggravio procedimentale in quanto la successione dell’associazione d’ambito in tutti i poteri esercitati, in via transitoria, dalla provincia, avverrebbe automaticamente e non presupporrebbe, quindi, alcuna presa d’atto.
La censura è inammissibile per difetto d’interesse in quanto i ricorrenti non trarrebbero alcun vantaggio dal suo accoglimento, posto che lo stesso, stando alla loro stessa ricostruzione, non priverebbe di efficacia le precedenti deliberazioni provinciali, dalle quali deriva la localizzazione del nuovo impianto.


VIII. Con l’ottavo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la medesima deliberazione n. 2 del 14 ottobre 2005, di natura meramente ricognitiva, non sarebbe in grado di sanare il vizio d’incompetenza che inficia la deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277, e sarebbe, quindi, inficiata, in via derivata dal medesimo vizio.
La censura è infondata, poggiando su una presupposta censura, quella d’incompetenza, già ritenuta, a sua volta, infondata (vedi supra).


IX. Con il nono motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la medesima deliberazione n. 2 del 14 ottobre 2005, ove intesa non già quale atto meramente ricognitivo bensì di approvazione della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277, sarebbe illegittima per difetto di autonoma motivazione, avendo l’Associazione d’ambito pedissequamente recepito i contenuti della precedente deliberazione provinciale.
Il motivo è infondato.
La deliberazione in esame ha, in effetti, natura di semplice presa d’atto in relazione a provvedimenti legittimamente assunti dalla Provincia in via surrogatoria e non necessita, quindi, di autonoma e specifica motivazione.


X. Con il decimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005 avrebbe un titolo (ove si parla di “affidamento” a T.R.M. S.p.A. della progettazione, realizzazione e gestione del nuovo termovalorizzatore, cui la Provincia di Torino aveva dato corso con deliberazione del Consiglio Provinciale 27929/2005) contraddetto dal suo stesso contenuto (ove si afferma, invece, di voler solo prendere atto della precedente deliberazione provinciale 56902, inerente l’assunzione dei poteri sostitutivi) e che, in ogni caso, i vizi inficianti entrambe le richiamate deliberazioni si trasmetterebbero, in via derivata, alla deliberazione in esame.
La censura è infondata.
La funzione e gli effetti della deliberazione devono essere ovviamente desunti dal suo contenuto, che si risolve, per l’appunto, in una semplice presa d’atto, come tale pienamente legittima.


XI. Con l’undicesimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che alla medesima deliberazione n. 3 del 14 ottobre 2005 si trasmetterebbero, in via derivata, i vizi inerenti tutti gli atti presupposti del procedimento provinciale, i quali inficerebbero anche in via autonoma la stessa deliberazione in esame nella parte in cui riproduce il contenuto dei pregressi atti provinciali.
La censura si basa, pertanto, sulla trasposizione di censure già ritenute infondate ed è, pertanto, a sua volta priva di pregio.


XII. Con il dodicesimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la deliberazione n. 3 del 14 ottobre 2005 sarebbe autonomamente viziata nella parte in cui recepisce un provvedimento (la deliberazione del Consiglio Provinciale 27929/2005) illegittimo perché adottato in epoca in cui la presupposta deliberazione non era ancora efficace.
La censura è infondata per le stesse ragioni già evidenziate in relazione al precedente motivo II, nonché in relazione ai motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005, sub VII, ed ai motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2005, sub III.


XIII. Con il tredicesimo motivo aggiunto i ricorrenti estendono alla medesima deliberazione n. 3 del 14 ottobre 2005 le stesse censure già dedotte, con i motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005, sub XV, avverso la deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 279129/2005, in relazione all’affidamento in house a T.R.M. S.p.A. della progettazione, realizzazione e gestione del nuovo termovalorizzatore.
La censura non merita accoglimento per le stesse ragioni già evidenziate in relazione alle precedenti osservazioni sul punto, cui si fa integrale riferimento.


XIV. Con il quattordicesimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che l’affidamento in house di cui al punto precedente si porrebbe in contrasto con la richiamata circolare regionale in relazione alla durata (che la circolare impone “limitata” ed in questo è, invece, di 25 anni) ed ai presupposti del controllo analogo da parte dell’A.T.O..
Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse, per le stesse ragioni già esposte con riferimento a tutte le censure che riguardano la procedura di affidamento in sé considerata, non essendo i ricorrenti operatori del settore dei servizi pubblici.


XV. Con il quindicesimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la medesima deliberazione n. 3 del 14 ottobre 2005 sarebbe illegittima nella parte in cui subordina il subingresso dell’Associazione d’ambito nel rapporto contrattuale già costituito tra la Provincia di Torino e T.R.M. S.p.A. alla produzione, da parte dei comuni consorziati, dell’atto di impegno a concedere il futuro ingresso di nuovi soci, in quanto il subentro dell’Associazione d’Ambito in tutti i rapporti già instaurati dagli enti locali e dalle autorità di bacino costituirebbe effetto automatico ex lege della costituzione dell’Associazione d’Ambito.
Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse, per le stesse ragioni già esposte con riferimento a tutte le censure che riguardano la procedura di affidamento in sé considerata, non essendo i ricorrenti operatori del settore.


XVI. Con il sedicesimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la medesima deliberazione n. 3 del 14 ottobre 2005 costituirebbe un inutile aggravio procedimentale in quanto la successione dell’Associazione d’ambito in tutti i poteri esercitati, anche in via transitoria, dalla Provincia, avverrebbe automaticamente e non presupporrebbe, quindi, alcuna presa d’atto.
La censura è inammissibile per difetto d’interesse in quanto i ricorrenti non trarrebbero alcun vantaggio dal suo accoglimento, posto che lo stesso non priverebbe, stando alla loro stessa ricostruzione, di efficacia le precedenti deliberazioni provinciali, dalle quali deriva la localizzazione del nuovo impianto.


XVII. Con il diciassettesimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la deliberazione in esame, di natura meramente ricognitiva, non sarebbe in grado di sanare il vizio d’incompetenza che inficia la deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277, e sarebbe, quindi, a sua volta illegittima per la stessa ragione.
Il motivo è infondato in quanto si basa su una presupposta censura, quella d’incompetenza, già ritenuta infondata (vedi supra).


XVIII. Con il diciottesimo motivo aggiunto i ricorrenti deducono l’illegittimità e nullità della convenzione tra la Provincia di Torino e T.R.M. S.p.A. 22 luglio 2005 (avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione del nuovo termovalorizzatore), nonché la conseguente illegittimità della deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005, nella parte in cui recepisce la medesima convenzione.
Come più volte rilevato i ricorrenti, non essendo operatori del settore, non hanno alcun interesse a dedurre in via autonoma vizi inerenti la procedura di affidamento della progettazione, realizzazione e gestione del nuovo impianto, per cui la censura in esame è inammissibile.
Per quanto premesso i motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2005 sono infondati e devono essere, quindi respinti.


5) Con motivi aggiunti notificati in data 2 febbraio 2007, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, della determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 (avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione del nuovo termovalorizzatore), nonché la deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 21 novembre 2006, n. 1317-433230/2006 (avente ad oggetto la valutazione di compatibilità ambientale in ordine al previsto intervento).
Non meritano accoglimento le numerose eccezioni d’inammissibilità proposte dalle parti resistenti e controinteressata, aventi contenuto non dissimile da quelle già proposte, e ritenute infondate, in relazione ai precedenti gravami.


I. Nel merito, con il primo motivo aggiunto si assume che alla determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 (avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione del nuovo termovalorizzatore), si trasmetterebbero, in via derivata, tutti i vizi dedotti, con i precedenti gravami, nei confronti dei presupposti atti del procedimento.
La censura è infondata in base alle stesse ragioni già svolte in relazione ai precedenti provvedimenti, cui si fa integrale riferimento.


II. Con il secondo motivo aggiunto si assume che la medesima determinazione dirigenziale 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 sarebbe illegittima per non essere stata preceduta da valutazione d’impatto ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente, che sarebbe imposta dall’art. 1 D.P.C.M. 377/1988 in quanto il nuovo termovalorizzatore contempla anche un impianto per la trasformazione dell’energia termica prodotta dall’incenerimento dei rifiuti in energia elettrica.
Il motivo è infondato.
La previsione di un impianto termico di produzione energetica è conforme a quanto previsto dall’art. 22, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che impone, per l’appunto, di dotare i nuovi impianti della capacità di recuperare parte dell’energia termica sviluppata dal processo di combustione dei rifiuti.
In quest’ottica l’impianto energetico ha funzione evidentemente accessoria rispetto a quella, principale, di smaltimento dei rifiuti, come confermano, peraltro, i dati tecnici e quantitativi (sull’energia elettrica che verrà prodotta), indicati dalla Provincia nelle proprie memorie difensive e non contestati dai ricorrenti. A ciò consegue che il termovalorizzatore, nel suo complesso, debba considerarsi “impianto di incenerimento” ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (ove si distingue tale tipologia da quella degli impianti di “coincenerimento”, ove la produzione energetica assume, invece, carattere “principale”), come tale soggetto a valutazione di impatto ambientale provinciale, anziché ministeriale, secondo quanto previsto dall’allegato 2, n. 6, della legge Regione Piemonte 40/1998.


III. Con il terzo motivo si assume che la determinazione dirigenziale 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006, e la deliberazione del Consiglio comunale di Torino 4 dicembre 2006, n. 226 (con cui è stato approvato il rilascio, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.p.r. 380/2001, del permesso di costruire in deroga al vigente regolamento edilizio del Comune di Torino) non sono state precedute da avviso d’inizio del relativo procedimento, il che ne comporterebbe l’illegittimità per lesione delle prerogative procedimentali dei ricorrenti.
La censura è priva di pregio.
Deve condividersi, al riguardo, quanto si legge nella memoria difensiva della Provincia di Torino in data 22 febbraio 2007, secondo cui, in ragione dell’elevato numero di soggetti destinatari degli effetti del procedimento in corso, la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo è stata legittimamente effettuata mediante avviso pubblico.


IV. Con il quarto motivo aggiunto si deduce l’illegittimità della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 21 novembre 2006, n. 1317-433230/2006 (avente ad oggetto il “giudizio positivo di compatibilità ambientale”) e, in via derivata, della determinazione dirigenziale 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 in precedenza citata, nella parte in cui il procedimento di valutazione d’impatto ambientale compiuto dalla Provincia si sarebbe risolto in una sostanziale “presa d’atto” di scelte già effettuate in precedenti fasi procedimentali (ed in specie in una “Relazione Generale sull’Istruttoria dell’Organo Tecnico”, priva di data e comunicata agli Assessori competenti con nota 14 novembre 2006, prot. 432924/LC4, dalla quale non emergerebbe alcuna valutazione in merito alle possibili alternative, compresa la cd. opzione zero ed alla localizzazione del nuovo termovalorizzatore), il che comporterebbe, oltre alla violazione dell’art. 14 bis della legge 241/1990, evidenti lacune di natura istruttoria e motivazionale.
Il motivo è infondato.
A giudizio del Collegio, infatti, tali complesse valutazioni di carattere tecnico-discrezionale, seppur affrontate alquanto sinteticamente nella relazione di compatibilità ambientale approvata dalla Giunta Provinciale di Torino con l’impugnata deliberazione 21 novembre 2006, n. 1317-433230/2006, emergono, comunque, dall’istruttoria complessivamente svolta e, in specie, dai numerosi ed approfonditi studi cui l’amministrazione procedente ha fatto ampio riferimento in sede di localizzazione del termovalorizzatore (vedi supra), nonché dall’analisi di compatibilità ambientale che il Consiglio Provinciale aveva, con deliberazione 24 maggio 2005, n. 248004/2005, approvato in relazione all’aggiornamento del Programma provinciale per la gestione dei rifiuti.


Per quanto sopra, il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e devono essere, quindi, respinti.


Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^ Sezione - rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del giorno 11.7.2007, con l’intervento dei signori:


Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario
Antonio Plaisant Referendario, estensore


Il Presidente

L’Estensore


Il Direttore Segreteria II Sezione

 

epositata in Segreteria a sensi di
Legge il 1° dicembre 2007
Il Direttore Segreteria II Sezione
 


 

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