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TAR PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, sentenza n. 3607
PROCEDURE E VARIE - RIFIUTI - Termovalorizzatore - Procedimento
autorizzatorio - Impugnazione - Proprietari delle aziende agricole situate entro
l’area destinata a subire gli effetti negativi dell’impianto - Legittimazione -
Sussistenza. Sono legittimati ad impugnare gli atti del procedimento volto
alla progettazione, realizzazione, gestione ed autorizzazione di un nuovo
termovalorizzatore, in quanto titolari di una posizione differenziata, i
proprietari delle aziende agricole situate all’interno della cd. “area di
influenza”, quale area destinata a risentire effetti negativi dall’azione
dell’impianto. Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c.
Provincia di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata),
TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1
dicembre 2007, n. 3607
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Convenzioni - Competenza consiliare - Individuazione
- Artt. 42 e 30 T.U.E.L.. La competenza consiliare in materia di
convenzioni, ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000, è
circoscritta ai soli accordi che presentino le caratteristiche di cui all’art.
30, c. 2 del medesimo d.lgs. : “Le convenzioni devono stabilire i fini, la
durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciprochi obblighi e garanzie” (nella specie, all’accordo
avente ad oggetto l’individuazione del sito potenzialmente idoneo ad ospitare un
nuovo termovalorizzatore, è stata riconosicuta natura di mera
individuazione di comuni intenti, come tale rientrante nella competenza della
giunta). Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c. Provincia
di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata), TRM
s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1
dicembre 2007, n. 3607
RIFIUTI - Regione Piemonte - Artt. 19 e 10 L.R. Piemonte n. 24/2002 - Potere
surrogatorio provinciale - Potere di gestione e coordinamento e di realizzazione
degli interventi connessi. Il richiamo operato dall’art. 19, comma 5 della
L.R. Piemonte n. 24/2002, all’intero art. 10, comma 2, comporta l’attribuzione
alla provincia del potere di provvedere non soltanto alla gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti, ma anche alla realizzazione dei connessi interventi.
Tale conclusione discende dal tenore testuale del richiamato art. 10, comma 2,
ove si parla espressamente della “… realizzazione e gestione degli impianti
tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche,
fermo restando l’eventuale compito di espletare le gare previsto dall’articolo
113, comma 13, d.lgs. 267/2000 come modificato dall’articolo 35 della legge 28
dicembre 2001, n. 448”. Non può, quindi, condividersi, la tesi secondo cui
l’espressione utilizzata nell’art. 19, comma 5 (“governo della gestione dei
rifiuti”) implicherebbe una distinzione tra attività di gestione e di
coordinamento (art. 12, comma 4, lett. a), attribuita al potere surrogatorio
provinciale, e realizzazione degli interventi (art. 12, comma 4, lett. b), da
esso esclusa. Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c.
Provincia di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata),
TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1
dicembre 2007, n. 3607
RIFIUTI - Regione Piemonte - Artt. 6, c. 2 e 12, c. 4 L.R. Piemonte n. 24/2004 -
Individuazione del sito idoneo alla realizzazione dell’impianto di smaltimento e
recupero dei rifiuti - Associazione d’ambito - Potere surrogatorio provinciale.
Le disposizioni di cui agli artt. 6, c. 2 e12, c. 4 della L.R. Piemonte n.
24/2004 attribuiscono all’associazione d’ambito il compito di provvedere
all’individuazione del sito idoneo alla realizzazione del nuovo impianto per lo
smaltimento e recupero dei rifiuti; dal combinato disposto delle stesse norme
non può che discendere l’identificazione del “proponente”, nella medesima
associazione, che esercita tale funzione nell’ambito dei più generali compiti
che le sono attribuiti dal legislatore. Tale potere può e deve essere
esercitato, in via surrogatoria e nelle more dell’istituzione dell’associazione
d’ambito, dalla provincia. Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv.
Reineri) c. Provincia di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo
e Lacognata), TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R.
PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n. 3607
RIFIUTI - Piano provinciale per la gestione dei rifiuti - Natura di strumento di
pianificazione territoriale ai sensi dell’art. 20 L.R. Piemonte n. 40/1998 -
Esclusione. Ai sensi dell’art. 20 della L.R. Piemonte 14 dicembre 1998, n.
40, la necessità d’inserire “le informazioni relative all’analisi di
compatibilità ambientale” riguarda “gli strumenti di programmazione e
pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto
territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive
decisioni d’autorizzazione”: ciò non può dirsi con riferimento al Programma
provinciale per la gestione dei rifiuti, la cui natura deve essere desunta dalla
relativa definizione normativa, contenuta nell’art. 6 della legge Regione
Piemonte 24/2002. Se infatti, in base a detta disposizione, il Piano provinciale
per la gestione dei rifiuti deve essere raccordato con il Piano territoriale di
coordinamento ciò significa che è solo quest’ultimo a delineare l’assetto del
territorio, laddove il primo si occupa, invece, della gestione del ciclo dei
rifiuti e detta regole generali ed autonomamente vincolanti solo con riferimento
a questo specifico aspetto, che esula dalla gestione del territorio in senso
stretto. Né assume rilievo il fatto che il Programma provinciale contenga
prescrizioni relative alla “individuazione delle aree potenzialmente idonee e
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti”, dettando “Criteri di
localizzazione degli impianti” ed “Indirizzi per la valutazione di impatto
ambientale”. Questi aspetti sono, infatti, riguardati nel Programma nell’ottica
della gestione del ciclo dei rifiuti mentre, sotto il profilo dell’assetto
territoriale, lo stesso non può derogare alle statuizioni contenute negli atti
di pianificazione urbanistica, il che conferma la sua non riconducibilità alla
previsione di cui all’art. 20 della legge Regione Piemonte 40/1998. Pres. Calvo,
Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv.
Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv.
Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n.
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V.I.A. - VAS - Dir. 2001/42/CE - “Modifiche minori” - Regime - Art. 7 D.Lgs. n.
152/2006 - Verifica preliminare. La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001
- pur prevedendo la sottoposizione a valutazione d’impatto ambientale di tutti i
“piani e programmi”, compresi quelli inerenti la gestione dei rifiuti (art. 3,
comma 2) - individua un regime a parte per le cd. “modifiche minori”, in
relazione alle quali considera necessaria la valutazione ambientale “… solo se
gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi
sull’ambiente …” (art. 3, comma 3). Questo genere di modifiche è divenuto
oggetto di disciplina nazionale solo a seguito dell’entrata in vigore del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. art. 7). La nuova disciplina
contempla l’effettuazione di una “verifica preliminare” finalizzata a stabilire
se la “modifica minore” abbia o meno effetti significativi sull’ambiente, il che
ne impone la sottoposizione a Valutazione d’impatto ambientale strategica. Pres.
Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv.
Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv.
Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n.
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RIFIUTI - Discariche di rifiuti urbani e speciali - Misure di compensazione -
Art. 16 L.R. Piemonte n. 24/2004 - Contributo a carico del soggetto gestore e a
favore di comuni interessati - Pretese immediatamente esigibili dai privati
danneggiati - Esclusione. La materia delle misure di compensazione correlate
ai danni prodotti dalle discariche di rifiuti urbani e speciali è disciplinata
dall’art. 16 della legge Regione Piemonte 24/2002, ove si prevede la
corresponsione - a carico dei soggetti gestori ed a favore dei comuni su cui
insistono le aree danneggiate - di un contributo annuo determinato in misura
percentuale. La richiamata disposizione normativa precisa, inoltre, al comma 9,
che “I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono versati dai gestori degli
impianti, rispettivamente ai comuni ed alle province territorialmente
competenti, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui
sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti”. In base a tale
disciplina, quindi, le misure compensative non si traducono in pretese
immediatamente esigibili dai privati danneggiati, bensì in contributi a favore
dei comuni interessati, che potranno conseguirle, peraltro, solo dopo
l’effettivo verificarsi degli eventi dannosi e, quindi, ad operazioni di
gestione dei rifiuti concretamente iniziate. Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e
altri (avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino
(avv.ti Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) -
T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n. 3607
RIFIUTI - Delibera di assunzione dei poteri surrogatori da parte della provincia
- Competenza consiliare - Specifica localizzazione del termovalorizzatore -
Competenza residuale della giunta. Mentre la deliberazione di generale
assunzione dei poteri surrogatori da parte della provincia ha contenuto generale
e d’indirizzo ed è, come tale, di competenza consiliare, la specifica
localizzazione del nuovo termovalorizzatore è atto di concreta gestione, come
tale non riconducibile all’art. 42 del decreto legislativo 267/2000 (che
delimita le competenze dei consigli comunali e provinciali) bensì alla
competenza “residuale” della giunta. Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri
(avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino (avv.ti
Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R.
PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n. 3607
RIFIUTI - Smaltimento dei rifiuti - Termovalorizzatore - Impianto termico di
produzione energetica - Funzione accessoria rispetto a quella di smaltimento -
Impianto di incenerimento - Valutazione di impatto ambientale provinciale - L.R.
Piemonte n. 40/1998. La previsione di un impianto termico di produzione
energetica è conforme a quanto previsto dall’art. 22, comma 5, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che impone di dotare i nuovi impianti della
capacità di recuperare parte dell’energia termica sviluppata dal processo di
combustione dei rifiuti. In quest’ottica l’impianto energetico ha funzione
evidentemente accessoria rispetto a quella, principale, di smaltimento dei
rifiuti. A ciò consegue che il termovalorizzatore, nel suo complesso, debba
considerarsi “impianto di incenerimento” ai sensi dell’art. 2 del decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (ove si distingue tale tipologia da quella
degli impianti di “coincenerimento”, ove la produzione energetica assume,
invece, carattere “principale”), come tale soggetto a valutazione di impatto
ambientale provinciale, anziché ministeriale, secondo quanto previsto
dall’allegato 2, n. 6, della legge Regione Piemonte 40/1998. Pres. Calvo, Est.
Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv. Enrichens),
Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e
altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n. 3607
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
- 2^ SEZIONE -
Sent. n. 3607
Anno 2007
R.g.n. 1727
Anno 2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
A. sul ricorso n. 1727/2004, depositato in data 7 dicembre 2004, proposto da
BRANCA Pietro, DOLEATTI Ezio, VERGNANO Giacomo, TAVELLA Giuseppe, CUMINO Mario,
COMBA Giuseppe, MONASTEROLO Giorgio, CARNINO Gianfranco, BARDO Andrea, BORCA
Pietro, BARICADA Lucia, BARDO Michele, VOTTA Ernesto, BRANCA Francesco, GHIONE
Giampiero, DENTIS Oreste, MOINE Silvio, MOINE Alessandro, BERTINETTI Roberto,
PASCHETTA Carlo, CAIONE Annunziata, RIVALTA CARNI di DE CIANNI Pio e C. S.n.c.,
in persona del legale rappresentante DE CIANNI Pio, rappresentati e difesi
dall’avv. Pier Costanzo Reineri, con domicilio eletto presso lo studio dello
stesso in Torino, via Fabro n. 6;
c o n t r o
- la PROVINCIA di TORINO, anche quale sottoscrittore per conto del costituendo
Consorzio di Bacino 17B/D, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Vincenzo Enrichens, con domicilio eletto presso lo studio
dello stesso in Torino, via Morghen n. 28;
- il COMUNE di TORINO, anche nell’esercizio delle funzioni di Consorzio di cui
al Bacino 18, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Maria Antonietta Caldo e Maria Lacognata, con domicilio eletto presso le
stesse in Torino, Avvocatura Comunale, piazza Palazzo di Città n. 1;
- la TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita
Buscaglino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, via
Paolo Sacchi n. 44;
- il CONSORZIO CADOS - BACINO 15A, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
- il CONSORZIO ACEA-PINEROLESE - BACINO 12, in persona del legale rappresentante
pro tempore;
- il CONSORZIO CCS - BACINO 13, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
- il CONSORZIO COVAR 14 - BACINO 14, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
- il CONSORZIO ACSEL VALSUSA - BACINO 15B, in persona del legale rappresentante
pro tempore;
- il CONSORZIO CISA - BACINO 17A, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
- il CONSORZIO CCA - BACINO 17C, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
- il CONSORZIO di BACINO 16, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il COMUNE di PINEROLO, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di CHIERI, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di MONCALIERI, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di RIVOLI, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di AVIGLIANA, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di SETTIMO TORINESE, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di CIRIE’, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di RIVAROLO CANAVESE, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di IVREA, in persona del Sindaco pro tempore;
per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 5 ottobre 2004, prot.
320-265874/2004, avente ad oggetto “Protocollo d’Intesa con la Città di Torino,
i Consorzi di Bacino e i Comuni di Avigliana, Chieri, Cirié, Ivrea, Moncalieri,
Pinerolo, Rivarolo C.se, Rivoli, Settimo T.se per la realizzazione del sistema
integrato di gestione dei rifiuti. Integrazione del testo approvato con DGP
259-255037 del 21/09/04”, nonché di quest’ultima deliberazione della Giunta
Provinciale di Torino 21 settembre 2004, prot. 259-255037; della deliberazione
della Giunta Comunale di Torino 28 settembre 2004, n. mecc. 2004 07426/112,
avente ad oggetto “Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 “Norme per la gestione
dei rifiuti”. Protocollo d’Intesa per la realizzazione del sistema integrato di
gestione dei rifiuti. Approvazione”; e di tutte le deliberazioni degli Enti
indicati nello schema di “Protocollo d’Intesa”, nel testo definito e concordato
in data 23 settembre 2004, e precisamente dei seguenti Consorzi di Bacino, in
persona dei legali rappresentanti in carica: Consorzio ACEA Pinerolese – Bacino
12, Consorzio CCS – Bacino 13, Consorzio COVAR 14 – Bacino 14, Consorzio CADOS –
Bacino 15A, Consorzio ACSEL Valsusa – Bacino 15B, Consorzio di Bacino 16 –
Bacino 16, Consorzio CISA – Bacino 17A, Consorzio di Bacino 17B/D, Consorzio CCA
– Bacino 17C, Consorzio di Bacino 18, nonché dei seguenti Comuni, in persona dei
Sindaci in carica: Comune di Torino, anche nell’esercizio delle funzioni di
Consorzio di cui al Bacino 18, Comune di Pinerolo, Comune di Chieri, Comune di
Moncalieri, Comune di Rivoli, Comune di Avigliana, Comune di Settimo Torinese,
Comune di Cirié, Comune di Rivarolo Canavese, Comune di Ivrea, deliberazioni
approvative dello stesso schema di Protocollo, e non meglio note, allo stato, ai
ricorrenti; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o
conseguente.
B. sui motivi aggiunti, depositati in data 28 giugno 2005, proposti da BRANCA
Pietro, DOLEATTI Ezio, VERGNANO Giacomo, TAVELLA Giuseppe, CUMINO Mario, COMBA
Giuseppe, MONASTEROLO Giorgio, CARNINO Gianfranco, BARDO Andrea, BORCA Pietro,
BARICADA Lucia, BARDO Michele, VOTTA Ernesto, BRANCA Francesco, GHIONE
Giampiero, DENTIS Oreste, MOINE Silvio, MOINE Alessandro, BERTINETTI Roberto,
PASCHETTA Carlo, CAIONE Annunziata, RIVALTA CARNI di DE CIANNI Pio e C. S.n.c.,
in persona del legale rappresentante DE CIANNI Pio, rappresentati e difesi dagli
avv.ti Pier Costanzo Reineri e Nicola Peretti, con domicilio eletto presso lo
studio degli stessi in Torino, via Fabro n. 6;
c o n t r o
- la PROVINCIA di TORINO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Vincenzo Enrichens, con domicilio eletto presso lo studio dello
stesso in Torino, via Morghen n. 28;
- il COMUNE di TORINO, anche nell’esercizio delle funzioni di Consorzio di cui
al Bacino 18, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Maria Antonietta Caldo e Maria Lacognata, con domicilio eletto presso le
stesse in Torino, Avvocatura Comunale, piazza Palazzo di Città n. 1;
- la TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita
Buscaglino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, via
Paolo Sacchi n. 44;
- il CONSORZIO CSAC - BACINO 17B/D presso Consorzio A.S.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO CADOS - BACINO 15A, anche nell’esercizio delle funzioni di
consorzio di Bacino 15B, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO ACEA-PINEROLESE - BACINO 12, in persona del legale rappresentante
pro tempore;
- il CONSORZIO CCS - BACINO 13, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
- il CONSORZIO COVAR 14 - BACINO 14, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
- il CONSORZIO CISA - BACINO 17A, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
- il CONSORZIO di BACINO 17C, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il CONSORZIO di BACINO 16 presso SETA S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore;
- il COMUNE di PINEROLO, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di CHIERI, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di MONCALIERI, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di RIVOLI, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di AVIGLIANA, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di SETTIMO TORINESE, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di CIRIE’, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di RIVAROLO CANAVESE, in persona del Sindaco pro tempore;
- il COMUNE di IVREA, in persona del Sindaco pro tempore;
per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 74269/2005 del 27
aprile 2005, pubblicata all’Albo pretorio dal 6 maggio al 21 maggio 2005, avente
ad oggetto “Aggiornamento del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti”;
della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 56902/2005 del 28
aprile 2005, pubblicata all’Albo pretorio dal 9 maggio al 24 maggio 2005, avente
ad oggetto “Assunzione di poteri di governo da parte della Provincia nelle more
della costituzione dell’Associazione d’Ambito ai sensi dell’art. 19 comma 5
della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei
rifiuti”; della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino, prot.
564-272497/2005 del 13 maggio 2005, pubblicata all’Albo pretorio dal 26 maggio
al 10 giugno 2005 e sul B.U.R. in data 26 maggio 2005, avente ad oggetto
“Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della
Provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido. Approvazione preliminare in
attuazione della D.C.P. n. 56902 del 28.4.2005”; della deliberazione del
Consiglio Provinciale di Torino, n. 248004/2005 del 24 maggio 2005, avente ad
oggetto “Approvazione relazione di compatibilità ambientale dell’Aggiornamento
del Programma provinciale di Gestione dei Rifiuti ai sensi dell’art. 20 della
L.R. 14 dicembre 1998, n. 40”; della deliberazione del Consiglio Provinciale di
Torino, prot. 279129/2005 del 24 maggio 2005, avente ad oggetto
“Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi:
affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M.
S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000 e dell’art. 10, commi 2 e 3, della L.R. n. 24 del 24 ottobre
2002”, immediatamente eseguibile; nonché per l’annullamento e/o la dichiarazione
di nullità del Protocollo d’Intesa 23 settembre 2004 sottoscritto dalla
Provincia di Torino, dalla Città di Torino, dai Consorzi di Bacino della
Provincia e dai Comuni di Avigliana, Chieri, Cirié, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo,
Rivarolo C.se, Rivoli, Settimo T.se, “per la realizzazione del sistema integrato
di gestione dei rifiuti”; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto,
connesso e/o conseguente.
C. sui motivi aggiunti, depositati in data 29 settembre 2005, proposti da BRANCA
Pietro, DOLEATTI Ezio, VERGNANO Giacomo, TAVELLA Giuseppe, CUMINO Mario, COMBA
Giuseppe, MONASTEROLO Giorgio, CARNINO Gianfranco, BARDO Andrea, BORCA Pietro,
BARICADA Lucia, BARDO Michele, VOTTA Ernesto, BRANCA Francesco, GHIONE
Giampiero, DENTIS Oreste, MOINE Silvio, MOINE Alessandro, BERTINETTI Roberto,
PASCHETTA Carlo, CAIONE Annunziata, RIVALTA CARNI di DE CIANNI Pio e C. S.n.c.,
in persona del legale rappresentante DE CIANNI Pio, rappresentati e difesi dagli
avv.ti Pier Costanzo Reineri e Nicola Peretti, con domicilio eletto presso lo
studio degli stessi in Torino, via Fabro n. 6;
c o n t r o
- la REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Anita Ciavarra, con domicilio eletto presso la stessa in
Torino, piazza Castello n. 165;
- la PROVINCIA di TORINO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Vincenzo Enrichens, con domicilio eletto presso lo studio dello
stesso in Torino, via Morghen n. 28;
- il COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Caldo e Maria Lacognata, con domicilio
eletto presso le stesse in Torino, Avvocatura Comunale, piazza Palazzo di Città
n. 1;
- la TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita
Buscaglino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, via
Paolo Sacchi n. 44;
per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 23-399 del 4 luglio
2005, pubblicata per estratto sul B.U.R. in data 7 luglio 2005, avente ad
oggetto “Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, articolo 6. Presa d’atto
dell’aggiornamento del programma provinciale di gestione dei rifiuti della
Provincia di Torino”; della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino,
prot. 955-348277/2005 del 26 luglio 2005, avente ad oggetto “Impianto di
termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino. Approvazione in
via definitiva, in attuazione della D.C.P. n. 56902 del 28/04/2005, della
localizzazione nell’area AMI 3-Gerbido”; nonché di ogni altro atto preparatorio,
presupposto, connesso e/o conseguente.
D. sui motivi aggiunti, depositati in data 29 novembre 2005, proposti da BRANCA
Pietro, DOLEATTI Ezio, VERGNANO Giacomo, TAVELLA Giuseppe, CUMINO Mario, COMBA
Giuseppe, MONASTEROLO Giorgio, CARNINO Gianfranco, BARDO Andrea, BORCA Pietro,
BARICADA Lucia, BARDO Michele, VOTTA Ernesto, BRANCA Francesco, GHIONE
Giampiero, BORCA Pietro, DENTIS Oreste, MOINE Silvio, MOINE Alessandro,
BERTINETTI Roberto, PASCHETTA Carlo, CAIONE Annunziata, RIVALTA CARNI di DE
CIANNI Pio e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante DE CIANNI Pio,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Pier Costanzo Reineri e Nicola Peretti, con
domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Torino, via Fabro n. 6;
c o n t r o
- il CONSORZIO ASSOCIAZIONE d’AMBITO TORINESE per il GOVERNO dei RIFIUTI, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Paolo Scaparone e Claudio Vivani, con domicilio eletto presso lo studio
di quest’ultimo in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 15;
- la PROVINCIA di TORINO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Vincenzo Enrichens, con domicilio eletto presso lo studio dello
stesso in Torino, via Morghen n. 28;
- il COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Caldo e Maria Lacognata, con domicilio
eletto presso le stesse in Torino, Avvocatura Comunale, piazza Palazzo di Città
n. 1;
- la TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita
Buscaglino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, via
Paolo Sacchi n. 44;
- la REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Anita Ciavarra, con domicilio eletto presso la stessa in
Torino, piazza Castello n. 165;
per l’annullamento
della deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione
d’Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005, avente
ad oggetto “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud
della Provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido”, immediatamente eseguibile;
della deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione
d’Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005, avente
ad oggetto “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti
connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società
T.R.M. S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 comma 4 del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 10, commi 2 e 3, della L.R. n. 24 del 24
ottobre 2002”, immediatamente eseguibile; nonché per l’annullamento e/o la
dichiarazione di nullità del contratto datato 22 luglio 2005 sottoscritto dalla
Provincia di Torino e dalla società Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.,
avente ad oggetto “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti
connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione” e
dell’allegato piano economico-finanziario; nonché di ogni altro atto
preparatorio, presupposto, connesso e/o conseguente.
E. sui motivi aggiunti, depositati in data 15 febbraio 2007, proposti da BRANCA
Pietro; DOLEATTI Ezio; VERGNANO Giacomo; TAVELLA Giuseppe; CUMINO Mario; COMBA
Giuseppe; MONASTEROLO Giorgio; CARNINO Gianfranco; BARDO Andrea; BORCA Pietro;
BARICADA Lucia; BARDO Michele; VOTTA Ernesto; BRANCA Francesco; GHIONE
Giampiero; MELLANO Rosanna, BORCA Massimiliano e BORCA Simona, nella qualità di
successori di BORCA Pietro; DENTIS Oreste; MOINE Silvio; MOINE Alessandro;
BERTINETTI Roberto, PASCHETTA Carlo, CAIONE Annunziata, RIVALTA CARNI di DE
CIANNI Pio e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante DE CIANNI Pio,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Pier Costanzo Reineri e Nicola Peretti, con
domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Torino, via Fabro n. 6;
c o n t r o
- la PROVINCIA di TORINO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Vincenzo Enrichens e Silvana Gallo, con domicilio eletto
presso lo studio del primo in Torino, via Morghen n. 28;
- il COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Caldo e Maria Lacognata, con domicilio
eletto presso le stesse in Torino, Avvocatura Comunale, piazza Palazzo di Città
n. 1;
- la TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI – T.R.M. S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita
Buscaglino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, via
Paolo Sacchi n. 44;
- la REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Anita Ciavarra, con domicilio eletto presso la stessa in
Torino, piazza Castello n. 165;
per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
della Provincia di Torino, 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006, avente ad
oggetto “Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio
2005, n. 59. Impianto di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non
pericolosi”, pubblicata all’Albo Pretorio dal 18.1.2007 al 2.2.2007; nonché di
ogni altro atto ivi menzionato, tra cui, in particolare: la Determinazione del
Dirigente del Servizio VIA della Provincia di Torino, 4 aprile 2006, n.
13-110031/2006, di conclusione della fase di specificazione dei contenuti dello
Studio di Impatto Ambientale, non meglio nota; la Deliberazione del Consiglio
Comunale di Torino, 4.12.2006, n. 226 (mecc. 2006 07747/09), di approvazione,
tra l’altro, dei contenuti in deroga al Regolamento Edilizio del Comune di
Torino; la Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e
Bonifiche della Provincia di Torino, 21 dicembre 2006, prot. 556890, recante la
determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi del comma 6bis,
dell’art. 14ter della L. n. 241/1990 e s.m.i., non pubblicata e non meglio nota;
la Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino, 21 novembre 2006, prot.
1317-433230/2006, avente ad oggetto: “Progetto “Impianto di termovalorizzazione
dei rifiuti della Provincia di Torino”. Comune: Torino. Proponente: T.R.M. S.p.A..
Procedura: Valutazione di Impatto ambientale ai sensi dell’art. 12 della Legge
Regionale n. 40/98. Giudizio positivo di compatibilità ambientale”, pubblicata
all’Albo Pretorio dal 20.12.2006 al 4.1.2007, e la ivi richiamata Relazione
Generale sull’Istruttoria dell’Organo Tecnico; nonché di ogni altro atto
preparatorio, presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi atti di costituzione in giudizio della Trattamento
Rifiuti Metropolitani T.R.M. S.p.A., del Comune di Torino e della Provincia di
Torino, nonché l’atto di intervento ad adiuvandum della Confederazione nazionale
coltivatori diretti – Federazione Provinciale di Torino, con sede in Torino, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Pier Costanzo Reineri e Nicola Peretti ed elettivamente domiciliata
presso il loro studio in Torino, via Fabro n. 6;
Visti i motivi aggiunti, depositati
il 28 giugno 2005, con i relativi atti di costituzione in giudizio del Comune di
Torino, della Provincia di Torino e della T.R.M. S.p.A.;
Visti i motivi aggiunti, depositati il 29 settembre 2005, con i relativi atti di
costituzione in giudizio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del
Comune di Torino e della T.R.M. S.p.A.;
Visti i motivi aggiunti, depositati il 29 novembre 2005, con i relativi atti di
costituzione in giudizio del Consorzio Associazione d’Ambito Torinese per il
Governo dei Rifiuti, della Provincia di Torino, del Comune di Torino, della
T.R.M. S.p.A. e della Regione Piemonte;
Visti i motivi aggiunti, depositati il 15 febbraio 2007, ed i relativi atti di
costituzione in giudizio della Provincia di Torino, del Comune di Torino, della
T.R.M. S.p.A. e della Regione Piemonte;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11.7.2007 il dott. Antonio Plaisant e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1) I ricorrenti sono proprietari e conduttori di aziende agricole, zootecniche e
alimentari site nella provincia di Torino e dedite alla produzione cerealicola,
ortofrutticola e zootecnica, nonché al commercio dei relativi prodotti e ad
attività agrituristiche.
Con il ricorso in esame gli stessi hanno chiesto l’annullamento, previa adozione
di idonea misura cautelare, dei provvedimenti, in epigrafe indicati, sub A) -
nella parte in cui gli stessi attengono la realizzazione di un nuovo impianto di
termovalorizzazione nell’area AMI2 “Gerbido”, nella zona sud della Provincia di
Torino - deducendo i seguenti motivi:
I. Incompetenza (art. 30 e art. 42, comma 2, lett. C, decreto legislativo n.
267/2000).
Nel “Protocollo d’Intesa” stipulato tra la Provincia di Torino, i Comuni
interessati ed i Consorzi di Bacino competenti, oltre all’individuazione del
sito idoneo in quello denominato “Gerbido”, sarebbe contenuta l’assunzione di
ulteriori impegni reciproci, volti a realizzare una gestione coordinata della
gestione dei rifiuti, per cui il detto Protocollo avrebbe natura di
“convenzione” (ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267) ed il relativo schema avrebbe dovuto (ai sensi dell’art. 40, comma 2, lett.
C), del medesimo decreto legislativo 267/2000) essere approvato dai consigli
comunali o provinciali delle rispettive amministrazioni locali, il che
renderebbe illegittime per incompetenza le deliberazioni, all’uopo adottate
dalla Giunta Provinciale di Torino e dalle giunte comunali dei comuni
sottoscrittori del protocollo.
II. Incompetenza (art. 19, comma 5, legge Regione Piemonte n. 24/2002).
Violazione di legge (art. 19, comma 5, e art. 3, comma 1, lett. P, legge Regione
Piemonte n. 24/2002, art. 13 decreto legislativo n. 22/1997).
Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà della motivazione.
Erroneità manifesta.
Le deliberazioni della Giunta provinciale di Torino in data 21 settembre e 5
ottobre 2004 - con le quali è stato dapprima approvato e poi integrato lo schema
del citato Protocollo d’Intesa e, in tal modo, individuato nel “Gerbido” il sito
ove realizzare il termovalorizzatore - si porrebbero in contrasto con l’art. 19,
comma 5, della legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 ove, mediante
richiamo della sola lett. a) del precedente art. 12 della medesima legge
regionale, sarebbe attribuito alla provincia, nelle more della costituzione
dell’associazione d’ambito, il solo potere di provvedere al governo della
gestione dei rifiuti e di coordinare i relativi servizi, non invece quello di
realizzare gli interventi previsti in sede di pianificazione, potere che neppure
deriverebbe dall’esistenza di ragioni di urgenza in quanto l’art. 3, comma 1,
lett. P), della medesima legge Regione Piemonte 24/2002, contemplerebbe, al
riguardo, il diverso potere di adottare ordinanze di necessità, nel caso di
specie neppure esercitato.
III. Eccesso di potere per sviamento.
Violazione di legge (art. 3 legge n.
241/1990) e/o eccesso di potere per totale difetto e/o insufficienza di
motivazione. Incompetenza (art. 6, comma 1, lett. C, e art. 12 legge Regione
Piemonte n. 24/2002; deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 8.9.1998
n. 413-109805 e 11.1.2000 n. 196353, e s.m.i., “Programma provinciale di
gestione dei rifiuti”), violazione di legge.
La scelta di localizzare il nuovo impianto nel sito del “Gerbido”, priva di
idonea motivazione, sarebbe avvenuta su indicazione della società Trattamento
Rifiuti Metropolitani S.p.A., incaricata “… della progettazione, realizzazione e
gestione degli impianti” (punto 6 del Protocollo d’Intesa), che sarebbe, quindi,
portatrice di un interesse economico alla pronta definizione della vicenda
amministrativa, il che configurerebbe violazione del principio d’imparzialità
dell’azione amministrativa e sviamento di potere; ed inoltre, secondo quanto
dispone l’art. 6, comma 1, lett. C), legge Regione Piemonte 24/2004,
l’indicazione del sito avrebbe dovuto essere effettuata dal soggetto
“Proponente”, cioè (in base all’art. 12, comma 3, lett. B, della medesima legge
regionale) dalla costituenda Associazione d’ambito, come confermerebbe anche il
Programma provinciale di gestione dei rifiuti (deliberazione del Consiglio
Provinciale di Torino 8 settembre 1998, n. 413-109805 e 11 gennaio 2000, n.
196353 e s.m.i., punto 1.1.2. parte intitolata “Criteri di localizzazione degli
impianti”), per cui i provvedimenti impugnati sarebbero, anche sotto questo
profilo, viziati da incompetenza.
IV. Violazione di legge (art. 7 legge 241/1990). Mancata comunicazione di avvio
del procedimento finalizzato alla localizzazione del sito.
Violazione di legge (deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 8.9.1998
n. 413-109805 e 11.1.2000 n. 196353, e s.m.i., “Programma provinciale di
gestione dei rifiuti”, e art. 6, comma 3, legge Regione Piemonte 24/2002).
I ricorrenti - proprietari e/o residenti nelle zone circostanti il sito
interessato e titolari, quindi, di una precisa posizione d’interesse - non
avrebbero ricevuto avviso d’inizio del procedimento, in violazione degli artt. 7
e 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del Programma provinciale di
gestione dei rifiuti, ove si prevede espressamente (punto 1.1.2. della parte
intitolata “Criteri di localizzazione degli impianti”, “Fase 2 -
Microlocalizzazione”) che “… i criteri di classificazione delle aree devono
essere definiti sulla base di un processo partecipativo nel quale coinvolgere i
rappresentanti di tutti i gruppi di interesse …”.
In data 29 novembre 2004 si è costituita in giudizio Trattamento Rifiuti
Metropolitani T.R.M. S.p.A., eccependo, con successiva memoria difensiva del 16
dicembre 2004, l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse e di
legittimazione, non essendo stata dimostrata la prossimità delle aziende
agricole dei ricorrenti al sito del “Gerbido”, nonché il danno che il
termovalorizzatore potrebbe arrecare alle loro attività e proprietà.
In data 16 dicembre 2004, si è costituito in giudizio il Comune di Torino,
eccependo, con memoria difensiva in pari data, l’inammissibilità del ricorso per
difetto di lesione attuale - essendo gli atti impugnati manifestazione di un
mero intento delle amministrazioni procedenti - nonché per difetto di
legittimazione attiva dei ricorrenti per le stesse ragioni proposte da T.R.M.
S.p.A..
In data 16 dicembre 2004 si è costituita in giudizio la Provincia di Torino,
eccependo, con memoria difensiva in pari data, l’inammissibilità del ricorso per
ragioni analoghe a quelle già esposte dal Comune di Torino.
Nella camera di consiglio del 21 dicembre 2004 la trattazione della domanda
cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 maggio 2005.
Con atto notificato in data 12 febbraio 2005, è intervenuta ad adiuvandum la
Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione Provinciale di
Torino, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 la trattazione della domanda
cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 ottobre 2005.
2) Con motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005 i ricorrenti hanno
chiesto l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dei
provvedimenti indicati in epigrafe sub B) - deducendo le seguenti censure:
I. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 74269/2005 del 27 aprile
2005 “Aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti”.
Eccesso di potere per erroneità, contraddittorietà, travisamento dei fatti,
difetto e/o carenza di istruttoria, illogicità manifesta.
Violazione di legge (art. 4, comma 2, decreto legislativo 22/1997 e s.m.i.) e/o
eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico.
Nella citata deliberazione provinciale, avente ad oggetto l’aggiornamento del
Programma provinciale di gestione dei rifiuti, si prevede, quale “azione
vincolante” da compiersi entro l’anno duemiladieci (previsto quale termine anche
per l’entrata in funzione del nuovo termovalorizzatore), il raggiungimento di un
livello di raccolta differenziata pari al 50% del totale dei rifiuti prodotti,
per un importo di circa 550.000 tonnellate, a fronte di una produzione totale di
circa 1.100.000 tonnellate, il che renderebbe la realizzazione del nuovo
impianto eccedente il reale fabbisogno regionale tenuto conto dell’esistenza di
altro termovalorizzatore in zona Torino nord, capace a sua volta di smaltire
274.000 tonnellate annue, senza contare che l’art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 22/1997, definisce la raccolta differenziata quale “sistema
preferibile”, per cui la Provincia avrebbe dovuto attribuirle un’incidenza
persino superiore al 50%.
II. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 74269/2005 del 27 aprile
2005. “Aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti”.
Violazione di legge (art. 20 legge regione Piemonte 40/1998 e direttiva 42/2001
CE del 27 giugno 2001). La deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n.
74269/2005 del 27 aprile 2005, di aggiornamento del Programma provinciale di
gestione dei rifiuti, sarebbe illegittima per non essere stata preceduta da
un’analisi di compatibilità ambientale, che il Consiglio Provinciale ha
approvato solo successivamente, con deliberazione 24 maggio 2005, n.
248004/2005.
III. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 248004/2005 del 24 maggio
2005 “Approvazione relazione di compatibilità ambientale dell’Aggiornamento del
Programma provinciale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 20 della legge
Regione Piemonte 40/1998 e deliberazione del Consiglio provinciale 74269/2005,
come integrata dalla stessa”.
Eccesso di potere per erroneità, contraddittorietà e/o perplessità della
motivazione, travisamento, illogicità manifesta, violazione di legge (art. 20
della legge Regione Piemonte 40/2001).
La deliberazione in esame, con cui è stata approvata la relazione di
compatibilità ambientale, sarebbe contraddittoria nella parte in cui, per un
verso, vi si legge che la medesima relazione non sarebbe necessaria in materia
di aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti e, per altro
verso, vi si fa luogo, ancorché successivamente alla approvazione del piano.
IV. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 248004/2005 del 24 maggio
2005, “Approvazione relazione di compatibilità ambientale dell’Aggiornamento del
Programma provinciale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 20 della legge
regione Piemonte 40/1998 e deliberazione del Consiglio provinciale 74269/2005,
come integrata dalla stessa”. Violazione di legge (Direttiva 42/2001 CE).
La deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 24 maggio 2005, n.
248004/2005, non sarebbe conforme alla Direttiva 42/2001/CE (direttamente
applicabile in ragione dell’intervenuta scadenza del termine previsto per il suo
recepimento), ove per gli atti di pianificazione e programmazione (compresi
quelli relativi alla gestione dei rifiuti: art 3, comma 2) si prevede la cd.
Valutazione Ambientale Strategica, comprendente l’indicazione e la valutazione
delle ricadute negative dei previsti interventi e delle possibili soluzioni
alternative, non contemplate, invece, nella deliberazione in esame.
V. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 56902/2005 del 28 aprile
2005, “Assunzione di poteri di governo da parte della Provincia nelle more della
costituzione dell’Associazione d’Ambito”, etc..
Eccesso di potere per illogicità/contraddittorietà della motivazione.
Travisamento, violazione di legge (artt. 12, comma 7 e 19, comma 5, legge
Regione Piemonte n. 24/2002), irragionevolezza, elusione, sviamento. Violazione
di legge (art. 1, comma 2, legge 241/1990 e s.m.i.) e dei principi di
economicità, efficienza, efficacia e trasparenza dell’amministrazione: radicale
difetto di causa. Nullità (art. 21 octies legge 241/1990).
La scelta della Provincia di Torino di procedere, nelle more della costituzione
dell’Associazione d’ambito, all’adozione di atti autoritativi in via
surrogatoria, anziché alla costituzione coattiva della stessa Associazione
d’ambito, si porrebbe in contrasto con le citate disposizioni normative e
finirebbe per comprimere le autonomie comunali coinvolte dall’esercizio del
potere surrogatorio provinciale, il che renderebbe erronea ed illogica la
relativa motivazione, ove si richiama proprio l’esigenza di tutelare la
posizione di autonomia delle stesse amministrazioni locali.
VI. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 56902/2005 del 28 aprile
2005, “Assunzione di poteri di governo da parte della Provincia nelle more della
costituzione dell’Associazione d’Ambito”, etc.. Incompetenza, violazione di
legge (artt. 42, 48 decreto legislativo 267/2000).
La concreta assunzione, da parte della Provincia, dei poteri di governo della
gestione dei rifiuti - non avendo contenuto programmatorio o d’indirizzo -
avrebbe dovuto essere deliberata dalla giunta invece che dal consiglio
provinciale.
VII. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 564-272497/2005 del 13
maggio 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud
della provincia di Torino nell’area AMI 3 - Gerbido, approvazione preliminare in
attuazione della deliberazione Consiglio Provinciale n. 56902 del 28 aprile
2005”.
Illegittimità derivata. Violazione di legge (art. 6, commi 4, 5 6, 7 legge
Regione Piemonte 24/2002) e/o di principio generale.
La citata deliberazione (mediante la quale si è proceduto alla concreta
localizzazione del nuovo termovalorizzatore) avrebbe alla base altra
deliberazione (quella adottata dal Consiglio provinciale di Torino in data 27
aprile 2005, n. 7469, di aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei
rifiuti) a sua volta illegittima in via derivata (in relazione ai motivi dedotti
nel ricorso principale), nonché, comunque, inefficace ai sensi dell’art. 6,
comma 7, della legge Regione Piemonte 24/2002, che ne subordinerebbe gli effetti
ad una “verifica di conformità” da parte della giunta regionale, nel caso di
specie mai intervenuta, o, in alternativa, all’infruttuoso decorso di novanta
giorni dalla relativa trasmissione alla giunta regionale, laddove nel caso di
specie la deliberazione 564-272497/2005 sarebbe stata adottata il 13 maggio
2005, cioè prima che fossero decorsi i novanta giorni dalla trasmissione,
avvenuta in data 9 maggio 2005.
VIII. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 564-272497/2005 del 13
maggio 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud
della provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido, approvazione preliminare in
attuazione della deliberazione Consiglio Provinciale n. 56902 del 28 aprile
2005”.
Incompetenza e/o violazione di legge (art. 19, comma 5, e art. 3, comma 1, lett.
p, legge Regione Piemonte 2472002).
Con tale censura si estendono, nei confronti della deliberazione avente ad
oggetto la localizzazione del nuovo termovalorizzatore, le stesse doglianze già
dedotte nel ricorso principale (sub II) nei confronti dei presupposti atti
procedimentali.
IX. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 564-272497/2005 del 13
maggio 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud
della provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido, approvazione preliminare in
attuazione della deliberazione Consiglio Provinciale n. 56902 del 28 aprile
2005”.
Incompetenza (art. 19, comma 5, legge Regione Piemonte 24/2002, art. 42, comma
2, lett. b e art. 48 decreto legislativo 267/2000). Violazione di legge.
La localizzazione del nuovo termovalorizzatore sarebbe espressione di una scelta
fondamentale di governo, come tale rientrante nelle competenze del consiglio
provinciale in virtù delle richiamate disposizioni del T.U.E.L., per cui la
citata deliberazione della giunta sarebbe viziata da incompetenza.
X. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 564-272497/2005 del 13
maggio 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud
della provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido, approvazione preliminare in
attuazione della deliberazione Consiglio Provinciale n. 56902 del 28 aprile
2005”.
Eccesso di potere per carenza e/o difetto di istruttoria, travisamento dei
fatti, irrazionalità manifesta.
La citata deliberazione, adottata appena sedici giorni dopo l’aggiornamento del
Programma provinciale di gestione dei rifiuti, avrebbe alla base un’istruttoria
carente perché fondata su rilievi risalenti ad un periodo compreso tra il 2001
ed il 2004 (espressamente richiamati nello “Studio di microvalorizzazione”
allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n.
564-272497/2005 del 13 maggio 2005), precedente all’aggiornamento del Programma.
XI. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 564-272497/2005 del 13
maggio 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud
della provincia di Torino nell’area AMI 3 - Gerbido, approvazione preliminare in
attuazione della deliberazione Consiglio Provinciale n. 56902 del 28 aprile
2005”.
Violazione di legge (deliberazione del Consiglio Provinciale 74269/2005 e art.
6, comma 3, legge Regione Piemonte 24/2002).
Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto d’istruttoria e di motivazione,
travisamento dei fatti, irrazionalità manifesta, sviamento, violazione dei
principi di buona amministrazione e trasparenza.
La concreta scelta di localizzazione del sito sarebbe illegittima sotto diversi
profili:
1. L’individuazione - nell’ambito dei quarantacinque siti indicati nel Programma
provinciale di gestione dei rifiuti - dei nove sui quali concentrare l’analisi
sarebbe avvenuta in base a criteri (quali l’ampiezza della superficie e la
libera disponibilità e suddivisibilità della stessa) diversi da quelli indicati
nel Programma (al paragrafo 5.1.2), né tale modus operandi sarebbe stato
adeguatamente giustificato nelle controdeduzioni, ove la Provincia si sarebbe
limitata a definire “più utili” i diversi criteri utilizzati.
2. L’ulteriore comparazione dei nove siti così individuati sarebbe stata
compiuta mediante criteri, e correlati punteggi, palesemente illogici e tra loro
non correttamente confrontabili, tanto che il sito del “Gerbido” sarebbe stato
preferito ad altro sul quale l’installazione del termovalorizzatore avrebbe
prodotto un impatto sulla salute umana inferiore per circa la metà.
3. Il raffronto finale dei due siti ORBA-3 e AMI 3 (quest’ultimo corrispondente
al “Gerbido”) sarebbe stato condotto sulla base dello studio a suo tempo
condotto da T.R.M. S.p.A., soggetto direttamente interessato perché incaricato
di progettare, realizzare e gestire il nuovo impianto, in violazione dei
principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.
XII. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 564-272497/2005 del 13
maggio 2005 “Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud
della provincia di Torino nell’area AMI 3 - Gerbido, approvazione preliminare in
attuazione della deliberazione Consiglio Provinciale n. 56902 del 28 aprile
2005”.
Eccesso di potere per irrazionalità manifesta, contraddittorietà, difetto
d’istruttoria, travisamento dei fatti.
Violazione di legge (artt. 1, n. 4; 11, lett. C) e 25 legge Regione Piemonte
56/1977).
La citata deliberazione - pur avendo individuato in un’area dal raggio di circa
due chilometri la “zona d’influenza” sulla quale il termovalorizzatore
provocherà negativi ambientali - avrebbe omesso di prevedere idonee misure
risarcitorie e compensative a favore delle proprietà e delle attività agricole
coinvolte ed avrebbe, per contro, previsto “misure di compensazione ambientale”
che si risolverebbero in ulteriori danni (connessi a vincoli pubblicistici ed a
procedure di esproprio), incorrendo, in tal modo, in eccesso di potere e
violazione del principio “chi inquina paga” previsto dalla normativa
comunitaria.
XIII. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 279129/2005
“Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi.
Affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M.
S.p.A., etc.”. Illegittimità derivata, incompetenza e/o violazione di legge
(art. 19, comma 5, legge Regione Piemonte 24/2002).
Tale deliberazione mutuerebbe, in via derivata, gli stessi vizi già dedotti in
relazione alla presupposta deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n.
56902 del 28 aprile 2005 (“Attuazione dell’assunzione dei poteri di governo e
sostitutivi dell’Associazione d’Ambito”), ponendosi, inoltre, in autonomo
contrasto con le richiamate disposizioni normative, che limiterebbero il potere
surrogatorio della provincia alle attività di gestione e coordinamento, senza
estenderlo, invece, alla concreta realizzazione degli interventi.
XIV. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 279129/2005
“Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi.
Affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M.
S.p.A., etc.”. Illegittimità derivata, violazione di legge (art. 6, legge
Regione Piemonte 24/2002) e/o di principio generale.
Eccesso di potere per contraddittorietà, motivazione omessa, carente e/o
insufficiente.
Si estendono alla deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n.
279129/2005 i vizi già dedotti in relazione alla presupposta deliberazione del
Consiglio Provinciale di Torino 27 aprile 2005, n. 74269 (punti I, II, III, IV e
VII dei motivi aggiunti).
XV. Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 279129/2005
“Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi.
Affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M.
S.p.A., etc.”. Violazione di legge (art. 113, comma 4, decreto legislativo
267/2000; art. 10, commi 2 e 3 legge Regione Piemonte 24/2002).
Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, travisamento dei
fatti, illogicità, contraddittorietà, perplessità, motivazione e/o
insufficiente, violazione di legge (art. 1, comma 2, legge 241/1990) e dei
principi di efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa.
L’affidamento diretto in house della progettazione, realizzazione e gestione del
nuovo termovalorizzatore alla società T.R.M. S.p.A. sarebbe avvenuto in difetto
del “controllo analogo”, non essendo quella società partecipata da tutti i
comuni compresi nell’ambito territoriale, né tale lacuna sarebbe adeguatamente
compensata dell’impegno di tutti i comuni aderenti a T.R.M. S.p.A. (da
formalizzare mediante apposito atto formale nei sei mesi successivi) a
consentire l’ingresso anche degli altri compresi nell’ambito interessato, a pena
di decadenza dall’affidamento.
XVI. Protocollo d’intesa 23 settembre 2004.
Natura sostanziale di convenzione amministrativa.
Illegittimità delle delibere approvative.
Illegittimità/invalidità del protocollo d’intesa.
Nullità per mancanza degli elementi essenziali (art. 30, comma 2, decreto
legislativo 267/2000, art. 1418, comma 1, del codice civile).
Il Protocollo d’intesa, in quanto atto d’impegno riconducibile al genus
“convenzioni amministrative”, rientrerebbe tra le competenze degli organi
consiliari degli enti locali sottoscrittori, per cui le relative deliberazioni
di giunta sarebbero viziate da incompetenza.
Con memoria difensiva in data in data 8 luglio 2005 la Provincia di Torino ha
eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione,
carenza d’interesse ad impugnare deliberazioni inerenti la gestione dei rifiuti
e l’affidamento dei relativi servizi, mancata impugnazione di atti presupposti
(ed in specie della deliberazione del Consiglio Comunale di Torino 20 dicembre
2004, avente ad oggetto l’acquisto, da parte del Comune, dell’intera
partecipazione azionaria detenuta da AMIAT S.p.A. in T.R.M. S.p.A., pari al 73%
delle relative azioni), difetto di immediata lesività della deliberazione avente
ad oggetto la proposta di localizzazione.
Con memoria difensiva in data 11 luglio 2005 T.R.M. S.p.A. ha eccepito
l’inammissibilità dei motivi aggiunti relativamente all’impugnazione dei
provvedimenti di affidamento in house della progettazione, realizzazione e
gestione del nuovo termovalorizzatore, non avendo i ricorrenti interesse a
contestare una procedura rispetto alla quale non hanno veste di operatori del
settore.
Nella camera di consiglio del 13 luglio 2007 la trattazione della domanda
cautelare, contenuta nei motivi aggiunti, dianzi indicati, è stata rinviata alla
camera di consiglio del 19 ottobre 2005.
3) Con motivi aggiunti, notificati in data 16 settembre 2005, i ricorrenti hanno
chiesto l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dei
provvedimenti, indicati in epigrafe, sub C), deducendo le seguenti censure:
I. Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 4 luglio 2005, n. 23-399,
“Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24, art. 6. Presa d’atto dell’aggiornamento
del Programma provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Torino”.
Violazione di legge (art. 6, legge Regione Piemonte 24/2002). Eccesso di potere
per difetto d’istruttoria e/o di motivazione.
Tale deliberazione - mediante la quale la Giunta Regionale del Piemonte si è
limitata a “prendere atto” della deliberazione della Giunta Provinciale di
Torino 9 maggio 2005, n. 74269 (aggiornamento del Piano provinciale di gestione
dei rifiuti) e della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 24 maggio
2005, n. 248004/2005 (approvazione della relazione di compatibilità ambientale),
rilevando che “… dall’analisi del Programma provinciale si riscontra una
previsione di impianti di trattamento (bioessiccazione) e del loro
dimensionamento superiore al fabbisogno ipotetico della Provincia, considerati
gli obiettivi di raccolta differenziata previsti nel programma medesimo e
l’entrata in funzione del termovalorizzatore a regime …” ed invitando, quindi,
la Provincia a riconsiderare “… il numero e la potenzialità degli impianti di
bioessiccazione previsti dal programma provinciale sulla base del monitoraggio
semestrale dell’evoluzione della raccolta differenziata …” - non conterrebbe la
verifica di conformità con il Piano regionale di gestione dei rifiuti richiesta
dall’art. 6 della legge Regione Piemonte 24/2002.
II. Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 4 luglio 2005, n. 23-399,
“Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24, art. 6. Presa d’atto dell’aggiornamento
del Programma provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Torino”.
Violazione di legge (art. 6, L.R. 24/2002) e/o di principio generale.
Eccesso di potere per sviamento.
I rilievi mossi dalla Giunta Regionale non sarebbero stati accompagnati dalla
fissazione di un termine per adeguare il Programma e, comunque, esulerebbero dal
potere di verifica previsto dalla richiamata disposizione normativa, che sarebbe
limitato alla conformità tra il Programma provinciale di gestione dei rifiuti ed
il corrispondente atto di pianificazione regionale.
III. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26
luglio 2005, “Impianti di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di
Torino. Approvazione in via definitiva, in attuazione della D.C.P. n. 56902 del
28/04/2005, della localizzazione nell’area AMI 3-Gerbido”.
Illegittimità derivata.
La deliberazione in esame sarebbe viziata, in via derivata, dall’illegittimità
inerente i presupposti atti procedimentali - già impugnati con il ricorso e con
i precedenti motivi aggiunti (assunzione dei poteri di governo e sostitutivi da
parte della Provincia, approvazione preliminare della localizzazione dell’opera)
- tutti adottati sulla base di un “aggiornamento” del Programma provinciale di
gestione dei rifiuti ancora inefficace per mancata definizione della procedura
di cui all’art. 6 della legge Regione Piemonte 24/2002, né tale illegittimità
sarebbe stata sanata dalla successiva presa d’atto regionale.
IV. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26 luglio
2005, “Impianti di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino.
Approvazione in via definitiva, in attuazione della D.C.P. n. 56902 del
28/04/2005, della localizzazione nell’area AMI 3 - Gerbido”.
Incompetenza (art. 19, comma 5, legge Regione Piemonte 24/2002) e/o violazione
di legge (art. 19, comma 5, art. 3, comma 1, lett. P, legge Regione Piemonte
24/2002).
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19, comma 5, della l.r. 2002, n. 24,
la Provincia di Torino sarebbe incompetente ad adottare l’atto di localizzazione
del sito del “Gerbido”, afferente alla realizzazione dell’impianto
termovalorizzatore e, quindi, eccedente i limiti legali del (transitorio ed
eccezionale) potere di surroga della Provincia rispetto alla costituenda
Associazione d’ambito.
V. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26 luglio
2005, “Impianti di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino.
Approvazione in via definitiva, in attuazione della D.C.P. n. 56902 del
28/04/2005, della localizzazione nell’area AMI 3 - Gerbido”.
Atto programmatico e/o di pianificazione. Incompetenza (art. 19, comma 5, legge
Regione Piemonte 24/2002, art. 42, comma 2, lett. B e art. 48 del decreto
legislativo 267/2000). Violazione di legge.
I poteri sostitutivi da ultimo richiamati, essendo attribuiti genericamente alla
“provincia”, avrebbero dovuto essere esercitati dal consiglio provinciale,
rientrando tra gli “atti fondamentali” di cui all’art. 42 T.U.E.L., come
confermerebbe il contenuto concreto dello “Studio di microlocalizzazione”
allegato sub C) alla deliberazione in esame, contenente prescrizioni di portata
generale e programmatica.
VI. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26 luglio
2005, “Impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino.
Approvazione in via definitiva, in attuazione della deliberazione del Consiglio
Provinciale di Torino. n. 56902 del 28/04/2005, della localizzazione nell’area
AMI 3-Gerbido”.
Eccesso di potere per carenza e/o difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti,
irrazionalità manifesta, difetto e/o insufficienza della motivazione.
Lo “Studio di microlocalizzazione” avrebbe contenuto sostanzialmente
riproduttivo di quanto già previsto nella deliberazione della Giunta Provinciale
di Torino n. 564-272497/2005 e sarebbe, quindi, illegittimo per le stesse
ragioni già dedotte con i motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005 (sub
XI e XII), oltre che per difetto d’istruttoria in relazione alla durata
eccessivamente breve della stessa (dal 27 aprile 2005, data di adozione
dell’aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti, al 13
maggio 2005, data della sua definitiva approvazione), nonché in ragione
dell’utilizzo, espressamente confermato nella deliberazione in esame (pag. 5),
di “Studi di localizzazione” redatti tra il 2001 ed il 2004 e, quindi,
precedenti allo stesso aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei
rifiuti.
VII. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26
luglio 2005, “Impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di
Torino. Approvazione in via definitiva, in attuazione della D.C.P. n. 56902 del
28/04/2005, della localizzazione nell’area AMI 3-Gerbido”.
Violazione di legge (deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n.
741269/2005, art. 6, comma 3, legge Regione Piemonte 24/2002).
Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto d’istruttoria e di motivazione,
travisamento dei fatti e falsità, irrazionalità manifesta, sviamento, violazione
dei principi di buona amministrazione e trasparenza.
Sono qui riproposte le censure già proposte nei motivi aggiunti notificati in
data 17 giugno 2005, sub XII.
VIII. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26
luglio 2005, “Impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di
Torino. Approvazione in via definitiva, in attuazione della deliberazione del
Consiglio Provinciale di Torino n. 56902 del 28/04/2005, della localizzazione
nell’area AMI 3-Gerbido”.
Eccesso di potere per irrazionalità manifesta, contraddittorietà, difetto
d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, violazione di legge
(artt. 1, n. 4, 11, lett. C) e 25 legge Regione Piemonte 56/1977 e s.m.i.).
Le censure già proposte nei motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005,
sub XIII, sono ora estese alla deliberazione in esame, con la quale - pur avendo
individuato in un’area dal raggio di circa due chilometri la “zona d’influenza”
sulla quale il termovalorizzatore provocherà negativi effetti ambientali - la
Provincia di Torino avrebbe omesso di prevedere idonee misure risarcitorie e
compensative a favore delle proprietà e delle attività agricole interessate e,
per contro, avrebbe addirittura previsto “misure di compensazione ambientale”
che si risolverebbero in ulteriori danni (connessi a vincoli pubblicistici e
procedure espropriative), incorrendo, in tal modo, in eccesso di potere e
violazione del principio “chi inquina paga” previsto dalla normativa
comunitaria, né potrebbero condividersi le controdeduzioni della Provincia,
secondo cui le suddette misure non avrebbero carattere risarcitorio, anche
perché la stessa Provincia prevede la riconversione delle attività interessate
in colture non destinate ad alimentazione, il che finirebbe per confermare
l’impatto negativo dell’intervento sulle attività esistenti.
IX. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26 luglio
2005, “Impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino.
Approvazione in via definitiva, in attuazione della deliberazione del Consiglio
Provinciale di Torino n. 56902 del 28/04/2005, della localizzazione nell’area
AMI 3-Gerbido”.
Eccesso di potere per difetto, insufficienza e/o carenza della motivazione
(dedotta anche come violazione di legge con riferimento all’art. 3 legge
241/1990), contraddittorietà, illogicità, perplessità.
La motivazione che sorregge la deliberazione in esame, anche tenendo conto delle
controdeduzioni della Provincia, sarebbe illogica e contraddittoria in relazione
alle censure già svolte sub VI, VII, VIII.
In data 18 ottobre 2005 si è costituita in giudizio la Regione Piemonte,
eccependo: - l’irritualità dei motivi aggiunti, notificati in data 16 settembre
2005, nella parte in cui il loro oggetto non consentirebbe di ravvisare la
“connessione soggettiva” richiesta dall’art. 21, comma 1, della legge 1034/1971;
- la parziale inammissibilità dei motivi aggiunti notificati in data 16
settembre 2005 a causa del carattere programmatorio, e quindi non direttamente
lesivo, dell’impugnata deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 4
luglio 2005, n. 23-399; - la parziale inammissibilità degli stessi motivi
aggiunti per difetto di puntuale indicazione delle censure specificamente
inerenti la deliberazione regionale in precedenza indicata.
Con memoria difensiva in data 11 ottobre 2005 T.R.M. S.p.A. ha riproposto le
proprie precedenti eccezioni d’inammissibilità, estendendole anche ai nuovi
motivi aggiunti, ed ha insistito per la reiezione di tutti i gravami.
Con memoria difensiva in data 12 ottobre 2005 la Provincia di Torino ha chiesto
la reiezione dei motivi aggiunti.
Nella camera di consiglio del 19 ottobre 2005 le tre domande cautelari
contenute, rispettivamente, nel ricorso, nei motivi aggiunti, notificati in data
17 giugno 2005 ed in quelli, notificati in data 16 settembre 2005, sono state
rinviate al merito.
4) Con motivi aggiunti, notificati in data 15 novembre 2005, i ricorrenti hanno
chiesto l’annullamento dei provvedimenti, in epigrafe indicati, sub D),
deducendo le seguenti censure:
I. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione
dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino
nell’area AMI 3-Gerbido”.
Illegittimità derivata.
La deliberazione in esame - con la quale la costituita Associazione d’ambito ha
preso atto della localizzazione effettuata dalla Provincia di Torino con
deliberazione 26 luglio 2005, n. 955-348277 - mutuerebbe gli stessi vizi che
inficiano quest’ultima, nei cui confronti sono stati dedotti i motivi aggiunti
notificati in data 16 settembre 2005.
II. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione
dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino
nell’area AMI 3-Gerbido”. Illegittimità derivata (sotto un diverso profilo).
La deliberazione in esame sarebbe illegittima anche in via autonoma, nella parte
in cui recepisce il contenuto sostanziale della deliberazione della Giunta
Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277, nonché in via derivata in
ragione dei vizi (già dedotti con i motivi aggiunti notificati in data 17 giugno
2005 e 16 settembre 2005) che inficiano le ulteriormente presupposte
deliberazioni.
III. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione
dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino
nell’area AMI 3-Gerbido”.
Eccesso di potere per carenza e/o difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti,
irrazionalità manifesta, difetto e/o insufficienza della motivazione.
La deliberazione in esame risentirebbe dei medesimi difetti d’istruttoria che
inficiano la deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n.
955-348277, del cui contenuto prende atto, già dedotti con i motivi aggiunti
notificati in data 16 settembre 2005.
IV. Deliberazione dell’assemblea consortile del consorzio associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione
dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino
nell’area AMI 3-Gerbido”.
Violazione di legge (deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 74269
e s.m.i. e art. 6, comma 3, L.R. n. 24/2002). Eccesso di potere per
contraddittorietà, difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei
fatti e falsità. Irrazionalità manifesta.
Sviamento.
Violazione dei principi di buona amministrazione e trasparenza.
Si ripropongono, con qualche ulteriore precisazione, le censure già mosse con i
motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2005 nei confronti della
deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277.
V. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione
dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino
nell’area AMI 3-Gerbido”.
Eccesso di potere per irrazionalità manifesta, contraddittorietà, difetto
d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, violazione di legge
(artt. 1, n. 4, 11, lett. C), e 25 legge Regione Piemonte n. 56/1977 e s.m.i.).
Si ripropongono, con qualche ulteriore precisazione, le censure già mosse con i
motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2005 nei confronti della
deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277.
VI. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione
dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino
nell’area AMI 3-Gerbido”.
Eccesso di potere per difetto, insufficienza e/o carenza della motivazione
(dedotta anche come violazione di legge con riferimento all’art. 3 legge
241/1990), contraddittorietà, illogicità, perplessità.
Si ripropongono, con qualche ulteriore precisazione, le censure già mosse con i
motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2005, nei confronti della
deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277.
VII. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione
dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino
nell’area AMI 3 - Gerbido”.
Violazione di legge (art. 1, comma 2, legge 241/1990 e s.m.i.) e dei principi di
economicità, efficienza, efficacia e trasparenza dell’amministrazione, radicale
difetto di causa (art. 21 octies legge 241/1990 e s.m.i.).
La successione dell’Associazione d’ambito in tutti i poteri esercitati, anche in
via transitoria, dalla Provincia, non presupporrebbe alcuna presa d’atto da
parte della prima, il che priverebbe di causa sostanziale la deliberazione in
esame, che finirebbe per costituire un inutile adempimento procedimentale.
VIII. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione
d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005
“Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della
Provincia di Torino nell’area AMI 3-Gerbido”.
Natura di mero atto di ricognizione, illegittimità derivata (sotto un diverso ed
ulteriore profilo).
La deliberazione in esame, di natura meramente ricognitiva, non sarebbe in grado
di sanare il vizio d’incompetenza che inficia la deliberazione della Giunta
Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277, e sarebbe, quindi,
illegittima per la stessa ragione.
IX. Deliberazione dell’assemblea consortile del consorzio associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005 “Localizzazione
dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino
nell’area AMI 3 - Gerbido”.
Violazione di legge (art. 3 della legge 241/1990 e sm.i.). Eccesso di potere per
difetto, carenza e/o insufficienza della motivazione.
Ove intesa non già quale atto meramente ricognitivo bensì di approvazione della
deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277,
la deliberazione in esame sarebbe illegittima per difetto di autonoma
motivazione, avendo l’Associazione d’ambito pedissequamente recepito i contenuti
della precedente deliberazione provinciale.
X. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005
“Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi:
affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M.
S.p.A., etc.”. Illegittimità derivata.
Il titolo della deliberazione in esame (ove si cita l’affidamento a T.R.M.
S.p.A. della progettazione, realizzazione e gestione del nuovo
termovalorizzatore, cui la Provincia di Torino aveva dato corso con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27929/2005) sarebbe contraddetto dal
suo contenuto, ove si afferma, invece, di voler prendere atto della diversa
deliberazione provinciale inerente l’assunzione dei poteri sostitutivi; in ogni
caso i vizi inficianti entrambi i richiamati provvedimenti provinciali si
trasmetterebbero, in via derivata, anche alla deliberazione ora in esame.
XI. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005
“Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi:
affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M.
S.p.A., etc.”. Illegittimità derivata (sotto un diverso profilo).
Alla deliberazione in esame si trasmetterebbero, in via derivata, i vizi
inerenti tutti gli atti presupposti, che la inficerebbero anche in via autonoma
nella parte in cui la stessa riproduce il contenuto dei pregressi atti
provinciali.
XII. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005
“Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi:
affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M.
S.p.A., etc.”. Violazione di legge (art. 6 della legge Regione Piemonte 24/2002)
e/o di principio generale.
Eccesso di potere per contraddittorietà, motivazione omessa, carente e/o
insufficiente.
La deliberazione in esame sarebbe autonomamente viziata anche nella parte in cui
recepisce la deliberazione del Consiglio Provinciale 27929/2005, anch’essa
illegittima (vedi precedente motivo II, nonché motivi aggiunti notificati in
data 17 giugno 2005, e motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2005).
XIII. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione
d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005
“Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi:
affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M.
S.p.A., etc.”. Eccesso di potere per difetto di presupposto ed istruttoria,
travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, motivazione omessa e/o
insufficiente.
Violazione di legge (art. 1, comma 2, legge 241/1990 e s.m.i.) e dei principi di
efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Si estendono alla deliberazione ora in esame le stesse censure già dedotte con i
motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005, avverso la deliberazione del
Consiglio Provinciale di Torino n. 279129/2005, circa l’affidamento in house a
T.R.M. S.p.A. la progettazione, realizzazione e gestione del nuovo
termovalorizzatore.
XIV. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005
“Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi:
affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M.
S.p.A., etc.”. Eccesso di potere per violazione di circolare (circolare del
Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMB del 3 ottobre 2005), motivazione
omessa e/o insufficiente.
L’affidamento in house di cui al punto precedente si porrebbe in contrasto con
la citata circolare in relazione alla non limitata nel tempo ed ai presupposti
del controllo analogo.
XV. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005
“Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi:
affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M.
S.p.A., etc.”. Violazione di legge (artt. 12 e 19 della legge Regione Piemonte
24/2002, art. IX convenzione istitutiva A.T.O. 5.10.2005) e/o di principio
generale.
Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irrazionalità manifesta,
motivazione omessa e/o insufficiente.
La deliberazione in esame sarebbe illegittima nella parte in cui subordina il
subingresso dell’Associazione d’ambito nel rapporto contrattuale già costituito
tra la Provincia di Torino e T.R.M. S.p.A. alla produzione, da parte dei comuni
consorziati, dell’atto di impegno a concedere il futuro ingresso di nuovi soci:
il subentro dell’Associazione d’ambito in tutti i rapporti già instaurati dagli
enti locali e dalle autorità di bacino conseguirebbe, infatti, in via
automatica, alla costituzione dell’Associazione d’ambito.
XVI. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005
“Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi:
affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M.
S.p.A., etc.”. Violazione di legge (artt. 12 e 19 della legge Regione Piemonte
24/2002, art. IX convenzione istitutiva A.T.O. 5.10.2005) e/o di principio
generale.
Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irrazionalità manifesta,
motivazione omessa e/o insufficiente.
La citata deliberazione, in quanto ripetitiva e meramente ricognitiva dei
precedenti atti provinciali, aggraverebbe inutilmente il procedimento e sarebbe,
comunque, priva di causa.
XVII. Deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione
d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005
“Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi:
affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società T.R.M.
S.p.A., etc.”. Natura di mero atto di ricognizione, illegittimità derivata
(sotto un diverso ed ulteriore profilo).
La deliberazione in esame, di natura meramente ricognitiva, non sarebbe in grado
di sanare il vizio d’incompetenza che inficia la deliberazione della Giunta
Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277, e sarebbe, quindi, a sua
volta illegittima per la stessa ragione.
XVIII. Convenzione Provincia di Torino/T.R.M. S.p.A. 22 luglio 2005.
Violazione di legge, nullità (art. 201 decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.,
artt. 1418 e 1419 codice civile). Deliberazione dell’Assemblea consortile del
Consorzio Associazione d’Ambito Torinese per il Governo dei rifiuti, n. 3 del 14
ottobre 2005 “Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti
connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società
T.R.M. S.p.A., etc.”. Violazione di legge, eccesso di potere per difetto e/o
carenza di motivazione.
La richiamata deliberazione recepisce la convenzione stipulata dalla Provincia
di Torino e T.R.M. S.p.A. (in attuazione della deliberazione del Consiglio
provinciale di Torino 279129/2005), che si compone, tra l’altro di un piano
economico-finanziario che avrebbe dovuto essere approvato dalla Provincia di
Torino, per cui, in assenza di tale adempimento procedimentale, la citata
convenzione sarebbe nulla per contrasto con norme imperative e la deliberazione
che la recepisce sarebbe conseguentemente illegittima.
In data 2 febbraio 2006 si è costituito in giudizio il Consorzio “Associazione
d’ambito torinese per il governo dei rifiuti”, chiedendo la reiezione del
gravame.
5) Con motivi aggiunti, notificati in data 2 febbraio 2007, i ricorrenti hanno
chiesto l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dei
provvedimenti, in epigrafe indicati, sub E), deducendo le seguenti censure:
I. Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della
Provincia di Torino 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 “Autorizzazione
integrata ambientale ai sensi dl decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Impianto di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi”.
Illegittimità derivata.
Alla determinazione in esame, con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione
integrata ambientale (A.I.A.) a T.R.M. S.p.A. in relazione alla realizzazione
del nuovo termovalorizzatore nel sito del “Gerbido”, si trasmetterebbero, in via
derivata, tutti i vizi già dedotti nei confronti dei presupposti atti del
procedimento.
II. Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della
Provincia di Torino 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 “Autorizzazione
integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Impianto di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi”.
Violazione di legge (art. 1, comma 1, lett. P, decreto Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e s.m.i., art. 6 della legge 349/1986).
Il nuovo termovalorizzatore consta anche di un impianto per la trasformazione
dell’energia termica prodotta dall’incenerimento dei rifiuti in energia
elettrica, per cui, secondo quanto previsto dall’art. 1 del P.C.M. 377/1988,
avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione d’impatto ambientale da parte del
Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 6 della legge 349/1986, mentre la VIA
è stata effettuata dalla Provincia, giusta la deliberazione della Giunta
Provinciale 21 novembre 2006, n. 1317-433230/2006.
III. Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
della Provincia di Torino 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 “Autorizzazione
integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 59/2005. Impianto di
incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi”; e
deliberazione C.C. Torino, 4.12.2006, n. 226. Permesso di costruire in deroga
agli S.U. vigenti.
Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, violazione di legge (art. 14
del decreto Presidente della Repubblica 380/2001, art. 7 della legge 241/1990).
La determinazione in esame contempla espressamente “… il rilascio del permesso
di costruire per il progetto presentato …” in deroga al vigente regolamento
edilizio del Comune di Torino - e ciò in base alla deliberazione del Consiglio
comunale di Torino 4 dicembre 2006, n. 226, con cui i relativi contenuti in
deroga sono stati approvati ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.p.r. 380/2001
- ma nessuna di tali deliberazioni è stata preceduta da avviso d’inizio del
relativo procedimento.
IV. Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 21 novembre 2006, n.
1317-433230/2006 “Giudizio positivo di compatibilità ambientale” e
determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della
Provincia di Torino 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 “Autorizzazione
integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Impianto di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi”.
Violazione di legge (art. 14 bis della legge 241/1990 e s.m.i.). Eccesso di
potere per carenza e/o difetto di motivazione e di istruttoria,
contraddittorietà, perplessità. Illegittimità derivata.
La richiamata deliberazione della Giunta provinciale di Torino, con cui è stata
espressa la valutazione d’impatto ambientale, recepisce una “Relazione Generale
sull’Istruttoria dell’Organo Tecnico” (priva di data e comunicata agli Assessori
competenti con nota 14 novembre 2006, prot. 432924/LC4), dalla quale non risulta
essere stata effettuata alcuna valutazione in merito alle possibili alternative
(compresa la cd. opzione zero) ed alla localizzazione del nuovo
termovalorizzatore, per cui il relativo procedimento di valutazione d’impatto
ambientale si risolverebbe in una sostanziale “presa d’atto” di scelte
pianificatorie già effettuate in precedenti fasi procedimentali, il che
comporterebbe, oltre che la violazione dell’art. 14 bis della legge 241/1990,
evidenti lacune di natura istruttoria e motivazionale.
Con memoria difensiva in data 22 febbraio 2007 T.R.M. S.p.A. ha riproposto le
precedenti eccezioni d’inammissibilità, estendendole anche ai nuovi motivi
aggiunti, ed ha insistito per la reiezione di tutti i gravami.
Con memoria difensiva del 22 febbraio 2007 la Provincia di Torino ha esteso ai
nuovi motivi aggiunti le medesime eccezioni d’inammissibilità già proposte nei
confronti del ricorso e dei precedenti motivi aggiunti.
Con memoria difensiva del 28 febbraio 2007 il Comune di Torino ha chiesto il
rigetto dei motivi aggiunti, eccependone altresì l’inammissibilità sotto il
profilo della genericità e del difetto di pretesa giuridicamente qualificata, in
capo ai ricorrenti, a ricevere avviso dell’inizio del procedimento inerente
l’autorizzazione edilizia in deroga, non trattandosi di soggetti confinanti con
il terreno oggetto dell’intervento.
Nella camera di consiglio del 28 febbraio 2007 la trattazione della domanda
cautelare, contenuta nei detti motivi aggiunti, è stata rinviata alla camera di
consiglio del 15 marzo 2007.
Con memoria difensiva del 12 marzo 2007 il Consorzio “Associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti” ha insistito per la reiezione di tutti i
gravami.
Nella camera di consiglio del 15 marzo 2007 la domanda cautelare è stata
rinviata al merito all’udienza pubblica dell’11 luglio 2007.
Con memoria difensiva del 6 giugno 2007 la Provincia di Torino ha ulteriormente
insistito per la reiezione di tutti i gravami.
Con memoria difensiva in data 27 giugno 2007 T.R.M. S.p.A. ha eccepito
l’improcedibilità di tutti motivi (di ricorso o aggiunti) aventi ad oggetto
l’assunzione dei poteri sostituitivi da parte della Provincia di Torino e
l’affidamento in house della progettazione, realizzazione e gestione del nuovo
termovalorizzatore, a seguito della “presa d’atto” delle relative deliberazioni
provinciali da parte della costituita Associazione d’Ambito.
Con memoria difensiva del 29 giugno 2007 il Comune di Torino ha ribadito, con
riferimento al ricorso principale, le eccezioni d’inammissibilità per mancanza
di lesione attuale, carenza di legittimazione attiva e, in subordine,
sopravvenuta carenza d’interesse a seguito dell’assunzione dei provvedimenti
attuativi del Protocollo d’intesa oggetto dell’originario gravame, nonché, in
relazione ai motivi aggiunti, le medesime eccezioni d’inammissibilità già
sollevate nelle precedenti memorie.
Con memoria difensiva del 29 giugno 2007 i ricorrenti hanno replicato alle
eccezioni formulate dalle controparti, insistendo per l’accoglimento del ricorso
e dei motivi aggiunti.
Con memoria difensiva del 30 giugno 2007 il Consorzio “Associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti” ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e
dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione ad agire - non avendo i
ricorrenti fornito adeguata dimostrazione in ordine alla prossimità di terreni
ed aziende in zona limitrofa al sito del “Gerbido” ed ai danni che potrebbero
subire a causa del nuovo termovalorizzatore - nonché l’inammissibilità dei
citati gravami con specifico riferimento agli atti di affidamento a T.R.M.
S.p.A. per difetto d’interesse e mancanza di connessione oggettiva rispetto ai
provvedimenti originariamente impugnati.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) Con il ricorso si chiede l’annullamento, previa adozione di idonea misura
cautelare, della deliberazione della Giunta provinciale di Torino 21 settembre
2004, prot. n. 259-2555037, della deliberazione della Giunta Comunale di Torino
21 settembre 2004, n. mecc. 2004 07426/112, della deliberazione della Giunta
Provinciale di Torino 5 ottobre 2004, n. 320-265874, in epigrafe indicate,
nonché di tutte le deliberazioni degli Enti indicati nello schema di “Protocollo
d’Intesa”, nel testo definito e concordato in data 23 settembre 2004, e
precisamente dei consorzi, in epigrafe menzionati, nonché dei comuni, pure in
epigrafe citati, deliberazioni approvative dello stesso schema di protocollo, e
non meglio note ai ricorrenti; nonché degli altri atti, anche in epigrafe
menzionati.
La T.R.M. S.p.A., il Comune di Torino e la Provincia di Torino hanno eccepito
l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse e di legittimazione, non
essendo adeguatamente stata dimostrata la prossimità delle aziende agricole dei
ricorrenti al sito del “Gerbido”, nonché il danno che il termovalorizzatore
potrebbe arrecare alle loro attività e proprietà.
L’eccezione è priva di pregio.
I ricorrenti hanno adeguatamente dimostrato la propria legittimazione ad agire
mediante il deposito, con nota 20 giugno 2007, di una cartografia (redatta dalla
società Impresa Verde S.r.l., operante presso la Federazione Provinciale dei
Coltivatori Diretti di Torino) avente ad oggetto la “Distribuzione territoriale
delle aree coltivate dalle aziende ricorrenti”, da cui emerge che quanto meno
una parte delle aziende interessate (di cui si attesta la proprietà in capo ai
rispettivi ricorrenti) è situata all’interno della cd. “area d’influenza”
(avente un raggio di due chilometri dal sito del “Gerbido”), espressamente
indicata nello “Studio di microlocalizzazione” allegato alla deliberazione della
Giunta provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277, quale zona destinata
a risentire effetti negativi dall’azione del futuro termovalorizzatore, il che
radicare in capo agli stessi ricorrenti una posizione differenziata e, con essa,
la legittimazione ad impugnare gli atti del procedimento volto alla
progettazione, realizzazione, gestione ed autorizzazione del nuovo
termovalorizzatore.
Così come l’interesse ad agire è direttamente desumibile, oltre che dall’ampia
documentazione scientifica prodotta dai ricorrenti, dalle stesse deliberazioni
provinciali - ed in specie dalla richiamata deliberazione della Giunta
Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277 - ove si prevede l’adozione
di “misure di compensazione ambientale”, tra cui persino la riconversione delle
attività agricole interessate in colture non destinate all’alimentazione umana -
il che conferma il presumibile impatto negativo dell’intervento sulle attività
esistenti.
Il Comune di Torino e la Provincia hanno altresì eccepito l’inammissibilità del
ricorso per difetto di lesione attuale, essendo gli atti impugnati
manifestazione di un mero intento delle amministrazioni procedenti.
L’eccezione è priva di pregio, quanto meno a seguito delle deliberazioni
successivamente adottate dalle amministrazioni interessate - ed oggetto dei
motivi aggiunti (vedi infra) - che hanno portato a compimento il procedimento
volto alla localizzazione, progettazione realizzazione, gestione ed
autorizzazione del nuovo termovalorizzatore, dalle quali consegue la sussistenza
di un interesse attuale a contestare la legittimità dei presupposti atti
procedimentali, se non altro al fine di evidenziare gli eventuali profili
d’illegittimità derivata dei provvedimenti successivi.
I. Nel merito, con il primo motivo si assume che il “Protocollo d’Intesa”
stipulato tra la Provincia di Torino, i Consorzi di Bacino ed i Comuni
interessati conterrebbe - oltre all’individuazione del “sito potenzialmente
idoneo e disponibile per la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione”
in quello denominato del “Gerbido” - l’assunzione di ulteriori impegni
reciproci, volti a realizzare una gestione coordinata della gestione dei
rifiuti, per cui il detto Protocollo avrebbe natura di “convenzione” (ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 267/2000) ed il relativo schema avrebbe
dovuto (ai sensi dell’art. 40, comma 2, lett. C) dello stesso decreto
legislativo) essere approvato dai consigli comunali o provinciali delle
rispettive amministrazioni locali.
Il motivo è infondato.
L’art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce
che “Il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali: a) ...; b) ...; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni
e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; d) …; e)
organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende
speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a
società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; …”.
L’art. 30 dello stesso decreto legislativo prevede, al comma 1, che “Al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali
possono stipulare tra loro apposite convenzioni”, al comma 2, che “Le
convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli
enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”.
Quest’ultima definizione normativa è fondamentale al fine d’individuare l’esatto
ambito di applicazione dell’art. 42, comma 2, lett. c), in quanto individua il
contenuto delle convenzioni in esso citate e, in tal modo, circoscrive la
relativa competenza consiliare ai soli accordi che presentino le relative
caratteristiche, che, a giudizio del Collegio, non si rinvengono nel caso di
specie.
Con il “Protocollo d’intesa”, infatti, le parti “DICHIARANO DI CONVENIRE
sull’assunzione dei seguenti impegni: “1) Gli enti sottoscrittori si impegnano a
promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti privilegiando, quando
realizzabile, il sistema della raccolta porta a porta sino almeno al
conseguimento dell’obiettivo medio su tutto il territorio provinciale del 50%,
in quanto previsto dal Programma Provinciale dei rifiuti …; 2) Gli enti
sottoscrittori convengono che il sito potenzialmente idoneo e disponibile per la
realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione previsto per i Bacini 12, 13,
14, 15 e 18 è quello denominato “Gerbido” …; 3) L’Amministrazione Provinciale di
Torino si impegna a promuovere la costituzione di: una Commissione altamente
specializzata che possa offrire, in un tempo massimo di due mesi, elementi utili
alla scelta delle tecnologie disponibili per la realizzazione dei due impianti
previsti; una Commissione di Alta Sorveglianza permanente finalizzata al
monitoraggio e all’informazione sulle diverse fasi della realizzazione e
gestione degli impianti …; 4) L’Amministrazione Provinciale di Torino si impegna
a procedere all’adeguamento del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti ….
Gli enti sottoscrittori si impegnano all’organizzazione di un sistema integrato
di trattamento dei rifiuti per l’apporto al termovalorizzatore, orientato
all’economicità di gestione per l’intero processo e alla minimizzazione
dell’impatto ambientale, perseguendo tutte le opportune sinergie ed integrazioni
tra i bacini e garantendo la coerenza dei diversi passi del ciclo …. 5) Gli enti
sottoscrittori si impegnano ad armonizzare le compensazioni …; tali
compensazioni dovranno essere distribuite proporzionalmente alla popolazione
residente ed alle aree d’influenza tra il Comune sede di impianto e i Comuni i
cui territori incidano su aree prossime, nella misura di metri 2000 dal
baricentro degli impianti di termovalorizzazione; … 6) Gli enti sottoscrittori
convengono di promuovere l’ingresso di tutti i soggetti pubblici interessati
appartenenti alla provincia di Torino nella struttura societaria T.R.M. S.p.A.
…; 7) Gli enti sottoscrittori, attesa l’urgenza di avviare la concreta
realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione …, convengono che … i
soggetti pubblici che ne avranno titolo, ..., assumeranno i provvedimenti
necessari e che l’Amministrazione Provinciale di Torino provvederà,
all’esercizio dei poteri sostitutivi e/o di surroga …””.
A ben vedere l’unico aspetto di rilievo - descritto in termini, peraltro, assai
generici e suscettibili di modificazione nelle successive fasi della scansione
procedimentale - riguarda l’individuazione del sito potenzialmente idoneo ad
ospitare il nuovo termovalorizzatore nell’area del “Gerbido”, mentre sono del
tutto assenti gli altri aspetti richiesti dall’art. 30, comma 2, T.U.E.L., quali
“… la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”.
Ne discende che il Protocollo assume le vesti di mera individuazione di comuni
intenti ed obiettivi e non può essere, quindi, compreso tra le convenzioni
previste dal citato art. 30, comma 2, del T.U.E.L., per cui la sua approvazione
non rientra tra le competenze consiliari ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett.
C) del T.U.E.L..
II. Con il secondo motivo i ricorrenti assumono che le impugnate deliberazioni
della Giunta provinciale si porrebbero in contrasto con l’art. 19, comma 5,
della legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, a mente del quale la
provincia, nelle more della costituzione dell’associazione d’ambito, si vedrebbe
attribuito il solo potere di provvedere al governo della gestione dei rifiuti e
di coordinare i relativi servizi (art. 12, comma 4, lett. a), e non, invece,
quello di realizzare gli interventi previsti dal Programma provinciale di
gestione dei rifiuti (art. 12, comma 4, lett. b), che neppure si radicherebbe in
presenza di ragioni di urgenza riguardo alle quali l’art. 3, comma 1, lett. P),
della medesima legge regionale contemplerebbe il diverso potere di adottare
ordinanze di necessità, nel caso di specie non esercitato.
Il motivo è infondato.
L’art. 19, comma 5, della legge Regione Piemonte 24/2002, così recita: “5. Nelle
more dell’associazione di ambito di cui all’articolo 12, il governo della
gestione dei rifiuti per l’organizzazione dei servizi di cui all’articolo 10,
comma 2, spetta alla provincia”.
L’art. 10, comma 2, della medesima legge regionale così recita: “1. Nei bacini
sono svolti secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed
economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi
di gestione dei rifiuti urbani: a) gestione in forma integrata dei conferimenti
separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto; b)
realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta
differenziata; c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.
2. Negli ambiti territoriali ottimali sono svolte secondo criteri di tutela
ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai
costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti
tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche,
fermo restando l’eventuale compito di espletare le gare previsto dall’articolo
113, comma 13, d.lgs. 267/2000 come modificato dall’articolo 35 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 …”.
A giudizio del Collegio il richiamo operato dall’art. 19, comma 5, all’intero
art. 10, comma 2, comporta l’attribuzione alla provincia del potere di
provvedere, non soltanto alla gestione dei servizi ma anche alla realizzazione
dei connessi interventi. Tale conclusione discende dal tenore testuale del
richiamato art. 10, comma 2, ove si parla espressamente della “… realizzazione e
gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi
comprese le discariche, fermo restando l’eventuale compito di espletare le gare
previsto dall’articolo 113, comma 13, d.lgs. 267/2000 come modificato
dall’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448”.
Non può, quindi, condividersi, la tesi dei ricorrenti, secondo cui l’espressione
utilizzata nell’art. 19, comma 5 (“governo della gestione dei rifiuti”)
implicherebbe una distinzione tra attività di gestione e di coordinamento (art.
12, comma 4, lett. a), attribuita al potere surrogatorio provinciale, e
realizzazione degli interventi (art. 12, comma 4, lett. b), da esso esclusa, in
quanto tale interpretazione contrasta con il dettato delle richiamate
disposizioni normative, mentre nessun rilievo assume l’art. 12 della legge
Regione Piemonte 24/2002, al quale l’art. 19 della stessa non fa riferimento.
III. Con il terzo motivo i ricorrenti assumono che la localizzazione del nuovo
termovalorizzatore nel sito del “Gerbido”, operata in sede di Protocollo
d’Intesa, sarebbe priva di idonea motivazione, essendo avvenuta su indicazione
della società Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A., incaricata “… della
progettazione, realizzazione e gestione degli impianti” (punto 6 del
Protocollo), come tale portatrice di un interesse economico alla pronta
definizione della vicenda amministrativa, il che configurerebbe violazione del
principio d’imparzialità dell’azione amministrativa e sviamento di potere; e
che, comunque, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge Regione
Piemonte 24/2004, l’indicazione del sito avrebbe dovuto essere effettuata dal
soggetto “proponente”, cioè - in base all’art. 12, comma 3, lett. b), della
stessa legge regionale - dalla costituenda associazione d’ambito, come
confermerebbe anche il Programma provinciale di gestione dei rifiuti
(deliberazione del C.P. di Torino 8 settembre 1998, n. 413-109805 e 11 gennaio
2000, n. 196353 e s.m.i., punto 1.1.2. della parte intitolata “Criteri di
localizzazione degli impianti”), per cui i provvedimenti in esame sarebbero,
anche sotto questo profilo, viziati da incompetenza.
Il motivo è infondato.
L’art. 6, comma 2, della legge Regione Piemonte 24/2004, così recita: “2. I
programmi provinciali contengono: a) l’articolazione del territorio provinciale
in bacini idonei alla gestione dei rifiuti, ferma restando la delimitazione
dell’ambito territoriale ottimale equivalente al territorio provinciale; b)
l’individuazione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 19, comma 1,
lettera n), del d.lgs. 22/1997, delle aree non idonee per la localizzazione
degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla
base di criteri tecnici e dei vincoli che limitano l’uso del territorio; c)
l’individuazione, tenendo conto di quanto stabilito alla lettera b), delle zone
idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e lo smaltimento dei
rifiuti urbani, definite sulla base di scelte programmatiche e pianificatorie;
l’individuazione puntuale del sito è compito del proponente”.
L’art. 12, comma 4, lett. a), della medesima legge così recita: “4.
L’associazione di ambito ha il compito di: a) provvedere al governo ed al
coordinamento dei servizi di cui all’articolo 10, comma 2 sulla base dei
programmi provinciali”.
Non vi è dubbio che tali disposizioni attribuiscano all’associazione d’ambito il
compito di provvedere all’individuazione del sito idoneo alla realizzazione del
nuovo impianto per lo smaltimento e recupero dei rifiuti e dal combinato
disposto delle stesse non può che discendere l’identificazione del “proponente”
(di cui si parla nel citato art. 6, comma 2, lett. c), nella medesima
associazione, che esercita tale funzione nell’ambito dei più generali compiti
che le sono attribuiti dal legislatore.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che anche tale potere possa e debba essere
esercitato, in via surrogatoria e nelle more dell’istituzione dell’associazione
d’ambito, dalla provincia.
Ove si parta, infatti, dalla premessa, in precedenza già condivisa, che i poteri
surrogatori della provincia si estendono anche alla realizzazione dei nuovi
interventi necessari al governo dei rifiuti, da ciò deve necessariamente
discendere l’estensione di tali poteri anche alla fase d’impulso, costituita,
appunto, dalla proposta di localizzazione del nuovo intervento.
Da ciò discende la legittimità dei provvedimenti impugnati, nei quali la
provincia ha esercitato, in una fase, peraltro, del tutto preliminare, il
proprio potere di indicazione del sito potenzialmente idoneo, nell’ambito della
più generale funzione di attuazione degli interventi necessari al governo dei
rifiuti nelle more della costituzione dell’associazione d’ambito.
IV. Con il quarto motivo i ricorrenti assumono di non aver ricevuto l’avviso
d’inizio del procedimento sfociato nei provvedimenti impugnati, vedendosi così
preclusa ogni possibilità di parteciparvi, in violazione degli artt. 7 e 8,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del Programma provinciale di
gestione dei rifiuti (punto 1.1.2. della parte intitolata “Criteri di
localizzazione degli impianti”, “Fase 2 - Microlocalizzazione”), ove si prevede
espressamente che “i criteri di classificazione delle aree devono essere
definiti sulla base di un processo partecipativo nel quale coinvolgere i
rappresentanti di tutti i gruppi di interesse”.
Il motivo è infondato.
I provvedimenti impugnati - pur costituendo il presupposto logico-giuridico
degli atti di concreta localizzazione del sito e di realizzazione dell’impianto
- hanno carattere sostanzialmente programmatorio e ad essi applicazione l’art.
13, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i., a mente del quale “1. Le
disposizioni contenute nel presente capo (cioè quelle in materia di
partecipazione al procedimento n.d.r.) non si applicano nei confronti
dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.
Per quanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere, quindi, respinto.
B) Con i motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005 i ricorrenti hanno
chiesto l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, della
deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 74269/2005 del 27 aprile
2005 (con cui si è provveduto all’aggiornamento del Programma provinciale di
gestione dei rifiuti), della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino
248004/2005 del 24 maggio 2005 (con cui è stata approvata la relazione di
compatibilità ambientale inerente l’aggiornamento dello stesso Programma), della
deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino 56902/2005 del 28 aprile 2005
(con cui la Provincia ha assunto i poteri di governo del sistema di gestione dei
rifiuti nelle more della costituzione dell’associazione d’ambito), della
deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 564-272497/2005 del 13
maggio 2005 (inerente la localizzazione preliminare nel nuovo termovalorizzatore
nell’area AMI 3-Gerbido), della deliberazione del Consiglio Provinciale di
Torino n. 279129/2005 del 24 maggio 2005 (con cui è stata affidata in house la
progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto alla società T.R.M.
S.p.A.), ed hanno, altresì, dedotto una nuova censura nei confronti Protocollo
d’intesa oggetto del ricorso.
Devono essere in primo luogo esaminate le eccezioni proposte dalla Provincia di
Torino e da T.R.M. S.p.A., secondo cui i motivi aggiunti sarebbero inammissibili
per difetto di legittimazione, difetto d’interesse ad impugnare deliberazioni
inerenti la gestione dei rifiuti e l’affidamento dei relativi servizi, mancata
impugnazione di atti presupposti (ed in specie della deliberazione del Consiglio
Comunale di Torino 20 dicembre 2004, avente ad oggetto l’acquisto, da parte del
comune, dell’intera partecipazione azionaria detenuta da AMIAT S.p.A. in T.R.M.
S.p.A., pari al 73% delle relative azioni), difetto di lesività della
deliberazione avente ad oggetto la proposta di localizzazione del sito del “Gerbido”.
Deve ribadirsi, al riguardo, quanto già rilevato sub 1) (in relazione al
ricorso) circa la dimostrata prossimità delle aziende agricole di proprietà dei
ricorrenti rispetto alla zona interessata dai presumibili effetti del nuovo
termovalorizzatore, il che radica, oltre alla legittimazione ad agire, anche un
concreto interesse ad impugnare le deliberazioni inerenti il relativo
procedimento amministrativo; né assume rilievo la non diretta lesività dei
provvedimenti in esame posto che, come già si è osservato (vedi sub 1), sono
stati poi adottati anche provvedimenti concretamente incidenti sulla sfera
giuridica dei ricorrenti, che hanno, quindi, interesse a contestare gli atti
presupposti al fine di far valere l’illegittimità derivata dei provvedimenti
successivi.
Discorso a parte vale per la deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino
prot. 279129/2005 del 24 maggio 2005, inerente l’affidamento dell’attività di
progettazione, realizzazione e gestione del nuovo termovalorizzatore a T.R.M.
S.p.A..
Sul punto - se è vero, da un lato, che i ricorrenti non sono (e neppure si
definiscono) operatori del settore - è d’altro canto indubbio che il
provvedimento in esame rappresenti il momento di concreta attuazione del
paventato intervento incidente sulle loro attività e proprietà.
Ritiene, quindi, il Collegio che i ricorrenti abbiano interesse a contestare il
provvedimento in esame solo nella parte in cui esso mutui, in via derivata, vizi
inerenti i presupposti atti procedimentali, mentre dovranno essere dichiarate
inammissibili le censure aventi ad oggetto le modalità con cui è concretamente
avvenuto l’affidamento del servizio (vedi infra), rispetto alle quali i
ricorrenti non vantano un interesse differenziato, non essendosi qualificati
come operatori del settore dei servizi pubblici.
I. Nel merito, con il primo motivo aggiunto i ricorrenti assumono
l’illegittimità della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n.
74269/2005 del 27 aprile 2005, di aggiornamento del Programma provinciale di
gestione dei rifiuti, nella parte in cui in esso si prevede - quale “azione
vincolante”, da compiersi entro l’anno duemiladieci (che vale quale termine
anche per l’entrata in funzione del nuovo termovalorizzatore) - il
raggiungimento di un livello di raccolta differenziata pari al 50% del totale
dei rifiuti prodotti, per un importo di circa 550.000 tonnellate, a fronte di
1.098.795 tonnellate complessivamente prodotte, il che renderebbe la
realizzazione del nuovo termovalorizzatore (capace di smaltire circa 421.000
tonnellate annue) eccedente il reale fabbisogno regionale tenendo conto
dell’esistenza di altro termovalorizzatore in zona Torino nord (avente capacità
di 274.000 tonnellate annue), per un totale di tonnellate 695.000 annue
complessive tra i due impianti, senza dimenticare che l’art. 4, comma 2, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, definisce la raccolta differenziata
quale “sistema preferibile”, per cui la Provincia avrebbe dovuto attribuirle
un’incidenza persino superiore al 50%.
La censura non merita accoglimento.
Come rileva la Provincia di Torino nella memoria difensiva in data 8 luglio
2005, le previsioni contenute nel Piano provinciale per la gestione dei rifiuti,
in ordine alla percentuale di rifiuti da avviare allo smaltimento ed alla
raccolta differenziata, costituiscono - per l’appunto - delle previsioni, come
tali incerte e prive di assoluta affidabilità. Si tratta, in buona sostanza, di
obiettivi, la cui concreta realizzabilità dipende da molteplici fattori, tra cui
l’iniziativa e l’impegno degli stessi comuni (e dei loro cittadini) che hanno
aderito alla realizzazione del nuovo termovalorizzatore.
Quest’ultimo, pertanto, si inserisce nei programmi provinciali alla stregua di
“sistema di sicurezza”, idoneo a garantire la governabilità del ciclo dei
rifiuti (nella forma, peraltro, del recupero e parziale trasformazione in
energia) anche laddove le citate previsioni risultassero poi smentite.
Non appare, quindi, manifestamente illogica la scelta di dotare l’Ambito
torinese di un sistema sicuro e tecnologicamente avanzato per gestire il ciclo
dei rifiuti, il che non comporta, ovviamente, l’abbandono di altri sistemi che
restano per legge preferibili, primo fra tutti la raccolta differenziata “porta
a porta”.
Deve, altresì, rilevarsi, che - secondo quanto si afferma nella memoria
difensiva in data 8 luglio 2005 della Provincia di Torino, non contestata in
fatto dai ricorrenti - la quantità di rifiuti urbani complessivamente destinata
ai due termovalorizzatori dovrebbe essere pari a 380.000 tonnellate annue
(inferiore, quindi, alle 695.000 tonnellate annue indicate in ricorso), in
quanto da quest’ultimo importo dovrebbe essere sottratta una consistente
percentuale a causa del “pretrattamento” cui i rifiuti devono essere sottoposti
prima della termovalorizzazione. La percentuale di rifiuti conferiti ai due
termovalorizzatori scenderebbe, quindi, al 34,6%, importo conforme al tenore del
Programma provinciale di gestione dei rifiuti, mentre l’ulteriore capacità dei
due termovalorizzatori sarebbe assorbita dai rifiuti speciali assimilabili e dai
fanghi, non rientranti nelle percentuali indicate dalla Provincia in sede di
pianificazione.
Di tali elementi di fatto, in quanto non specificamente contestati dai
ricorrenti, si deve tenere conto ai fini della valutazione delle scelte operate
dall’amministrazione resistente ed essi ne confermano la logicità e coerenza con
i precedenti atti programmatori, il che esclude la sussistenza del vizio
dedotto.
II. III. IV. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo aggiunto, che debbono
essere esaminati unitariamente in considerazione della loro evidente connessione
logico-giuridica, si assume:
- l’illegittimità della deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n.
74269/2005 del 27 aprile 2005 (aggiornamento del Programma provinciale di
gestione dei rifiuti), nella parte in cui la stessa non è stata preceduta da (e
non ha, quindi, potuto basarsi su) un’analisi di compatibilità ambientale
(richiesta per gli atti di programmazione e pianificazione, e per le loro
modificazioni, dall’art. 20 della legge Regione Piemonte 14 dicembre 1998, n.
40), analisi che il Consiglio Provinciale ha approvato solo in seguito, con la
deliberazione 24 maggio 2005, n. 248004/2005;
- la contraddittorietà di quest’ultima deliberazione, nella parte in cui, per un
verso, vi si afferma che tale analisi non sarebbe necessaria in materia di
aggiornamento del Programma di gestione dei rifiuti e, per altro verso, vi si fa
luogo, ancorché successivamente in sede di aggiornamento del Programma;
- la difformità di entrambe le citate deliberazioni rispetto alla Direttiva
42/2001/CE (direttamente applicabile in ragione dell’intervenuta scadenza del
termine previsto per il suo recepimento), ove per gli atti di pianificazione e
programmazione (compresi quelli relativi alla gestione dei rifiuti: art. 3,
comma 2) si prevede la cd. Valutazione Ambientale Strategica, comprendente
l’indicazione e la valutazione delle ricadute negative dei previsti interventi e
delle possibili soluzioni alternative, non contemplate, invece, nella
deliberazione in esame.
L’articolato assunto è privo di pregio.
L’art. 20 della legge Regione Piemonte 14 dicembre 1998, n. 40, così recita. “1.
Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo
decisionale relativo all’assetto territoriale e che costituiscono il quadro di
riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione, sono predisposti in
coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell’ambito degli
accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di
indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di
analisi di compatibilità ambientale. 2. Al fine di evidenziare il conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi di cui al medesimo
comma e le loro varianti sostanziali contengono all’interno della relazione
generale le informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale come
specificate all’allegato F. L’analisi condotta valuta gli effetti, diretti e
indiretti, dell’attuazione del piano o del programma sull’uomo, la fauna, la
flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il
clima, il paesaggio, l’ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico,
artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al
livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le
successive fasi di attuazione. 3. L’adozione e l’approvazione dei piani e
programmi di cui al comma 1, da parte delle autorità preposte, avviene anche
alla luce delle informazioni e delle valutazioni di cui al comma 2 ...”.
In base a tale disposizione normativa, quindi, la necessità d’inserire “le
informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale” riguarda “gli
strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo
decisionale relativo all’assetto territoriale e che costituiscono il quadro di
riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione”, ma ciò non può dirsi
con riferimento al Programma provinciale per la gestione dei rifiuti, la cui
natura deve essere desunta dalla relativa definizione normativa, contenuta
nell’art. 6 della legge Regione Piemonte 24/2002, ove si afferma che “1. I
programmi provinciali, raccordati con il piano territoriale di coordinamento ai
sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, hanno
l’obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale
e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante
l’individuazione di concrete ed operative linee di intervento. 2. I programmi
provinciali contengono: a) l’articolazione del territorio provinciale in bacini
idonei alla gestione dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell’ambito
territoriale ottimale equivalente al territorio provinciale; b)
l’individuazione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 19, comma 1,
lettera n), del d.lgs. 22/1997, delle aree non idonee per la localizzazione
degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla
base di criteri tecnici e dei vincoli che limitano l’uso del territorio; c)
l’individuazione, tenendo conto di quanto stabilito alla lettera b), delle zone
idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e lo smaltimento dei
rifiuti urbani, definite sulla base di scelte programmatiche e pianificatorie;
l’individuazione puntuale del sito è compito del proponente; d) la definizione
dei criteri programmatici per l’insediamento degli impianti di smaltimento dei
rifiuti speciali ai fini delle successive autorizzazioni …; … 5. Entro novanta
giorni dalla ricezione del programma provinciale trasmesso dalla provincia, la
Giunta regionale verifica la conformità del programma alle disposizioni della
presente legge e del piano regionale. Il programma provinciale acquisisce
efficacia decorso il termine di novanta giorni dalla trasmissione alla Giunta
regionale”.
Particolarmente significativa è soprattutto l’indicazione iniziale, in ordine al
necessario coordinamento del Programma provinciale per la gestione dei rifiuti
con il Piano territoriale di coordinamento, che costituisce, come noto, lo
strumento provinciale di pianificazione del territorio. Se, infatti, il
Programma provinciale per la gestione dei rifiuti deve essere raccordato con il
Piano territoriale di coordinamento ciò significa che è solo quest’ultimo a
delineare l’assetto del territorio, laddove il primo si occupa, invece, della
gestione del ciclo dei rifiuti e detta regole generali ed autonomamente
vincolanti solo con riferimento a questo specifico aspetto, che esula dalla
gestione del territorio in senso stretto.
Tale assunto trova poi conferma nel comma 5 della richiamata disposizione
normativa, ove - a proposito della verifica di conformità da parte della Giunta
Regionale - si precisa che la stessa dovrà essere effettuata utilizzando, quale
parametro di riferimento, il Piano regionale per la gestione dei rifiuti
(oggetto del precedente art. 5 della legge regionale 24/2002) e non, invece, gli
atti di programmazione urbanistica e territoriale, il che dimostra la
sostanziale estraneità del Programma provinciale di gestione dei rifiuti
rispetto all’assetto del territorio, cui fa invece riferimento l’art. 20 della
legge Regione Piemonte 24/2002.
Né assume rilievo il fatto che il Programma provinciale contenga prescrizioni
relative alla “individuazione delle aree potenzialmente idonee e delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti”, dettando “Criteri di localizzazione
degli impianti” ed “Indirizzi per la valutazione di impatto ambientale”. Questi
aspetti sono, infatti, riguardati nel Programma nell’ottica della gestione del
ciclo dei rifiuti mentre, sotto il profilo dell’assetto territoriale, lo stesso
non può derogare alle statuizioni contenute negli atti di pianificazione
urbanistica, il che conferma la sua non riconducibilità alla previsione di cui
all’art. 20 della legge Regione Piemonte 40/1998.
Neppure a diverse conclusioni può giungersi sulla base della Direttiva
2001/42/CE del 27 giugno 2001, in quanto la stessa - pur prevedendo la
sottoposizione a valutazione d’impatto ambientale di tutti i “piani e
programmi”, compresi quelli inerenti la gestione dei rifiuti (art. 3, comma 2) –
prevede un regime a parte per le cd. “modifiche minori”, in relazione alle quali
considera necessaria la valutazione ambientale “… solo se gli Stati membri
determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente …” (art.
3, comma 3).
Orbene tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie in quanto
l’aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti non ne ha
comportato modifiche sostanziali (posto che già nella sua versione originaria il
Programma già contemplava la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore nel
territorio della Provincia di Torino), per cui la variante in esame - che per la
stessa ragione non può definirsi sostanziale ai sensi dell’art. 20 della legge
Regione Piemonte 40/1998 - integra una “modifica minore” che, in assenza di
espressa previsione di legge statale, non presuppone alcuna valutazione di
compatibilità ambientale.
Questo genere di modifiche è, infatti, divenuto oggetto di disciplina nazionale
solo a seguito dell’entrata in vigore del Codice dell’Ambiente (decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ove, all’art. 7, si prevede che “1. Sono
soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi di cui al
comma 2, nonché, qualora possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul
patrimonio culturale, quelli di cui ai commi 3 e 4. Sono altresì sottoposte a
valutazione ambientale strategica le modifiche di cui al comma 5. 2. Fatta salva
la disposizione di cui al comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale
strategica: a) i piani e i programmi che presentino entrambi i requisiti
seguenti: 1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli; 2) contengano la definizione del quadro di riferimento
per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la
realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a
valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente; b) i piani e i
programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatica. 3. Sono altresì sottoposti a valutazione ambientale
strategica i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2,
contenenti la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere
ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di
impatto ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della
sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica. 4. I piani
e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello
locale e le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già
stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se
possono avere effetti significativi sull’ambiente. 5. Ai fini dell’applicazione
dei commi 3 e 4, l’autorità competente all’approvazione del piano o del
programma deve preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma
oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente secondo
i criteri di cui all’Allegato II alla parte seconda del presente decreto.
Analoga verifica deve essere eseguita quando si tratti di approvare una modifica
di un piano o programma già approvato”.
La nuova disciplina contempla, quindi, l’effettuazione di una “verifica
preliminare” finalizzata a stabilire se la “modifica minore” abbia o meno
effetti significativi sull’ambiente, il che ne imporrebbe la sottoposizione a
Valutazione d’impatto ambientale strategica, ma tale disciplina, come già
rilevato, non trova applicazione nel caso di specie perché entrata in vigore
dopo l’adozione della deliberazione di aggiornamento del Programma provinciale
di gestione dei rifiuti, né può invocarsi, al riguardo l’efficacia diretta della
direttiva comunitaria perché è proprio quest’ultima, in relazione alle cd.
“modifiche minori”, a condizionare espressamente la propria operatività ad una
scelta espressa del legislatore nazionale, che nel caso di specie non è
ravvisabile, quanto meno con riferimento al momento storico in cui la
deliberazione in esame è stata adottata.
V. VI. Con il quinto ed il sesto motivo aggiunto, che debbono essere esaminati
unitariamente in considerazione della loro evidente connessione
logico-giuridica, si deduce l’illegittimità della deliberazione del Consiglio
Provinciale di Torino 56902/2005 del 28 aprile 2005 (assunzione da parte della
Provincia di Torino dei poteri di governo del ciclo dei rifiuti nelle more della
costituzione dell’Associazione d’Ambito), sotto due distinti profili:
- tale scelta si porrebbe in contrasto con l’art. 19, comma 5, della legge
Regione Piemonte 24/2002, finendo per comprimere le autonomie comunali coinvolte
dall’esercizio del potere surrogatorio provinciale, il che renderebbe illogica
la relativa motivazione, ove si richiama proprio l’esigenza di tutelare la
posizione di autonomia delle amministrazioni comunali interessate;
- la decisione in esame - non avendo contenuto programmatorio o d’indirizzo -
avrebbe dovuto essere deliberata dalla Giunta invece che dal Consiglio
provinciale.
Entrambe le censure sono prive di pregio.
In relazione al primo aspetto è sufficiente richiamare quanto già osservato in
relazione al secondo motivo di ricorso (vedi supra sub 2), II), potendosi
aggiungere che l’esercizio dei poteri surrogatori provinciali non costituisce
indebita compressione dell’autonomia dei comuni interessati in quanto gli
stessi, ove avessero ritenuto indispensabile addivenire all’immediata
costituzione dell’associazione d’ambito, ben avrebbero potuto sollecitare, anche
nelle forme della diffida, l’attivazione della procedura di costituzione
coattiva prevista dall’art. 12 della legge Regione Piemonte 24/2002, il che non
risulta nel caso di specie.
Quanto al secondo profilo, basti rilevare che l’assunzione dei poteri di surroga
previsti dall’art. 19 della legge Regione Piemonte 24/2002 è atto d’indubbia
valenza generale e d’indirizzo, per cui è configurabile la competenza del
consiglio comunale.
VII. VIII. IX. X. XI. XII. Il settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e
dodicesimo motivo aggiunto riguardano tutti la deliberazione della Giunta
Provinciale di Torino 564 -272497/2005 del 13 maggio 2005 (con cui è stata
definita in via preliminare la localizzazione dell’impianto di
termovalorizzazione della zona sud della provincia di Torino nell’area AMI
3-Gerbido).
VII. Con il settimo motivo aggiunto si assume che la citata deliberazione si
fonderebbe su altro, presupposto, provvedimento (in specie la deliberazione del
Consiglio provinciale di Torino 27 aprile 2005, n. 7469, di aggiornamento del
Programma provinciale di gestione dei rifiuti) a sua volta illegittimo, in via
derivata, in relazione ai motivi dedotti nel ricorso principale, nonché
inefficace ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge Regione Piemonte 24/2002,
che ne subordinerebbe gli effetti ad una “verifica di conformità” della Giunta
Regionale, nel caso di specie mai intervenuta, o, in alternativa,
all’infruttuoso decorso di novanta giorni dalla relativa trasmissione alla
Giunta, laddove nel caso di specie la deliberazione 564-272497/2005 sarebbe
stata adottata il 13 maggio 2005, cioè prima che fosse decorso il citato termine
decorrente dalla trasmissione, avvenuta in data 9 maggio 2005.
Il motivo è infondato.
Quanto al primo aspetto si osserva che dal rigetto di tutte le censure dedotte
nei confronti dei precedenti gravami deriva l’infondatezza di quella ora in
esame, ove si assume l’illegittimità derivata della deliberazione provinciale
nel frattempo adottata.
Riguardo al secondo profilo, è sufficiente rilevare che la verifica di
conformità della Regione Piemonte è stata, comunque, positivamente superata, a
seguito della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 4 luglio 2005,
n. 23-399, il che priva di ogni rilevanza la censura in esame.
VIII. Con l’ottavo motivo aggiunto i ricorrenti estendono, nei confronti della
deliberazione in esame le stesse doglianze già dedotte, nel ricorso principale
(secondo motivo), in relazione ai presupposti atti procedimentali.
La ritenuta infondatezza di quelle censure (vedi supra) comporta automatico
rigetto di quella ora in esame.
IX. Con il nono motivo aggiunto si assume che la localizzazione del nuovo
termovalorizzatore sarebbe espressione di una scelta fondamentale di governo,
come tale rientrante nelle competenze del Consiglio provinciale in virtù
dell’art. 42 del decreto legislativo 267/2000, per cui la citata deliberazione
della Giunta sarebbe viziata da incompetenza.
Il motivo è infondato.
È sufficiente rilevare, al riguardo, che la concreta localizzazione del sito non
costituisce atto fondamentale d’indirizzo, avendo oggetto puntuale e legato alla
specifica vicenda amministrativa, per cui l’attribuzione della relativa
competenza alla giunta risulta perfettamente conforme all’impianto del T.U.E.L..
X. Con il decimo motivo aggiunto si assume che la citata deliberazione, adottata
appena sedici giorni dopo l’aggiornamento del Programma provinciale di gestione
dei rifiuti, sarebbe il frutto di un’istruttoria carente perché fondata su
rilievi risalenti ad un periodo compreso tra il 2001 ed il 2004 (espressamente
richiamati nello “Studio di microvalorizzazione”, allegato alla deliberazione
della Giunta Provinciale di Torino n. 564-272497/2005 del 13 maggio 2005), come
tali precedenti all’aggiornamento del Programma e con esso non adeguatamente
coordinati.
La censura è priva di pregio.
Nella propria memoria difensiva in data 8 luglio 2005 - al riguardo non
specificamente contestata da parte ricorrente, quanto meno in punto di fatto -
la Provincia di Torino assume che i criteri inerenti l’individuazione delle aree
idonee e di quelle non idonee ad ospitare il sito sono sostanzialmente identici
nella versione originaria del Programma provinciale di gestione dei rifiuti ed
in quella risultante dal suo aggiornamento, ad eccezione di due residuali
modifiche consistenti nell’introduzione di un nuovo fattore escludente
(“boschi”) e di un nuovo fattore penalizzante (“case sparse”). Da ciò discende -
considerata la sostanziale coincidenza tra le due versioni del Programma - che
l’utilizzo di studi e valutazioni precedenti all’aggiornamento stesso non possa
di per sé costituire un sintomo di carenza di istruttoria.
Discorso non dissimile vale con riferimento alla brevità del lasso di tempo
trascorso tra l’aggiornamento del Programma e la deliberazione di
localizzazione, in quanto la sostanziale continuità di contenuti costituisce
ragione sostanziale e giustificante l’esiguità del tempo dedicato all’ulteriore
fase di valutazione.
XI. Con l’undicesimo motivo aggiunto si assume che la concreta attività di
“microlocalizzazione” del sito sarebbe illegittima sotto diversi profili ed in
specie:
a) L’individuazione - nell’ambito dei quarantacinque siti indicati nel Piano
provinciale di gestione dei rifiuti - dei nove sui quali concentrare la
successiva analisi sarebbe avvenuta in base a criteri (quali l’ampiezza della
superficie e la libera frammentazione della stessa) diversi da quelli indicati
nel Programma provinciale per la gestione dei rifiuti, al paragrafo 5.1.2., né
tale modus operandi sarebbe stato adeguatamente giustificato dalla Provincia in
sede di controdeduzioni, ove la stessa si sarebbe limitata a definire “più
utili” i diversi criteri utilizzati (ed in specie quelli indicati nello studio
NRDS, relativi all’adeguatezza e disponibilità dell’area) in quanto “più
specifici” rispetto a quelli previsti nel Programma.
b) L’ulteriore comparazione dei nove siti così individuati sarebbe stata
effettuata mediante criteri, e correlati punteggi, palesemente illogici e tra
loro non correttamente confrontabili, tanto che il sito del “Gerbido” sarebbe
stato preferito al sito di Orbassano nonostante su quest’ultimo l’installazione
del termovalorizzatore avrebbe prodotto un impatto sulla salute umana pari alla
metà, e ciò mediante l’indebita valorizzazione di criteri come la “capacità di
ripartizione del traffico”, l’“interferenza del traffico aggiuntivo” e
l’“impatto visivo”, d’importanza oggettivamente inferiore.
c) Il raffronto finale dei due siti ORBA-3 e AMI 3 (il primo corrispondente
all’area di Orbassano ed il secondo al “Gerbido”) sarebbe stato condotto sulla
base dello studio a suo tempo condotto da T.R.M. S.p.A., soggetto direttamente
interessato perché incaricato di progettare, realizzare e gestire l’intervento,
in violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione
amministrativa.
La censura non merita accoglimento.
Con riferimento al profilo evidenziato sub a) (asserita diversità dei criteri di
valutazione utilizzati rispetto a quelli individuati dal Programma provinciale
per la gestione dei rifiuti, come risultante dal suo aggiornamento), non può che
condividersi quanto rilevato dalla Provincia in sede difensiva, laddove si
osserva che i criteri utilizzati sono tutti riconducibili, in chiave di
sostanziale ed inevitabile specificazione, ai criteri - necessariamente più
generali - stabiliti in sede di pianificazione.
Il ragionamento appare calzante, in particolare, relativamente ai criteri
operativi sui quali si è appuntata l’analisi dei ricorrenti ed in specie:
“ampiezza della superficie individuata”, “ampiezza della superficie libera”,
“frammentazione della superficie libera” ed “area contestata”. Non può, infatti,
ravvisarsi alcuna illogicità nell’aver considerato tali elementi alla stregua di
criteri di specificazione del generale criterio “dimensione e morfologia
dell’area”, previsto in sede di pianificazione, in essi sono funzionalmente e
sostanzialmente riconducibili proprio alle caratteristiche fisiche dell’area,
che costituisce l’essenza del criterio individuato nel Programma provinciale per
la gestione dei rifiuti.
In relazione al profilo indicato sub b) (intrinseca illogicità dei criteri, e
correlati punteggi, utilizzati per la fase successiva della selezione),
nell’ottica di una valutazione di estrinseca logicità, unica a potersi
effettuare in questa sede, il Collegio ritiene condivisibile l’assunto
difensivo, avanzato dalla Provincia anche in sede di controdeduzioni, secondo
cui il rilievo attribuito all’impatto sulla salute umana non si esaurisce
esclusivamente nell’omonimo citato criterio, bensì emerge anche da altri
criteri, indirettamente ma significativamente incidenti, comunque, sulla salute.
Basti, al riguardo, richiamare l’“incremento del traffico veicolare” e
l’incidenza del “traffico aggiuntivo” sulla “viabilità locale”, le cui ricadute
in materia di salute umana sono evidenti, per l’ovvia e notoria ragione che
all’aumento del traffico corrisponde un sicuro peggioramento della qualità
dell’aria; così come appare logico il peso attribuito al criterio “equità
sociale”, che conferisce rilevanza al grado d’inquinamento già presente nei siti
oggetto di selezione, in quanto anche tale aspetto incide sulla salute umana,
certamente condizionata non dal solo inquinamento proveniente dal
termovalorizzatore bensì da tutte le emissioni nocive, anche provenienti da
fonti diverse, per cui è corretto tenere conto della situazione complessiva in
cui versano i diversi siti analizzati.
Quanto, infine, al rilievo indicato sub c) (insufficienza ed inaffidabilità
dell’istruttoria nella parte in cui la stessa si sarebbe sostanzialmente
limitata a recepire lo studio effettuato dalla società T.R.M. S.p.A., soggetto
direttamente interessato alla progettazione, realizzazione e gestione del
termovalorizzatore), tale assunto appare infondato in fatto, ove si consideri
che nelle decisioni assunte dalla Provincia di Torino si richiamano
analiticamente numerosi altri studi (cui fanno riferimento, peraltro, gli stessi
ricorrenti, pur ritenendoli parziali e troppo risalenti), tra i quali lo studio
della Commissione NRDS, redatto in data 13 dicembre 2001, quello condotto dal
Politecnico di Torino nell’ottobre 2003 e quello elaborato da Earchimede
Consulting S.p.A. per la realizzazione del termovalorizzatore. Né assume rilievo
il fatto in sé che la scelta finale delle amministrazioni procedenti sia
ricaduta sul medesimo sito che fin dall’inizio T.R.M. S.p.A. aveva indicato
quale preferibile per la realizzazione del nuovo termovalorizzatore, proprio
perché tale valutazione ha poi trovato conferma in altri elementi istruttori.
XII. Con il dodicesimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la
deliberazione in esame - pur avendo individuato in un’area dal raggio di circa
due chilometri la “zona d’influenza” sulla quale il termovalorizzatore
provocherà negativi effetti ambientali - avrebbe omesso di prevedere le
conseguenti misure risarcitorie e compensative a favore delle proprietà e delle
attività agricole interessate e, per contro, avrebbe addirittura previsto
“misure di compensazione ambientale” che si risolverebbero in ulteriori danni
(connessi a vincoli pubblicistici e procedure espropriative), incorrendo, in tal
modo nel vizio di eccesso di potere e nella violazione del principio “chi
inquina paga” previsto dalla normativa comunitaria.
Il motivo è infondato.
Sul piano normativo la materia delle misure di compensazione correlate ai danni
prodotti dalle discariche di rifiuti urbani e speciali è disciplinata dall’art.
16 della legge Regione Piemonte 24/2002, ove si prevede la corresponsione - a
carico dei soggetti gestori ed a favore dei comuni su cui insistono le aree
danneggiate - di un contributo annuo determinato in misura percentuale. La
richiamata disposizione normativa precisa, inoltre, al comma 9, che “I
contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono versati dai gestori degli
impianti, rispettivamente ai comuni ed alle province territorialmente
competenti, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui
sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti”.
In base a tale disciplina, quindi, le misure compensative non si traducono in
pretese immediatamente esigibili dai privati danneggiati, bensì in contributi a
favore dei comuni interessati, che potranno conseguirle, peraltro, solo dopo
l’effettivo verificarsi degli eventi dannosi e, quindi, ad operazioni di
gestione dei rifiuti concretamente iniziate.
Né a diverse conclusioni si giunge avendo riguardo alle previsioni contenute
nella legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, cui fanno riferimento i
ricorrenti, ove si legge, all’art. 1, che “La Regione esercita le proprie
funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la
presente legge la tutela ed il controllo dell’uso del suolo e gli interventi di
conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi,
residenziali e produttivi, con le seguenti finalità: 1) la crescita della
sensibilità e della cultura urbanistica delle comunità locali; 2) la conoscenza
del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti, fisici, storici,
sociali ed economici; 3) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
naturale in genere e, in particolar modo, dei beni ambientali e culturali; 4) la
piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle
aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente,
evitando ogni immotivato consumo del suolo”, mentre all’art. 11 si afferma che
“I Comuni, singoli od associati, esercitano le loro competenze in materia di
pianificazione e gestione del territorio mediante la formazione e l’attuazione
dei Piani Regolatori Generali, Comunali e intercomunali, finalizzati al
soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunità locali e aventi quali
specifici obiettivi: a) un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, in
relazione ai posti di lavoro individuati secondo le indicazioni del Piano
Territoriale; b) il recupero all’uso sociale del patrimonio edilizio ed
infrastrutturale esistente; c) la difesa attiva del patrimonio agricolo, delle
risorse naturali e del patrimonio storico-artistico ed ambientale”: si tratta,
con tutta evidenza, di norme dal contenuto assai generale, finalizzate ad
orientare l’attività amministrativa in una direzione che tenga conto, tra
l’altro, della razionale utilizzazione delle aree agricole, per cui da tale
previsione non può desumersi alcuna specifica pretesa in ordine alla previsione,
fin da questa fase procedimentale, di misure compensative.
Inconferente è, infine, il riferimento operato dai ricorrenti alla Direttiva
35/2004/CE in quanto la stessa disciplina il “danno ambientale”, vale a dire
fenomeni di illecita compromissione del bene ambiente, laddove nel caso di
specie si è in presenza di un intervento posto in essere dalle autorità
competenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, nell’ambito di un’azione che si
inserisce a pieno titolo nell’ambito dello stesso.
In realtà la questione delle misure compensative attiene alla tematica dei
rimedi avverso gli atti ablatori e compressivi dei diritti fondamentali, che
potrà assumere concreto rilievo giuridico solo nelle fasi successive della
scansione procedimentale, laddove - venendo in rilievo la concreta attuazione
dell’intervento - si deve procedere a valutazione d’impatto ambientale e, in
questa sede, individuare con maggior precisione le ricadute del previsto
intervento sulle attività d’interesse dei ricorrenti.
XIII. XIV. XV. Con il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo motivo
aggiunto, che debbono essere esaminati unitariamente in considerazione della
loro evidente connessione logico-giuridica, si deduce l’illegittimità della
deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 279129/2005 in data 24
maggio 2005 (avente ad oggetto l’affidamento in house a T.R.M. S.p.A. della
progettazione, realizzazione e gestione del nuovo termovalorizzatore), sotto due
distinti ma correlati profili:
- la citata deliberazione mutuerebbe gli stessi vizi già dedotti in relazione ai
presupposti atti procedimentali, che ne determinerebbero l’illegittimità sia in
via derivata che autonoma;
- l’affidamento diretto in house della progettazione, realizzazione e gestione
del nuovo termovalorizzatore alla società T.R.M. S.p.A. sarebbe illegittimo per
difetto di “controllo analogo”, non essendo quella società partecipata da tutti
i comuni compresi nell’ambito territoriale, né tale difetto sarebbe
adeguatamente compensato dall’impegno di tutti i comuni aderenti a T.R.M. S.p.A.
- da formalizzare mediante apposito atto formale nei sei mesi successivi - a
consentire l’ingresso nella società degli altri comuni compresi nell’ambito
interessato, a pena di decadenza dall’affidamento.
In relazione al primo dei citati profili non può che richiamarsi quanto già
osservato in relazione all’infondatezza delle censure dedotte nei confronti dei
presupposti atti del procedimento.
Quanto, invece, alla doglianza inerente i presupposti dell’affidamento in house,
meritano accoglimento le eccezioni d’inammissibilità dedotte dalla Provincia di
Torino e da T.R.M. S.p.A. in quanto i ricorrenti, non essendosi qualificati come
operatori del settore dei pubblici servizi, non vantano alcuna posizione
differenziata che radichi un loro concreto interesse ad impugnare i relativi
provvedimenti, per cui la censura è, sotto questo aspetto, inammissibile.
XVI. Con il sedicesimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che il Protocollo
d’intesa già impugnato con il ricorso, in quanto atto d’impegno riconducibile al
genus delle “convenzioni amministrative”, rientrerebbe tra le competenze degli
organi consiliari degli enti locali sottoscrittori, per cui le relative
deliberazioni della Giunta sarebbero viziate da incompetenza.
Il motivo è infondato.
Si tratta della sostanziale riproposizione di una doglianza contenute nel
ricorso, per cui è sufficiente richiamare, al riguardo, quanto già osservato sub
1), I.
Per quanto premesso i motivi aggiunti, notificati in data 17 giugno 2005, sono
infondati e devono essere, quindi, respinti.
3) Con motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2005, i ricorrenti hanno
chiesto l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, della
deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 4 luglio 2005, n. 23-399 (con
cui la Regione ha preso atto dell’aggiornamento del Programma provinciale di
gestione dei rifiuti) e della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino
n. 955-348277 del 26 luglio 2005 (con cui è stata definitivamente approvata la
localizzazione definitiva del nuovo termovalorizzatore nel sito del “Gerbido”).
Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame delle eccezioni
d’inammissibilità specificamente rivolte nei confronti dei motivi aggiunti ora
in esame - in gran parte superate, peraltro, dall’ulteriore progressione della
scansione procedimentale - privilegiando un’analisi nel merito delle censure
dedotte.
I. II. Con il primo ed il secondo motivo aggiunto si deduce l’illegittimità
della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 4 luglio 2005, n. 23-399
- di presa d’atto dell’aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei
rifiuti della Provincia di Torino - sotto due distinti profili:
- la citata deliberazione, in ragione del suo contenuto motivazionale, non
esprimerebbe un’effettiva “verifica di conformità”, come richiesto dall’art. 6
della legge regione Piemonte 24/2002;
- nel formulare alcuni rilievi nei confronti della deliberazione di
aggiornamento del Programma, la Regione avrebbe esorbitato dai poteri che le
sarebbero attribuiti dalla citata disposizione normativa ed avrebbe, comunque,
irragionevolmente omesso d’indicare un termine per il recepimento dei propri
rilievi da parte della Provincia.
La censura è infondata.
Il primo rilievo è privo di spessore sostanziale in quanto l’assenza, nella
deliberazione impugnata, di una dicitura quale “verifica di conformità” o simili
non costituisce di per sé motivo d’illegittimità, considerato, peraltro, che il
termine “presa d’atto” utilizzato dalla Regione esprime, comunque, il giudizio
complessivamente positivo in ordine alla complessiva coerenza tra le
prescrizioni del Programma provinciale per la gestione dei rifiuti (a seguito
del suo aggiornamento) e gli atti di pianificazione regionale.
Ritiene, altresì, il Collegio, quanto al secondo rilievo, che dall’osservazione
regionale secondo cui “… dall’analisi del Programma provinciale si riscontra una
previsione di impianti di trattamento (bioessiccazione) e del loro
dimensionamento superiore al fabbisogno ipotetico della Provincia, considerati
gli obiettivi di raccolta differenziata previsti nel programma medesimo e
l’entrata in funzione del termovalorizzatore a regime …” e dall’invito rivolto
alla Provincia a riconsiderare “… il numero e la potenzialità degli impianti di
bioessiccazione previsti dal programma provinciale sulla base del monitoraggio
semestrale dell’evoluzione della raccolta differenziata …”, non discendano
precise conseguenze giuridiche, trattandosi - in sostanza - di rilievi di
carattere meramente propositivo e non vincolante, il che spiega la mancata
fissazione, da parte della Regione, di un termine per il recepimento di quelle
osservazioni.
III. IV. Con il terzo ed il quarto motivo aggiunto si deduce l’illegittimità
della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26
luglio 2005 (definitiva localizzazione del nuovo termovalorizzatore nel sito del
“Gerbido”) in via derivata dai vizi inficianti i presupposti atti
procedimentali.
L’infondatezza di tali censure deriva, quindi, in modo automatico, dal rigetto
dei motivi inerenti gli atti presupposti, al quale si fa integrale richiamo.
V. Con il quinto motivo aggiunto si assume che la stessa deliberazione n.
955-348277 del 26 luglio 2005 (definitiva localizzazione del nuovo
termovalorizzatore nel sito del “Gerbido”), rientrando tra gli “atti
fondamentali” di cui all’art. 42 T.U.E.L. (come confermerebbe il contenuto
concreto dello “Studio di microlocalizzazione” allegato sub C) alla
deliberazione in esame, contenente prescrizioni di portata generale e
programmatica) avrebbe dovuto essere adottata dal consiglio anziché dalla giunta
provinciale.
La censura è infondata.
È di tutta evidenza, infatti, che - mentre la deliberazione di generale
assunzione dei poteri surrogatori da parte della provincia ha contenuto generale
e d’indirizzo ed è, come tale, di competenza consiliare, come già si è osservato
- la specifica localizzazione del nuovo termovalorizzatore è atto di concreta
gestione, come tale non riconducibile all’art. 42 del decreto legislativo
267/2000 (che delimita le competenze dei consigli comunali e provinciali) bensì
alla competenza “residuale” della giunta.
VI. VII. VIII. Con il sesto, il settimo e l’ottavo motivo aggiunto si estendono
nei fronti della medesima deliberazione n. 955-348277 del 26 luglio 2005 le
stesse censure già proposte con i motivi aggiunti notificati in data 17 giugno
2005 (vedi 2, XI, XII, XIII e VI, VII, VIII).
La censura è, quindi, infondata, per le stesse ragioni già evidenziate in
relazione ai precedenti motivi aggiunti, cui si fa integrale rinvio.
IX. Con il nono motivo aggiunto si assume che la medesima deliberazione n.
955-348277 del 26 luglio 2005 sarebbe connotata da motivazione illogica e
contraddittoria, in ragione di quanto rilevato con le precedenti censure.
Il motivo è infondato.
Lo stesso, a ben vedere, non contiene alcuna contestazione autonoma rispetto a
quanto già dedotto con le precedenti censure, per cui è sufficiente fare rinvio
a quanto già osservato in relazione alle medesime.
Per quanto premesso i motivi aggiunti, notificati in data 16 settembre 2005,
sono infondati e devono essere, quindi, respinti.
4) Con motivi aggiunti notificati in data 15 novembre 2005, i ricorrenti hanno
chiesto l’annullamento della deliberazione dell’Assemblea Consortile del
Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14
ottobre 2005 (avente ad oggetto la conferma della localizzazione del nuovo
termovalorizzatore nell’area del “Gerbido”), della deliberazione dell’Assemblea
Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il governo dei
rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005 (avente ad oggetto la conferma
dell’affidamento della progettazione, realizzazione e gestione alla società del
nuovo impianto a T.R.M. S.p.A.), nonché del contratto tra la Provincia di Torino
e T.R.M. S.p.A. in data 22 luglio 2005 e dell’allegato piano
economico-finanziario.
I. II. III. IV. V. VI. Con il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto
ed il sesto motivo aggiunto i ricorrenti ripropongono nei confronti della
deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito
torinese per il governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005, in via derivata
ed autonoma, le stesse censure già dedotte con i motivi aggiunti notificati in
data 17 giugno 2005 e in data 16 settembre 2005.
Le censure sono, quindi, infondate per le ragioni già esposte in relazione ai
precedenti gravami, cui si fa integrale riferimento.
VII. Con il settimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la deliberazione
dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il
governo dei rifiuti, n. 2 del 14 ottobre 2005, nel prendere atto della
localizzazione del nuovo impianto contenuta nelle precedenti deliberazioni
provinciali, costituirebbe un inutile aggravio procedimentale in quanto la
successione dell’associazione d’ambito in tutti i poteri esercitati, in via
transitoria, dalla provincia, avverrebbe automaticamente e non presupporrebbe,
quindi, alcuna presa d’atto.
La censura è inammissibile per difetto d’interesse in quanto i ricorrenti non
trarrebbero alcun vantaggio dal suo accoglimento, posto che lo stesso, stando
alla loro stessa ricostruzione, non priverebbe di efficacia le precedenti
deliberazioni provinciali, dalle quali deriva la localizzazione del nuovo
impianto.
VIII. Con l’ottavo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la medesima
deliberazione n. 2 del 14 ottobre 2005, di natura meramente ricognitiva, non
sarebbe in grado di sanare il vizio d’incompetenza che inficia la deliberazione
della Giunta Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277, e sarebbe,
quindi, inficiata, in via derivata dal medesimo vizio.
La censura è infondata, poggiando su una presupposta censura, quella
d’incompetenza, già ritenuta, a sua volta, infondata (vedi supra).
IX. Con il nono motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la medesima
deliberazione n. 2 del 14 ottobre 2005, ove intesa non già quale atto meramente
ricognitivo bensì di approvazione della deliberazione della Giunta Provinciale
di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277, sarebbe illegittima per difetto di
autonoma motivazione, avendo l’Associazione d’ambito pedissequamente recepito i
contenuti della precedente deliberazione provinciale.
Il motivo è infondato.
La deliberazione in esame ha, in effetti, natura di semplice presa d’atto in
relazione a provvedimenti legittimamente assunti dalla Provincia in via
surrogatoria e non necessita, quindi, di autonoma e specifica motivazione.
X. Con il decimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la deliberazione
dell’Assemblea Consortile del Consorzio Associazione d’ambito torinese per il
governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005 avrebbe un titolo (ove si parla di
“affidamento” a T.R.M. S.p.A. della progettazione, realizzazione e gestione del
nuovo termovalorizzatore, cui la Provincia di Torino aveva dato corso con
deliberazione del Consiglio Provinciale 27929/2005) contraddetto dal suo stesso
contenuto (ove si afferma, invece, di voler solo prendere atto della precedente
deliberazione provinciale 56902, inerente l’assunzione dei poteri sostitutivi) e
che, in ogni caso, i vizi inficianti entrambe le richiamate deliberazioni si
trasmetterebbero, in via derivata, alla deliberazione in esame.
La censura è infondata.
La funzione e gli effetti della deliberazione devono essere ovviamente desunti
dal suo contenuto, che si risolve, per l’appunto, in una semplice presa d’atto,
come tale pienamente legittima.
XI. Con l’undicesimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che alla medesima
deliberazione n. 3 del 14 ottobre 2005 si trasmetterebbero, in via derivata, i
vizi inerenti tutti gli atti presupposti del procedimento provinciale, i quali
inficerebbero anche in via autonoma la stessa deliberazione in esame nella parte
in cui riproduce il contenuto dei pregressi atti provinciali.
La censura si basa, pertanto, sulla trasposizione di censure già ritenute
infondate ed è, pertanto, a sua volta priva di pregio.
XII. Con il dodicesimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la
deliberazione n. 3 del 14 ottobre 2005 sarebbe autonomamente viziata nella parte
in cui recepisce un provvedimento (la deliberazione del Consiglio Provinciale
27929/2005) illegittimo perché adottato in epoca in cui la presupposta
deliberazione non era ancora efficace.
La censura è infondata per le stesse ragioni già evidenziate in relazione al
precedente motivo II, nonché in relazione ai motivi aggiunti notificati in data
17 giugno 2005, sub VII, ed ai motivi aggiunti notificati in data 16 settembre
2005, sub III.
XIII. Con il tredicesimo motivo aggiunto i ricorrenti estendono alla medesima
deliberazione n. 3 del 14 ottobre 2005 le stesse censure già dedotte, con i
motivi aggiunti notificati in data 17 giugno 2005, sub XV, avverso la
deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 279129/2005, in relazione
all’affidamento in house a T.R.M. S.p.A. della progettazione, realizzazione e
gestione del nuovo termovalorizzatore.
La censura non merita accoglimento per le stesse ragioni già evidenziate in
relazione alle precedenti osservazioni sul punto, cui si fa integrale
riferimento.
XIV. Con il quattordicesimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che
l’affidamento in house di cui al punto precedente si porrebbe in contrasto con
la richiamata circolare regionale in relazione alla durata (che la circolare
impone “limitata” ed in questo è, invece, di 25 anni) ed ai presupposti del
controllo analogo da parte dell’A.T.O..
Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse, per le stesse ragioni già
esposte con riferimento a tutte le censure che riguardano la procedura di
affidamento in sé considerata, non essendo i ricorrenti operatori del settore
dei servizi pubblici.
XV. Con il quindicesimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la medesima
deliberazione n. 3 del 14 ottobre 2005 sarebbe illegittima nella parte in cui
subordina il subingresso dell’Associazione d’ambito nel rapporto contrattuale
già costituito tra la Provincia di Torino e T.R.M. S.p.A. alla produzione, da
parte dei comuni consorziati, dell’atto di impegno a concedere il futuro
ingresso di nuovi soci, in quanto il subentro dell’Associazione d’Ambito in
tutti i rapporti già instaurati dagli enti locali e dalle autorità di bacino
costituirebbe effetto automatico ex lege della costituzione dell’Associazione
d’Ambito.
Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse, per le stesse ragioni già
esposte con riferimento a tutte le censure che riguardano la procedura di
affidamento in sé considerata, non essendo i ricorrenti operatori del settore.
XVI. Con il sedicesimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la medesima
deliberazione n. 3 del 14 ottobre 2005 costituirebbe un inutile aggravio
procedimentale in quanto la successione dell’Associazione d’ambito in tutti i
poteri esercitati, anche in via transitoria, dalla Provincia, avverrebbe
automaticamente e non presupporrebbe, quindi, alcuna presa d’atto.
La censura è inammissibile per difetto d’interesse in quanto i ricorrenti non
trarrebbero alcun vantaggio dal suo accoglimento, posto che lo stesso non
priverebbe, stando alla loro stessa ricostruzione, di efficacia le precedenti
deliberazioni provinciali, dalle quali deriva la localizzazione del nuovo
impianto.
XVII. Con il diciassettesimo motivo aggiunto i ricorrenti assumono che la
deliberazione in esame, di natura meramente ricognitiva, non sarebbe in grado di
sanare il vizio d’incompetenza che inficia la deliberazione della Giunta
Provinciale di Torino 26 luglio 2005, n. 955-348277, e sarebbe, quindi, a sua
volta illegittima per la stessa ragione.
Il motivo è infondato in quanto si basa su una presupposta censura, quella
d’incompetenza, già ritenuta infondata (vedi supra).
XVIII. Con il diciottesimo motivo aggiunto i ricorrenti deducono l’illegittimità
e nullità della convenzione tra la Provincia di Torino e T.R.M. S.p.A. 22 luglio
2005 (avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione del nuovo
termovalorizzatore), nonché la conseguente illegittimità della deliberazione
dell’Assemblea Consortile del Consorzio associazione d’ambito torinese per il
governo dei rifiuti, n. 3 del 14 ottobre 2005, nella parte in cui recepisce la
medesima convenzione.
Come più volte rilevato i ricorrenti, non essendo operatori del settore, non
hanno alcun interesse a dedurre in via autonoma vizi inerenti la procedura di
affidamento della progettazione, realizzazione e gestione del nuovo impianto,
per cui la censura in esame è inammissibile.
Per quanto premesso i motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2005 sono
infondati e devono essere, quindi respinti.
5) Con motivi aggiunti notificati in data 2 febbraio 2007, i ricorrenti hanno
chiesto l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, della
determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della
Provincia di Torino 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 (avente ad oggetto il
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione del nuovo
termovalorizzatore), nonché la deliberazione della Giunta Provinciale di Torino
21 novembre 2006, n. 1317-433230/2006 (avente ad oggetto la valutazione di
compatibilità ambientale in ordine al previsto intervento).
Non meritano accoglimento le numerose eccezioni d’inammissibilità proposte dalle
parti resistenti e controinteressata, aventi contenuto non dissimile da quelle
già proposte, e ritenute infondate, in relazione ai precedenti gravami.
I. Nel merito, con il primo motivo aggiunto si assume che alla determinazione
del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di
Torino 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 (avente ad oggetto il rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione del nuovo
termovalorizzatore), si trasmetterebbero, in via derivata, tutti i vizi dedotti,
con i precedenti gravami, nei confronti dei presupposti atti del procedimento.
La censura è infondata in base alle stesse ragioni già svolte in relazione ai
precedenti provvedimenti, cui si fa integrale riferimento.
II. Con il secondo motivo aggiunto si assume che la medesima determinazione
dirigenziale 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006 sarebbe illegittima per non
essere stata preceduta da valutazione d’impatto ambientale da parte del
Ministero dell’Ambiente, che sarebbe imposta dall’art. 1 D.P.C.M. 377/1988 in
quanto il nuovo termovalorizzatore contempla anche un impianto per la
trasformazione dell’energia termica prodotta dall’incenerimento dei rifiuti in
energia elettrica.
Il motivo è infondato.
La previsione di un impianto termico di produzione energetica è conforme a
quanto previsto dall’art. 22, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, che impone, per l’appunto, di dotare i nuovi impianti della capacità di
recuperare parte dell’energia termica sviluppata dal processo di combustione dei
rifiuti.
In quest’ottica l’impianto energetico ha funzione evidentemente accessoria
rispetto a quella, principale, di smaltimento dei rifiuti, come confermano,
peraltro, i dati tecnici e quantitativi (sull’energia elettrica che verrà
prodotta), indicati dalla Provincia nelle proprie memorie difensive e non
contestati dai ricorrenti. A ciò consegue che il termovalorizzatore, nel suo
complesso, debba considerarsi “impianto di incenerimento” ai sensi dell’art. 2
del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (ove si distingue tale tipologia
da quella degli impianti di “coincenerimento”, ove la produzione energetica
assume, invece, carattere “principale”), come tale soggetto a valutazione di
impatto ambientale provinciale, anziché ministeriale, secondo quanto previsto
dall’allegato 2, n. 6, della legge Regione Piemonte 40/1998.
III. Con il terzo motivo si assume che la determinazione dirigenziale 21
dicembre 2006, n. 309-557341/2006, e la deliberazione del Consiglio comunale di
Torino 4 dicembre 2006, n. 226 (con cui è stato approvato il rilascio, ai sensi
dell’art. 14, comma 3, del d.p.r. 380/2001, del permesso di costruire in deroga
al vigente regolamento edilizio del Comune di Torino) non sono state precedute
da avviso d’inizio del relativo procedimento, il che ne comporterebbe
l’illegittimità per lesione delle prerogative procedimentali dei ricorrenti.
La censura è priva di pregio.
Deve condividersi, al riguardo, quanto si legge nella memoria difensiva della
Provincia di Torino in data 22 febbraio 2007, secondo cui, in ragione
dell’elevato numero di soggetti destinatari degli effetti del procedimento in
corso, la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo è stata
legittimamente effettuata mediante avviso pubblico.
IV. Con il quarto motivo aggiunto si deduce l’illegittimità della deliberazione
della Giunta Provinciale di Torino 21 novembre 2006, n. 1317-433230/2006 (avente
ad oggetto il “giudizio positivo di compatibilità ambientale”) e, in via
derivata, della determinazione dirigenziale 21 dicembre 2006, n. 309-557341/2006
in precedenza citata, nella parte in cui il procedimento di valutazione
d’impatto ambientale compiuto dalla Provincia si sarebbe risolto in una
sostanziale “presa d’atto” di scelte già effettuate in precedenti fasi
procedimentali (ed in specie in una “Relazione Generale sull’Istruttoria
dell’Organo Tecnico”, priva di data e comunicata agli Assessori competenti con
nota 14 novembre 2006, prot. 432924/LC4, dalla quale non emergerebbe alcuna
valutazione in merito alle possibili alternative, compresa la cd. opzione zero
ed alla localizzazione del nuovo termovalorizzatore), il che comporterebbe,
oltre alla violazione dell’art. 14 bis della legge 241/1990, evidenti lacune di
natura istruttoria e motivazionale.
Il motivo è infondato.
A giudizio del Collegio, infatti, tali complesse valutazioni di carattere
tecnico-discrezionale, seppur affrontate alquanto sinteticamente nella relazione
di compatibilità ambientale approvata dalla Giunta Provinciale di Torino con
l’impugnata deliberazione 21 novembre 2006, n. 1317-433230/2006, emergono,
comunque, dall’istruttoria complessivamente svolta e, in specie, dai numerosi ed
approfonditi studi cui l’amministrazione procedente ha fatto ampio riferimento
in sede di localizzazione del termovalorizzatore (vedi supra), nonché
dall’analisi di compatibilità ambientale che il Consiglio Provinciale aveva, con
deliberazione 24 maggio 2005, n. 248004/2005, approvato in relazione
all’aggiornamento del Programma provinciale per la gestione dei rifiuti.
Per quanto sopra, il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e devono
essere, quindi, respinti.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese
processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^ Sezione - rigetta il
ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del giorno 11.7.2007, con
l’intervento dei signori:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario
Antonio Plaisant Referendario, estensore
Il Presidente
L’Estensore
Il Direttore Segreteria II Sezione
epositata in Segreteria a sensi di
Legge il 1° dicembre 2007
Il Direttore Segreteria II Sezione
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