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TAR PIEMONTE, Sez. II, 6 febbraio 2007, sentenza n. 486
Rifiuti - Incenerimento e smaltimento - Coincenerimento e recupero - Elementi
comuni e distintivi. La nozione di “recupero” ha in comune con quella di
“coincenerimento” la finalità principale di produrre energia o altri beni,
mentre la nozione di “smaltimento” divide con quella di “incenerimento” la
finalità principale di eliminazione del rifiuto: ne consegue che, per regola, ad
un impianto di coincenerimento corrisponde l’attività di recupero e ad un
impianto di incenerimento l’attività di smaltimento. Pres. Calvo, Est. Plaisant
- A.L. s.p.a. (avv.ti Vivani, Pacciani e d’Ormea) c. Provincia di Cuneo e Comune
di Bra - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 6 febbraio 2007, n. 486
Rifiuti - Trattamento termico - Classificazione di un impianto entro la
categoria dell’incenerimento o del coincenerimento - Criterio differenziale -
D.Lgs. n. 133/2005 - Mero dato del trattamento termico - Insufficienza -
Riferimento alla finalità prevalente dell’attività svolta - Necessità. La
classificazione di un impianto nella categoria dell’incenerimento piuttosto che
in quella del coincenerimento non può essere effettuata sulla base del dato, di
per sé neutro, del “trattamento termico” dei rifiuti, laddove tale elemento è
richiamato sia nella definizione normativa di “incenerimento” (art. 2, comma 1,
lettera d, del decreto legislativo 133/2005: “…qualsiasi unità e attrezzatura
tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini
dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione…”)
che in quella di coincenerimento (art. 2, comma 1, lettera e, del decreto
legislativo 133/2005: “…qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione
principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza
rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono
sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento…”) e non può, quindi,
costituire il criterio differenziale tra le due tipologie di impianti, che il
legislatore individua, invece, nella finalità prevalente dell’attività svolta:
eliminazione dei rifiuti per gli impianti di incenerimento, produzione di
energia (o di altri beni) per gli impianti di coincenerimento. Pres. Calvo, Est.
Plaisant - A.L. s.p.a. (avv.ti Vivani, Pacciani e d’Ormea) c. Provincia di Cuneo
e Comune di Bra - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 6 febbraio 2007, n. 486
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
- 2^ SEZIONE -
Sen. n. 486
Anno 2007
R.g.n. 290
Anno 2006
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1) sul ricorso n. 290/2006. proposto dalla ABET LAMINATI S.p.A., con sede in Bra
(CN), Viale Industria 21, in persona del suo rappresentante pro tempore Rag.
Sabino Scarzello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Vivani, Paolo
Pacciani e Costanza d’Ormea ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
primo in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 15,
c o n t r o
- la Provincia di Cuneo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, con sede in Cuneo (CN), Corso Nizza n. 21,
- il Comune di Bra, in Persona del Sindaco pro tempore, con sede in Bra, Piazza
Caduti della Liberta 14,
e nei confronti
della ARPA INDUSTRIALE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede in Bra, via Piumati 91,
per l’annullamento
nelle parti e per i motivi di cui alla narrativa
- della determinazione del Dirigente responsabile dell’Area Funzionale del
territorio - Settore tutela Ambiente n. 1177 in data 30.12.2005, comunicata in
data 4.1.2006, avente ad oggetto “D.Lgs. 22/97 e s.m.i. L.R. 24/02 - D.Lgs.
133/05. Ditta Abet Laminati S.p.A. con sede legale in Bra: rinnovo
autorizzazione esercizio operazioni di smaltimento rifiuti speciali non
pericolosi (D10 e D15 dell’Allegato B del D.Lgs. 22/97 e sm.i.) da effettuarsi
presso l’impianto sito in Bra, Viale Industria 21”, con la quale fra l’altro
Provincia: “DETERMINA 1) - di prorogare, a far tempo, dal 01.01.2006 e sino a
tutto il 31.12.2007, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera m), della L.R.
24/2002, dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. ed in conformità ai
disposti del D.Lgs. 133/2005, l’autorizzazione, rilasciata con Determinazione
del Responsabile del Settore provinciale n. 110 del 01.03.2001 - in capo alla
ditta ABET LAMINATI S.p.A., con sede legale in Bra, Viale Industria 21 - P. IVA
00664920048 - per l’esercizio e la gestione delle operazioni di deposito
preliminare e incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni D15 e
D10 dell’allegato B del D.Lgs. 22/97 e s.m.i), da effettuarsi presso l’impianto
ubicato in Bra, Viale Industria 21, nel rispetto di tutte le prescrizioni
autorizzative contenute negli Allegati 1, 2 e 3 del presente provvedimento, che
ne costituiscono parte integrante; 2) - di approvare le varianti non sostanziali
all’impianto quali la sostituzione della camera di combustione con annessa
sezione di recupero termico con un’apparecchiatura nuova e di moderna
concezione, così come descritta e dettagliata negli elaborati tecnici allegati
alla domanda inoltrata in data 1/7/2005, la cui realizzazione deve rispettare le
prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 del presente provvedimento, che ne
costituiscono parte integrante; 3) - di non consentire l’esercizio delle
operazioni di cui al punto 1 del provvedimento per qualsiasi rifiuto speciale
non derivante dalle lavorazioni dello stabilimento di Viale Industria n. 21; -
4) di dichiarare decaduta, contestualmente alla data di efficacia del presente
atto, l’autorizzazione rilasciata con Determinazione del Responsabile del
Settore provinciale n. 110 del 01.03.2001; 5) - di dare atto che, in conformità
ai disposti dell’art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133, l’impianto di
incenerimento dei rifiuti di cui al punto 1) del presente provvedimento deve
essere adeguato alle disposizioni contenute nel Decreto succitato entro i
termini ivi prescritti…; - 7) di dare atto che, qualora la gestione
dell’impianto venga affidata a terzi, questi dovranno essere obbligatoriamente
iscritti all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
di cui all’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 22/97; 8) - di dare atto che l’istante
ha l’obbligo di aggiornare - entro 60 giorni dalla notifica del presente
provvedimento, secondo i criteri e le modalità previsti nella D.G.R. n. 20-192
del 12.06.2000 e s.m.i - le garanzie finanziarie tali da assicurare in ogni
momento la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell’area
autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all’ambiente…”,
nonché degli allegati alla determinazione medesima;
- di tutti gli atti presupposti e comunque connessi, fra cui, segnatamente,
della nota del Comune di Bra prot. n. 33122 in data 19.12.2005, nonché, se ed in
quanto necessario, dei verbali delle conferenze di servizi indette dalla
Provincia di Cuneo in data 3.10.2005 e 19.12.2005, aventi ad oggetto
l’istruttoria della domanda di rinnovo dell’autorizzazione e varianti non
sostanziali all’impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento mediante
combustione di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Bra, viale Industria 21,
e degli altri atti tutti del procedimento e dell’istruttoria relativi alla
suddetta determinazione provinciale 1179/2005;
2) nonché sui motivi aggiunti, notificati in data 19 maggio 2006, della ABET
LAMINATI S.p.A.. con sede in Bra (CN), Viale Industria 21, in persona del suo
rappresentante pro tempore Rag. Sabino Scarzello, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Claudio Vivani, Paolo Pacciani e Costanza d’Ormea ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del primo in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n.
15,
c o n t r o
- la Provincia di Cuneo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, con sede in Cuneo (CN), Corso Nizza n. 21,
- il Comune di Bra, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Bra, Piazza
Caduti della Libertà, via Piumati 9,
e nei confronti
della ARPA INDUSTRIALE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede in Bra, via Piumati 91,
per l’annullamento
nelle parti e per i motivi di cui alla narrativa:
- della determinazione del Dirigente responsabile dell’Area Funzionale del
territorio - Settore tutela Ambiente n. 1177 in data 30.12.2005, comunicata in
data 4.1.2006, avente ad oggetto “D.Lgs. 22/97 e s.m.i. L.R. 24/02 - D.Lgs.
133/05. Ditta Abet Laminati S.p.A. con sede legale in Bra: rinnovo
autorizzazione esercizio operazioni di smaltimento rifiuti speciali non
pericolosi (D10 e D15 dell’Allegato B del D.Lgs. 22/97 e sm.i.) da effettuarsi
presso l’impianto sito in Bra, Viale Industria 21”, con la quale fra l’altro
Provincia: “DETERMINA 1) - di prorogare, a far tempo, dal 01.01.2006 e sino a
tutto il 31.12.2007, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera m), della L.R.
24/2002, dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. ed in conformità ai
disposti del D.Lgs. 133/2005, l’autorizzazione, rilasciata con Determinazione
del Responsabile del Settore provinciale n. 110 del 01.03.2001 - in capo alla
ditta ABET LAMINATIU S.p.A., con sede legale in Bra, Viale Industria 21 - P. IVA
00664920048 - per l’esercizio e la gestione delle operazioni di deposito
preliminare e incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni D15 e
D10 dell’allegato B del D.Lgs. 22/97 e s.m.i), da effettuarsi presso l’impianto
ubicato in Bra, Viale Industria 21, nel rispetto di tutte le prescrizioni
autorizzative contenute negli Allegati 1, 2 e 3 del presente provvedimento, che
ne costituiscono parte integrante; 2) - di approvare le varianti non sostanziali
all’impianto quali la sostituzione della camera di combustione con annessa
sezione di recupero termico con un’apparecchiatura nuova e di moderna
concezione, così come descritta e dettagliata negli elaborati tecnici allegati
alla domanda inoltrata in data 1/7/2005, la cui realizzazione deve rispettare le
prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 del presente provvedimento, che ne
costituiscono parte integrante; 3) - di non consentire l’esercizio delle
operazioni di cui al punto 1 del provvedimento per qualsiasi rifiuto speciale
non derivante dalle lavorazioni dello stabilimento di Viale Industria n. 21; -
4) di dichiarare decaduta, contestualmente alla data di efficacia del presente
atto, l’autorizzazione rilasciata con Determinazione del Responsabile del
Settore provinciale n. 110 del 01.03.2001; 5) - di dare atto che, in conformità
ai disposti dell’art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133, l’impianto di
incenerimento dei rifiuti di cui al punto 1) del presente provvedimento deve
essere adeguato alle disposizioni contenute nel Decreto succitato entro i
termini ivi prescritti…; - 7) di dare atto che, qualora la gestione
dell’impianto venga affidata a terzi, questi dovranno essere obbligatoriamente
iscritti all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
di cui all’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 22/97; 8) - di dare atto che l’istante
ha l’obbligo di aggiornare - entro 60 giorni dalla notifica del presente
provvedimento, secondo i criteri e le modalità previsti nella D.G.R. n. 20-192
del 12.06.2000 e s.m.i - le garanzie finanziarie tali da assicurare in ogni
momento la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell’area
autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all’ambiente…”,
nonché degli allegati alla determinazione medesima;
- di tutti gli atti presupposti e comunque connessi, fra cui, segnatamente,
della nota del Comune di Bra prot. n. 33122 in data 19.12.2005, nonché, se ed in
quanto necessario, dei verbali delle conferenze di servizi indette dalla
Provincia di Cuneo in data 3.10.2005 e 19.12.2005, aventi ad oggetto
l’istruttoria della domanda di rinnovo dell’autorizzazione e varianti non
sostanziali all’impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento mediante
combustione di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Bra, viale Industria 21,
e degli altri atti tutti del procedimento e dell’istruttoria relativi alla
suddetta determinazione provinciale 1179/2005, fra i quali della relazione
istruttoria 3.5.3./175, non recante data, rubricata “Abet Laminati S.p.A. -
Richiesta di rinnovo modifica non sostanziale di un impianto di stoccaggio
provvisorio e riutilizzo come fonte di energia di residui non individuati
nell’impianto ubicato in Bra, Viale Industria 21”.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati.
Viste le memorie delle parti e gli atti della causa.
Relatore alla pubblica udienza del 6 dicembre 2006 il dott. Antonio Plaisant e
udito l’avv. Vivani per la soc. ricorrente.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
ESPOSIZIONE IN FATTO
1) Quanto al ricorso.
La società ricorrente, la cui principale attività consiste nella produzione di
laminati ad alta pressione, aveva ottenuto dalla Provincia di Cuneo - giusta
determinazione dirigenziale 1 marzo 2001, n. 110 - l’autorizzazione ad
esercitare, presso la sede sita in Comune di Bra- Viale Industria n. 21,
apposito impianto di stoccaggio provvisorio e reimpiego dei residui della
lavorazione dei laminati (rifiuti speciali non pericolosi), finalizzata alla
produzione di vapore da riutilizzare, quale fonte energetica, nel processo
produttivo. Nell’ambito della citata autorizzazione provinciale - con scadenza
finale al 31 dicembre 2005 - il processo di combustione dei residui di
lavorazione era stato qualificato come attività di recupero ai sensi dell’art.
6, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, essendo
stato ricondotto alle tipologie di cui alle lettere R1 e R13 dell’allegato C al
decreto legislativo 22/1997.
In data 29 giugno 2005 la società ricorrente ha chiesto alla Provincia di Cuneo
il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di combustione sito
in Strada Falchetto - Bra.
Nell’ambito della relativa istruttoria, con nota 7 novembre 2005, prot. 5370,
l’Azienda Sanitaria Locale n. 18 di Alba ha rilevato che “…a giudizio
dell’Ufficio scrivente, non appaiono infondati i dubbi espressi dal locale
Circolo Legambiente riguardo all’opportunità di mantenere in esercizio presso la
ditta Abet di Bra - unità produttiva locale di V.le Industria - un impianto di
incenerimento rifiuti derivanti dalla produzione con recupero termico. Dal punto
di vista sanitario, i dati riferiti nella nota del Circolo Legambiente del
5.9.05 ed inerenti all’elevato SMR (rapporto standardizzato di mortalità) per la
causa di morte “malattie dell’apparato respiratorio” nel distretto sanitario di
Bra - anni 1995-97 - categoria Uomini, risultano consolidati da fonti
successive, che confermano a livello distrettuale (distretto Bra - ex Usl 64) e
comunale (Bra), per un periodo più ampio, 1991-2000, un eccesso di mortalità per
le patologie prima citate significativo, rispetto al quadro regionale, pur non
indicando uno specifico nesso causale o di correlazione con la situazione
ambientale m(slavo esiti di eventuali ulteriori approfondimento con studi di
tipo analitico) Data la situazione descritta, può ritenersi utile, a livello
precauzionale, ogni provvedimento amministrativo che sia inteso a preservare
l’ambiente cittadino da un incremento di emissioni atmosferiche, laddove sia
eventualmente possibile trasferirne l’impatto in aree delocalizzate. In tal
senso la collocazione dello stabilimento di V.le Industria in area più
urbanizzata consiglia di limitare presso il medesimo pratiche aventi una
possibile ricaduta ambientale immediata sulle vicine abitazioni o centri di vita
collettiva, in favore del sito di Via Falchetto più distante dal centro”.
In data 3 ottobre 2005 la Provincia di Cuneo ha indetto una conferenza di
servizi istruttoria, nel cui verbale si legge, tra l’altro, che “…la nuova
normativa in materia, introdotta nell’agosto 2005 con l’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 133, avente ad oggetto la disciplina degli aspetti tecnico-gestionali
degli impianti di questa natura, suscita perplessità circa le interpretazioni
delle definizioni degli impianti di incenerimento e di coincenerimento…Il dott.
Fantino, dopo aver domandato ai presenti se vi siano altri interventi, informa i
presenti che, alla luce delle considerazioni emerse nel corso della seduta,
verrà inviata all’Azienda una specifica richiesta di integrazioni. Precisa che,
essendo i tempi molto ristretti, la Ditta dovrà essere molto sollecita nel
rispondere e nell’inviare quanto richiesto”.
In data 19 dicembre 2005 si è tenuta una seconda conferenza di servizi
istruttoria, nel cui verbale si legge, tra l’altro, quanto segue: “Il dr. Leoni
(consulente tecnico del comune di Bra) dichiara fondate le preoccupazioni di
Legambiente sulla qualità dell’aria nel Comune di Bra soprattutto per quanto
riguarda la percentuale di particolato fine (PM10) il cui superamento dei limiti
è stato più volte registrato dalle centraline di monitoraggio costringendo
l’Amministrazione comunale a prendere dei provvedimenti nei casi di particolare
gravità. Si sofferma inoltre sullo studio epidemiologico-ecologico dello stato
di salute della popolazione dei comuni di Alba e di Bra effettuato dall’A.R.P.A.
nel 2004, che denuncia un aumento della mortalità per malattie dell’apparato
respiratorio e un aumento delle patologie medesime, rispetto ai paesi limitrofi,
per cui si rende necessario, per il comune di Bra, intervenire, in via
precauzionale, sulle fonti di emissione presenti nel territorio. Dopo aver fatto
rilevare che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 133/2005, gli impianti
in oggetto rientrerebbero nella categoria dell’incenerimento e non del
coincenerimento come sostenuto dalla ditta, prosegue elencando le prescrizioni
richieste per il rinnovo delle autorizzazioni (vedasi documento allegato 3)
chiedendo, in particolare, che non possono essere superate le quantità smaltite
nel corso del 2004 e che, data l’interscambiabilità degli impianti di Viale
Industria e Strada Falchetto, quest’ultimo sia considerato primario, in quanto
più distante dal centro abitato rispetto all’atro, e, quindi, quello di Viale
Industria sia utilizzato solo in caso di saturazione della capacità massima del
primo, previa comunicazione da inviare all’Amministrazione comunale…Il dr.
Fantino passa la parola alla dr.ssa Durante per le osservazioni emerse
dall’analisi degli elaborati presentati dalla ditta, a seguito della precedente
conferenza in data 03/10/2005, per il rinnovo delle autorizzazioni degli
impianti di Viale Industria e Strada Falchetto. La dr.ssa Durante inizia con
l’analisi dell’impianto di Viale Industria sottolineando che, dalle integrazioni
fornite, si evince come l’impianto non possa essere esercito alla massima
potenzialità annua autorizzata…a causa dei limitati volumi di stoccaggio del
polverino disponibili presso l’impianto stesso. Osserva pertanto che il rinnovo
dell’autorizzazione dovrà prevedere il trattamento di un quantitativo di
polverino compatibile con l’effettiva capacità di smaltimento dell’impianto,
senza ridurre la capacità di smaltimento oraria, ma limitando quella annuale.
p.i. Petti (Istruttore tecnico Direttivo del Settore tutela Ambiente della
Provincia di Cuneo) che prosegue evidenziando che la documentazione integrativa,
fornita a seguito della prima conferenza di servizi, per l’insediamento di
Strada Falchetto è completa mentre per quello di Viale Industria è carente del
cronoprogramma degli interventi prospettati dalla ditta per l’adeguamento del
termocombustore alle disposizioni di cui al D.Lgs. 133/2005…Interviene l’ing.
Ritorto (di ECOPROGETTI S.r.l., consulente di ABET LAMINATI S.p.A.)…evidenziando
che quali coinceneritori, la ditta ha scelto la situazione meno favorevole
rispettando la Tabella 1 allegata al D.lgs. 133/2005…fa presente che, fissando
dei quantitativi, si preclude lo sviluppo e la produzione dell’azienda che,
presumendo un miglioramento della situazione economica nazionale, stima un
aumento della produzione che automaticamente aumenterebbe anche la percentuale
di polverino da trattare nell’impianto di Viale Industria che, al momento, non
può essere assolutamente considerato secondario rispetto a Strada Falchetto in
quanto dotato di più presse che necessitano di una certa produzione di energia,
anche se l’impianto di Strada Falchetto, data la posizione, sarà per l’azienda
l’espansione naturale…”.
Con nota 19 dicembre 2005, prot. n. 33122, dell’Assessore all’Ecologia e alle
Politiche Ambientali e del Sindaco del Comune di Bra, inviata alla Provincia di
Cuneo e p.c. ad altri enti, riguardo all’impianto della ABET LAMINATI S.p.A.
sito in Viale Industria n. 21 - Bra, si è rilevato, tra l’altro, quanto segue:
“Autorizzazione richiesta. La ABET ha chiesto il rinnovo della precedente
autorizzazione, che consente l’esercizio di recupero di rifiuti, mediante messa
in riserva e combustione. Si deve al riguardo rilevare che a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgvo n. 133/2005, gli impianti per i quali si
richiede il rinnovo dell’esercizio rientrano nella categoria dell’incenerimento
(smaltimento) e non in quella del non coincenerimento (ossia del recupero) come
sostenuto dalla ABET. Tali impianti, infatti, senza ombra di dubbio sono da
considerarsi destinati al trattamento termico del rifiuto e non alla produzione
di energia o materia. A nulla rileva il fatto che dal trattamento termico derivi
un recupero di calore, poiché lo stesso legislatore impone che dall’esercizio
degli impianti di incenerimento venga operato il recupero di calore o di
energia, Da questa classificazione emergono una serie di effetti. Il primo
attiene al pagamento da parte del gestore di un contributo a carico della
provincia e del comune territorialmente interessati, determinato sulla base
della quantità di rifiuti portati all’incenerimento. Il secondo riguarda
l’applicazione dei limiti di emissione riportati nella tabella di cui allegato
1, paragrafo A, dello stesso decreto. Il terzo, più rilevante, impone l’avvio di
una procedura di verifica di sottoposizione alla valutazione di impatto
ambientale da parte della Provincia di Cuneo in riferimento ad entrambi gli
impianti. Infatti la legge regionale n. 40/98, all’allegato B2, che individua le
categorie di impianti sottoposti a detto procedimento al punto 30 inserisce: -
impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità
complessiva superiore a 10t/giorno, mediante operazioni di incenerimento e di
trattamento (operazioni di cui all’allegato B lettere D2 e da D8 a D11 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22…”.
Con nota 19 dicembre 2005, prot. 257427, il Dirigente Responsabile del
Dipartimento Provinciale di Cuneo dell’A.R.P.A ha trasmesso alla Provincia di
Cuneo - Settore Tutela Ambiente una Relazione Tecnica inerente, tra l’altro, la
“…Prosecuzione dell’istruttoria della domanda di rinnovo dell’autorizzazione e
varianti non sostanziali dell’impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento
mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Bra Viale
Industria 21”.
All’esito di tale attività istruttoria - e dopo aver ricevuto la nota 21
dicembre 2005 della società ricorrente, contenente ulteriori chiarimenti - con
determinazione 30 dicembre 2005, n. 1179 il Responsabile del Settore Tutela
Ambiente della Provincia di Cuneo - “RITENUTO che alla luce delle definizioni di
impianto di incenerimento e di coincenerimento contenute nel D.Lgs. 133/2005,
l’impianto di che trattasi, effettuando il coincenerimento in modo che la
funzione principale del medesimo non consiste nella produzione di energia o di
materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti,
debba considerarsi impianto di incenerimento…” - ha stabilito: “1) - di
prorogare, a far tempo, dal 01.01.2006 e sino a tutto il 31.12.2007, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera m), della L.R. 24/2002, dell’art. 57, comma 2, del
D.Lgs. 22/97 e s.m.i. ed in conformità ai disposti del D.Lgs. 133/2005,
l’autorizzazione, rilasciata con Determinazione del Responsabile del Settore
provinciale n. 110 del 01.03.2001 - in capo alla ditta ABET LAMINATI S.p.A., con
sede legale in Bra, Viale Industria 21 - P. IVA 00664920048 - per l’esercizio e
la gestione delle operazioni di deposito preliminare e incenerimento di rifiuti
speciali non pericolosi (operazioni D15 e D10 dell’allegato B del D.Lgs. 22/97 e
s.m.i), da effettuarsi presso l’impianto ubicato in Bra, Viale Industria 21, nel
rispetto di tutte le prescrizioni autorizzative contenute negli Allegati 1, 2 e
3 del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante; 2) - di
approvare le varianti non sostanziali all’impianto quali la sostituzione della
camera di combustione con annessa sezione di recupero termico con
un’apparecchiatura nuova e di moderna concezione, così come descritta e
dettagliata negli elaborati tecnici allegati alla domanda inoltrata in data
1/7/2005, la cui realizzazione deve rispettare le prescrizioni contenute negli
Allegati 1 e 2 del presente provvedimento, che ne costituiscono parte
integrante; 3) - di non consentire l’esercizio delle operazioni di cui al punto
1 del provvedimento per qualsiasi rifiuto speciale non derivante dalle
lavorazioni dello stabilimento di Viale Industria n. 21; - 4) di dichiarare
decaduta, contestualmente alla data di efficacia del presente atto,
l’autorizzazione rilasciata con Determinazione del Responsabile del Settore
provinciale n. 110 del 01.03.2001; 5) - di dare atto che, in conformità ai
disposti dell’art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133, l’impianto di
incenerimento dei rifiuti di cui al punto 1) del presente provvedimento deve
essere adeguato alle disposizioni contenute nel Decreto succitato entro i
termini ivi prescritti…; - 7) di dare atto che, qualora la gestione
dell’impianto venga affidata a terzi, questi dovranno essere obbligatoriamente
iscritti all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
di cui all’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 22/97; 8) - di dare atto che l’istante
ha l’obbligo di aggiornare - entro 60 giorni dalla notifica del presente
provvedimento, secondo i criteri e le modalità previsti nella D.G.R. n. 20-192
del 12.06.2000 e s.m.i - le garanzie finanziarie tali da assicurare in ogni
momento la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell’area
autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all’ambiente”
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 3 marzo 2006, la ABET LAMINATI
S.p.A. ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe indicati - “nelle parti
in cui si dispone la suddetta illegittima qualificazione in termini di
“smaltimento” e di “incenerimento”, nonché in ogni parte in cui se ne traggono
conseguenze sul piano dei contenuti autorizzativi, con particolare riguardo a
quanto indicato ai punti 6 e 7 della narrativa”, deducendo le seguenti censure:
I. (indicato sub V. nel ricorso) Violazione del combinato disposto degli artt.
4, 5, 6, 27 e 28, nonché degli allegati B) e C) del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
Violazione del combinato disposto dell’art. 2, 4, 5, 8 e 9, nonché degli
allegati 1 e 2 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.
Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà, difetto di
istruttoria, insufficienza e perplessità della motivazione, travisamento dei
fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto.
La Provincia di Cuneo, recependo la ricostruzione giuridica contenuta nel parere
del Comune di Bra, sarebbe incorsa in un evidente errore ricostruttivo,
tradottosi nei dedotti vizi di legittimità, avendo ritenuto erroneamente che
l’entrata in vigore del decreto legislativo 133/2005 comporti una diversa
qualificazione giuridica dell’attività svolta dalla società ricorrente, da
“recupero di rifiuti” a “smaltimento di rifiuti”, laddove, invece, la nuova
previsione normativa nulla avrebbe mutato al riguardo, limitandosi ad introdurre
le nozioni legislative (d’impianto) d’“incenerimento” e “coincenerimento”, la
prima collegata all’attività di smaltimento e la seconda all’attività di
recupero di rifiuti.
Ciò premesso, la società ricorrente assume che l’impianto di combustione sito
nello stabilimento di Viale Industria 21 - in quanto finalizzato principalmente
alla produzione di vapore da riutilizzare, quale fonte energetica, nel processo
produttivo - avrebbe dovuto essere ricondotto alla nozione di “coincenerimento”
(invece che a quella di “incenerimento”) e, conseguentemente, all’attività di
recupero di rifiuti invece che a quella di smaltimento di rifiuti, come
erroneamente ritenuto dalla Provincia di Cuneo.
Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi sul presupposto che nell’impianto in
questione avviene la combustione di rifiuti: tale circostanza, infatti, sarebbe
si attaglierebbe tanto all’“incenerimento” quanto al “coincenerimento”, mentre
l’unico criterio discretivo sarebbe costituito dalla finalità principale
dell’impianto (per il “coincenerimento” la produzione di energia, ravvisabile
nel caso di specie; per l’“incenerimento” l’eliminazione dei rifiuti).
Diversamente opinando diverrebbe impossibile ravvisare, in concreto, impianti di
“coincenerimento” (e connesse attività di recupero), atteso che l’attività di
combustione dei rifiuti, seppur finalizzata alla produzione di energia,
comporterebbe sempre l’eliminazione fisica degli stessi.
Secondo la società ricorrente, quindi, la Provincia di Cuneo, oltre ad avere
erroneamente qualificato l’impianto e la connessa attività, sarebbe incorsa nei
vizi di motivazione ed istruttoria, non avendo sufficientemente verificato ed
illustrato - in relazione ai concreti ed oggettivi risultati del processo
produttivo - quale fosse la finalità principale dello stesso ed avrebbe,
inoltre, violato “surrettiziamente” l’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, s.m.i., omettendo di notificare ad ABET LAMINATI S.p.A. un atto di
preavviso in ordine al previsto mutamento di qualificazione giuridica
dell’attività svolta.
II. (indicato sub VII. nel ricorso) Eccesso di potere per aperta, illogica ed
ingiustificata disparità di trattamento.
Gli atti impugnati sarebbero viziati da disparità di trattamento a danno della
società ricorrente rispetto ad altra impresa, la A.R.P.A. Industriale S.p.A.,
cui sarebbe stata rilasciata, con determinazione dirigenziale 16 dicembre 2005,
n. 1109, autorizzazione allo svolgimento di attività perfettamente coincidente
con quella oggetto di causa, qualificata, però, come “recupero di rifiuti” in
impianto di “coincenerimento”.
(sub VIII. nel ricorso) Riserva di proposizione di domanda risarcitoria.
La società ricorrente si è riservata l’esercizio di azione risarcitoria per il
ristoro degli eventuali danni derivanti dall’esecuzione dei provvedimenti
impugnati.
2) Quanto ai motivi aggiunti.
A seguito d’istanza proposta in data 30 gennaio 2006 (e di successivo ricorso ex
art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mai depositato in giudizio), in data
22 marzo 2006 ABET LAMINATI S.p.A ha avuto accesso a tutta la documentazione del
procedimento in oggetto e, in particolare, alla relazione istruttoria n.
3.5.3./175, non recante data né sottoscrizione e rubricata “Abet Laminati S.p.A.
- Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di
stoccaggio trattamento e riutilizzo come fonte di energia di residui non
individuati nell’impianto ubicato in Bra, Viale Industria 21”, ove, così, tra
l’altro, si afferma: “DATI INDICATI NELLA RELAXIONE ALLEGATA ALL’ISTANZA ....E’
da sottolineare che l’impianto è soggetto agli adempimenti di cui al D. Lgs.
133/05. Nel decreto viene data una nuova definizione di impianto di
incenerimento e coincenerimento…Considerato che, per l’impianto esistente: è
stata concessa una deroga ai limiti di emissione in atmosfera (da 100 a 350
mg/Nm3 per il CO fino al 31.12.2005) in quanto la Ditta ha affermato la
necessità di mantenere in esercizio l’impianto per poter smaltire il polverino
prodotto, non reputando sostenibile il trasporto dello stesso in strada
falchetto e tanto meno lo smaltimento in discarica…ha lavorato a singhiozzo nel
corso degli anni, in quanto viene acceso esclusivamente quando c’è la necessità
di smaltire il polverino; quando la caldaia non viene alimentata a polverino,
viene spenta ed il fabbisogno energetico dello stabilimento è soddisfatto dalle
altre caldaie a combustibile tradizionale; si ritiene che l’impianto di che
trattasi si possa classificare, alla luce delle nuove definizioni di cui al
D.Lgs. 133/05, come un impianto di incenerimento. Peraltro, nella relazione
tecnica, il consulente della Ditta fa esplicito riferimento all’Allegato 1 del
D.Lgs. 133/05…ABET Strada Falchetto e Viale Industria. Sintesi degli esiti
istruttori per redazione provvedimenti di rinnovo… Da coincenerimento a
incenerimento perché il D.Lgs. 133/05 chiarisce i dubbi che aveva posto il D.M.
503/97 e tenuto conto del parere legislativo fornito dal dott. Leoni pare
corretto tale orientamento. Dal punto di vista ambientale nulla cambia poiché la
ditta propone già i limiti di cui all’allegato I del D.Lgs. 133/05. Inoltre per
quanto riguarda l’impianto di Viale Industria, la documentazione fornita nel
novembre 2005, in relazione alla richiesta di rilascio dell’AIA, contiene le
tabelle relative al fabbisogno energetico dello stabilimento dalle quali si
evince che lo stesso è ampiamente soddisfatto dalle caldaie a combustibile
tradizionale presenti in stabilimenti e che conseguentemente trova piena
applicazione la definizione di incenerimento dettata dall’art. 2 comma 1 lettera
e) del D.Lgs. 133/05. Dal punto di vista delle garanzie finanziarie nulla cambia
perché l’importo è identico tra recupero e smaltimento. Con tale variante la
ditta è soggetta a Ecotassa, ma pare corretto vista la situazione della qualità
dell’aria di Bra ed alla conseguente possibilità da parte del Comune di poter
introitare denaro per azioni di contenimento e prevenzione. Gli esiti istruttori
fanno emergere problematiche di ordine sanitario correlabili all’attività dello
stabilimento di Viale Industria. Pur non esprimendosi valutazioni in materia di
salute pubblica, non è possibile non tenere conto dei pareri espressi dal comune
in cui il Sindaco è la massima autorità sanitaria locale e dal Servizio di
igiene Pubblica della ASL 18 di Alba. Pertanto, per quanto concerne la
possibilità di trattare rifiuti provenienti delle terziste, pur non ritenendo di
poter accogliere tutte le richieste formulate dal comune e da esponenti, si
ritiene di poter condividere la richiesta di orientare i conferimenti dei terzi
verso l’impianto di Strada Falchetto che risulta già oggi adeguabile in breve
tempo alle nuove disposizioni e che, come dimostrano i dati relativi agli anni
2003 e 2004, può garantire il trattamento di tutti i quantitativi prodotti. Tale
scelta è altresì supportata dalle problematiche connesse alla capacità di
stoccaggio limitate dello stabilimento di Viale Industria, come asserito anche
dalla Abet nelle integrazioni fornite…A conclusione dalla fase istruttoria:…per
Viale Industria 21 proroga fino alla fine del 2007 nell’attesa della conclusione
del procedimento IPPC con accoglimento delle varianti non sostanziali per
modifica/adeguamento impianto e limitazione del trattamento ai soli rifiuti
aziendali”.
Con motivi aggiunti notificati in data 19 maggio 2006, ABET LAMINATI S.p.A. ha
chiesto l’annullamento dei provvedimenti già impugnati con il ricorso, nonché
della relazione istruttoria n. 3.5.3./175 in precedenza citata, deducendo le
seguenti censure:
I. Violazione del combinato disposto degli artt. 4, 5, 6, 27 e 28, nonché degli
allegati B) e C) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Violazione del combinato disposto dell’art. 2, 4, 5, 8 e 9, nonché degli
allegati 1 e 2 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.
Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà, difetto di
istruttoria, insufficienza e perplessità della motivazione, travisamento dei
fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto.
Risultano sostanzialmente riproposte, in questa sede, le osservazioni oggetto
del primo motivo di ricorso, che la ABET LAMINATI S.p.a. estende ora alla
relazione istruttoria 3.5.3./175, precisando altresì, con riferimento agli altri
provvedimenti impugnati, che i già dedotti vizi d’istruttoria e motivazione
troverebbero conferma proprio nella sopra citata relazione istruttoria, ove non
sarebbe presente alcuna valutazione (e neppure alcun elemento oggettivo idoneo a
supportarla) in ordine alla funzione prevalente dell’impianto di combustione
(produzione di energia o eliminazione dei residui di lavorazione).
In specie, quanto ai rilievi contenuti nella relazione istruttoria, la società
ricorrente osserva che: - sarebbe irrilevante il fatto che ABET LAMINATI S.p.A.
abbia ritenuto non economicamente sostenibile il trasporto dei residui in sito
diverso da Viale Industria 21 in quanto si tratterebbe di valutazione espressa
in termini di mera convenienza economica e non certamente utilizzabile ai fini
della qualificazione giuridica dell’attività svolta; - il rilievo che l’impianto
di trattamento termico avrebbe lavorato “…a singhiozzo nel corso degli anni, in
quanto viene acceso esclusivamente quando c’è la necessità di smaltire il
polverino…” si scontrerebbe con il dato di fatto che l’attività di recupero dei
rifiuti, per definizione, non può essere continua, essendo legata alla materiale
disponibilità degli stessi; - sarebbe illogica l’osservazione che “…quando la
caldaia non viene alimentata a polverino, viene spenta ed il fabbisogno
energetico dello stabilimento è soddisfatto dalle altre caldaie a combustibile
tradizionale…” in quanto la nozione normativa di “recupero dei rifiuti” non
presupporrebbe affatto che la relativa attività si svolga in modo continuativo;
- sarebbe irrilevante l’osservazione che “…la documentazione fornita nel
novembre 2005, in relazione alla richiesta di rilascio dell’AIA, contiene le
tabelle relative al fabbisogno energetico dello stabilimento dalle quali si
evince che lo stesso è stato ampiamente soddisfatto dalle caldaie a combustibile
tradizionale presenti in stabilimenti e che conseguentemente trova piena
applicazione la definizione di incenerimento dettata dall’art. 2 comma 1 lettera
e) del D.Lgs. 133/05…” in quanto ABET LAMINATI S.p.A. si sarebbe munita di
adeguate riserve di gas metano solo per ragioni di cautela e ciò non avrebbe
comunque alcun peso in ordine alla qualificazione giuridica dell’attività di
combustione dei rifiuti; - sarebbe illogica l’osservazione che l’attività in
questione “…Con tale variante è soggetta a Ecotassa, ma pare corretto vista la
situazione della qualità dell’aria di Bra ed alla conseguente possibilità da
parte del Comune di poter introitare denaro per azioni di contenimento e
prevenzione…”, in quanto giustificherebbe la sottoposizione alla tassa, invece
che sui presupposti di legge, sul fabbisogno economico del Comune, con un vero e
proprio sovvertimento del normale ragionamento giuridico; contraddittori e
generici sarebbero i seguenti rilievi: “Pur non potendosi esprimere valutazioni
in materia di salute pubblica, non è possibile non tenere conto dei pareri
espressi dal comune in cui il Sindaco è la massima autorità sanitaria locale e
dal Servizio di igiene Pubblica della ASL 18 di Alba. Pertanto, per quanto
concerne la possibilità di trattare rifiuti provenienti delle terziste, pur non
ritenendo di poter accogliere tutte le richieste formulate dal comune e da
esponenti, si ritiene di poter condividere la richiesta di orientare i
conferimenti dei terzi verso l’impianto di Strada Falchetto che risulta già oggi
adeguabile in breve tempo alle nuove disposizioni e che, come dimostrano i dati
relativi agli anni 2003 e 2004, può garantire il trattamento di tutti i
quantitativi prodotti. Tale scelta è altresì supportata dalle problematiche
connesse alla capacità di stoccaggio limitate dello stabilimento di Viale
Industria, come asserito anche dalla Abet nelle integrazioni fornite…A
conclusione dalla fase istruttoria:…per Viale Industria 21 proroga fino alla
fine del 2007 nell’attesa della conclusione del procedimento IPPC con
accoglimento delle varianti non sostanziali per modifica/adeguamento impianto e
limitazione del trattamento ai soli rifiuti aziendali” in quanto la stessa
Provincia di Cuneo fonderebbe le proprie scelte proprio su quelle ragioni di
salute pubblica che in premessa ha dichiarato di non poter valutare, peraltro
senza alcuna previa verifica in merito alla loro effettiva sussistenza; - non
assumerebbero rilievo, per la stessa ragione, le osservazioni contenute nel
parere espresso dall’Azienda Sanitaria Locale n. 18 di Alba, comunque smentite
dai risultati dell’istruttoria provinciale e dell’A.R.P.A. Piemonte, che non
avrebbero evidenziato alcun rischio concreto per la salute umana; non dimostrata
sarebbe “…l’impossibilità di esercitare l’impianto alla massima potenzialità…per
problemi dovuti alla bassa capacità di stoccaggio presso il sito”; ed
irrilevante, infine, sarebbe la circostanza che “…nella relazione tecnica, il
consulente della Ditta fa esplicito riferimento all’Allegato 1 del D.Lgs.
133/05…”, trattandosi di scelta adottata spontaneamente da ABET LAMINATI S.p.A.
e dalla quale non si potrebbe far discendere una qualificazione giuridica più
sfavorevole dell’attività svolta.
Tali difetti istruttori e di motivazione troverebbero ulteriore riscontro nel
fatto che la quantità di energia prodotta mediante il processo di combustione
dei residui di lavorazione corrisponderebbe a quella ottenibile con l’impiego di
1.794.000 m/3 di gas metano (per una percentuale pari al 25% circa dell’energia
prodotta mediante idrocarburi) e ciò farebbe presumere che la finalità
prevalente dell’impianto sia quella di produrre energia, come risulterebbe dalla
nota in data 8 marzo 2006, prot. GAB/2006/2902, del Capo di Gabinetto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, inviata dall’Unione
Industriale della Provincia di Cuneo, ove si afferma che: “…il caso posto da
Abet Laminati S.p.A. rappresenta un esempio tipico di impianto di
coincenerimento. Le richieste energetiche dello stabilimento sono, infatti,
soddisfatte, tra l’altro solo parzialmente, dall’utilizzo degli scarti di
lavorazione, la cui attività prevalente è quella della produzione laminati. Il
mancato ricorso a tali scarti comporterebbe, infatti, l’utilizzo di fonti di
energia fossile e l’utilizzo degli scarti di lavorazione consente il risparmio
di risorse. Si tratta della fattispecie esplicitamente prevista dall’articolo 2,
comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 133 dell’11 maggio 2005, che
riprende fedelmente l’articolo 3, punto 5), della direttiva 200/76/CE in materia
di incenerimento dei rifiuti. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi di diverse
sentenze della Corte Europea di giustizia, riprese nel codice ambientale in
corso di promulgazione, i residui dell’azienda potrebbero configurarsi più come
sottoprodotti che come rifiuti” .
II. Eccesso di potere per ingiustificata ed immotivata contraddizione rispetto a
precedente istruttoria e precedente determinazione sul medesimo oggetto.
L’illogicità delle scelte adottate dalla Provincia di Cuneo troverebbe conferma
negli atti relativi al procedimento sfociato nella determinazione dirigenziale
27 dicembre 2002, n. 1015, con cui era stata in precedenza rinnovata
l’autorizzazione, in quanto l’amministrazione Provinciale avrebbe all’epoca
(come da relazione istruttoria 3.5.3./175 in data 12 settembre 2000)
espressamente qualificato l’attività in esame come “recupero di rifiuti”.
III. Eccesso di potere per aperta, illogica ed ingiustificata disparità di
trattamento.
Risultano sostanzialmente riproposte, in questa sede, le osservazioni oggetto
del secondo motivo di ricorso, con la precisazione - tratta dalla documentazione
acquisita dalla società (e neppure alcun elemento oggettivo per esprimerla)di
accesso agli atti - che l’istruttoria svolta con riferimento ad A.R.P.A.
Industriale S.r.L. confermerebbe la piena analogia tra l’attività svolta da
quest’ultima (e ricondotta dall’Amministrazione Provinciale alla nozione di
“recupero di rifiuti”) e quella svolta da ABET LAMINATI S.p.A. (qualificata,
invece, come “smaltimento di rifiuti”), il che denoterebbe la sussistenza di una
disparità di trattamento a carico della società ricorrente.
Riserva di proposizione di domanda risarcitoria.
La società ricorrente si è nuovamente riservata l’esercizio dell’azione
risarcitoria per il ristoro dei danni derivanti dall’esecuzione dei
provvedimenti impugnati.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
La complessità delle vicende di causa induce il Collegio a riassumere
preliminarmente le questioni di fatto e di diritto implicate dalla sua
decisione.
Come già esposto in narrativa, la società ricorrente esercita in Comune di Bra,
Viale Industria n.21, la lavorazione di laminati ad alta pressione, cui è
annesso un impianto per lo stoccaggio provvisorio e la combustione dei residui
di lavorazione, da cui si ottiene - oltre alla loro eliminazione - lo sviluppo
di notevoli quantità di energia da riutilizzare nella produzione.
Tale impianto era già stato più volte oggetto di autorizzazione da parte della
Provincia di Cuneo, che aveva sempre inquadrato la relativa attività nell’ambito
della nozione di “recupero di rifiuti”.
Con la determinazione dirigenziale impugnata - all’esito di un’attività
preparatoria sviluppatasi mediante pareri degli enti interessati e due
conferenze di servizi istruttorie - la Provincia di Cuneo, pur rinnovando
l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di che trattasi, ne ha tuttavia
modificato la qualificazione giuridica. Partendo dal presupposto lo stesso
avrebbe funzione di “incenerimento” ai sensi delle nuove disposizioni introdotte
dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, infatti, l’Amministrazione
intimata ha inquadrato la relativa attività nell’ambito dello “smaltimento di
rifiuti” e non più nel “recupero di rifiuti” come avvenuto nelle precedenti
autorizzazioni. A tale nuova qualificazione giuridica dell’impianto
(“incenerimento” o “coincenerimento”) si collegano, peraltro, importanti
conseguenze sul piano della disciplina applicabile, tra cui la previsione di
differenti valori-limite di emissione in atmosfera (art. 9 del decreto
legislativo 133/2005, secondo cui: “1. Gli impianti di incenerimento sono
progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che non vengano superati
nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati dall'allegato 1,
paragrafo A. 2. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati,
costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che non vengano superati
nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati o calcolati secondo
quanto descritto nell'allegato 2, paragrafo A”), nonché l’inquadramento della
relativa attività nella nozione di “smaltimento” piuttosto che in quella di
“recupero” di rifiuti.
La ABET LAMINATI S.p.A. contesta tale nuovo inquadramento ed il ricorso ruota,
quindi, intorno all’esatta interpretazione (ed applicazione al caso di specie)
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, che
ha introdotto espresse definizioni d’impianto di “incenerimento” e di “coincenerimento”,
contenute nell’art. 2, comma 1: “…d) impianto di incenerimento: qualsiasi unità
e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di
rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto
dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento mediante
ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad
esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione
che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La
definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le
linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e
lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di
alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di
combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento,
movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti
dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti
gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie
operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;
e) impianto di coincenerimento: qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui
funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che
utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono
sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. La definizione
include il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la
ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le
installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti,
del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore,
le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle
acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le
apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi
ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e
monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se il coincenerimento avviene
in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione
di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello
smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento
ai sensi della lettera d)…”.
In effetti, pur formalmente e sostanzialmente distinte, le due “coppie”
incenerimento-coincenerimento e smaltimento-recupero tendono poi ad
“incrociarsi”, in ragione dei loro elementi caratterizzanti e differenziali.
La nozione di “recupero” ha in comune con quella di “coincenerimento” la
finalità principale di produrre energia o altri beni (vedi tipologie sub R1 e
R13 dell’allegato C al decreto legislativo 22/1997, rispettivamente
“Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia”
e “Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni indicate
nei punti da R1 a R12, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nei
luoghi in cui sono prodotti”), mentre la nozione di “smaltimento” divide con
quella di “incenerimento” la finalità principale di eliminazione del rifiuto
(vedi tipologie sub D10 e D15 dell’allegato B al decreto legislativo 22/1997,
rispettivamente “Incenerimento a terra” e Deposito preliminare prima di una
delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti”): ne consegue che, per
regola, ad un impianto di coincernerimento corrisponde l’attività di recupero e
ad un impianto di incenerimento l’attività di smaltimento.
Nel caso di specie, come già si è rilevato, la Provincia di Cuneo ha ravvisato
gli estremi dell’incenerimento-smaltimento, mentre la società ricorrente assume
che il proprio impianto debba essere ricondotto alle opposte nozioni di
coincenerimento-recupero, con rilevanti conseguenze sul piano del regime
giuridico ed economico, certamente più favorevole in termini fiscali e di limiti
alle emissioni in atmosfera.
È opportuno premettere che la relativa qualificazione giuridica, imposta
dall’assetto definitorio rinvenibile nelle richiamate disposizioni normative,
involge evidenti profili di discrezionalità tecnica ed è, quindi,
tendenzialmente rimessa al giudizio dell’Amministrazione.
Compete al Collegio, tuttavia, verificare - sul piano estrinseco e mediante le
“lenti” della motivazione e dell’istruttoria - se tale giudizio sia stato
compiuto correttamente e nel rispetto delle regole procedimentali.
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente assume che la Provincia di
Cuneo avrebbe erroneamente collegato la nozione di “incenerimento” (e quella
connessa di smaltimento) al solo fatto che all’interno dell’impianto avviene la
combustione di rifiuti, laddove tale circostanza sarebbe perfettamente
compatibile tanto con l’“incenerimento” quanto con il “coincenerimento”, mentre
l’unico profilo differenziale tra le due nozioni - cioè la finalità prevalente
dell’impianto (produzione di energia o eliminazione di rifiuti) - sarebbe stato
completamente trascurato, sia sul piano degli accertamenti istruttori che in
punto di motivazione.
Tale concetto è ulteriormente sviluppato nel primo dei motivi aggiunti (con i
quali l’impugnativa è stata estesa alla relazione istruttoria 3.5.3./175, priva
di sottoscrizione e di data, acquisita a seguito di accesso documentale), ove la
società la società ricorrente esamina analiticamente i rilievi contenuti nella
relazione istruttoria, assumendone l’erroneità, illogicità ed irrilevanza.
Tali censure in esame meritano accoglimento.
La qualificazione dell’impianto non può essere effettuata sulla base del dato,
di per sé neutro, che l’impianto è impiegato per il “trattamento termico” dei
rifiuti. Tale elemento, infatti, è richiamato sia nella definizione normativa di
“incenerimento” (art. 2, comma 1, lettera d, del decreto legislativo 133/2005:
“…qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al
trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero
del calore prodotto dalla combustione…”) che in quella di coincenerimento (art.
2, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 133/2005: “…qualsiasi impianto,
fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia
o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o
in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello
smaltimento…”) e non può, quindi, costituire il criterio differenziale tra le
due tipologie di impianti, che il legislatore individua, invece, nella finalità
prevalente dell’attività svolta: eliminazione dei rifiuti per gli impianti di
incenerimento, produzione di energia (o di altri beni) per gli impianti di
coincenerimento.
Dall’esame degli atti procedimentali emerge, tuttavia, che questo fondamentale
aspetto è stato del tutto trascurato, sul piano istruttorio e motivazionale, non
essendo possibile rinvenire alcun elemento o osservazione che consentano di
risalire all’iter logico seguito al riguardo dall’Amministrazione intimata, la
quale si è sostanzialmente limitata a ricollegare la nuova qualificazione
dell’impianto all’entrata in vigore del decreto legislativo 133/2005, senza
neppure illustrare in che modo tale intervento normativo abbia concretamente
operato nel caso di specie.
Invero gli unici, e peraltro disorganici, riferimenti alla finalità prevalente
dell’impianto sono rintracciabili nella relazione istruttoria 3.5.3./175,
acquisita agli atti a seguito di accesso documentale, ove si rileva, ad esempio,
che ABET LAMINATI S.p.A. aveva ritenuto non sostenibile il trasporto dei residui
di lavorazione in sito diverso da Viale Industria n.21, che l’impianto per il
trattamento termico ha lavorato “…a singhiozzo nel corso degli anni, in quanto
viene acceso esclusivamente quando c’è la necessità di smaltire il polverino…”,
che “…quando la caldaia non viene alimentata a polverino, viene spenta ed il
fabbisogno energetico dello stabilimento è soddisfatto dalle altre caldaie a
combustibile tradizionale…”, che “…la documentazione fornita nel novembre 2005,
in relazione alla richiesta di rilascio dell’AIA, contiene le tabelle relative
al fabbisogno energetico dello stabilimento dalle quali si evince che lo stesso
è stato ampiamente soddisfatto dalle caldaie a combustibile tradizionale
presenti in stabilimenti e che conseguentemente trova piena applicazione la
definizione di incenerimento dettata dall’art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs.
133/05…”, che l’attività “…Con tale variante è soggetta a Ecotassa, ma pare
corretto vista la situazione della qualità dell’aria di Bra ed alla conseguente
possibilità da parte del Comune di poter introitare denaro per azioni di
contenimento e prevenzione…”; che “Pur non potendosi esprimere valutazioni in
materia di salute pubblica, non è possibile non tenere conto dei pareri espressi
dal comune in cui il Sindaco è la massima autorità sanitaria locale e dal
Servizio di igiene Pubblica della ASL 18 di Alba. Pertanto, per quanto concerne
la possibilità di trattare rifiuti provenienti delle terziste, pur non ritenendo
di poter accogliere tutte le richieste formulate dal comune e da esponenti, si
ritiene di poter condividere la richiesta di orientare i conferimenti dei terzi
verso l’impianto di Strada Falchetto che risulta già oggi adeguabile in breve
tempo alle nuove disposizioni e che, come dimostrano i dati relativi agli anni
2003 e 2004, può garantire il trattamento di tutti i quantitativi prodotti. Tale
scelta è altresì supportata dalle problematiche connesse alla capacità di
stoccaggio limitate dello stabilimento di Viale Industria, come asserito anche
dalla Abet nelle integrazioni fornite…A conclusione dalla fase istruttoria:…per
Viale Industria 21 proroga fino alla fine del 2007 nell’attesa della conclusione
del procedimento IPPC con accoglimento delle varianti non sostanziali per
modifica/adeguamento impianto e limitazione del trattamento ai soli rifiuti
aziendali” e che, infine, “…nella relazione tecnica, il consulente della Ditta
fa esplicito riferimento all’Allegato 1 del D.Lgs. 133/05…”, tutti elementi che
farebbero propendere, evidentemente, per la prevalenza della funzione di
smaltimento dei rifiuti rispetto a quella di produzione energetica.
Ritiene il Collegio, tuttavia, che neppure tali osservazioni - peraltro
contenute in una relazione priva di data e sottoscrizione, che assume le vesti
di bozza o appunto - soddisfino l’onere di motivazione, nel caso di specie
particolarmente pregnante in considerazione della particolare complessità della
questione in esame (anche a causa della nuova disciplina normativa nel frattempo
intervenuta) e del mutamento di qualificazione giuridica operato rispetto ai
precedenti provvedimenti autorizzativi.. Del resto solo un iter argomentativo
approfondito avrebbe assicurato alla società ricorrente un contraddittorio
effettivo, tenuto conto che neppure nel corso delle due conferenze di servizio
istruttorie l’organo decisionale aveva espresso chiaramente il proprio
convincimento sul piano tecnico-giuridico, limitandosi a recepire le
osservazioni provenienti dagli organi istruttori.
Ma, soprattutto, i rilievi contenuti nella relazione istruttoria 3.5.3./175 -
parzialmente contestati in fatto dalla società ricorrente senza che, peraltro,
la Provincia di Cuneo (non costituita in giudizio) abbia inteso sul punto
replicare - risultano a volte generici ed in altri casi non conferenti.
In particolare: - il fatto che ABET LAMINATI S.p.A. abbia a suo tempo ritenuto
non sostenibile il trasporto dei residui in sito diverso da Viale Industria 21
non è di per sé significativo, trattandosi di valutazione espressa ad altri fini
e, comunque non relativa alle caratteristiche oggettive dell’impianto; - il
fatto che l’impianto di trattamento termico di Viale Industria n. 21 abbia
lavorato “…a singhiozzo nel corso degli anni, in quanto viene acceso
esclusivamente quando c’è la necessità di smaltire il polverino…” è ugualmente
irrilevante, dovendosi condividere il rilievo di ABET LAMINATI S.p.A. secondo
cui l’attività di recupero dei rifiuti è, per definizione, discontinua, in
quanto legata alla materiale disponibilità dei rifiuti medesimi, così come priva
di pregio è l’osservazione che “…quando la caldaia non viene alimentata a
polverino, viene spenta ed il fabbisogno energetico dello stabilimento è
soddisfatto dalle altre caldaie a combustibile tradizionale…” in quanto, anche
in questo caso, la discontinuità dell’attività non indica affatto la prevalenza
della funzione di smaltimento rispetto a quella di recupero dei rifiuti; -
neppure è sufficiente il rilievo che il fabbisogno energetico dell’impianto è
stato a volte soddisfatto dalle caldaie a combustibile tradizionale presenti in
stabilimento, trattandosi di osservazione generica e non collegata ad un preciso
periodo di tempo per cui, in assenza di ulteriori precisazioni, non può che
condividersi l’obiezione di ABET LAMINATI S.p.A., che assume di essersi munita
di adeguate riserve di gas metano al solo fine di affrontare situazioni di
emergenza; - manifestamente illogico è il rilievo che la nuova qualificazione
giuridica dell’impianto, comportandone l’assoggettamento ad “Ecotassa”,
consentirebbe al Comune d’introitare denaro utile per eventuali azioni di
contenimento e prevenzione, atteso che la qualificazione giuridica dell’attività
deve essere effettuata sulla base dei parametri di legge, tra i quali non
compare certamente la maggiore convenienza economica per il Comune; - non
conferenti, infine, risultano i rilievi in materia di tutela della salute
pubblica in quanto si tratta di un parametro non riconducibile alle definizioni
introdotte dal decreto legislativo 133/2005, che assumono quale unico criterio
discretivo la finalità prevalente dell’impianto.
In conclusione il procedimento risulta sprovvisto di motivazione ed istruttoria
adeguate per mancanza di elementi oggettivi cui ricollegare la funzione
principale dell’impianto. Così, ad esempio, neppure un cenno è dedicato ad
aspetti quali l’entità del risparmio energetico assicurato dalla combustione dei
residui di lavorazione ed il conseguente risparmio di idrocarburi, indubbiamente
determinanti nell’ottica di stabilire quale fosse la finalità prevalente
dell’impianto.
Ne consegue la parziale illegittimità della determinazione dirigenziale
30.12.2005, n. 1179, limitatamente alla qualificazione giuridica dell’impianto
in termini di incenerimento-smaltimento ed alle parti in cui “se ne traggono
conseguenze sul piano dei contenuti autorizzativi” (vedi pag. 36 e 37 del
ricorso), mentre l’accertata fondatezza del primo motivo di ricorso e del primo
motivo aggiunto comportano, inoltre, l’assorbimento delle ulteriori censure
dedotte le quali, peraltro, sotto vari aspetti attengono alla sfera di
valutazione tecnico-discrezionale rimessa al giudizio dell’Amministrazione.
Al riguardo è opportuno rilevare, peraltro, che - a seguito della presente
sentenza di accoglimento - la Provincia di Cuneo sarà tenuta a riaprire
tempestivamente l’istruttoria e ad esercitare nuovamente, in modo corretto sul
piano motivazionale e delle garanzie procedimentali, il suo potere di
valutazione tecnico-discrezionale ai fini dell’inquadramento dell’attività
svolta dalla società ricorrente in termini di smaltimento o recupero di rifiuti
(incenerimento/coincenerimento).
Per quanto premesso il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati e devono
essere, quindi, accolti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione II, accoglie il
ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti
impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2006, con
l'intervento dei sigg. magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Antonio Plaisant Referendario, estensore
Giorgio Manca Referendario
Il Presidente L’Estensore
Il Direttore Segreteria II Sezione
Depositata in Segreteria a sensi di
Legge il 6 FEBBRAIO 2007
Il Direttore Segreteria II Sezione
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