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TAR PUGLIA, Bari, Sez. III, 11 settembre 2007, sentenza n. 2107
 

ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - D.Lgs. n. 387/2003 - Porcedimento autorizzatorio - Subprocedimento inteso alla verifica di assoggettabilità alla VIA. In forza del richiamo di cui al comma 2 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 al “…rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico…”, il procedimento autorizzatorio per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili deve evidentemente coordinarsi ad eventuali subprocedimenti intesi alla verifica della conformità dell’impianto agli interessi pubblici incisi dalla sua realizzazione e anzitutto al subprocedimento inteso alla verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale, come disciplinata dalla normativa statale e regionale (in Puglia, L.R. 12 aprile 2001, n. 11). Pres. Urbano, Est. Spagnoletti - E.E. s.r.l. (avv. Mazzacane) c. Regione Puglia (avv. Massa) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 11 settembre 2007, n. 2107

ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - D.Lgs. n. 387/2003 - Art. 18, c. 3 - Conferenza di servizi - Onere collaborativo dell’interessato. L’introduzione, a cura dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387 del 2003, di un luogo procedimentale di valutazione e confronto dei vari interessi pubblici incisi e/o coinvolti nella realizzazione di un impianto produttivo di energia elettrica da fonti rinnovabili, quale la apposita conferenza di servizi, costituisce mezzo di semplificazione e accelerazione delle procedure ma non esime l’interessato dall’onere di fornire i necessari apporti collaborativi e anzitutto di consentire ai vari enti invitati alla conferenza di servizi di poter formulare le proprie valutazioni in un quadro di effettiva e approfondita conoscenza di tutti gli aspetti progettuali dell’impianto stesso, che presuppone lo studio e l’approfondimento da parte dei rispettivi uffici muniti della specifica competenza tecnica. Pres. Urbano, Est. Spagnoletti - E.E. s.r.l. (avv. Mazzacane) c. Regione Puglia (avv. Massa) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 11 settembre 2007, n. 2107
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari - Sezione III


N. 2107/2007 Reg. Sent.

N. 963/05-1213/05

Reg. Ric.
 


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sui ricorsi riuniti n. 963/2005 e 1213/2005 proposti da
EOLICA ENERGIA S.r.l., con sede in Lucera, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Gentile ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Andrea da Bari n. 55/a, presso lo studio dell’avv. Francesco Mazzacane, per mandato a margine di ciascun ricorso;


CONTRO


REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Massa ed elettivamente domiciliata in Bari al corso Vittorio Emanuele II n. 52, presso lo studio dell’avv. Luca Alberto Clarizio, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso n. 963/2005 e a margine dell’atto di costituzione in giudizio quanto al ricorso n. 1213/2005;

 
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 963/2005:
- della determinazione del dirigente del settore industria della Regione Puglia n. 151 del 29 marzo 2005, comunicata con nota di prot. 38/3002 del 28 aprile 2005, che in riscontro all’atto d’invito e diffida a concludere il procedimento, ha denegato il rilascio di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eoliche (progetto “San Giacomo 1” in agro del comune di Alberona);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
quanto al ricorso n. 1213/2005:
- delle note del dirigente del settore industria della Regione Puglia n. 38/4219 e n. 38/4263 del 10 giugno 2005, che in riscontro all’atto d’invito e diffida a concludere il procedimento, ha significato l’invito a ripresentare istanze adeguate alle prescrizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 716 del 31 maggio 2005, relativamente alle chieste autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di due impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eoliche (progetti “San Giacomo 2” e “San Giacomo 3” in agro del comune di Alberona);
- nonché di ogni atto connesso e presupposto, ivi comprese le note n. 38/793 e n. 38/794 del 31 gennaio 2005, recanti richiesta di documentazione integrativa


e per l’accertamento
quanto al ricorso n. 963/2005:
- del diritto al conseguimento dell’ autorizzazione denegata;
- del diritto al risarcimento dei danni cagionati dal diniego, da liquidarsi in separata sede, con condanna generica della Regione Puglia
quanto al ricorso n. 1213/2005:
- del diritto all’avvio del procedimento inteso al rilascio delle autorizzazioni;
- del diritto al risarcimento dei danni cagionati dalle note impugnate, da liquidarsi in separata sede, con condanna generica della Regione Puglia
Visti i ricorsi in epigrafe con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia ;
Viste le memorie prodotte dalla Regione Puglia a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 6 luglio 2007, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


F A T T O


Con i ricorsi in epigrafe n. 913/2005 (notificato il 26 maggio 2005 e depositato il 17 giugno 2005) e n. 1213/2005 (notificato il 25 luglio 2005 e depositato il 29 luglio 2005), la società Eolica Energia S.r.l., con sede in Lucera, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto le cumulative domande di annullamento, accertamento e condanna in epigrafe meglio precisate.


Giova premettere che:
• La società ricorrente ha presentato tre distinte istanze in data 29 luglio, 15 novembre e 21 dicembre 2004 relative alla richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di tre impianti di produzione di energia da fonte eolica rinnovabile, rispettivamente denominato “San Giacomo 1” (1 aerogeneratore), “San Giacomo 2” (3 aerogeneratori) e “San Giacomo 3” (17 aerogeneratori), da ubicare nel territorio del Comune di Alberona, tutte parte “…di un complessivo progetto per l’impianto di 21 aerogeneratori che per strategia aziendale era stato suddiviso, al fine di vagliare le opportunità di carattere burocratico e aprire un varco dal punto di vista ambientale in tre progetti” (cfr. ricorso n. 1213/2005 pag. 2 nelle premesse in fatto);


• Avviato a istruttoria il primo progetto (“San Giacomo 1”), mediante l’apposita conferenza di servizi relativa al procedimento unico di cui all’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art.- 14 della legge n. 241 del 1990, ivi richiamata, con determinazione del dirigente del settore industria della Regione Puglia n. 151 del 29 marzo 2005, in riscontro ad atto d’invito e diffida a concludere il procedimento, veniva negato il rilascio dell’autorizzazione in base al rilievo della mancata rituale attivazione del sub procedimento di verifica di V.I.A. (non essendo stata richiesta dalla società interessata la pubblicazione della richiesta all’albo comunale al fine dell’acquisizione di eventuali osservazioni e opposizioni), della mancata produzione di documentazione relativa a titoli giuridici di disponibilità dell’area interessata (diritti di superficie, di servitù o contratto di locazione), della pendenza dell’emanazione di vari pareri (Agenzia regionale di protezione ambientale, Ente nazionale civile per l’aviazione, Ispettorato ripartimentale delle foreste), della mancata produzione di convenzione con il Comune di Alberona (secondo le previsioni delle delibere consiliari di quel comune n. 36 del 22 dicembre 2003 e n. 23 del 10 agosto 2004) e del certificato della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato attestante attività di produzione di energia;


• Con riguardo ai progetti “San Giacomo 2” e “San Giacomo 3”, invece, dopo richiesta interlocutoria di documentazione (titolo di disponibilità giuridica delle aree interessate, certificato C.C.I.A.A., convenzione con il Comune di Alberona), e a cospetto di ulteriori specifici atti d’invito e diffida intesi alla conclusione del procedimento, con le note dirigenziali n. 38/4219 e n. 38/4263 del 10 giugno 2005, si significava l’invito a ripresentare istanze adeguate alle prescrizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 716 del 31 maggio 2005.


Con il ricorso n. 913/2005, avverso la determinazione dirigenziale n. 151 del 29 marzo 2005, la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per violazione dell’art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 387/2003, in relazione all’ingiustificato aggravamento del procedimento connesso all’invito a trasmettere la documentazione progettuale ai vari enti ancorché partecipanti alla conferenza di servizi.
2) Violazione dell’art. 6 lettere a-e) della legge n. 241/1990, sempre in relazione all’elusione del dovere di procedere ex officio all’inoltro della documentazione ai vari enti.
3) Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dell’art. 12 comma 7 del d.lgs. n. 387/2003, non assumendo alcuna valenza il rilievo, contenuto nella determinazione, della destinazione agricola della zona interessata dal progetto dell’impianto.
4) Eccesso di potere per violazione dell’art. 12 comma 1 del d.lgs. n. 387/2003, non essendo necessaria alcuna convenzione con l’amministrazione comunale nel cui territorio ricade l’impianto, né rilevando l’intervenuta stipulazione di analoga convenzione da parte di altre imprese interessate alla realizzazione di impianti eolici nella medesima zona.
5) Violazione dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003, in relazione alla violazione del termine per l’avvio del procedimento.
6) Violazione dell’art. 14 commi 2 bis, 3 bis e 4, (della legge n. 241/1990: n.d.e.), perché scaduti i termini stabiliti dall’invocata disposizione nulla impediva all’amministrazione regionale di concludere il procedimento in senso positivo, posto che la mancata acquisizione dei vari pareri costituiva ex lege motivato dissenso non preclusivo del provvedimento favorevole, e quanto alla V.I.A. doveva considerarsi quale tacita esclusione del progetto dalla relativa verifica.
7) Violazione dell’art. 12 comma 14 ultimo capoverso del d.lgs. n. 387/2003, in relazione alla conclusione del procedimento ben oltre il termine stabilito dalla epigrafata disposizione.
8) Eccesso di potere per violazione dell’art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 387/2003, dell’art. 14 comma 3 e comma 4 della legge n. 241/1990, dovendosi considerare acquisito l’assenso delle amministrazioni che, regolarmente convocate, non hanno partecipato alla conferenza di servizi e non abbiano significato e motivato il proprio dissenso, con riguardo alle assenze dei vari enti interessati volta a volta registratesi nelle tre sedute della conferenza.
9) Violazione sia dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003 che dell’art. 16 commi 2, 6 e 7 nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 16 commi 3 e 5 della l.r. n. 11/2001, non essendo stata richiesta, ai fini della procedura di verifica di V.I.A., documentazione integrativa e dovendosi essa intendere esclusa in ragione del decorso del termine stabilito dalle epigrafate disposizioni; si ribadisce la completezza della documentazione prodotta, l’illegittimità della richiesta di titolo giuridico di disponibilità dell’area, stante la possibilità della sua espropriazione costituendo gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili opere di pubblica utilità, nonché l’illegittimità della chiesta stipulazione di convenzione con l’amministrazione comunale, non prescritta né prevista dalla normativa statale in materia.


Con il ricorso n. 1213/2005, avverso le note dirigenziali n. 38/4219 e n. 38/4263 del 10 giugno 2005, la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per violazione dell’art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 387/2003, trattasi di censure analoghe a quelle svolte nel motivo sub 1) del ricorso n. 963/2005.
2) Eccesso di potere per violazione dell’art. 12 comma 1 del d.lgs. n. 387/2003, trattasi di censure analoghe a quelle svolte nel motivo sub 4) del ricorso n. 963/2005.
3) Violazione dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003, trattasi di censure analoghe a quelle svolte nel motivo sub 5) del ricorso n. 963/2005.
4) Violazione art. 2 legge n. 241/1990, sempre in relazione alla violazione del termine per la conclusione del procedimento.
5) Violazione sia dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003 che dell’art. 16 commi 2, 6 e 7 nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 16 commi 3 e 5 della l.r. n. 11/2001, trattasi di censure analoghe a quelle svolte nel motivo sub 9) del ricorso n. 963/2005.
6) Violazione dell’art. 12 comma 3 sotto altro profilo, perché le richieste d’integrazioni documentali dovevano essere formulate dalla conferenza di servizi, e non dal dirigente regionale.


Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia con unica memoria difensiva depositata il 25 giugno 2007 ha dedotto:
a) l’inammissibilità dei due ricorsi perché non notificati anche a tutti gli enti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi, e in specie al Comune di Alberona;
b) l’improcedibilità dei ricorsi per carenza d’interesse poiché comunque le istanza autorizzatorie, anche in ipotesi di rinnovazione del procedimento, andrebbero integrate e valutate alla stregua del modificato quadro di riferimento normativo, come integrato tra l’altro dalla deliberazione di Giunta regionale n. 716 del 31 maggio 2005 (poi sostituita dalla deliberazione n. 35 del 23 gennaio 2007), rimasta inoppugnata ancorché comunicata alla società ricorrente, e recante prescrizioni analoghe a quelle censurate;
c) l’infondatezza dei ricorsi sia con riguardo alle censure afferenti al procedimento (quanto alla natura ordinatoria del termine di conclusione, all’inconfigurabilità di atti di assenso tacito in ordine ai vari pareri da acquisire, all’ammissibilità delle chieste integrazioni documentali, al mancato rituale svolgimento del subprocedimento di v.i.a. per fatti imputabili alla società ricorrente).


All’udienza pubblica del 6 luglio 2007 i due ricorsi sono stati discussi e riservati per la decisione.


D I R I T T O


1.) Il Tribunale, in limine, ritiene opportuno disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe stante la loro connessione soggettiva e oggettiva: sotto quest’ultimo profilo occorre rilevare che le censure dedotte nel ricorso n. 1213/2005 sono analoghe, se non addirittura identiche, a quelle svolte nel ricorso n. 963/2005 e che, secondo quanto dichiarato dalla stessa società ricorrente, gli impianti di cui ai tre progetti denominati “San Giacomo 1”, “San Giacomo 2” e “San Giacomo 3”, sono in effetti parte “…di un complessivo progetto per l’impianto di 21 aerogeneratori che per strategia aziendale era stato suddiviso, al fine di vagliare le opportunità di carattere burocratico e aprire un varco dal punto di vista ambientale in tre progetti” (cfr. ricorso n. 1213/2005 pag. 2 nelle premesse in fatto).


2.) I ricorsi riuniti in epigrafe risultano peraltro destituiti di fondamento giuridico, onde può prescindersi dall’approfondimento delle eccezioni pregiudiziali spiegate dal difensore della Regione Puglia.


2.1) Com’è noto con il d.lgs. 29 marzo 2003, n. 387 sono state dettate disposizioni attuative della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno comunitario, intendendosi per fonti energetiche rinnovabili non fossili quelle eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas, con l’ulteriore distinzione tra fonti rinnovabili programmabili (biomasse e fonte idraulica) e non programmabili (tutte le altre, ivi compresa la fonte eolica), secondo le definizioni dell’art. 2.
L’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 -dopo aver riconosciute e dichiarate opere di pubblica utilità e indifferibili e urgenti “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti” (comma 1)-, ha stabilito l’assoggettamento della costruzione ed esercizio degli impianti produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi, le opere connesse e le relative infrastrutture “…ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico…”, con indizione di apposita conferenza di servizi “…convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione…” (comma 2), in esito ad un “un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni”, con termine massimo per la conclusione del procedimento non superiore comunque a centottanta giorni (comma 3),
L’autorizzazione “…costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato…” (comma 4) e “…non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province” (comma 6).
In forza del richiamo e del rinvio di cui al comma 2 dell’art. 12 al “…rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico…”, è peraltro evidente che il procedimento autorizzativo ivi disciplinato deve coordinarsi ad eventuali subprocedimenti intesi alla verifica della conformità dell’impianto ai vari interessi pubblici incisi dalla sua realizzazione e anzitutto al subprocedimento inteso alla verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale, come disciplinata dalla normativa statale e regionale, e in particolare dalle disposizioni della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11.


2.2) Orbene, la determinazione negativa impugnata con il ricorso n. 963 del 2005 scaturisce, essenzialmente, dal mancato apporto collaborativo della società interessata che non ha provveduto a inoltrare copia della documentazione ai vari enti partecipanti alla conferenza di servizi pur non avendo formulato nella prima riunione della conferenza di servizi dell’11 novembre 2004 alcuna riserva e/o opposizione all’invito formulato dal responsabile del procedimento a trasmettere “…a tutti gli Enti interessati presenti alla Conferenza di Servizi, copia degli atti progettuali compreso la VIA, per la valutazione di propria competenza”.
Tale rilievo è preliminare e assorbente, rispetto alle altri capi di motivazione enunciati nel provvedimento dirigenziale gravato, perché è evidente che esso profila lacune istruttorie tali da non consentire comunque una diversa definizione favorevole sull’istanza di autorizzazione; ed infatti, nella determinazione si precisa che “…allo stato degli atti dalle relative conferenze di servizi espletate, l’unico parere favorevole acquisito è quello relativo all’Aeronautica militare”.
D’altro canto è evidente che, nell’assenza della documentata e tempestiva conoscenza, da parte dei vari enti interessati e invitati alla conferenza di servizi, della documentazione progettuale essenziale per formulare le proprie valutazioni, è del tutto insostenibile l’assunto che il loro comportamento sia stato “inerte” e che il loro “silenzio” potesse assumere qualsivoglia valore giuridico secondo quanto dedotto invece nei motivi sub 6), 8) e 9) del ricorso n. 963/2005 (e riproposta nel motivo sub 5) del ricorso n. 1213/2005).
Né del pari, e in via consequenziale, può invocarsi la violazione del termine massimo del procedimento, come dedotta nel motivo sub 7) del ricorso n. 963/2005 (e riproposta nel motivo sub 4) del ricorso n. 1213/2005).
In effetti risulta privo di fondamento giuridico il presupposto sul quale poggia l’intero impianto dei due ricorsi, come estrinsecato nelle censure di cui ai motivi sub 1) e 2) (riproposte nel motivo sub 1) del ricorso n. 1213/2005).
L’introduzione, a cura dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387 del 2003, di un luogo procedimentale di valutazione e confronto dei vari interessi pubblici incisi e/o coinvolti nella realizzazione di un impianto produttivo di energia elettrica da fonti rinnovabili, quale la apposita conferenza di servizi, costituisce infatti mezzo di semplificazione e accelerazione delle procedure ma non esime l’interessato dall’onere di fornire i necessari apporti collaborativi e anzitutto di consentire ai vari enti invitati alla conferenza di servizi di poter formulare le proprie valutazioni in un quadro di effettiva e approfondita conoscenza di tutti gli aspetti progettuali dell’impianto stesso, che presuppone lo studio e l’approfondimento da parte dei rispettivi uffici muniti della specifica competenza tecnica.
La conferenza di servizi è momento di confronto delle diverse valutazioni in contraddittorio con l’interessato, che presuppone la piena conoscenza da parte dei vari enti della documentazione progettuale, di certo non sviluppabile illico et immediato nelle sue riunioni.
E’ significativo d’altro canto che, come già rilevato, la società istante non ebbe a formulare riserva alcuna nella prima riunione della conferenza di servizi dell’11 novembre 2004 circa l’invito formulato dal responsabile del procedimento a trasmettere agli enti partecipanti alla conferenza la documentazione progettuale; né risulta che ciò sia accaduto successivamente, mediante sollecitazione al responsabile del procedimento a provvedere d’ufficio alla trasmissione degli atti, di cui non è nemmeno documentato che siano state fornite ulteriori copie adeguate al numero degli enti coinvolti.
E’ evidente, quindi, che la conclusione negativa “allo stato degli atti” del procedimento autorizzatorio, gravata con il ricorso n. 963/2005, non meno che la dilazione dei tempi procedimentali relativi alle altre due istanze autorizzative, e la conseguente sospensione con invito a riformulare le istanze in adeguamento alla sopravvenuta disciplina regionale, gravate con il ricorso n. 1213/2005 sono da imputare esclusivamente al mancato apporto collaborativo della società ricorrente, e di esso sono state conseguenze legittime e ineluttabili.
D’altro canto di tale carente (e leale) apporto collaborativo è indice, in qualche misura, anche la presentazione “frazionata” di tre progetti per impianto dichiaratamente unitario, “…al fine di vagliare le opportunità di carattere burocratico e aprire un varco dal punto di vista ambientale in tre progetti”.
Da quanto precede consegue anche l’improcedibilità per carenza d’interesse della censura d’incompetenza del dirigente in favore della conferenza di servizi, dedotta nel motivo sub 6) del ricorso n. 1213/2005 che, ove anche fondata (ciò che appare oltremodo dubbio, tenuto conto che la conferenza di servizi relativa all’altro impianto “San Giacomo 1” aveva già condiviso l’omologa esigenza d’integrazione documentale), non potrebbe comunque condurre in sede di rinnovazione del procedimento a esito maggiormente satisfattivo.


2.3) Sono inammissibili per carenza d’interesse (essendo stato comunque avviato il procedimento), nonché infondate (non trattandosi di termine perentorio ma all’evidenza acceleratorio) le censure relative alla violazione del termine di convocazione della conferenza di servizi (motivo sub 5) del ricorso n. 963/2005 e motivo sub 3) del ricorso n. 1213/2005); del pari è infondata la doglianza esposta nel motivo sub 3) del ricorso n. 963/2005, poiché il rilievo sulla destinazione agricola dell’area, contenuto nella determinazione negativa gravata, ha valenza meramente descrittiva e nessuna effettiva incidenza sulle ragioni del diniego.


2.4) Sono altresì destituite di fondamento giuridico le residue censure di cui ai motivi sub 4) e 9) del ricorso n. 963/2005 (riproposte nei motivi sub 2) e 5) del ricorso n. 1213/2005): quanto alla richiesta di convenzione con il Comune di Alberona, è appena il caso di notare che l’art. 12 comma 6 del d.lgs. n. 387 del 2003 esclude che l’autorizzazione sia subordinata a misure compensative a favore di regioni e Province, e non anche dei comuni, e in ogni caso non risultano impugnate le deliberazioni del Consiglio comunale di Alberona n. 36 del 22 dicembre 2003 e n. 23 del 10 agosto 2004 (espressamente richiamate nella determinazione dirigenziale negativa e quindi agevolmente acquisibili a cura della società istante) che hanno individuato le aree relative alla realizzazione dei parchi eolici e approvato lo schema di convenzione con le aziende interessate alla realizzazione di impianti produttivi da fonte eolica; quanto alla richiesta di titoli giuridici di disponibilità dell’area interessata dalla costruzione degli impianti, essa trova piena e logica giustificazione nella presentazione di altra/e istanze da parte di altra/e imprese per la costruzione di analoghi impianti sulla medesima area e quindi nell’esigenza di verificare l’esistenza di eventuali titoli giuridici potiori in ordine all’utilizzazione delle aree.


2.5) Non può, da ultimo obliterarsi, che la società ricorrente non ha dedotto alcuna specifica censura avverso le note dirigenziali gravate con il ricorso n. 1213/2005 per la parte relativa all’invito a ripresentare le istanze autorizzative secondo le sopravvenute disposizioni regionali.


3.) In conclusione, il Tribunale deve rigettare i ricorsi riuniti di cui in epigrafe, siccome infondati.


4.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione III, rigetta i ricorsi riuniti in epigrafe n. 963/2005 e n. 1213/2005 e condanna la società Eolica Energia S.r.l., con sede in Lucera, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore della Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, delle spese ed onorari del giudizio, liquidati in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2007, con l’intervento dei magistrati:
Amedeo URBANO Presidente
Leonardo SPAGNOLETTI Componente est.
Roberto BUCCHI Componente

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 11 settembre 2007
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)
 


 

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