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TAR PUGLIA, Bari, Sez. III, 11 settembre 2007, sentenza n. 2107
ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - D.Lgs. n. 387/2003 -
Porcedimento autorizzatorio - Subprocedimento inteso alla verifica di
assoggettabilità alla VIA. In forza del richiamo di cui al comma 2 dell’art.
12 del d.lgs. n. 387/2003 al “…rispetto delle normative vigenti in materia di
tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico…”, il procedimento autorizzatorio per la realizzazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili deve evidentemente coordinarsi ad
eventuali subprocedimenti intesi alla verifica della conformità dell’impianto
agli interessi pubblici incisi dalla sua realizzazione e anzitutto al
subprocedimento inteso alla verifica di assoggettabilità alla valutazione
d’impatto ambientale, come disciplinata dalla normativa statale e regionale (in
Puglia, L.R. 12 aprile 2001, n. 11). Pres. Urbano, Est. Spagnoletti - E.E.
s.r.l. (avv. Mazzacane) c. Regione Puglia (avv. Massa) - T.A.R. PUGLIA, Bari,
Sez. III - 11 settembre 2007, n. 2107
ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - D.Lgs. n. 387/2003 -
Art. 18, c. 3 - Conferenza di servizi - Onere collaborativo dell’interessato.
L’introduzione, a cura dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387 del 2003, di un
luogo procedimentale di valutazione e confronto dei vari interessi pubblici
incisi e/o coinvolti nella realizzazione di un impianto produttivo di energia
elettrica da fonti rinnovabili, quale la apposita conferenza di servizi,
costituisce mezzo di semplificazione e accelerazione delle procedure ma non
esime l’interessato dall’onere di fornire i necessari apporti collaborativi e
anzitutto di consentire ai vari enti invitati alla conferenza di servizi di
poter formulare le proprie valutazioni in un quadro di effettiva e approfondita
conoscenza di tutti gli aspetti progettuali dell’impianto stesso, che presuppone
lo studio e l’approfondimento da parte dei rispettivi uffici muniti della
specifica competenza tecnica. Pres. Urbano, Est. Spagnoletti - E.E. s.r.l. (avv.
Mazzacane) c. Regione Puglia (avv. Massa) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III -
11 settembre 2007, n. 2107
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione III
N. 2107/2007 Reg. Sent.
N. 963/05-1213/05
Reg. Ric.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti n. 963/2005 e 1213/2005 proposti da
EOLICA ENERGIA S.r.l., con sede in Lucera, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Gentile ed elettivamente
domiciliata in Bari alla via Andrea da Bari n. 55/a, presso lo studio dell’avv.
Francesco Mazzacane, per mandato a margine di ciascun ricorso;
CONTRO
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale,
rappresentata e difesa dall’avv. Federico Massa ed elettivamente domiciliata in
Bari al corso Vittorio Emanuele II n. 52, presso lo studio dell’avv. Luca
Alberto Clarizio, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso n.
963/2005 e a margine dell’atto di costituzione in giudizio quanto al ricorso n.
1213/2005;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 963/2005:
- della determinazione del dirigente del settore industria della Regione Puglia
n. 151 del 29 marzo 2005, comunicata con nota di prot. 38/3002 del 28 aprile
2005, che in riscontro all’atto d’invito e diffida a concludere il procedimento,
ha denegato il rilascio di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eoliche
(progetto “San Giacomo 1” in agro del comune di Alberona);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
quanto al ricorso n. 1213/2005:
- delle note del dirigente del settore industria della Regione Puglia n. 38/4219
e n. 38/4263 del 10 giugno 2005, che in riscontro all’atto d’invito e diffida a
concludere il procedimento, ha significato l’invito a ripresentare istanze
adeguate alle prescrizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 716 del 31
maggio 2005, relativamente alle chieste autorizzazioni alla costruzione ed
esercizio di due impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili eoliche (progetti “San Giacomo 2” e “San Giacomo 3” in agro del
comune di Alberona);
- nonché di ogni atto connesso e presupposto, ivi comprese le note n. 38/793 e
n. 38/794 del 31 gennaio 2005, recanti richiesta di documentazione integrativa
e per l’accertamento
quanto al ricorso n. 963/2005:
- del diritto al conseguimento dell’ autorizzazione denegata;
- del diritto al risarcimento dei danni cagionati dal diniego, da liquidarsi in
separata sede, con condanna generica della Regione Puglia
quanto al ricorso n. 1213/2005:
- del diritto all’avvio del procedimento inteso al rilascio delle
autorizzazioni;
- del diritto al risarcimento dei danni cagionati dalle note impugnate, da
liquidarsi in separata sede, con condanna generica della Regione Puglia
Visti i ricorsi in epigrafe con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia ;
Viste le memorie prodotte dalla Regione Puglia a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 6 luglio 2007, il dott. Leonardo Spagnoletti
e uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con i ricorsi in epigrafe n. 913/2005 (notificato il 26 maggio 2005 e depositato
il 17 giugno 2005) e n. 1213/2005 (notificato il 25 luglio 2005 e depositato il
29 luglio 2005), la società Eolica Energia S.r.l., con sede in Lucera, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto le cumulative domande
di annullamento, accertamento e condanna in epigrafe meglio precisate.
Giova premettere che:
• La società ricorrente ha presentato tre distinte istanze in data 29 luglio, 15
novembre e 21 dicembre 2004 relative alla richiesta di autorizzazione alla
costruzione ed esercizio di tre impianti di produzione di energia da fonte
eolica rinnovabile, rispettivamente denominato “San Giacomo 1” (1
aerogeneratore), “San Giacomo 2” (3 aerogeneratori) e “San Giacomo 3” (17
aerogeneratori), da ubicare nel territorio del Comune di Alberona, tutte parte
“…di un complessivo progetto per l’impianto di 21 aerogeneratori che per
strategia aziendale era stato suddiviso, al fine di vagliare le opportunità di
carattere burocratico e aprire un varco dal punto di vista ambientale in tre
progetti” (cfr. ricorso n. 1213/2005 pag. 2 nelle premesse in fatto);
• Avviato a istruttoria il primo progetto (“San Giacomo 1”), mediante l’apposita
conferenza di servizi relativa al procedimento unico di cui all’art. 12 del
d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art.- 14 della legge n. 241 del 1990, ivi
richiamata, con determinazione del dirigente del settore industria della Regione
Puglia n. 151 del 29 marzo 2005, in riscontro ad atto d’invito e diffida a
concludere il procedimento, veniva negato il rilascio dell’autorizzazione in
base al rilievo della mancata rituale attivazione del sub procedimento di
verifica di V.I.A. (non essendo stata richiesta dalla società interessata la
pubblicazione della richiesta all’albo comunale al fine dell’acquisizione di
eventuali osservazioni e opposizioni), della mancata produzione di
documentazione relativa a titoli giuridici di disponibilità dell’area
interessata (diritti di superficie, di servitù o contratto di locazione), della
pendenza dell’emanazione di vari pareri (Agenzia regionale di protezione
ambientale, Ente nazionale civile per l’aviazione, Ispettorato ripartimentale
delle foreste), della mancata produzione di convenzione con il Comune di
Alberona (secondo le previsioni delle delibere consiliari di quel comune n. 36
del 22 dicembre 2003 e n. 23 del 10 agosto 2004) e del certificato della Camera
di commercio, industria, agricoltura e artigianato attestante attività di
produzione di energia;
• Con riguardo ai progetti “San Giacomo 2” e “San Giacomo 3”, invece, dopo
richiesta interlocutoria di documentazione (titolo di disponibilità giuridica
delle aree interessate, certificato C.C.I.A.A., convenzione con il Comune di
Alberona), e a cospetto di ulteriori specifici atti d’invito e diffida intesi
alla conclusione del procedimento, con le note dirigenziali n. 38/4219 e n.
38/4263 del 10 giugno 2005, si significava l’invito a ripresentare istanze
adeguate alle prescrizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 716 del 31
maggio 2005.
Con il ricorso n. 913/2005, avverso la determinazione dirigenziale n. 151 del 29
marzo 2005, la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per violazione dell’art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dell’art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 387/2003, in relazione all’ingiustificato
aggravamento del procedimento connesso all’invito a trasmettere la
documentazione progettuale ai vari enti ancorché partecipanti alla conferenza di
servizi.
2) Violazione dell’art. 6 lettere a-e) della legge n. 241/1990, sempre in
relazione all’elusione del dovere di procedere ex officio all’inoltro della
documentazione ai vari enti.
3) Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dell’art. 12 comma 7 del
d.lgs. n. 387/2003, non assumendo alcuna valenza il rilievo, contenuto nella
determinazione, della destinazione agricola della zona interessata dal progetto
dell’impianto.
4) Eccesso di potere per violazione dell’art. 12 comma 1 del d.lgs. n. 387/2003,
non essendo necessaria alcuna convenzione con l’amministrazione comunale nel cui
territorio ricade l’impianto, né rilevando l’intervenuta stipulazione di analoga
convenzione da parte di altre imprese interessate alla realizzazione di impianti
eolici nella medesima zona.
5) Violazione dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003, in relazione alla
violazione del termine per l’avvio del procedimento.
6) Violazione dell’art. 14 commi 2 bis, 3 bis e 4, (della legge n. 241/1990:
n.d.e.), perché scaduti i termini stabiliti dall’invocata disposizione nulla
impediva all’amministrazione regionale di concludere il procedimento in senso
positivo, posto che la mancata acquisizione dei vari pareri costituiva ex lege
motivato dissenso non preclusivo del provvedimento favorevole, e quanto alla
V.I.A. doveva considerarsi quale tacita esclusione del progetto dalla relativa
verifica.
7) Violazione dell’art. 12 comma 14 ultimo capoverso del d.lgs. n. 387/2003, in
relazione alla conclusione del procedimento ben oltre il termine stabilito dalla
epigrafata disposizione.
8) Eccesso di potere per violazione dell’art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 387/2003,
dell’art. 14 comma 3 e comma 4 della legge n. 241/1990, dovendosi considerare
acquisito l’assenso delle amministrazioni che, regolarmente convocate, non hanno
partecipato alla conferenza di servizi e non abbiano significato e motivato il
proprio dissenso, con riguardo alle assenze dei vari enti interessati volta a
volta registratesi nelle tre sedute della conferenza.
9) Violazione sia dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003 che dell’art. 16
commi 2, 6 e 7 nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 16 commi 3 e 5
della l.r. n. 11/2001, non essendo stata richiesta, ai fini della procedura di
verifica di V.I.A., documentazione integrativa e dovendosi essa intendere
esclusa in ragione del decorso del termine stabilito dalle epigrafate
disposizioni; si ribadisce la completezza della documentazione prodotta,
l’illegittimità della richiesta di titolo giuridico di disponibilità dell’area,
stante la possibilità della sua espropriazione costituendo gli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili opere di pubblica utilità,
nonché l’illegittimità della chiesta stipulazione di convenzione con
l’amministrazione comunale, non prescritta né prevista dalla normativa statale
in materia.
Con il ricorso n. 1213/2005, avverso le note dirigenziali n. 38/4219 e n.
38/4263 del 10 giugno 2005, la società ricorrente ha dedotto le seguenti
censure:
1) Eccesso di potere per violazione dell’art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dell’art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 387/2003, trattasi di censure analoghe a
quelle svolte nel motivo sub 1) del ricorso n. 963/2005.
2) Eccesso di potere per violazione dell’art. 12 comma 1 del d.lgs. n. 387/2003,
trattasi di censure analoghe a quelle svolte nel motivo sub 4) del ricorso n.
963/2005.
3) Violazione dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003, trattasi di censure
analoghe a quelle svolte nel motivo sub 5) del ricorso n. 963/2005.
4) Violazione art. 2 legge n. 241/1990, sempre in relazione alla violazione del
termine per la conclusione del procedimento.
5) Violazione sia dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003 che dell’art. 16
commi 2, 6 e 7 nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 16 commi 3 e 5
della l.r. n. 11/2001, trattasi di censure analoghe a quelle svolte nel motivo
sub 9) del ricorso n. 963/2005.
6) Violazione dell’art. 12 comma 3 sotto altro profilo, perché le richieste
d’integrazioni documentali dovevano essere formulate dalla conferenza di
servizi, e non dal dirigente regionale.
Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia con unica memoria difensiva
depositata il 25 giugno 2007 ha dedotto:
a) l’inammissibilità dei due ricorsi perché non notificati anche a tutti gli
enti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi, e in specie al Comune di
Alberona;
b) l’improcedibilità dei ricorsi per carenza d’interesse poiché comunque le
istanza autorizzatorie, anche in ipotesi di rinnovazione del procedimento,
andrebbero integrate e valutate alla stregua del modificato quadro di
riferimento normativo, come integrato tra l’altro dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 716 del 31 maggio 2005 (poi sostituita dalla deliberazione n. 35
del 23 gennaio 2007), rimasta inoppugnata ancorché comunicata alla società
ricorrente, e recante prescrizioni analoghe a quelle censurate;
c) l’infondatezza dei ricorsi sia con riguardo alle censure afferenti al
procedimento (quanto alla natura ordinatoria del termine di conclusione, all’inconfigurabilità
di atti di assenso tacito in ordine ai vari pareri da acquisire,
all’ammissibilità delle chieste integrazioni documentali, al mancato rituale
svolgimento del subprocedimento di v.i.a. per fatti imputabili alla società
ricorrente).
All’udienza pubblica del 6 luglio 2007 i due ricorsi sono stati discussi e
riservati per la decisione.
D I R I T T O
1.) Il Tribunale, in limine, ritiene opportuno disporre la riunione dei ricorsi
in epigrafe stante la loro connessione soggettiva e oggettiva: sotto
quest’ultimo profilo occorre rilevare che le censure dedotte nel ricorso n.
1213/2005 sono analoghe, se non addirittura identiche, a quelle svolte nel
ricorso n. 963/2005 e che, secondo quanto dichiarato dalla stessa società
ricorrente, gli impianti di cui ai tre progetti denominati “San Giacomo 1”, “San
Giacomo 2” e “San Giacomo 3”, sono in effetti parte “…di un complessivo progetto
per l’impianto di 21 aerogeneratori che per strategia aziendale era stato
suddiviso, al fine di vagliare le opportunità di carattere burocratico e aprire
un varco dal punto di vista ambientale in tre progetti” (cfr. ricorso n.
1213/2005 pag. 2 nelle premesse in fatto).
2.) I ricorsi riuniti in epigrafe risultano peraltro destituiti di fondamento
giuridico, onde può prescindersi dall’approfondimento delle eccezioni
pregiudiziali spiegate dal difensore della Regione Puglia.
2.1) Com’è noto con il d.lgs. 29 marzo 2003, n. 387 sono state dettate
disposizioni attuative della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno
comunitario, intendendosi per fonti energetiche rinnovabili non fossili quelle
eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, da
biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da
biogas, con l’ulteriore distinzione tra fonti rinnovabili programmabili
(biomasse e fonte idraulica) e non programmabili (tutte le altre, ivi compresa
la fonte eolica), secondo le definizioni dell’art. 2.
L’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 -dopo aver riconosciute e dichiarate opere
di pubblica utilità e indifferibili e urgenti “le opere per la realizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi
impianti” (comma 1)-, ha stabilito l’assoggettamento della costruzione ed
esercizio degli impianti produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione degli stessi, le opere connesse e le relative infrastrutture “…ad
una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto
istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico…”, con indizione di apposita conferenza di servizi “…convocata
dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
autorizzazione…” (comma 2), in esito ad un “un procedimento unico, al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni”, con termine massimo
per la conclusione del procedimento non superiore comunque a centottanta giorni
(comma 3),
L’autorizzazione “…costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in
conformità al progetto approvato…” (comma 4) e “…non può essere subordinata né
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province”
(comma 6).
In forza del richiamo e del rinvio di cui al comma 2 dell’art. 12 al “…rispetto
delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico…”, è peraltro evidente che il
procedimento autorizzativo ivi disciplinato deve coordinarsi ad eventuali
subprocedimenti intesi alla verifica della conformità dell’impianto ai vari
interessi pubblici incisi dalla sua realizzazione e anzitutto al subprocedimento
inteso alla verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale,
come disciplinata dalla normativa statale e regionale, e in particolare dalle
disposizioni della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11.
2.2) Orbene, la determinazione negativa impugnata con il ricorso n. 963 del 2005
scaturisce, essenzialmente, dal mancato apporto collaborativo della società
interessata che non ha provveduto a inoltrare copia della documentazione ai vari
enti partecipanti alla conferenza di servizi pur non avendo formulato nella
prima riunione della conferenza di servizi dell’11 novembre 2004 alcuna riserva
e/o opposizione all’invito formulato dal responsabile del procedimento a
trasmettere “…a tutti gli Enti interessati presenti alla Conferenza di Servizi,
copia degli atti progettuali compreso la VIA, per la valutazione di propria
competenza”.
Tale rilievo è preliminare e assorbente, rispetto alle altri capi di motivazione
enunciati nel provvedimento dirigenziale gravato, perché è evidente che esso
profila lacune istruttorie tali da non consentire comunque una diversa
definizione favorevole sull’istanza di autorizzazione; ed infatti, nella
determinazione si precisa che “…allo stato degli atti dalle relative conferenze
di servizi espletate, l’unico parere favorevole acquisito è quello relativo
all’Aeronautica militare”.
D’altro canto è evidente che, nell’assenza della documentata e tempestiva
conoscenza, da parte dei vari enti interessati e invitati alla conferenza di
servizi, della documentazione progettuale essenziale per formulare le proprie
valutazioni, è del tutto insostenibile l’assunto che il loro comportamento sia
stato “inerte” e che il loro “silenzio” potesse assumere qualsivoglia valore
giuridico secondo quanto dedotto invece nei motivi sub 6), 8) e 9) del ricorso
n. 963/2005 (e riproposta nel motivo sub 5) del ricorso n. 1213/2005).
Né del pari, e in via consequenziale, può invocarsi la violazione del termine
massimo del procedimento, come dedotta nel motivo sub 7) del ricorso n. 963/2005
(e riproposta nel motivo sub 4) del ricorso n. 1213/2005).
In effetti risulta privo di fondamento giuridico il presupposto sul quale poggia
l’intero impianto dei due ricorsi, come estrinsecato nelle censure di cui ai
motivi sub 1) e 2) (riproposte nel motivo sub 1) del ricorso n. 1213/2005).
L’introduzione, a cura dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387 del 2003, di un
luogo procedimentale di valutazione e confronto dei vari interessi pubblici
incisi e/o coinvolti nella realizzazione di un impianto produttivo di energia
elettrica da fonti rinnovabili, quale la apposita conferenza di servizi,
costituisce infatti mezzo di semplificazione e accelerazione delle procedure ma
non esime l’interessato dall’onere di fornire i necessari apporti collaborativi
e anzitutto di consentire ai vari enti invitati alla conferenza di servizi di
poter formulare le proprie valutazioni in un quadro di effettiva e approfondita
conoscenza di tutti gli aspetti progettuali dell’impianto stesso, che presuppone
lo studio e l’approfondimento da parte dei rispettivi uffici muniti della
specifica competenza tecnica.
La conferenza di servizi è momento di confronto delle diverse valutazioni in
contraddittorio con l’interessato, che presuppone la piena conoscenza da parte
dei vari enti della documentazione progettuale, di certo non sviluppabile illico
et immediato nelle sue riunioni.
E’ significativo d’altro canto che, come già rilevato, la società istante non
ebbe a formulare riserva alcuna nella prima riunione della conferenza di servizi
dell’11 novembre 2004 circa l’invito formulato dal responsabile del procedimento
a trasmettere agli enti partecipanti alla conferenza la documentazione
progettuale; né risulta che ciò sia accaduto successivamente, mediante
sollecitazione al responsabile del procedimento a provvedere d’ufficio alla
trasmissione degli atti, di cui non è nemmeno documentato che siano state
fornite ulteriori copie adeguate al numero degli enti coinvolti.
E’ evidente, quindi, che la conclusione negativa “allo stato degli atti” del
procedimento autorizzatorio, gravata con il ricorso n. 963/2005, non meno che la
dilazione dei tempi procedimentali relativi alle altre due istanze autorizzative,
e la conseguente sospensione con invito a riformulare le istanze in adeguamento
alla sopravvenuta disciplina regionale, gravate con il ricorso n. 1213/2005 sono
da imputare esclusivamente al mancato apporto collaborativo della società
ricorrente, e di esso sono state conseguenze legittime e ineluttabili.
D’altro canto di tale carente (e leale) apporto collaborativo è indice, in
qualche misura, anche la presentazione “frazionata” di tre progetti per impianto
dichiaratamente unitario, “…al fine di vagliare le opportunità di carattere
burocratico e aprire un varco dal punto di vista ambientale in tre progetti”.
Da quanto precede consegue anche l’improcedibilità per carenza d’interesse della
censura d’incompetenza del dirigente in favore della conferenza di servizi,
dedotta nel motivo sub 6) del ricorso n. 1213/2005 che, ove anche fondata (ciò
che appare oltremodo dubbio, tenuto conto che la conferenza di servizi relativa
all’altro impianto “San Giacomo 1” aveva già condiviso l’omologa esigenza
d’integrazione documentale), non potrebbe comunque condurre in sede di
rinnovazione del procedimento a esito maggiormente satisfattivo.
2.3) Sono inammissibili per carenza d’interesse (essendo stato comunque avviato
il procedimento), nonché infondate (non trattandosi di termine perentorio ma
all’evidenza acceleratorio) le censure relative alla violazione del termine di
convocazione della conferenza di servizi (motivo sub 5) del ricorso n. 963/2005
e motivo sub 3) del ricorso n. 1213/2005); del pari è infondata la doglianza
esposta nel motivo sub 3) del ricorso n. 963/2005, poiché il rilievo sulla
destinazione agricola dell’area, contenuto nella determinazione negativa
gravata, ha valenza meramente descrittiva e nessuna effettiva incidenza sulle
ragioni del diniego.
2.4) Sono altresì destituite di fondamento giuridico le residue censure di cui
ai motivi sub 4) e 9) del ricorso n. 963/2005 (riproposte nei motivi sub 2) e 5)
del ricorso n. 1213/2005): quanto alla richiesta di convenzione con il Comune di
Alberona, è appena il caso di notare che l’art. 12 comma 6 del d.lgs. n. 387 del
2003 esclude che l’autorizzazione sia subordinata a misure compensative a favore
di regioni e Province, e non anche dei comuni, e in ogni caso non risultano
impugnate le deliberazioni del Consiglio comunale di Alberona n. 36 del 22
dicembre 2003 e n. 23 del 10 agosto 2004 (espressamente richiamate nella
determinazione dirigenziale negativa e quindi agevolmente acquisibili a cura
della società istante) che hanno individuato le aree relative alla realizzazione
dei parchi eolici e approvato lo schema di convenzione con le aziende
interessate alla realizzazione di impianti produttivi da fonte eolica; quanto
alla richiesta di titoli giuridici di disponibilità dell’area interessata dalla
costruzione degli impianti, essa trova piena e logica giustificazione nella
presentazione di altra/e istanze da parte di altra/e imprese per la costruzione
di analoghi impianti sulla medesima area e quindi nell’esigenza di verificare
l’esistenza di eventuali titoli giuridici potiori in ordine all’utilizzazione
delle aree.
2.5) Non può, da ultimo obliterarsi, che la società ricorrente non ha dedotto
alcuna specifica censura avverso le note dirigenziali gravate con il ricorso n.
1213/2005 per la parte relativa all’invito a ripresentare le istanze
autorizzative secondo le sopravvenute disposizioni regionali.
3.) In conclusione, il Tribunale deve rigettare i ricorsi riuniti di cui in
epigrafe, siccome infondati.
4.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue
la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione III,
rigetta i ricorsi riuniti in epigrafe n. 963/2005 e n. 1213/2005 e condanna la
società Eolica Energia S.r.l., con sede in Lucera, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore della Regione Puglia, in
persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, delle spese ed
onorari del giudizio, liquidati in complessivi € 2.500,00
(duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2007, con
l’intervento dei magistrati:
Amedeo URBANO Presidente
Leonardo SPAGNOLETTI Componente est.
Roberto BUCCHI Componente
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 11 settembre 2007
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)
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