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TAR PUGLIA, Bari, Sez. III, 11 settembre 2007, sentenza n. 2108
ACQUA - Risorse idriche - Aree di salvaguardia ex art. 94 D.Lgs. n. 152/2006 - Mancata individuazione da parte della regione - Estensione della zona di rispetto - 200 metri. In assenza dell’individuazione da parte della regione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 (ora art. art. 94, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006), la zona di rispetto, in applicazione del comma 6 della medesima norma, ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. Pres. Urbano, Est. Bucchi - M.P. (avv.ti Modugno e Cornacchia) c. Azienda USL Bari 3 (avv. Benedetto) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 11 settembre 2007, n. 2108
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sez. Terza
N. 2108/2007
Reg. Sent.
N. 1484/2006
Reg. Ric.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1484 del 2006, proposto dal geom. MASTRODONATO PIETRO, titolare
della omonima ditta, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Modugno e dall’avv.
Nicola Cornacchia, elettivamente domiciliato in Bari alla via Manzoni n. 5,
giusta procura a margine del ricorso;
CONTRO
- SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) - PATTO TERRITORIALE SISTEMA
MURGIANO, in persona del Responsabile p.t. ing. Michele Martinelli, anche nella
sua qualità di Presidente della Conferenza di Servizi convocata per la pratica
SUAP n. 968/05, non costituito;
- COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA, in persona del Sindaco p. t., non costituito;
- AZIENDA USL BARI 3, in persona del Direttore Generale p. t., rappresentata e
difesa dall’avv. Maria Benedetto, elettivamente domiciliata presso il suo studio
in Bari al corso Vittorio Emanuele n. 143, giusta mandato a margine dell’atto di
costituzione;
per l’annullamento
previa sospensiva, del verbale n. 3 del 23.5.2006 della Conferenza di
Servizi indetta ex art. 4 DPR n. 447/98, come modificato dal DPR n. 440/2000,
nella parte in cui non approva il progetto presentato dalla ditta Mastrodonato
Pietro;
di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali ed in
particolare:
del parere negativo formulato dal direttore del Servizio Igiene e Sanità
Pubblica;
del parere negativo del dirigente dell’UTC;
della nota prot. n. 1704 del 30.4.2003 del Responsabile del Servizio Igiene e
Sanità Pubblica della USL BA 3 nella parte in cui si riserva “di valutare i
nuovi limiti di confine perimetrali tra l’attività di coltivazione mineraria e
quella di cava estrattiva di inerti nonché la compatibilità delle due attività;
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda USL Bari 3.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza del 6 luglio 2007, il dott. Roberto M. Bucchi.
Uditi, altresì, l’avv. Di Modugno per il ricorrente e l’avv. Benedetto per
l’Azienda USL BAI3.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 24 luglio 2006 e depositato il successivo 5 settembre,
il sig. Pietro Mastrodonato ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, per
effetto dei quali la Conferenza di Servizi indetta ex art. 4 DPR n. 447/98, come
modificato dal DPR n. 440/2000, per l’esame della domanda del ricorrente volta
al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di uno stabilimento per
imbottigliamento di acqua minerale da ubicare a Gravina in Puglia in contrada
Murgetta, non ha approvato il progetto proposto dal ricorrente.
La ragione principale del suddetto diniego risiede nel mancato rispetto della
fascia dei 200 mt. prescritta dall’art. 21 comma 7 del D.L.vo n. 152/99 ripreso
daIl’art. 94 comma 6 del D.L.vo n. 152/06.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
I) Violazione di legge (art. 12 n. i del DPR 380/01). Sviamento di potere.
Sono del tutto estranei alla materia del rilascio del permesso di costruire i
pareri rilasciati dal Dipartimento di Prevenzione e dall’U.T.C..
Il) Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 commi 3 e 4 del D.L.vo 3.4.2006
n. 152. Violazione degli artt. 3 e 10 n. 1 lett. b) della L. 241/90. Eccesso di
potere per difetto di istruttoria, difetto ed incongruità di motivazione,
carente considerazione dei presupposti, falsità dei presupposti e travisamento
dei fatti.
L’impugnato atto di diniego di permesso di costruire è il frutto di un errore di
diritto in quanto l’art. 94 del D.L.vo 152/06 non vieta sic et simpliciter
l’attività di cava ma solo l’apertura delle cave che sono in connessione con la
falda.
Sulla base di un falso presupposto di diritto I’AUSL BA/3 prima e il Comune di
Gravina poi, hanno confuso la zona di rispetto con quella di tutela assoluta con
ciò stesso incorrendo in errore.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 comma 5 del D.L.vo n. 152 del
3.4.2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazioni
manifesta, irragionevolezza e palese ingiustizia.
L’attività di cava è preesistente rispetto alla captazione dell’acqua minerale,
per cui alla luce della norma richiamata, l’Amministrazione avrebbe dovuto
disporre la messa in sicurezza dell’attività di cava e, solo nell’ipotesi in cui
tale operazione si fosse rilevata impossibile o inadeguata, ordinare
l’allontanamento della coltivazione della cava.
Con atto depositato il 19 settembre 2006 si è costituita in giudizio l’Azienda
USL Bari 3 eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione del
parere dell’AUSL BA/3 n. 1740/2003.
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2007 la causa è stata riservata per la
decisione.
DIRITTO
1) Il ricorso è infondato.
2) Priva di pregio è la prima doglianza con cui si deduce la violazione
dell’art.12, n.1, del D.P.R. n. 380/01.
3) E’ evidente infatti che il procedimento avviato dalla ricorrente con la
domanda presentata in data 28.7.05, riguardando la realizzazione di un impianto
produttivo, è disciplinato dal D.P.R. n. 447/98, che prevede l’accertamento
della conformità del progetto non solo al profilo urbanistico ed edilizio ma,
anche, a quelli inerenti la sicurezza degli impianti, la tutela sanitaria e
quella ambientale.
4) Parimenti infondati sono anche gli ulteriori motivi di ricorso.
5) L’art. 94 del D.L.vo n. 152 del 3.4.2006 (che riprende testualmente 1’
all’art. 21 del D.L.vo 11.5.1999 n. 152) al comma i dispone: “Su proposta
dell’Autorità d’ambito, le regioni (...) individuano le aree di salvaguardia
distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché all’interno dei
bacini imbriferi e delle aree dì ricarica della falda, le zone di protezione”.
Il successivo comma 6 precisa che “in assenza dell’individuazione da parte delle
regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1,
la medesima ha una estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione”.
6) Deduce 1’AUSL BA/3 nei propri scritti difensivi — e la circostanza non è
contestata dalla ricorrente — che l’accordo del 12.12.2002 della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, dal
titolo “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo
umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle
risorse idriche di cui all’art. 21 del D.L.vo 11.5.1999 n. 152”, ad oggi, non è
stato recepito dalla Regione Puglia.
7) Ciò premesso, è evidente che, in assenza dell’individuazione da parte della
Regione Puglia della zona di rispetto ai sensi del comma 1 dell’art. 94 D.L.vo
152/2006, la medesima, in applicazione del successivo comma 6, ha una estensione
di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
8) Tanto basta a giustificare il diniego di autorizzazione impugnato con
l’odierno ricorso, che deve quindi essere respinto siccome destituito di
giuridico fondamento.
9) L’infondatezza del ricorso dispensa il Collegio dall’esame dell’eccezione di
inammissibilità dedotta dalla parte resistente.
10) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari - Sezione III,
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1484/06 in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio che liquida in
complessivi € 4.000 (quattromila) a favore dell’Azienda USL BA/3.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 6 luglio 2007, con
l’intervento dei signori:
Dott. Amedeo Urbano - Presidente
Dott. Leonardo Spagnoletti - Componente
Dott. Roberto M. Bucchi - Componente est.
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 11 settembre 2007
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)
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