AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

 

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. III, 11 settembre 2007, sentenza n. 2108
 

ACQUA - Risorse idriche - Aree di salvaguardia ex art. 94 D.Lgs. n. 152/2006 - Mancata individuazione da parte della regione - Estensione della zona di rispetto - 200 metri. In assenza dell’individuazione da parte della regione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 (ora art. art. 94, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006), la zona di rispetto, in applicazione del comma 6 della medesima norma, ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. Pres. Urbano, Est. Bucchi - M.P. (avv.ti Modugno e Cornacchia) c. Azienda USL Bari 3 (avv. Benedetto) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 11 settembre 2007, n. 2108

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari - Sez. Terza


N. 2108/2007

Reg. Sent.

N. 1484/2006

Reg. Ric.
 


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 1484 del 2006, proposto dal geom. MASTRODONATO PIETRO, titolare della omonima ditta, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Modugno e dall’avv. Nicola Cornacchia, elettivamente domiciliato in Bari alla via Manzoni n. 5, giusta procura a margine del ricorso;


CONTRO


- SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) - PATTO TERRITORIALE SISTEMA MURGIANO, in persona del Responsabile p.t. ing. Michele Martinelli, anche nella sua qualità di Presidente della Conferenza di Servizi convocata per la pratica SUAP n. 968/05, non costituito;
- COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA, in persona del Sindaco p. t., non costituito;
- AZIENDA USL BARI 3, in persona del Direttore Generale p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Benedetto, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari al corso Vittorio Emanuele n. 143, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione;


per l’annullamento
previa sospensiva, del verbale n. 3 del 23.5.2006 della Conferenza di Servizi indetta ex art. 4 DPR n. 447/98, come modificato dal DPR n. 440/2000, nella parte in cui non approva il progetto presentato dalla ditta Mastrodonato Pietro;
di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali ed in particolare:
del parere negativo formulato dal direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
del parere negativo del dirigente dell’UTC;
della nota prot. n. 1704 del 30.4.2003 del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della USL BA 3 nella parte in cui si riserva “di valutare i nuovi limiti di confine perimetrali tra l’attività di coltivazione mineraria e quella di cava estrattiva di inerti nonché la compatibilità delle due attività; Visto il ricorso con i relativi allegati.


Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda USL Bari 3.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza del 6 luglio 2007, il dott. Roberto M. Bucchi.


Uditi, altresì, l’avv. Di Modugno per il ricorrente e l’avv. Benedetto per l’Azienda USL BAI3.


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 24 luglio 2006 e depositato il successivo 5 settembre, il sig. Pietro Mastrodonato ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, per effetto dei quali la Conferenza di Servizi indetta ex art. 4 DPR n. 447/98, come modificato dal DPR n. 440/2000, per l’esame della domanda del ricorrente volta al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di uno stabilimento per imbottigliamento di acqua minerale da ubicare a Gravina in Puglia in contrada Murgetta, non ha approvato il progetto proposto dal ricorrente.
La ragione principale del suddetto diniego risiede nel mancato rispetto della fascia dei 200 mt. prescritta dall’art. 21 comma 7 del D.L.vo n. 152/99 ripreso daIl’art. 94 comma 6 del D.L.vo n. 152/06.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
I) Violazione di legge (art. 12 n. i del DPR 380/01). Sviamento di potere.
Sono del tutto estranei alla materia del rilascio del permesso di costruire i pareri rilasciati dal Dipartimento di Prevenzione e dall’U.T.C..
Il) Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 commi 3 e 4 del D.L.vo 3.4.2006 n. 152. Violazione degli artt. 3 e 10 n. 1 lett. b) della L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto ed incongruità di motivazione, carente considerazione dei presupposti, falsità dei presupposti e travisamento dei fatti.
L’impugnato atto di diniego di permesso di costruire è il frutto di un errore di diritto in quanto l’art. 94 del D.L.vo 152/06 non vieta sic et simpliciter l’attività di cava ma solo l’apertura delle cave che sono in connessione con la falda.
Sulla base di un falso presupposto di diritto I’AUSL BA/3 prima e il Comune di Gravina poi, hanno confuso la zona di rispetto con quella di tutela assoluta con ciò stesso incorrendo in errore.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 comma 5 del D.L.vo n. 152 del 3.4.2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazioni manifesta, irragionevolezza e palese ingiustizia.
L’attività di cava è preesistente rispetto alla captazione dell’acqua minerale, per cui alla luce della norma richiamata, l’Amministrazione avrebbe dovuto disporre la messa in sicurezza dell’attività di cava e, solo nell’ipotesi in cui tale operazione si fosse rilevata impossibile o inadeguata, ordinare l’allontanamento della coltivazione della cava.
Con atto depositato il 19 settembre 2006 si è costituita in giudizio l’Azienda USL Bari 3 eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione del parere dell’AUSL BA/3 n. 1740/2003.
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2007 la causa è stata riservata per la decisione.


DIRITTO


1) Il ricorso è infondato.


2) Priva di pregio è la prima doglianza con cui si deduce la violazione dell’art.12, n.1, del D.P.R. n. 380/01.


3) E’ evidente infatti che il procedimento avviato dalla ricorrente con la domanda presentata in data 28.7.05, riguardando la realizzazione di un impianto produttivo, è disciplinato dal D.P.R. n. 447/98, che prevede l’accertamento della conformità del progetto non solo al profilo urbanistico ed edilizio ma, anche, a quelli inerenti la sicurezza degli impianti, la tutela sanitaria e quella ambientale.


4) Parimenti infondati sono anche gli ulteriori motivi di ricorso.


5) L’art. 94 del D.L.vo n. 152 del 3.4.2006 (che riprende testualmente 1’ all’art. 21 del D.L.vo 11.5.1999 n. 152) al comma i dispone: “Su proposta dell’Autorità d’ambito, le regioni (...) individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché all’interno dei bacini imbriferi e delle aree dì ricarica della falda, le zone di protezione”.
Il successivo comma 6 precisa che “in assenza dell’individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha una estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione”.


6) Deduce 1’AUSL BA/3 nei propri scritti difensivi — e la circostanza non è contestata dalla ricorrente — che l’accordo del 12.12.2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, dal titolo “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del D.L.vo 11.5.1999 n. 152”, ad oggi, non è stato recepito dalla Regione Puglia.


7) Ciò premesso, è evidente che, in assenza dell’individuazione da parte della Regione Puglia della zona di rispetto ai sensi del comma 1 dell’art. 94 D.L.vo 152/2006, la medesima, in applicazione del successivo comma 6, ha una estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.


8) Tanto basta a giustificare il diniego di autorizzazione impugnato con l’odierno ricorso, che deve quindi essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.


9) L’infondatezza del ricorso dispensa il Collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dedotta dalla parte resistente.


10) Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari - Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1484/06 in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 4.000 (quattromila) a favore dell’Azienda USL BA/3.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 6 luglio 2007, con
l’intervento dei signori:
Dott. Amedeo Urbano - Presidente
Dott. Leonardo Spagnoletti - Componente
Dott. Roberto M. Bucchi - Componente est.

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 11 settembre 2007
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)
 


 

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it