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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. II, 14 aprile 2007, sentenza n. 1586
RIFIUTI - Regione Puglia - Impianto di smaltimento di rifiuti -
Autorizzazione - Reati di mafia - Art. 6 L.R. Puglia n. 30/86 - Istanza di
voltura di un impianto di stoccaggio - Rinvio a giudizio per violazione di norme
in materia di smaltimento - Diniego ex art. 6 L.R. n. 30/86 - Illegittimità.
La disposizione di cui all’art. 6 della L.R. Puglia n. 30/86 esclude la
possibilità che il progetto per un impianto di smaltimento di rifuti venga
approvato nel caso in cui il titolare e/o legale rappresentante e/o il
Presidente e/o gli amministratori, anche se non soci, e/o i soci dell'impresa,
società o ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a
misure di sicurezza per uno dei reati ivi menzionati. Ai fini del diniego è
pertanto necessario che l’azione penale sia iniziata con la richiesta di rinvio
a giudizio formulata, ai sensi dell’art. 416 c.p.p., dal p.m. a chiusura delle
indagini preliminari, per i reati previsti dalle leggi indicate dal citato art.
6 (tutte norme contenenti disposizioni per la lotta contro la mafia). Il
riferimento a tale disposizione non appare pertanto idonea ragione
giustificatrice del diniego all’ istanza di voltura dell’autorizzazione allo
stoccaggio provvisorio liquami per essere stata la società richiedente rinviata
a giudizio per violazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti. Pres.
Cavallari, Est. Bini - I. s.r.l. (avv. Manelli) c. Amministrazione Provinciale
di Taranto (avv. Quinto) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 14 aprile 2007, n.
1586
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE DI LECCE
SECONDA SEZIONE
N. Reg. Dec. 1586/07
N. 381 Reg. Ric.
ANNO 1999
Composto dai Signori Magistrati:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref.
SILVANA BINI Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SUL RICORSO N. 381/1999 PROPOSTO DA:
IDISUD s.r.l. - Impianti di depurazione, in persona del curatore fallimentare,
rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluigi Manelli, elettivamente domiciliata in
Lecce, presso la segreteria TAR, via Rubichi 25;
contro
Amministrazione Provinciale di Taranto, in persona del Presidente p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Quinto, elettivamente domiciliata in
Lecce, Via G. Garibaldi n. 43;
e con l’intervento ad adiuvandum di
EUROACQUE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall’Avv. Danila Corigliano, elettivamente domiciliata in Lecce, presso
la segreteria TAR, via Rubichi 25;
per la declaratoria di illegittimità
o, ove occorra, per l’annullamento
1. della delibera della Giunta Provinciale di Taranto n. 1385 del
26.11.1998, avente ad oggetto: “Diniego richiesta di voltura dell’autorizzazione
allo stoccaggio provvisorio e trattamento liquami, acque di vegetazione, reflui
caseari e reflui agro-alimentari. Revoca autorizzazione rilasciata con delibera
G.P. n. 105 del 28.1.1993”;
2. di ogni altro atto presupposto o conseguente, comunque connesso.
Visto il ricorso ed i suoi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e l’atto
di intervento ad adiuvandum;
Udito all’udienza del 17 gennaio 2007 il relatore dott.ssa Silvana Bini e, per
le parti, l’Avv. Gianluigi Manelli, l’Avv. Antonio Quinto in sostituzione
dell’Avv. Pietro Quinto e l’Avv. Rizzo in sostituzione dell’Avv. Daniela
Corigliano;
Considerato in
FATTO
1. La ricorrente, in forza di autorizzazione ottenuta con delibera di G.P. n.
105 del 28.1.1993, opera nel campo dell’impiantistica per la depurazione delle
acque ed in apposito impianto di depurazione, allocato all’interno dello
stabilimento di sua proprietà, tratta i c.d. reflui (rifiuti speciali) ad alto
carico organico.
2. In data 29.1.1997 la Idisud s.r.l. ha avanzato istanza di voltura di
intestazione della predetta autorizzazione in favore della Società Euroacque
s.r.l.
3. Sulla base di un parere sfavorevole alla voltura di intestazione, reso dal
legale della Provincia, il Comitato Tecnico, nella seduta del 29.6.98,
concludeva per il diniego della richiesta di voltura di intestazione
dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di stoccaggio provvisorio e
trattamento rifiuti liquidi speciali e per la revoca dell’autorizzazione
concessa alla Società Idisud srl con delibera n. 105 del 28.1.1993.
La Giunta Provinciale, pertanto, in data 26.11.1998, visto il parere espresso
dal Comitato Tecnico, adottava la delibera n. 1385, di rigetto dell’istanza di
voltura, avendo accertato che nei confronti della Idisud e della Euroacque “ è
stata iniziata l’azione penale, come si legge nella richiesta di rinvio a
giudizio n. 122/95 R.G.”.
Avverso detta delibera vengono articolati i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per violazione e vizio del procedimento per adozione da
parte della P.A. di un atto emesso sul presupposto di un parere viziato da
errore.
2) Violazione di legge per adozione da parte della P.A. di un atto incidente su
una posizione consolidata di diritto soggettivo, senza il necessario
contraddittorio.
3) Violazione di legge per inosservanza del procedimento previsto nella L.R. n.
30/86 ed eccesso di potere per mancanza di idonei parametri di riferimento.
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apodittica.
5) Eccesso di potere per sviamento(c.d. sviamento di potere).
6) Violazione di legge per mancanza dei presupposti della revoca (mancanza
attuale di rispondenza dell’atto alle esigenze pubbliche; mancanza di un
interesse pubblico, concreto ed attuale alla eliminazione dell’atto
inopportuno).
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Provinciale di Taranto, chiedendo il
rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.
Interveniva ad adiuvandum anche la società Euroacque, società che ha acquistato
il ramo di azienda relativo all’impianto di cui è causa.
Con ordinanza cautelare n. 159 del 3.3.1999 questa Sezione accoglieva la domanda
di sospensiva, ritenendo che “la pendenza di un procedimento penale, ancorché ci
sia stato il rinvio a giudizio, non costituisce di per sé sola valido
presupposto degli atti impugnati.”
In data 10.4.2006 si costituiva per la IDISUD il curatore fallimentare.
Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007 la causa veniva trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il diniego all’ istanza di voltura dell’autorizzazione
allo stoccaggio provvisorio liquami, nonché la revoca della autorizzazione
rilasciata con delibera G.P. n. 105 del 28.1.1993.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per
omessa indicazione del legale rappresentante della società ricorrente.
L’eccezione è infondata.
Se è pur vero che nell’epigrafe del ricorso non viene indicato il nome del
legale rappresentante, questo ha però sottoscritto il mandato con una firma
leggibile (Michele Madaro), firma riscontrabile anche nell’atto di intervento
della Euroacque s.r.l., di cui è legale rappresentante lo stesso Madaro.
2. Nel merito il ricorso è fondato.
Il nulla-osta alla voltura dell’autorizzazione è stato negato, sulla base
dell’art 6 della L.R. 30/86, in quanto “ nei confronti della IDISUD e della
Euroacque è stata iniziata azione penale, come si legge nella richiesta di
rinvio a giudizio n. 1266/95 R.G. notizie di reato e n. 1348/95 R.G.GIP; da cui
sui evince l’esistenza di documentazione attestante dati non veritieri in ordine
alle capacità di smaltimento dei rifiuti”.
In disparte la circostanza che la disposizione richiamata è stata dettata per
l’approvazione del progetto di smaltimento ed è quindi dubbia la sua
applicazione per la domanda di voltura, si deve in ogni caso osservare che l’art
6 della L.R. 30/86 esclude la possibilità che il progetto per impianto di
smaltimento venga approvato nel caso in cui il titolare e/o legale
rappresentante e/o il Presidente e/o gli amministratori, anche se non soci, e/o
i soci dell'impresa, società o ente risultino condannati o sottoposti a
procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dal D.L. 6
settembre 1982, n. 629, convertito in legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla legge
13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936. L’art 8
prevede poi la revoca dell’autorizzazione quanto sia venuto meno il requisito
dell'idoneità tecnico-economica o altro presupposto dell'autorizzazione.
L’art 6 parla di condanna o sottoposizione a procedimento penale - quindi
l’azione penale deve essere iniziata con la richiesta di rinvio a giudizio
formulata, ai sensi dell'art. 416, c.p.p., dal p.m. a chiusura delle indagini
preliminari - solo per i reati previsti nelle leggi sopra citate ( tutte
contenenti disposizioni per la lotta contro la mafia), tra cui non è ricompreso
quello per cui la ricorrente e la società controinteressata sono state indagate
(la violazione di norme in materia di smaltimento).
Per le medesime ragioni non sussistevano i presupposti per disporre la revoca
dell’autorizzazione, dal momento che il reato per il quale c’è stata la
richiesta di rinvio a giudizio non rientra tra quelli di cui al citato art 6 e
quindi non giustifica il diniego di approvazione del progetto di una discarica,
come non giustifica la revoca dell’autorizzazione.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Lecce, sez. II,
accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 18 Gennaio 2007.
Antonio Cavallari - Presidente
Silvana Bini - Estensore
Pubblicata il 14 aprile 2007
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