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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I, 13 luglio 2007, sentenza n. 2749
V.I.A. - Modifica sostanziale di attività già esistente - Sottoposizione a
valutazione di impatto ambientale - Art. 1, c. 2 D.P.C.M. n. 377/1988 - Art. 6
c. 7 D.P.C.M. 27 dicembre 1988. Ai sensi dell’art. 1, secondo comma del
D.P.C.M. 10 Agosto 1988 n° 377, e dell’art. 6, c. 7 del D.P.C.M. 27 dicembre
1988, va reputata corretta la valutazione discrezionale dell’amministrazione di
sottoporre a procedura di impatto ambientale la soluzione progettuale implicante
una modifica sostanziale (e non meramente formale) di attività già esistente
rientrante nella categoria contemplata dalla lettera “i” dell’art. 1 primo comma
del D.P.C.M. citato (nella specie: scarico a mare delle acque reflue industriali
di una piattaforma polifunzionale, già esistente, per lo stoccaggio, la
depurazione e lo smaltimento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non
pericolosi, derivanti prevalentemente da attività marittimo-portuali ). E ciò,
indipendentemente da ogni questione sulle attuali condizioni di inquinamento del
mare nella zona portuale interessata determinate dagli sversamenti di altre
realtà industriali (che, comunque, renderebbero la zona ancora più sensibile dal
punto di vista della tutela ambientale) , dalla precedente pronuncia di
compatibilità ambientale dell’originaria ipotesi progettuale relativamente ai
valori di immissione, e dalla mancata previsione della realizzazione ex novo di
opere edilizie o impiantistiche. Pres. Ravalli, Est. d’Arpe - H.S. s.r.l. (avv.
Pellegrino) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 13 luglio 2007, n. 2749
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE DI LECCE
Prima Sezione
N. 2749/2007 Reg. Dec.
N. 276 Reg. Ric.
ANNO 2007
Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Ettore Manca Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 276/2007 presentato da Hidrochemical Service S.r.l., in persona
del legale rappresentante Sig. Francesco Costantino, rappresentata e difesa
dall'Avv. Valeria Pellegrino, presso il cui Studio in Lecce, Via Augusto
Imperatore n° 16, è elettivamente domiciliata,
contro
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona
del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato,
per l'annullamento
- del provvedimento del 5 Dicembre 2006, con cui il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale) ha ritenuto “non accoglibile la richiesta di escludere dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo allo scarico
a mare attraverso condotta sottomarina delle acque reflue industriali
dell’esistente piattaforma polifunzionale sita in località Punta Rondinella, nel
Comune di Taranto”;
- di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale ed, in particolare,
del parere 3 Agosto 2006 della Commissione per la Valutazione di Impatto
Ambientale, della nota del 16 Dicembre 2004 prot. n° DSA/2004/28278 e della nota
del 10 Giugno 2005 prot. n° DSN/2005/114951 del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza dell’11 Luglio 2007 il Relatore Cons. Dr. Enrico
d'Arpe; e uditi, altresì, l’Avv. Gianluigi Pellegrino, in sostituzione dell'Avv.
Valeria Pellegrino, per Società ricorrente e l'Avvocato dello Stato Giovanni
Pedone per il Ministero resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Società ricorrente espone:
- che, con istanza del 26 Febbraio 1999, ha chiesto alla Provincia di Taranto
l’approvazione del progetto di una piattaforma polifunzionale per lo stoccaggio,
la depurazione e lo smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi ad alto carico
organico e, quindi, “l’autorizzazione allo scarico delle acque normalmente
depurate, in uscita dall’impianto di depurazione Hidrochemical Service S.r.l.
per smaltimento a dispersione nel terreno mediante pozzo disperdente, nel
sottosuolo in acquifero salato” (facendo presente che le caratteristiche
chimico-fisiche dello scarico rispettano i parametri indicati nella Tabella “A”
allegata alla Legge n° 319/1976 ed il Decreto Lgs. n° 132/1992);
- che la predetta istanza è stata sottoposta all’attenzione del Comitato Tecnico
(previsto dalla L.R. n° 30/1986) che, nella seduta del 2 Agosto 1999, ha
ritenuto necessario acquisire la V.I.A., ai sensi dell’art. 1 primo comma
lettera i) del D.P.C.M. n° 377/1988;
- che, con decreto 12 Dicembre 2000 DEC/VIA/5659, il Ministero dell’Ambiente ha
espresso un articolato giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del
progetto di cui sopra, rilevando (tra l’altro) che “Il dimensionamento
dell’impianto è stato effettuato con riferimento ai limiti della Tab. A della L.
319/1976, in considerazione dell’originaria ipotesi di smaltimento dei reflui in
unità geologica profonda. A seguito della successiva modifica progettuale che
prevede l’immissione dello scarico nel collettore fognario di adduzione al
costruendo impianto pubblico di depurazione, i limiti di riferimento sono quelli
previsti dalla Tab. 3 dell’Allegato 5 del D. Lgs. 152/1999. Tali limiti
risultano meno restrittivi di quelli posti alla base della progettazione e
pertanto l’impianto di trattamento dovrebbe essere in grado di rispettarli, con
ampio margine di sicurezza. L’impiego del campo boe e della sea-line esistenti
per il trasferimento diretto dei rifiuti liquidi dalle navi ai serbatoi di
stoccaggio è condizionato dalla preventiva esecuzione delle attività di
straordinaria manutenzione necessarie per il perfetto ripristino funzionale
degli stessi campo boe e sea-line, da sottoporre a specifico collaudo……… I
potenziali impatti ambientali riconducibili alla realizzazione dell’impianto
sono modesti, così come poco significativi risultano quelli relativi alle
normali condizioni di esercizio….”;
- che, con deliberazione 15 Novembre 2001 n° 442, la Giunta Provinciale di
Taranto ha, poi, approvato (ai sensi dell’art. 27 del Decreto Lgs. n° 22/1997)
il progetto presentato dalla Hidrochemical Service S.r.l.;
- che, con successiva determinazione dirigenziale 3 Settembre 2002 n° 103, la
Provincia di Taranto ha, dapprima, autorizzato l’impianto in via provvisoria e,
successivamente, con determinazione dirigenziale n° 240 del 23 Dicembre 2003, lo
ha autorizzato all’esercizio definitivo, fino al 30 Settembre 2006;
- che, stante la mancata realizzazione del collettore fognario da parte delle
Amministrazioni competenti, con istanza del 2 Luglio 2003, ha chiesto alla
Provincia di Taranto “l’autorizzazione allo scarico in acque superficiali (mare)
delle acque trattate presso la piattaforma polifunzionale di che trattasi,
precisando che “lo scarico avverrà attraverso la condotta sottomarina già
esistente, così come descritto nella planimetria allegata” e che “le acque
trattate rientrano nei limiti di riferimento previsti dalla Tab. 3 Allegato 5
del D. Lgs. 152/1999”;
- che, con determinazione n° 189 del 12 Novembre 2003, il Settore Tecnico
Territorio-Ambiente della Provincia di Taranto autorizzava “in via provvisoria,
per la durata di mesi 4 (quattro), allo scarico in mare attraverso condotta
sottomarina, delle acque trattate presso la piattaforma polifunzionale”
(fissando svariate prescrizioni);
- che, con successiva determinazione 16 Aprile 2004 n° 68, la Provincia di
Taranto l’autorizzava “ulteriormente in via provvisoria, per ulteriori mesi 2
(due), allo scarico in mare” e, con determinazione dirigenziale 24 Maggio 2004
n° 90, tale autorizzazione veniva estesa “per la durata di 4 (quattro) anni”;
- che l’Autorità Portuale di Taranto, con nota del 28 Giugno 2004, le comunicava
la proroga della durata della concessione demaniale per il mantenimento della
condotta sottomarina;
- che il Ministero dell’Ambiente, con nota del 16 Dicembre 2004 prot. n° DSA/2004/28278,
in merito alla rilasciata autorizzazione allo scarico in mare, ha comunicato che
“stante l’impossibilità, allo stato attuale, di effettuare lo scarico delle
acque reflue nelle modalità sopradette, legate all’assenza dei lavori di
realizzazione delle reti fognarie da parte degli Enti Locali, la variazione
delle modalità di scarico dall’impianto pubblico di depurazione allo scarico
diretto in mare attraverso condotta sottomarina delle acque trattate sottoposta
a specifica autorizzazione, non deve comunque inficiare il rispetto dei limiti
imposti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 della legge 152/1999 relativamente ai
limiti per lo scarico in acque superficiali. Pertanto l’impianto dovrebbe
garantire, anche in questa modalità di scarico, il rispetto di tali limiti con
ampio margine di sicurezza…..”;
- che, sulla scorta delle predette considerazioni, il Ministero dell’Ambiente
riteneva, infine, necessario acquisire la documentazione progettuale di
emissione dei reflui dell’impianto de quo, in modo tale da consentire di
valutare gli aspetti per una eventuale esclusione da una nuova procedura di
V.I.A.;
- che, in risposta a tale nota, la Hidrochemical Service S.r.l. ha inviato al
Ministero resistente le analisi richieste, facendo presente che “l’impianto
polifunzionale, essendo dimensionato rispetto alla destinazione finale
originaria, cioè all’unità geologica profonda (acque lentiche), rispetta i
valori limite anche per l’emissione in acque marine (acque lotiche), poiché la
Tab. 3, dell’Allegato 5, accluso al D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n° 258, relativa
allo scarico in acque superficiali, coincide, come valori, alla Tab. A della ex
L. n° 319/1976, relativa all’emissione in unità geologica profonda, anzi, per
alcuni parametri (Cloruri, Solfati, ecc.), è meno restrittiva”, chiarendo,
altresì, che la variante in oggetto costituiva (a dire dalla ricorrente) una
modifica c.d. formale, e non sostanziale, del progetto originario;
- che, con la nota 10 Giugno 2005 prot. n° DSN/2005/114951, il Ministero
dell’Ambiente riteneva che “la modifica progettuale in esame, comportando la
possibile sussistenza di fattori suscettibili di causare ripercussioni
significative sull’ambiente marino in generale, potrebbe essere considerata come
modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dal DEC/VIA/5659. Pertanto, tale
soluzione dovrà essere sottoposta ad una procedura di verifica di esclusione
dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui all’art. 6 della L
349/1986 e ss.mm.. Producendo una specifica istanza…”;
- che, con istanza presentata in data 25 Luglio 2005, la Società ricorrente
ottemperava alla predetta richiesta del Ministero dell’Ambiente, chiedendo
formalmente che si accertasse la sussistenza delle condizioni per l’esclusione
dalla procedura di V.I.A.;
- che, nelle more della definizione di tale procedimento, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Taranto, con decreto successivamente
convalidato dal G.I.P., disponeva il sequestro preventivo degli immobili e dei
macchinari esistenti nel complesso aziendale della Hidrochemical Service S.r.l.
(tra le questioni oggetto dell’indagine penale vi era la pretesa mancata
ottemperanza del decreto V.I.A. 5659 del 2000 ed il rilascio della
autorizzazione provinciale n° 90/2004 in assenza di nuova V.I.A.);
- che, con provvedimento del 5 Dicembre 2006, il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare ha ritenuto non accoglibile la richiesta di
escludere dalla procedura di V.I.A. il progetto relativo allo scarico a mare
attraverso condotta sottomarina delle acque reflue industriali dell’esistente
piattaforma polifunzionale sita in località Punta Rondinella nel Comune di
Taranto, rilevando che “la modifica progettuale in esame comporta la sussistenza
di fattori che possono causare ripercussioni di notevole importanza
sull’ambiente e pertanto deve essere sottoposta alla procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale di cui all’art. 6 della L. 349/1986, ai sensi dell’art. 1
comma 2 del D.P.C.M. 10 Agosto 1988 n° 377”.
La Società ricorrente, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi
indicati in epigrafe, li ha impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando
i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione dell’art. 10 bis Legge n° 241/1990 – Eccesso di potere per
insufficiente istruttoria.
2) Eccesso di potere – Violazione per falsa applicazione dell’art. 1 comma 2 del
D.P.C.M. n° 377/1988 – Violazione Decreto Lgs. n° 152/2006 – Violazione per
mancata applicazione D.P.R. 26 Aprile 1996.
3) Eccesso di potere per falsità dei presupposti e sviamento.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda
azionata, la ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.
Si è costituito in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero
intimato, depositando articolate memorie difensive con le quali ha, ampiamente e
puntualmente, replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per
la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del
ricorso.
La Società ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione
dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata abbinata al merito nella
Camera di Consiglio del 7 Marzo 2007.
Alla pubblica udienza dell’11 Luglio 2007, su richiesta di parte, la causa è
stata posta in decisione.
DIRITTO
Come illustrato in narrativa, la Società ricorrente impugna: 1) la nota
dirigenziale del 5 Dicembre 2006, con cui il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare le ha comunicato (in esito alla verifica di cui
all’art. 6 settimo comma del D.P.C.M. 27 Dicembre 1988) di avere ritenuto non
accoglibile la richiesta (presentata in data 25 Luglio 2005) di escludere dalla
procedura di V.I.A. il progetto relativo alla scarico a mare, attraverso
condotta sottomarina, delle acque reflue industriali della piattaforma
polifunzionale (per lo stoccaggio, la depurazione e lo smaltimento di rifiuti
speciali liquidi pericolosi e non pericolosi, derivanti prevalentemente da
attività marittimo-portuali) da essa gestita sita nella zona industriale
portuale in località “Punta Rondinella” del Comune di Taranto, con la seguente
motivazione: “la modifica progettuale in esame comporta la sussistenza di
fattori che possono causare ripercussioni di notevole importanza sull’ambiente e
pertanto deve essere sottoposta alla procedura di valutazione di impatto
ambientale di cui all’art. 6 della L. n° 349/1986, ai sensi dell’art. 1 comma 2
del D.P.C.M. 10 Agosto 1988 n° 377”; 2) ogni altro atto connesso, tra cui il
conforme parere espresso in data 3 Agosto 2006 dalla Commissione per la V.I.A..
Il Collegio ritiene possibile prescindere dall’esame delle eccezioni di
inammissibilità del gravame sollevate dalla avvocatura erariale, poiché il
ricorso è manifestamente infondato nel merito.
Il Tribunale osserva che le principali censure formulate dalla Società
ricorrente sono prive di pregio giuridico, in quanto nella fattispecie trattasi
di un’innovativa soluzione progettuale implicante una modifica sostanziale (e
non meramente “formale”) dell’originario progetto – da smaltimento delle acque
reflue industriali mediante scarico nel collettore fognario di adduzione
all’impianto pubblico di depurazione, a scarico diretto in mare dei reflui
trattati attraverso l’utilizzazione di una preesistente condotta sottomarina (sea-line),
già destinata ad altri usi (trasferimento diretto dei rifiuti liquidi dalle navi
ai serbatoi di stoccaggio della piattaforma polifunzionale) e mai sottoposta a
Valutazione di Impatto Ambientale quale strumento di scarico delle acque reflue
trattate presso la piattaforma polifunzionale (il che rende irrilevante ogni
argomentazione basata sulla realizzazione della condotta stessa in epoca
anteriore all’entrata in vigore della vigente disciplina in materia di V.I.A.) –
della piattaforma polifunzionale già esistente (per lo stoccaggio, la
depurazione e lo smaltimento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non
pericolosi, derivanti prevalentemente da attività marittimo-portuali) da essa
gestita sita nella zona industriale portuale in località “Punta Rondinella” del
Comune di Taranto (rientrante nella categoria contemplata dalla lettera “i”
dell’art. 1 primo comma del D.P.C.M. 10 Agosto 1988 n° 377), da sottoporre a
Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 1 secondo comma del citato
D.P.C.M. n° 377/1988, al fine di ponderare – a seguito della variante
dell’originaria scelta progettuale – le eventuali ripercussioni negative
significative sull’ambiente marino in generale (in un contesto allocato
all’interno di S.I.C. e del sito di interesse nazionale identificato con D.M. 10
Gennaio 2000).
E ciò, indipendentemente da ogni questione sulle attuali condizioni di
inquinamento del mare nella zona portuale di Taranto determinate dagli
sversamenti di altre realtà industriali (che, comunque, renderebbero la zona
ancora più sensibile dal punto di vista della tutela ambientale) e dalla teorica
coincidenza (o minore severità) dei valori della Tabella 3 dell’Allegato 5 del
Decreto Lgs. n° 152/1999 (relativa allo scarico in acque superficiali) con
quelli delle Tabelle “A” e “C” della Legge n° 319/1976 (relative,
rispettivamente, all’immissione in unità geologica profonda e allo scarico in
collettore fognario), in relazione ai quali il Ministero dell’Ambiente si era
già espresso in senso positivo circa la compatibilità ambientale della
originaria ipotesi progettuale della piattaforma polifunzionale di che trattasi
(con il decreto DEC/VIA/5659 del 12 Dicembre 2000), e senza che importi la
mancata previsione della realizzazione ex novo di opere edilizie o
impiantistiche.
Dispone, infatti, l’art. 1 secondo comma del D.P.C.M. 10 Agosto 1988 n° 377 e
ss.mm. che “la medesima procedura (Valutazione di Impatto Ambientale) … si
applica, altresì, agli interventi (di qualsiasi tipo) su opere già esistenti
rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi
un’opera con caratteristiche sostanzialmente diverse (ai fini delle possibili
ripercussioni sull’ambiente) dalla precedente”.
Nel mentre, l’art. 6 comma settimo del D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 prevede che:
“la Commissione provvede a verificare caso per caso la sussistenza delle
condizioni di esclusione dalla procedura di V.I.A. …. a questo fine accerta,
anche d’ufficio, l’insussistenza di fattori che possano causare ripercussioni di
notevole importanza sull’ambiente, tra cui la natura dell’intervento, le sue
caratteristiche tecniche, …., gli scarichi, ecc.”.
In conclusione, alla stregua delle soprariportate coordinate normative, la
discrezionale valutazione compiuta dall’Amministrazione resistente di non
ritenere ininfluente (ai fini ambientali) la modifica in questione delle
modalità di smaltimento delle acque reflue industriali, non risulta tecnicamente
scorretta o inficiata dagli altri profili di illegittimità denunciati nel
ricorso (in particolare, non appaiono indispensabili – in tale fase
procedimentale – gli esasperati approfondimenti istruttori indicati dalla parte
ricorrente).
Inoltre, considerata la peculiare natura dell’atto impugnato – emanato ai sensi
dell’art. 6 comma settimo del D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 (“Norme tecniche per la
redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di
compatibilità di cui all’art. 6 L. 8 Luglio 1986 n° 349, adottate ai sensi
dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 Agosto 1988 n° 377”), rubricato “Istruttoria per il
giudizio di compatibilità ambientale”, e non conclusivo del procedimento
amministrativo di V.I.A. – non appare condivibile nemmeno la censura incentrata
sulla dedotta violazione del c.d. “preavviso di rigetto”, di cui all’art. 10 bis
della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm..
In ogni caso, si rileva che il Ministero resistente, con la nota del 10 Giugno
2005, aveva già preliminarmente comunicato alla Società odierna ricorrente che
“la modifica progettuale in esame, comportando la possibile sussistenza di
fattori suscettibili di causare ripercussioni significative sull’ambiente marino
in generale, potrebbe essere considerata, in base alle informazioni acquisite,
come modifica sostanziale rispetto a quanto previsto nel DEC/VIA/5659 del 12
Dicembre 2000”.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce –
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Condanna la Società ricorrente al pagamento, in favore dell’Avvocatura erariale,
delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00
(Duemilacinquecento/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio dell’11 Luglio 2007.
Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 13 Luglio 2007
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