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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I, 24 ottobre 2007, sentenza n. 3656
INQUINAMENTO ACUSTICO - Tutela della salute - Art. 117 Cost. - Potestà
regolamentare regionale - L.r. Puglia n. 3/2002 - Zonizzazione acustica -
Difetto - Applicabilità del criterio differenziale. La disciplina normativa
del fenomeno dell’inquinamento acustico, attenendo alla tutela della salute, è,
alla luce del testo novellato dell’art. 117 Cost., materia devoluta alla
legislazione concorrente Stato-Regioni, nonché ambito di disciplina in cui la
potestà regolamentare spetta alle Regioni (art. 117, c. 6 Cost.), sicchè le
norme regolamentari statali preesistenti rispetto al varo del nuovo titolo V
della carta fondamentale, permangono in vigore fino a quando non vengano
sostituite da nuove norme dettate dalla Regione, autorità dotata di competenza
nel nuovo sistema (sent. Corte Cost. n. 376/2002). Da ciò consegue che, giusta
il disposto dell’art. 3 della L.r. Puglia 12 febbraio 2002, n. 3, nella
valutazione dei limiti massimi di rumore ambientale, anche in difetto di
zonizzazione acustica, trova certamente applicazione il cd. criterio
differenziale. Pres. Ravalli, Est. Dibello - G. s.a.s. (avv. Taurino) c. Comune
di Taranto (avv. Vaglia) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 ottobre 2007, n.
3656
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE
Registro Decisioni: 3656/2007
Registro Ricorsi: 465/2005
Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli PRESIDENTE
Enrico d’Arpe COMPONENTE
Carlo Dibello COMPONENTE rel
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
su ricorso n. 465/2005 presentato da :
SOCIETA’ “GI.CA di Giudici Bruno & C” s.a.s. , in persona del legale
rappresentante p.t. e dalla sig.ra GIUDICI CLAUDIA , rappresentati e difesi
dall’avv. Barbara Taurino ed elettivamente domiciliati in Lecce alla via 95° rgt
Fanteria , n. 9 presso lo studio del prof avv. Ernesto Sticchi Damiani;
contro
COMUNE DI TARANTO , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’Avv. Irene Vaglia , ed elettivamente domiciliato in Lecce, via Taranto, 92
,presso lo studio dell’avv. Silvestro Lazzari ;
e nei confronti di
VIPERA PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Tagliente del foro
di Taranto ed elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Verdi, 5 presso lo
studio dell’avv. Vito Giorgio Tommasi
per l’annullamento
-della determinazione dirigenziale n.19 dell’11.3.2005 , notificata il
14.3.2005, con cui il Dirigente della Direzione Attività Produttive del Comune
di Taranto ha disposto la sospensione della licenza di Pubblico esercizio di
tipo “A”, n. 1330 del 25.9.2003, intestata alla signora Claudia Giudici e la
chiusura dell’esercizio di v. le Unicef , n.30/32, a decorrere dal terzo giorno
successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento e sino a quando”
rimosse le cause che diedero luogo alla emissione dell’O.S.n. 560 del 19.9.2003,
sarà rilasciata apposita certificazione da parte dell’ASL TA/1 sul funzionamento
regolare degli impianti..”;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare,
del verbale di rilevazione fonometrica, il cui contenuto allo stato si ignora,
effettuata negli ambienti di vita del sig. Vipera Pasquale dal settore fisico
dell’A.R.P.A dipartimento di Taranto , in data 16.2.2005, per la verifica
dell’inquinamento acustico , con riferimento al quale fin d’ora si fa espressa
riserva di proporre motivi aggiunti;
e per il risarcimento del danno
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e del sig. Vipera
Pasquale ;
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica camera di consiglio del 12 ottobre 2005 quale relatore
il referendario Carlo Dibello, uditi gli avvocati Barbara Taurino per la
ricorrente , nonché l’avv Irene Vaglia per il comune di Taranto e l’avv. Fabio
Tagliente per Vipera pasquale;
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, nella loro qualità di titolari di un esercizio commerciale di tipo
“A” denominato “ Pinamar Cafè”, sito in Taranto in Viale Unicef aperto al
pubblico tutti i giorni , tranne il mercoledì, dalle ore 06,00 alle ore 03,00
impugnano, con l’atto introduttivo del presente giudizio, il provvedimento con
il quale il dirigente della direzione attività produttive del comune di Taranto
ha disposto la sospensione della licenza di pubblico esercizio di tipo “A”
intestata alla signora Giudici Claudia delegata della società GI.CA di Giudici
Bruno & c. ed ha conseguentemente ordinato “la chiusura dell’esercizio di Viale
Unicef , nn 30-32, a decorrere dal terzo giorno successivo alla data di notifica
del provvedimento e sino a quando, rimosse le cause che diedero luogo alla
emissione dell’O.S. n. 560 del 19.12.2003, sarà rilasciata apposita
certificazione da parte dell’ASL TA/1 sul funzionamento regolare degli impianti
…”.
Il provvedimento in questione si basa sui risultati di una indagine fonometrica
effettuata da tecnici dell’ARPA negli ambienti di vita del controinteressato sig
Vipera Pasquale, e cioè nell’abitazione posta al primo piano dello stabile di
viale Unicef 30, soprastante il pubblico esercizio in argomento , che ha
permesso di accertare il superamento del limite differenziale notturno e la non
esaustività degli interventi di bonifica precedentemente sollecitati e posti in
essere dai ricorrenti .
Questi ultimi hanno successivamente impugnato pure il rapporto dell’11.2.2005
con cui i tecnici dell’ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto , in
seguito a rilevamenti fonometrici eseguiti presso gli ambienti di vita del sig.
Vipera , rispettivamente in data 28.1.2005, 29.1.2005, 30.1.2005 e 4.2.2005
hanno formulato un giudizio di superamento dei valori limite previsti dall’art 4
del DPCM del 14.11.1997 .
I ricorrenti articolano il seguente unico motivo di censura in sede di ricorso
introduttivo:
erronea presupposizione in fatto-eccesso di potere per manifesta
irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa .carenza
istruttoria-motivazione insufficiente .
La determinazione dirigenziale impugnata sarebbe illegittima :
perché si basa su di una indagine fonometrica non idonea a rilevare la eventuale
sussistenza di immissioni sonore provenienti dal Pinamar Cafè in quanto eseguita
nel giorno di chiusura del predetto esercizio(16.2.2005);
perché non indica le sorgenti sonore ritenute fastidiose, né specifica gli
interventi di bonifica reputati insufficienti ad eliminare l’inquinamento
acustico;
in quanto non rende ragione della divergenza tra le conclusioni cui è pervenuto
il tecnico della parte ricorrente e il giudizio di non esaustività della
bonifica stilato dai tecnici dell’ARPA.
Ciò, nonostante la effettuazione di numerosi interventi tecnici da parte dei
ricorrenti diretti a eliminare il livello di rumorosità prodotto dalle sorgenti
sonore poste all’interno dell’ esercizio pubblico gestito.
Con la proposizione dei motivi aggiunti si lamenta, da parte dei ricorrenti, la
violazione , falsa ed erronea interpretazione della normativa dettata in materia
di inquinamento acustico dal combinato disposto degli artt. 2, comma 1, 6, comma
1 dpcm 1.3.1991 e 8, comma 1 dpcm 14.11.1997,nonché dalle leggi 447/95 e dalla
legge reg 12.2.2002, 3
La difesa dei ricorrenti ritiene che la applicazione del cd criterio
differenziale , impiegato dai tecnici dell’ARPA per pervenire ad un giudizio di
superamento del limite di rumorosità accettabile, così come proveniente
dall’esercizio gestito dai ricorrenti presupponga la intervenuta zonizzazione
acustica del territorio comunale che, tuttavia, a Taranto non è stata adottata .
In difetto di siffatta pianificazione ai fini dell’inquinamento acustico non
potrebbe che operare il criterio basato sulla verifica del superamento dei
limiti di accettabilità con riferimento alle quattro grandi zone indicate
dall’art 6 del dpcm 1 marzo 1991.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Taranto e il controinteressato
Vipera Pasquale
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 12 ottobre 2005
Il ricorso è infondato.
Le norme che disciplinano il fenomeno dell’inquinamento acustico mirano in
maniera inoppugnabile alla tutela della salute che, per quel che concerne lo
specifico tema in argomento, richiede interventi diretti a scongiurare il
rischio di una aggressione intollerabile sul versante della esposizione a
immissioni sonore nocive o disturbanti.
La materia ha registrato un importate intervento legislativo di carattere
costituzionale con il varo della legge di riforma del titolo V della
Costituzione , legge 3 del 2001.
L’art 117 della Costituzione, dopo aver sancito che la potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni , delinea i rispettivi ambiti di
competenza , consentendo di individuare settori di legislazione cd esclusiva di
pertinenza dello Stato, ambiti di legislazione concorrente, in cui opera una
sorta di dualismo legislativo Stato-Regioni e materie devolute alla competenza
residuale delle Regioni.
Lo stesso articolo 117 include , tra le materie oggetto di legislazione
concorrente, anche la tutela della salute, ivi compresa, per quanto di interesse
ai fini della controversia in esame, la disciplina dell’inquinamento acustico.
Il riparto di competenze nelle cd materie di legislazione concorrente individua
nelle Regioni gli enti titolari della potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali , riservata alla legislazione dello
Stato.
Di particolare rilievo è pure la corretta individuazione della potestà
regolamentare la quale , sempre secondo la previsione di cui all’art 117 della
Cost , spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva , salva delega
alle Regioni., mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia, ivi comprese
quelle di cd legislazione concorrente già caratterizzate da una sorta di riserva
di legge regionale , eccezion fatta per la determinazione dei principi
fondamentali.
La tutela della salute costituisce oggi , alla luce delle suddette disposizioni
costituzionali, materia devoluta alla legislazione concorrente Stato-Regioni ,
secondo quanto già osservato, ed è ambito di disciplina in cui la potestà
regolamentare spetta alle Regioni, ai sensi dell’art 117, sesto comma Cost .
Alla luce di questa nuova fisionomia del riparto di potestà legislativa e
regolamentare tra Stato e Regioni tracciato dal legislatore costituzionale del
2001 si può oggi affermare che la legislazione Regionale adottata in una materia
di cd legislazione concorrente può ricevere attuazione solo attraverso
l’esercizio della omologa potestà regolamentare.
Ciò significa , come anche posto in risalto dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 376/2002 ,che le norme regolamentari statali preesistenti rispetto
al varo del nuovo titolo V della carta fondamentale , emanate in conformità del
passato quadro costituzionale, permangono in vigore fino a quando non vengano
sostituite da nuove norme dettate dall’autorità dotata di competenza nel nuovo
sistema( Regioni).
In un riparto così rigidamente strutturato, alla fonte secondaria statale è,
pertanto, inibita in radice la possibilità di vincolare l’esercizio della
potestà legislativa regionale.
Ciò detto occorre osservare che la materia dell’inquinamento acustico è
disciplinata , nella Regione Puglia, con la legge 12 febbraio 2002, n. 3
L’art 1 di detta legge enuncia le finalità perseguite dal legislatore il quale
detta norme di indirizzo per la tutela dell’ambiente esterno e abitativo, per la
salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento
acustico proveniente da sorgenti sonore , fisse o mobili, e per la
riqualificazione ambientale.
Risulta, perciò, ribadito che la disciplina normativa del fenomeno
dell’inquinamento acustico attiene alla tutela della salute, materia in cui ,
per quanto già rilevato, vige un riparto di potestà legislativa Stato-Regioni
che devolve alle Regioni la fissazione delle regole di settore lasciando allo
Stato la determinazione dei principi fondamentali
Il successivo articolo 3 della stessa legge regionale stabilisce , al comma 3,
che “ per le zone non esclusivamente industriali – come quella ove risulta
ubicato l’esercizio pubblico Pinamar Cafè – oltre i limiti massimi per il rumore
ambientale -, trova applicazione anche il cd criterio differenziale alla luce
del quale non può essere superata la differenza di 5 db durante il periodo
diurno e di 3 db durante il periodo notturno.
Alla luce di questa previsione normativa del legislatore regionale, e della
ricostruzione operata circa la competenza legislativa in materia di tutela della
salute , deve ritenersi che , nella valutazione dei limiti massimi di rumore
ambientale , in difetto di zonizzazione acustica, trova applicazione il criterio
differenziale . così come avvenuto nella fattispecie.
Il ricorso va , pertanto, respinto .
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sezione prima di Lecce ,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa
Così deciso in Lecce , nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2005
Aldo Ravalli- PRESIDENTE
Carlo Dibello -ESTENSORE
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 24 ottobre 2007
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