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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I, 22 febbraio 2007, sentenza n. 614
 

RIFIUTI - ACQUA - Situazioni di emergenza - Art. 3, c. 2-bis del d.l. 245/2005 - Competenza territoriale funzionale del TAR Lazio - Limiti. La competenza territoriale funzionale del TAR Lazio individuata dall’art. 3, c. 2-bis del d.l. 30 novembre 2005, n. 245 (conv. in l. 27 gennaio 2006, n. 21), in materia di situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non è riferita in modo indifferenziato ad ogni tipologia di atto posto in essere a seguito della dichiarazione di emergenza dal Presidente del Consiglio o dai Commissari delegati. Al contrario, dall’inequivoco disposto normativo di cui all’art. 3 del d.l. 245, cit., emerge che la devoluzione in questione resti limitata alle sole ipotesi di impugnativa “delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali”, poste in essere a seguito della dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5, cit. (ci si riferisce, come è evidente, da un lato all’istituto delle c.d. ‘ordinanze in deroga’, di cui al comma 2 dell’art. 5 e dall’altro alla diversa figura delle ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, di cui è menzione al comma 3 del medesimo articolo). La deroga alla competenza territoriale non trova invece applicazione nelle ipotesi in cui l’impugnativa giurisdizionale concerna (non già le ordinanze di cui all’art. 5, cit., ovvero i provvedimenti ad esse conseguenti, bensì) atti e provvedimenti amministrativi di diversa natura costituenti esercizio di un’ordinaria attività gestionale, sia pure esplicantesi nell’ambito delle particolari situazioni di cui all’art. 2, comma 1,lettera c) della l. 225. Pres. Ravalli, Est. Contessa - Comune di Galatone (avv. Sticchi Damiani) c. Presidente della Regione Puglia, Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia (Avv. Stato), Regione Puglia (avv. Paccioni) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 22 febbraio 2007, n. 614

ACQUA - Provvedimenti incidenti sulla materia delle acque pubbliche - Giurisdizione TRAP e TSAP - Controversie - Carattere immediato e diretto sulla gestione delle acque. La giurisdizione del complesso T.R.A.P. - T.S.A.P. ex art. 143, R.D. 1175 del 1933 in tema di provvedimenti amministrativi incidenti sulla materia delle acque pubbliche vada intesa di guisa tale da ricomprendere non già qualunque tipo di controversia in cui venga in rilievo una questione di interesse per la gestione del c.d. ‘ciclo delle acque’, bensì unicamente le controversie che, rispetto a tale gestione, rivestano un rilievo di carattere immediato e diretto (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 16 febbraio 2005, n. 514; id., Sez. IV, sent. 30 maggio 2002, n. 3014; cass., Sez. Un, sent. 24 aprile 1992, n. 4965; id., sez. Un., sent. 29 dicembre 1990, n. 12222). Pres. Ravalli, Est. Contessa - Comune di Galatone (avv. Sticchi Damiani) c. Presidente della Regione Puglia, Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia (Avv. Stato), Regione Puglia (avv. Paccioni) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 22 febbraio 2007, n. 614

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

LECCE

PRIMA SEZIONE


Registro Dec: 614/2007

Registro Generale: 1041/06


nelle persone dei Signori:


ALDO RAVALLI Presidente
ETTORE MANCA Componente
CLAUDIO CONTESSA Componente, relatore


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Visto il ricorso 1041/2006 proposto da:
COMUNE DI GALATONE
(in persona del Sindaco, p.t.)
rappresentato e difeso da:
AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI
con domicilio eletto in LECCE
VIA 95° RGT. FANTERIA, 9
presso
AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI


contro


PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA,
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE IN PUGLIA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F. RUBICHI, 23
presso
SUA SEDE
 

e contro


REGIONE PUGLIA
(in persona del Presidente, p.t.)
rappresentata e difesa da:
AVV. LUIGI PACCIONE
con domicilio eletto in LECCE
PIAZZA G. MAZZINI, 72
presso
AVV. ALESSANDRO LEUCI


nonché nei confronti di


COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA
(in persona del Sindaco, p.t., n.c.)

per l’annullamento, previa sospensiva:
A) nell’ambito del ricorso principale, in data 8 giugno 2006:
- della D.G.R. n. 408 del 31 marzo 2006, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria definitiva per gli interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastutturali di cui alla misura 1.1 - azione 5 del P.O.R. Puglia 2000-2006, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso alle agevolazioni di cui si tratta il progetto di interventi approvato dal Comune di Galatone, nonché
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare: della determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. della Regione Puglia 15 aprile 2005, n. 327, recante l’apprvazione delle prima graduatoria di merito, nonché (ove occorra):
- il decreto del Commissario delegato per l’Emergenza ambientale in Puglia n. 24/CD/A del 10 marzo 2005, con il quale il Commissario delegato ha demandato al Dirigente regionale del Settore LL.PP., in qualità di responsabile dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto fra Stato e Regione in materia di risorse idriche in data 13 marzo 2003, il compimento delle attività tutte ricomprese nel medesimo, laddove lesivo per il Comune di Galatone;
- degli atti e dei provvedimenti con i quali il Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale, attraverso la propria struttura, ha valutato le proposte di finanziamento pervenute, prima di trasmetterle all’Assessorato regionale ai LL.PP., limitatamente alla parte in cui essi hanno disposto - o hanno concorso a determinare - l’esclusione del Comune di Galatone dalla graduatoria dei Comuni ammessi a fruire delle agevolzioni di cui si tratta;

B) nell’ambito del ricorso per motivi aggiunti, in data 24 ottobre 2006:
- della determinazione del dirigente del Settore LL.PP. della Regione Puglia, n. 495 del 3 ottobre 2006, di convalida e ratifica della graduatoria definitiva già approvata dalla G.R. con le deliberazioni numm. 408 del 31 marzo 2006 e 1378 del 19 settembre 2006, avente ad oggetto i medesimi interventi di adeguamento e completamento di cui alla D.G.R. impugnata con il ricorso principale, nonché
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, della D.G.R. 1378 del 19 settembre 2006, con la quale è stata riapprovata la suddetta graduatoria con la posizione rettificata dal Comune di Villa Castelli, in accoglimento delle prescrizioni formulate nella D.G.R. n. 408 del 31 marzo 2006;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia e della Regione Puglia;
Data per letta all’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2007 la relazione del Referendario Claudio Contessa e uditi, altresì, gli avvocati Sticchi Damiani (per il Comune ricorrente), Tarentini (per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Leuci (in sostituzione dell’avv. Paccione, per la Regione Puglia);

Considerando che nel ricorso introduttivo sono dedotti i seguenti motivi:
1) Erronea presupposizione in fatto - Carenza di istruttoria - Violazione del bando - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa;
2) Violazione dell’art. 10, lettera b) e dell’art. 10-bis della l. 241 del 1990 - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sotto altro profilo;
3) Incompetenza - Violazione del bando - Violazione dell’art. 12, l. 241 del 1990 - Violazione del principio di affidamento;

Considerando che nel ricorso per motivi aggiunti sono dedotti i seguenti motivi:
1) Erronea presupposizione in fatto - Carenza di istruttoria - Violazione del bando - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa;
2) Violazione dell’art. 10, lettera b) e dell’art. 10-bis della l. 241 del 1990 - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sotto altro profilo;
3) Incompetenza - Violazione del bando - Violazione dell’art. 12, l. 241 del 1990 - Violazione del principio di affidamento;
4) Illogicità, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa - Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa - Eccesso di potere.

Considerando in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO


Il Comune ricorrente riferisce di aver presentato domanda di partecipazione al bando per il finanziamento degli interventi infrastrutturali del completamento di programmazione del P.O.R. Puglia 2000-2006, previsti dalla misura 1.1 - Azione 5, attraverso la presentazione di uno specifico progetto di intervento da ammettere al finanziamento regionale.
Il bando in questione era stato indetto dal Presidente della Regione nella sua veste di Commissario delegato per l’emergenza ambientale ai sensi della disciplina di fonte nazionale succedutasi nel corso degli anni (in particolare: Ord. P.C.M. - Dipartimento protezione Civile del 22 marzo 2002; decreto P.C.M. del 13 gennaio 2004, di proroga dello stato di emergenza per tutto il 2004).
Il bando in questione era volto al finanziamento di interventi di realizzazione e/o adeguamento di reti di fognatura bianca, attraverso: a) l’adeguamento del recapito finale di reti di fognatura pluviale che scaricano in sottosuolo attraverso pozzi assorbenti; b) la separazione di reti pluviali da reti fognarie miste esistenti, ovvero il completamento delle reti pluviali esistenti.
Tanto, al fine di conseguire il risparmio ed il riutilizzo delle acque, la tutela della qualità dei corpi idrici sotterranei e superficiali, nonché l’adeguamento degli scarichi alla normativa di settore (in particolare: d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - ora: d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 -).
L’iter amministrativo di valutazione dei progetti veniva scandito dal bando di cui sopra in tre fasi:
- in una prima fase, la struttura commissariale provvedeva all’esame tecnico-amministrativo delle proposte, provvedendo a stilare una prima graduatoria di merito, da pubblicarsi sul B.U.R.P.;
- in una seconda fase (il cui avvio coincideva, appunto, con la pubblicazione della graduatoria provvisoria dei progetti), i soggetti interessati venivano ammessi a presentare le proprie osservazioni, sulle quali la struttura commissariale si sarebbe espressa entro i successivi trenta giorni;
- la terza fase prevedeva la stila, da parte della struttura commissariale, della graduatoria definitiva e la sua approvazione da parte del Commissario delegato, consentendo così di procedere alla successiva fase di erogazione dei benefici in favore dei progetti utilmente collocati in graduatoria.
Le regole del bando prevedevano che i progetti utilmente collocati in graduatoria sarebbero stati ammessi ai finanziamenti senza decurtazione alcuna del valore degli investimenti previsti, fino a concorrenza delle somme disponibili (somme inizialmente previste in euro 44.590.000,00 e successivamente - in più fasi - incrementate sino ad euro 214.124.164,08).
Risulta agli atti che, con decreto n. 24/CD/A del 2 marzo 2005 il Commissario delegato ebbe ad attestare che le attività relative all’attuazione di quanto previsto dal bando di cui sopra (attività rientranti nell’ambito di apposito Accordo di Programma Quadro stipulato fra la Regione Puglia ed i Ministeri competenti) fossero demandate al Dirigente regionale del Settore LL.PP., nella sua qualità di responsabile del medesimo A.P.Q.
Risulta, ancora, agli atti che con determinazione n. 307 del 15 aprile 2005, il Dirigente regionale in questione approvò la prima graduatoria provvisoria dei Comuni che avevano partecipato al bando di finanziamento di cui è causa.
In tale occasione, 111 proposte vennero reputate ammissibili e posizionate secondo l’ordine decrescente di merito, mentre 108 proposte vennero dichiarate inammissibili sotto diversi profili.
A seguito dell’approvazione della graduatoria provvisoria, numerosi Comuni che avevano inoltrato progetti con annesse richieste di finanziamento fecero pervenire alla struttura commissariale le proprie controdeduzioni, volte alla modifica delle risultanze della graduatoria stessa.
Per quanto concerne le vicende relative alla partecipazione del Comune di Galatone alla procedura in questione, risulta agli atti che a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria fosse emersa la non ammissibilità dell’istanza, per la sussistenza di due circostanze che il bando prevedeva a pena di esclusione.
Le circostanze in questione, secondo la codifica operata dalle Amministrazioni intimate, erano le seguenti:
- “la corografia digitale e i relativi bacini non sono georeferenziati nel sistema di riferimento Gauss Boaga richiesto dal bando;
- La scheda di sintesi è incompleta o non sottoscritta”.
Con nota trasmessa alla Regione Puglia via fax in data 27 maggio 2005 agli Uffici della struttura commissariale (il termine a tal fine previsto, a termini di bando, era il successivo 28 maggio), il Comune di Galatone assicurava la celere trasmissione dei documenti mancanti, precisando che la loro mancata presentazione “sia pure necessari[a] da un punto di vista formale, non pregiudica[] la qualità progettuale e la relativa dimostrazione della necessità dell’intervento sul territorio”
Il Comune ricorrente soggiunge al riguardo che non fosse neppure esatto affermare che la corografia digitale non fosse stata trasmessa, atteso che - al contrario - essa era stata ritualmente presentata alle Amministrazioni intimate e che, per un mero refuso informatico, non ne era stata possibile la lettura.
Quanto, poi, alla mancata sottoscrizione della scheda di sintesi, risulta agli atti che dalla documentazione trasmessa con atto ufficiale del Comune ricorrente, risultasse senza dubbio alcuno il nome e la qualifica dell’estensore della scheda medesima.
In data 31 marzo 2006, la Giunta regionale pugliese adottò la delibera n. 408, con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva.
Dall’esame della delibera in questione emerge che il progetto del Comune di Galatone sia stato definitivamente escluso dai benefici economici in questione con la seguente motivazione: “per [il progetto in questione] non sono state presentate controdeduzioni nei termini indicati”.
Tuttavia, nell’ambito della medesima delibera veniva stabilito:
- da un lato, “di accogliere le istanze di cui [al motivo di esclusione relativo alla stesura della corografia digitale] atteso che le valutazioni per la corretta attribuzione dei punteggi previsti in sede di bando sono scaturite anche dall’esame di idonea documentazione in possesso degli uffici regionali”;
- dall’altro, “di dover considerare [il motivo di esclusione relativo alla mancata sottoscrizione della scheda] meramente formal[e] e quindi sanabil[e] dal punto di vista amministrativo”.
La delibera in questione veniva impugnata dal Comune odierno ricorrente, il quale ne contestava la legittimità sotto tre articolati profili, specificando che l’impugnativa fosse proposta limitatamente alla parte dei provvedimenti impugnati che aveva determinato l’esclusione del proprio progetto.
Si costituiva in giudizio il Commissario delegato, il quale chiedeva in via preliminare che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e, nel merito, che venisse respinto.
Si costituiva in giudizio la regione Puglia, la quale eccepiva in primo luogo la carenza di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo, in favore di quella del tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
In secondo luogo, essa chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile sotto altro profilo, ovvero respinto nel merito
Alla Camera di consiglio del 5 luglio 2006 il Tribunale, nel prendere atto dell’abbinamento al merito dell’istanza cautelare da parte dei ricorrenti, autorizzava l’integrazione del contraddittorio attraverso lo strumento dei pubblici proclami.
A tanto provvedeva il Comune ricorrente, con avviso pubblicato sul B.U.R.P.
Con atto in data 3 ottobre 2006, il Dirigente regionale del Settore LL.PP. adottava la determinazione n. 495 con cui, richiamato il complesso di norme, atti ed eventi rilevanti nella vicenda di cui è causa, determinava in primo luogo di convalidare e ratificare in modo espresso la graduatoria definitiva impugnata con il ricorso principale (con tutte le determinazioni in tale occasione assunte) e, in secondo luogo, dava atto dell’incremento degli stanziamenti medio tempore posti a disposizione del programma di interventi in questione.
La determinazione in parola, inoltre, riproduceva il contenuto della D.G.R.19 settembre 2006, n. 1378 con la quale era stata (inter alia) rideterminata la posizione in graduatoria del Comune di Villa Castelli da momento che “per mero errore materiale, non risulta attribuito il punteggio relativo al cofinanziamento pari a punti cinque, con la conseguenza che la posizione in graduatoria del Comune di Villa Castelli è al n. 32 anziché al n. 140”.

La determinazione dirigenziale n. 495 del 2006 veniva impugnata dal Comune odierno ricorrente con atto per motivi aggiunti in data 17 ottobre 2006. In tale occasione, il ricorrente contestava la legittimità degli atti impugnati sotto quattro articolati profili.
Il contenuto del ricorso per motivi aggiunti veniva a propria volta contestato dal Commissario delegato e dalla Regione Puglia, i quali ne ravvisavano sotto diversi profili l’inammissibilità e l’infondatezza.
In particolare, con memoria in data 6 dicembre 2006, l’Avvocatura dello Stato eccepiva l’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. Puglia - Lecce, in favore del T.A.R. Lazio - Roma, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 30 novembre 2005, n. 245 (conv. in l. 27 gennaio 2006, n. 21).

All’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2007 le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.
 

DIRITTO


1. Va in primo luogo esaminata l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione dell’adito G.A. sollevata dalla regione Puglia.
Afferma, al proposito, la Difesa regionale che la controversia in oggetto dovrebbe necessariamente essere riconosciuta alla giurisdizione del tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sede in Roma, ai sensi dell’art. 143, primo comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1175.
In particolare, viene richiamato l’orientamento condiviso tanto dal G.A., quanto dal G.O., secondo cui deve essere riconosciuta la giurisdizione del complesso T.R.A.P. - T.S.A.P. nelle ipotesi in cui si faccia questione di provvedimenti amministrativi i quali incidono in via diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche (es.: Cass., Sez. Un., sent. 21 giugno 2005, n. 13293; id., Sez. Un., sent. 18 dicembre 1998, n. 12076), nonché nelle ipotesi in cui si faccia questione dell’attività amministrativa finalizzata - in modo parimenti diretto - al finanziamento dei lavori necessari alla gestione del regime delle acque pubbliche (es.: Cass., sez. Un., sent. 12 febbraio 1999, n. 51).
L’eccezione non può essere condivisa.
Al riguardo, il Collegio osserva che, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, la giurisdizione del complesso T.R.A.P. - T.S.A.P. ex art. 143, R.D. 1175 del 1933 in tema di provvedimenti amministrativi incidenti sulla materia delle acque pubbliche vada intesa di guisa tale da ricomprendere (non già qualunque tipo di controversia in cui venga in rilievo una questione di interesse per la gestione del c.d. ‘ciclo delle acque’, bensì) unicamente le controversie che, rispetto a tale gestione, rivestano un rilievo di carattere immediato e diretto (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 16 febbraio 2005, n. 514; id., Sez. IV, sent. 30 maggio 2002, n. 3014; cass., Sez. Un, sent. 24 aprile 1992, n. 4965; id., sez. Un., sent. 29 dicembre 1990, n. 12222).
Ad avviso del Collegio, una siffatta, immediata incidenza non è ravvisabile a fronte degli atti odiernamente impugnati, i quali non incidono in modo diretto sulla realizzazione o gestione di opere rilevanti nell’ambito del c.d. ‘regime delle acque’, bensì attengono la gestione, secondo le regole dell’evidenza pubblica, delle procedure volte ad individuare i soggetti pubblici i quali concorreranno alla ripartizione di somme da utilizzarsi per la realizzazione (de futuro) di opere di carattere idraulico.
Ne consegue che l’ipotizzata giurisdizione del T.S.A.P. sia nella specie da escludere in primo luogo in quanto gli atti qui impugnati non assumono valenza se non mediata ed indiretta rispetto alla gestione del ‘ciclo delle acque’ ed in secondo luogo per l’assorbente rilievo che la vicenda di cui è causa attiene agli esiti di una procedura di evidenza pubblica, devoluta in base a specifica disposizione di legge all’esclusiva giurisdizione del G.A. (art. 6 della l. 21 luglio 2000, n. 205, secondo cui “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”).

2. Del pari, in via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità (sollevata dall’Avvocatura dello Stato con memoria in data 6 dicembre 2006) fondata sull’asserita incompetenza territoriale dell’adito Tribunale, in favore del T.A.R. Lazio - Roma, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 3 del d.l. 30 novembre 2005, n. 245 (conv. in l. 27 gennaio 2006, n. 21).
Ad avviso dell’Avvocatura, infatti, la disposizione in parola determinerebbe l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, con contestuale obbligo di sollevare anche ex officio la questione (i.e.: anche in assenza di un’istanza per regolamento di competenza ex art. 31, l. T.A.R., giusta il disposto del comma 2-ter dell’art. 3, cit.), trattandosi nella specie di ipotesi di competenza funzionale.
L’argomento non può essere condiviso, dovendosi piuttosto nella specie confermare la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale adito.
Come è noto, il comma 2-bis dell’art. 3 del d.l. 245 del 2005 stabilisce che “in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma”.
Il Collegio osserva che, nella specie, la fissazione della competenza territoriale del T.A.R. del Lazio non risulti riferita in modo indifferenziato ad ogni tipologia di atto posto in essere, al verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della l. 225 del 1992, dal Presidente del Consiglio (ovvero, dai Commissari delegati, nelle ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 5, l. 225 del 1992).
Al contrario, dall’inequivoco disposto normativo di cui all’art. 3 del d.l. 245, cit., emerge che la devoluzione in questione resti limitata alle sole ipotesi di impugnativa “delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali”, poste in essere a seguito della dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5, cit. (ci si riferisce, come è evidente, da un lato all’istituto delle c.d. ‘ordinanze in deroga’, di cui al comma 2 dell’art. 5 e dall’altro alla diversa figura delle ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, di cui è menzione al comma 3 del medesimo articolo).
Al contrario, dall’esame testuale della norma di cui l’Avvocatura dello Stato invoca l’applicazione nel caso di specie, emerge che la deroga alla competenza territoriale ivi prevista non trovi applicazione nelle ipotesi in cui (come nel caso di specie) l’impugnativa giurisdizionale concerna (non già le ordinanze di cui all’art. 5, cit., ovvero i provvedimenti ad esse conseguenti, bensì) atti e provvedimenti amministrativi di diversa natura costituenti esercizio di un’ordinaria attività gestionale, sia pure esplicantesi nell’ambito delle particolari situazioni di cui all’art. 2, comma 1,lettera c) della l. 225.
Ed infatti, appare pacifico che altro è il presupposto rappresentato dallo stato di emergenza (dichiarato ai sensi dell’art. 5 della l. 225), il quale impone l’adozione del complesso di attività di cui agli articoli 12 e segg., l. cit.; mentre altra cosa è l’adozione delle c.d. ‘ordinanze in deroga’, per le quali l’esistenza di uno stato di emergenza rappresenta condizione necessaria, ma certo non sufficiente (tanto è desumibile in modo evidente dal disposto di cui all’art. 5, comma 2, cit., secondo cui “per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede (…) anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”).
Ne consegue che il Legislatore ha certamente tenuto distinti i due profili in questione, contemplando la possibilità per cui, pur a fronte di un dichiarato stato di emergenza, la conseguente attività (in primis: dei Commissari delegati) non fosse demandata in via esclusiva allo strumento delle ordinanze in deroga, ben essendo possibile fronteggiare con strumenti non derogatori, se pure calati in un quadro emergenziale, le medesime situazioni (il che, a ben vedere, rappresenta un corollario del carattere extra ordinem e di extrema ratio configurabile in ordine alle ordinanze di cui sopra).
Riconducendo i principi in questione alle peculiarità del caso di specie, il Collegio si limita ad osservare che i provvedimenti impugnati (i.e.: l’intera serie procedimentale relativa alla procedura selettiva di cui è causa) non sono annoverabili in alcun modo fra “le ordinanze adottate [ed] i consequenziali provvedimenti commissariali”, posti in essere a seguito della dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5, cit., atteso che essi costituiscono, al contrario, esercizio di attività amministrative gestionali poste in essere (pur se nell’ambito di un quadro emergenziale) in attuazione di impegni assunti a seguito della stipula di un Accordo di Programma Quadro (cioè a dire: di un ordinario, se pur rilevantissimo, strumento di programmazione negoziata posto in essere ai sensi di una specifica previsione di legge - art. 2, comma 203 della l. 23 dicembre 1996, n. 662 -).
Ne consegue che la disposizione nella specie invocata dall’Avvocatura non possa trovare applicazione nel caso all’esame del Collegio.
Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva inoltre che, laddove si accedesse ad una diversa interpretazione (e si ritenesse effettivamente applicabile alla vicenda di causa il comma 2-bis dell’art. 3 del d.l. 245 del 2005 in punto di radicamento della competenza territoriale del T.A.R. del Lazio), il Collegio non potrebbe esimersi dal sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine alla norma in parola, per contrasto - inter alia - con gli articoli 3, 24 e 125 della Costituzione (in tal senso, cfr.: T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, ord. 21 febbraio 2006, n. 67; T.A.R. Sicilia - Catania, ord, 23 febbraio 2006, n. 90; T.A.R. Veneto, Sez. I, ord. 12 aprile 2006, n. 1006).

3. Giungendo all’esame delle censure di merito, il Collegio ritiene in primo luogo di esaminare il terzo motivo di ricorso, relativo all’asserita incompetenza della Giunta regionale ad adottare il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva.
Il Collegio, tuttavia, osserva al riguardo che la questione risulti sostanzialmente superata a seguito dell’avvenuta ratifica del decisum della Giunta ad opera del Dirigente regionale, il quale ha sostanzialmente riprodotto e fatti propri i contenuti dell’impugnata graduatoria attraverso la propria determinazione n. 495 in data 3 ottobre 2006 (impugnata, come si è detto, in sede di motivi aggiunti).
Come si è anticipato in narrativa, infatti, con decreto n. 24/CD/A del 2 marzo 2005 il Commissario delegato ebbe ad attestare che le attività relative all’attuazione di quanto previsto dal bando di selezione fossero demandate al Dirigente regionale del Settore LL.PP., nella sua qualità di responsabile del medesimo A.P.Q.
Dalla delega di funzioni in tal modo realizzata (della cui legittimità non si ha nella specie motivo di dubitare) deriva un effetto sostanzialmente sanante quanto al dedotto profilo di incompetenza nell’adozione dell’atto impugnato con il ricorso principale.
Pertanto, atteso che la richiamata determinazione dirigenziale riproduce nei fatti il contenuto dell’originaria D.G.R., doppiandone i contenuti, il prosieguo dell’esame avrà ad oggetto le censure articolate in sede di motivi aggiunti (le quali, per altro, riproducono sostanzialmente il contenuto delle analoghe censure articolate in sede di ricorso principale).

4. Con il secondo motivo di ricorso (sostanzialmente riprodotto con il secondo motivo dell’atto per motivi aggiunti), il Comune ricorrente lamenta che nella specie l’Amministrazione intimata abbia violato le garanzie partecipative di cui agli artt. 10, lett. b) e 10-bis della l. 241 del 1990.
In particolare, ai sensi della prima delle disposizioni richiamate, l’amministrazione avrebbe violato l’obbligo su di essa ricadente di fornire riscontro espresso alle osservazioni formulate nel corso della fase di osservazioni/controdeduzioni, prima di adottare le proprie determinazioni finali.
Ancora, ai sensi dell’art. 10-bis, l’mmiinstrazione avrebbe avuto l’obbligo di comunicare tempestivamente alla ricorrente i motivi ostativi all’accogimento delle proprie richieste.
I due motivi non possono essere condivisi.
Ed infatti, quanto al primo aspetto, si osserva che (a prescindere dalla legittimità e/o correttezza delle determinazioni nella specie adottate dalla P.A. intimata, sulle quali si tornerà nel prosieguo), non possa condivisibilmente affermarsi che essa abbia omesso di prendere alcuna posizione circa le osservazioni formulate dalla ricorrente, dal momento che essa si è al contrario espressamente pronunciata su di esse, sia pure attraverso una mera pronuncia ‘di rito’ (deducendo l’intempestività dell’invio delle osservazioni).
Per analoghi motivi, non può ritenersi che nella specie risulti violato l’art. 10-bis della l. 241 del 1990, atteso che una pronuncia espressa (legittima o meno) circa l’istanza di parte, nella specie, vi è certamente stata.
Ciò a tacere della più che dubbia riferibilità delle previsioni di cui all’art. 10-bis, cit. alla procedura concorsuale di cui è causa, nel cui ambito le garanzie partecipative in favore dei partecipanti risultavano assicurate da un complesso di strumenti di interlocuzione la cui legittimità non appare nella specie revocabile in dubbio.

5. Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di ricorso (sostanzialmente riprodotto dal primo dei motivi aggiunti), il Comune ricorrente lamenta che la determinazione di esclusione dai benefici adottata in sede di approvazione delle graduatoria definitiva (determinazione disposta, come esposto in narrativa, a causa della ritenuta intempestività dell’invio delle osservazioni conseguenti alla pubblicazione della graduatoria provvisoria), sia affetto da erronea presupposizione in fatto, nonché da violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
In particolare, risulterebbe del tutto incongrua la scelta di confermare l’esclusione della ricorrente, già disposta in via di graduatoria provvisoria per motivi in seguito ritenuti sanabili dalle stesse Amministrazioni intimate, e ciò a prescindere dalla tempestività o meno (tempestività che, comunque, la ricorrente espressamente riafferma) dell’invio delle proprie osservazioni.
Il motivo è fondato.
Ed infatti, il Collegio non può non osservare che (come già esposto in narrativa) entrambe le ragioni che avevano indotto in sede di graduatoria provvisoria a ritenere l’inammissibilità della domanda del Comune di Galatone, siano state al contrario ritenute sanabili in sede di approvazione della graduatoria definitiva.
Quanto al motivo di esclusione n. 2 (“la corografia digitale e i relativi bacini non sono georeferenziati nel sistema di riferimento Gauss Boaga richiesto dal bando”), risulta agli atti che con gli atti impugnati la Giunta regionale prima ed il competente Dirigente poi abbiano ritenuto di accogliere le istanze dei vari Comuni volte ad ottenere la riammissione, “atteso che le valutazioni per la corretta attribuzione dei punteggi previsti in sede di bando sono scaturite anche dall’esame di idonea documentazione in possesso degli uffici regionali”.
Quanto, poi, al motivo di esclusione n. 5 (“la scheda di sintesi è incompleta o non sottoscritta”), risulta del pari agli atti che con i provvedimenti impugnati la Giunta regionale ed il competente Dirigente lo abbiano, nella fase successiva, ritenuto “meramente formal[e] e quindi sanabil[e] dal punto di vista amministrativo”.
In buona sostanza, se solo gli organi competenti avessero preso in considerazione le osservazioni del Comune ricorrente, è indubbio che essi le avrebbero positivamente valutate, disponendo l’ammissione del progetto a valutazione.
Al riguardo il Collegio osserva che, a prescindere dal se le osservazioni del Comune di Galatone fossero state effettivamente prodotte nel termine di trenta giorni previsto dal bando di selezione, una volta che le Amministrazioni intimate si erano risolte a dequotare i vizi in questione da circostanze invalidanti a mere irregolarità formali (ovvero, comunque sanabili), sarebbe ricaduto in capo alle medesime l’onere di valutare ex tunc il possesso dei requisiti in questione in capo ai Comuni partecipanti, senza subordinare la positiva valutazione alla circostanza che i ricorrenti avessero o meno contestato gli atti di esclusione.
Ed infatti, il rispetto del principio di par condicio fra i vari partecipanti alla selezione avrebbe imposto che, una volta assunta la decisione di valutare come non escludenti le due richiamate circostanze, le Amministrazioni procedenti procedessero a riammettere ex officio alla procedura i progetti che, per qualunque ragione, fossero stati esclusi dalla procedura in base alle richiamate circostanze.
Al contrario, appaiono contrarie all’epigrafato principio di buona amministrazione le determinazioni impugnate, per la parte in cui da un lato hanno rimodulato le regole di partecipazione alla selezione e, per altro verso, hanno ritenuto che la nuova modulazione (alla quale, per evidenti ragioni di parità di trattamento, non poteva che essere riconosciuta valenza ab initio) potesse avvantaggiare soltanto coloro i quali avessero, entro un determinato termine, contestato l’applicazione delle clausole escludenti nei confronti del proprio progetto.
Giova al riguardo osservare che, quanto al motivo di esclusione relativo alla corografia digitale, gli atti impugnati hanno riammesso alla procedura tutti i Comuni i quali, a qualunque titolo, avessero presentato osservazioni al riguardo (i.e.: a prescindere dall’esame circa la fondatezza o meno dei relativi rilievi). Tanto si evince dal dictum dell’impugnata delibera di Giunta, secondo cui si è determinato tout-court di “accogliere le istanze di cui ai motivi si esclusione 1 e 2”, dal momento che, come si è detto, “le valutazioni per la corretta attribuzione dei punteggi previsti in sede di bando sono scaturite anche dall’esame di idonea documentazione in possesso degli uffici regionali”.
In buona sostanza, appare che nella specie la Regione abbia dato atto della non necessità, ai fini della procedura, di disporre l’acquisizione alcuni documenti (oltretutto, sotto comminatoria di esclusione dalla procedura), atteso che tali documenti risultavano già in possesso degli Uffici regionali.
Dal che, risulta rafforzato il convincimento secondo cui non sussistesse alcun valido motivo per escludere dalle nuove - e più favorevoli - determinazioni quei Comuni i quali non avessero tempestivamente presentato osservazioni al riguardo.
Argomenti senz’altro analoghi valgono nel caso dal motivo di esclusione rappresentato dalla mancata sottoscrizione della scheda di sintesi.
Anche in questo caso, una volta ritenuto (con valenza necessariamente retroattiva) il carattere meramente formale della relativa previsione del bando, non sussisteva alcuna ragione giuridica o sistematica per consentire che le nuove determinazioni avvantaggiassero unicamente i Comuni che avessero tempestivamente formulato osservazioni al riguardo.
Ai limitati fini che qui rilevano si osserva, poi, che appaiono comunque fondate le argomentazioni del Comune ricorrente, secondo cui risultasse rituale e tempestiva la presentazione delle proprie osservazioni via fax direttamente all’indirizzo del Commissario delegato, atteso che tali osservazioni erano state tempestivamente inviate all’Ufficio del Commissario delegato, ossia alla struttura che era stata indicata in sede di bando (art. 4) come deputata all’istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti, così come ad esprimersi in ordine alle osservazioni.

6. Non può, invece, trovare accoglimento il quarto dei motivi aggiunti, con il quale si contesta (fra l’altro) la legittimità degli atti con i quali si è disposta la (tardiva) riapprovazione della graduatoria, onde riammettere ai benefici il solo Comune di Villa Castelli (D.G.R. 19 settembre 2006, n. 1378).
Al riguardo si osserva da un lato che lo stesso Comune ricorrente limita le proprie richieste ai soli atti che hanno disposto (o concorso a determinare) la propria esclusione dalla procedura di cui è causa, e dall’altro lato che l’accoglimento dei motivi di ricorso sin qui esaminati risulta ex se idoneo a soddisfare l’interesse fatto valere con la proposizione del ricorso.

Per i motivi esposti, il ricorso di cui in oggetto deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati per la parte in cui hanno determinato l’esclusione della ricorrente dalla percezione dei richiesti benefici economici.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 1041/06
LO ACCOGLIE, e per l’effetto
ANNULLA i provvedimenti impugnati per la parte in cui hanno determinato l’esclusione della ricorrente dalla percezione dei benefici economici di cui alla procedura selettiva in oggetto.

Condanna in solido le Amministrazioni convenute alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del giorno 24 gennaio 2007.
Aldo Ravalli - Presidente
Claudio Contessa - Estensore


Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 22 Febbraio 2007
 


 

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