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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I, 22 febbraio 2007, sentenza n. 614
RIFIUTI - ACQUA - Situazioni di emergenza - Art. 3, c. 2-bis del d.l.
245/2005 - Competenza territoriale funzionale del TAR Lazio - Limiti. La
competenza territoriale funzionale del TAR Lazio individuata dall’art. 3, c.
2-bis del d.l. 30 novembre 2005, n. 245 (conv. in l. 27 gennaio 2006, n. 21), in
materia di situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non è riferita in modo indifferenziato ad
ogni tipologia di atto posto in essere a seguito della dichiarazione di
emergenza dal Presidente del Consiglio o dai Commissari delegati. Al contrario,
dall’inequivoco disposto normativo di cui all’art. 3 del d.l. 245, cit., emerge
che la devoluzione in questione resti limitata alle sole ipotesi di impugnativa
“delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali”,
poste in essere a seguito della dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5,
cit. (ci si riferisce, come è evidente, da un lato all’istituto delle c.d.
‘ordinanze in deroga’, di cui al comma 2 dell’art. 5 e dall’altro alla diversa
figura delle ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o cose, di cui è menzione al comma 3 del medesimo articolo). La
deroga alla competenza territoriale non trova invece applicazione nelle ipotesi
in cui l’impugnativa giurisdizionale concerna (non già le ordinanze di cui
all’art. 5, cit., ovvero i provvedimenti ad esse conseguenti, bensì) atti e
provvedimenti amministrativi di diversa natura costituenti esercizio di
un’ordinaria attività gestionale, sia pure esplicantesi nell’ambito delle
particolari situazioni di cui all’art. 2, comma 1,lettera c) della l. 225. Pres.
Ravalli, Est. Contessa - Comune di Galatone (avv. Sticchi Damiani) c. Presidente
della Regione Puglia, Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia
(Avv. Stato), Regione Puglia (avv. Paccioni) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I -
22 febbraio 2007, n. 614
ACQUA - Provvedimenti incidenti sulla materia delle acque pubbliche -
Giurisdizione TRAP e TSAP - Controversie - Carattere immediato e diretto sulla
gestione delle acque. La giurisdizione del complesso T.R.A.P. - T.S.A.P. ex
art. 143, R.D. 1175 del 1933 in tema di provvedimenti amministrativi incidenti
sulla materia delle acque pubbliche vada intesa di guisa tale da ricomprendere
non già qualunque tipo di controversia in cui venga in rilievo una questione di
interesse per la gestione del c.d. ‘ciclo delle acque’, bensì unicamente le
controversie che, rispetto a tale gestione, rivestano un rilievo di carattere
immediato e diretto (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 16 febbraio 2005, n. 514; id.,
Sez. IV, sent. 30 maggio 2002, n. 3014; cass., Sez. Un, sent. 24 aprile 1992, n.
4965; id., sez. Un., sent. 29 dicembre 1990, n. 12222). Pres. Ravalli, Est.
Contessa - Comune di Galatone (avv. Sticchi Damiani) c. Presidente della Regione
Puglia, Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia (Avv. Stato),
Regione Puglia (avv. Paccioni) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 22 febbraio
2007, n. 614
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE
PRIMA SEZIONE
Registro Dec: 614/2007
Registro Generale: 1041/06
nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
ETTORE MANCA Componente
CLAUDIO CONTESSA Componente, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 1041/2006 proposto da:
COMUNE DI GALATONE
(in persona del Sindaco, p.t.)
rappresentato e difeso da:
AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI
con domicilio eletto in LECCE
VIA 95° RGT. FANTERIA, 9
presso
AVV. ERNESTO STICCHI DAMIANI
contro
PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA,
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE IN PUGLIA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F. RUBICHI, 23
presso
SUA SEDE
e contro
REGIONE PUGLIA
(in persona del Presidente, p.t.)
rappresentata e difesa da:
AVV. LUIGI PACCIONE
con domicilio eletto in LECCE
PIAZZA G. MAZZINI, 72
presso
AVV. ALESSANDRO LEUCI
nonché nei confronti di
COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA
(in persona del Sindaco, p.t., n.c.)
per l’annullamento, previa sospensiva:
A) nell’ambito del ricorso principale, in data 8 giugno 2006:
- della D.G.R. n. 408 del 31 marzo 2006, avente ad oggetto l’approvazione della
graduatoria definitiva per gli interventi di adeguamento e completamento degli
schemi idrici e delle relative reti infrastutturali di cui alla misura 1.1 -
azione 5 del P.O.R. Puglia 2000-2006, limitatamente alla parte in cui non ha
ammesso alle agevolazioni di cui si tratta il progetto di interventi approvato
dal Comune di Galatone, nonché
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare:
della determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. della Regione Puglia 15
aprile 2005, n. 327, recante l’apprvazione delle prima graduatoria di merito,
nonché (ove occorra):
- il decreto del Commissario delegato per l’Emergenza ambientale in Puglia n.
24/CD/A del 10 marzo 2005, con il quale il Commissario delegato ha demandato al
Dirigente regionale del Settore LL.PP., in qualità di responsabile dell’Accordo
di Programma Quadro sottoscritto fra Stato e Regione in materia di risorse
idriche in data 13 marzo 2003, il compimento delle attività tutte ricomprese nel
medesimo, laddove lesivo per il Comune di Galatone;
- degli atti e dei provvedimenti con i quali il Commissario Delegato per
l’Emergenza Ambientale, attraverso la propria struttura, ha valutato le proposte
di finanziamento pervenute, prima di trasmetterle all’Assessorato regionale ai
LL.PP., limitatamente alla parte in cui essi hanno disposto - o hanno concorso a
determinare - l’esclusione del Comune di Galatone dalla graduatoria dei Comuni
ammessi a fruire delle agevolzioni di cui si tratta;
B) nell’ambito del ricorso per motivi aggiunti, in data 24 ottobre 2006:
- della determinazione del dirigente del Settore LL.PP. della Regione Puglia, n.
495 del 3 ottobre 2006, di convalida e ratifica della graduatoria definitiva già
approvata dalla G.R. con le deliberazioni numm. 408 del 31 marzo 2006 e 1378 del
19 settembre 2006, avente ad oggetto i medesimi interventi di adeguamento e
completamento di cui alla D.G.R. impugnata con il ricorso principale, nonché
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare,
della D.G.R. 1378 del 19 settembre 2006, con la quale è stata riapprovata la
suddetta graduatoria con la posizione rettificata dal Comune di Villa Castelli,
in accoglimento delle prescrizioni formulate nella D.G.R. n. 408 del 31 marzo
2006;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Delegato per
l’Emergenza Ambientale in Puglia e della Regione Puglia;
Data per letta all’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2007 la relazione del
Referendario Claudio Contessa e uditi, altresì, gli avvocati Sticchi Damiani
(per il Comune ricorrente), Tarentini (per l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato) e Leuci (in sostituzione dell’avv. Paccione, per la Regione Puglia);
Considerando che nel ricorso introduttivo sono dedotti i seguenti motivi:
1) Erronea presupposizione in fatto - Carenza di istruttoria - Violazione del
bando - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa;
2) Violazione dell’art. 10, lettera b) e dell’art. 10-bis della l. 241 del 1990
- Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa sotto altro profilo;
3) Incompetenza - Violazione del bando - Violazione dell’art. 12, l. 241 del
1990 - Violazione del principio di affidamento;
Considerando che nel ricorso per motivi aggiunti sono dedotti i seguenti motivi:
1) Erronea presupposizione in fatto - Carenza di istruttoria - Violazione del
bando - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa;
2) Violazione dell’art. 10, lettera b) e dell’art. 10-bis della l. 241 del 1990
- Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa sotto altro profilo;
3) Incompetenza - Violazione del bando - Violazione dell’art. 12, l. 241 del
1990 - Violazione del principio di affidamento;
4) Illogicità, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa -
Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione
amministrativa - Eccesso di potere.
Considerando in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune ricorrente riferisce di aver presentato domanda di partecipazione al
bando per il finanziamento degli interventi infrastrutturali del completamento
di programmazione del P.O.R. Puglia 2000-2006, previsti dalla misura 1.1 -
Azione 5, attraverso la presentazione di uno specifico progetto di intervento da
ammettere al finanziamento regionale.
Il bando in questione era stato indetto dal Presidente della Regione nella sua
veste di Commissario delegato per l’emergenza ambientale ai sensi della
disciplina di fonte nazionale succedutasi nel corso degli anni (in particolare:
Ord. P.C.M. - Dipartimento protezione Civile del 22 marzo 2002; decreto P.C.M.
del 13 gennaio 2004, di proroga dello stato di emergenza per tutto il 2004).
Il bando in questione era volto al finanziamento di interventi di realizzazione
e/o adeguamento di reti di fognatura bianca, attraverso: a) l’adeguamento del
recapito finale di reti di fognatura pluviale che scaricano in sottosuolo
attraverso pozzi assorbenti; b) la separazione di reti pluviali da reti fognarie
miste esistenti, ovvero il completamento delle reti pluviali esistenti.
Tanto, al fine di conseguire il risparmio ed il riutilizzo delle acque, la
tutela della qualità dei corpi idrici sotterranei e superficiali, nonché
l’adeguamento degli scarichi alla normativa di settore (in particolare: d.lgs.
11 maggio 1999, n. 152 - ora: d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 -).
L’iter amministrativo di valutazione dei progetti veniva scandito dal bando di
cui sopra in tre fasi:
- in una prima fase, la struttura commissariale provvedeva all’esame
tecnico-amministrativo delle proposte, provvedendo a stilare una prima
graduatoria di merito, da pubblicarsi sul B.U.R.P.;
- in una seconda fase (il cui avvio coincideva, appunto, con la pubblicazione
della graduatoria provvisoria dei progetti), i soggetti interessati venivano
ammessi a presentare le proprie osservazioni, sulle quali la struttura
commissariale si sarebbe espressa entro i successivi trenta giorni;
- la terza fase prevedeva la stila, da parte della struttura commissariale,
della graduatoria definitiva e la sua approvazione da parte del Commissario
delegato, consentendo così di procedere alla successiva fase di erogazione dei
benefici in favore dei progetti utilmente collocati in graduatoria.
Le regole del bando prevedevano che i progetti utilmente collocati in
graduatoria sarebbero stati ammessi ai finanziamenti senza decurtazione alcuna
del valore degli investimenti previsti, fino a concorrenza delle somme
disponibili (somme inizialmente previste in euro 44.590.000,00 e successivamente
- in più fasi - incrementate sino ad euro 214.124.164,08).
Risulta agli atti che, con decreto n. 24/CD/A del 2 marzo 2005 il Commissario
delegato ebbe ad attestare che le attività relative all’attuazione di quanto
previsto dal bando di cui sopra (attività rientranti nell’ambito di apposito
Accordo di Programma Quadro stipulato fra la Regione Puglia ed i Ministeri
competenti) fossero demandate al Dirigente regionale del Settore LL.PP., nella
sua qualità di responsabile del medesimo A.P.Q.
Risulta, ancora, agli atti che con determinazione n. 307 del 15 aprile 2005, il
Dirigente regionale in questione approvò la prima graduatoria provvisoria dei
Comuni che avevano partecipato al bando di finanziamento di cui è causa.
In tale occasione, 111 proposte vennero reputate ammissibili e posizionate
secondo l’ordine decrescente di merito, mentre 108 proposte vennero dichiarate
inammissibili sotto diversi profili.
A seguito dell’approvazione della graduatoria provvisoria, numerosi Comuni che
avevano inoltrato progetti con annesse richieste di finanziamento fecero
pervenire alla struttura commissariale le proprie controdeduzioni, volte alla
modifica delle risultanze della graduatoria stessa.
Per quanto concerne le vicende relative alla partecipazione del Comune di
Galatone alla procedura in questione, risulta agli atti che a seguito della
pubblicazione della graduatoria provvisoria fosse emersa la non ammissibilità
dell’istanza, per la sussistenza di due circostanze che il bando prevedeva a
pena di esclusione.
Le circostanze in questione, secondo la codifica operata dalle Amministrazioni
intimate, erano le seguenti:
- “la corografia digitale e i relativi bacini non sono georeferenziati nel
sistema di riferimento Gauss Boaga richiesto dal bando;
- La scheda di sintesi è incompleta o non sottoscritta”.
Con nota trasmessa alla Regione Puglia via fax in data 27 maggio 2005 agli
Uffici della struttura commissariale (il termine a tal fine previsto, a termini
di bando, era il successivo 28 maggio), il Comune di Galatone assicurava la
celere trasmissione dei documenti mancanti, precisando che la loro mancata
presentazione “sia pure necessari[a] da un punto di vista formale, non
pregiudica[] la qualità progettuale e la relativa dimostrazione della necessità
dell’intervento sul territorio”
Il Comune ricorrente soggiunge al riguardo che non fosse neppure esatto
affermare che la corografia digitale non fosse stata trasmessa, atteso che - al
contrario - essa era stata ritualmente presentata alle Amministrazioni intimate
e che, per un mero refuso informatico, non ne era stata possibile la lettura.
Quanto, poi, alla mancata sottoscrizione della scheda di sintesi, risulta agli
atti che dalla documentazione trasmessa con atto ufficiale del Comune
ricorrente, risultasse senza dubbio alcuno il nome e la qualifica dell’estensore
della scheda medesima.
In data 31 marzo 2006, la Giunta regionale pugliese adottò la delibera n. 408,
con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva.
Dall’esame della delibera in questione emerge che il progetto del Comune di
Galatone sia stato definitivamente escluso dai benefici economici in questione
con la seguente motivazione: “per [il progetto in questione] non sono state
presentate controdeduzioni nei termini indicati”.
Tuttavia, nell’ambito della medesima delibera veniva stabilito:
- da un lato, “di accogliere le istanze di cui [al motivo di esclusione relativo
alla stesura della corografia digitale] atteso che le valutazioni per la
corretta attribuzione dei punteggi previsti in sede di bando sono scaturite
anche dall’esame di idonea documentazione in possesso degli uffici regionali”;
- dall’altro, “di dover considerare [il motivo di esclusione relativo alla
mancata sottoscrizione della scheda] meramente formal[e] e quindi sanabil[e] dal
punto di vista amministrativo”.
La delibera in questione veniva impugnata dal Comune odierno ricorrente, il
quale ne contestava la legittimità sotto tre articolati profili, specificando
che l’impugnativa fosse proposta limitatamente alla parte dei provvedimenti
impugnati che aveva determinato l’esclusione del proprio progetto.
Si costituiva in giudizio il Commissario delegato, il quale chiedeva in via
preliminare che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e, nel merito, che
venisse respinto.
Si costituiva in giudizio la regione Puglia, la quale eccepiva in primo luogo la
carenza di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo, in favore di quella
del tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
In secondo luogo, essa chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile
sotto altro profilo, ovvero respinto nel merito
Alla Camera di consiglio del 5 luglio 2006 il Tribunale, nel prendere atto
dell’abbinamento al merito dell’istanza cautelare da parte dei ricorrenti,
autorizzava l’integrazione del contraddittorio attraverso lo strumento dei
pubblici proclami.
A tanto provvedeva il Comune ricorrente, con avviso pubblicato sul B.U.R.P.
Con atto in data 3 ottobre 2006, il Dirigente regionale del Settore LL.PP.
adottava la determinazione n. 495 con cui, richiamato il complesso di norme,
atti ed eventi rilevanti nella vicenda di cui è causa, determinava in primo
luogo di convalidare e ratificare in modo espresso la graduatoria definitiva
impugnata con il ricorso principale (con tutte le determinazioni in tale
occasione assunte) e, in secondo luogo, dava atto dell’incremento degli
stanziamenti medio tempore posti a disposizione del programma di interventi in
questione.
La determinazione in parola, inoltre, riproduceva il contenuto della D.G.R.19
settembre 2006, n. 1378 con la quale era stata (inter alia) rideterminata la
posizione in graduatoria del Comune di Villa Castelli da momento che “per mero
errore materiale, non risulta attribuito il punteggio relativo al
cofinanziamento pari a punti cinque, con la conseguenza che la posizione in
graduatoria del Comune di Villa Castelli è al n. 32 anziché al n. 140”.
La determinazione dirigenziale n. 495 del 2006 veniva impugnata dal Comune
odierno ricorrente con atto per motivi aggiunti in data 17 ottobre 2006. In tale
occasione, il ricorrente contestava la legittimità degli atti impugnati sotto
quattro articolati profili.
Il contenuto del ricorso per motivi aggiunti veniva a propria volta contestato
dal Commissario delegato e dalla Regione Puglia, i quali ne ravvisavano sotto
diversi profili l’inammissibilità e l’infondatezza.
In particolare, con memoria in data 6 dicembre 2006, l’Avvocatura dello Stato
eccepiva l’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. Puglia - Lecce, in favore
del T.A.R. Lazio - Roma, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 30 novembre 2005, n. 245
(conv. in l. 27 gennaio 2006, n. 21).
All’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2007 le parti costituite rassegnavano
le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Va in primo luogo esaminata l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione
dell’adito G.A. sollevata dalla regione Puglia.
Afferma, al proposito, la Difesa regionale che la controversia in oggetto
dovrebbe necessariamente essere riconosciuta alla giurisdizione del tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche con sede in Roma, ai sensi dell’art. 143, primo
comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1175.
In particolare, viene richiamato l’orientamento condiviso tanto dal G.A., quanto
dal G.O., secondo cui deve essere riconosciuta la giurisdizione del complesso
T.R.A.P. - T.S.A.P. nelle ipotesi in cui si faccia questione di provvedimenti
amministrativi i quali incidono in via diretta ed immediata sul regime delle
acque pubbliche (es.: Cass., Sez. Un., sent. 21 giugno 2005, n. 13293; id., Sez.
Un., sent. 18 dicembre 1998, n. 12076), nonché nelle ipotesi in cui si faccia
questione dell’attività amministrativa finalizzata - in modo parimenti diretto -
al finanziamento dei lavori necessari alla gestione del regime delle acque
pubbliche (es.: Cass., sez. Un., sent. 12 febbraio 1999, n. 51).
L’eccezione non può essere condivisa.
Al riguardo, il Collegio osserva che, secondo un pacifico orientamento
giurisprudenziale, la giurisdizione del complesso T.R.A.P. - T.S.A.P. ex art.
143, R.D. 1175 del 1933 in tema di provvedimenti amministrativi incidenti sulla
materia delle acque pubbliche vada intesa di guisa tale da ricomprendere (non
già qualunque tipo di controversia in cui venga in rilievo una questione di
interesse per la gestione del c.d. ‘ciclo delle acque’, bensì) unicamente le
controversie che, rispetto a tale gestione, rivestano un rilievo di carattere
immediato e diretto (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 16 febbraio 2005, n. 514; id.,
Sez. IV, sent. 30 maggio 2002, n. 3014; cass., Sez. Un, sent. 24 aprile 1992, n.
4965; id., sez. Un., sent. 29 dicembre 1990, n. 12222).
Ad avviso del Collegio, una siffatta, immediata incidenza non è ravvisabile a
fronte degli atti odiernamente impugnati, i quali non incidono in modo diretto
sulla realizzazione o gestione di opere rilevanti nell’ambito del c.d. ‘regime
delle acque’, bensì attengono la gestione, secondo le regole dell’evidenza
pubblica, delle procedure volte ad individuare i soggetti pubblici i quali
concorreranno alla ripartizione di somme da utilizzarsi per la realizzazione (de
futuro) di opere di carattere idraulico.
Ne consegue che l’ipotizzata giurisdizione del T.S.A.P. sia nella specie da
escludere in primo luogo in quanto gli atti qui impugnati non assumono valenza
se non mediata ed indiretta rispetto alla gestione del ‘ciclo delle acque’ ed in
secondo luogo per l’assorbente rilievo che la vicenda di cui è causa attiene
agli esiti di una procedura di evidenza pubblica, devoluta in base a specifica
disposizione di legge all’esclusiva giurisdizione del G.A. (art. 6 della l. 21
luglio 2000, n. 205, secondo cui “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento
di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta
del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero
al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa
statale o regionale”).
2. Del pari, in via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità
(sollevata dall’Avvocatura dello Stato con memoria in data 6 dicembre 2006)
fondata sull’asserita incompetenza territoriale dell’adito Tribunale, in favore
del T.A.R. Lazio - Roma, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 3 del d.l. 30
novembre 2005, n. 245 (conv. in l. 27 gennaio 2006, n. 21).
Ad avviso dell’Avvocatura, infatti, la disposizione in parola determinerebbe
l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, con contestuale obbligo di
sollevare anche ex officio la questione (i.e.: anche in assenza di un’istanza
per regolamento di competenza ex art. 31, l. T.A.R., giusta il disposto del
comma 2-ter dell’art. 3, cit.), trattandosi nella specie di ipotesi di
competenza funzionale.
L’argomento non può essere condiviso, dovendosi piuttosto nella specie
confermare la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale adito.
Come è noto, il comma 2-bis dell’art. 3 del d.l. 245 del 2005 stabilisce che “in
tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere
della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti
commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure
cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma”.
Il Collegio osserva che, nella specie, la fissazione della competenza
territoriale del T.A.R. del Lazio non risulti riferita in modo indifferenziato
ad ogni tipologia di atto posto in essere, al verificarsi degli eventi di cui
all’art. 2, comma 1, lettera c) della l. 225 del 1992, dal Presidente del
Consiglio (ovvero, dai Commissari delegati, nelle ipotesi di cui al comma 4
dell’art. 5, l. 225 del 1992).
Al contrario, dall’inequivoco disposto normativo di cui all’art. 3 del d.l. 245,
cit., emerge che la devoluzione in questione resti limitata alle sole ipotesi di
impugnativa “delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti
commissariali”, poste in essere a seguito della dichiarazione di cui al comma 1
dell’art. 5, cit. (ci si riferisce, come è evidente, da un lato all’istituto
delle c.d. ‘ordinanze in deroga’, di cui al comma 2 dell’art. 5 e dall’altro
alla diversa figura delle ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o cose, di cui è menzione al comma 3 del
medesimo articolo).
Al contrario, dall’esame testuale della norma di cui l’Avvocatura dello Stato
invoca l’applicazione nel caso di specie, emerge che la deroga alla competenza
territoriale ivi prevista non trovi applicazione nelle ipotesi in cui (come nel
caso di specie) l’impugnativa giurisdizionale concerna (non già le ordinanze di
cui all’art. 5, cit., ovvero i provvedimenti ad esse conseguenti, bensì) atti e
provvedimenti amministrativi di diversa natura costituenti esercizio di
un’ordinaria attività gestionale, sia pure esplicantesi nell’ambito delle
particolari situazioni di cui all’art. 2, comma 1,lettera c) della l. 225.
Ed infatti, appare pacifico che altro è il presupposto rappresentato dallo stato
di emergenza (dichiarato ai sensi dell’art. 5 della l. 225), il quale impone
l’adozione del complesso di attività di cui agli articoli 12 e segg., l. cit.;
mentre altra cosa è l’adozione delle c.d. ‘ordinanze in deroga’, per le quali
l’esistenza di uno stato di emergenza rappresenta condizione necessaria, ma
certo non sufficiente (tanto è desumibile in modo evidente dal disposto di cui
all’art. 5, comma 2, cit., secondo cui “per l’attuazione degli interventi di
emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede (…)
anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento giuridico”).
Ne consegue che il Legislatore ha certamente tenuto distinti i due profili in
questione, contemplando la possibilità per cui, pur a fronte di un dichiarato
stato di emergenza, la conseguente attività (in primis: dei Commissari delegati)
non fosse demandata in via esclusiva allo strumento delle ordinanze in deroga,
ben essendo possibile fronteggiare con strumenti non derogatori, se pure calati
in un quadro emergenziale, le medesime situazioni (il che, a ben vedere,
rappresenta un corollario del carattere extra ordinem e di extrema ratio
configurabile in ordine alle ordinanze di cui sopra).
Riconducendo i principi in questione alle peculiarità del caso di specie, il
Collegio si limita ad osservare che i provvedimenti impugnati (i.e.: l’intera
serie procedimentale relativa alla procedura selettiva di cui è causa) non sono
annoverabili in alcun modo fra “le ordinanze adottate [ed] i consequenziali
provvedimenti commissariali”, posti in essere a seguito della dichiarazione di
cui al comma 1 dell’art. 5, cit., atteso che essi costituiscono, al contrario,
esercizio di attività amministrative gestionali poste in essere (pur se
nell’ambito di un quadro emergenziale) in attuazione di impegni assunti a
seguito della stipula di un Accordo di Programma Quadro (cioè a dire: di un
ordinario, se pur rilevantissimo, strumento di programmazione negoziata posto in
essere ai sensi di una specifica previsione di legge - art. 2, comma 203 della
l. 23 dicembre 1996, n. 662 -).
Ne consegue che la disposizione nella specie invocata dall’Avvocatura non possa
trovare applicazione nel caso all’esame del Collegio.
Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva inoltre che, laddove si accedesse
ad una diversa interpretazione (e si ritenesse effettivamente applicabile alla
vicenda di causa il comma 2-bis dell’art. 3 del d.l. 245 del 2005 in punto di
radicamento della competenza territoriale del T.A.R. del Lazio), il Collegio non
potrebbe esimersi dal sollevare questione di legittimità costituzionale in
ordine alla norma in parola, per contrasto - inter alia - con gli articoli 3, 24
e 125 della Costituzione (in tal senso, cfr.: T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I,
ord. 21 febbraio 2006, n. 67; T.A.R. Sicilia - Catania, ord, 23 febbraio 2006,
n. 90; T.A.R. Veneto, Sez. I, ord. 12 aprile 2006, n. 1006).
3. Giungendo all’esame delle censure di merito, il Collegio ritiene in primo
luogo di esaminare il terzo motivo di ricorso, relativo all’asserita
incompetenza della Giunta regionale ad adottare il provvedimento di approvazione
della graduatoria definitiva.
Il Collegio, tuttavia, osserva al riguardo che la questione risulti
sostanzialmente superata a seguito dell’avvenuta ratifica del decisum della
Giunta ad opera del Dirigente regionale, il quale ha sostanzialmente riprodotto
e fatti propri i contenuti dell’impugnata graduatoria attraverso la propria
determinazione n. 495 in data 3 ottobre 2006 (impugnata, come si è detto, in
sede di motivi aggiunti).
Come si è anticipato in narrativa, infatti, con decreto n. 24/CD/A del 2 marzo
2005 il Commissario delegato ebbe ad attestare che le attività relative
all’attuazione di quanto previsto dal bando di selezione fossero demandate al
Dirigente regionale del Settore LL.PP., nella sua qualità di responsabile del
medesimo A.P.Q.
Dalla delega di funzioni in tal modo realizzata (della cui legittimità non si ha
nella specie motivo di dubitare) deriva un effetto sostanzialmente sanante
quanto al dedotto profilo di incompetenza nell’adozione dell’atto impugnato con
il ricorso principale.
Pertanto, atteso che la richiamata determinazione dirigenziale riproduce nei
fatti il contenuto dell’originaria D.G.R., doppiandone i contenuti, il prosieguo
dell’esame avrà ad oggetto le censure articolate in sede di motivi aggiunti (le
quali, per altro, riproducono sostanzialmente il contenuto delle analoghe
censure articolate in sede di ricorso principale).
4. Con il secondo motivo di ricorso (sostanzialmente riprodotto con il secondo
motivo dell’atto per motivi aggiunti), il Comune ricorrente lamenta che nella
specie l’Amministrazione intimata abbia violato le garanzie partecipative di cui
agli artt. 10, lett. b) e 10-bis della l. 241 del 1990.
In particolare, ai sensi della prima delle disposizioni richiamate,
l’amministrazione avrebbe violato l’obbligo su di essa ricadente di fornire
riscontro espresso alle osservazioni formulate nel corso della fase di
osservazioni/controdeduzioni, prima di adottare le proprie determinazioni
finali.
Ancora, ai sensi dell’art. 10-bis, l’mmiinstrazione avrebbe avuto l’obbligo di
comunicare tempestivamente alla ricorrente i motivi ostativi all’accogimento
delle proprie richieste.
I due motivi non possono essere condivisi.
Ed infatti, quanto al primo aspetto, si osserva che (a prescindere dalla
legittimità e/o correttezza delle determinazioni nella specie adottate dalla
P.A. intimata, sulle quali si tornerà nel prosieguo), non possa
condivisibilmente affermarsi che essa abbia omesso di prendere alcuna posizione
circa le osservazioni formulate dalla ricorrente, dal momento che essa si è al
contrario espressamente pronunciata su di esse, sia pure attraverso una mera
pronuncia ‘di rito’ (deducendo l’intempestività dell’invio delle osservazioni).
Per analoghi motivi, non può ritenersi che nella specie risulti violato l’art.
10-bis della l. 241 del 1990, atteso che una pronuncia espressa (legittima o
meno) circa l’istanza di parte, nella specie, vi è certamente stata.
Ciò a tacere della più che dubbia riferibilità delle previsioni di cui all’art.
10-bis, cit. alla procedura concorsuale di cui è causa, nel cui ambito le
garanzie partecipative in favore dei partecipanti risultavano assicurate da un
complesso di strumenti di interlocuzione la cui legittimità non appare nella
specie revocabile in dubbio.
5. Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di ricorso (sostanzialmente riprodotto dal primo dei motivi
aggiunti), il Comune ricorrente lamenta che la determinazione di esclusione dai
benefici adottata in sede di approvazione delle graduatoria definitiva
(determinazione disposta, come esposto in narrativa, a causa della ritenuta
intempestività dell’invio delle osservazioni conseguenti alla pubblicazione
della graduatoria provvisoria), sia affetto da erronea presupposizione in fatto,
nonché da violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
In particolare, risulterebbe del tutto incongrua la scelta di confermare
l’esclusione della ricorrente, già disposta in via di graduatoria provvisoria
per motivi in seguito ritenuti sanabili dalle stesse Amministrazioni intimate, e
ciò a prescindere dalla tempestività o meno (tempestività che, comunque, la
ricorrente espressamente riafferma) dell’invio delle proprie osservazioni.
Il motivo è fondato.
Ed infatti, il Collegio non può non osservare che (come già esposto in
narrativa) entrambe le ragioni che avevano indotto in sede di graduatoria
provvisoria a ritenere l’inammissibilità della domanda del Comune di Galatone,
siano state al contrario ritenute sanabili in sede di approvazione della
graduatoria definitiva.
Quanto al motivo di esclusione n. 2 (“la corografia digitale e i relativi bacini
non sono georeferenziati nel sistema di riferimento Gauss Boaga richiesto dal
bando”), risulta agli atti che con gli atti impugnati la Giunta regionale prima
ed il competente Dirigente poi abbiano ritenuto di accogliere le istanze dei
vari Comuni volte ad ottenere la riammissione, “atteso che le valutazioni per la
corretta attribuzione dei punteggi previsti in sede di bando sono scaturite
anche dall’esame di idonea documentazione in possesso degli uffici regionali”.
Quanto, poi, al motivo di esclusione n. 5 (“la scheda di sintesi è incompleta o
non sottoscritta”), risulta del pari agli atti che con i provvedimenti impugnati
la Giunta regionale ed il competente Dirigente lo abbiano, nella fase
successiva, ritenuto “meramente formal[e] e quindi sanabil[e] dal punto di vista
amministrativo”.
In buona sostanza, se solo gli organi competenti avessero preso in
considerazione le osservazioni del Comune ricorrente, è indubbio che essi le
avrebbero positivamente valutate, disponendo l’ammissione del progetto a
valutazione.
Al riguardo il Collegio osserva che, a prescindere dal se le osservazioni del
Comune di Galatone fossero state effettivamente prodotte nel termine di trenta
giorni previsto dal bando di selezione, una volta che le Amministrazioni
intimate si erano risolte a dequotare i vizi in questione da circostanze
invalidanti a mere irregolarità formali (ovvero, comunque sanabili), sarebbe
ricaduto in capo alle medesime l’onere di valutare ex tunc il possesso dei
requisiti in questione in capo ai Comuni partecipanti, senza subordinare la
positiva valutazione alla circostanza che i ricorrenti avessero o meno
contestato gli atti di esclusione.
Ed infatti, il rispetto del principio di par condicio fra i vari partecipanti
alla selezione avrebbe imposto che, una volta assunta la decisione di valutare
come non escludenti le due richiamate circostanze, le Amministrazioni procedenti
procedessero a riammettere ex officio alla procedura i progetti che, per
qualunque ragione, fossero stati esclusi dalla procedura in base alle richiamate
circostanze.
Al contrario, appaiono contrarie all’epigrafato principio di buona
amministrazione le determinazioni impugnate, per la parte in cui da un lato
hanno rimodulato le regole di partecipazione alla selezione e, per altro verso,
hanno ritenuto che la nuova modulazione (alla quale, per evidenti ragioni di
parità di trattamento, non poteva che essere riconosciuta valenza ab initio)
potesse avvantaggiare soltanto coloro i quali avessero, entro un determinato
termine, contestato l’applicazione delle clausole escludenti nei confronti del
proprio progetto.
Giova al riguardo osservare che, quanto al motivo di esclusione relativo alla
corografia digitale, gli atti impugnati hanno riammesso alla procedura tutti i
Comuni i quali, a qualunque titolo, avessero presentato osservazioni al riguardo
(i.e.: a prescindere dall’esame circa la fondatezza o meno dei relativi
rilievi). Tanto si evince dal dictum dell’impugnata delibera di Giunta, secondo
cui si è determinato tout-court di “accogliere le istanze di cui ai motivi si
esclusione 1 e 2”, dal momento che, come si è detto, “le valutazioni per la
corretta attribuzione dei punteggi previsti in sede di bando sono scaturite
anche dall’esame di idonea documentazione in possesso degli uffici regionali”.
In buona sostanza, appare che nella specie la Regione abbia dato atto della non
necessità, ai fini della procedura, di disporre l’acquisizione alcuni documenti
(oltretutto, sotto comminatoria di esclusione dalla procedura), atteso che tali
documenti risultavano già in possesso degli Uffici regionali.
Dal che, risulta rafforzato il convincimento secondo cui non sussistesse alcun
valido motivo per escludere dalle nuove - e più favorevoli - determinazioni quei
Comuni i quali non avessero tempestivamente presentato osservazioni al riguardo.
Argomenti senz’altro analoghi valgono nel caso dal motivo di esclusione
rappresentato dalla mancata sottoscrizione della scheda di sintesi.
Anche in questo caso, una volta ritenuto (con valenza necessariamente
retroattiva) il carattere meramente formale della relativa previsione del bando,
non sussisteva alcuna ragione giuridica o sistematica per consentire che le
nuove determinazioni avvantaggiassero unicamente i Comuni che avessero
tempestivamente formulato osservazioni al riguardo.
Ai limitati fini che qui rilevano si osserva, poi, che appaiono comunque fondate
le argomentazioni del Comune ricorrente, secondo cui risultasse rituale e
tempestiva la presentazione delle proprie osservazioni via fax direttamente
all’indirizzo del Commissario delegato, atteso che tali osservazioni erano state
tempestivamente inviate all’Ufficio del Commissario delegato, ossia alla
struttura che era stata indicata in sede di bando (art. 4) come deputata
all’istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti, così come ad esprimersi in
ordine alle osservazioni.
6. Non può, invece, trovare accoglimento il quarto dei motivi aggiunti, con il
quale si contesta (fra l’altro) la legittimità degli atti con i quali si è
disposta la (tardiva) riapprovazione della graduatoria, onde riammettere ai
benefici il solo Comune di Villa Castelli (D.G.R. 19 settembre 2006, n. 1378).
Al riguardo si osserva da un lato che lo stesso Comune ricorrente limita le
proprie richieste ai soli atti che hanno disposto (o concorso a determinare) la
propria esclusione dalla procedura di cui è causa, e dall’altro lato che
l’accoglimento dei motivi di ricorso sin qui esaminati risulta ex se idoneo a
soddisfare l’interesse fatto valere con la proposizione del ricorso.
Per i motivi esposti, il ricorso di cui in oggetto deve essere accolto, con
conseguente annullamento degli atti impugnati per la parte in cui hanno
determinato l’esclusione della ricorrente dalla percezione dei richiesti
benefici economici.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, I Sezione di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 1041/06
LO ACCOGLIE, e per l’effetto
ANNULLA i provvedimenti impugnati per la parte in cui hanno determinato
l’esclusione della ricorrente dalla percezione dei benefici economici di cui
alla procedura selettiva in oggetto.
Condanna in solido le Amministrazioni convenute alla rifusione delle spese di
lite, che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre I.V.A. e C.P.A.,
come per legge.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità
amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del giorno 24 gennaio 2007.
Aldo Ravalli - Presidente
Claudio Contessa - Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 22 Febbraio 2007
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