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TAR SARDEGNA, Sez. II, 18 maggio 2007, sentenza n. 977
 

ENERGIA - Impianti eolici - Regione Sardegna - Art. 8 L.R. 8/2004 - Divieto di realizzazione di impianti eolici fino all’approvazione del Piano paesaggistico regionale - Impianti sottoposti a VIA favorevole antecedentemente all’entrata in vigore della L.R. - Ipotesi derogatoria. In materia di impianti eolici, l’art. 8 della L.R. Sardegna n. 8/2004, nella prima parte, prevede un generale divieto di realizzazione di impianti eolici (eccetto quelli che, con lavori iniziati, abbiano già prodotto una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi) fino all’approvazione del Piano paesaggistico Regionale; nella seconda parte parametra diversamente la realizzabilità delle opere, facendo riferimento all’espletamento favorevole della procedura di V.I.A. acquisibile anche successivamente. Il legislatore regionale ha cioè ritenuto essenziale, per gli impianti già autorizzati, ai fini dell’individuazione di un discrimine -per la realizzabilità o meno-, l’espletamento favorevole della fondamentale procedura di VIA dell’impianto eolico. La realizzabilità di un impianto sottoposto a VIA favorevole antecedentemente all’entrata in vigore della L.R. 8/2004, quindi, rientra nell’ipotesi derogatoria, la quale non richiede che sia avvenuta anche la modificazione dello stato dei luoghi. Pres. f.f. Panunzio, Est. Flaim - G. s/a (avv.ti Congiu, Berruti, Manili, Mastroianni e Fois) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Campus e Contu) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 18 maggio 2007, n. 977
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

Sezione seconda


Sent. n. 977/2007

Ric. n. 915/2005


ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


sul ricorso n. 915/2005 proposto dalla società GREENTECH ENERGY SYSTEMS S/A, in persona dell’Amministratore delegato Mr. Kaj Larsen, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dagli avv.ti Silvana Congiu, Giuliano Berruti, Federcio Manili, Francesca Mastroianni e Mario Fois, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, Piazza del Carmine n. 22;


contro


la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Campus e Gian Piero Contu, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale, in Viale Trento n. 69;


per l' annullamento
con il ricorso principale:
1) della determinazione del Direttore del Genio Civile di Oristano, Assessorato Lavori Pubblici, n. 142 del 8.8.2005 di “sospensione” della precedente determinazione –dello stesso ufficio- del 13.7.2005 n. 105 concernente l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio provvisorio dell’ “elettrodotto interrato di connessione” del Parco eolico del Grighine (in Comuni di Mogorella, Sciamanna e Villaurbana) alla linea Villasor-Ottana;


e, con i successivi motivi aggiunti:
2) della determinazione del Direttore del Genio Civile di Oristano, Assessorato Lavori Pubblici, del 4.10.2005 n. 169 con la quale è stata annullata la precedente autorizzazione, rilasciata il 13.7.2005;
nonché di ogni altro atto a quello suindicato connesso, coordinato ed in particolare ella Circolare del 3.2.2005 n. 40/GAB, adottata dagli Assessorati Enti Locali e Urbanistica; Pubblica Istruzione e Beni Culturali; Difesa dell’Ambiente;


nonché per la condanna
della RAS al risarcimento del danno.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e memoria dell'Amministrazione regionale;
Visti i motivi aggiunti successivamente notificati e depositati;
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
Uditi alla pubblica udienza del 26 aprile 2006 l'avv. G. Berruti per la ricorrente e l'avv. T. Ledda, in sostituzione, per l'Amministrazione resistente;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


La società ricorrente GREENTECH ENERGY SYSTEMS S/A otteneva dalla Regione Sardegna e dai tre Comuni coinvolti le autorizzazioni per la realizzazione del Parco eolico del Grighine.


In particolare, con deliberazione della Giunta Regionale del 13.5.2004 n. 22/53 è stato favorevolmente concluso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Inoltre, con comunicazione del 21.6.2004 il Gestore della Rete Nazionale ha rilasciato l’autorizzazione alla connessione con la rete elettrica nazionale (ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 79/1999); è stata anche riconosciuta la qualificazione di “impianto alimentato da fonti rinnovabili” (con nota del 19.7.2004 del Gestore della Rete).
Infine, sono state rilasciate le concessioni edilizie da parte dei tre Comuni interessati, tutte datate 18.11.2004 (Villaurbana, Siamanna e Mogorella – con i quali erano state stipulate le convenzioni già nel 2002).


Sono state rilasciate anche le autorizzazioni idrogeologiche da parte del Corpo forestale (il 31.12.2004), l’autorizzazione paesaggistica dal competente Ministero, in via surrogatoria, (il 30.6.2005), quella dell’ENAC per il volo aereo (il 24.5.2005), nonché l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio provvisorio dell’elettrodotto interrato di connessione alla linea elettrica, da parte del Genio Civile di Oristano (il 13.7.2005).


Successivamente però il (solo) Genio civile di Oristano riteneva, prima con un atto di sospensione provvisoria (per 60 giorni), del 8.8.2005 e poi con un provvedimento definitivo di autotutela, del 4.10.2005, di annullare tale autorizzazione, in quanto ritenuta emessa in violazione della LR n. 8 del 25.11.2004 (art. 8, 3° comma).


In particolare nei provvedimenti del Genio civile si consideravano due elementi:
- che i lavori non avevano avuto inizio o comunque non avevano prodotto alcuna irreversibile modificazione dello stato dei luoghi;
-che l’autorizzazione alla realizzazione dell’elettrodotto di collegamento dell’impianto alla rete, essendo stata emessa dopo l’entrata in vigore della LR 8/2004, sarebbe stata rilasciata in sua violazione.


Con ricorso notificato il 23.9.2005 e depositato il successivo 29.9 GREENTECH ENERGY SYSTEMS S/A ha impugnato il provvedimento di sospensione indicato in epigrafe sub 1.


La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) violazione dell’art. 8, 3° comma, della LR n. 8 del 25.11.2004 – errore nei presupposti di fatto e di diritto – illogicità manifesta;
2) in via subordinata, violazione delle norme e principi in tema di rapporti fra norma interna e norma comunitaria – violazione della Direttiva 2001/77/CE;
3) illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell’art. 8 comma 3° della LR n. 8/2004;
4) violazione degli artt. 111 e ss. del RD 11.12.1933 n. 1775 e della LR 43 del 20.6.1989 – errore nei presupposti di fatto e di diritto – incompetenza – eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità e dello sviamento.


Alla Camera di consiglio del 12.10.2005 l'istanza di sospensione del provvedimento –provvisorio- impugnato è stata rinviata al merito, essendo, nel frattempo, stato adottato, il 4 ottobre 2005, dall’Amministrazione regionale – Genio Civile - il provvedimento definitivo di autoannullamento della precedente autorizzazione del 13 luglio 2005.


Con motivi aggiunti, notificati il 18.11.2005 e depositati il successivo 24.11, la società ha impugnato il provvedimento del Genio Civile del 4.10.2005 n. 169 con il quale è stata annullata, in via di autotutela, la precedente autorizzazione rilasciata alla società concernente l’ “elettrodotto interrato di collegamento” fra Parco eolico e linea elettrica.
Le censure qui prospettate sono:
1) violazione dell’art. 8, 3° comma, della LR n. 8 del 25.11.2004 – errore nei presupposti di fatto e di diritto – illogicità manifesta – eccesso di potere per sviamento;
2) in via subordinata, violazione delle norme e principi in tema di rapporti fra norma interna e norma comunitaria – violazione della Direttiva 2001/77/CE;
3) illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3°, della LR n. 8/2004;
4) violazione dell’art. 8, 3° comma, della LR n. 8 del 25.11.2004 – violazione delle norme e principi in tema di esercizio della potestà di autotutela – errore nei presupposti di fatto e di diritto – illogicità manifesta;
5) violazione degli artt. 111 e ss. del RD 11.12.1933 n. 1775 e della LR 43 del 20.6.1989 – errore nei presupposti di fatto e di diritto – incompetenza – eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità e dello sviamento.


Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con memorie, la fondatezza del gravame. In particolare ha sostenuto che il provvedimento di autotutela sarebbe stato correttamente adottato in quanto, nel caso di specie, non era intervenuta la “trasformazione irreversibile dello stato dei luoghi”, elemento considerato sostanziale dal legislatore (LR 8/2004, art. 8).


Con ulteriore memoria, depositata in vista dell'udienza di merito, la ricorrente insiste per l'accoglimento dell'impugnazione.


Alla pubblica udienza del 26 aprile 2006 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.


DIRITTO


Il ricorso è fondato.
Il Genio civile di Oristano ha prima sospeso e poi annullato l’autorizzazione che esso stesso aveva rilasciato il 13.7.2005 n. 105 per la costruzione (ed esercizio provvisorio) dell’ “elettrodotto interrato di connessione” del Parco eolico del Grighine (Comuni di Mogorella, Sciamanna e Villaurbana) alla linea Villasor-Ottana.
La motivazione dei provvedimenti di rivalutazione adottati deriva dalla circostanza che l’art. 8 della L. R 25.11.2004 n. 8, con le sue limitazioni, non avrebbe consentito il rilascio, successivamente alla sua entrata in vigore, dell’autorizzazione da parte del Genio civile (avvenuta il 13.7.2005).


In realtà la disamina della normativa regionale fortemente restrittiva (LR 8/2004) induce il Collegio a ritenere che la realizzazione dell’impianto eolico del Grighine rientri nella disposizione derogatoria del divieto.
Infatti, l’art. 8 contiene una duplice e distinta previsione.
Mentre la prima parte della norma prevede una generale divieto di realizzazione di impianti eolici (eccetto quelli che, con lavori iniziati, abbiano già prodotto una “modificazione irreversibile dello stato dei luoghi”), fino all’approvazione del Piano paesaggistico regionale, la seconda parte parametra diversamente la realizzabilità delle opere, in particolare facendo riferimento all’espletamento favorevole della “procedura di Valutazione di Impatto Ambientale”, acquisibile anche successivamente.
Nella specie la (seconda parte della) norma, facendo riferimento agli impianti precedentemente autorizzati ma privi della VIA , dispone che “la realizzazione o la prosecuzione dei lavori, ancorché avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e che, comunque, non abbiano ancora realizzato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi, è subordinata alla procedura di VIA di cui all’art. 31 della LR 1/1999 e ss.mm.”.
Il legislatore ha cioè ritenuto essenziale, per gli impianti già autorizzati, ai fini dell’individuazione di un discrimine –per la realizzabilità o meno-, l’espletamento favorevole della fondamentale procedura di VIA (acquisibile anche successivamente) dell’impianto eolico.


Considerato che, nel caso in esame, l’impianto era già stato sottoposto a VIA favorevole (con deliberazione della GR n. 22/53 del 13.5.2004) si deduce che, interpretando coerentemente la norma, la sua realizzabilità rientra nell’ipotesi derogatoria, la quale non richede che sia avvenuta anche la modificazione dello stato dei luoghi.
Se, dunque, l’impianto eolico era stato in precedenza (rispetto all’entrata in vigore della LR 8/2004) autorizzato (con VIA del 13.5.2004 e conseguenti concessioni edilizie del 18.11.2004 da parte dei tre Comuni interessati) con valutazioni positive sia paesaggistico/ambientali che edilizie, il Genio civile, che ha rilasciato, poi, il 13.7.2005, la propria autorizzazione squisitamente “tecnica” in ordine al solo “elettrodotto interrato ed opere complementari” per il collegamento dell’impianto alla linea elettrica, non poteva esercitare poteri di autotutela in riferimento alla norma regionale che imponeva un regime restrittivo, a tutela degli interessi prettamente di natura ambientale, degli impianti eolici (e non certo degli elettrodotti interrati di collegamento).


Se dunque, l’impianto eolico, in quanto autorizzato con VIA, era eseguibile, il Genio civile non poteva far sostanzialmente venir meno la realizzabilità dell’intero intervento privandolo della propria autorizzazione “tecnica”, concernente il (solo) collegamento impianto/ linea .
Ciò che rilevava per il legislatore regionale era che l’analisi dell’impatto generale dell’impianto (principale) sull’ambiente, doveva attuarsi tramite VIA.

Le successive autorizzazioni “tecniche” –come sicuramente è quella del Genio civile sulla linea interrata di collegamento e relative opere accessorie- potevano e dovevano esprimere valutazioni solamente nell’ambito delle proprie competenze, mentre non potevano espandersi ed esplicare effetti, coinvolgendo profili ulteriori (ormai esauriti), sottratti alle proprie attribuzioni.


In sostanza sono fondate le censure prospettate (in particolare nei motivi aggiunti) con i vizi sub 1, 4 e 5 (il precedente provvedimento provvisorio di sospensione aveva cessato di esplicare effetti con l’emanazione del provvedimento di autoannullamento).


In conclusione il ricorso va accolto, restando assorbiti gli ulteriori motivi di censura.


La domanda di risarcimento danni, essendo stata formulata solo genericamente nelle conclusioni, non è valutabile per assenza di riferimenti concreti.


Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo


P.Q.M.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA


accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti del Genio civile di sospensione e di autoannullamento della propria autorizzazione tecnica in precedenza rilasciata.


Respinge, per genericità, la domanda risarcitoria.


Le spese e gli onorari di giudizio, quantificabili complessivamente in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), più IVA e CPA vanno posti a carico della Regione Sardegna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2006, con l'intervento dei Signori Magistrati:


- Rosa Panunzio - Presidente f.f.;
- Franco Scano - Consigliere;
- Grazia Flaim - Consigliere, estensore.

Depositata in Segreteria il 18/05/2007
Il Segretario Generale f.f.
 


 

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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


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