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TAR SARDEGNA, Sez. II, 18 maggio 2007, sentenza n. 977
ENERGIA - Impianti eolici - Regione Sardegna - Art. 8 L.R. 8/2004 - Divieto
di realizzazione di impianti eolici fino all’approvazione del Piano
paesaggistico regionale - Impianti sottoposti a VIA favorevole antecedentemente
all’entrata in vigore della L.R. - Ipotesi derogatoria. In materia di
impianti eolici, l’art. 8 della L.R. Sardegna n. 8/2004, nella prima parte,
prevede un generale divieto di realizzazione di impianti eolici (eccetto quelli
che, con lavori iniziati, abbiano già prodotto una modificazione irreversibile
dello stato dei luoghi) fino all’approvazione del Piano paesaggistico Regionale;
nella seconda parte parametra diversamente la realizzabilità delle opere,
facendo riferimento all’espletamento favorevole della procedura di V.I.A.
acquisibile anche successivamente. Il legislatore regionale ha cioè ritenuto
essenziale, per gli impianti già autorizzati, ai fini dell’individuazione di un
discrimine -per la realizzabilità o meno-, l’espletamento favorevole della
fondamentale procedura di VIA dell’impianto eolico. La realizzabilità di un
impianto sottoposto a VIA favorevole antecedentemente all’entrata in vigore
della L.R. 8/2004, quindi, rientra nell’ipotesi derogatoria, la quale non
richiede che sia avvenuta anche la modificazione dello stato dei luoghi. Pres.
f.f. Panunzio, Est. Flaim - G. s/a (avv.ti Congiu, Berruti, Manili, Mastroianni
e Fois) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Campus e Contu) - T.A.R.
SARDEGNA, Sez. II - 18 maggio 2007, n. 977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
Sezione seconda
Sent. n. 977/2007
Ric. n. 915/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 915/2005 proposto dalla società GREENTECH ENERGY SYSTEMS S/A, in
persona dell’Amministratore delegato Mr. Kaj Larsen, rappresentata e difesa, per
mandato a margine dell'atto introduttivo, dagli avv.ti Silvana Congiu, Giuliano
Berruti, Federcio Manili, Francesca Mastroianni e Mario Fois, con domicilio
eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, Piazza del Carmine n. 22;
contro
la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Campus e Gian Piero Contu,
con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale, in Viale Trento n. 69;
per l' annullamento
con il ricorso principale:
1) della determinazione del Direttore del Genio Civile di Oristano, Assessorato
Lavori Pubblici, n. 142 del 8.8.2005 di “sospensione” della precedente
determinazione –dello stesso ufficio- del 13.7.2005 n. 105 concernente
l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio provvisorio dell’
“elettrodotto interrato di connessione” del Parco eolico del Grighine (in Comuni
di Mogorella, Sciamanna e Villaurbana) alla linea Villasor-Ottana;
e, con i successivi motivi aggiunti:
2) della determinazione del Direttore del Genio Civile di Oristano, Assessorato
Lavori Pubblici, del 4.10.2005 n. 169 con la quale è stata annullata la
precedente autorizzazione, rilasciata il 13.7.2005;
nonché di ogni altro atto a quello suindicato connesso, coordinato ed in
particolare ella Circolare del 3.2.2005 n. 40/GAB, adottata dagli Assessorati
Enti Locali e Urbanistica; Pubblica Istruzione e Beni Culturali; Difesa
dell’Ambiente;
nonché per la condanna
della RAS al risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e memoria dell'Amministrazione
regionale;
Visti i motivi aggiunti successivamente notificati e depositati;
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
Uditi alla pubblica udienza del 26 aprile 2006 l'avv. G. Berruti per la
ricorrente e l'avv. T. Ledda, in sostituzione, per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente GREENTECH ENERGY SYSTEMS S/A otteneva dalla Regione
Sardegna e dai tre Comuni coinvolti le autorizzazioni per la realizzazione del
Parco eolico del Grighine.
In particolare, con deliberazione della Giunta Regionale del 13.5.2004 n. 22/53
è stato favorevolmente concluso il procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA).
Inoltre, con comunicazione del 21.6.2004 il Gestore della Rete Nazionale ha
rilasciato l’autorizzazione alla connessione con la rete elettrica nazionale (ai
sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 79/1999); è stata anche riconosciuta la
qualificazione di “impianto alimentato da fonti rinnovabili” (con nota del
19.7.2004 del Gestore della Rete).
Infine, sono state rilasciate le concessioni edilizie da parte dei tre Comuni
interessati, tutte datate 18.11.2004 (Villaurbana, Siamanna e Mogorella – con i
quali erano state stipulate le convenzioni già nel 2002).
Sono state rilasciate anche le autorizzazioni idrogeologiche da parte del Corpo
forestale (il 31.12.2004), l’autorizzazione paesaggistica dal competente
Ministero, in via surrogatoria, (il 30.6.2005), quella dell’ENAC per il volo
aereo (il 24.5.2005), nonché l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio
provvisorio dell’elettrodotto interrato di connessione alla linea elettrica, da
parte del Genio Civile di Oristano (il 13.7.2005).
Successivamente però il (solo) Genio civile di Oristano riteneva, prima con un
atto di sospensione provvisoria (per 60 giorni), del 8.8.2005 e poi con un
provvedimento definitivo di autotutela, del 4.10.2005, di annullare tale
autorizzazione, in quanto ritenuta emessa in violazione della LR n. 8 del
25.11.2004 (art. 8, 3° comma).
In particolare nei provvedimenti del Genio civile si consideravano due elementi:
- che i lavori non avevano avuto inizio o comunque non avevano prodotto alcuna
irreversibile modificazione dello stato dei luoghi;
-che l’autorizzazione alla realizzazione dell’elettrodotto di collegamento
dell’impianto alla rete, essendo stata emessa dopo l’entrata in vigore della LR
8/2004, sarebbe stata rilasciata in sua violazione.
Con ricorso notificato il 23.9.2005 e depositato il successivo 29.9 GREENTECH
ENERGY SYSTEMS S/A ha impugnato il provvedimento di sospensione indicato in
epigrafe sub 1.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva e
col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) violazione dell’art. 8, 3° comma, della LR n. 8 del 25.11.2004 – errore nei
presupposti di fatto e di diritto – illogicità manifesta;
2) in via subordinata, violazione delle norme e principi in tema di rapporti fra
norma interna e norma comunitaria – violazione della Direttiva 2001/77/CE;
3) illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell’art. 8 comma 3°
della LR n. 8/2004;
4) violazione degli artt. 111 e ss. del RD 11.12.1933 n. 1775 e della LR 43 del
20.6.1989 – errore nei presupposti di fatto e di diritto – incompetenza –
eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità e dello sviamento.
Alla Camera di consiglio del 12.10.2005 l'istanza di sospensione del
provvedimento –provvisorio- impugnato è stata rinviata al merito, essendo, nel
frattempo, stato adottato, il 4 ottobre 2005, dall’Amministrazione regionale –
Genio Civile - il provvedimento definitivo di autoannullamento della precedente
autorizzazione del 13 luglio 2005.
Con motivi aggiunti, notificati il 18.11.2005 e depositati il successivo 24.11,
la società ha impugnato il provvedimento del Genio Civile del 4.10.2005 n. 169
con il quale è stata annullata, in via di autotutela, la precedente
autorizzazione rilasciata alla società concernente l’ “elettrodotto interrato di
collegamento” fra Parco eolico e linea elettrica.
Le censure qui prospettate sono:
1) violazione dell’art. 8, 3° comma, della LR n. 8 del 25.11.2004 – errore nei
presupposti di fatto e di diritto – illogicità manifesta – eccesso di potere per
sviamento;
2) in via subordinata, violazione delle norme e principi in tema di rapporti fra
norma interna e norma comunitaria – violazione della Direttiva 2001/77/CE;
3) illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma
3°, della LR n. 8/2004;
4) violazione dell’art. 8, 3° comma, della LR n. 8 del 25.11.2004 – violazione
delle norme e principi in tema di esercizio della potestà di autotutela – errore
nei presupposti di fatto e di diritto – illogicità manifesta;
5) violazione degli artt. 111 e ss. del RD 11.12.1933 n. 1775 e della LR 43 del
20.6.1989 – errore nei presupposti di fatto e di diritto – incompetenza –
eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità e dello sviamento.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con
memorie, la fondatezza del gravame. In particolare ha sostenuto che il
provvedimento di autotutela sarebbe stato correttamente adottato in quanto, nel
caso di specie, non era intervenuta la “trasformazione irreversibile dello stato
dei luoghi”, elemento considerato sostanziale dal legislatore (LR 8/2004, art.
8).
Con ulteriore memoria, depositata in vista dell'udienza di merito, la ricorrente
insiste per l'accoglimento dell'impugnazione.
Alla pubblica udienza del 26 aprile 2006 i procuratori delle parti hanno chiesto
porsi il ricorso in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Genio civile di Oristano ha prima sospeso e poi annullato l’autorizzazione
che esso stesso aveva rilasciato il 13.7.2005 n. 105 per la costruzione (ed
esercizio provvisorio) dell’ “elettrodotto interrato di connessione” del Parco
eolico del Grighine (Comuni di Mogorella, Sciamanna e Villaurbana) alla linea
Villasor-Ottana.
La motivazione dei provvedimenti di rivalutazione adottati deriva dalla
circostanza che l’art. 8 della L. R 25.11.2004 n. 8, con le sue limitazioni, non
avrebbe consentito il rilascio, successivamente alla sua entrata in vigore,
dell’autorizzazione da parte del Genio civile (avvenuta il 13.7.2005).
In realtà la disamina della normativa regionale fortemente restrittiva (LR
8/2004) induce il Collegio a ritenere che la realizzazione dell’impianto eolico
del Grighine rientri nella disposizione derogatoria del divieto.
Infatti, l’art. 8 contiene una duplice e distinta previsione.
Mentre la prima parte della norma prevede una generale divieto di realizzazione
di impianti eolici (eccetto quelli che, con lavori iniziati, abbiano già
prodotto una “modificazione irreversibile dello stato dei luoghi”), fino
all’approvazione del Piano paesaggistico regionale, la seconda parte parametra
diversamente la realizzabilità delle opere, in particolare facendo riferimento
all’espletamento favorevole della “procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale”, acquisibile anche successivamente.
Nella specie la (seconda parte della) norma, facendo riferimento agli impianti
precedentemente autorizzati ma privi della VIA , dispone che “la realizzazione o
la prosecuzione dei lavori, ancorché avviati alla data di entrata in vigore
della presente legge e che, comunque, non abbiano ancora realizzato una
modificazione irreversibile dello stato dei luoghi, è subordinata alla procedura
di VIA di cui all’art. 31 della LR 1/1999 e ss.mm.”.
Il legislatore ha cioè ritenuto essenziale, per gli impianti già autorizzati, ai
fini dell’individuazione di un discrimine –per la realizzabilità o meno-,
l’espletamento favorevole della fondamentale procedura di VIA (acquisibile anche
successivamente) dell’impianto eolico.
Considerato che, nel caso in esame, l’impianto era già stato sottoposto a VIA
favorevole (con deliberazione della GR n. 22/53 del 13.5.2004) si deduce che,
interpretando coerentemente la norma, la sua realizzabilità rientra nell’ipotesi
derogatoria, la quale non richede che sia avvenuta anche la modificazione dello
stato dei luoghi.
Se, dunque, l’impianto eolico era stato in precedenza (rispetto all’entrata in
vigore della LR 8/2004) autorizzato (con VIA del 13.5.2004 e conseguenti
concessioni edilizie del 18.11.2004 da parte dei tre Comuni interessati) con
valutazioni positive sia paesaggistico/ambientali che edilizie, il Genio civile,
che ha rilasciato, poi, il 13.7.2005, la propria autorizzazione squisitamente
“tecnica” in ordine al solo “elettrodotto interrato ed opere complementari” per
il collegamento dell’impianto alla linea elettrica, non poteva esercitare poteri
di autotutela in riferimento alla norma regionale che imponeva un regime
restrittivo, a tutela degli interessi prettamente di natura ambientale, degli
impianti eolici (e non certo degli elettrodotti interrati di collegamento).
Se dunque, l’impianto eolico, in quanto autorizzato con VIA, era eseguibile, il
Genio civile non poteva far sostanzialmente venir meno la realizzabilità
dell’intero intervento privandolo della propria autorizzazione “tecnica”,
concernente il (solo) collegamento impianto/ linea .
Ciò che rilevava per il legislatore regionale era che l’analisi dell’impatto
generale dell’impianto (principale) sull’ambiente, doveva attuarsi tramite VIA.
Le successive autorizzazioni “tecniche” –come sicuramente è quella del Genio civile sulla linea interrata di collegamento e relative opere accessorie- potevano e dovevano esprimere valutazioni solamente nell’ambito delle proprie competenze, mentre non potevano espandersi ed esplicare effetti, coinvolgendo profili ulteriori (ormai esauriti), sottratti alle proprie attribuzioni.
In sostanza sono fondate le censure prospettate (in particolare nei motivi
aggiunti) con i vizi sub 1, 4 e 5 (il precedente provvedimento provvisorio di
sospensione aveva cessato di esplicare effetti con l’emanazione del
provvedimento di autoannullamento).
In conclusione il ricorso va accolto, restando assorbiti gli ulteriori motivi di
censura.
La domanda di risarcimento danni, essendo stata formulata solo genericamente
nelle conclusioni, non è valutabile per assenza di riferimenti concreti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti del
Genio civile di sospensione e di autoannullamento della propria autorizzazione
tecnica in precedenza rilasciata.
Respinge, per genericità, la domanda risarcitoria.
Le spese e gli onorari di giudizio, quantificabili complessivamente in Euro
2.500,00 (duemilacinquecento/00), più IVA e CPA vanno posti a carico della
Regione Sardegna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2006, con
l'intervento dei Signori Magistrati:
- Rosa Panunzio - Presidente f.f.;
- Franco Scano - Consigliere;
- Grazia Flaim - Consigliere, estensore.
Depositata in Segreteria il 18/05/2007
Il Segretario Generale f.f.
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