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TAR SICILIA, Catania, Sez. II, 16 febbraio 2007, sentenza n. 303
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regolamenti comunali - Criteri di localizzazione non preclusivi dell’installazione - Legittimità. Non si pongono in contrasto con l’art. 8 della L. n. 36/2001 le norme regolamentari comunali che introducano vincoli all’installazione di stazioni radio base secondo un criterio di localizzazione non preclusivo dell’installazione stessa, segnatamente ove i vincoli, che non abbiano natura indeterminata e assolutamente discrezionale, non siano tali da pregiudicare l’interesse protetto dalla legislazione nazionale alla realizzazione di reti di telecomunicazione (nella specie, il regolamento comunale non consentiva l’installazione di apparati su edifici scolastici, sanitari, assistenziali, sportivi, vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico architettonico, monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale o nel perimetro di 100 metri dagli stessi). Pres. Vitellio, Est. Puliatti - H. s.p.a. (avv.ti Libertini e Bonura) c. Comune di Comiso (avv. Virgadavola) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. II - 16 febbraio 2007, n. 303
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
Sezione Staccata di Catania (II sez. interna)
N. 0303/07 Reg. Sent.
N. 5390/04 Reg. Gen.
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
-Dr. Italo VITELLIO Presidente
-Dr. Paola PULIATTI Consigliere rel.
-Dr. Giuseppa LEGGIO Refendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5390 del 2004 R.G. proposto dalla H3G S.p.A., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof.
Mario Libertini e Harald Bonura, presso il loro studio domiciliata elettivamente
in Catania, via P.Toselli, n. 40;
CONTRO
-il Comune di Comiso in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Claudia Virgadavola, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Rossella Zizza, in Catania, via Vagliasindi, n. 53;
per l’annullamento
-del provvedimento prot. 0023909 del 19.7.2004 con cui il Comune di Comiso ha
respinto l’istanza di autorizzazione all’installazione di un impianto di
telefonia cellulare in territorio comunale;
-per quanto occorra, in parte qua, del Reg. Comunale approvato con delibera C.C.
n. 69 del 4.3.2004;
-della delibera di Giunta municipale n. 247 del 7.7.2004;
-di ogni atto presupposto;
nonché per il risarcimento dei danni subiti.
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 10 gennaio 2007 il Consigliere
Dott.ssa Paola Puliatti;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente in data 2.2.2004 ha presentato tre richieste di autorizzazione, ai
sensi dell’art. 87 del D.Lgs n. 259/2003, per l’installazione dell’impianto di
telefonia cellulare da realizzare su lastrici solari in via dei Pioppi, n. 19,
via Don Minzoni, n. 4 e via Monferrato nn.76/78.
Sulle richieste si esprimevano positivamente l’A.R.P.A. e l’A.S.L..
Successivamente, in data 21.6.2004, la ricorrente inviava la comune tre note di
identico contenuto, con le quali dichiarava che le istanze dovevano intendersi
come denunce di inizio attività.
Con provvedimento del 19.7.2004 impugnato il Comune nell’invitare l’H3G al
rispetto del regolamento comunale comunicava che a seguito di opposizione di
cittadini, la Giunta, con delibera 247 del 7.7.2004, aveva deliberato di non
autorizzare l’installazione dell’impianto.
In diritto il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
A. Sui vizi propri della delibera di Giunta n. 247 del 7.7.2004 e
sull’illegittimità derivata con effetto caducante del provvedimento di diniego:
- 1. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 come
recepito in Sicilia. Incompetenza. Violazione degli artt. 86 e 87 del D.Lgs n.
259/2003. Eccesso di potere per sviamento dalla funzione tipica.
B. Vizi propri dell’intero regolamento comunale per gli impianti di
telecomunicazione:
1. violazione della l. n. 36/2001. Violazione del D.Lgs n. 259/2003. Violazione
e /o falsa applicazione del Dpcm 23 aprile 1992, del Dpcm 28 settembre 1995 e
del D.I. 10.9.1998, n. 381 ( ora sostituiti dai Dpcm nn. 199 e 200
dell’8.7.2003) Violazione del D.Lgs 490/1999 (ora sostituito dal D.Lgs n.
42/2004 “codice dei beni culturali e del paesaggio”. Incompetenza e/o eccesso di
potere per sviamento della funzione tipica.
2. Violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 come recepita dalla l.r. n. 10/1991.
Violazione dell’art. 87 D.Lgs n. 259/2003, sotto altro profilo. Eccesso di
potere per omessa o carente attività istruttoria; per difetto di motivazione,
per manifesta illogicità.
3. Violazione del principio di legalità. Violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 1 della l. 689/1981. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15
della l. n. 36/2001. Eccesso di potere. Violazione del principio di buon
andamento della pubblica amministrazione.
La ricorrente avanza domanda di risarcimento danni.
Il Comune, costituitosi, ha eccepito l’infondatezza del ricorso.
All’udienza del 10 gennaio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
-Infondato è il primo motivo.
La ricorrente afferma l’incompetenza della Giunta municipale a pronunciarsi su
atti gestionali.
Invero la delibera di Giunta impugnata è propriamente atto di indirizzo politico
amministrativo, col quale l’organo comunale si esprime nel senso della non
autorizzabilità degli impianti in considerazione delle manifestazioni di
opposizione da parte della cittadinanza.
Atto di amministrazione attiva di diniego è invece la determina dirigenziale del
19.7.2004, che si fonda sul parere negativo reso dalla CEC e sull’applicazione
del regolamento comunale in materia di installazione di impianti di telefonia.
2. Infondato è anche il motivo sub B, con cui si fanno valere vizi propri della
determina dirigenziale di diniego dell’autorizzazione.
Viene censurata, in particolare, per violazione dell’art. 8, comma 6, della l.
n. 36/2001 anche in relazione al successivo Codice delle Comunicazioni
elettroniche, la norma di cui alla lettera C del regolamento comunale che
prevede, ad avviso della ricorrente, un farraginoso procedimento per il
conseguimento del titolo, senza che sia ben chiaro se questo sia autorizzatorio
o concessorio. Vengono inoltre sottratte alla possibilità di installazione le
zone a più alta densità abitativa, dove si concentra il maggior numero di
telefoni cellulari. L’intreccio delle zone di rispetto da una serie di edifici
“vietati” renderebbe praticamente impossibile, ad avviso della ricorrente,
l’installazione di nuovi impianti.
Ad avviso della ricorrente i divieti introdotti col censurato regolamento non
discendono dalle caratteristiche strutturali ed edilizie degli impianti in
questione, bensì dalla funzione degli stessi vale a dire dalla loro natura di
impianti che generano emissioni elettromagnetiche. Cosicché si finisce per
introdurre deroghe ai limiti fissati dallo Stato.
Ritiene il Collegio che le censure non hanno pregio.
Ai sensi dell’art. 8 della legge quadro n. 36 del 2001, i Comuni hanno
competenza a dettare la disciplina in materia di localizzazione degli impianti
di telefonia mobile, al fine di minimizzare l’esposizione ai campi
elettromagnetici limitatamente al cd. criterio territoriale, circoscritto alla
definizione degli “obiettivi di qualità”, non inerenti la soglia delle
emissioni. Gli obiettivi di qualità territoriali, poi, non possono essere
generici e generalizzati, nonché privi della indicazione di possibili
localizzazioni alternative degli impianti. (tra tutte, TAR Toscana, I sez.,
22.12.2004, n.6622; TAR Campania, I sez., 22.12.2004, n. 19627).
Nella fattispecie, il Comune col regolamento impugnato non ha adottato
prescrizioni di carattere generico e generalizzato, senza alcuna considerazione
della possibilità di localizzazioni alternative per assicurare il servizio: ha
infatti statuito che “all’interno dei centri abitati è consentita nel rispetto
dei seguenti vincoli..(omissis)… (C2)”, limitando quindi l’installazione degli
impianti solo a condizioni determinate.
Il regolamento impugnato, poi, non consente l’installazione di apparati su
edifici scolastici, sanitari, assistenziali, sportivi, vincolati ai sensi della
normativa vigente, classificati di interesse storico architettonico,
monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale.
Inoltre, non consente l’installazione di apparati nelle prossimità di tali
edifici a distanza inferiore a 100 metri dal loro perimetro.
Il criterio di localizzazione esaminato non appare illegittimo ( anche alla luce
delle pronunce della Corte costituzionale n. 307 e 331 del 2003) in quanto non è
in assoluto preclusivo della installazione degli impianti: tant’è che alla
ricorrente sono state rilasciate due autorizzazioni, entrambe nel centro abitato
( via Verne e c.da Giardinello). Nè la ricorrente rappresenta l’impossibilità
pratica di installazione alternativa ai siti richiesti.
Ad avviso del Collegio, in definitiva, i vincoli introdotti dal Comune di Comiso
non determinano un’ampiezza ed eterogeneità delle categorie di aree contemplate
tale che, per l’indeterminatezza e per l’assoluta discrezionalità, il vincolo
sia in grado, nella sua assolutezza, di pregiudicare l’interesse protetto dalla
legislazione nazionale alla realizzazione di reti di telecomunicazione.
Le norme regolamentari impugnate, dunque, non si pongono in contrasto con l’art.
8 della l. n. 36/2001.
-Da ultimo, infondato è il motivo con cui si lamenta la violazione delle norme
regolamentari che disciplinano la comunicazione dell’avvio del procedimento.
Nella specie, poiché il procedimento è stato avviato ad iniziativa di parte non
era necessaria alcuna comunicazione ex art. 7 l. 241/1990.
-Infine, non ha interesse la ricorrente alle censure proposte con l’ultimo
motivo, relative alla illegittimità delle sanzioni pecuniarie previste dal
regolamento impugnato per l’ipotesi di esercizio di impianto che genera campi
elettromagnetici superiori ai limiti previsti dalla legge, non avendo il Comune
coi provvedimenti impugnati applicato alcuna sanzione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con compensazione di spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di
Catania (Sez.2°), rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2006.
L'ESTENSORE
Dott.ssa Paola Puliatti
IL PRESIDENTE
Dott. Italo Vitellio
Depositata in Segreteria il 16 febbraio 2007
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