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TAR SICILIA, Catania, Sez. II, 16 febbraio 2007, sentenza n. 303
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regolamenti comunali - Criteri di localizzazione non preclusivi dell’installazione - Legittimità. Non si pongono in contrasto con l’art. 8 della L. n. 36/2001 le norme regolamentari comunali che introducano vincoli all’installazione di stazioni radio base secondo un criterio di localizzazione non preclusivo dell’installazione stessa, segnatamente ove i vincoli, che non abbiano natura indeterminata e assolutamente discrezionale, non siano tali da pregiudicare l’interesse protetto dalla legislazione nazionale alla realizzazione di reti di telecomunicazione (nella specie, il regolamento comunale non consentiva l’installazione di apparati su edifici scolastici, sanitari, assistenziali, sportivi, vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico architettonico, monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale o nel perimetro di 100 metri dagli stessi). Pres. Vitellio, Est. Puliatti - H. s.p.a. (avv.ti Libertini e Bonura) c. Comune di Comiso (avv. Virgadavola) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. II - 16 febbraio 2007, n. 303

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

Sezione Staccata di Catania (II sez. interna)


N. 0303/07 Reg. Sent.

N. 5390/04 Reg. Gen.


Composto dai Sigg.ri Magistrati:


-Dr. Italo VITELLIO Presidente
-Dr. Paola PULIATTI Consigliere rel.
-Dr. Giuseppa LEGGIO Refendario


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 5390 del 2004 R.G. proposto dalla H3G S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Mario Libertini e Harald Bonura, presso il loro studio domiciliata elettivamente in Catania, via P.Toselli, n. 40;


CONTRO


-il Comune di Comiso in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudia Virgadavola, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Rossella Zizza, in Catania, via Vagliasindi, n. 53;


per l’annullamento


-del provvedimento prot. 0023909 del 19.7.2004 con cui il Comune di Comiso ha respinto l’istanza di autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia cellulare in territorio comunale;
-per quanto occorra, in parte qua, del Reg. Comunale approvato con delibera C.C. n. 69 del 4.3.2004;
-della delibera di Giunta municipale n. 247 del 7.7.2004;
-di ogni atto presupposto;
nonché per il risarcimento dei danni subiti.
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 10 gennaio 2007 il Consigliere Dott.ssa Paola Puliatti;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


La ricorrente in data 2.2.2004 ha presentato tre richieste di autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs n. 259/2003, per l’installazione dell’impianto di telefonia cellulare da realizzare su lastrici solari in via dei Pioppi, n. 19, via Don Minzoni, n. 4 e via Monferrato nn.76/78.
Sulle richieste si esprimevano positivamente l’A.R.P.A. e l’A.S.L..
Successivamente, in data 21.6.2004, la ricorrente inviava la comune tre note di identico contenuto, con le quali dichiarava che le istanze dovevano intendersi come denunce di inizio attività.
Con provvedimento del 19.7.2004 impugnato il Comune nell’invitare l’H3G al rispetto del regolamento comunale comunicava che a seguito di opposizione di cittadini, la Giunta, con delibera 247 del 7.7.2004, aveva deliberato di non autorizzare l’installazione dell’impianto.


In diritto il ricorso è affidato ai seguenti motivi:


A. Sui vizi propri della delibera di Giunta n. 247 del 7.7.2004 e sull’illegittimità derivata con effetto caducante del provvedimento di diniego:
- 1. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 come recepito in Sicilia. Incompetenza. Violazione degli artt. 86 e 87 del D.Lgs n. 259/2003. Eccesso di potere per sviamento dalla funzione tipica.


B. Vizi propri dell’intero regolamento comunale per gli impianti di telecomunicazione:
1. violazione della l. n. 36/2001. Violazione del D.Lgs n. 259/2003. Violazione e /o falsa applicazione del Dpcm 23 aprile 1992, del Dpcm 28 settembre 1995 e del D.I. 10.9.1998, n. 381 ( ora sostituiti dai Dpcm nn. 199 e 200 dell’8.7.2003) Violazione del D.Lgs 490/1999 (ora sostituito dal D.Lgs n. 42/2004 “codice dei beni culturali e del paesaggio”. Incompetenza e/o eccesso di potere per sviamento della funzione tipica.
2. Violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 come recepita dalla l.r. n. 10/1991. Violazione dell’art. 87 D.Lgs n. 259/2003, sotto altro profilo. Eccesso di potere per omessa o carente attività istruttoria; per difetto di motivazione, per manifesta illogicità.
3. Violazione del principio di legalità. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della l. 689/1981. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della l. n. 36/2001. Eccesso di potere. Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.


La ricorrente avanza domanda di risarcimento danni.


Il Comune, costituitosi, ha eccepito l’infondatezza del ricorso.


All’udienza del 10 gennaio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO


Il ricorso non merita accoglimento.


-Infondato è il primo motivo.
La ricorrente afferma l’incompetenza della Giunta municipale a pronunciarsi su atti gestionali.
Invero la delibera di Giunta impugnata è propriamente atto di indirizzo politico amministrativo, col quale l’organo comunale si esprime nel senso della non autorizzabilità degli impianti in considerazione delle manifestazioni di opposizione da parte della cittadinanza.
Atto di amministrazione attiva di diniego è invece la determina dirigenziale del 19.7.2004, che si fonda sul parere negativo reso dalla CEC e sull’applicazione del regolamento comunale in materia di installazione di impianti di telefonia.


2. Infondato è anche il motivo sub B, con cui si fanno valere vizi propri della determina dirigenziale di diniego dell’autorizzazione.
Viene censurata, in particolare, per violazione dell’art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001 anche in relazione al successivo Codice delle Comunicazioni elettroniche, la norma di cui alla lettera C del regolamento comunale che prevede, ad avviso della ricorrente, un farraginoso procedimento per il conseguimento del titolo, senza che sia ben chiaro se questo sia autorizzatorio o concessorio. Vengono inoltre sottratte alla possibilità di installazione le zone a più alta densità abitativa, dove si concentra il maggior numero di telefoni cellulari. L’intreccio delle zone di rispetto da una serie di edifici “vietati” renderebbe praticamente impossibile, ad avviso della ricorrente, l’installazione di nuovi impianti.
Ad avviso della ricorrente i divieti introdotti col censurato regolamento non discendono dalle caratteristiche strutturali ed edilizie degli impianti in questione, bensì dalla funzione degli stessi vale a dire dalla loro natura di impianti che generano emissioni elettromagnetiche. Cosicché si finisce per introdurre deroghe ai limiti fissati dallo Stato.
Ritiene il Collegio che le censure non hanno pregio.
Ai sensi dell’art. 8 della legge quadro n. 36 del 2001, i Comuni hanno competenza a dettare la disciplina in materia di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, al fine di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici limitatamente al cd. criterio territoriale, circoscritto alla definizione degli “obiettivi di qualità”, non inerenti la soglia delle emissioni. Gli obiettivi di qualità territoriali, poi, non possono essere generici e generalizzati, nonché privi della indicazione di possibili localizzazioni alternative degli impianti. (tra tutte, TAR Toscana, I sez., 22.12.2004, n.6622; TAR Campania, I sez., 22.12.2004, n. 19627).
Nella fattispecie, il Comune col regolamento impugnato non ha adottato prescrizioni di carattere generico e generalizzato, senza alcuna considerazione della possibilità di localizzazioni alternative per assicurare il servizio: ha infatti statuito che “all’interno dei centri abitati è consentita nel rispetto dei seguenti vincoli..(omissis)… (C2)”, limitando quindi l’installazione degli impianti solo a condizioni determinate.
Il regolamento impugnato, poi, non consente l’installazione di apparati su edifici scolastici, sanitari, assistenziali, sportivi, vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico architettonico, monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale.
Inoltre, non consente l’installazione di apparati nelle prossimità di tali edifici a distanza inferiore a 100 metri dal loro perimetro.
Il criterio di localizzazione esaminato non appare illegittimo ( anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale n. 307 e 331 del 2003) in quanto non è in assoluto preclusivo della installazione degli impianti: tant’è che alla ricorrente sono state rilasciate due autorizzazioni, entrambe nel centro abitato ( via Verne e c.da Giardinello). Nè la ricorrente rappresenta l’impossibilità pratica di installazione alternativa ai siti richiesti.


Ad avviso del Collegio, in definitiva, i vincoli introdotti dal Comune di Comiso non determinano un’ampiezza ed eterogeneità delle categorie di aree contemplate tale che, per l’indeterminatezza e per l’assoluta discrezionalità, il vincolo sia in grado, nella sua assolutezza, di pregiudicare l’interesse protetto dalla legislazione nazionale alla realizzazione di reti di telecomunicazione.
Le norme regolamentari impugnate, dunque, non si pongono in contrasto con l’art. 8 della l. n. 36/2001.


-Da ultimo, infondato è il motivo con cui si lamenta la violazione delle norme regolamentari che disciplinano la comunicazione dell’avvio del procedimento.
Nella specie, poiché il procedimento è stato avviato ad iniziativa di parte non era necessaria alcuna comunicazione ex art. 7 l. 241/1990.


-Infine, non ha interesse la ricorrente alle censure proposte con l’ultimo motivo, relative alla illegittimità delle sanzioni pecuniarie previste dal regolamento impugnato per l’ipotesi di esercizio di impianto che genera campi elettromagnetici superiori ai limiti previsti dalla legge, non avendo il Comune coi provvedimenti impugnati applicato alcuna sanzione.


Il ricorso va, pertanto, rigettato, con compensazione di spese tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez.2°), rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2006.


L'ESTENSORE

Dott.ssa Paola Puliatti

 

IL PRESIDENTE
Dott. Italo Vitellio

Depositata in Segreteria il 16 febbraio 2007
 


 

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