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TAR SICILIA, Catania, Sez. II, 12 marzo 2007, sentenza n. 462
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regolamenti comunali - Art. 8, c. 6, L. 36/2001 - Riferimento normativo alla finalità di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici - Interpretazione. Il disposto normativo di cui all’art. 8, co. 6, della L. 36/2001, laddove per l’adozione dei regolamenti comunali fa riferimento anche allo scopo di “… minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.”, non va sopravvalutato. Questa locuzione, infatti, per essere coordinata e conforme col complessivo sistema di regolamentazione degli impianti di telefonia mobile, deve essere intesa solo ed esclusivamente nel senso che il regolamento comunale - al fine di minimizzare l’esposizione all’irraggiamento - può eventualmente vietare che nello stesso sito possano convivere più impianti; onde evitare che i valori di emissioni elettromagnetiche provenienti da ogni fonte (ciascuna, di per sé, rispettosa dei limiti di legge) possano moltiplicarsi per effetto di una azione congiunta, producendo un impatto elettromagnetico complessivo sulla popolazione che, di fatto, risulti superiore ai limiti normativi. Pres.Vitellio, Est. Bruno - A. s.p.a. (avv.ti Signorelli e Cassola) c. Comune di Giarre (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. II - 12 marzo 2007, n. 462

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA - SEZIONE SECONDA - ,

- II^ SEZIONE -


N. 0462/07 Reg. Sent.

N. 2613/05 Reg. Gen.


nelle persone dei magistrati


Dr. Italo Vitellio - Presidente
Dr. Paola Puliatti - Consigliere
Dr. Francesco Bruno - Referendario, Rel. Est.

ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA


Sul ricorso n. 2613/2005 proposto da ALCATEL ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da Signorelli Avv. Elio e Cassola Avv. Valter, con domicilio eletto in Catania, via P. Metastasio, 33, presso Signorelli Avv. Elio;


CONTRO


COMUNE DI GIARRE, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio


PER L'ANNULLAMENTO


- Del provvedimento n. 3381, datato 21.06.05, del Comune di Giarre;
- Dell’art. 2 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n. 50 del 19.03.2002;
- Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Referendario dott. Francesco Bruno;
Udito, alla pubblica udienza del 22 Novembre 2006, il difensore della parte ricorrente, come da verbale;


Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue.


FATTO E DIRITTO


Col ricorso in epigrafe - ritualmente notificato e depositato - la società Alcatel Italia s.p.a. ha impugnato il provvedimento emesso in data 21.06.05, prot. 13404, ed il regolamento comunale del quale l’atto impugnato costituisce attuazione, con i quali il Comune di Giarre ha respinto la domanda di installazione di una S.R.B., in località Trepunti, avanzata dalla società ricorrente.
Il rigetto è stato, in particolare, basato sulle prescrizioni del regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 50/2002, laddove (art. 2) consentono l’installazione di impianti di telefonia cellulare solo nelle zone territoriali omogenee classificate E (agricola), D (insediamenti produttivi, industrie, commercio, artigianato), e V (verde pubblico); e comunque nel rispetto di una distanza minima di mt. 100 dalle abitazioni, e di mt. 300 dalle cd. aree sensibili.


Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.


Con ordinanza n. 1721/2005 è stata accolta l’istanza cautelare allegata al ricorso, sulla base della ritenuta fondatezza della censura riguardante la illegittimità del regolamento comunale per violazione dell’art. 8 della L. 36/2001.


Invero, il ricorso risulta fondato e va, pertanto, accolto.
Come correttamente viene denunciato nel primo motivo di ricorso, il provvedimento di diniego impugnato ritrae la propria illegittimità, in via derivata, dalla invalidità dell’art. 2 del Regolamento comunale per violazione dell’art. 8, co. 6, della L. 36/2001, a tenore del quale “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.”.
Per dato acquisito, ormai, in maniera pacifica nella giurisprudenza, anche di questa Sezione, (ex multis, TAR Milano, II, 71/2006; TAR Lecce, 1385/2006; TAR Catania, II, 2475/2006;), la disposizione normativa in esame ha la funzione di autorizzare l’esercizio di una potestà regolamentare degli Enti Locali che abbia il solo scopo di tutelare esigenze urbanistico/edilizie, e - in definitiva - di consentire ai Comuni il cd. governo del territorio sotto i menzionati profili. Si esclude, invece, che la potestà regolamentare comunale possa essere indirizzata verso finalità radio-protezionistiche di tutela della salute dei cittadini, atteso che questo primario compito è attribuito dalla legge in via generale allo Stato, e viene realizzato attraverso la fissazione di livelli massimi di emissioni di onde elettromagnetiche, valevoli per tutto il territorio nazionale, il cui rispetto è vigilato da apposti orgasmi regionali (A.R.P.A.).
Né può essere sopravvalutato il citato disposto normativo, laddove fa riferimento anche allo scopo di “… minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.”. Questa locuzione, infatti, per essere coordinata e conforme col complessivo sistema di regolamentazione degli impianti di telefonia mobile, deve essere intesa solo ed esclusivamente nel senso che il regolamento comunale - al fine di minimizzare l’esposizione all’irraggiamento - può eventualmente vietare che nello stesso sito possano convivere più impianti; onde evitare che i valori di emissioni elettromagnetiche provenienti da ogni fonte (ciascuna, di per sé, rispettosa dei limiti di legge) possano moltiplicarsi per effetto di una azione congiunta, producendo un impatto elettromagnetico complessivo sulla popolazione che, di fatto, risulti superiore ai limiti normativi.
Tornando al caso in esame, il regolamento comunale impugnato si pone - in realtà - l’obiettivo di tutelare la popolazione dai campi elettromagnetici generati dagli impianti di telefonia mobile, attraverso la duplice previsione di poche Z.T.O. nelle quali (soltanto) sarebbe possibile installare gli impianti tecnologici in questione, e con la fissazione di distanze minime da alcuni siti ritenuti sensibili. Manca, dunque, qualsiasi intento di organizzazione e tutela degli aspetti urbanistico/edilizi del territorio; mentre, emerge in tutta evidenza la volontà di allontanare dall’abitato fonti di irradiazione ritenute dannose, attraverso prescrizioni quasi totalmente preclusive che rendono di fatto inservibili gli impianti.


Alla luce di quanto esposto, vanno annullati il provvedimento di diniego indirizzato alla Alcatel Italia s.p.a. e l’art. 2 del Regolamento comunale sull’inquinamento elettromagnetico, nella parte qui censurata.


Deve essere, invece, respinta la domanda di risarcimento danni, dato l’esito favorevole della fase cautelare attraverso la quale si è scongiurata la produzione di un danno grave nella sfera giuridica della ricorrente.


Si stima equo non addossare sul Comune intimato le spese processuali.


P.Q.M.


il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. II) - accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 22 Novembre 2006.


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Bruno Dott. Italo Vitellio
Depositata in Segreteria il 12 marzo 2007
 


 

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