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TAR SICILIA, Catania, Sez. II, 19 aprile 2007, sentenza n. 694
 

RIFIUTI – Imballaggi – Rifiuti urbani e di raccolta differenziata di carta, cartone, plastica e vetro - Rifiuti di imballaggio di carta, cartone, vetro e plastica – Equivalenza - Esclusione. Il concetto di imballaggio, la cui definizione è contenuta nell’art. 35 del d.lgs. n. 22/97, non può tout court identificarsi con il materiale da cui è formato, costituendo un dato dell’esperienza comune che non tutta la carta, la plastica o il vetro costituiscono “imballaggio”. Non vi è equivalenza tra i rifiuti urbani e di raccolta differenziata di carta, cartone, plastica e vetro e i rifiuti di imballaggio di carta, cartone, vetro e plastica: la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, infatti, identifica i primi con il codice 20 01 e i secondi con il codice 15 01. Il codice 15 01 non individua specifici materiali, ma una specifica tipologia di rifiuto, quello di imballaggio (nella specie, la parte ricorrente muoveva dal presupposto per cui l’attività di raccolta differenziata avrebbe ad oggetto la raccolta ed il trasporto di rifiuti di imballaggio, argomentando dal fatto che la carta, il vetro, le lattine, la plastica, ecc., contenuti nelle campane della raccolta differenziata, costituirebbero imballaggio). Pres.Vitiello, Est. Leggio – I. s.a.s. (avv. Bonura) c. A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. (avv. Piccione) e altro (n.c.) - TAR SICILIA, Catania, Sez. II – 19 aprile 2007, n. 694

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA - SEZ. II^,


N. 0694/2007 Reg. Sent.

N. 1485/2006 Reg. Ric.


composto dai Signori Magistrati:


Dott. Italo Vitellio - Presidente
Dott. Gabriella Guzzardi - Consigliere
Dott. Giuseppa Leggio - Referendario, rel. est.

ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA


sul ricorso n. 1485/2006 proposto da Impresa Ecologica di Busso Sebastiano & C. s.a.s., rappresentato e difeso dall’avv. Harald Bonura, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Via Toselli, 40,


c o n t r o


- A.T.O. Ragusa Ambiente S.pA., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Piccione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Via Milano 29,
- Comune di Santa Croce Camerina, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio,


e nei confronti di


Impresa Puccia Giorgio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nino Gentile, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Mariano Leonora in Catania, Via Conte Ruggero 4,


per l’annullamento
- del verbale di pubblico incanto del 30 marzo 2006, con cui la Commissione di gara ha proceduto all'aggiudicazione definitiva, in favore dell'Impresa Puccia Giorgio, della gara per l'appalto del servizio di raccolta differenziata e rifiuti urbani pericolosi ( RUP ) per l'anno 2006;
- del precedente verbale del 27 febbraio 2006, con cui la Commissione di gara aveva proceduto all'aggiudicazione provvisoria in favore della medesima Impresa Puccia Giorgio;
- di eventuali atti di approvazione dell'esito della gara da parte dell'ATO Ambiente S.p.A.;
- del bando di gara per pubblico incanto in parte qua, ivi compreso il modello di istanza di partecipazione,
- di ogni altro atto, anche non conosciuto, antecedente, coevo o successivo e comunque connesso,


nonché per la declaratoria
d'inefficacia del contratto stipulato nelle more con l'Impresa Puccia Giorgio, del diritto della ricorrente all'aggiudicazione della gara, nonché, ancora, ove non fosse possibile l'esecuzione in forma specifica, del diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente.


Visto il ricorso introduttivo e la documentazione allegata;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. e dell’impresa controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;


Relatore la dott.ssa Giuseppa Leggio;


Uditi i difensori delle parti, come da verbale, all’udienza del 5.12.2006;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO


L’impresa ricorrente partecipava alla gara per pubblico incanto indetta dal Comune di S. Croce Camerina per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata e dei rifiuti urbani pericolosi per la durata di dodici mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo a base d’asta di € 72.767,77.


Nella seduta del 30 marzo 2006 la gara veniva aggiudicata alla Ditta Puccia Giorgio.


Sostiene parte ricorrente che l'appalto in esame avrebbe ad oggetto, nella sua massima parte, la raccolta ed il trasporto dei cosiddetti “ rifiuti di imballaggio” e che la ditta controinteressata, aggiudicataria del servizio, non sarebbe in possesso dell’iscrizione per il particolare codice di classificazione che tale tipologia di rifiuto richiede ai fini della raccolta e del trasporto, vale a dire il codice 15.01, risultando invece iscritta all’Albo solo per i rifiuti di cui al codice 20.01.


La ditta Puccia, pertanto, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.


Da cio’ il ricorso in esame, con il quale l’impresa ricorrente ha impugnato gli atti di gara, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi di diritto:


VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI GARA. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA, COMUNITARIA E INTERNA, DI SETTORE. VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 30, D.LGS. 22/97, DEL D.M. 28 APRILE 1998, N. 406, DELLA DIRETTIVA 75/442/CEE, DELLA DECISIONE 2000/532/CE. SVIAMENTO DI POTERE.


Si sono costituiti in giudizio l’ATO intimata e la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.


Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2006 la causa è passata in decisione.


DIRITTO


Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l’annullamento della aggiudicazione definitiva, in favore dell' Impresa Puccia Giorgio, della gara per l'appalto del servizio di raccolta differenziata e rifiuti urbani pericolosi per l'anno 2006 indetta dal Comune di S. Croce di Camerina, di cui al verbale di gara del 30 marzo 2006, del precedente verbale di aggiudicazione provvisoria della gara del 27 febbraio 2006, nonché degli eventuali atti di approvazione dell'esito della gara da parte dell'A.T.O. intimata e del bando di gara in parte qua.
Sostiene parte ricorrente che l'appalto in esame avrebbe ad oggetto, nella sua massima parte, la raccolta ed il trasporto dei cosiddetti “ rifiuti di imballaggio” e che la ditta controinteressata, aggiudicataria del servizio, non sarebbe in possesso dell’iscrizione per il particolare codice di classificazione che tale tipologia di rifiuto richiede ai fini della raccolta e del trasporto, vale a dire il codice 15.01, risultando invece iscritta all’Albo solo per i rifiuti di cui al codice 20.01.
La ditta Puccia avrebbe dovuto, pertanto, essere esclusa dalla gara.


Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente muove dall’erroneo presupposto per cui l’attività di raccolta differenziata, che costituisce una delle parti del servizio oggetto dell’appalto, avrebbe ad oggetto la raccolta ed il trasporto di rifiuti di imballaggio, argomentando dal fatto che la carta, il vetro, le lattine, la plastica ecc., una volta contenuti nella campane della raccolta differenziata costituirebbero imballaggio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, co. 1 lett. a) ed e) del D.lgs n. 22/1997.
L’art. 35 citato definisce l’imballaggio come “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all' utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo” .


Ora, ad avviso del Collegio, si evince dalla riportata definizione di cui all’art. 35 d.lgs n. 22, che l’imballaggio non può tout court identificarsi con il materiale da cui è formato, costituendo un dato dell’esperienza comune che non tutta la carta, la plastica o il vetro costituiscono “imballaggio”.


Quanto detto appare confermato dalle disposizioni della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – “Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”- il cui ALLEGATO “A” - “Elenco dei rifiuti istituito conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi” elenca sotto il codice 20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata -:
 

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)


20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro.


Inoltre, lo stesso allegato elenca sotto il codice “15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)”:


15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)


15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11 imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti.


In altri termini, ad avviso del Collegio, le disposizioni sopra viste, distinguendo tra i codici contrassegnati da 20 01 provenienti dai rifiuti urbani, inclusi i rifiuti della raccolta differenziata, ed i codici contrassegnati da 15 01 provenienti da rifiuti da imballaggio, confermano che non vi è alcuna equivalenza tra i rifiuti urbani e di raccolta differenziata di carta, cartone, plastica e vetro ed invece i rifiuti di imballaggio di carta, cartone, vetro e plastica, in quanto il codice 15.01 non individua specifici materiali, ma una specifica tipologia di rifiuto, quello di imballaggio .


Ebbene, nella fattispecie in esame, risulta dalla previsioni del bando di gara che il servizio oggetto dell’appalto non è un servizio di raccolta differenziata di imballaggi in carta, cartone, vetro e plastica, ma, per come specificato nella relazione tecnica ed economica, un servizio di raccolta di carta, cartone, vetro, lattine e plastica.
Per le considerazioni espresse il ricorso deve dunque essere rigettato.


La reiezione del ricorso determina altresì il rigetto della domanda risarcitoria, atteso che un eventuale danno subito dall’impresa ricorrente non è stato determinato da illegittimo comportamento della stazione appaltante.


Appare equo al Collegio disporre la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania - 2^ Sezione,


Rigetta il ricorso in epigrafe.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Catania, nelle Camere di Consiglio del 5 dicembre 2006.


L'ESTENSORE
Dott.ssa Giuseppa Leggio
IL PRESIDENTE

Dott. Italo Vitellio

 

Depositata in Segreteria il 19 aprile 2007

 


 

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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


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