Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 19 aprile 2007, sentenza n. 1156
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Combustibile utilizzato nel ciclo produttivo –
Pet-coke – Omessa specifica indicazione in sede di autorizzazione – D.P.C.M.
2.10.1995 - Istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale –
D.Lgs. n. 59/2005 - Regime transitorio ex art. 267, c. 3, d.lgs. n. 152/2006 –
Applicabilità – Esclusione. Il regime transitorio (art. 267, c. 3 del d.lgs.
n. 152/2006) discendente dall’avvenuta presentazione dell’istanza per il
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui ai DD.Lgs. nn. 372/1999
e 59/2005 non può trovare applicazione nei riguardi delle immissioni in
atmosfera generate dalla combustione di pet-coke che non siano state
specificamente contemplate nell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.p.r. n.
203/1988. La esatta individuazione del
combustibile utilizzato nel ciclo produttivo doveva infatti costituire oggetto
di specifica indicazione in sede di presentazione dell’istanza ex art. 12 d.p.r.
n. 203/1988, ai fini dell’adozione da parte dell’amministrazione regionale delle
autorizzazioni provvisoria, di cui al successivo art. 13; è diventata ancora più
necessaria e “dovuta” a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. del
2.10.1995, che ha tipizzato normativamente i combustibili e ne ha determinato il
regime di utilizzo (nella specie, lo stabilimento industriale ricorrente aveva
ottenuto, nel 1994, l’autorizzazione ex d.p.r. n. 203/1988 per l’uso di “olio
combustibile o combustibile solido o una miscela di combustibili solidi”; la
specificazione del tipo di combustibile utilizzato nel ciclo produttivo, pet
coke, era stata omessa anche successivamente all’entrata in vigore del D.P.C.M.
2.10.1995; l’esatta individuazione appariva per la prima volta solo in occasione
dell’istanza per il rilascio dell’A.I.A.). Pres. Giallombardo, Est. Veneziano –
I. sp.a. (avv.ti Villata, Degli Esposti, Savorelli e Mazzarella) c. Presidenza e
Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (Avv. Stato) e altri (n.c.)
- T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I – 19 aprile 2007, n. 1156
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Autorizzazione integrata ambientale – Emissioni –
Art. 17 D.Lgs. n. 59/2005 – Valenza in rapporto alle precedenti autorizzazioni.
La disposizione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 59/2005 non può essere
interpretata nel senso di validare indiscriminatamente e “cristallizzare” le
autorizzazioni esistenti ai fini della prosecuzione di attività anche difformi o
comunque non specificamente previste da detti titoli; essa invece prevede la
permanente vigenza del regime autorizzatorio preesistente, ivi compresa la
eventuale necessità di adeguamento/aggiornamento delle autorizzazioni esistenti
ai cicli produttivi in atto. Pres. Giallombardo, Est. Veneziano – I. sp.a.
(avv.ti Villata, Degli Esposti, Savorelli e Mazzarella) c. Presidenza e
Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (Avv. Stato) e altri (n.c.)
- T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I – 19 aprile 2007, n. 1156
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni – Combustibile utilizzato nel processo
produttivo – Modalità non autorizzata di esercizio dell’attività autorizzata –
Diffida alla sospensione – Legittimità – Preventiva fissazione di un termine per
la regolarizzazione – Necessità – Esclusione. In ipotesi di modalità non
autorizzata (nella specie, uso del pet-coke) di esercizio dell’attività
autorizzata (produzione di cemento), legittimamente l’amministrazione adotta la
diffida alla sospensione, che appare essere la soluzione più utile e
proporzionata al conseguimento del risultato di ricondurre nel più breve tempo
possibile l’attività produttiva nell’ambito di quanto autorizzato. Non è
peraltro richiesta la fissazione di un termine entro cui eliminare
l’irregolarità rilevata, non trattandosi di dover apportare una qualche modifica
o innovazione allo stabilimento o al ciclo produttivo, ma semplicemente di
cessare dall’uso di un combustibile non autorizzato. In tal senso dispone la
normativa in materia: sia l’art. 278, lett a), D.Lgs. n. 156/2006, che l’art.
10, lett. a), d.p.r. n. 203/1988 prevedono infatti la diffida a regolarizzare,
con assegnazione di un termine, per le ipotesi di mere irregolarità rispetto
all’attività autorizzata, mentre le successive lettere b) prevedono la
contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato, ove
si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente. Pres.
Giallombardo, Est. Veneziano – I. sp.a. (avv.ti Villata, Degli Esposti,
Savorelli e Mazzarella) c. Presidenza e Assessorato Territorio e Ambiente della
Regione Siciliana (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez.
I – 19 aprile 2007, n. 1156
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
Sezione Prima
N. Reg. Sent.
N. 1667 Reg. Gen.
ANNO 2006
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1667/2006, proposto dalla ITALCEMENTI S.p.A., con sede in
Bergamo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
difeso per mandato a margine del ricorso principale e di quello per motivi
aggiunti dagli Avv.ti prof. Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti, Barbara
Savorelli e Giuseppe Mazzarella, presso il cui studio in Palermo, via
Caltanissetta n. 1, è elettivamente domiciliata;
CONTRO
- la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore e
l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, in persona
dell’Assessore pro-tempore, rapp.ti e difesi per legge dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;
- la Provincia regionale di Palermo, in persona del Presidente pro-tempore, non
costituito in giudizio;
- il Dipartimento ARPA Provinciale di Palermo, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
quanto al ricorso principale:
- della determinazione n. 482383 del 25 luglio 2006, con la quale l’Assessorato
Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana ha diffidato la ricorrente dal:
a) continuare ad apportare modifiche all’impianto ed al ciclo produttivo in
assenza della preventiva comunicazione alle Autorità competenti, b) continuare
ad utilizzare il pet-coke come combustibile, così come svolgere attività che
diano luogo alla produzione di emissioni diffuse di tale composto;
- di ogni altro atto conseguenziale, presupposto e/o comunque connesso, e
segnatamente, ove possa occorrere, dei seguenti verbali/relazioni redatti dal
Dipartimento ARPA Provinciale di Palermo: a) verbale prot. 9942393 del 14
ottobre 2005; b) verbale prot. n.9944173 del 12 dicembre 2005; c) verbale prot.
9945311 del 25 gennaio 2006; d) relazione tecnica del 23 maggio 2006;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della determinazione assessoriale n. 60837 del 18.09.2006.
Visti il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo per l’amm.ne intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Designato relatore alla pubblica udienza del 20.03.2007 il Consigliere Avv.to
Salvatore Veneziano;
Uditi l'avv.to prof. R. Villata per la soc. ricorrente e l'avv.to dello Stato F.
Bucalo per l'Amm.ne intimata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato i dì 4./7.08.2006, e depositato il successivo 9.08., la
società ricorrente espone di gestire da lungo tempo uno stabilimento industriale
adibito alla produzione di cemento in Comune di Isola delle Femmine - per il
quale è in possesso sin dal 1994 di autorizzazione alle immissioni in atmosfera
ex d.p.r.203/1988 ed ha già richiesto il rilascio della Autorizzazione Integrata
Ambientale ex DD.Lg.s nn. 372/1999 e 59/2005 – ed impugna gli atti in epigrafe
indicati adottati all’esito di alcuni controlli effettuati nello stabilimento, a
seguito della segnalazione di presunti episodi di inquinamento atmosferico, e
della successiva attività di istruttoria e di verifica dalla quale è comunque
emerso il sostanziale rispetto dei limiti di emissioni prescritti ed
autorizzati. Deduce le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 15 d.p.r. n. 203/1988.
Ed invero non è mai stata introdotta alcuna modifica nello stabilimento o
innovazione nel processo produttivo suscettibile di comunicazione e/o nuova
autorizzazione.
2) Violazione degli artt. 15 e 16 d.p.r. n. 203/1988.
Anche l’uso del pet-coke risaliva ad epoca anteriore al rilascio della
autorizzazione d.p.r. n. 203/1988, né era necessaria alcuna comunicazione e/o
autorizzazione al suo utilizzo neppure a seguito della sopravvenienza del
D.P.C.M. 2.01.1995.
3) Violazione del D.Lgs. n. 152/2006.
Il D.Lgs. n. 152/2006 (artt. 267, co. 3, e 269, co. 1) fa salva la disciplina
relativa alla A.I.A., e quindi anche la disciplina transitoria prevista in
attesa del rilascio del nuovo titolo autorizzativi; prevede comunque che
l’adeguamento avvenga secondo un calendario ampiamente dilazionato nel tempo e
che la diffida a cessare eventuali irregolarità fissi un adeguato termine.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato i dì 4./5.10.2003 e depositato il
successivo 11.10., la società ricorrente impugna la nuova determinazione
assessoriale con la quale vengono preannunziati l’adeguamento e la
regolarizzazione della autorizzazione per quanto attiene alle difformità
rilevate, ad eccezione del rilievo relativo all’uso del pet-coke, per il quale
ne viene ribadito il divieto di utilizzazione in attesa del conseguimento della
autorizzazione ex art. 269 D.Lgs. n. 152/2006.
Con riferimento a tale specifico, residuo, profilo la società ricorrente reitera
sostanzialmente le censure di cui ai precedenti punti sub 2) e 3) e formula
domanda di risarcimento danni in relazione al pregiudizio asseritamente subito
per effetto della avvenuta sostituzione del carbone al pet-coke nel processo
produttivo.
Costituitesi in giudizio le amm.ni reg.li intimate ed acquisita documentazione
istruttoria in esecuzione dell’O.C.I. n. 286/2006, con ordinanza n. 1159 del
24.10.2006 è stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento
impugnato.
Alla pubblica udienza del 20.03.2007, previo scambio di memorie difensive, i
procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e chiesto
porsi il ricorso in decisione.
DIRITTO
A. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di irricevibilità/inammissibilità
dedotta dalla difesa delle amm.ni regionali, in considerazione della asserita
risalente conoscenza, da parte del direttore dello stabilimento presente ad una
riunione del giugno 2006, dell’intendimento dell’amm.ne di assumere i
provvedimenti successivamente formalizzati ed oggi impugnati.
Essa è infondata non potendosi di certo desumere dalla presenza del direttore
dello stabilimento al compimento di attività istruttoria – ove pure nel corso
della stessa siano effettivamente emerse situazioni di irregolarità - alcuna
conoscenza dei provvedimenti amministrativi successivamente adottati all’esito
della detta attività tale da farne scaturire un onere di immediata impugnazione
ed una preclusione alla successiva impugnativa degli unici due atti a contenuto
provvedimentale posti in essere dall’Amm.ne.
B. Sia il ricorso principale - per le censure per le quali residua l’interesse
alla decisione dopo la determinazione assessoriale n. 60837 del 18.09.2006 con
la quale vengono preannunziati l’adeguamento e la regolarizzazione della
autorizzazione per quanto attiene alle difformità rilevate, ad eccezione del
rilievo relativo all’uso del pet-coke – che quello per motivi aggiunti sono,
però, infondati ed immeritevoli di accoglimento.
B.1. Osserva, infatti, il Collegio che la prospettazione difensiva della società
ricorrente – secondo la quale l’uso del pet-coke nello stabilimento di Isola
delle Femmine non dovrebbe essere soggetto a nuova autorizzazione ex d.lgs. n.
152/2006 ma, in quanto risalente ad epoca anteriore al rilascio della
autorizzazione alle immissioni in atmosfera ex d.p.r. n. 203/1988 (1994) e
quindi oggetto della detta autorizzazione, sarebbe invece tutt’ora autorizzato
in via transitoria in attesa del rilascio della A.I.A. ex D.Lgs. n. 59/2005 –
non può trovare accoglimento.
Deve, infatti, rilevarsi che:
- l’autorizzazione ex d.p.r. n. 203/1988 rilasciata nel 1994 non prevedeva
espressamente l’uso del pet-coke, limitandosi (anche per l’assenza a quella data
di una specifica tipizzazione ai fini che qui interesano) alla generica
indicazione dell’uso di olio combustibile o combustibile solido o una miscela di
combustibili solidi;
- successivamente, con D.P.C.M. del 2.10.1995 è stata operata una tipizzazione
normativa dei combustibili ai fini di cui allo stesso d.p.r. n. 203/1988 e ne è
stato prescritto uno specifico regime d’utilizzazione in funzione della
tipologia e della dimensione degli impianti nei quali devono essere utilizzati,
delle caratteristiche di composizione degli stessi combustibili (percentuale
degli inquinanti presenti) e delle lavorazioni nelle quali erano destinati ad
essere utilizzati;
- in particolare, per quanto riguarda il pet-coke, ne è stato consentito l’uso
negli impianti di combustione con potenza termica uguale o superiore a 50 MW, se
avente un contenuto di zolfo non superiore al 3% in peso e di materie volatili
non superiore al 12% in peso (art. 3, co. 2), nonché negli impianti nei quali
durante il processo produttivo o di combustione i composti dello zolfo vengono
fissati e/o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto che si
ottiene, se contenuto di zolfo non superiore al 6% in peso;
- la società ricorrente, successivamente all’adozione di detto D.P.C.M. non ha
ritenuto, però, di operare alcuna comunicazione all’amm.ne in ordine all’uso del
pet-coke, uso che è stato formalmente dichiarato per la prima volta solo nel
2004, in occasione della richiesta di rilascio della A.I.A. ex DD.Lgs. nn.
372/1999 e 59/2005.
Ritiene il Collegio che non vi sia dubbio che la esatta individuazione del
combustibile utilizzato nel ciclo produttivo avrebbe già dovuto costituire
oggetto di specifica indicazione in sede di presentazione dell’istanza ex art.
12 d.p.r. n. 203/1988 (“Per gli impianti esistenti deve essere presentata
domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo
produttivo …”), ai fini dell’adozione da parte dell’amm.ne regionale delle
autorizzazioni provvisoria (“La regione, tenuto conto, oltre che dello stato
dell'ambiente atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle
caratteristiche tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della
durata della vita residua degli impianti, della qualità e quantità delle
sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti
dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via
provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni sui
tempi e modi di adeguamento”) e definitiva (“L'autorizzazione definitiva è
concessa previo accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione provvisoria, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 3, salve le
prescrizioni integrative, previo accertamento della realizzazione del progetto
di adeguamento delle emissioni presentato dall'impresa a corredo della domanda
di autorizzazione”), di cui al successivo art. 13.
Per altro, la circostanza dell’utilizzazione in via esclusiva del pet-coke
diventava ancor più necessaria e “dovuta” – proprio ai fini del rilascio delle
autorizzazioni e della fissazione delle prescrizioni adeguate – a seguito
dell’emanazione del citato D.P.C.M. del 2.10.1995 con il quale l’uso di tale
combustibile era sì autorizzato, ma nella ricorrenza di specifiche condizioni
che avrebbero dovuto essere verificate ed assentite dall’amm.ne regionale.
In particolare, rileva il Collegio come l’autorizzazione n. 292/17 del 1994 reca
all’art. 2 la indicazione di specifici limiti di emissioni da rispettare in
relazione al processo produttivo dichiarato, nonché la prescrizione
dell’utilizzo di combustibile con tenore di zolfo non superiore all’ 1% “in
considerazione dell’assenza di sistemi di abbattimento per gli Ossidi di zolfo”.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che la esatta individuazione del tipo di
combustibile in uso assumeva particolare rilevanza in funzione dei limiti di
emissioni e delle prescrizioni che dovevano essere fissate in sede di rilascio
dell’autorizzazione ex d.p.r. n. 203/1988, ma che essa diventava ancor più
necessaria e “dovuta” a seguito dell’emanazione del citato D.P.C.M. del
2.10.1995 con il quale l’uso di tale combustibile era sì autorizzato, per altro
nella ricorrenza di specifiche condizioni, ma con astratto riferimento a
contenuti di zolfo comunque superiore a quello indicato nella citata
autorizzazione n. 292/17 del 1994.
B.2. Né rileva in senso contrario la dedotta circostanza secondo al quale i
limiti di emissione fissati con la citata autorizzazione sarebbero sempre stati
concretamente rispettati, dal momento che l’utilizzazione di uno specifico
combustibile, al posto di altri parimenti autorizzati dal D.P.C.M. del
2.10.1995, avrebbe comunque potuto portare alla fissazione di diversi limiti di
emissione e/o alla utilizzazione di diverse metodologie di rilevazione e
controllo, rispetto alle previsioni della autorizzazione in concreto rilasciata.
C. Dall’acclarata circostanza che l’utilizzo del pet-coke nello stabilimento di
Isola delle Femmine non può essere ritenuto come autorizzato ex d.p.r. n.
203/1988, discende l’impossibilità per la società ricorrente di avvalersi del
regime transitorio discendente dall’avvenuta presentazione dell’istanza per il
rilascio dell’Autorizzazione Intergrata Ambientale di chi ai DD.Lgs. nn.
372/1999 e 59/2005, presentazione avvenuta in data 27.08.2004 con specifica
indicazione dell’uso del pet-coke.
Ed invero, l’art. 17 del D.Lgs. n. 59/2005 prevede che “le disposizioni relative
alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento
atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia
adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale …”.
Tale previsione non può infatti essere interpretata nel senso di validare
indiscriminatamente e “cristallizzare” le autorizzazioni esistenti ai fini della
prosecuzione di attività anche difformi, o comunque non specificatamente
previste, da detti titoli; essa, invece, prevede la permanente vigenza del
regime autorizzatorio preesistente, ivi compresa la eventuale necessità di
adeguamento/aggiornamento delle autorizzazioni esistenti ai cicli produttivi in
atto.
Ne consegue che non giova alla ricorrente il rinvio operato dall’art. 269, co.
1, D.Lgs. n. 156/2006 al precedente art. 267, co. 3, ai fini di sottrarsi alla
generale prescrizione secondo al quale “per tutti gli impianti che producono
emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta
del presente decreto” (art. 269, co. 1, D.Lgs. n. 156/2006).
Ed invero, la prescrizione del co. 3 dell’art. 267 D.Lgs. n. 156/2006 (“Resta
fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale,
quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; per tali
impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle
emissioni prevista dal presente titolo”) avrebbe potuto escludere la necessità
di richiedere l’autorizzazione in via generale prescritta dal successivo art.
269 solo ove l’utilizzazione del pet-coke fosse stata effettivamente contemplata
e compresa nella autorizzazione n. 292/17 del 1994 ex d.p.r. n. 203/1988, i cui
effetti sono stati “prorogati” dalla disciplina transitoria applicabile nelle
more del rilascio dell’A.I.A..
D. Dalla ritenuta circostanza che l’atto n. 292/17 del 1994 non autorizzava
l’uso del pet-coke nello stabilimento di Isola delle Femmine, discende la
necessità che la società ricorrente si munisca di apposita autorizzazione ove
voglia continuare l’utilizzazione di tale combustibile nelle more del rilascio
della chiesta A.I.A..
Né appare fondato il rilievo di illegittimità degli atti impugnati sotto il
profilo che l’amm.ne non avrebbe potuto imporre la immediata cessazione dell’uso
del pet-coke, dovendosi invece limitare all’assegnazione di un termine entro il
quale eliminare l’irregolarità rilevata.
Osserva, infatti, il Collegio che sia l’art. 278, lett a), D.Lgs. n. 156/2006,
che l’art. 10, lett. a), d.p.r. n. 203/1988 prevedono la diffida a
regolarizzare, con assegnazione di un termine, per le ipotesi di mere
irregolarità rispetto all’attività autorizzata, mentre le successive lettere b)
prevedono la contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per
l'ambiente.
La fattispecie all’esame ha riguardato sostanzialmente la diffida a sospendere
una modalità non autorizzata (utilizzo del pet-coke) di esercizio dell’attività
autorizzata (produzione di cemento), rispetto alla quale l’amm.ne regionale
risulta avere adottato la soluzione più “utile e proporzionata” al conseguimento
del risultato di ricondurre nel più breve tempo possibile l’attività produttiva
nell’ambito di quanto autorizzato, senza per altro disporne la immediata
sospensione.
Né aveva alcun senso la fissazione di un termine non trattandosi di dover
apportare una qualche modifica o innovazione allo stabilimento o al ciclo
produttivo, ma semplicemente di cessare dall’uso di un combustibile non
autorizzato.
E. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere in parte dichiarato
improcedibile, relativamente al sopravvenuto preavviso di adeguamento e
regolarizzazione della autorizzazione n. 292/17 per quanto attiene alle altre
difformità rilevate, ed in parte respinto, unitamente al ricorso per motivi
aggiunti, per quanto attiene alla disposta diffida a cessare l’utilizzo del
pet-coke.
In considerazione della complessità della controversia e della complessiva
condotta delle parti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra
le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara in
parte improcedibile, per come precisato in motivazione, ed in parte respinge il
ricorso principale; respinge il ricorso per motivi aggiunti.-------------------------
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-------------------------
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2007, con
l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:
Giorgio Giallombardo - Presidente
Salvatore Veneziano - Consigliere Estensore
Roberto Valenti - Referendario
Il Segretario
G.M.
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it