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TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 18 luglio 2007, sentenza n. 1824
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Procedimento autorizzatorio - Art. 269, c. 3 D.Lgs. n. 152/2006 - Meccanismo devolutivo in caso di inerzia dell’autorità competente - Formazione del silenzio - Preventiva attivazione della procedura di competenza ministeriale - Necessità. In materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il terzo comma dell’art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 prevede un meccanismo devolutivo, per cui in caso di inadempimento dell’autorità competente oltre il termine di 120 o di 150 (nel caso in cui sia stata richiesta integrazione documentale) giorni, il gestore deve attivare l’ulteriore procedura di competenza del Ministro dell’ambiente (notificando la richiesta anche all’autorità competente), il quale dovrà provvedere nel termine di novanta giorni. Ne deriva che potrà farsi ricorso al rimedio giurisdizionale del silenzio di cui all’articolo 2, comma 5° della legge n. 241/1990 solo in caso di perdurante inerzia. Pres. Giallombardo, Est. Barone - C.C. (avv. Rotigliano) c. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 18 luglio 2007, n. 1824
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

Sezione Prima


N.  1824/07 Reg. Sent.

N. 950 Reg. Gen.

ANNO 2007


ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


sul ricorso R.G. n. 950/2007 proposto da: CATANZARO COSTRUZIONI, con sede di Favara (AG) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’Avvocato Riccardo Rotigliano, presso il cui studio in Palermo, via Rodi n. 1 è elettivamente domiciliato;


contro


- l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;
- la Provincia Regionale di Agrigento, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio,


per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sugli atti di diffida n. 465 del 30/06/2006 e n. 571 del 07/08/2006, finalizzati al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006.


Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla adunanza camerale del 19 giugno 2007, il Referendario Agnese Anna Barone;
Uditi l’Avvocato R. Rotigliano per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato R. Di Maggio;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


La società ricorrente è titolare di un impianto per il trattamento ed il recupero dei rifiuti, autorizzato alle emissioni in atmosfera con D.R.S. n. 1275/2003; con le note indicate in epigrafe ha richiesto all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il rilascio dell’autorizzazione per l’impianto di ulteriori dispositivi di emissioni in atmosfera. Poiché l’Amministrazione intimata non ha dato riscontro alle predette istanze, parte ricorrente ha adito questo T.A.R., chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto e la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere sulla sua richiesta.
In particolare, la difesa del ricorrente sostiene che - sebbene l’amministrazione intimata abbia formalmente indetto la conferenza di servizi prevista dall’articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006 (presso la quale i rappresentati della Provincia regionale hanno abbandonato la conferenza, senza esprimere alcun parere) - in concreto essa è rimasta sostanzialmente inerte, atteso che in mancanza di un “motivato dissenso espresso” di cui all’articolo 14ter, della legge n. 241/1991, avrebbe comunque dovuto concludere il procedimento autorizzatorio nel termine previsto dall’articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006.
L’Assessorato regionale si è costituito in giudizio, senza spiegare difese scritte.
All’adunanza camerale del 19 giugno 2007 il ricorso è stato posto in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è inammissibile.


Presupposto per l'attivazione del rimedio giurisdizionale di cui all'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 è che l'Amministrazione abbia omesso di adottare un provvedimento esplicito sull'istanza presentata da un soggetto per la tutela di un proprio interesse, nel termine specifico previsto dalla normativa di settore, o in mancanza nel termine generale previsto dall’articolo 2 della legge n. 241/1990.


Nel caso in esame il procedimento di rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è disciplinato dal 3° comma dell’articolo 269 del D. Lgs n. 152/2006 il quale dispone: “Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giungo 2001, n. 380 e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all’autorità competente entro trenta giorni dalla richiesta; se l’autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di provvedere, notificando tale richiesta anche all’autorità competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentito il comune interessato, entro novanta giorni o, nei casi previsti dall’articolo 281, comma 1, entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa; decorso tale termine, si applica l’articolo 2, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241”. La norma, prevede, quindi, un meccanismo devolutivo, per cui in caso di inadempimento dell’autorità competente oltre il termine di 120 o di 150 (nel caso in cui sia stata richiesta integrazione documentale) il gestore deve attivare l’ulteriore procedura di competenza del Ministro dell’ambiente il quale dovrà provvedere nel termine di novanta giorni; in caso di perdurante inerzia si potrà fare ricorso al meccanismo del silenzio di cui all’articolo 2, comma 5° della legge n. 241/1990.


Tuttavia, dalla documentazione depositata agli atti di causa, non risulta che parte ricorrente abbia richiesto il rilascio del titolo autorizzatorio al Ministero dell’ambiente, e che abbia notificato tale richiesta anche all’amministrazione resistente. La domanda della ricorrente è, pertanto, inammissibile essendo diretta ad ottenere l’annullamento del silenzio prima ancora che abbia assunto la qualità di silenzio- rifiuto, nell’ambito dello specifico procedimento autorizzatorio previsto dall’articolo 269 citato.


In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.


Le spese seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.------
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, distrattaria per legge, delle spese di giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA se ed in quanto dovute.----------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------


Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2007, con l'intervento dei Signori Magistrati:-------------


- Giorgio Giallombardo - Presidente
- Salvatore Veneziano - Consigliere
- Agnese Anna Barone - Referendario, estensore

Presidente
Estensore


Segretario

Depositata in Segreteria il 18/07/2007.

Il Segretario
 


 

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