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TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 20 agosto 2007, sentenza n. 1959
V.I.A. - Procedimento di verifica ex art. 10 d.P.R. 12 aprile 1996 - Avvio
del progetto alla procedura di VIA ordinaria - Preavviso di rigetto - Necessità
- Esclusione - Ragioni. Stante la sua ratio e la sua natura, il procedimento
di “verifica” ex art.10 d.P.R. 12 aprile 1996 non necessita di preavviso di
rigetto nei casi in cui l’Amministrazione ritenga opportuno avviare il progetto
sottopostole alla ordinaria procedura di V.I.A.. Detta pronuncia, infatti, non
comporta alcun “rigetto” nel merito della iniziativa o del progetto in
questione, ma solo la necessità di un rinvio dello stesso alla procedura
ordinaria (che - in quanto tale - non può considerarsi aggravamento
procedimentale) ove potrà essere effettuata una più ampia istruttoria in ragione
della rilevanza delle questioni sottese. In tal senso depone una interpretazione
dell’istituto in modo conforme ai principi comunitari in materia, di cui in
primo luogo quelli derivanti dalla direttiva 85/337 C.E.E. del 27 giugno 1985,
tra cui quello di precauzione disciplinato all'articolo 174, paragrafo 2, del
Trattato CE (a cui rinvia anche l’art.301 D.Lgs.152/06 in materia ambientale).
Pres. Giallombardo, Est. Valenti - P.E. s.r.l. (avv.ti Piazza e Raimondi) c.
Assessorato regionale Territorio e Ambiente e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.)
- T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 agosto 2007, n. 1959
Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo - Richiesta di riesame di
un pronunciamento della P.A. - Silenzio assenso - Operatività - Esclusione -
Atto confermativo e atto meramente confermativo. A fronte della
presentazione di una mera richiesta di riesame rispetto ad un pronunciamento
esplicito dell’amministrazione sul medesimo oggetto, non opera il meccanismo del
silenzio-assenso, anche nei casi in cui la domanda di riesame si inserisca in un
procedimento nel quale operi tale istituto. Per ineludibili esigenze di
economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, salvaguardate dalla
medesima legge n. 241 del 1990, infatti, può ritenersi che l'obbligo della P.A.
di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, venga meno in
presenza di richieste aventi il medesimo contenuto, qualora sia già stata
adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata (cfr. ex plurimis e
da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256; 20 novembre 2000, n.
6181, secondo cui non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di
riesaminare i propri atti divenuti inoppugnabili, con la conseguenza che
sull'istanza di riesame presentata dal privato non si può formare il silenzio
rifiuto), e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di
diritto (cfr. sez. IV, n. 3256 del 2002 cit.). Quanto precede, naturalmente, non
esclude l’autonoma impugnabilità dell’eventuale nuovo provvedimento nel caso in
cui quest’ultimo possa qualificarsi come atto “confermativo” e non “meramente
confermativo”. Pres. Giallombardo, Est. Valenti - P.E. s.r.l. (avv.ti Piazza e
Raimondi) c. Assessorato regionale Territorio e Ambiente e altro (Avv. Stato) e
altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 agosto 2007, n. 1959
V.I.A. - Procedimento di verifica ex art. 10 d.P.R. 12 aprile 1996 - Obbligo
motivazionale - Individuazione. Il procedimento ex art.10 D.P.R. 12 aprile
1996 assume una sua peculiare ratio e funzione nel contesto di una procedura
“semplificata” e accelerata in cui l’Amministrazione è esclusivamente chiamata a
valutare preventivamente se il progetto di che trattasi debba essere sottoposto
o meno a V.I.A.. Di siffatto contesto va tenuto conto ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di motivazione del provvedimento conclusivo, unitamente
all’espletamento della relativa istruttoria. Conseguentemente, ove
l’Amministrazione ritenga che il progetto non sia da assoggettare alla V.I.A.,
considerato la connessa determinazione tiene luogo del giudizio di compatibilità
ambientale, deve ovviamente pretendersi una istruttoria quanto più ampia
possibile (compatibile con la procedura semplificata di che trattasi) e una
correlata ampia ed adeguata motivazione. In dette evenienze, infatti,
l’Amministrazione deve dare motivato risconto delle ragioni che giustificano la
deroga alla procedura ordinaria di V.I.A.. Diversamente, ove la complessità
delle questioni sottese alla realizzazione del progetto importino l’esigenza di
una più ampia istruttoria, necessariamente l’Amministrazione ne rinvia il
completo espletamento alla sua naturale sede procedimentale (la V.I.A.
ordinaria). Pres. Giallombardo, Est. Valenti - P.E. s.r.l. (avv.ti Piazza e
Raimondi) c. Assessorato regionale Territorio e Ambiente e altro (Avv. Stato) e
altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 agosto 2007, n. 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
Sezione Prima
N. 1959/07 Reg. Sent.
N. 2512 Reg. Gen.
ANNO 2006
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2512/2006 sezione I, proposto da: Panther Eureka s.r.l. in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Ragusa
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Piazza e Salvatore Raimondi, presso
lo studio del secondo in Palermo, via N.Turrisi n.59, è elettivamente
domiciliato,
C O N T R O
- l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore,
- l’Assessorato regionale Industria, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, tutti rapp.ti e difesi dall’Avvocatura dello Stato;
- Provincia regionale di Ragusa, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, non costituito in giudizio;
- il Comune di Ragusa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non
costituito in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
- della nota dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento
Territorio e Ambiente – Servizio 2/V.A.S. – V.I.A. prot. n.57081 del 7 /9/2006 ,
pervenuta il 3 ottobre 2006 con la quale in relazione alla richiesta di verifica
per la realizzazione del pozzo di esplorazione Gallo sud 1 si afferma che deve
attivarsi la procedura di valutazione di impatto ambientale.
Visto il ricorso introduttivo, notificato in data 04/12/06 e depositato in data
13/12/06, con i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’Asst.
Reg.le Terr. e Ambiente e Ass.to Reg.le Industria e la successiva memoria;
Vista l’ordinanza n.75 del 16/01/07 sulla domanda cautelare, in seguito
riformata dal C.G.A. giusta ordinanza n.297 del 30/03/2007;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore pubblica udienza del 17 luglio 2007 il Referendario dr.
Roberto Valenti,
Udito l'Avv.to S. Raimondi per la parte ricorrente e l’Avv.to dello Stato F.
Bucalo per le Amministrazioni reg.li resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso introduttivo – notificato e depositato come in epigrafe - parte
ricorrente ha impugnato il provvedimento in narrativa con il quale, in relazione
alla richiesta di verifica per la realizzazione del pozzo di esplorazione “Gallo
sud 1”, l’Amministrazione ha ritenuto di dover attivare la procedura di impatto
ambientale.
Premette parte ricorrente di aver presentato in data 8/11/2001 al competente
Ass.to Reg.le Industria istanza (prot.6057) per il rilascio del permesso di
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi su un’area di c.ca Km² 746,137
ricadente nell’ambito dei territori delle Province di Catania, Ragusa e
Siracusa, relativo ai comuni di Chiaramente Gulfi, Comiso, Giarratana, Modica,
Monterosso Almo, Ragusa, Avola, Buscemi, Noto, Rosolini, Caltagirone,
Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone e Vizzini.
Detta richiesta veniva pubblicata sulla G.U.R.S. n.8 del 22/2/2002 e all’Albo
dei Comuni interessati, senza che pervenissero opposizioni. Compiuta
l’istruttoria da parte delle amministrazioni preposte e dato atto della
pubblicazione di avviso anche sulla G.U.C.E. n.C79 del 3/4/2002, l’U.R.G.I.
concludeva ritenendo accoglibile la domanda (nota n.17/7/2002 n.4459). Con
provvedimento n.72597 del 3/12/2002 l’A.R.T.A. – Uff. V.I.A. – stabiliva di
escludere il progetto del permesso di ricerca dalla procedura di giudizio di
impatto ambientale. Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio Regionale delle
Miniere e le informative della Prefettura di Palermo, in data 22/03/2004 veniva
infinite rilasciato il permesso n.16 – della durata di anni sei - per
l’effettuazione del programma di ricerca di che trattasi, denominato “Fiume
Tellaro”. Sottolinea parte ricorrente come nell’ambito di tale progetto erano
espressamente previsti gli scavi per i pozzi denominati “Comiso 2”, “Nobile 1” e
“Margherita 1”.
Con istanza n.24806 del 5/4/2006 la ricorrente chiedeva, nell’ambito del
medesimo permesso di ricerca già assentito, l’avvio della procedura di verifica
ex art.10 D.P.R. 12 aprile 1996 per la realizzazione dei pozzi esplorativi
denominati “Noto Nord”, “Frigantini Nord” e “Gallo Sud 1”.
Con nota n.35501 del 23/05/2006 l’Ufficio Reg.le si pronunciava ritenendo che il
progetto dovesse essere sottoposto alla procedura di impatto ambientale di cui
all’art.5 D.P.R. 12/4/96.
Interpretando tale nota come preavviso di rigetto, con atto del 14 luglio 2006
presentava quindi nuova istanza di verifica ex art.10 cit limitatamente al solo
pozzo “Gallo sud 1”, replicando le osservazioni contenute nella pregressa nota
dell’Amministrazione del 23/05/2006: non intervenendo nei termini di legge alcun
riscontro da parte dell’Amministrazione, e ritenendo per l’effetto consolidatosi
il silenzio-assenso di cui al co.2 art.10 D.P.R. 12/4/96, con nota del
27/09/2006 la ricorrente rappresentava all’Ass.to Reg.le Industria e all’Ass.to
Reg.le Ambiente e alle ulteriori Amministrazioni coinvolte, che – stante
l’implicito assenso di compatibilità ambientale – avrebbe proceduto ai
successivi adempimenti per ottenere le autorizzazioni necessarie al
proseguimento delle attività relative al pozzo esplorativo “Gallo Sud 1”.
In data 3/10/2006 perveniva la nota dell’Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente –
Servizio V.I.A. – n.57081 del 7/9/2006 con la quale l’Amministrazione
evidenziava la necessità di assoggettare il progetto di che trattasi alla
procedura di impatto ambientale.
Avverso il suddetto provvedimento è stato presentato il presente ricorso in cui
si articolano le seguenti censure:
1 – Violazione e falsa applicazione dell’art.10 co.2 D.P.R. 12/4/96.
La nota impugnata è pervenuta al ricorrente dopo il formarsi del silenzio
assenso previsto dalla normativa in premessa: il provvedimento, ancorché datato
7 settembre 2006, è stato spedito il 27/9/2006 ed è pervenuto solo il 3/10/2006.
Invero, considerata la “nova” istanza del 14 luglio 2006, il termine è scaduto
il 12 settembre 2006.
2 – Violazione della medesima norma sotto ulteriori profili. Violazione del
principio dell’affidamento. Carenza di potere.
Il provvedimento tacitamente assentito è ad effetti istantanei e come tale non
suscettibile di revoca: il provvedimento impugnato è quindi comunque affetto da
carenza di potere oltre che violativo del principio dell’affidamento.
3 – Violazione art.21 quinques L.241/90 e art.2 L.R.10/91 sotto il profilo del
difetto di motivazione.
Non sussistono i presupposti comunque della revoca, né è previsto alcun
indennizzo nonostante il pregiudizio evidente per il ricorrente.
4 – Violazione di legge e difetto di istruttoria.
Il provvedimento impugnato non risulta assistito da congrua motivazione, né dà
contezza delle osservazioni presentate dalla ricorrente in ordine alla non
sussistenza dei presupposti per adire la procedura di impatto ambientale.
5 – Violazione di legge – Eccesso di potere per contraddittorietà con precedente
determinazione.
Con la precedente pronuncia del 3/12/2002 l’Amministrazione aveva infatti
affermato che il progetto di ricerca, con contestuale perforazione dei pozzi ivi
previsti, fosse da escludere dalla procedura di impatto ambientale: rispetto
alle precedenti determinazioni, il pozzo “Gallo Sud.1” dista meno di Km.2, per
cui non si comprende la diversa determinazione.
6 – Violazione di legge per difetto di istruttoria e di motivazione.
Rispetto alla precedenti note che avevano escluso l’assoggettamento alla
procedura di impatto ambientale per le perforazioni limitrofe, il provvedimento
qui impugnato risulta carente di analoga istruttoria ed adeguata motivazione.
7 – Eccesso di potere per disparità di trattamento.
La procedura di impatto ambientale non è stata ritenuta necessaria nei confronti
di altrettanti beneficiari di permesso di ricerca (SRACIS; Irminio; AGIP pur
insistenti nel territorio contermine).
8 – Violazione D.P.R. 12/4/96 sotto altro profilo. Eccesso di potere per errore
nei presupposti.
Le motivazioni addotte dalla Amministrazioni a fondamento della necessaria
procedura di impatto ambientale sono prive di fondamento.
Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del provvedimento gravato, previa
sospensione degli effetti, articolando altresì domanda di risarcimento del danno
in caso di mancato accoglimento dell’istanza cautelare.
Per gli Ass.ti Reg.li intimati, si costituiva l’Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo depositando memoria in termini con la quale chiedeva il rigetto
della domanda cautelare e del ricorso in quanto inammissibile e/o comunque
infondato.
Con ordinanza n.75 del 16/01/2007 la domanda cautelare era accolta ed in seguito
riformata dal C.G.A. con ordinanza n.297 del 30/03/2007.
In prossimità dell’udienza di discussione, le parti hanno prodotto memoria
conclusiva insistendo nelle rispettive richieste.
Alla pubblica udienza del 17 luglio 2007, presenti i procuratori delle parti
come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. Occorre preliminarmente esaminare la questione pregiudiziale sollevata
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ribadita nella memoria conclusiva del
4 luglio u.s.: sostiene l’Avvocatura l’inammissibilità del gravame atteso che
sulla prima domanda, relativa in parte qua anche al pozzo “Gallo Sud 1”,
l’Amministrazione si è espressa nei termini di legge ritenendo di dover
procedere secondo la procedura ordinaria di V.I.A.. Detto provvedimento non è
stato impugnato: la nuova domanda del 14/7/06, su cui parte ricorrente ritiene
essersi consolidato il silenzio-assenso, costituisce mera riproposizione del
medesimo progetto e della medesima istanza di verifica.
L’eccezione merita approfondimenti.
1.1 Costituisce punto non controverso della questione qui dedotta il fatto che
sulla prima domanda di verifica preventiva di assoggettabilità, in cui era
ricompressa la richiesta di perforazione per il pozzo “Gallo Sud.1”,
l’Amministrazione si è formalmente pronunciata nei termini di legge, ritenendo
che il progetto era da assoggettare alla ordinaria procedura di V.I.A..
Ebbene, può condividersi con l’Avvocatura erariale che la nuova domanda del
14/7/06, relativa allo stesso pozzo “Gallo sud 1”, costituisce in realtà mera
richiesta di riesame rivolta all’Amministrazione rispetto alle determinazioni
già adottate, essendo identico l’oggetto e l’ubicazione del pozzo di che
trattasi, senza ulteriore modifica al progetto già inoltrato.
1.2 La Ditta ricorrente, nel formulare la richiesta di riesame, infatti,
richiama espressamente il precedente provvedimento regionale (sul quale per
altro presta acquiescenza limitatamente alle determinazioni relative agli altri
pozzi previsti nell’istanza del 5/4/06 – prot.24806), insistendo per la
“verifica” di preventiva assogettabilità alla V.I.A. per il solo pozzo
denominato “Gallo sud 1”, ed a tal fine formulando proprie considerazioni sulla
base degli ulteriori allegati.
1.3 Assume parte ricorrente che il provvedimento n.35501 del 23/05/2006 postula
un atto endoprocedimentale di preavviso di rigetto.
La suddetta tesi non può essere condivisa.
Invero, ad avviso del Collegio, stante la ratio e la natura del procedimento di
“verifica” ex art.10 cit., quest’ultimo non necessita di alcun preavviso di
rigetto nei casi in cui l’Amministrazione ritenga opportuno avviare il progetto
sottopostole alla ordinaria V.I.A..
Detta pronuncia, infatti, non comporta alcun “rigetto” nel merito della
iniziativa o del progetto in questione, ma solo la necessità di un rinvio dello
stesso alla procedura ordinaria (che – in quanto tale - non può considerarsi
aggravamento procedimentale) ove potrà essere effettuata una più ampia
istruttoria in ragione della rilevanza delle questioni sottese.
In tal senso depone una interpretazione dell’istituto in esame in modo conforme
ai principi comunitari in materia (di cui in primo luogo quelli derivanti dalla
direttiva 85/337 C.E.E. del 27 giugno 1985), tra cui quello di precauzione
disciplinato all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE (a cui rinvia anche
l’art.301 D.Lgs.152/06 in materia ambientale).
Ciò posto, con la nota n.35501 del 23/5/2006 l’Amministrazione si è formalmente
(ed in via definitiva) espressa, ritenendo dover assoggettare il progetto in
questione – relativo in parte qua anche al pozzo “Gallo Sud 1” – alla procedura
ordinaria di V.I.A. ex art.5 D.P.R. cit..
Né può soccorrere a sostegno della differente prospettazione di parte ricorrente
l’inciso di apertura di tale provvedimento (id est: ad un primo esame), su cui
si tenta di ricostruire una insussistente natura preavviso di rigetto.
Invero, ed in modo inequivocabile, l’Amministrazione evidenzia che il progetto
deve essere sottoposto a V.I.A., tanto che – in attesa dell’avvio di
quest’ultima procedura – trattiene a tal fine la documentazione allegata
nell’originaria istanza.
1.4 Ciò posto, ritiene il Collegio che a fronte della presentazione di una mera
richiesta di riesame rispetto ad un pronunciamento esplicito (ed in termini)
dell’Amministrazione sul medesimo oggetto, non può operare il meccanismo del
silenzio-assenso.
Si osserva infatti che a fronte dell’obbligo di concludere il procedimento
amministrativo, iniziato su istanza di parte, con un provvedimento espresso
(principio introdotto in linea generale dall’art.2 L.241/90 e, nell’ambito della
Regione Siciliana, dall’art.2 L.R.11/91), l’Ordinamento conosce da sempre
singole ipotesi in cui il mancato pronunciamento dell’Amministrazione assume
valore significativo (rispettivamente di rigetto ovvero di accoglimento
dell’istanza).
Tuttavia, si concorda in giurisprudenza che per ineludibili esigenze di
economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, salvaguardate dalla
medesima legge n. 241 del 1990, (…) può ritenersi che l'obbligo della P.A. di
concludere il procedimento con un provvedimento espresso, venga meno (…) in
presenza di richieste aventi il medesimo contenuto, qualora sia già stata
adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata (cfr. ex plurimis e
da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256; 20 novembre 2000, n.
6181, secondo cui non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di
riesaminare i propri atti divenuti inoppugnabili, con la conseguenza che
sull'istanza di riesame presentata dal privato non si può formare il silenzio
rifiuto), e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di
diritto (cfr. sez. IV, n. 3256 del 2002 cit.).
1.5 Ad avviso del Collegio, tali principi possono essere mutuati e trovare
applicazione anche ai casi in cui la domanda di riesame si inserisca in un
procedimento in cui opera il meccanismo del silenzio-assenso.
Ed invero, la giurisprudenza amministrativa, da cui la Sezione ritiene di non
doversi discostare, ha sostenuto che non si realizza il meccanismo del c.d.
silenzio-assenso (…) su un'eventuale richiesta di riesame (…), (se del caso
tutelabile con il differente procedimento avverso il silenzio rifiuto), atteso
che sulla nuova istanza, che ha come distinto contenuto non l'autorizzazione in
sè, ma la rivalutazione delle ragioni opposte nel pregresso diniego espresso, la
posizione della p.a. non è vincolata ad una nuova determinazione nei termini
(T.A.R. Lazio, sez. II, 12 maggio 1987, n. 764).
1.6 Quanto precede, tuttavia non esclude l’autonoma impugnabilità del nuovo
provvedimento nel caso in cui quest’ultimo possa qualificarsi come atto
“confermativo” e non “meramente confermativo”. Sul punto la giurisprudenza
amministrativa ha precisato che: Il provvedimento amministrativo ha natura
confermativa quando, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza
alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate;
invece, se viene condotta un'ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica
dei fatti o con un nuovo apprezzamento di essi, il mantenimento dell'assetto
degli interessi già disposto ha carattere di nuovo provvedimento, poiché esprime
un diverso esercizio del medesimo potere (Consiglio Stato, sez. IV, 21 agosto
2006, n. 4831).
In altri termini, il provvedimento con cui l'amministrazione conferma i
precedenti atti, ma solo in seguito ad un riesame che ha portato alla
rivalutazione dell'intero procedimento, non può qualificarsi quale atto
meramente confermativo (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 27 giugno 2006 , n. 695).
Ne consegue che se non vi è alcun onere d'impugnazione nei confronti dell'atto
“meramente confermativo”, cioè dell'atto con cui l'amministrazione si limita a
riaffermare l'esistenza di un precedente provvedimento, tale onere sussiste nei
confronti del provvedimento “confermativo”, con il quale l'Autorità dichiara,
dopo nuova istruttoria e con nuova (o differente) motivazione, di volere tuttora
la regolamentazione espressa nel precedente provvedimento (cfr. in tal senso
T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 05 aprile 2006 , n. 368).
1.7 Posto quanto precisato in ordine alla non operabilità nel caso di specie del
meccanismo del silenzio-assenso, tuttavia deve essere riconosciuta la natura
“confermativa” (e non anche “meramente confermativa”) al provvedimento qui
impugnato. Ciò in quanto l’Amministrazione, pur confermando di voler ricondurre
il progetto di che trattasi alla procedura ordinaria di V.I.A., non rinvia
semplicemente al contenuto del precedente provvedimento, la cui esistenza non è
neanche richiamata, ma integra altresì la motivazione in considerazione della
nuova documentazione prodotta nella richiesta di riesame (dando così prova di
aver effettuato una nuova istruttoria, richiamando infatti il rapporto
istruttorio prot.1756 del 31/07/06): in particolare, oltre a quanto già dedotto
nel precedente provvedimento, in questa sede l’Amministrazione – riscontrando le
osservazioni della ditta ricorrente – motiva ulteriormente l’opportunità di
procedere alla V.I.A. anche in ragione della presenza in zona di una ampia
discarica di r.s.u..
Quanto precede, postula il riconoscimento della autonoma impugnabilità del
provvedimento confermativo, cui non è di ostacolo la mancata impugnazione di
quello pregresso prot. n.35501 cit.. Ciò in quanto, come precisato dalla
giurisprudenza amministrativa, l’effetto proprio dell'atto di «conferma»,
conseguente a rinnovate e attuali valutazioni in fatto e in diritto di una
fattispecie regolata da un precedente atto, è quello novativo-sostitutivo
dell'atto precedente (Consiglio di Stato, sez. IV, 08-07-1999, n. 1178).
Per quanto ampiamente argomentato, quindi, deve quindi essere disattesa –
siccome infondata – l’eccezione dell’Avvocatura erariale, e deve essere
riconosciuta l’autonoma impugnabilità del (nuovo) provvedimento qui gravato e
quindi l’ammissibilità del ricorso.
2. Tuttavia, mercè l’impossibilità di riconoscere in specie l’applicazione del
meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto in narrativa esposto, non può
venire in rilievo alcuna illegittimità connessa alla asserita tardività del
provvedimento impugnato (ciò vale anche sotto profilo della contestata natura
recettizia o meno del provvedimento emesso in un contesto procedimentale in cui
opera il silenzio-assenso: in ordine a tale questione la Sezione comunque non
potrebbe che riconfermare l’orientamento già espresso da questo T.A.R. con le
recenti sentenze nn.1638/05, 1155/07 e 1289/07).
3. Né tanto meno detto provvedimento, per le stesse ragioni, può essere
considerato quale espressione di un potere revoca in autotutela (ex art.21
quinques L.241/90) di quanto ritenuto tacitamente assentito al ricorrente (ex
pluris, si osserva comunque che il comma 1.bis art.21 quinques L.241/90,
aggiunto dall’art.13 comma 8 duodevicies D.L.7/07 conv. in L.40/07, revoca in
dubbio l’assunto di parte ricorrente in ordine alla impossibilità di operare in
autotutela la revoca anche dei provvedimenti ad efficacia istantanea – ammesso
che quello qui impugnato abbia tale natura).
Le prime tre doglianze, quindi, sono da respingere in quanto infondate.
4. Occorre adesso procede all’analisi delle ulteriori e residuali censure
articolare in gravame, la cui omogeneità consente al Collegio la loro
contestuale disamina.
4.1 Lamenta sostanzialmente la Panther, con doglianze individuate dal n.4 al
n.8, la violazione di legge per difetto di motivazione e l’eccesso di potere
sotto diversi profili.
Le censure non hanno pregio.
Si ribadisce in questa sede quanto già in narrativa argomentato: il procedimento
ex art.10 D.P.R. cit. assume una sua peculiare ratio e funzione nel contesto di
una procedura “semplificata” e accelerata in cui l’Amministrazione è
esclusivamente chiamata a valutare preventivamente se il progetto di che
trattasi debba essere sottoposto o meno a V.I.A.. Ciò induce il Collegio a
ritenere che l’assolvimento dell’obbligo di motivazione del provvedimento
conclusivo, unitamente all’espletamento della relativa istruttoria, non possano
non tenere conto di siffatto contesto. Ed invero, ove l’Amministrazione ritenga
che il progetto non sia da assoggettare alla V.I.A., considerato la connessa
determinazione tiene luogo del giudizio di compatibilità ambientale, deve
ovviamente pretendersi una istruttoria quanto più ampia possibile (compatibile
con la procedura semplificata di che trattasi) e una correlata ampia ed adeguata
motivazione. In dette evenienze, infatti, l’Amministrazione deve dare motivato
risconto delle ragioni che giustificano la deroga alla procedura ordinaria di
V.I.A..
Diversamente, ove la complessità delle questioni sottese alla realizzazione del
progetto importino l’esigenza di una più ampia istruttoria (incompatibile, in
quanto tale, con i termini stringenti per il formarsi del silenzio-assenso),
necessariamente l’Amministrazione ne rinvia il completo espletamento alla sua
naturale sede procedimentale (la V.I.A. ordinaria).
Opinando alla stregua di parte ricorrente, verrebbe anticipata nella fase
preliminare di “verifica” di assogettabilità – con spreco di attività
amministrativa – quell’ampia attività istruttoria che è tipica e propria della
V.I.A..
Ciò posto, sulla congruità dell’istruttoria compiuta e sulla sufficienza della
motivazione addotta dall’Amministrazione, nei sensi sopra specificati, il
Collegio non trova ragioni di perplessità nel caso in esame.
Ed in effetti, una volta rappresentata la situazione di fatto, l’obbligo di
motivazione risulta sufficientemente assolto proprio in ragione delle menzionate
esigenze di approfondire le questioni ambientali sottese.
Si osserva al riguardo che, ai sensi del mentovato art.10 co.2 cit., il
provvedimento deve tener conto degli elementi di cui all’allegato “D” D.P.R.
cit.: ossia delle caratteristiche del progetto (con particolare riferimento alle
sue dimensioni, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla produzione di
rifiuti, all’inquinamento e al rischio di incidenti) e della sua ubicazione. In
relazione a tale parametro, l’Amministrazione deve prendere in considerazione
“la sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate
dal progetto (…) tenendo conto in particolare” della qualità e della capacità di
rigenerazione delle risorse naturali della zona nonché della capacità di carico
dell'ambiente naturale (con particolare attenzione – per quanto qui rileva –
alle zone interessate da importanti paesaggi dal punto di vista storico,
culturale ed archeologico e agli effetti dell’opera sulle limitrofe aree
naturali protette, ove presenti).
Ebbene, il provvedimento risulta emanato in coerenza con i parametri appena
esposti.
Evidenzia in primo luogo l’Amministrazione che l’area circostante il sito di
progetto è caratterizzata da un sensibile degrado ambientale per via della
presenza di una discarica di R.S.U.. Inoltre il pozzo esplorativo in argomento
attraverserà acquiferi caratterizzati da una vulnerabilità all’inquinamento
medio-alta, siccome è associata alla presenza di un fitto reticolato di faglie
che potrebbe favorire l’eventuale veicolazione di sostanze inquinanti.
Quanto al mancato riscontro delle osservazioni presentate dall’istante nella
richiesta di riesame, può condividersi la differente prospettazione
dell’Avvocatura erariale, considerato che in specie non si è in presenza di un
provvedimento adottato a seguito di preavviso di rigetto e che quindi non può
applicarsi tout court quanto espressamente previsto per tali evenienze dal co.3
art.11 L.R.11/91.
Anche nella differente ipotesi prevista dalla lett.b) art.11 L.R.11/91,
l’obbligo un puntuale ed analitico riscontro delle memorie e dei documenti
prodotti dalle parti nel procedimento, sussiste invero solo in ragione di
procedimenti di iniziativa pubblica (considerato il richiamo all’art.8) o in
presenza di soggetti intervenienti nel medesimo procedimento amministrativo (ex
art.10 L.R. cit.), siccome portatori di interessi pubblici o diffusi (ovvero di
contrapposti interessi privati). Tuttavia anche in tali evenienze è stato
precisato dalla giurisprudenza che “le memorie ed osservazioni prodotte dal
privato nel corso del procedimento vanno effettivamente valutate
dall'amministrazione, ed è necessario che di tale valutazione resti traccia
nella motivazione del provvedimento finale, ma ciò non comporta la necessità di
confutare puntualmente tutte le argomentazioni svolte dalla parte privata,
essendo sufficiente una motivazione sintetica al fine di giustificarne il
rigetto” (cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 07 luglio 2005, n.1022).
Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, comportando anche
sotto questo aspetto, la infondatezza della censura in tal senso articolate.
L’Amministrazione, infatti, ha – seppur succintamente – riscontrato le
osservazioni, rinnovando il proprio giudizio sulla necessità di adire la V.I.A.
anche in ragione del della complessità ambientale della zona, su cui insiste
anche una vicina discarica R.S.U., la cui presenza era stata sottolineata
dell’istante nella richiesta di riesame. Le ulteriori considerazioni
sull’aspetto tecnico del progetto, sulle specifiche precauzioni che l’impresa si
impegna ad adottare nel corso della trivellazione, corroborano vieppiù
l’esigenza di procedere ad una ampia istruttoria nella sede all’uopo preposta
(id est: la V.I.A.).
Né può soccorrere alle tesi difensive di parte ricorrente la prospettata
disparità di trattamento in relazione ai pozzi di altri concessionari,
favorevolmente esitati ex art.10 co.2 cit..
Le censura non ha pregio siccome non tiene conto delle differenze che possono
comunque sussistere in termini di tutela ambientale (ed in specie sono stati
evidenziati dall’Amministrazione) nel medesimo comprensorio territoriale.
Senza considerare che uno dei parametri previsti dal mentovato allegato “D”
rinvia propriamente alla capacità di rigenerazione delle risorse naturali della
zona nonché alla capacità di carico dell'ambiente naturale.
Costituisce punto incontroverso che le perforazioni da compiere
attraverserebbero rilevanti strati di falde acquifere (che potrebbero essere
compromesse), in un territorio altresì prossimo anche ad una cospicua discarica
R.S.U.(quella comprensoriale di Ragusa, distante appena 1,5 km). Ebbene,
considerate le esigenze di procedere in subiecta materia anche in ragione di un
generale principio di precauzione (di derivazione comunitaria, ed ora introdotto
dall’art.301 D.Lgs 152/06), opportunamente l’Amministrazione rinvia ogni
ulteriore valutazione all’esito della V.I.A..
Anche le osservazioni sulla differente corposità della motivazione addotta nel
caso in esame (siccome oltremodo stringata rispetto ai provvedimenti con i quali
l’Amministrazione in altri casi, anche inerenti al medesimo ricorrente, ha
inteso di non sottoporre a V.I.A. i rispettivi progetti) risultano inconducenti:
come già motivato, nelle differenti ipotesi contemplate dal ricorrente,
l’Amministrazione è tenuta a dare compiuto riscontro delle ragioni che
sottendono la deroga alla procedura ordinaria di V.I.A., considerato che il
positivo esito della procedura di “verifica” ex art.10 co.2 cit. tiene luogo di
ogni valutazione ambientale.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il provvedimento gravato resiste alle
censure mosse risultando quindi legittimo. Il ricorso va rigettato in quanto
infondato.
Il rigetto del ricorso postula altresì il rigetto della domanda di risarcimento
danni, invero formulata in termini del tutto generici e strumentali. Per altro,
come in narrativa evidenziato, non esiste alcuna pronuncia preclusiva
sull’attività di che trattasi, essendo rimessa ogni valutazione all’esito della
procedura di V.I.A.: ed invero non può riscontrarsi alcun danno dal rinvio del
progetto in parola alla procedura ordinaria di V.I.A. ai fini del compimento di
quell’ampia istruttoria imposta dalle caratteristiche tecniche palesate dallo
stesso ricorrente.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti
delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, rigetta il
ricorso in epigrafe.------------------------
Rigetta la domanda di risarcimento danni--------------------
Spese compensate------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo il 17 luglio 2007, in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei signori magistrati:----------------
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Agnese A. Barone, Referendario;
- Roberto Valenti, Referendario estensore.
_______________________________ Presidente
_______________________________ Estensore
_______________________________ Segretario
Depositata in Segreteria il 20/08/2007
Il Segretario
G.M.
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