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TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 20 agosto 2007, sentenza n. 1959
 

V.I.A. - Procedimento di verifica ex art. 10 d.P.R. 12 aprile 1996 - Avvio del progetto alla procedura di VIA ordinaria - Preavviso di rigetto - Necessità - Esclusione - Ragioni. Stante la sua ratio e la sua natura, il procedimento di “verifica” ex art.10 d.P.R. 12 aprile 1996 non necessita di preavviso di rigetto nei casi in cui l’Amministrazione ritenga opportuno avviare il progetto sottopostole alla ordinaria procedura di V.I.A.. Detta pronuncia, infatti, non comporta alcun “rigetto” nel merito della iniziativa o del progetto in questione, ma solo la necessità di un rinvio dello stesso alla procedura ordinaria (che - in quanto tale - non può considerarsi aggravamento procedimentale) ove potrà essere effettuata una più ampia istruttoria in ragione della rilevanza delle questioni sottese. In tal senso depone una interpretazione dell’istituto in modo conforme ai principi comunitari in materia, di cui in primo luogo quelli derivanti dalla direttiva 85/337 C.E.E. del 27 giugno 1985, tra cui quello di precauzione disciplinato all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE (a cui rinvia anche l’art.301 D.Lgs.152/06 in materia ambientale). Pres. Giallombardo, Est. Valenti - P.E. s.r.l. (avv.ti Piazza e Raimondi) c. Assessorato regionale Territorio e Ambiente e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 agosto 2007, n. 1959

Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo - Richiesta di riesame di un pronunciamento della P.A. - Silenzio assenso - Operatività - Esclusione - Atto confermativo e atto meramente confermativo.
A fronte della presentazione di una mera richiesta di riesame rispetto ad un pronunciamento esplicito dell’amministrazione sul medesimo oggetto, non opera il meccanismo del silenzio-assenso, anche nei casi in cui la domanda di riesame si inserisca in un procedimento nel quale operi tale istituto. Per ineludibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, salvaguardate dalla medesima legge n. 241 del 1990, infatti, può ritenersi che l'obbligo della P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, venga meno in presenza di richieste aventi il medesimo contenuto, qualora sia già stata adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256; 20 novembre 2000, n. 6181, secondo cui non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di riesaminare i propri atti divenuti inoppugnabili, con la conseguenza che sull'istanza di riesame presentata dal privato non si può formare il silenzio rifiuto), e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto (cfr. sez. IV, n. 3256 del 2002 cit.). Quanto precede, naturalmente, non esclude l’autonoma impugnabilità dell’eventuale nuovo provvedimento nel caso in cui quest’ultimo possa qualificarsi come atto “confermativo” e non “meramente confermativo”. Pres. Giallombardo, Est. Valenti - P.E. s.r.l. (avv.ti Piazza e Raimondi) c. Assessorato regionale Territorio e Ambiente e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 agosto 2007, n. 1959

V.I.A. - Procedimento di verifica ex art. 10 d.P.R. 12 aprile 1996 - Obbligo motivazionale - Individuazione.
Il procedimento ex art.10 D.P.R. 12 aprile 1996 assume una sua peculiare ratio e funzione nel contesto di una procedura “semplificata” e accelerata in cui l’Amministrazione è esclusivamente chiamata a valutare preventivamente se il progetto di che trattasi debba essere sottoposto o meno a V.I.A.. Di siffatto contesto va tenuto conto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione del provvedimento conclusivo, unitamente all’espletamento della relativa istruttoria. Conseguentemente, ove l’Amministrazione ritenga che il progetto non sia da assoggettare alla V.I.A., considerato la connessa determinazione tiene luogo del giudizio di compatibilità ambientale, deve ovviamente pretendersi una istruttoria quanto più ampia possibile (compatibile con la procedura semplificata di che trattasi) e una correlata ampia ed adeguata motivazione. In dette evenienze, infatti, l’Amministrazione deve dare motivato risconto delle ragioni che giustificano la deroga alla procedura ordinaria di V.I.A.. Diversamente, ove la complessità delle questioni sottese alla realizzazione del progetto importino l’esigenza di una più ampia istruttoria, necessariamente l’Amministrazione ne rinvia il completo espletamento alla sua naturale sede procedimentale (la V.I.A. ordinaria). Pres. Giallombardo, Est. Valenti - P.E. s.r.l. (avv.ti Piazza e Raimondi) c. Assessorato regionale Territorio e Ambiente e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 agosto 2007, n. 1959

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

Sezione Prima


N. 1959/07  Reg. Sent.

N. 2512 Reg. Gen.

ANNO 2006


ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


sul ricorso n. 2512/2006 sezione I, proposto da: Panther Eureka s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Ragusa rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Piazza e Salvatore Raimondi, presso lo studio del secondo in Palermo, via N.Turrisi n.59, è elettivamente domiciliato,


C O N T R O


- l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
- l’Assessorato regionale Industria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutti rapp.ti e difesi dall’Avvocatura dello Stato;
- Provincia regionale di Ragusa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
- il Comune di Ragusa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;


PER L’ANNULLAMENTO


- della nota dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio 2/V.A.S. – V.I.A. prot. n.57081 del 7 /9/2006 , pervenuta il 3 ottobre 2006 con la quale in relazione alla richiesta di verifica per la realizzazione del pozzo di esplorazione Gallo sud 1 si afferma che deve attivarsi la procedura di valutazione di impatto ambientale.


Visto il ricorso introduttivo, notificato in data 04/12/06 e depositato in data 13/12/06, con i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’Asst. Reg.le Terr. e Ambiente e Ass.to Reg.le Industria e la successiva memoria;
Vista l’ordinanza n.75 del 16/01/07 sulla domanda cautelare, in seguito riformata dal C.G.A. giusta ordinanza n.297 del 30/03/2007;
Visti gli atti tutti di causa;


Designato relatore pubblica udienza del 17 luglio 2007 il Referendario dr. Roberto Valenti,


Udito l'Avv.to S. Raimondi per la parte ricorrente e l’Avv.to dello Stato F. Bucalo per le Amministrazioni reg.li resistenti;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


Con il ricorso introduttivo – notificato e depositato come in epigrafe - parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in narrativa con il quale, in relazione alla richiesta di verifica per la realizzazione del pozzo di esplorazione “Gallo sud 1”, l’Amministrazione ha ritenuto di dover attivare la procedura di impatto ambientale.


Premette parte ricorrente di aver presentato in data 8/11/2001 al competente Ass.to Reg.le Industria istanza (prot.6057) per il rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi su un’area di c.ca Km² 746,137 ricadente nell’ambito dei territori delle Province di Catania, Ragusa e Siracusa, relativo ai comuni di Chiaramente Gulfi, Comiso, Giarratana, Modica, Monterosso Almo, Ragusa, Avola, Buscemi, Noto, Rosolini, Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone e Vizzini.


Detta richiesta veniva pubblicata sulla G.U.R.S. n.8 del 22/2/2002 e all’Albo dei Comuni interessati, senza che pervenissero opposizioni. Compiuta l’istruttoria da parte delle amministrazioni preposte e dato atto della pubblicazione di avviso anche sulla G.U.C.E. n.C79 del 3/4/2002, l’U.R.G.I. concludeva ritenendo accoglibile la domanda (nota n.17/7/2002 n.4459). Con provvedimento n.72597 del 3/12/2002 l’A.R.T.A. – Uff. V.I.A. – stabiliva di escludere il progetto del permesso di ricerca dalla procedura di giudizio di impatto ambientale. Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio Regionale delle Miniere e le informative della Prefettura di Palermo, in data 22/03/2004 veniva infinite rilasciato il permesso n.16 – della durata di anni sei - per l’effettuazione del programma di ricerca di che trattasi, denominato “Fiume Tellaro”. Sottolinea parte ricorrente come nell’ambito di tale progetto erano espressamente previsti gli scavi per i pozzi denominati “Comiso 2”, “Nobile 1” e “Margherita 1”.


Con istanza n.24806 del 5/4/2006 la ricorrente chiedeva, nell’ambito del medesimo permesso di ricerca già assentito, l’avvio della procedura di verifica ex art.10 D.P.R. 12 aprile 1996 per la realizzazione dei pozzi esplorativi denominati “Noto Nord”, “Frigantini Nord” e “Gallo Sud 1”.


Con nota n.35501 del 23/05/2006 l’Ufficio Reg.le si pronunciava ritenendo che il progetto dovesse essere sottoposto alla procedura di impatto ambientale di cui all’art.5 D.P.R. 12/4/96.


Interpretando tale nota come preavviso di rigetto, con atto del 14 luglio 2006 presentava quindi nuova istanza di verifica ex art.10 cit limitatamente al solo pozzo “Gallo sud 1”, replicando le osservazioni contenute nella pregressa nota dell’Amministrazione del 23/05/2006: non intervenendo nei termini di legge alcun riscontro da parte dell’Amministrazione, e ritenendo per l’effetto consolidatosi il silenzio-assenso di cui al co.2 art.10 D.P.R. 12/4/96, con nota del 27/09/2006 la ricorrente rappresentava all’Ass.to Reg.le Industria e all’Ass.to Reg.le Ambiente e alle ulteriori Amministrazioni coinvolte, che – stante l’implicito assenso di compatibilità ambientale – avrebbe proceduto ai successivi adempimenti per ottenere le autorizzazioni necessarie al proseguimento delle attività relative al pozzo esplorativo “Gallo Sud 1”.


In data 3/10/2006 perveniva la nota dell’Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente – Servizio V.I.A. – n.57081 del 7/9/2006 con la quale l’Amministrazione evidenziava la necessità di assoggettare il progetto di che trattasi alla procedura di impatto ambientale.


Avverso il suddetto provvedimento è stato presentato il presente ricorso in cui si articolano le seguenti censure:


1 – Violazione e falsa applicazione dell’art.10 co.2 D.P.R. 12/4/96.
La nota impugnata è pervenuta al ricorrente dopo il formarsi del silenzio assenso previsto dalla normativa in premessa: il provvedimento, ancorché datato 7 settembre 2006, è stato spedito il 27/9/2006 ed è pervenuto solo il 3/10/2006. Invero, considerata la “nova” istanza del 14 luglio 2006, il termine è scaduto il 12 settembre 2006.


2 – Violazione della medesima norma sotto ulteriori profili. Violazione del principio dell’affidamento. Carenza di potere.
Il provvedimento tacitamente assentito è ad effetti istantanei e come tale non suscettibile di revoca: il provvedimento impugnato è quindi comunque affetto da carenza di potere oltre che violativo del principio dell’affidamento.


3 – Violazione art.21 quinques L.241/90 e art.2 L.R.10/91 sotto il profilo del difetto di motivazione.
Non sussistono i presupposti comunque della revoca, né è previsto alcun indennizzo nonostante il pregiudizio evidente per il ricorrente.


4 – Violazione di legge e difetto di istruttoria.
Il provvedimento impugnato non risulta assistito da congrua motivazione, né dà contezza delle osservazioni presentate dalla ricorrente in ordine alla non sussistenza dei presupposti per adire la procedura di impatto ambientale.


5 – Violazione di legge – Eccesso di potere per contraddittorietà con precedente determinazione.
Con la precedente pronuncia del 3/12/2002 l’Amministrazione aveva infatti affermato che il progetto di ricerca, con contestuale perforazione dei pozzi ivi previsti, fosse da escludere dalla procedura di impatto ambientale: rispetto alle precedenti determinazioni, il pozzo “Gallo Sud.1” dista meno di Km.2, per cui non si comprende la diversa determinazione.


6 – Violazione di legge per difetto di istruttoria e di motivazione.
Rispetto alla precedenti note che avevano escluso l’assoggettamento alla procedura di impatto ambientale per le perforazioni limitrofe, il provvedimento qui impugnato risulta carente di analoga istruttoria ed adeguata motivazione.


7 – Eccesso di potere per disparità di trattamento.
La procedura di impatto ambientale non è stata ritenuta necessaria nei confronti di altrettanti beneficiari di permesso di ricerca (SRACIS; Irminio; AGIP pur insistenti nel territorio contermine).


8 – Violazione D.P.R. 12/4/96 sotto altro profilo. Eccesso di potere per errore nei presupposti.
Le motivazioni addotte dalla Amministrazioni a fondamento della necessaria procedura di impatto ambientale sono prive di fondamento.


Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del provvedimento gravato, previa sospensione degli effetti, articolando altresì domanda di risarcimento del danno in caso di mancato accoglimento dell’istanza cautelare.


Per gli Ass.ti Reg.li intimati, si costituiva l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo depositando memoria in termini con la quale chiedeva il rigetto della domanda cautelare e del ricorso in quanto inammissibile e/o comunque infondato.


Con ordinanza n.75 del 16/01/2007 la domanda cautelare era accolta ed in seguito riformata dal C.G.A. con ordinanza n.297 del 30/03/2007.


In prossimità dell’udienza di discussione, le parti hanno prodotto memoria conclusiva insistendo nelle rispettive richieste.


Alla pubblica udienza del 17 luglio 2007, presenti i procuratori delle parti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.


DIRITTO


1. Occorre preliminarmente esaminare la questione pregiudiziale sollevata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ribadita nella memoria conclusiva del 4 luglio u.s.: sostiene l’Avvocatura l’inammissibilità del gravame atteso che sulla prima domanda, relativa in parte qua anche al pozzo “Gallo Sud 1”, l’Amministrazione si è espressa nei termini di legge ritenendo di dover procedere secondo la procedura ordinaria di V.I.A.. Detto provvedimento non è stato impugnato: la nuova domanda del 14/7/06, su cui parte ricorrente ritiene essersi consolidato il silenzio-assenso, costituisce mera riproposizione del medesimo progetto e della medesima istanza di verifica.
L’eccezione merita approfondimenti.


1.1 Costituisce punto non controverso della questione qui dedotta il fatto che sulla prima domanda di verifica preventiva di assoggettabilità, in cui era ricompressa la richiesta di perforazione per il pozzo “Gallo Sud.1”, l’Amministrazione si è formalmente pronunciata nei termini di legge, ritenendo che il progetto era da assoggettare alla ordinaria procedura di V.I.A..
Ebbene, può condividersi con l’Avvocatura erariale che la nuova domanda del 14/7/06, relativa allo stesso pozzo “Gallo sud 1”, costituisce in realtà mera richiesta di riesame rivolta all’Amministrazione rispetto alle determinazioni già adottate, essendo identico l’oggetto e l’ubicazione del pozzo di che trattasi, senza ulteriore modifica al progetto già inoltrato.


1.2 La Ditta ricorrente, nel formulare la richiesta di riesame, infatti, richiama espressamente il precedente provvedimento regionale (sul quale per altro presta acquiescenza limitatamente alle determinazioni relative agli altri pozzi previsti nell’istanza del 5/4/06 – prot.24806), insistendo per la “verifica” di preventiva assogettabilità alla V.I.A. per il solo pozzo denominato “Gallo sud 1”, ed a tal fine formulando proprie considerazioni sulla base degli ulteriori allegati.


1.3 Assume parte ricorrente che il provvedimento n.35501 del 23/05/2006 postula un atto endoprocedimentale di preavviso di rigetto.
La suddetta tesi non può essere condivisa.
Invero, ad avviso del Collegio, stante la ratio e la natura del procedimento di “verifica” ex art.10 cit., quest’ultimo non necessita di alcun preavviso di rigetto nei casi in cui l’Amministrazione ritenga opportuno avviare il progetto sottopostole alla ordinaria V.I.A..
Detta pronuncia, infatti, non comporta alcun “rigetto” nel merito della iniziativa o del progetto in questione, ma solo la necessità di un rinvio dello stesso alla procedura ordinaria (che – in quanto tale - non può considerarsi aggravamento procedimentale) ove potrà essere effettuata una più ampia istruttoria in ragione della rilevanza delle questioni sottese.
In tal senso depone una interpretazione dell’istituto in esame in modo conforme ai principi comunitari in materia (di cui in primo luogo quelli derivanti dalla direttiva 85/337 C.E.E. del 27 giugno 1985), tra cui quello di precauzione disciplinato all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE (a cui rinvia anche l’art.301 D.Lgs.152/06 in materia ambientale).
Ciò posto, con la nota n.35501 del 23/5/2006 l’Amministrazione si è formalmente (ed in via definitiva) espressa, ritenendo dover assoggettare il progetto in questione – relativo in parte qua anche al pozzo “Gallo Sud 1” – alla procedura ordinaria di V.I.A. ex art.5 D.P.R. cit..
Né può soccorrere a sostegno della differente prospettazione di parte ricorrente l’inciso di apertura di tale provvedimento (id est: ad un primo esame), su cui si tenta di ricostruire una insussistente natura preavviso di rigetto.
Invero, ed in modo inequivocabile, l’Amministrazione evidenzia che il progetto deve essere sottoposto a V.I.A., tanto che – in attesa dell’avvio di quest’ultima procedura – trattiene a tal fine la documentazione allegata nell’originaria istanza.


1.4 Ciò posto, ritiene il Collegio che a fronte della presentazione di una mera richiesta di riesame rispetto ad un pronunciamento esplicito (ed in termini) dell’Amministrazione sul medesimo oggetto, non può operare il meccanismo del silenzio-assenso.
Si osserva infatti che a fronte dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo, iniziato su istanza di parte, con un provvedimento espresso (principio introdotto in linea generale dall’art.2 L.241/90 e, nell’ambito della Regione Siciliana, dall’art.2 L.R.11/91), l’Ordinamento conosce da sempre singole ipotesi in cui il mancato pronunciamento dell’Amministrazione assume valore significativo (rispettivamente di rigetto ovvero di accoglimento dell’istanza).
Tuttavia, si concorda in giurisprudenza che per ineludibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, salvaguardate dalla medesima legge n. 241 del 1990, (…) può ritenersi che l'obbligo della P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, venga meno (…) in presenza di richieste aventi il medesimo contenuto, qualora sia già stata adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256; 20 novembre 2000, n. 6181, secondo cui non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di riesaminare i propri atti divenuti inoppugnabili, con la conseguenza che sull'istanza di riesame presentata dal privato non si può formare il silenzio rifiuto), e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto (cfr. sez. IV, n. 3256 del 2002 cit.).


1.5 Ad avviso del Collegio, tali principi possono essere mutuati e trovare applicazione anche ai casi in cui la domanda di riesame si inserisca in un procedimento in cui opera il meccanismo del silenzio-assenso.
Ed invero, la giurisprudenza amministrativa, da cui la Sezione ritiene di non doversi discostare, ha sostenuto che non si realizza il meccanismo del c.d. silenzio-assenso (…) su un'eventuale richiesta di riesame (…), (se del caso tutelabile con il differente procedimento avverso il silenzio rifiuto), atteso che sulla nuova istanza, che ha come distinto contenuto non l'autorizzazione in sè, ma la rivalutazione delle ragioni opposte nel pregresso diniego espresso, la posizione della p.a. non è vincolata ad una nuova determinazione nei termini (T.A.R. Lazio, sez. II, 12 maggio 1987, n. 764).


1.6 Quanto precede, tuttavia non esclude l’autonoma impugnabilità del nuovo provvedimento nel caso in cui quest’ultimo possa qualificarsi come atto “confermativo” e non “meramente confermativo”. Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha precisato che: Il provvedimento amministrativo ha natura confermativa quando, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate; invece, se viene condotta un'ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica dei fatti o con un nuovo apprezzamento di essi, il mantenimento dell'assetto degli interessi già disposto ha carattere di nuovo provvedimento, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere (Consiglio Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4831).
In altri termini, il provvedimento con cui l'amministrazione conferma i precedenti atti, ma solo in seguito ad un riesame che ha portato alla rivalutazione dell'intero procedimento, non può qualificarsi quale atto meramente confermativo (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 27 giugno 2006 , n. 695).
Ne consegue che se non vi è alcun onere d'impugnazione nei confronti dell'atto “meramente confermativo”, cioè dell'atto con cui l'amministrazione si limita a riaffermare l'esistenza di un precedente provvedimento, tale onere sussiste nei confronti del provvedimento “confermativo”, con il quale l'Autorità dichiara, dopo nuova istruttoria e con nuova (o differente) motivazione, di volere tuttora la regolamentazione espressa nel precedente provvedimento (cfr. in tal senso T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 05 aprile 2006 , n. 368).


1.7 Posto quanto precisato in ordine alla non operabilità nel caso di specie del meccanismo del silenzio-assenso, tuttavia deve essere riconosciuta la natura “confermativa” (e non anche “meramente confermativa”) al provvedimento qui impugnato. Ciò in quanto l’Amministrazione, pur confermando di voler ricondurre il progetto di che trattasi alla procedura ordinaria di V.I.A., non rinvia semplicemente al contenuto del precedente provvedimento, la cui esistenza non è neanche richiamata, ma integra altresì la motivazione in considerazione della nuova documentazione prodotta nella richiesta di riesame (dando così prova di aver effettuato una nuova istruttoria, richiamando infatti il rapporto istruttorio prot.1756 del 31/07/06): in particolare, oltre a quanto già dedotto nel precedente provvedimento, in questa sede l’Amministrazione – riscontrando le osservazioni della ditta ricorrente – motiva ulteriormente l’opportunità di procedere alla V.I.A. anche in ragione della presenza in zona di una ampia discarica di r.s.u..
Quanto precede, postula il riconoscimento della autonoma impugnabilità del provvedimento confermativo, cui non è di ostacolo la mancata impugnazione di quello pregresso prot. n.35501 cit.. Ciò in quanto, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, l’effetto proprio dell'atto di «conferma», conseguente a rinnovate e attuali valutazioni in fatto e in diritto di una fattispecie regolata da un precedente atto, è quello novativo-sostitutivo dell'atto precedente (Consiglio di Stato, sez. IV, 08-07-1999, n. 1178).
Per quanto ampiamente argomentato, quindi, deve quindi essere disattesa – siccome infondata – l’eccezione dell’Avvocatura erariale, e deve essere riconosciuta l’autonoma impugnabilità del (nuovo) provvedimento qui gravato e quindi l’ammissibilità del ricorso.


2. Tuttavia, mercè l’impossibilità di riconoscere in specie l’applicazione del meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto in narrativa esposto, non può venire in rilievo alcuna illegittimità connessa alla asserita tardività del provvedimento impugnato (ciò vale anche sotto profilo della contestata natura recettizia o meno del provvedimento emesso in un contesto procedimentale in cui opera il silenzio-assenso: in ordine a tale questione la Sezione comunque non potrebbe che riconfermare l’orientamento già espresso da questo T.A.R. con le recenti sentenze nn.1638/05, 1155/07 e 1289/07).


3. Né tanto meno detto provvedimento, per le stesse ragioni, può essere considerato quale espressione di un potere revoca in autotutela (ex art.21 quinques L.241/90) di quanto ritenuto tacitamente assentito al ricorrente (ex pluris, si osserva comunque che il comma 1.bis art.21 quinques L.241/90, aggiunto dall’art.13 comma 8 duodevicies D.L.7/07 conv. in L.40/07, revoca in dubbio l’assunto di parte ricorrente in ordine alla impossibilità di operare in autotutela la revoca anche dei provvedimenti ad efficacia istantanea – ammesso che quello qui impugnato abbia tale natura).
Le prime tre doglianze, quindi, sono da respingere in quanto infondate.


4. Occorre adesso procede all’analisi delle ulteriori e residuali censure articolare in gravame, la cui omogeneità consente al Collegio la loro contestuale disamina.


4.1 Lamenta sostanzialmente la Panther, con doglianze individuate dal n.4 al n.8, la violazione di legge per difetto di motivazione e l’eccesso di potere sotto diversi profili.
Le censure non hanno pregio.
Si ribadisce in questa sede quanto già in narrativa argomentato: il procedimento ex art.10 D.P.R. cit. assume una sua peculiare ratio e funzione nel contesto di una procedura “semplificata” e accelerata in cui l’Amministrazione è esclusivamente chiamata a valutare preventivamente se il progetto di che trattasi debba essere sottoposto o meno a V.I.A.. Ciò induce il Collegio a ritenere che l’assolvimento dell’obbligo di motivazione del provvedimento conclusivo, unitamente all’espletamento della relativa istruttoria, non possano non tenere conto di siffatto contesto. Ed invero, ove l’Amministrazione ritenga che il progetto non sia da assoggettare alla V.I.A., considerato la connessa determinazione tiene luogo del giudizio di compatibilità ambientale, deve ovviamente pretendersi una istruttoria quanto più ampia possibile (compatibile con la procedura semplificata di che trattasi) e una correlata ampia ed adeguata motivazione. In dette evenienze, infatti, l’Amministrazione deve dare motivato risconto delle ragioni che giustificano la deroga alla procedura ordinaria di V.I.A..
Diversamente, ove la complessità delle questioni sottese alla realizzazione del progetto importino l’esigenza di una più ampia istruttoria (incompatibile, in quanto tale, con i termini stringenti per il formarsi del silenzio-assenso), necessariamente l’Amministrazione ne rinvia il completo espletamento alla sua naturale sede procedimentale (la V.I.A. ordinaria).
Opinando alla stregua di parte ricorrente, verrebbe anticipata nella fase preliminare di “verifica” di assogettabilità – con spreco di attività amministrativa – quell’ampia attività istruttoria che è tipica e propria della V.I.A..
Ciò posto, sulla congruità dell’istruttoria compiuta e sulla sufficienza della motivazione addotta dall’Amministrazione, nei sensi sopra specificati, il Collegio non trova ragioni di perplessità nel caso in esame.
Ed in effetti, una volta rappresentata la situazione di fatto, l’obbligo di motivazione risulta sufficientemente assolto proprio in ragione delle menzionate esigenze di approfondire le questioni ambientali sottese.
Si osserva al riguardo che, ai sensi del mentovato art.10 co.2 cit., il provvedimento deve tener conto degli elementi di cui all’allegato “D” D.P.R. cit.: ossia delle caratteristiche del progetto (con particolare riferimento alle sue dimensioni, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all’inquinamento e al rischio di incidenti) e della sua ubicazione. In relazione a tale parametro, l’Amministrazione deve prendere in considerazione “la sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto (…) tenendo conto in particolare” della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona nonché della capacità di carico dell'ambiente naturale (con particolare attenzione – per quanto qui rileva – alle zone interessate da importanti paesaggi dal punto di vista storico, culturale ed archeologico e agli effetti dell’opera sulle limitrofe aree naturali protette, ove presenti).
Ebbene, il provvedimento risulta emanato in coerenza con i parametri appena esposti.
Evidenzia in primo luogo l’Amministrazione che l’area circostante il sito di progetto è caratterizzata da un sensibile degrado ambientale per via della presenza di una discarica di R.S.U.. Inoltre il pozzo esplorativo in argomento attraverserà acquiferi caratterizzati da una vulnerabilità all’inquinamento medio-alta, siccome è associata alla presenza di un fitto reticolato di faglie che potrebbe favorire l’eventuale veicolazione di sostanze inquinanti.
Quanto al mancato riscontro delle osservazioni presentate dall’istante nella richiesta di riesame, può condividersi la differente prospettazione dell’Avvocatura erariale, considerato che in specie non si è in presenza di un provvedimento adottato a seguito di preavviso di rigetto e che quindi non può applicarsi tout court quanto espressamente previsto per tali evenienze dal co.3 art.11 L.R.11/91.
Anche nella differente ipotesi prevista dalla lett.b) art.11 L.R.11/91, l’obbligo un puntuale ed analitico riscontro delle memorie e dei documenti prodotti dalle parti nel procedimento, sussiste invero solo in ragione di procedimenti di iniziativa pubblica (considerato il richiamo all’art.8) o in presenza di soggetti intervenienti nel medesimo procedimento amministrativo (ex art.10 L.R. cit.), siccome portatori di interessi pubblici o diffusi (ovvero di contrapposti interessi privati). Tuttavia anche in tali evenienze è stato precisato dalla giurisprudenza che “le memorie ed osservazioni prodotte dal privato nel corso del procedimento vanno effettivamente valutate dall'amministrazione, ed è necessario che di tale valutazione resti traccia nella motivazione del provvedimento finale, ma ciò non comporta la necessità di confutare puntualmente tutte le argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente una motivazione sintetica al fine di giustificarne il rigetto” (cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 07 luglio 2005, n.1022).
Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, comportando anche sotto questo aspetto, la infondatezza della censura in tal senso articolate. L’Amministrazione, infatti, ha – seppur succintamente – riscontrato le osservazioni, rinnovando il proprio giudizio sulla necessità di adire la V.I.A. anche in ragione del della complessità ambientale della zona, su cui insiste anche una vicina discarica R.S.U., la cui presenza era stata sottolineata dell’istante nella richiesta di riesame. Le ulteriori considerazioni sull’aspetto tecnico del progetto, sulle specifiche precauzioni che l’impresa si impegna ad adottare nel corso della trivellazione, corroborano vieppiù l’esigenza di procedere ad una ampia istruttoria nella sede all’uopo preposta (id est: la V.I.A.).


Né può soccorrere alle tesi difensive di parte ricorrente la prospettata disparità di trattamento in relazione ai pozzi di altri concessionari, favorevolmente esitati ex art.10 co.2 cit..
Le censura non ha pregio siccome non tiene conto delle differenze che possono comunque sussistere in termini di tutela ambientale (ed in specie sono stati evidenziati dall’Amministrazione) nel medesimo comprensorio territoriale.
Senza considerare che uno dei parametri previsti dal mentovato allegato “D” rinvia propriamente alla capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona nonché alla capacità di carico dell'ambiente naturale.
Costituisce punto incontroverso che le perforazioni da compiere attraverserebbero rilevanti strati di falde acquifere (che potrebbero essere compromesse), in un territorio altresì prossimo anche ad una cospicua discarica R.S.U.(quella comprensoriale di Ragusa, distante appena 1,5 km). Ebbene, considerate le esigenze di procedere in subiecta materia anche in ragione di un generale principio di precauzione (di derivazione comunitaria, ed ora introdotto dall’art.301 D.Lgs 152/06), opportunamente l’Amministrazione rinvia ogni ulteriore valutazione all’esito della V.I.A..


Anche le osservazioni sulla differente corposità della motivazione addotta nel caso in esame (siccome oltremodo stringata rispetto ai provvedimenti con i quali l’Amministrazione in altri casi, anche inerenti al medesimo ricorrente, ha inteso di non sottoporre a V.I.A. i rispettivi progetti) risultano inconducenti: come già motivato, nelle differenti ipotesi contemplate dal ricorrente, l’Amministrazione è tenuta a dare compiuto riscontro delle ragioni che sottendono la deroga alla procedura ordinaria di V.I.A., considerato che il positivo esito della procedura di “verifica” ex art.10 co.2 cit. tiene luogo di ogni valutazione ambientale.


Alla stregua delle considerazioni svolte, il provvedimento gravato resiste alle censure mosse risultando quindi legittimo. Il ricorso va rigettato in quanto infondato.


Il rigetto del ricorso postula altresì il rigetto della domanda di risarcimento danni, invero formulata in termini del tutto generici e strumentali. Per altro, come in narrativa evidenziato, non esiste alcuna pronuncia preclusiva sull’attività di che trattasi, essendo rimessa ogni valutazione all’esito della procedura di V.I.A.: ed invero non può riscontrarsi alcun danno dal rinvio del progetto in parola alla procedura ordinaria di V.I.A. ai fini del compimento di quell’ampia istruttoria imposta dalle caratteristiche tecniche palesate dallo stesso ricorrente.


Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, rigetta il ricorso in epigrafe.------------------------
Rigetta la domanda di risarcimento danni--------------------
Spese compensate------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo il 17 luglio 2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:----------------
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Agnese A. Barone, Referendario;
- Roberto Valenti, Referendario estensore.

_______________________________ Presidente

_______________________________ Estensore

_______________________________ Segretario

Depositata in Segreteria il 20/08/2007

Il Segretario

G.M.
 


 

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