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TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 20 agosto 2007, sentenza n. 1971
V.I.A. - D.P.R. 12/4/1996 - Regione Siciliana - Art. 91, L.R. n. 6/91 -
Verifica di assoggettamento a procedura di VIA - Silenzio assenso - Operatività - Annullamento postumo in via di autotutela -
Presupposti - Nuova disciplina ex art. 32 D.Lgs. n. 152/2006 - Silenzio
inadempimento - Fattispecie: Trivellazioni in Val di Noto. Nell’ambito della
Regione Siciliana, in materia di preventiva verifica di assoggettamento a
procedura di VIA, opera il
meccanismo del silenzio assenso di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, siccome alle
singole disposizioni il legislatore regionale, con l’art. 91 della L.R. n. 6/91,
ha espressamente fatto rinvio, senza dettare autonoma e differente normativa
procedimentale (con riferimento alla Regione Sardegna, invece, cfr. Cons, di
Stato, sez. VI, 3 febbraio 2006, n. 380). Se è vero che il conseguimento di un
provvedimento favorevole da parte del privato, formatosi a seguito del
silenzio-assenso, non esclude che l’Amministrazione possa disporre, in via di
autotutela (e in presenza dei necessari presupposti) anche l’annullamento
postumo di quanto tacitamente assentito, “va, tuttavia, ritenuto illegittimo il
provvedimento che non abbia né la forma, né la sostanza di un atto di
autotutela, atteggiandosi a mero diniego tardivo”. (cfr. T.A.R. Lombardia
Milano, sez. III, 07 giugno 2006 , n. 1321). Ove l’Amministrazione ritenga di
dover intervenite in via di autotutela amministrativa, anche alla stregua dei
riferimenti normativi sopra evidenziati, la stessa è chiamata ad esplicitare sia
il profilo di illegittimità da cui sarebbe affetto l'atto tacitamente assentito,
sia le ragioni di pubblico interesse che ne impongono la rimozione (cfr. T.A.R.
Puglia Lecce, sez. II, 05 febbraio 2007, n. 297). Va segnalato che a decorrere
dalla data prevista dall’art.52 D.Lgs.152/06 - 31 luglio 2007 -, il prefato
D.P.R.12/4/96 è stato formalmente abrogato in conformità a quanto disposto dal
co.1. lett.c art.48 dello stesso D.Lgs. cit.: la nuova disciplina unitaria del
procedimento di V.I.A., in relazione alla procedura semplificata di “verifica”
ex art.32 D.Lgs.152/06, prevede un mero silenzio inadempimento, in luogo del
precedente silenzio-assenso, avverso il quale potranno essere esercitati i
normali mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge. (fattispecie:
Trivellazioni in Val di Noto). Pres. Giallombardo, Est. Valenti - P.E.
(Avv.ti Piazza e Raimondi) c. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e
altri (Avv. Stato) e Comune di Noto (avv. Franza) e altro (n.c.) - T.A.R.
SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 agosto 2007, n. 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
Sezione Prima
N. Reg. Sent.
N. 1191 Reg. Gen.
ANNO 2007
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1191/2007 sezione I, proposto da: Panther Eureka con sede in
Ragusa in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Nicola Piazza e Salvatore Raimondi, presso lo studio del
secondo in Palermo, via N. Turrisi n. 59, è elettivamente domiciliato,
C O N T R O
- l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore,------
- l’Assessorato Regionale Industria, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, tutti rapp.ti e difesi dall’Avvocatura dello Stato;
- la Provincia Regionale di Siracusa, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, non costituito in giudizio;
- il Comune di Noto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv.to Franza Gregorio elettivamente domiciliato in
Palermo, Via G. Cusmano n. 19, presso l’Avv.to Parla Donatella;
PER L’ANNULLAMENTO
- della nota dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente del 22 gennaio
2007 prot. n. 4480 con la quale in relazione alla richiesta di verifica per la
realizzazione del pozzo di esplorazione Eureka est. si afferma che deve
attivarsi la procedura di valutazione di impatto ambientale.
Visto il ricorso introduttivo, notificato in data 25/05/07 e depositato in data
30/05/07, con i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e la successiva
memoria;
Vista la costituzioni in giudizio del Comune di Noto e la relativa memoria;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore pubblica udienza del 17 luglio 2007 il Referendario dr.
Roberto Valenti,
Udito l'Avv.to S. Raimondi per la parte ricorrente, l’Avv.to D. Parla, su delega
dell’Avv.to G. Franza, per il Comune di Noto e l’Avv.to dello Stato F. Bucalo
per le Amministrazioni reg.li resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso introduttivo – notificato e depositato come in epigrafe - parte
ricorrente ha impugnato il provvedimento in narrativa con il quale, in relazione
alla richiesta di verifica per la realizzazione del pozzo di esplorazione
“Eureka est”, si afferma che deve attivarsi la procedura di impatto ambientale.
Premette parte ricorrente di aver presentato in data 8/11/2001 al competente
Ass.to Reg.le Industria istanza (prot.6057) per il rilascio del permesso di
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi su un’area di c.ca Km² 746,137
ricadente nell’ambito dei territori delle Province di Catania, Ragusa e
Siracusa, relativo ai comuni di Chiaramente Gulfi, Comiso, Giarratana, Modica,
Monterosso Almo, Ragusa, Avola, Buscemi, Noto, Rosolini, Caltagirone,
Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone e Vizzini.
Detta richiesta veniva pubblicata sulla G.U.R.S. n.8 del 22/2/2002 e all’Albo
dei Comuni interessati, senza che pervenissero opposizioni. Compiuta
l’istruttoria da parte delle amministrazioni preposte e dato atto della
pubblicazione di avviso anche sulla G.U.C.E. n.C79 del 3/4/2002, l’U.R.G.I.
concludeva ritenendo accoglibile la domanda (nota n.17/7/2002 n.4459). Con
provvedimento n.72597 del 3/12/2002 l’A.R.T.A. – Uff. V.I.A. – stabiliva di
escludere il progetto del permesso di ricerca dalla procedura di giudizio di
impatto ambientale. Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio Regionale delle
Miniere e le informative della Prefettura di Palermo, in data 22/03/2004 veniva
infinite rilasciato il permesso n.16 – della durata di anni sei - per
l’effettuazione del programma di ricerca di che trattasi, denominato “Fiume
Tellaro”.
Con istanza del 3 novembre 2006 la Panther chiedeva all’Ass.to regionale
intimato, sempre nell’ambito del medesimo permesso di ricerca “Fiume Tellaro”,
l’avvio della procedura di verifica ex art.10 D.P.R. 12/4/96 per la
realizzazione del posso esplorativo “Eureka est”: alla predetta istanza erano
corredati relazioni e dettagliati studi sulle problematiche ambientali utili per
l’istruttoria.
Maturato in data 2 gennaio 2007 il silenzio assenso in ordine alla non
riconduzione dell’assentito progetto alla procedura di V.I.A., la Panther
comunicava all’Ass.to (nota del 15/01/2007 prot.1) vi ritenere quindi acquisito
il silenzio assenso e di procedere ai successivi adempimenti di legge per
ottenere le autorizzatomi necessarie per le attività connesse al pozzo
esplorativo “Eureka est” in premessa.
Con nota prot.4480 datata 22 gennaio 2007 (oltre il termine per il formarsi del
silenzio assenso), inoltrata solo il 21 marzo 2007 e pervenuta il 24 marzo 2007,
l’Amministrazione intimata ha rappresentato che per il progetto in argomento era
necessaria la procedura di V.I.A. ex art.5 D.P.R. 12/4/96.
Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto il presente gravame in cui si
articolano le seguenti censure:
1 – Violazione e falsa applicazione dell’art.10 co.2 D.P.R. 12/4/96.
Il provvedimento impugnato è stato emanato oltre il termine previsto dalla
norma, per cui si era già formato il silenzio assenso previsto dall’art.10
D.P.R. cit. avverso il quale l’Amministrazione – se del caso – avrebbe potuto
agire solo in a mezzo di un provvedimento di secondo grado e non anche con
l’emanazione (tardiva) della nota contro cui è gravame.
2 – Violazione della medesima norma sotto ulteriori profili. Violazione del
principio dell’affidamento. Carenza di potere.
Il procedimento tacitamente assentito è ad effetti istantanei e come tale non
suscettibile di revoca: il provvedimento impugnato è quindi comunque affetto da
carenza di potere oltre che violativo del principio dell’affidamento.
3 – Violazione art.21 quinques L.241/90 e art.2 L.R.10/91 sotto il profilo del
difetto di motivazione.
Non sussistono i presupposti comunque della revoca, né è previsto alcun
indennizzo nonostante il pregiudizio evidente per il ricorrente.
4 – Violazione di legge e difetto di istruttoria.
Il provvedimento impugnato non risulta assistito da congrua motivazione, né da
contezza delle osservazioni presentate dalla ricorrente in ordine alla non
sussistenza dei presupposti per adire la procedura di impatto ambientale.
5 – Violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere per errore nei
presupposti.
Come comprovato dalle relazioni e dagli studi allegati all’istanza di verifica
di cui si discute, non sussistono in specie i paventati pericoli per l’ambiente
posti a fondamento del provvedimento gravato.
6 – Violazione di legge – Eccesso di potere per contraddittorietà con precedente
determinazione.
A meno di distanza di Km.3 esiste altro pozzo “Noto 3” avente le stesse
caratteristiche, non assoggettato alla procedura di V.I.A., siccome autorizzato
con semplice n.o. n.352/85.
7 – Violazione di legge ex art.10 D.P.R. 12/4/96 e art. 3 L.R.10/91 sotto altro
profilo.
Anche in relazione ad altri pozzi di esplorazione (Comiso 4, Nobile 1 e
Margherita 1) i relativi provvedimenti con i quali è stata esclusa la procedura
di V.I.A. sono significamene motivati, differentemente da quello qui gravato.
8 – Eccesso di potere per diversità di trattamento.
La procedura di impatto ambientale non è stata ritenuta necessaria nei confronti
di altrettanti beneficiari di permesso di ricerca (SARCIS; Irminio; AGIP pur
insistenti nel territorio contermine).
9 - Violazione di legge sotto ulteriori profili relativi al difetto di
istruttoria e di motivazione.
Oltre che insussistenti i profili relativi ai pericoli di danno per l’ambiente,
l’Amministrazione non ha opportunamente bilanciato i contrapposti interessi
connessi alla produzione di fonti di energia.
Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del provvedimento gravato, previa
sospensione degli effetti, articolando altresì domanda di risarcimento del danno
in caso di mancato accoglimento dell’istanza cautelare.
Si costituiva l’Avvocatura distrettuale dello Stato articolando difese: in
particolare – per quanto qui rileva - contestava che in subiecta materia possa
operare la particolare procedura del silenzio assenso ex art.10 D.P.R. cit.,
siccome non espressamente recepita (nei sensi di silenzio significativo) dalla
Regione Siciliana.
Si costituiva altresì il Comune di Noto preliminarmente eccependo
l’inammissibilità del gravame, chiedendone nel merito il rigetto siccome
infondato.
Alla camera di consiglio del 19 giugno 2007 la domanda cautelare era rinunciata.
In prossimità dell’udienza di discussione, parte ricorrente produceva memoria
conclusiva controdeducendo alle difese ed eccezioni avverse, insistendo per
l’accoglimento.
Alla pubblica udienza del 17 luglio 2007, presenti i procuratori delle parti
come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Occorre previamente esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal
Comune di Noto.
1. L’eccezione è da disattendere in quanto, in disparte la pendenza di altro
giudizio R.G. 2543/06 innanzi la Sezione staccata di Catania (avverso anche il
provvedimento autorizzativo n.16 del 22/3/04), l’oggetto del presente gravame
riguarda l’istanza del 3 novembre 2006 relativa al pozzo “Aureka est”, siccome
non compreso nella diversa richiesta riscontrata dall’Amministrazione con la
nota n.35501 richiamata dal Comune resistente.
2. Ciò posto, ritiene utile il Collegio - anche in ragione delle difese
articolate dall’Avvocatura erariale sulla asserita inapplicabilità al
procedimento de quo del meccanismo del silenzio/assenso - di dover previamente
ricostruire il contesto normativo di contorno alla presente controversia.
2.1 All’uopo, occorre prendere le mosse dalla direttiva 85/337 C.E.E. del 27
giugno 1985, e ss.mm.e ii., in materia di valutazione di impatto ambientale, ai
sensi della quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni
necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per
i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro
natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione
e una valutazione del loro impatto (art.2 co.1).
La normativa comunitaria, inoltre, differenzia varie tipologie di progetti, per
alcuni dei quali è previsto sempre e necessariamente lo svolgimento della
procedura di impatto ambientale (indicati nell’Allegato I).
Con L.349/86 veniva quindi istituito il Ministero dell’Ambiente e, considerati
gli impegni comunitari (ed ai sensi dell’art.12 della stessa direttiva), si
faceva obbligo al Governo di presentare entro sei mesi un disegno di legge per
il recepimento della direttiva in argomento, prevedendo nelle more una
disciplina transitoria (art.6 comi 2, 3, 4, 5 L.349/86).
Malgrado l’emanazione del D.P.C.M. n.3/1988, con il quale sono stati individuati
solo i singoli progetti da sottoporre sempre e comunque a valutazione di impatto
ambientale, l’Italia non si sottraeva al giudizio di infrazione per la mancata
integrale applicazione della direttiva de qua: giudizio che si concludeva in
senso sfavorevole per il Governo nazionale, su conforme parere della Commissione
del 7 luglio 1993.
2.2 Con intento chiaramente provvisorio, l’art.40 della L.146/1994 (comunitaria
1993) ha fatto nuovamente obbligo al Governo di adottare (entro sessanta giorni)
un (semplice) atto di indirizzo e coordinamento (a norma dell'art.9 Legge
n.86/1989) per definire condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione
della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla
direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessità
di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate
per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o
piccole imprese.
2.3 Inoltre, appare utile evidenziare che, per quanto attiene allo specifico
della questione in esame, l’art.1 co.3 L.9/91 prevede espressamente che gli
elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto
ambientale e da ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti
dalla normativa vigente. .Ai sensi del co.11 art.6 L.cit, il permesso di ricerca
può comunque essere revocato, anche su istanza di Pubbliche Amministrazioni o di
associazioni di cittadini (ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n.
241), ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di
particolare valore ambientale o archeologico-monumentale (norma altresì
applicabile anche al titolare di una concessione di coltivazione di idrocarburi,
come previsto dall’art.11 co.2 L.9/91 cit.).
2.4 Ciò premesso, l’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art.40
L.146/94, è stato infine emanato con il D.P.R. 12 Aprile 1996 (de iure condendo,
e per quanto possa rilevare in questa sede, sempre sul piano normativo si
segnala che a decorrere dalla data prevista dall’art.52 D.Lgs.152/06 - ad oggi
coincidente con il 31 luglio 2007 –, il prefato D.P.R.12/4/96 verrà formalmente
abrogato in conformità a quanto disposto dal co.1. lett.c art.48 dello stesso
D.Lgs. cit.: la nuova disciplina unitaria del procedimento di V.I.A., in
relazione alla procedura semplificata di “verifica” ex art.32 D.Lgs.152/06,
prevede un mero silenzio inadempimento, in luogo del precedente
silenzio-assenso, avverso il quale potranno essere esercitati i normali mezzi di
tutela giurisdizionale previsti dalla legge)
Ciò posto, l’attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma,
di cui al punto 2 lett.g) dell’allegato“B” al D.P.R. 12/4/96, rientra tra le
tipologie di progetti per i quali, ai sensi del combinato disposto dall’art.1
co.6 e dall’art.10 D.P.R. cit, è previsto il preventivo procedimento di verifica
di assoggettamento alla procedura di VIA: in particolare, e ai sensi dell’art.10
cit., l'autorità competente - cui è rivolta l’istanza di verifica - si pronuncia
entro i successivi sessanta giorni (sulla base degli elementi di cui
all'allegato “D”) trascorsi i quali, in caso di silenzio, il progetto si intende
escluso dalla procedura ordinaria di V.I.A..
2.5 Ebbene, per sua natura, ed attese le contrapposte esigenze di salvaguardare
da un lato le prerogative delle Regioni e dall’altro la responsabilità sul piano
comunitario dello Stato, l’atto di indirizzo e coordinamento di cui al
D.P.R.12/4/96 cit. non può essere considerato ex se autoapplicativo, essendo
all’opposto bisognoso di specifica attuazione mediante norme regionali (non
avendo tra l’altro valore di norma dettagliata e assolutamente vincolante nei
particolari procedurali).
Occorre quindi verificare - in primo luogo - se le disposizioni in premessa
siano state riscontrate, ed in che termini, nell’ambito della Regione Siciliana:
ciò al fine di valutare l’appicabilità alla presente controversia dell’istituto
del silenzio- assenso ex art.10 D.P.R. cit.. La Regione, infatti, nell’ambito
della proprie attribuzioni relative alle norme sul procedimento amministrativo
di propria competenza, potrebbe comunque autonomamente (e differentemente)
disporre.
2.6 Nel caso che qui ci occupa, la Regione Siciliana, con l’art.91 L.R. 6/91, ha
previsto che, nell'ambito della Regione, la valutazione di impatto ambientale
viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R.
12 aprile 1996 atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo
40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale e dal D.P.C.M. del 3 settembre
1999, nonché dalle disposizioni contenute nello stesso articolo.
2.7. La particolare tecnica normativa di recepimento (considerato che il dettato
legislativo richiamato rinvia non solo semplicemente ai principi del D.P.R.
4/12/96 ma anche – e soprattutto – alle singole disposizioni ivi disciplinate),
induce il Collegio a dover disattendere le difese dell’Amministrazione
resistente.
2.7.1 La Sezione è a conoscenza del precedente giurisprudenziale del Consiglio
di Stato, di cui alla decisione della Sez. VI del 3 febbraio 2006 n.380,
relativo a fattispecie analoga concernente la Regione Sardegna: tuttavia, pur
condividendo le motivazioni dell’alto Consesso amministrativo, ritiene che le
stesse non possano trovare applicazione in specie.
2.7.2. In quella sede, i Giudici di seconde cure, in riforma della sentenza di
primo grado, hanno ritenuto non applicabile in quell’ambito regionale il
particolare meccanismo del silenzio assenso, di cui al mentovato art.10 D.P.R.
12/4/96, ove lo stesso non risulti espressamente recepito dalla Regione
competente: in particolare la questione lì dedotta era relativa alla art.31
L.R.1/99 della Sardegna con cui detta Regione ha disciplinato la materia de qua,
dettando una "norma transitoria in materia di valutazione di impatto
ambientale".
Infatti, con il co.2 art.31 L.R. 1/99 della Sardegna, quel legislatore regionale
ha autonomamente disciplinato il procedimento di “previa verifica”, specificando
che (differentemente dall’art.10 D.P.R. 12-4-96 cit.) per i progetti di cui
all’all.to “B”, non ricadenti all’interno di zone protette, la Regione decide
entro trenta giorni (…), e che qualora detta procedura preventiva si concluda
con un giudizio di esclusione dalla ordinaria V.I.A., il soggetto attuatore deve
darne annuncio nelle modalità ivi prescritte (lett.C co.2 art.31 L.R. cit.): in
altri termini, ha ritenuto in quella sede il Giudice di appello, contrariamente
dal giudice di prime cure, che la suddetta autonoma regolamentazione del
procedimento di che trattasi da parte della Regione Sardegna, esclude
l’applicazione del disposto di cui all'art. 10 co.2 del D.P.R. 12 aprile 1996,
relativo al silenzio assenso, siccome non espressamente richiamato.
2.8 Tali coordinate ermeneutiche, che il Collegio condivide, non risultano
tuttavia – come anticipato – applicabili alla fattispecie in esame, considerato
che il legislatore siciliano, piuttosto che normare autonomamente il
procedimento qui in rilievo, ha disciplinato la materia con un rinvio recettizio
non solo ai principi di cui al D.P.R. 12-4-96 cit, ma anche (e in particolar
modo, per le evidenti ripercussioni che ne derivano) alle singole disposizioni
stabilite con l’atto di indirizzo e coordinamento in parola, ivi comprese quelle
di cui al mentovato art.10 cit.: la lettera della norma (id est: la valutazione
di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle
disposizioni stabilite dal D.P.R. 12.4.96) non consente altra differente
interprestazione.
2.9 Le considerazioni esposte postulano quindi che nell’ambito della Regione
Siciliana operi il meccanismo del silenzio assenso ex art.10 co.2 D.P.R. cit.,
siccome alle singole disposizioni di detto regolamento il legislatore regionale
ha espressamente fatto rinvio, senza dettare autonoma e differente normativa
procedimentale. Le differenti tesi articolate dall’Avvocatura distrettuale dello
Stato vanno quindi disattese in quanto infondate.
3. In conseguenza, il provvedimento impugnato appare chiaramente tardivo
rispetto ai termini previsti per il consolidarsi del silenzio significativo,
risultando quindi illegittimo per la prima ed assorbente censura.
3.1 Dall’esame del fascicolo, è infatti documentalmente provato (e non
contestato) che l’istanza della ditta ricorrente, in ordine all’avvio della
procedura di “verifica” per la realizzazione del pozzo “Eureka est”, sia
pervenuta all’Amministrazione in data 3/11/2006 (prot.75656). Il silenzio
significativo ex art.10 co.2 cit. si è quindi consolidato il 02/01/2007. Ciò
malgrado, senza adottare alcun provvedimento avente i caratteri formali e
sostanziali dell’autotutela amministrativa, sulla predetta istanza la Regione si
è espressa (nei sensi qui esame) solo in data 22/01/2007 con il provvedimento
prot.4480, spedito alla ditta ricorrente, con ulteriore ed aggravato ritardo,
solo il 21/03/2007 (con Racc. n.13273642843-1 alla stessa pervenuta il
successivo 24/3/07).
Ebbene, se è vero che il conseguimento di un provvedimento favorevole da parte
del privato, formatosi a seguito del silenzio assenso, non esclude che
l'Amministrazione possa disporre, in via di autotutela (e in presenza dei
necessari presupposti) anche l'annullamento postumo di quanto tacitamente
assentito, “va, tuttavia, ritenuto illegittimo il provvedimento che non abbia né
la forma, né la sostanza di un atto di autotutela, atteggiandosi a mero diniego
tardivo”. (cfr. in tal senso tra i tanti T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 07
giugno 2006 , n. 1321).
Ove l’Amministrazione ritenga di dover intervenite in via di autotutela
amministrativa, anche alla stregua dei riferimenti normativi sopra evidenziati,
la stessa è chiamata ad esplicitare sia il profilo di illegittimità da cui
sarebbe affetto l'atto tacitamente assentito, sia le ragioni di pubblico
interesse che ne impongono la rimozione (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 05
febbraio 2007, n. 297).
Alla stregua delle considerazioni svolte, il provvedimento gravato risulta
illegittimo per la prima ed assorbente censura. Lo stesso va per l’effetto
annullato, salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti in autotutela di
competenza dell’Amministrazione.
L’accoglimento del ricorso, nella tempestiva trattazione in pubblica udienza
dopo la rinuncia di parte alla fase cautelare, comporta il rigetto della domanda
risarcitoria, per altro formulata in maniera del tutto generica, atteso che la
nessun danno è in specie rinvenibile.
In ultimo, con riferimento alla possibilità che dalla tardiva adozione del
provvedimento qui impugnato (trasmesso, con ulteriore ed aggravato ritardo, solo
dopo due mesi dalla relativa adozione) possano discenderne responsabilità di
tipo amministrativo o patrimoniale, il Collegio ritiene di dover disporre
l’invio di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei
Conti per la Regione Siciliana per quanto di eventuale competenza.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti
delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il
ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il
provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti di
competenza dell’Amministrazione.------------------------------------------
Rigetta la domanda risarcitoria.------------------------
Spese compensate.---------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.--------------------------------------------------
Manda alla Segreteria della Sezione per la trasmissione di copia della presente
sentenza alla Procura Regionale delle Corte dei Conti per la Regione Siciliana.----------------------------
Così deciso in Palermo il 17 luglio 2007, in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei signori magistrati:----------------
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Agnese A. Barone, Referendario;
- Roberto Valenti, Referendario estensore.
_______________________________ Presidente
_______________________________ Estensore
_______________________________ Segretario
Depositata in Segreteria il __________
Il Segretario
G.M.
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