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TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 5 novembre 2007, sentenza n. 2493
URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Lottizzazione materiale e cartolare -
Distinzione. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, si ha
lottizzazione c.d. materiale con l'inizio della realizzazione di opere che
comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni sia in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati,
ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in
assenza della prescritta autorizzazione. Si è in presenza della differente
tipologia di lottizzazione c.d. formale, o cartolare, allorquando, pur non
essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale,
se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita o
altri atti equiparati del terreno in lotti (che per le specifiche
caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la
destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e
per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la
destinazione ad uso edificatorio), creando così una variazione in senso
accrescitivo sia del numero dei lotti che in quello dei soggetti titolari del
diritto sul bene (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 11 ottobre 2006 , n. 6060).
Pres. Giallombardo, Est. Valenti - M.M. e altri (avv. Rubino) c. Comune di
Agrigento (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 5 novembre 2007, n. 2493
URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Art. 18 L. n. 47/85 - Bene giuridico
protetto - Individuazione. Il bene giuridico protetto dalla norma di cui
all’art. 18 L. n. 47/85 (lottizzazione abusiva - oggi, art. 30 d.P.R. 380/2001)
è da rinvenire non solo nell’esigenza di garantire un'ordinata pianificazione
urbanistica, il che postula un corretto uso del territorio, ma anche (e
soprattutto) l'effettivo controllo del medesimo da parte del Comune, chiamato a
reprimere qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito.
Pres. Giallombardo, Est. Valenti - M.M. e altri (avv. Rubino) c. Comune di
Agrigento (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 5 novembre 2007, n. 2493
URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Destinazione a scopo edificatorio -
Univocità degli elementi indiziari. Sussiste lottizzazione abusiva ai sensi
dell'art. 18 l. 28 febbraio 1985 n. 47 ogni qualvolta si rinvengano elementi di
fatto che comprovino in modo non equivoco la predisposizione dei terreni a scopo
edificatorio (Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2005 , n. 3531). Non è quindi
sufficiente la circostanza del mero frazionamento e vendita (o divisione) di
lotti di terreno in zona agricola di superficie inferiore a quella stabilita dai
piani regolatori per l'edificazione, dovendosi, sulla base della ricostruzione
di un quadro indiziario che proceda dagli elementi indicati dalla norma,
desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti
posti in essere dalle parti (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 30 marzo 2005 , n.
2205). Diversamente opinando, qualsiasi frazionamento di terreni in comproprietà
in singole unità inferiori alla previsione di PRG integrerebbe ex se la
previsione normativa in parola. Pres. Giallombardo, Est. Valenti - M.M. e altri
(avv. Rubino) c. Comune di Agrigento (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I
- 5 novembre 2007, n. 2493
URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Provvedimento di sospensione - Natura -
Provvedimento cautelare a carattere vincolato - Comunicazione di avvio del
procedimento - Necessità - Esclusione. Il provvedimento di sospensione della
lottizzazione abusiva di un'area, di cui all'art. 18 l. 28 febbraio 1985 n. 47,
ha natura cautelare e carattere sostanzialmente vincolato, con la conseguenza
che per la sua adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio
del relativo procedimento (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 05 febbraio
2002 , n. 142 e anche T.A.R. Lazio Latina, 18 aprile 2000, n. 204). Pres.
Giallombardo, Est. Valenti - M.M. e altri (avv. Rubino) c. Comune di Agrigento (n.c.)
- T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 5 novembre 2007, n. 2493
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
Sezione Prima
N. 2493/07 Reg. Sent.
N. 931 Reg. Gen.
ANNO 2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 931/2001 Sezione Prima, proposto da MORREALE Michele, SAIEVA
Maria, CHIARELL Rosa, CHIANETTA Francesca, CHIANETTA Lucia, AIRO’ FARULLA
Pasquale, tutti rappresentati e difesi dall’Avv.to Girolamo Rubino presso il cui
studio sono elettivamente domiciliati in Palermo via G. Oberdan n.5;
C O N T R O
Il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio,
PER L’ANNULLAMENTO (previa sospensione)
1. dell’ordinanza del 9 gennaio 2001 n.01 con la quale il dirigente del settore
VIII del comune intimato ha ordinato la sospensione dell’efficacia dell’atto di
divisione del fondo ristico sito in C.da Cannatello, rubricato al Fg.174 del
N.C.T., p.lee nn.2374,2152, 2153, 2155.
Visto il ricorso introduttivo, notificato in data 22.02.01 e depositato in data
01.03.01, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore pubblica udienza del 03 maggio 2007 il Referendario dr.
Roberto Valenti ,
Udito l'Avv.to M. Di Giorgio, su delega dell’Avv.to G. Rubino, per il
ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso introduttivo, i ricorrenti premettono di aver acquistato in data 26
dicembre 1994 la proprietà indivisa, in comunione, di un fondo rustico,
identificato al N.C.T. al Fg.173, p.lla 2101 del Comune di Agrigento, ricadente
in zona E/A del P.R.G.. Con successivo atto del 19 giungo 2000 procedevano alla
divisione, secondo le quote di rispettiva pertinenza, della proprietà del fondo
medesimo, mantenendo la proprietà comune della sola particella n.2155. I singoli
appezzamenti nascenti dalla suddetta divisione, rientranti in proprietà
esclusiva, avrebbero avuto una estensione compresa tra 3436 mq e 3092 mq. Ciò
imponeva quindi all’ufficiale rogante di adempiere a quanto prescritto
dall’art.18 co.6 L.47/85, trasmettendo nei termini fissati dalla norma copia del
rogito all’Amministrazione comunale.
Con ordinanza n.01 del 9 gennaio 2001, il Comune di Agrigento ha intimato la
sospensione della divisione di che trattasi, qualificando la stessa quale
lottizzazione abusiva, avvertendo al contempo che trascorso il termine di 90
giorni senza l’intervento di revoca, le aree lottizzate sarebbero state
acquisite al patrimonio disponibile del Comune.
Per l’annullamento di tale atto, previa sospensione degli effetti, è stato
proposto il presente gravame in cui si articolano le censure di violazione di
legge ed eccesso di potere.
Alla camera di consiglio del 20/03/01 la domanda cautelare è stata rinunciata:
la stessa non è stata in seguito riproposta.
Il Comune di Agrigento non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 3 maggio 2007, presenti le parti come da verbale, il
ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Si controverte sulla asserita
illegittimità del provvedimento gravato con cui il Comune di Agrigento ha
ordinato la sospensione della divisione del fondo rustico in proprietà indivisa
dei ricorrenti. Lamenta parte ricorrente l’illegittimità della sospensione in
quanto il Comune ha operato una errata qualificazione della stessa in termini di
lottizzazione abusiva.
Invero, nella prospettazione fatta dai ricorrenti, il provvedimento gravato
ricostruisce la figura della lottizzazione abusiva solo in ragione della
estensione dei singoli lotti risultanti dalla divisione medesima, siccome
inferiore al 10000 m.q.: non si avvedrebbe il Comune che le stesse disposizioni
del P.R.G., per la zona di che trattasi, individuano l’unità minima per
l’estensione del lotto agricolo (in cui è permesso costruire con indice 0,03 mc/mc
– edifici rurali o abitazione per le famiglie dei coltivatori del fondo) in
1.000 m.q..
La tesi è condivisibile.
Si osserva che in tema di lottizzazione abusiva l'art. 18, L.47/85 disciplina
due diverse ipotesi. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, si ha
infatti lottizzazione c.d. materiale con l'inizio della realizzazione di opere
che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni sia in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati,
ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in
assenza della prescritta autorizzazione.
Si è in presenza della differente tipologia di lottizzazione c.d. formale (o
cartolare) allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione
lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti
con il frazionamento e la vendita (o altri atti equiparati) del terreno in lotti
(che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la
natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di
opere urbanistiche, e per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in
modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio), creando così una
variazione in senso accrescitivo sia del numero dei lotti che in quello dei
soggetti titolari del diritto sul bene (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 11
ottobre 2006 , n. 6060)
Il bene giuridico protetto dalla predetta norma è da rinvenire non solo
nell’esigenza di garantire una ordinata pianificazione urbanistica (il che
postula un corretto uso del territorio), ma anche (e soprattutto) l'effettivo
controllo del medesimo da parte del Comune, chiamato a reprimere qualsiasi
intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito.
Come precisato dalla Giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio
sussiste lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 18 l. 28 febbraio 1985 n. 47
ogni qualvolta si rinvengano elementi di fatto che comprovino in modo non
equivoco la predisposizione dei terreni a scopo edificatorio (nella fattispecie:
frazionamento e vendita di terreno agricolo in lotti di dimensioni inferiori a
quelle prescritte e configurazione di un sistema di viabilità interna -
Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2005 , n. 3531).
La stessa giurisprudenza ha tuttavia precisato che per aversi lottizzazione
edilizia abusiva non basta la circostanza del mero frazionamento e vendita di
lotti di terreno in zona agricola di superficie inferiore a quella stabilita dai
piani regolatori per l'edificazione, dovendosi, sulla base della ricostruzione
di un quadro indiziario che proceda dagli elementi indicati dalla norma,
desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti
posti in essere dalle parti (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 30 marzo 2005 , n.
2205)
Nel caso in esame, tuttavia, il Comune ritiene di desumere la natura
lottizzatoria (e quindi abusiva) del frazionamento solo sulla base
dell’estensione dei singoli appezzamenti derivanti dall’esito del fraizonamento.
Invero, come sottolineato dai ricorrenti, la comunicazione effettuata
dall’Ufficiale rogante risponde a precisi obblighi di legge da cui non può
automaticamente desumersi la natura lottizzatoria censurata dal Comune. Così
opinando, qualsiasi frazionamento di terreni (in comproprietà) in singole unità
inferiori a mq.10.000 integrerebbe ex se la previsione normativa in parola.
La norma invece impone all’ente locale di comprovare la sussistenza della
volontà lottizzatoria a fini edificatori, siccome desumibile anche da elementi
indiziari purché un sia incontestabile la loro univocità.
In altri termini, la natura lottizzatoria a scopi edificatori deve essere
dedotta (in caso di c.d. lottizzazione formale) da ulteriori elementi che non
possono non tenere in considerazione quanto previsto in sede di strumento
pianificatorio.
Il P.R.G. del Comune di Agrigento, quanto alla edificabilità nelle zone omogenee
E/A in cui insistono i terreni dei ricorrenti, prevede che il lotto debba avere
una estensione non inferiore a mq.1000. Anche a considerare le previsioni
contenute nelle norme di attuazione allegate all’atto di divisione intercorso
tra i ricorrenti e i loro originari comproprietari (che prevedono una estensione
minima di mq.2444) nessuna utile argomentazione può essere tratta per
riscontrare una abusiva volontà lottizzatoria (a scopo edificatorio) di cui al
mentovato art.18 L.47/85. Come riportato in premessa, infatti, le singole unità
derivanti dal frazionamento sono ben superiori alla unità minima già richiamata
(nelle due differenti previsioni appena riportate): come riportato in
motivazione al provvedimento impugnato la stessa P.A. infatti evidenzia in modo
inconfutabile che dal frazionamento i nuovi lotti avranno una estensione
variabile tra i 3436 mq, e 3092 mq..
Deve invece essere disatteso, in quanto infondato, l’ulteriore profilo di
illegittimità sollevato dai ricorrenti in considerazione alla mancata
comunicazione di avvio del procedimento.
In disparte le considerazioni connesse allo ius superveniens di cui alle norme
introdotte dalla L.15/05 proprio i siffatta ipotesi, si osserva che la
giurisprudenza ha precisato che il provvedimento di sospensione della
lottizzazione abusiva di un'area, di cui all'art. 18 l. 28 febbraio 1985 n. 47,
ha natura cautelare e carattere sostanzialmente vincolato, con la conseguenza
che per la sua adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio
del relativo procedimento (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 05 febbraio
2002 , n. 142 e anche T.A.R. Lazio Latina, 18 aprile 2000, n. 204).
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è fondato e va accolto nei
sensi di cui in motivazione. Per l’effetto il provvedimento impugnato va
annullato in quanto illegittimo.
Ritiene il Collegio di non applicare la regola della soccombenza per le spese di
giudizio, tenuto conto anche del comportamento processuale dell’Amministrazione
intimata, che non ha resistito.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il
ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.----------------------------------
Nulla per le spese.-------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo il 03 maggio 2007, in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei signori magistrati:--------------------
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Salvatore Veneziano, Consigliere;
- Roberto Valenti, Referendario estensore,
Depositata in Segreteria il 05/11/2007
Il Segretario
I.B.
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