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TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 5 novembre 2007, sentenza n. 2493
 

URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Lottizzazione materiale e cartolare - Distinzione. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, si ha lottizzazione c.d. materiale con l'inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione. Si è in presenza della differente tipologia di lottizzazione c.d. formale, o cartolare, allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita o altri atti equiparati del terreno in lotti (che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio), creando così una variazione in senso accrescitivo sia del numero dei lotti che in quello dei soggetti titolari del diritto sul bene (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 11 ottobre 2006 , n. 6060). Pres. Giallombardo, Est. Valenti - M.M. e altri (avv. Rubino) c. Comune di Agrigento (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 5 novembre 2007, n. 2493

URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Art. 18 L. n. 47/85 - Bene giuridico protetto - Individuazione.
Il bene giuridico protetto dalla norma di cui all’art. 18 L. n. 47/85 (lottizzazione abusiva - oggi, art. 30 d.P.R. 380/2001) è da rinvenire non solo nell’esigenza di garantire un'ordinata pianificazione urbanistica, il che postula un corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) l'effettivo controllo del medesimo da parte del Comune, chiamato a reprimere qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito. Pres. Giallombardo, Est. Valenti - M.M. e altri (avv. Rubino) c. Comune di Agrigento (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 5 novembre 2007, n. 2493


URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Destinazione a scopo edificatorio - Univocità degli elementi indiziari.
Sussiste lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 18 l. 28 febbraio 1985 n. 47 ogni qualvolta si rinvengano elementi di fatto che comprovino in modo non equivoco la predisposizione dei terreni a scopo edificatorio (Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2005 , n. 3531). Non è quindi sufficiente la circostanza del mero frazionamento e vendita (o divisione) di lotti di terreno in zona agricola di superficie inferiore a quella stabilita dai piani regolatori per l'edificazione, dovendosi, sulla base della ricostruzione di un quadro indiziario che proceda dagli elementi indicati dalla norma, desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 30 marzo 2005 , n. 2205). Diversamente opinando, qualsiasi frazionamento di terreni in comproprietà in singole unità inferiori alla previsione di PRG integrerebbe ex se la previsione normativa in parola. Pres. Giallombardo, Est. Valenti - M.M. e altri (avv. Rubino) c. Comune di Agrigento (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 5 novembre 2007, n. 2493


URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Provvedimento di sospensione - Natura - Provvedimento cautelare a carattere vincolato - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione.
Il provvedimento di sospensione della lottizzazione abusiva di un'area, di cui all'art. 18 l. 28 febbraio 1985 n. 47, ha natura cautelare e carattere sostanzialmente vincolato, con la conseguenza che per la sua adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del relativo procedimento (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 05 febbraio 2002 , n. 142 e anche T.A.R. Lazio Latina, 18 aprile 2000, n. 204). Pres. Giallombardo, Est. Valenti - M.M. e altri (avv. Rubino) c. Comune di Agrigento (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 5 novembre 2007, n. 2493
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

Sezione Prima


N.   2493/07 Reg. Sent.

N. 931 Reg. Gen.

ANNO 2001


ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


sul ricorso N. 931/2001 Sezione Prima, proposto da MORREALE Michele, SAIEVA Maria, CHIARELL Rosa, CHIANETTA Francesca, CHIANETTA Lucia, AIRO’ FARULLA Pasquale, tutti rappresentati e difesi dall’Avv.to Girolamo Rubino presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Palermo via G. Oberdan n.5;


C O N T R O


Il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio,


PER L’ANNULLAMENTO (previa sospensione)


1. dell’ordinanza del 9 gennaio 2001 n.01 con la quale il dirigente del settore VIII del comune intimato ha ordinato la sospensione dell’efficacia dell’atto di divisione del fondo ristico sito in C.da Cannatello, rubricato al Fg.174 del N.C.T., p.lee nn.2374,2152, 2153, 2155.


Visto il ricorso introduttivo, notificato in data 22.02.01 e depositato in data 01.03.01, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;


Designato relatore pubblica udienza del 03 maggio 2007 il Referendario dr. Roberto Valenti ,


Udito l'Avv.to M. Di Giorgio, su delega dell’Avv.to G. Rubino, per il ricorrente;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso introduttivo, i ricorrenti premettono di aver acquistato in data 26 dicembre 1994 la proprietà indivisa, in comunione, di un fondo rustico, identificato al N.C.T. al Fg.173, p.lla 2101 del Comune di Agrigento, ricadente in zona E/A del P.R.G.. Con successivo atto del 19 giungo 2000 procedevano alla divisione, secondo le quote di rispettiva pertinenza, della proprietà del fondo medesimo, mantenendo la proprietà comune della sola particella n.2155. I singoli appezzamenti nascenti dalla suddetta divisione, rientranti in proprietà esclusiva, avrebbero avuto una estensione compresa tra 3436 mq e 3092 mq. Ciò imponeva quindi all’ufficiale rogante di adempiere a quanto prescritto dall’art.18 co.6 L.47/85, trasmettendo nei termini fissati dalla norma copia del rogito all’Amministrazione comunale.


Con ordinanza n.01 del 9 gennaio 2001, il Comune di Agrigento ha intimato la sospensione della divisione di che trattasi, qualificando la stessa quale lottizzazione abusiva, avvertendo al contempo che trascorso il termine di 90 giorni senza l’intervento di revoca, le aree lottizzate sarebbero state acquisite al patrimonio disponibile del Comune.
Per l’annullamento di tale atto, previa sospensione degli effetti, è stato proposto il presente gravame in cui si articolano le censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Alla camera di consiglio del 20/03/01 la domanda cautelare è stata rinunciata: la stessa non è stata in seguito riproposta.


Il Comune di Agrigento non si è costituito in giudizio.


Alla pubblica udienza del 3 maggio 2007, presenti le parti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.


DIRITTO

 

Si controverte sulla asserita illegittimità del provvedimento gravato con cui il Comune di Agrigento ha ordinato la sospensione della divisione del fondo rustico in proprietà indivisa dei ricorrenti. Lamenta parte ricorrente l’illegittimità della sospensione in quanto il Comune ha operato una errata qualificazione della stessa in termini di lottizzazione abusiva.
Invero, nella prospettazione fatta dai ricorrenti, il provvedimento gravato ricostruisce la figura della lottizzazione abusiva solo in ragione della estensione dei singoli lotti risultanti dalla divisione medesima, siccome inferiore al 10000 m.q.: non si avvedrebbe il Comune che le stesse disposizioni del P.R.G., per la zona di che trattasi, individuano l’unità minima per l’estensione del lotto agricolo (in cui è permesso costruire con indice 0,03 mc/mc – edifici rurali o abitazione per le famiglie dei coltivatori del fondo) in 1.000 m.q..
La tesi è condivisibile.


Si osserva che in tema di lottizzazione abusiva l'art. 18, L.47/85 disciplina due diverse ipotesi. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, si ha infatti lottizzazione c.d. materiale con l'inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione.


Si è in presenza della differente tipologia di lottizzazione c.d. formale (o cartolare) allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita (o altri atti equiparati) del terreno in lotti (che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio), creando così una variazione in senso accrescitivo sia del numero dei lotti che in quello dei soggetti titolari del diritto sul bene (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 11 ottobre 2006 , n. 6060)


Il bene giuridico protetto dalla predetta norma è da rinvenire non solo nell’esigenza di garantire una ordinata pianificazione urbanistica (il che postula un corretto uso del territorio), ma anche (e soprattutto) l'effettivo controllo del medesimo da parte del Comune, chiamato a reprimere qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito.


Come precisato dalla Giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio sussiste lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 18 l. 28 febbraio 1985 n. 47 ogni qualvolta si rinvengano elementi di fatto che comprovino in modo non equivoco la predisposizione dei terreni a scopo edificatorio (nella fattispecie: frazionamento e vendita di terreno agricolo in lotti di dimensioni inferiori a quelle prescritte e configurazione di un sistema di viabilità interna - Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2005 , n. 3531).


La stessa giurisprudenza ha tuttavia precisato che per aversi lottizzazione edilizia abusiva non basta la circostanza del mero frazionamento e vendita di lotti di terreno in zona agricola di superficie inferiore a quella stabilita dai piani regolatori per l'edificazione, dovendosi, sulla base della ricostruzione di un quadro indiziario che proceda dagli elementi indicati dalla norma, desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 30 marzo 2005 , n. 2205)


Nel caso in esame, tuttavia, il Comune ritiene di desumere la natura lottizzatoria (e quindi abusiva) del frazionamento solo sulla base dell’estensione dei singoli appezzamenti derivanti dall’esito del fraizonamento. Invero, come sottolineato dai ricorrenti, la comunicazione effettuata dall’Ufficiale rogante risponde a precisi obblighi di legge da cui non può automaticamente desumersi la natura lottizzatoria censurata dal Comune. Così opinando, qualsiasi frazionamento di terreni (in comproprietà) in singole unità inferiori a mq.10.000 integrerebbe ex se la previsione normativa in parola.


La norma invece impone all’ente locale di comprovare la sussistenza della volontà lottizzatoria a fini edificatori, siccome desumibile anche da elementi indiziari purché un sia incontestabile la loro univocità.


In altri termini, la natura lottizzatoria a scopi edificatori deve essere dedotta (in caso di c.d. lottizzazione formale) da ulteriori elementi che non possono non tenere in considerazione quanto previsto in sede di strumento pianificatorio.


Il P.R.G. del Comune di Agrigento, quanto alla edificabilità nelle zone omogenee E/A in cui insistono i terreni dei ricorrenti, prevede che il lotto debba avere una estensione non inferiore a mq.1000. Anche a considerare le previsioni contenute nelle norme di attuazione allegate all’atto di divisione intercorso tra i ricorrenti e i loro originari comproprietari (che prevedono una estensione minima di mq.2444) nessuna utile argomentazione può essere tratta per riscontrare una abusiva volontà lottizzatoria (a scopo edificatorio) di cui al mentovato art.18 L.47/85. Come riportato in premessa, infatti, le singole unità derivanti dal frazionamento sono ben superiori alla unità minima già richiamata (nelle due differenti previsioni appena riportate): come riportato in motivazione al provvedimento impugnato la stessa P.A. infatti evidenzia in modo inconfutabile che dal frazionamento i nuovi lotti avranno una estensione variabile tra i 3436 mq, e 3092 mq..


Deve invece essere disatteso, in quanto infondato, l’ulteriore profilo di illegittimità sollevato dai ricorrenti in considerazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
In disparte le considerazioni connesse allo ius superveniens di cui alle norme introdotte dalla L.15/05 proprio i siffatta ipotesi, si osserva che la giurisprudenza ha precisato che il provvedimento di sospensione della lottizzazione abusiva di un'area, di cui all'art. 18 l. 28 febbraio 1985 n. 47, ha natura cautelare e carattere sostanzialmente vincolato, con la conseguenza che per la sua adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del relativo procedimento (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 05 febbraio 2002 , n. 142 e anche T.A.R. Lazio Latina, 18 aprile 2000, n. 204).


Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è fondato e va accolto nei sensi di cui in motivazione. Per l’effetto il provvedimento impugnato va annullato in quanto illegittimo.
Ritiene il Collegio di non applicare la regola della soccombenza per le spese di giudizio, tenuto conto anche del comportamento processuale dell’Amministrazione intimata, che non ha resistito.


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.----------------------------------
Nulla per le spese.-------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------


Così deciso in Palermo il 03 maggio 2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:--------------------


- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Salvatore Veneziano, Consigliere;
- Roberto Valenti, Referendario estensore,

Depositata in Segreteria il 05/11/2007
Il Segretario
I.B.
 


 

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