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TAR SICILIA, Palermo, Sez. II, 19 febbraio 2007, sentenza n. 566
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Codice delle comunicazioni elettroniche - Applicabilità nella Regione siciliana anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 103 della L.R. n. 17/2004 - Fondamento. Il codice delle comunicazioni elettroniche trovava applicazione nella regione Siciliana anche anteriormente al 31 dicembre 2004, data di entrata in vigore dell’art. 103 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 (che ha espressamente previsto l’applicabilità delle norme de quibus in Sicilia), senza che sia dato distinguere disposizioni in materia urbanistica - le quali, rientrando, ai sensi dell’art. 14 dello statuto regionale, nell’ambito della legislazione esclusiva, dovrebbero essere espressamente recepite - e disposizioni in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente, che sarebbero applicabili indipendentemente dal loro recepimento (cfr. TAR Palermo, Sez. II, n. 1010/2006). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - H. s.p.a. (avv.ti Irti, Florio, Bruno, Mammone e Savini Nicci) c. Comune di Agrigento (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 19 febbraio 2007, n. 566
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
Sezione Seconda
N. 566/07 Reg. Sent.
N. 3059 Reg. Gen.
ANNO 2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3059/2004 proposto dalla H3G s.p.a., in persona del
rappresentante legale e dell procuratore speciale pro-tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Natalino Irti, Fabio Florio, Biagio Bruno, Michele Mammone e
Mario Savini Nicci, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.to
Biagio Bruno, in Palermo, via Nicolò Gallo n.2/E;
contro
- Il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi
in giudizio;
per l’annullamento ( previa sospensione )
-delle note prot. nn. 11407-11354 e11355 emesse in data 12 marzo 2004 dal
Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Agrigento;
-degli atti ad essi presupposti, connessi o consequenziali;
e per il risarcimento del danno
“ derivante al ricorrente dal predetto illegittimo provvedimento e
consistente nel notevole ritardo che esso ha determinato e sta determinando
nella realizzazione della rete UMTS nel territorio dell Comune di Agrigento “
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 1431 del 12 giugno 2004 di accoglimento della domanda
incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;
Vista la memoria depositata dalla società ricorrente il 22/01/07;
Designato relatore alla pubblica udienza del 2 febbraio 2007, il Consigliere
Cosimo Di Paola;
Uditi i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 05/05/04 e depositato il giorno 19 seguente, la H3G
s.p.a. ha impugnato i provvedimenti specificati in epigrafe deducendo i seguenti
motivi:
1)Carenza di potere con riferimento all’esercizio di un potere cautelare da
parte del Comune; e violazione dell’art.87 del D.Lgs. 259/2003, in quanto le
note comunali impugnate, che sospendono sine die i termini di decorrenza del
silenzio-assenso, costituiscono provvedimenti atipici rispetto allo schema
procedimentale disciplinato dalla predetta norma.
2)Illegittimità ex se di una sospensione sine die quale figura sintomatica
dell’eccesso di potere amministrativo; violazione dell’art. 2 D.P.R. n.318/1997
e dell’art.4, comma 3, L. n.249/1997.
3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 89 D.Lgs. 259/03; eccesso di potere
per difetto di motivazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà,
illogicità e irragionevolezza.
4)Con riferimento all’ipotesi di non applicabilità nella Regione Sicilia del
D.Lgs. n.259/03: illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge con
riferimento all’art.10 delle Disposizioni sulla legge in generale, agli artt. 86
e segg. del D.Lgs. 259/2003; per eccesso di potere sotto i profili del difetto
di motivazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e
irragionevolezza.
5)Sul difetto assoluto di motivazione, di istruttoria ed accertamento dei
presupposti: illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge con
riguardo all’art. 3 L.n.241/1990; art. 2 D.P.R. 318/1997; art. 4, comma 3, L.
249/1997; per eccesso di potere sotto i profili già indicati nei precedenti
motivi.
Ha chiesto in conclusione la ricorrente, l’annullamento, previa sospensione,
delle note impugnate, ed inoltre il risarcimento dei danni subiti, con vittoria
di spese.
Il Comune di Agrigento intimato non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n.1431/04 si è accolta la domanda incidentale di sospensione dei
provvedimenti impugnati.
Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2007 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La s.p.a. H.3.G., titolare della licenza individuale per la prestazione del
servizio pubblico dii comunicazioni mobili di terza generazione secondo lo
standard UMTS e per l’installazione della relativa rete sul territorio italiano,
ai sensi dell’art. 6, comma 6, lett. c) del D.P.R. 19 settembre 1997, n.318,
depositava presso il Comune di Agrigento, ai sensi degli artt. 86 e segg. del
D.Lgs. n.259/2003, n. 3 denunce di inizio attività, al fine di installare
altrettanti impianti a servizio della rete di telefonia cellulare UMTS, nel
territorio di detto Comune ( in via Gaglio, n.1, in via Crispi, n.136 ed in via
Airone, n.5 ).
Con le note impugnate, il Dirigente del Settore Urbanistica diffidava la
ricorrente a non effettuare e/o sospendere immediatamente i lavori, nel
presupposto che fosse dubbia l’applicabilità dell D.Lgs. n.259/03 nell’ambito
della Regione Sicilia, “ in considerazione della potestà esclusiva dii quest’ultima,
a legiferare in materia urbanistica “, tanto da dover chiedere parere sul punto
all’A.R.T.A. (v. doc. in atti ).
Per contro, la società ricorrente ritiene applicabile la disciplina dettata dal
D.Lgs. 1 ottobre 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, il cui
art. 87 subordina l’installazione dii stazioni radio base per reti di
comunicazioni elettroniche mobili GMS/UMTS al rilascio ad opera dell’Ente locale
di apposita autorizzazione( comma 1 ) ovvero, alla denuncia di inizio attività,
per impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt (
comma 3 ).
La controversia attiene alla dibattuta questione dei poteri comunali in materia
di installazione delle stazioni radio base necessarie per fornire il sistema di
telefonia mobile nel territorio nazionale e si colloca nel periodo antecedente
al 31 dicembre 2004, ovverosia prima della entrata in vigore dell’art. 103 della
l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, il quale ha espressamente previsto l’applicabilità
del codice delle comunicazioni elettroniche in Sicilia. La questione giuridica
se le disposizioni de quibus potessero o meno trovare applicazione prima del
loro recepimento è stata risolta in senso positivo dalla Sezione con sentenza n.1010
del 9 maggio 2006, con la quale, rivedendosi le opposte soluzioni interpretative
fino ad allora seguite ( Sez. II ,n.70 del 17gennaio 2006; Sez.I, n.640 del 27
aprile 2005 - Sez. III, n.577 del 20 aprile 2005 ) si è ritenuto di riconfermare
l’orientamento, circa l’immediata applicabilità del “codice delle comunicazioni
elettroniche”, nel territorio della Regione, senza che sia dato distinguere
disposizioni in materia di urbanistica - le quali, rientrando, ai sensi
dell’art. 14 dello statuto regionale, nell’ambito della legislazione esclusiva,
dovrebbero essere espressamente recepite - e disposizioni in materia di tutela
della concorrenza e dell’ambiente, che sarebbero applicabili indipendentemente
dal loro recepimento. Alle ulteriori dettagliate argomentazioni svolte in detta
sentenza si rinvia, per economia di mezzi processuali.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, assorbito quant’altro, col
conseguente annullamento delle note comunali impugnate.
Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di risarcimento poiché sfornita
della prova in ordine al danno effettivamente subito dalla ricorrente ( cfr.
Consiglio Stato , sez. IV, 22 giugno 2006 , n. 3885 ) tenuto conto, peraltro,
della concessa misura cautelare.
Le spese del giudizio si possono compensare tra le parti, a ciò sussistendo
giusti motivi, in relazione anche alla natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione
Seconda, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla, i
provvedimenti impugnati; dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del
danno.--------------
Spese compensate.-----------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 2 febbraio 2007, con
l'intervento dei Signori Magistrati:
- NICOLO’ MONTELEONE - Presidente;
- COSIMO DI PAOLA - Consigliere estensore;
- GIOVANNI TULUMELLO - I Referendario;
Depositato in Segreteria il 19.2.2007
Il Direttore
Maria Rosa Leanza
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