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TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 17 luglio 2007, ordinanza n. 1434
 

AREE PROTETTE - ZPS e ZSC - Decreto Ass. reg. Territorio ed Ambiente Sicilia 3 aprile 2007 - Esclusione delle ZPS e ZSC dal novero delle aree protette - Sottrazione al sistema sanzionatorio penale di condotte che fuori dal territorio siciliano rientrano in fattispecie di reato - L. 394/91 - Invasione competenze statali - Accoglimento domanda di sospensione. Il decreto dell’Assessore regionale Territorio e Ambiente del 3 aprile 2007, recante “Disposizioni sulle aree naturali protette” (GURS n.20 del 27 aprile 2007), nell'escludere la parità tra ZPS e ZSC (siti Natura 2000) e aree protette “sensu legge quadro”, pare sottrarre al sistema sanzionatorio penale di cui all’art. 30, lettera D, L. 394/91 condotte che, se commesse fuori dal territorio siciliano, rientrerebbero a pieno titolo nelle fattispecie di reato e di illecito civile ed amministrativo ivi previste, in relazione all’integrazione delle norme in questione mediante provvedimenti del Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette adottati ai sensi dell’art. 3 L. 394/91; pare inoltre invadere le competenze statali costituzionalmente poste in ordine alla materia della tutela dell’ecosistema, di cui all’art. 117, II comma, lettera S. Cost.. La domanda di sospensione va pertanto accolta. Pres. Giallombardo, Est. Sinatra - Legambiente Comitato reg. Siciliano e W.W.F. (avv. Giudice) c. Assessorato regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 17 luglio 2007, ord. n. 1434
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

Sede di Palermo, Sezione Prima


N.  1434 Reg. Ord.

N. 1406 Reg. Ric.

2007


adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati:

 

- GIORGIO GIALLOMBARDO - Presidente
- ROBERTO VALENTI - Referendario
- ACHILLE SINATRA - Referendario, est.
 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA


sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale - con ricorso n. 1406/2007 sezione I, proposto da: Legambiente – Comitato regionale Siciliano con sede in Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Associazione Italiana per il World Wide Fund For nature (WWF) con sede in Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Nicola Giudice, presso il cui studio in Palermo, via Massimo D’Azeglio n.27/c , è elettivamente domiciliato,


C O N T R O


- l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato;


PER L’ANNULLAMENTO


- del Decreto del 3 aprile 2007 dell’Assessorato intimato riguardante “Disposizioni sulle aree naturali protette” pubblicato in GURS n.20 del 27 aprile 2007.


VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato intimato;
UDITO il relatore Referendario Dott. Achille Sinatra
e udito altresì l’Avv. N. Giudice per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato M. Mango;


VISTA la documentazione tutta in atti;


VISTO l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;


RITENUTO, infatti –seppure alla luce della sommaria delibazione propria della fase cautelare-, che, il decreto oggetto del presente giudizio, nelle parti impugnate:
-pare sottrarre al sistema sanzionatorio penale di cui all’art. 30, lettera D, L. 394/91 condotte che, se commesse fuori dal territorio siciliano, rientrerebbero a pieno titolo nelle fattispecie di reato e di illecito civile ed amministrativo ivi previste, in relazione all’integrazione delle norme in questione mediante provvedimenti del Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette adottati ai sensi dell’art. 3 L. 394/91;

-pare invadere le competenze statali costituzionalmente poste in ordine alla materia della tutela dell’ecosistema, di cui all’art. 117, II comma, lettera S. Cost.;


RITENUTO che pertanto, sussiste l’allegato pregiudizio grave e irreparabile, e che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso, per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta.


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Palermo,17 luglio 2007


G. Giallombardo Presidente
A. Sinatra Estensore


A. Pirrone Segretario


Depositata in Segreteria il 17 luglio 2007
Il Segretario
A. Pirrone
 


 

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