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Segnalata dall'avv. Nicola Giudice
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 7 settembre 2007, ordinanza n. 1589
CACCIA - Calendario venatorio 2007/2008 della Regione Siciliana - Caccia in SIC e ZPS - Uso dei pallini di piombo in zone umide - Accoglimento domanda di sospensione. Va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del Calendario Venatorio 2007/2008 della regione Siciliana, approvato con D.A. dell’Assessore Regionale Agricoltura e Foreste 14 giugno 2007, ai fini di una motivata valutazione in ordine al regime di tutela applicabile con riferimento alla caccia nelle aree ricadenti all’interno dei SIC e delle ZPS, di cui ai DD. AA. Territorio ed Ambiente n. 46 del 21.02.2005 e n. 120 del 5.05.2006, nonché all’uso dei pallini di piombo nella caccia in zone umide. Pres. f.f. ed Est. Veneziano - Legambiente Sicilia e W.W.F. Italia (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidente della Regione Siciliana e Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 7 settembre 2007, ord. n. 1589
REPUBBLICA ITALIANA
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
Sede di Palermo, Sezione Prima
N. 1589/07 Reg. Ord.
N. 1779 Reg. R.
Anno 2007
adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati:
- SALVATORE VENEZIANO - Presidente
f.f., est.
- AGNESE ANNA BARONE - Referendario
- ROBERTO VALENTI - Referendario
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato
impugnato - in via giurisdizionale - con ricorso n. 1779/2007 Sezione I^,
proposto dall’Associazione Legambiente - Comitato Regionale Siciliano e
dell’Associazione Italiana per il Wordl Wide Fund For Nature, in persona dei
rispettivi rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti A.
Bonanno e N. Giudice, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’ultimo,
sito in Palermo via Massimo D’Azeglio n. 27/c,
CONTRO
- la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore,
- l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura
dello Stato;
e nei confronti della
- Associazione Venatoria ARCI CACCIA in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Pitruzzella, C. Comandè, D.
Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Via
Nunzio Morello, n. 40,
- Federazione Siciliana della Caccia, Federazione Italiana della Caccia e Unione
Nazionale Enalcaccia p.t. - delegazione regionale, intervenienti ad opponendum,
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti G. Pitruzzella, C. Comandè, D.
Ferrara, ed elettivamente domiciliati, presso il loro studio in Palermo, Via
Nunzio Morello, n. 40;
- Associazione Siciliana Caccia e Natura e Consiglio Siciliano Caccia, pesca,
Ambiente, Cinofilia e Sport in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro-tempore, intervenienti ad opponendum, tutti rappresentati e difesi
dall’Avv.to Angelo Russo, elettivamente domiciliato in Palermo, via Cavour n.
73, presso l’Avv.to G. Brischetto;
- Associazione Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, interveniente ad adiuvandum,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Bonanno e Nicola Giudice, presso
lo studio di quest’ultimo in Palermo, via Massimo D’Azeglio n. 27/c è
elettivamente domiciliato;
PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione
- Del D.A. 14 giugno 2007 dell’Assessore regionale Agricoltura e Foreste (e
relativi allegati “A” e “B” facenti parte integrante del medesimo decreto),
avente ad oggetto “Calendario venatorio 2007/2008”, pubblicato in G.U.R.S. n. 31
del 13 luglio 2007, nelle parti in cui l’Assessore Regionale dell’Agricoltura e
Foreste emanando il “Calendario Venatorio 2007-2007 (C.V.)”:
A) non prevede l’adeguamento dei C.V. da parte dell’amministrazione regionale
Siciliana ai divieti sia ex art. 30 L. 157/92, sia ex art. 30 L. 394/91,
derivanti dal coordinamento delle disposizioni contenute nel D.P.R. 357/1977,
così come modificato dal DPR 120/2003, e dalla deliberazione del 2 dicembre 1996
del Comitato Nazionale per le Aree naturali Protette, la quale ultima dispone
che alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) si applica anche la tutela dell’art.
6 della L. 394/1991 per le aree naturali protette in ottemperanza di puntuali
obblighi comunitari;
B) autorizza la caccia “dal 1 settembre 2007” alla specie coniglio selvatico,
tortora, merlo, colombaccio, e “dal 9 settembre 2007” alla specie quaglia
(Allegato “A” al D.A. art. 1, comma 1, lett. a), b) ed f) del citato
Calendario);
C) autorizza la caccia alla lepre italica su tutto il territorio regionale al
pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di
pianificazione e selettività del prelievo come previsto anche dal parere dell’INFS;
D) consente il prelievo degli uccelli acquatici senza l’osservanza dei divieti e
delle prescrizioni di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 “Accordo uccelli
acquatici - AEWA”;
E) non prevede le limitazioni della caccia alle specie acquatiche necessarie per
la conservazione dell’Anatra marmorizzata e della Moretta tabaccata, come
prevede il parere dell’INFS;
F) autorizza la caccia alla beccaccia (All. A art. 1 c. 1 lett. e) dal 16
settembre 2007 al 24 gennaio 2008 incluso, non prevedendo la chiusura anticipata
al 31 dicembre 2007 come indica anche il parere dell’INFA;
G) autorizza la caccia alla selvaggina migratoria su tutto il territorio
regionale indipendentemente dall’Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) di
appartenenza;
H) autorizza la caccia in forma vagante senza prevederne la chiusura anticipata
al 31 dicembre 2007 come indica anche il parere dell’INFS.
2) Del Piano Regionale Faunistico venatorio 2006/2011 approvato in fase
provvisoria con deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 21.7.2006 la cui
clausola dell’inibitoria dell’attività venatoria all’interno delle Zone di
Protezione Speciale individuate dalla Regione Sicilia con D.A. T.A. n. 46 del
21/2/2005, è stata sospesa.
3) Di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale al provvedimento
sopra indicato.
VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio e gli atti di intervento per le
rispettive parti come in epigrafe indicato;
UDITO il relatore Presidente f.f. Avv.to Salvatore Veneziano;
e uditi altresì gli Avv.ti costituiti per le rispettive parti come da verbale;
VISTA la documentazione tutta in atti;
VISTO l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dall’art. 3
della legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTA l’ordinanza cautelare resa dalla Sezione sul D. Ass. Territorio ed
Ambiente 3.04.2007;
RITENUTO che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un
sommario esame, i motivi di censura dedotti con i motivi di ricorso primo,
secondo e settimo appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni
iuris tale da indurre ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del
ricorso, per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra
descritta ai fini di una motivata valutazione da parte dell’Amm.ne intimata in
ordine al regime di tutela applicabile con riferimento alla caccia nelle aree
ricadenti all’interno dei SIC e delle ZPS, di cui ai DD. AA. Territorio ed
Ambiente n. 46 del 21.02.2005 e n. 120 del 5.05.2006, nonché all’uso dei pallini
di piombo nella caccia in zone umide.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie la
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il
ricorso descritto in epigrafe, nei limiti ed agli effetti di una motivata
valutazione da parte dell’Amm.ne intimata in ordine al regime di tutela
applicabile con riferimento alla caccia nelle aree ricadenti all’interno dei SIC
e delle ZPS, di cui ai DD.AA. territorio ed Ambiente n. 46 del 21.02.2005 e n.
120 del 5.05.2006, nonché all’uso dei pallini di piombo nella caccia in zone
umide ZPS, di cui ai DD. AA. territorio ed Ambiente n. 46 del 21.02.2005 e n.
120 del 5.05.2006, nonché all’uso dei pallini di piombo nella caccia in zone
umide.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione; essa viene depositata
in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Palermo, 7 set. 2007
f.to Salvatore Venezianto, Presidente, Est.
f.to A. Pirrone Segretario
Depositata in Segreteria il 7 set. 2007
Il Segretario
A. Pirrone
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