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Segnalata dall'avv. Nicola Giudice

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 7 settembre 2007, ordinanza n. 1589
 

CACCIA - Calendario venatorio 2007/2008 della Regione Siciliana - Caccia in SIC e ZPS - Uso dei pallini di piombo in zone umide - Accoglimento domanda di sospensione. Va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del Calendario Venatorio 2007/2008 della regione Siciliana, approvato con D.A. dell’Assessore Regionale Agricoltura e Foreste 14 giugno 2007, ai fini di una motivata valutazione in ordine al regime di tutela applicabile con riferimento alla caccia nelle aree ricadenti all’interno dei SIC e delle ZPS, di cui ai DD. AA. Territorio ed Ambiente n. 46 del 21.02.2005 e n. 120 del 5.05.2006, nonché all’uso dei pallini di piombo nella caccia in zone umide. Pres. f.f. ed Est. Veneziano - Legambiente Sicilia e W.W.F. Italia (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidente della Regione Siciliana e Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 7 settembre 2007, ord. n. 1589

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

Sede di Palermo, Sezione Prima


N.  1589/07 Reg. Ord.

N. 1779 Reg. R.

Anno 2007


adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati:

 

- SALVATORE VENEZIANO - Presidente f.f., est.
- AGNESE ANNA BARONE - Referendario
- ROBERTO VALENTI - Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA


sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale - con ricorso n. 1779/2007 Sezione I^, proposto dall’Associazione Legambiente - Comitato Regionale Siciliano e dell’Associazione Italiana per il Wordl Wide Fund For Nature, in persona dei rispettivi rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti A. Bonanno e N. Giudice, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’ultimo, sito in Palermo via Massimo D’Azeglio n. 27/c,


CONTRO


- la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
- l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato;


e nei confronti della
- Associazione Venatoria ARCI CACCIA in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Pitruzzella, C. Comandè, D. Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Via Nunzio Morello, n. 40,
- Federazione Siciliana della Caccia, Federazione Italiana della Caccia e Unione Nazionale Enalcaccia p.t. - delegazione regionale, intervenienti ad opponendum, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti G. Pitruzzella, C. Comandè, D. Ferrara, ed elettivamente domiciliati, presso il loro studio in Palermo, Via Nunzio Morello, n. 40;
- Associazione Siciliana Caccia e Natura e Consiglio Siciliano Caccia, pesca, Ambiente, Cinofilia e Sport in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, intervenienti ad opponendum, tutti rappresentati e difesi dall’Avv.to Angelo Russo, elettivamente domiciliato in Palermo, via Cavour n. 73, presso l’Avv.to G. Brischetto;
- Associazione Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, interveniente ad adiuvandum, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Bonanno e Nicola Giudice, presso lo studio di quest’ultimo in Palermo, via Massimo D’Azeglio n. 27/c è elettivamente domiciliato;


PER L’ANNULLAMENTO


previa sospensione


- Del D.A. 14 giugno 2007 dell’Assessore regionale Agricoltura e Foreste (e relativi allegati “A” e “B” facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto “Calendario venatorio 2007/2008”, pubblicato in G.U.R.S. n. 31 del 13 luglio 2007, nelle parti in cui l’Assessore Regionale dell’Agricoltura e Foreste emanando il “Calendario Venatorio 2007-2007 (C.V.)”:
A) non prevede l’adeguamento dei C.V. da parte dell’amministrazione regionale Siciliana ai divieti sia ex art. 30 L. 157/92, sia ex art. 30 L. 394/91, derivanti dal coordinamento delle disposizioni contenute nel D.P.R. 357/1977, così come modificato dal DPR 120/2003, e dalla deliberazione del 2 dicembre 1996 del Comitato Nazionale per le Aree naturali Protette, la quale ultima dispone che alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) si applica anche la tutela dell’art. 6 della L. 394/1991 per le aree naturali protette in ottemperanza di puntuali obblighi comunitari;
B) autorizza la caccia “dal 1 settembre 2007” alla specie coniglio selvatico, tortora, merlo, colombaccio, e “dal 9 settembre 2007” alla specie quaglia (Allegato “A” al D.A. art. 1, comma 1, lett. a), b) ed f) del citato Calendario);
C) autorizza la caccia alla lepre italica su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come previsto anche dal parere dell’INFS;
D) consente il prelievo degli uccelli acquatici senza l’osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 “Accordo uccelli acquatici - AEWA”;
E) non prevede le limitazioni della caccia alle specie acquatiche necessarie per la conservazione dell’Anatra marmorizzata e della Moretta tabaccata, come prevede il parere dell’INFS;
F) autorizza la caccia alla beccaccia (All. A art. 1 c. 1 lett. e) dal 16 settembre 2007 al 24 gennaio 2008 incluso, non prevedendo la chiusura anticipata al 31 dicembre 2007 come indica anche il parere dell’INFA;
G) autorizza la caccia alla selvaggina migratoria su tutto il territorio regionale indipendentemente dall’Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) di appartenenza;
H) autorizza la caccia in forma vagante senza prevederne la chiusura anticipata al 31 dicembre 2007 come indica anche il parere dell’INFS.
2) Del Piano Regionale Faunistico venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 21.7.2006 la cui clausola dell’inibitoria dell’attività venatoria all’interno delle Zone di Protezione Speciale individuate dalla Regione Sicilia con D.A. T.A. n. 46 del 21/2/2005, è stata sospesa.
3) Di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale al provvedimento sopra indicato.


VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio e gli atti di intervento per le rispettive parti come in epigrafe indicato;
UDITO il relatore Presidente f.f. Avv.to Salvatore Veneziano;
e uditi altresì gli Avv.ti costituiti per le rispettive parti come da verbale;
VISTA la documentazione tutta in atti;
VISTO l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTA l’ordinanza cautelare resa dalla Sezione sul D. Ass. Territorio ed Ambiente 3.04.2007;


RITENUTO che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti con i motivi di ricorso primo, secondo e settimo appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris tale da indurre ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso, per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta ai fini di una motivata valutazione da parte dell’Amm.ne intimata in ordine al regime di tutela applicabile con riferimento alla caccia nelle aree ricadenti all’interno dei SIC e delle ZPS, di cui ai DD. AA. Territorio ed Ambiente n. 46 del 21.02.2005 e n. 120 del 5.05.2006, nonché all’uso dei pallini di piombo nella caccia in zone umide.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe, nei limiti ed agli effetti di una motivata valutazione da parte dell’Amm.ne intimata in ordine al regime di tutela applicabile con riferimento alla caccia nelle aree ricadenti all’interno dei SIC e delle ZPS, di cui ai DD.AA. territorio ed Ambiente n. 46 del 21.02.2005 e n. 120 del 5.05.2006, nonché all’uso dei pallini di piombo nella caccia in zone umide ZPS, di cui ai DD. AA. territorio ed Ambiente n. 46 del 21.02.2005 e n. 120 del 5.05.2006, nonché all’uso dei pallini di piombo nella caccia in zone umide.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Palermo, 7 set. 2007


f.to Salvatore Venezianto, Presidente, Est.
f.to A. Pirrone Segretario


Depositata in Segreteria il 7 set. 2007
Il Segretario

A. Pirrone
 


 

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