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Segnalata dall'Avv. Gianluigi Ceruti
TAR TOSCANA, Sez. II - 25 giugno 2007, sentenza n. 939
ENERGIA - Impianti eolici - Autorizzazione alla realizzazione - Proprietario frontista - Legittimazione a ricorrere - Interesse personale attuale e concreto - Sussistenza. Sussiste l’interesse personale attuale e concreto del proprietario frontista all’area in cui è autorizzata la realizzazione di un impianto eolico, in proprio e come amministratore unico di aziende agricole inserite in un contesto di pregio, con riferimento alla negativa incidenza che la vicinanza di un impianto eolico comporta sul valore commerciale dei beni immobili. Peraltro, in rapporto alla tutela del bene ambientale la giurisprudenza in più occasioni ha avuto moto di affermare che sulla base del criterio della “vicinitas” sussiste la legittimazione ad agire anche in capo ai singoli (unitamente all’intera collettività che insiste sul territorio) a tutela di interessi incisi da atti dell’amministrazione che li ledono direttamente e personalmente. Pres. Petruzzelli, Est. Spiezia - I.B.S. (avv.ti Centonze e Ceruti) c. Amministrazione provinciale di Grosseto (avv. Cuccurullo), Regione Toscana (avv.ti Bora e Ciari), Comune di Scansano (avv. Gulina), Soprintendenza beni ambientali e architettonici e per il paesaggio per le Province di Siena e Grosseto (Avv. Stato) e altro (n.c.), riunito ad altro ric. - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25 giugno 2007, n. 939
ENERGIA - Impianti eolici - VIA - Determinazione di non necessità - Rilievi
critici formulati nel rapporto istruttorio - Fattispecie: Parco eolico di
Scansano. La determinazione di non necessarietà della procedura di VIA deve
tener conto dei rilievi critici formulati nel rapporto istruttorio (nella
specie, il collegio ha ritenuto viziata la mancata sottoposizione a VIA del
progetto per l’insediamento del parco eolico di Scansano in relazione a profili
critici di impatto ambientale individuati, in sede istruttoria dal competente
settore regionale VIA, nella necessità di tutela degli uccelli selvatici, nella
presenza nell’area circostante di 3 S.I.C. e 4 Siti di Importanza Regionale di
alto valore avifaunistico, nell’effetto dequalificante dal punto di vista
paesaggistico e nell’inquinamento acustico.) Pres. Petruzzelli, Est.
Spiezia - I.B.S. (avv.ti Centonze e Ceruti) c. Amministrazione provinciale di
Grosseto (avv. Cuccurullo), Regione Toscana (avv.ti Bora e Ciari), Comune di
Scansano (avv. Gulina), Soprintendenza beni ambientali e architettonici e per il
paesaggio per le Province di Siena e Grosseto (Avv. Stato) e altro (n.c.),
riunito ad altro ric.- T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25 giugno 2007, n. 939
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -
N. 939 REG. SENT.
ANNO 2007
N. 507 REG. RIC.
N. 543 REG. RIC.
ANNO 2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui seguenti ricorsi riuniti:
a) R.G. 507/2006 proposto da IACOPO BIONDI SANTI in proprio e quale legale
rappresentante della SOC. IACOPO BIONDI SANTI FIBS S.R.L. sia dell’ AZIENDA
AGRARIA MONTEPO’ S.R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Gioia Centonze di
Grosseto e dall’avv. Gianluigi Ceruti, in Firenze domiciliato in Via Masaccio n.
219 presso l’avv. Alessandra Centamore;
b) R.G. 543/2006 proposto da ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA, con sede in Roma, in
persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Medugno di
Roma, Claudia Molino e Antonio Stancanelli, in Firenze domiciliata presso
quest’ultima in Via Masaccio n. 172;
e n t r a m b i c o n t r o
- l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO, in persona del Presidente,
rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Gulina ed elettivamente domiciliato in
Firenze, Lungarno Vespucci n. 20 presso l’avv. Andrea Cuccurullo;
nonchè la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Lucia Bora e Fabio Ciari ed elettivamente domiciliata presso
l’Avvocatura Regionale in Firenze, Via Cavour n. 18;
- il COMUNE DI SCANSANO, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso
dall’avv. Umberto Gulina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Andrea Cuccurullo in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20;
- la SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI SIENA E GROSSETO, in persona del legale rappresentante, ex lege
domiciliata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, Via degli
Arazzieri n. 4;
- la COMUNITA’ MONTANA, ZONA S-COLLINE DEL FIORA, con sede in Pitigliano, non
costituita in giudizio;
entrambi nei confronti:
- della SOC. PARCO EOLICO POGGI ALTI S.R.L., con sede in Roma, in persona
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Grazia
Lanero e Francesco Marzari ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Duccio M.Traina in Firenze, Via Lamarmora n. 14;
- l’AZIENDA U.S.L. N. 9 DI GROSSETO E l’A.R.P.A.T., con sede in Firenze, nessuna
delle due costituite in giudizio;
P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O, PREVIA SOSPENSIONE,
della determinazione 29.12.2005 n. 5316 con cui il dirigente del Settore
Ambiente della Provincia di Grosseto ha approvato, ai sensi del D.P.R. 387/2003,
art. 12, il progetto per la costruzione del Parco Eolico Poggi Alti in loc.
Murci (Comune di Scansano), nonchè del decreto 7.10.2005 n. 5401 con cui la
Giunta Regionale Toscana, Direz. gen. della Presidenza, aveva escluso il
suddetto progetto dalla procedura di V.I.A. nonchè di ogni altro atto connesso
tra cui in particolare (vedi R.G. 543/2006) i verbali della conferenza dei
Servizi dei giorni 27 gennaio – 8 marzo e 2 dicembre 2005;
Visti entrambi i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto, del Comune
di Scansano, Regione Toscana, Soprintendenza Beni Ambientali Architettonici
Siena e Grosseto, Parco Eolico Poggi Alti S.r.l.;
Visti i motivi aggiunti al ricorso R.G. 543/2006 depositati il 28 giugno 2006;
Visto l’intervento ad opponendum per entrambi i giudizi, spiegato
dall’Associazione Legambiente O.N.L.U.S., in persona del Presidente, con sede in
Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Vannetti di Grosseto, in Firenze
domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., Via Ricasoli n. 40;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visti tutti gli atti di entrambe le cause;
Designato relatore per entrambe il Cons. Lydia Ada Orsola SPIEZIA;
Chiamati entrambe alla pubblica udienza del 4 aprile 2007 ed uditi, gli avv.ti
Gianluigi Ceruti, Gioia Centonze, Umberto Gulina, Fabio Ciari, Patrizia Pinna
(avv. Stato), Francesco Marzari Umberto Gulina in sostituzione dell’avv. Roberto
Vannetti, Claudia Molino, Duccio M.Traina e Francesco Marzari;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. In data 14 dicembre 2004 la soc. Parco Eolico Poggi Alti s.r.l. (con sede in
Roma) presentava alla Provincia di Grosseto l’istanza di attivazione della
procedura di autorizzazione unica (ai sensi del D.leg.vo n. 387/2003 art. 12)
alla costruzione ed esercizio di una centrale eolica che interessava una
superficie di circa 5 Km quadrati, costituita da dieci aereogeneratori (tipo
G.90 – 2 MW) dell’altezza (ciascuno) di oltre mt. 110,00: da collocarsi sul
Crinale di Murci, località Poggi Alti, comune di Scansano (prov. Grosseto) ad
un’altezza di circa 600 metri sul livello del mare; la località nel Piano
Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) è classificata quale Unità di Paesaggio
R8.2.
Peraltro l’amministrazione provinciale, preso atto che il progetto era difforme
da altro precedente (presentato dalla Gamesa Energia Italia s.p.a. cui è
subentrata la Poggi Alti s.r.l.) già valutato ai fini della necessità o meno
della previa procedura di VIA regionale, comunicava alla richiedente società
l’interruzione dei termini prescritti per il completamento del procedimento di
autorizzazione.
Quindi la Giunta Regionale della Toscana, Settore Valutazione, impatto
ambientale, vista la domanda presentata dalla Poggi Alti s.p.a. (in data 9
maggio 2005) per l’attivazione della procedura di verifica ai sensi dell’art. 11
legge Reg. Toscana n. 79 /1998 sul progetto sopra illustrato, ed acquisiti i
pareri delle amministrazioni interessate ed i contributi istruttori di altri
uffici ed enti regionali, con determinazione dirigenziale 7 ottobre 2005 n. 5401
escluse il Progetto dalla procedura di VIA (ai sensi della legge Reg.Tosc. n.
79/1998, art. 11, comma 8) in conformità a quanto descritto nel rapporto
istruttorio richiamato nel preambolo, subordinando – peraltro – la realizzazione
del progetto medesimo al rispetto delle prescrizioni dettate contestualmente
(sulla cui osservanza erano incaricati di vigilare il Comune di Scansano, la
Provincia di Grosseto, l’A.R.P.A.T. e l’ASL secondo le rispettive competenze).
Quindi la Provincia di Grosseto riattivata la procedura di autorizzazione unica
ed acquisito il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Conferenza dei
servizi convocata il 2 dic. 2005 (ai sensi del D.leg.vo n. 387/2005 art. 12),
con determinazione dirigenziale del responsabile del Settore Ambiente 29
dicembre 2005 n. 5316 ha approvato il progetto per la costruzione del Parco
eolico Poggi Alti in località Murci, Comune di Scansano, corredandola – comunque
– delle molteplici e specifiche prescrizioni già formulate dalla Conferenza dei
Servizi; per l’esattezza 29 prescrizioni.
1.1. Avverso tale autorizzazione, unitamente agli atti presupposti tra cui in
particolare la determinazione della Regione 17 ottobre 2005 di esclusione del
progetto dalla procedura di VIA regionale ed i verbali della Conferenza dei
Servizi, ha proposto ricorso innanzi a questo T.A.R., recante numero R.G.
507/2006, Iacopo Biondi Santi, in proprio e quale legale rappresentante sia
della Soc. Iacopo Biondi Santi Fibs s.r.l. sia della Azienda Agraria Montepò
s.r.l., chiedendone l’annullamento, previa sospensione per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per contraddittorietà poichè su precedente versione dello
stesso progetto la stessa Provincia di Grosseto nel settembre 2002 si era
espressa negativamente in relazione, ha l’altro, proprio all’altezza degli
impianti.
2) Violazione del P.T.C. della Provincia di Grosseto con riguardo specifico alla
scheda 7 relativa all’Unità di Paesaggio R8.2., nonchè agli artt. 19 e 20.
3) Violazione del D.Leg.vo 22.1.2004 N. 42, art. 146, commi 7 e 8, del D.leg.vo
n. 387/2003 art. 12, comma 3, ed eccesso di potere;
4) Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, con riguardo
specifico del decreto regionale del 17 ottobre 2006, nonchè illegittimità
derivata della autorizzazione provinciale da quella della determinazione
regionale di esclusione del progetto dalla procedura di VIA.
Infine parte ricorrente ha chiesto che questo T.A.R. ordini alla Provincia di
Grosseto il deposito dalla documentazione relativa anche ai sub procedimenti.
1.2. Avverso i medesimi provvedimenti (nonchè i verbali della Conferenza dei
Servizi) ha proposto ricorso (R.G. 543/2006) anche l’Associazione Italia Nostra,
con sede in Roma, deducendone i seguenti vizi di legittimità:
1-2 e 5) Violazione del D.Leg.vo 29.12.2003 n. 387, art. 12, nonchè eccesso di
potere per difetto di presupposti, di motivazione e di istruttoria, travisamento
ed illogicità.
3) Violazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Scansano e delle
relative N.T.A..Eccesso di potere per difetto istruttoria, motivazione ed errore
nei presupposti;
4) Violazione della legge Reg. 3.12.1998 n. 79, art. 5 e succ. modif., nonchè
eccesso di potere sotto i profili del difetto istruttoria, difetto di
motivazione e travisamento.
Inoltre, a seguito del deposito di documenti da parte delle amministrazioni
resistenti, la ricorrente Italia Nostra ha proposto motivi aggiunti (notificati
il 15 giugno 2006) deducendo i seguenti ulteriori profili di illegittimità
dell’autorizzazione impugnata:
1) Violazione della legge Reg. Toscana 1.12.1998 n.89, art. 12, con riguardo
all’impatto acustico, nonchè eccesso di potere per carenza di istruttoria e di
motivazione, errore nei presupposti e travisamento;
2) Violazione della Direttiva CEE n. 79/409 sulla conservazione degli uccelli
selvatici, nonchè della legge reg. Tosc. 6.4.2000 n. 56 ed eccesso di potere per
carenza di motivazione ed istruttoria e perplessità.
1.3. Quanto al ricorso R.G. 507/2006 si è costituita in giudizio la
controinteressata Poggi Alti s.r.l. che, con memoria dell’aprile 2006, ha
preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso medesimo per difetto di
legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire dal signor Biondi Santi,
in proprio, quale semplice cittadino, che non avrebbe provato nè la propria
residenza in area limitrofa all’area interessata dal progetto eolico nè
pregiudizi effettivi a carico della azienda agricola di cui è proprietario
attraverso la società Iacopo Santi Fibs s.r.l. e l’Azienda Agraria Montepò
s.r.l.; inoltre neanche le stesse menzionate società (di cui Iacopo Santi Biondi
è legale rappresentante) avrebbero la legittimazione a ricorrere in quanto
farebbero valere posizioni soggettive di interesse diffuso alla tutela
ambientale, che, invece, sono configurabili soltanto in capo alle associazioni
ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986, art. 13; infine il
ricorso sarebbe inammissibile per l’omessa impugnazione del decreto regionale
del 17 ottobre 2006 (che escludeva il progetto dalla procedura di VIA), atto
presupposto autonomamente lesivo, e sarebbe irricevibile per la tardiva
impugnazione del suddetto decreto unitamente all’autorizzazione unica alla
costruzione del Parco eolico; nel merito, poi, la Poggi Alti s.r.l. ha chiesto
il rigetto del ricorso R.G. 507/2006 con puntuali controdeduzioni.
Con memoria di costituzione dell’aprile 2006 (nel ricorso R.G. 507/2006) la
Provincia di Grosseto ha preliminarmente eccepito la carenza d’interesse a
ricorrere per la mancata sussistenza della lesione della sfera giuridica del
ricorrente, nonchè la tardività del gravame avvverso la determinazione
provinciale per la mancata impugnazione del P.T.C. (approvato con delibera del
consiglio provinciale del 1999), del decreto regionale 17 ottobre 2005 citato e
della deliberazione del Consiglio Comunale di Scansano n. 72/2004 (recante
l’approvazione della Variante al P.R.G. comunale con l’istituzione della zona F
speciale nella località Poggi Alti di Murci); nel merito, poi, ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Infine il Comune di Scansano, previa eccezione di inammissibilità del ricorso
per carenza d’interesse in capo ai soggetti che non hanno provato il loro legame
con il territorio nonchè di tardività delle censure relative alla localizzazione
dell’impianto eolico, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso; anche la
Regione Toscana eccepita la carenza di legittimazione a ricorrere, ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Con atto formale si è costituito, infine, il Ministero dei beni culturali
chiedendo il rigetto del ricorso.
1.4. Quanto, poi, al ricorso R.G. 543/2006 (proposto da Italia Nostra) si sono
costituiti in giudizio l’amministrazione provinciale di Grosseto, la
controinteressata soc. Poggi Alti s.r.l., la Regione Toscana, il Comune di
Scansano ed il Ministero dei Beni culturali i quali hanno chiesto il rigetto del
ricorso, preliminarmente eccependone, comunque, l’inammissibilità sotto i
seguenti profili: tardività delle censure avverso il decreto regionale 17
ottobre 2005 ed avverso la variante del P.R.G. del Comune di Scansano, nonchè
genericità delle censure del primo motivo e carenza d’interesse per i vizi
procedimentali di cui al primo e secondo motivo (Provincia di Grosseto); tardiva
impugnazione del decreto regionale 17 ottobre 2005 (Comune di Scansano); carenza
d’interesse e di legittimazione in ordine alla dedotta mancata acquisizione dei
pareri ENAC e Min. Beni Culturali ed alla pretesa violazione delle N.T.A. del
P.R.G. di Scansano per le dimensioni degli aereogeneratori, nonchè tardiva
impugnazione del decreto regionale 17.10.2005 e genericità delle censure
corrispondenti (Poggi Alti s.r.l.).
Con memorie del marzo 2007 la controinteressata e la Provincia di Grosseto hanno
replicato ai motivi aggiunti notificati da Italia Nostra il 15 giugno 2006
chiedendone il rigetto, previa eccezione di tardività dei medesimi e (quanto
alla controinteressata) di inammissibilità perchè inerenti a scelte di merito
dell’amministrazione provinciale.
Con memoria del 23 marzo 2007 la ricorrente Italia Nostra ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.
Infine con atto depositato il 23 marzo 2007 con riferimento ad entrambi i
ricorsi l’Associazione Legambiente O.N.L.U.S. ha proposto intervento ad
opponendum contro i ricorrenti a sostegno delle ragioni della Provincia di
Grosseto, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dei
ricorrenti Iacopo Biondi Santi e soc. Iacopo Biondi Santi s.r.l. e altra, nonchè
la tardività di entrambi i ricorsi in epigrafe per omessa tempestiva
impugnazione del P.T.C., dei decreti regionali che escludevano la necessità
della VIA e la Variante al P.R.G. di Scansano; nel merito ha chiesto il rigetto
di entrambi i ricorsi.
Con memoria del febbraio 2007 la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed
Architettonici di Siena ha chiesto di essere estromessa dal ricorso R.G.
543/2006 per carenza di legittimazione passiva, non avendo partecipato alla
procedura autorizzatoria.
Alla pubblica udienza del 4 aprile 2007, chiamati entrambi i ricorsi ed uditi i
difensori presenti per le parti, i medesimi sono passati in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto in via pregiudiziale va disposta
la riunione dei due ricorsi in epigrafe, per evidenti ragioni di concessione
oggettiva, al fine di decidere congiuntamente.
Sempre in via preliminare vanno esaminate le numerose eccezioni di
iinammissibilità sotto vari profili sollevate (anche con riguardo ai motivi
aggiunti proposti al ricorso R.G. 543/2006), tra le quali in primo luogo quelle
relative alla pretesa carenza d’interesse a ricorrere.
2.1. Ad avviso delle controparti il ricorrente Biondi Santi (in proprio e quale
legale rappresentante della Società omonima e dell’Azienda agraria Montepò
s.r.l.) non lamenterebbe una lesione effettiva e concreta della sua sfera
giuridica e non indicherebbe l’utilità derivante dall’accoglimento del ricorso
per l’attività agricola esercitata nella zona.
In realtà tale prospettazione non sembra esatta al collegio.
Premesso che il ricorrente ha dimostrato con documentazione agli atti che la
soc. Iacopo Biondi Santi Fibs s.r.l. è titolare delle quote dell’Azienda agraria
s.r.l. (proprietaria dei vigneti e del Castello di Montepò) e che di entrambe le
società è amministratore unico, il collegio rileva che nel caso di specie,
considerate le dimensioni dell’impianto energetico, sussiste senz’altro il
requisito della prossimità (vicinitas) dell’opera in questione alla tenuta
agricola, che in linea d’aria dista circa 1.200 metri dall’aereogeneratore più
vicino situato sul Crinale frontistante e può anche essere raggiunto dal rumore
delle pale, ove il vento spiri in direzione del crinale di Montepò; quindi
l’interesse fatto valere dal proprietario non configura solo un “interesse
diffuso” alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì un
interesse personale attuale e concreto, ad evitare deprezzamento del complesso
immobiliare inserito con la sigla SP.58 Castello di Montepò dal P.T.C. della
provincia di Grosseto (art. 20) tra le aree di rilevante pregio ambientale che
godono di una speciale tutela della loro naturale vocazione ad attività (quali
quelle di colture di pregio ed agrituristica) che assicurano uno sviluppo
pienamente compatibile con l’esigenza primaria di mantenere le c.d.
caratteristiche “invarianti” distintive del luogo; d’altra parte per la tutela
del bene ambientale la giurisprudenza in più occasioni ha avuto moto di
affermare che sulla base del criterio della “vicinitas” sussiste la
legittimazione ad agire anche in capo ai singoli (unitamente all’intera
collettività che insiste sul territorio) a tutela di interessi incisi da atti
dell’amministrazione che li ledono direttamente e personalmente (vedi T.A.R.
Tooscana, Sez. 3° 5.5.2006 n. 1953, nonchè C.d.S., IV, 2.10.2006 n. 5760); le
suddette osservazioni, con riferimento alla negativa incidenza che la vicinanza
di un impianto eolico comporta sul valore commerciale di beni immobili e di
aziende agricole inserite in un contesto paesaggistico di pregio, consentono di
ritenere sussistente l’interesse a ricorrere e la relativa legittimazione attiva
anche in capo alle due società di cui è amministratore unico il signor Iacopo
Biondi Santi, ricorrente anche in tale ultima veste oltre che in proprio.
Per il ricorso R.G. 543/2006 va altresì, disattesa l’eccezione di carenza di
legittimazione a far valere irregolarità procedimentali non strettamente
attinenti alla tutela dei valori ambientali, poichè le censure procedimentali
formulate sono, comunque, rivolte a far valere vizi del procedimento che si è
concluso con la contestata autorizzazione dell’impianto eolico in questione.
2.2. Non appaiono neanche condivisibili le eccezioni di tardività sollevate (per
entrambi i ricorsi), per la mancata tempestiva impugnazione di alcuni atti
presupposti dell’autorizzazione provinciale per la realizzazione dell’impianto
eolico nonchè (con riguardo al ricorso R.G. 543/2006) limitatamente alla mancata
tempestiva impugnazione del decreto regionale 7 ottobre 2005 che ha escluso la
necessità della procedura di VIA regionale per il progetto.
Alcune controparti hanno eccepito l’inammissibilità dei ricorsi per la mancata
tempestiva impugnazione degli atti presupposti dell’autorizzazioni provinciali
quali il P.T.C. provinciale approvato al 1999 (che ricomprende il territorio di
Scansano tra le aree in cui localizzare gli impianti di energetici di tipo
eolico) del decreto regionale 7 ottobre 2005 conclusivo della procedura di
verifica ambientale ai sensi dell’art. 11 della legge reg. Tosc. n. 79/1998
nonchè della variante al P.R.G. di Scansano approvata nel 2004: le suddette
eccezioni, però, vanno disattese per le seguenti considerazioni.
In primo luogo le parti ricorrenti non avevano alcun interesse ad impugnare nè
il P.T.C. di cui, anzi, invoca le disposizioni a tutela dell’unità di paesaggio
R.8.2. Crinale di Murci e Poggioferro, nè tanto meno la variante di P.R.G. del
Comune di Scansano, visto che l’esistenza nel P.R.G. di una zona destinata alla
localizzazione di tale genere di impianti non è l’unica e definitiva condizione
richiesta per la legittima adozione dell’autorizzazione alla realizzazione
dell’impianto stesso in tempi e modi non ancora definiti.
2.3. In secondo luogo – non condividendo le eccezioni sollevate da più
controparti – il Collegio ritiene che l’impugnazione del decreto regionale
conclusivo della procedura di verifica dell’impatto ambientale (effettuata
contestualmente a quella della autorizzazione provinciale per la realizzazione
dell’impianto eolico in questione) non è tardiva: infatti, premesso che il
decreto in questione conclude il sub procedimento relativo alla procedura di
verifica ed è un presupposto del successivo procedimento, che attraverso la
Conferenza dei Servizi (ai sensi dell’art. 12 D.P.R. n. 387/2003) porta
all’autorizzazione unica, è evidente che la suddetta pronuncia sull’impatto
ambientale non esplicava di per se stesso alcun effetto e, quindi, non era
lesiva fino a quando con il successivo provvedimento provinciale è stata
autorizzata la realizzazione dell’impianto eolico; in conseguenza l’interesse ad
impugnare il decreto regionale 7 ottobre 2005 si è perfezionato in capo ai
ricorrenti soltanto a partire dall’adozione, in data 29 dicembre 2005, della
autorizz. provinciale e quindi tempestivamente i ricorrenti lo hanno impugnato
unitamente alla determinazione dir. 29 dicembre 2005, quale atto presupposto ed
unitamente ad altri atti presupposti.
Nè, a suffragare l’eccepita tardività nell’impugnazione del decreto regionale,
giova all’amministrazione provinciale di Grosseto richiamare il precedente di
questo T.A.R. Sez. 1, 28.3.2006 n. 1101 (emessa nei confronti del Comune di
Grosseto) che si riferisce a fattispecie completamente diversa (si trattava
della pronuncia di inammissibilità di un ricorso proposto avverso la delibera
giuntale di approvazione del progetto esecutivo di un parco urbano del fiume
Ombrone senza la impugnazione del precedente provvedimento di approvazione del
presupposto progetto definitivo):
2.4. Va altresì disattesa l’eccezione che la ricorrente Italia Nostra (R.G.
543/2006) non avrebbe interesse a dolersi delle irregolarità procedimentali
riscontrate senza dimostrare che le medesime hanno inciso sull’esito del
procedimento: nel caso di specie, infatti, sia il procedimento presupposto di
verifica dell’impatto ambientale sia quello autorizzatorio non si concludono con
atti di natura vincolata alla luce delle plurime valutazioni discrezionali
ssottese.
2.5. Va, invece, accolta l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti
proposti da Italia Nostra nel ricorso R.G. 543/2006 e notificati il 16 giugno
2006; la ricorrente asserisce di aver potuto rilevare ulteriori profili di
illegittimità della procedura autorizzatoria soltanto a seguito del deposito in
giudizio di alcuni atti a seguito della costituzione delle amministrazioni
resistenti, ma ad avviso del collegio il riferimento alla conoscenza di nuova
documentazione appare generico, mentre le ulteriori censure attengono ad atti
richiamati negli articolati testi dei provvedimenti impugnati e quindi, anche se
non noti, certamente conoscibili con ordinaria diligenza e con i mezzi giuridici
a disposizione del singolo per la tutela dei propri interessi.
Pertanto, considerato che il ricorso R.G. 543/2006 è stato notificato il 28
marzo 2006, i motivi aggiunti (meglio illustrati nella parte in fatto)
notificati il 15 giugno 2006, vanno dichiarati irricevibili.
2.6. Va, infine, dichiarata l’estromissione dal giudizio di cui al ricorso R.G.
543/2006 della Sovrintendenza ai Beni Ambientali di Siena e Grosseto,
accogliendo la corrispondente eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato:
infatti la procedura autorizzatoria in controversia non interessa aree soggette
a vincoli paesaggistici e per tale motivo la Provincia di Grosseto già in data
14 gennaio 2005 (e cioè all’epoca della prima fase di valutazione del progetto
del Parco Eolico nella precedente stesura) esonerò la Soprintendenza ai beni
ambientali ed arch. di Siena dal partecipare alla conferenza dei Servizi fissata
per il 27 gennaio 2005.
3. Quanto al merito la controversia concerne la legittimità o meno della
determinazione dirigenziale 29 dicembre 2005 n. 5316 con cui l’amministrazione
provinciale di Grosseto, Settore Ambiente, ha autorizzato la realizzazione e
l’esercizio del Parco Eolico Poggi Alti (ai sensi dell’art. 12 D.leg.vo n.
387/2003) in territorio di Scansano, loc. Poggi Alti di Murci, ad un altezza di
circa mt. 600 sul livello del mare, su conforme parere espresso dalla Conferenza
dei Servizi in data 2 dicembre 2005 e prendendo atto che con decreto 7 ottobre
2005 n. 5401 il Settore VIA della Regione Toscana aveva escluso il progetto
presentato dalla soc. Poggi Alti s.r.l. dalla procedura di VIA a conclusione
della procedura di verifica dell’impatto ambientale (espletata ai sensi
dell’art. 11 legge reg. Tosc. n. 79/1998), prevedendo – peraltro – una serie di
prescrizioni; anche l’autorizzazione provinciale, comunque, approva il progetto
apponendovi 29 prescrizioni.
In punto di fatto è utile precisare che la centrale eolica, che interessa una
superficie complessiva di km. quadrati 5 circa, è costituita da 10
aereogeneratori (tipo G 90-2 MW) ciascuno composto da una torre di acciaio
tubolare di mt. 67 circa e di un rotore con 3 pale in fibra di vetro del
diametro di mt. 89,60 con una velocità compresa tra 9,0 e 19,0 giri al minuto,
corrispondente ad una velocità massima alla estremità esterna di oltre Km/h
300,00; l’aereogeneratore funziona (con vento) tra i 3 e i 20 m/s e la ditta
costruttrice (Gamesa Eolica) stima di ottenere da questo impianto eolico una
produzione lorda di circa 38,00 GWh/anno; la vita utile dell’opera è stimata in
anni 20 e la velocità media del vento (da SUD-SUD OVEST) è apprezzata in 6 m/s.
Va aggiunto che l’altezza complessiva di ciascun aereogeneratore costituisce un
dato contestato e va dai mt. 110,8 indicati negli scritti difensivi della Poggi
Alti s.r.l. ai mt. 122,8 indicati nel ricorso di Italia Nostra (R.G. 543/2006)
ai mt. 111,80 indicati nel ricorso di Biondi Santi (R.G. 507/2006), fermo
restando che nella relazione per la valutazione di incidenza ambientale
(predisposta dal proponente ai sensi del D.P.R. 357/1997 ed agli atti di causa)
l’altezza totale da terra è indicata in mt. 122,8.
3.1. Passando, quindi, all’esame dei motivi di impugnazione il collegio ritiene
meritevole di accoglimento, quanto al ricorso R.G. 507/2006, le censure di
eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione
dedotte (nel quarto motivo) avverso il decreto regionale di esclusione della
necessità della procedura di VIA e quella di illegittimità dell’autorizzazione
provinciale (alla realizzazione dell’impianto eolico) in via derivata da quella
del presupposto provvedimento, nonchè, quanto al ricorso R.G. 543/2006, quelle
di violazione della legge Reg. Tosc. n. 79/19998, art. 5 e di eccesso di potere
per difetto di istruttoria, errore nei presupposti e carenza di motivazione
dedotte (nel quarto motivo) avverso il decreto regionale sopraindicato ed,
infine, quelle di violazione delle N.T.A. della variante al P.R.G. del Comune di
Scansano (di cui alla delibera consiliare n. 72/2004 con riferimento al
superamento dell’altezza massima stabilita per ciascun aereogeneratore nelle
suddette norme di attuazione) e di eccesso di potere per difetto di istruttoria
e di motivazione, errore nei presupposti e travisamento, censure dedotte,
avverso la determinazione dirigenziale 29 dicembre 2006 con cui la Provincia di
Grosseto ha approvato il progetto, con il terzo motivo che per ragioni di
priorità logica sarà esaminatao per primo.
3.2. Al riguardo dall’esame degli atti emerge la sostanziale difformità tra il
progetto autorizzato dalla Provincia di Grosseto e le N.T.A. annesse alla
variante al P.R.G. del Comune di Scansano approvata con delibera consiliare 25
novembre 2004 n. 72 all’espresso fine di individuare nel territorio comunale
(Tav. 2.1.) una “zona E speciale” per la realizzazione di un impianto di fonti
energetiche di tipo eolico; infatti le suddette norme tecniche consentono
espressamente l’installazione di “10 apparecchiature” costituite ciascuna da una
torre tubolare tronconica di acciaio di altezza massima di mt. 67 corredata da
un rotare costituito da tre pale la cui lunghezza non dovrà essere superiore a
mt. 42,30, mentre sia nella relazione descrittiva presentata dalla stessa
società Poggi Alti agli uffici comunali sia nello studio predisposto per la
valutazione di incidenza ambientale per i 10 aereogeneratori G-90-2.00 MW viene
indicata un’altezza complessiva da terra (torre mt. 67 + rotore mt. 89,6) di mt.
122,6; altezza che comunque (in altro grafico) riferita alla sola torre+pale e
rotore viene indicata in mt. 111,8.
Sul punto, quindi, non risulta corroborata da alcuna documentazione
l’affermazione della società interessata (vedi memoria aprile 2006) secondo cui
“l’altezza complessiva” degli aereogeneratori sarebbe di mt. 110,8; pertanto la
discrepanza tra il progetto autorizzato dalla Provincia di Grosseto ed i limiti
di altezza indicati nella variante al P.R.G. di Scansano non risulta (come
asserisce il proponente) di poco più di 1 metro, ma di circa mt. 10; nè al
riguardo risulta rilevante la circostanza che, nel corso del giudizio, con
delibera consiliare 12 ottobre 2006 n. 48 il Comune di Scansano abbia
rettificato un preteso “errore materiale di trascrizione” contenuto nella
delibera di variante in questione, in cui la lunghezza delle pale era stata
(erroneamente) indicata in mt. 42,30, e non in quella (esatta) di mt. 43,80; tra
l’altro la discrepanza di dati sulla lunghezza delle pale non aveva formato
oggetto di censura in nessuno dei due ricorsi.
Nei termini sospraillustrati, quindi, l’autorizzazione della Provincia di
Grosseto risulta viziata da eccesso di potere per difetto d’istruttoria,
travisamento ed errore nei presupposti in relazione alla presupposta conformità
del progetto autorizzato rispetto alla Variante Urbanistica approvata allo
specifico scopo di dettare nella zona speciale E un regime urbanistico che
consentisse l’insediamento della fattoria eolica in questione in loc. Poggi Alti
3.3. Passando, quindi, all’esame degli altri motivi di impugnazione e premesso
per le ragioni sopraesposte che il decreto regionale 7 ottobre 2005 n. 5401 ad
avviso del collegio risulta tempestivamente impugnato (unitamente alla
determinazione di autorizzazione della Prov. di Grosseto), appaiono fondate
anche le censure di errore nei presupposti, difetto di motivazione e falsa
applicazione della legge Reg. Toscana 3.12.1998 n. 79 art. 5, nonchè di
illegittimità derivata, dedotte – quanto alle prime due – in entrambi i ricorsi
(quarto motivo) nel secondo ricorso, quanto alla violazione di legge, e nel
primo quanto all’illegittimità derivata dell’autorizzazione provinciale da
quella del decreto regionale di esclusione del progetto dalla procedura di VIA
regionale.
In effetti, dall’esame del rapporto istruttorio predisposto dalla competente
struttura regionale del Settore VIA della Reg. Toscana e richiamatao sia nella
premesse del decreto 7.10.2005 n. 5401, sia nella parte dispositiva, il collegio
ha tratto il convincimento che, non sussistevano i presupposti per escludere la
necessità che il progetto del Parco eolico fosse sottoposto alla procedura di
VIA di cui alla legge Reg. Tosc. N. 72/1998, artt. 12 e 14, e che, peraltro, la
determinazione di non necessarietà della suddetta procedura non risultava
conforme a quanto descritto nel rapporto istruttorio medesimo.
I profili critici di impatto ambientale del progetto eolico in questione sono
stati individuati (nel suddetto rapporto) in particolare per la tutela degli
uccelli selvatici e per l’inquinamento acustico.
3.3.1. Infatti nell’area circostante il parco eolico (superficie complessiva
interessata Km quadrati 5,250) sono localizzati 3 Siti di importanza comunitaria
- S.I.C. per aspetti naturalistici e 4 Siti di importanza regionale S..I.R. (tra
cui, a distanza di circa Km. 1,7, il SIR B.22 – Torrente Trasubbie) per i quali
le linee Guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici
(tab. 3) prevedono “aree critiche per aspetti naturalistici con fascia critica
di Km. 1 per presenza di significativi e rilevanti flussi migratori e di
movimenti giornalieri di avifauna; in particolare le schede dei principali
elementi di criticità per questi siti indicano “l’alto valore avifaunistico”, e
, con riguardo al S.I.R. B22 Torrente Trasubbie, le Norme Tecniche relative alle
forme di tutela e conservazione (vedi Del. G.Reg. 5.7.2004 N. 644), nell’ambito
dei principali elementi di criticità esterni al sito segnalano “progetto di
realizzazione di impianti eolici in prossimità del sito”. Ove si consideri, poi,
che la citata delibera di G.R. n. 644/2004 per il falco lanario indica i S.I.R.
Trasubbie e Monte Labbro (a circa Rm 8 di distanza) come siti chiave per la
specie in Toscana dove sono stati avvistati alcuni esemplari e che sono in zona
segnalati, comunque, importanti presenze di Aecipitridi mentre – al contrario –
la lista delle specie di uccelli riportata dal proponente nella verifica di
compatibilità ambientale è risultata incompleta proprio con riguardo ad alcune
specie protette in ambito europeo e lo studio di incidenza è stato elaborato
sulla base sperimentale di un solo sopralluogo in zona, appare di evidente
ragionevolezza la conclusione del rapporto istruttorio che, per l’ipotesi di
esclusione del progetto dalla procedura di VIA, ritiene necessario che
“preventivamente al rilascio dell’autorizzazione alla costruizone dell’impianto”
debba essere effettuata “una campagna di rilievi sul campo della durata di 18
mesi” per valutare la frequentazione del sito da parte di rapaci e di chirotteri
con la definizione di soglie critiche di mortalità specifiche per le varie
specie e che successivamente, sulla base dei risultati dei rilevamenti, il
proponente provveda agli interventi indicati dalla Provincia come necessari.
Nè ovviamente il prescritto monitoraggio di durata triennale, da effettuarsi in
corso di esercizio dell’impianto medesimo, può essere considerato come
equivalente e sostitutivo della mancata realizzazione della campagna di rilievi
ritenuta necessaria al fine di acquisire proprio quelle conoscenze dello
ecosistema più attendibili che avrebbero permesso una più esatta valutazione di
incidenza dell’impianto sull’ambiente e, quindi, la previsione di misure di
mitigazione dettate da specifiche esperienze locali oppure, ove i rilievi
fossero stati negativi, la conferma della valutazione di incompatibilità già
espressa dalla medesima provincia di Grosseto nel 2002.
Inoltre la valutazione dell’incidenza del progetto eolico sull’ambiente
circostante doveva essere effettuata dal Settore regionale VIA e poi dalla
conferenza dei Servizi con particolare accuratezza e rigore anche perchè il
crinale Murci risulta classificato nel P.T.C. (Piano Terr. di Coord.) della
Prov. di Grosseto come “Unità di Paesaggio” R.8.2. per la quale la scheda 7 –
sistema paesistico individua i caratteri che costituiscono “invarianti” da
mantenere con il massimo rigore in sede di pianificazione e controllo
urbanistico; pertanto (v. art. 18 P.T.C. prov. Grosseto) l’ammissibilità delle
trasformazioni dovrà essere valutata in funzione del mantenimento e della
valorizzazione delle invarianti generali e locali; il concetto di “evolutività
ben temperata” viene assunto come riferimento primario; nel caso specifico non è
di secondario rilievo il fatto che per il Crinale di Murci e Poggioferro la
scheda 7, considerata la morfologia dell’area e la caratteristica presenza dei
falchi, prescriva che le opportunità di sviluppo insediatiivo dei Comuni, legate
all’attività agrituristica ed alla valorizzazione della produzione vinicola
(vedi attuali marchi di vino molto rinomati), dovranno essere indirizzate
secondo criteri di rigorosa compatibilità con l’integrità del contesto
ambientale.
In conseguenza, a prescindere dalla circostanza che l’intervenuta variante
specifica al P.R.G. del Comune di Scansano assicurava la necessaria conformità
del progetto al regime urbanistico dell’area dove doveva essere realizzato, la
Regione Toscana e la Provincia di Grosseto (ciascuno nelle rispettive sedi
procedimentali) non potevano non tener conto – nell’iter logico seguito nella
valutazione del progetto per i profili di competenza – che, comunque, il P.T.C.
provinciale approvato nel 1999 che classificava il crinale di Murci come unità
di paesaggio R.8.2) ha valore cogente (prevale sulla sottordinata pianificazione
urbanistica comunale) e per lo specifico sito prevede una serie di “invarianti
strutturali” da preservare che avrebbero richiesto motivazioni argomentate ed
idonee a spiegare le ragioni per cui per l’impianto eolico è stata ritenuta
compatibile la collocazione sul crinale di Murci; sul punto, peraltro, non
risulta dirimente l’osservazione (delle controparti) che il P.T.C. provinciale
di Grosseto (art. 33, comma 10) individua come sede di localizzazione di
impianti di energia eolica il territorio del Comune di Scansano e Semproniano,
poichè non è stata neanche ipotizzata un’alternativa collocazione in altro
versante del territorio comunale costituito da h.a. 27.000 circa ad andamento
collinare ed adeguatamente ventoso.
D’altra parte la necessità di osservare gli indirizzi dettati dalla scheda 7 del
P.P.C. Provinciale e l’effetto dequalificante dal punto di vista paesaggistico
(con particolare espresso riferimento all’altezza di mt. 107 all’epoca prevista
per i singoli impianti) avevano già nel settembre 2002 condotto l’amministrazzione
prov. di Grosseto, nonostante la presenza già di altro elettrodotto ad A.T., a
valutare come “incompatibile con gli assetti paesistici territoriali ed
ambientali” un precedente più vasto progetto presentato dalla Camera Energia
Italia per un impianto eolico (di 17 ereogeneratori ciascuno alto mt. 107) da
installare nella stessa località.
3.3.2. Nè risultano positive le conclusioni del rapporto istruttorio sotto il
profilo del “clima acustico”: infatti, dopo aver preso atto che nel Piano Com.
di classif. acustica l’area interessata dall’impianto è classificata in classe
3°, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici (e che
la pianificazione vigente non esclude la presenza di insediamenti abitativi
anche nei mt. 150 dagli aereogeneratori), il rapporto conclude nel senso che la
realizzazione dell’opera deve essere “preceduta” da una variante dell’attuale
piano di classificazione acustica comunale; va peraltro, rilevato che analogo
rilievo era stato avanzato nel decreto di esclusione del progetto dalla VIA ,
mentre in data 12.9.2005 il settore regionale tutela dall’inquinamento acustico
osservava che, mancando i limiti di riferimento del progetto per quanto riguarda
ricettori interessati, non era possibile esprimere alcun parere sulla
compatibilità acustica dell’opera; nè appare rilevante sul punto la posizione
della Conferenza dei Servizi (2 dicembre 2005) che sinteticamente affermava di
aver acquisito in via istruttoria interna la delibera del Comune di Scansano di
approvazione del Piano acustico in questione senza alcuna espressa indicazione
circa la rilevata compatibilità acustica del progetto.
Quanto, poi, alle 29 prescrizioni impartite dal decreto regionale 7 ottobre
2005, il collegio, dopo l’esame degli atti, ritiene che le medesime, più che
testimoniare l’approfondimento istruttorio svolto dal Settore regionale VIA
(come asserisce il promotore), costituiscano un persuasivo e circostanziato
segnale della presenza di aspetti problematici irrisolti (anche dopo la
integrazione della documentazione effettuata dal proponente) e che avrebbero
trovato la giusta sede di idoneo e naturale approfondimento nella sottoposizione
del progetto alla vera e propria procedura di VIA ai sensi degli artt. 12 e 14
legge reg. toscana n. 79/1998; tra l’altro la stessa ritenuta necessità di
impartire 29 prescrizioni per la realizzazione dell’impianto porta a concludere
che la sottoposizione del progetto allo approfondito esame in sede di VIA
sarebbe risultato certamente più rispettoso del “principio di precauzione” la
cui osservanza era certamente appropriata in considerazione dei delicati
equilibri dell’eco-sistema alla cui tutela sono volte molte delle suddette 29
prescrizioni.
3.4. Nei sensi illustrati, pertanto, risultano illegittimi sia la determinazione
dirigenziale della Provincia di Grosseto 29 dicembre 2005 n. 5316 sia il verbale
della riunione della conferenza dei servizi in data 2 dicembre 2005, unitamente
a quelli precedenti richiamati, sia il decreto della Giunta Regione Toscana,
Direz. gen. della Presidenza, che ha escluso il progetto eolico in questione
dalla procedura di VIA regionale; in particolare l’autorizzazione alla
costruzione del parco eolico nei sensi sopra esposti risulta illegittima sia per
vizi propri sia in via derivata, per i vizi da cui è affetto il decreto
regionale (che esclude la necessità di sttoporre il progetto alla VIA),
trattandosi di atto presupposto in senso stretto della autorizzazione unica
provinciale che viene rilasciata “nel rispetto delle normative vigenti in
materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico” (vedi D.P.R. n. 387/2003 , ART. 12).
Per ragioni di economia di mezzi per entrambi i ricorsi restano assorbiti tutti
gli altri motivi, censure o profili di censura non esaminati, perchè da essi le
parti ricorrenti non troverebbero ulteriori vantaggi; considerato l’esito
vittorioso dei due ricorsi, non vi è necessità di esaminare l’intervento ad
opponendum spiegato da Legambiente O.N.L.U.S. in entrambi i ricorsi.
3.5. Concludendo, previa riunione dei due ricorsi in epigrafe per connessione
oggettiva, preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità relative ad
entrambi i ricorsi, dichiarati altresì irricevibili motivi aggiunti proposti al
ricorso R.G. 543/2006 e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della
Soprintendenza ai Beni Amb. ed Arch. di Siena nel ricorso R.G. 543/2006 con la
conseguente estromissione dal giudizio,, nel merito i due ricorsi in epigrafe
vanno accolti nei sensi sopraillustrati e, per l’effetto, vanno annullati i
provvedimenti impugnati meglio indicati in epigrafe.
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, liquidati complessivamente in €
8.000,00 oltre gli accessori di legge, vengono posti a carico della Provincia di
Grosseto e della Regione Toscana che, solidali tra loro, ne verseranno la metà
alla parte ricorrente di ciascun giudizio (per R.G. 507/2007 Biondi Santi Iacopo
e società rappresentante e per R.G. 543/2007 Italia Nostra) compensati tra i
ricorrenti e le altre amministrazioni costituite e compensati con l’interventore
ad opponendum; nulla nei confronti degli enti intimati ma non costituiti in
giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, previa
riunione dei ricorsi in epigrafe, preliminarmente dichiarati irricevibili i
motivi aggiunti ed estromessa dal giudizio di cui al ricorso R.G. 543/2006 la
Sovrintendenza ai Beni amb. e arch. di Siena, nel merito accoglie i ricorsi in
epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i
provvedimenti impugnati meglio in epigrafe indicati.
Pone gli oneri di lite di entrambi i ricorsi, liquidati complessivamente in €
8.000,00 oltre gli accessori di legge, a carico della Provincia di Grosseto e
della Regione Toscana che solidali tra loro, ne verseranno la metà alla parte
ricorrente di ciascun giudizio; compensati tra i ricorrenti e le altre
amministrazioni costituite e con l’interventore ad opponendum; nulla da statuire
nei confronti degli enti intimati, ma non costituiti in giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 4 aprile 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere, rel.est.
Stefano TOSCHEI - Consigliere
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Lydia Ada Orsola Spiezia
F.to Silvana Nannucci - Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 GIUGNO 2007
Firenze, lì 25 GIUGNO 2007
Il Direttore della Segreteria
F.to Giuseppe Petruzzelli
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