AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

 

Segnalata dall'avv. Luigi Pianesi

 

TAR UMBRIA, 15 giugno 2007, sentenza n. 518
 

ENERGIA - Impianti eolici - Localizzazione - Destinazione agricola dell’area interessata - Compatibilità. L’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (articoli 1, comma 4, della legge 1991, 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall’Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto. Espressione evidente di tale favor legislativo per le fonti rinnovabili è la previsione dell’articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, che costituisce una sorta di interpretazione autentica volta a chiarire positivamente la questione della compatibilità degli impianti eolici con la destinazione agricola dei terreni, a scapito dell’opzione interpretativa alternativa precedentemente prospettata, consistente nel ritenere necessaria per l’installazione la destinazione industriale del sito (cfr. TAR Campania, Napoli, I, 10 gennaio 2005, n. 44). Peraltro, detta possibilità non è senza limiti: i Comuni possono certamente prevedere, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici. In mancanza di una simile previsione conformativa, è indubbio che detti impianti possano essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica) in tutte le zone agricole. G. s.p.a. (avv. Pianesi) c. Comune di Spoleto (avv. Marcucci) e altri (n.c.) - Pres. Lignani, Est. Ungari - T.A.R. UMBRIA - 15 giugno 2007, n. 518
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA

ha pronunciato la seguente


Sent. n. 518

Depositata il

15 Giugno 2007


 

SENTENZA


sul ricorso n. 16/2007, proposto dalla GAMESA ENERGIA ITALIA S.P.A., con sede in Roma, in persona del direttore generale rappresentante legale pro-tempore Carmelo Scalone, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Pianesi e con lui elettivamente domiciliata in Perugia presso lo studio dell’avv. Carlo Calvieri, alla Via Bartolo 37/43;


contro


- il Comune di Spoleto, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Marcucci, anche domiciliatario in Perugia, alla Via Bartolo n. 10;
- il dirigente dello Sportello Unico Impresa e Cittadino del Comune di Spoleto, arch. Antonella Quondam Girolamo, il dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica del Comune di Spoleto, arch. Giuliano Maria Mastroforti, non costituiti in giudizio;
- Claudio Gennari e Maria Filomena Magrini, non costituiti in giudizio;


per l’annullamento


- del certificato di compatibilità urbanistica rilasciato dallo Sportello Unico Impresa e Cittadino del Comune di Spoleto in data 9 novembre 2006 e comunicato alla società ricorrente con nota prot. 55612 in data 13 novembre 2006;
- del parere della Direzione Pianificazione Urbanistica prot. 33839/06 in data 7 novembre 2006, comunicato con fax in data 18 dicembre 2006;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 16 marzo 2007 la relazione del dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;


Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO


1. La società ricorrente ha elaborato un progetto per la realizzazione nell’area del Monte Acetella, in territorio del Comune di Spoleto, di un parco eolico composto da 27 aerogeneratori.
L’area, classificata urbanisticamente zona agricola (spazio rurale), è individuata quale “sito eolico potenziale” ai fini dell’installazione di impianti eolici dal Piano Energetico Regionale adottato dalla Regione Umbria con deliberazione consiliare n. 402 in data 21 luglio 2004.
Dovendo sottoporre il progetto alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 11/1998, la società ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio della dichiarazione di compatibilità urbanistica prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998.
Lo Sportello Unico Impresa e Cittadino del Comune di Spoleto ha rilasciato in data 9 novembre 2006 un atto nel quale si certifica che l’area in questione non risulta urbanisticamente compatibile con la realizzazione di un impianto eolico, in quanto il P.R.G. vigente ed il P.R.G. (Parte strutturale) adottato con deliberazione consiliare n. 107/2003 “non hanno individuato aree idonee per la realizzazione di parchi eolici nel territorio del Comune …”.
L’atto richiama il parere della Direzione Pianificazione Urbanistica prot. 33839/06 in data 7 novembre 2006, nel quale si sottolinea che pochi mesi è stata respinta dal Consiglio comunale una osservazione della ricorrente al P.R.G. adottato, volta ad ottenere una destinazione urbanistica che preveda l’installazione nell’area, e che quindi a tal fine sarebbe necessario attivare una variante urbanistica.


2. La società ricorrente impugna il certificato, poiché preclude una positiva valutazione di impatto ambientale sul progetto.
Sostiene che non vi è affatto la necessità che i piani urbanistici prevedano aree idonee alla realizzazione di impianti eolici, essendo la compatibilità di tali impianti con alcune destinazioni di zona già prevista dalla legge. Infatti, per espressa previsione dell’articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, “gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) (vale a dire gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, tra cui rientrano sicuramente i campi eolici) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici”.
Pertanto, la certificazione impugnata si pone in contrasto con il d.lgs. 387/2003, oltre che con la Direttiva 2001/77/CE di cui costituisce attuazione e che si propone di “ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili” e di “razionalizzare e accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo” (articoli 3 e 6), nella prospettiva dell’adempimento degli impegni assunti dall’Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto.
Altro profilo di contrasto è riscontrabile nei confronti del P.E.R., che individua l’area in questione come sito idoneo all’installazione di impianti eolici, e delle stesse disposizioni urbanistiche (articoli 61 e 71 delle N.T.A. del P.R.G.) che proprio in zona agricola ammettono la realizzazione di impiantistica di iniziativa pubblica e/o privata, sotto forma anche di impianti a rete, sia interrati che aerei.


3. Il Comune di Spoleto si è costituito in giudizio e controdeduce puntualmente.


4. Il ricorso è fondato e dev’essere accolto, per le ragioni appresso indicate.


4.1. La difesa del Comune sostiene che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto andrebbe a censurare l’adozione del P.R.G. – Parte strutturale, nonché il provvedimento (deliberazione consiliare n. 51 in data 15 giugno 2005) con cui è stata respinta l’osservazione presentata dalla ricorrente per ottenere una destinazione urbanistica dell’area coerente con il proprio progetto, e rispetto ai quali si è determinata acquiescenza (o inoppugnabilità).
Appare evidente che nell’impugnazione in questione le vicende del procedimento urbanistico entrano marginalmente, quali connotazioni di contorno, posto che si controverte della legittimità di un’accertamento negativo condotto in applicazione dei piani urbanistici vigenti e senza metterne in discussione la validità.
La reiezione dell’osservazione presentata dalla ricorrente (peraltro, in data 9 ottobre 2003, vale a dire prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 387/2003) non può perciò assumere rilevanza – se non per confermare l’esistenza di un orientamento politico-amministrativo pregiudizialmente contrario all’installazione.


4.2. Nel merito, l’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (articoli 1, comma 4, della legge 1991, 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003); anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall’Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997 (ratificata con legge 120/2002).
Espressione evidente di tale favor legislativo per le fonti rinnovabili è la previsione dell’articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, sulla possibilità di installare gli impianti anche in zona agricola.
Peraltro, detta possibilità non è senza limiti.
Come sottolinea anche la società ricorrente, i Comuni possono certamente prevedere, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici. Del resto, l’articolo 12, comma 7, invocato dalla ricorrente, sottintende tale potere, laddove prevede che “Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale…”.
Tuttavia, in mancanza di una simile previsione conformativa, è indubbio che, in base alla predetta disposizione, detti impianti possano essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica) in tutte le zone agricole.
E che, conseguentemente, la mancanza di una specifica espressa previsione localizzativa non possa determinare l’incompatibilità urbanistica di un sito ubicato in zona a destinazione agricola.
La difesa del Comune non eccepisce l’esistenza di alcuna previsione comunale di tal segno.
Si limita a sostenere che l’impianto, per le sue caratteristiche tecniche e dimensionali, potrebbe essere realizzato soltanto in zona D (destinazione a pubblici servizi), in quanto riconducibile alla tipologia degli impianti industriali destinati alla produzione di energia di cui al d.P.R. 12 aprile 1968, allegato B, n. 2, lettera e), aggiunta dal D.P.C.M. 3 settembre 1999. Ma è evidente che una simile corrispondenza tipologica potrebbe farsi valere, in senso limitativo, qualora non vi fosse la previsione dell’articolo 12, comma 7, citato. Tale disposizione costituisce una sorta di interpretazione autentica volta a chiarire positivamente la questione della compatibilità degli impianti eolici con la destinazione agricola dei terreni, a scapito dell’opzione interpretativa alternativa precedentemente prospettata, consistente nel ritenere necessaria per l’installazione la destinazione industriale del sito (cfr. TAR Campania, Napoli, I, 10 gennaio 2005, n. 44).
Inoltre, sottolinea che la zona interessata presenta interessanti valenze naturalistiche ed agricole, che la rendono del tutto incompatibile con un’installazione così impattante come quella del parco eolico.
Al riguardo, il Collegio rileva che non risultano vincoli tali da precludere a priori l’installazione; in ogni caso, la compatibilità dell’installazione con la tutela dei valori ambientali e culturali del territorio (l’area, posta sulla dorsale dei Monti Acetella, Acquasalce, Rascino e Cupiano, confina con la zona boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico) dovrà essere valutata nell’ambito della v.i.a.


5. All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento del provvedimento impugnato.


Sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2007, con l’intervento dei magistrati:
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente.
Avv. Annibale Ferrari Consigliere.
Dott. Pierfrancesco Ungari Consigliere, estensore.


L'ESTENSORE
F.to Pierfrancesco Ungari

IL PRESIDENTE

F.to Pier Giorgio Lignani

IL SEGRETARIO
F.to Rossella Cardoni
 


 

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it