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TAR VENETO, Sez. II, 5 aprile 2007, sentenza n. 1122
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Superamento di barriere architettoniche - L. 13/1989 - Ambito soggettivo di applicazione. Tra i soggetti tutelati dalle norme di legge speciale n. 13/1989, rientrano, oltre ai portatori di handicap, anche gli invalidi civili (Trib. Firenze 19.5.1992, n.849), nonché gli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età (Trib. Napoli 14.3.1994, n.2606; conf. Pretura Roma 15.5.1996). Pres. f.f. Rovis, Est. Farina - G.M. e altri (avv. Debickè van der Noot) c. Soprintendenza per i Beni Ambientali, Culturali e Architettonici di Venezia (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 5 aprile 2007, n. 1122


URBANISTICA ED EDILIZIA - Superamento di barriere architettoniche - L. n. 13/89 - Finalità - “Incentivi reali” - Applicazione - Presenza di un handicappato nel condominio - Necessità - Esclusione. La finalità della legge n. 13/1989 è quella di assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, con ciò prescindendosi dall’esistenza di un diritto reale o personale di godimento da parte di un soggetto minorato, essendo unicamente rilevante l’obiettiva attitudine dell’edificio, anche privato, ad essere fruito da parte di qualsiasi soggetto; conformemente alla finalità così individuata, non è necessaria la presenza di un handicappato nel condominio ai fini dell’applicazione dei cosiddetti incentivi reali al superamento delle barriere architettoniche (artt. 2-7 della L. n. 13/89), in quanto ciò che rileva è garantire l’effettivo svolgimento della vita di relazione da parte del soggetto minorato anche al di fuori della sua abitazione; a diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alla parte dedicata agli incentivi economici (artt.8-12), che invece richiedono l’effettiva residenza del minorato nell’edificio. Pres. f.f. Rovis, Est. Farina - G.M. e altri (avv. Debickè van der Noot) c. Soprintendenza per i Beni Ambientali, Culturali e Architettonici di Venezia (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 5 aprile 2007, n. 1122

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Superamento delle barriere architettoniche - Interventi su beni soggetti a tutela - Diniego - Art. 4 L. n. 13/89 - Motivazione - Obbligo di esternazione della natura e della gravità del pregiudizio al bene tutelato. In base alle disposizioni di cui alla L. n. 13/89 (art. 4, IV e V comma) è possibile opporre il diniego alla realizzazione di interventi destinati ad eliminare o superare le barriere architettoniche anche su beni soggetti a tutela “solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio per il bene tutelato”, con conseguente obbligo per l’amministrazione, in caso di pronuncia negativa, di esternare la natura e la gravità del pregiudizio rilevato “…in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato”. Pres. f.f. Rovis, Est. Farina - G.M. e altri (avv. Debickè van der Noot) c. Soprintendenza per i Beni Ambientali, Culturali e Architettonici di Venezia (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 5 aprile 2007, n. 1122
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,

seconda Sezione


Ric. n. 2468/06

Sent. n. 1122/07


costituito da

 

Claudio Rovis Presidente f.f.
Riccardo Savoia Consigliere
Alessandra Farina Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 2468/06 proposto da GRADENIGO MARGHERITA, DEBICKE’ VAN DER NOOT ALESSANDRO E DEBICKE’ VAN DER NOOT LUCA, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Debickè van der Noot, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Michele Gradenigo in Venezia - Ponte dei Squartai - S. Croce 269;


CONTRO


la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Culturali ed Architettonici di Venezia, in persona del Soprintendente pro tempore, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63;


e nei confronti
del Condominio del Palazzo Gradenigo, S. Croce 764 Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
e
dei condomini Secondo Faccia, Marina Sarpellon, Liliana Righi, Maria Grazia Righi, Luca Cordioli e Laura Gradenigo, non costituiti in giudizio;


per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento datato 26.1.2006 della Soprintendenza per i Beni Ambientali Culturali ed Architettonici di Venezia, già impugnato in via gerarchica con ricorso 20.4.2006, impugnazione da ritenersi respinta essendo decorso il termine di 90 giorni dal 20.4.2006, a seguito del silenzio dell’autorità gerararchica adita.


Visto il ricorso, notificato il 30.11.06 e depositato presso la Segreteria il 2.12.06, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato, depositato il 28.3.2007;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 3 aprile 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina - l’avv. Debickè per i ricorrenti e l’avvocato dello Stato Brunetti per il Ministero intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;


considerato


che, quanto all’ambito soggettivo di applicazione della legge speciale, n. 13/1989, è stato riconosciuto che tra i soggetti tutelati rientrano, oltre ai portatori di handicap, anche gli invalidi civili (Trib. Firenze 19.5.1992, n.849), nonché gli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età (Trib. Napoli 14.3.1994, n.2606; conf. Pretura Roma 15.5.1996);


che, invero, la finalità della legge è quella di assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, con ciò prescindendosi dall’esistenza di un diritto reale o personale di godimento da parte di un soggetto minorato, essendo unicamente rilevante l’obiettiva attitudine dell’edificio, anche privato, ad essere fruito da parte di qualsiasi soggetto;


che, conformemente alla finalità così individuata, è stato chiarito dalla giurisprudenza di merito che non è necessaria la presenza di un handicappato nel condominio ai fini dell’applicazione dei cosiddetti incentivi reali al superamento delle barriere architettoniche (artt. 2-7 della L. n. 13/89), in quanto ciò che rileva è garantire l’effettivo svolgimento della vita di relazione da parte del soggetto minorato anche al di fuori della sua abitazione;


che a diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alla parte dedicata agli incentivi economici (artt.8-12), che invece richiedono l’effettiva residenza del minorato nell’edificio;


ciò premesso, il ricorso risulta fondato con riguardo, in via assorbente, al primo motivo di doglianza, con il quale è stato dedotto il vizio di difetto di motivazione;


invero, in base alle disposizioni applicabili nel caso di specie (L. n. 13/89, art. 4, IV e V comma) è possibile opporre il diniego alla realizzazione di interventi destinati ad eliminare o superare le barriere architettoniche anche su beni soggetti a tutela “solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio per il bene tutelato”, con conseguente obbligo per l’amministrazione, in caso di pronuncia negativa, di esternare la natura e la gravità del pregiudizio rilevato “…in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato”;


atteso che la norma così richiamata trova applicazione anche nel caso in esame, ove, pur essendo stato assentito l’intervento, è stata apposta la prescrizione relativa all’installazione del servoscala a partire dalla seconda rampa dello scalone, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pregiudizio derivanti dalla realizzazione dell’intervento (così come richiesto, con interessamento anche della parte esclusa) rispetto all’immobile tutelato ex L. n. 1089/39;


ritenuto, quindi, che l’amministrazione ha assunto il provvedimento impugnato, corredato della contestata prescrizione, senza esternare le ragioni che, in rapporto al bene tutelato, ostavano all’installazione del servoscala a partire dalla prima rampa di scale;


il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.


Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2007.
Il Presidente f.f.

L’Estensore

Il Segretario
 


 

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