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TAR VENETO, Sez. III, 2 maggio 2007, sentenza n. 1323
 

INQUINAMENTO ACUSTICO - L. 447/95 - Documentazione di impatto acustico - Aviocampo destinato al decollo e all’atterraggio di ultraleggeri - Esclusione dalla disciplina di cui all’art. 8 L. n. 447/95 - Inconfigurabilità. La disciplina di cui alla L. n. 447/95, in materia di inquinamento acustico, trova applicazione anche nei riguardi di un aviocampo destinato al decollo e all’atterraggio di veicoli ultraleggeri. E’ infatti ragionevole che a tali strutture, possibili fonti anche significative di rumore, si applichino le disposizioni di cui all’art. 8 della L. 447 cit., ove siano riconducibili ad altra tipologia di opere, per le quali la stessa norma impone la presentazione di una documentazione di impatto acustico (nella specie, il collegio ha ritenuto di poter equiparare l’aviocampo agli impianti sportivi e ricreativi di cui all’art. 8 cit. lett. e, in razione delle caratteristiche concrete della struttura, pertinente ad un agriturismo). Non rileva a tal fine il D.M. 31 ottobre 1997, che, nell’escludere da suo campo di applicazione gli spazi destinati al decollo e all’atterraggio di ultraleggeri, non impedisce che essi siano altrimenti soggetti alla disciplina in materia di inquinamento acustico, né il d.P.R. n. 404/88, che non si configura come disciplina in deroga per le aree destinate a tale funzione. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - A.B. s.s. (avv. Ti Domenichelli, Ferrasin e Zambelli) c. Comune di Campo San Martino (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 maggio 2007, n. 1323
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,

terza Sezione


Ric. n. 1402/04

Sent. n. 1323/07


con l'intervento dei signori magistrati:

 

Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 1402/2004, proposto da Agricola Busetto s.s., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Domenichelli, Ferasin e Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Venezia Mestre, via Cavallotti 22;


contro


il Comune di Campo San Martino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. A. Cartia, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,


A. per l’annullamento, quanto al ricorso principale:
1) del provvedimento 11 marzo 2004 avente ad oggetto: “domanda di autorizzazione per l’esercizio attività agrituristica. L. 5/12/1985, n. 730. L. R. 18/4/1997, n. 9. Rilascio autorizzazione per manifestazioni culturali e feste agresti. Diniego autorizzazione limitatamente all’attività di aviocampo”;
e, quanto ai motivi aggiunti notificati il 21 giugno 2005,
2) dell’art. 70 delle N.T.A., di cui alla variante parziale al P.R.G., adottata con delibera 28 febbraio 2005, n. 13, del consiglio comunale del Comune di Campo San Martino;
e, quanto ai motivi aggiunti notificati il 12 dicembre 2005,
3) della nota 12 ottobre 2005, n. 12899, del Comune di Campo San Martino - ufficio commercio ed attività produttive;
e, quanto ai motivi aggiunti notificati il 23 ottobre 2006,
4) per quanto d’interesse, della nota 10 luglio 2006, prot. n. 9043, del Comune di Campo San Martino, avente ad oggetto “Domanda di autorizzazione per l’esercizio di attività agrituristica. Legge 5/12/1985, n. 730. L.R. 18/4/1997, n. 9. Rilascio autorizzazione per attività di aviocampo”.


B. e per il risarcimento del danno sofferto.


Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché gli ulteriori motivi aggiunti proposti;
visto l’ atto di costituzione in giudizio del Comune di Campo San Martino;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 18 gennaio 2007 - relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l’avv. Bertoldi in sostituzione di Zambelli per il ricorrente e l’avv. Mel in sostituzione di Cartia per il Comune resistente;


ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


A. La Agricola Agricola Busetto s.s., la quale conduce in Campo San Martino (Padova) un’azienda agricola, presentò nel luglio 2003 - previo parere favorevole della Provincia di Padova - alla locale Amministrazione comunale domanda per essere autorizzata ad esercitarvi attività agrituristica ex art. 8, l. 730/1985: tra le attività collaterali era inclusa la creazione di un “aviocampo”, cioè, in prima approssimazione, di uno spazio destinato al atterraggio e decollo degli aerei a motore ultraleggeri, di cui alla l. 25 marzo 1985, n. 106, ed al d.P.R. 5 agosto 1988, n. 404.
L’Amministrazione richiese allora (nota 13 ottobre 2003, prot. 10974) la predisposizione di una relazione di impatto acustico, che l’Agricola Busetto depositò all’inizio del 2004, ma che non fu ritenuta esauriente: sicché, con il provvedimento 11 marzo 2004, pur autorizzando l’esercizio dell’attività agrituristica, ne escluse motivatamente l’aviocampo, facendo però salva la facoltà, per l’azienda agricola, di riproporre l’istanza “allegando idonea documentazione tecnica comprovante la conformità alle previsioni di cui all’art. 8, L. 447/95, nonché al d.m. 16/3/1998”.


B. Il provvedimento, per la parte lesiva, fu impugnato dall’Agricola Busetto con il ricorso principale in esame, sostenendo, tra l’altro, che l’aviocampo non sarebbe stata assoggettato né a verifiche acustiche preventive, né a alcuna altra autorizzazione; in ogni caso, poi, le richieste del Comune sarebbero state strumentali e pretestuose, tenuto conto dell’ampiezza dell’azienda e della distanza dalle abitazioni dell’aviocampo; con la domanda di annullamento fu presentata una richiesta di risarcimento del danno, successivamente confermata in corso di lite.


C. In ogni caso, l’Agricola Busetto, dopo la proposizione del ricorso, integrò nell’aprile 2004 la documentazione acustica, senza peraltro avere utile riscontro da parte dell’Amministrazione, anche dopo una diffida, notificata nel maggio 2005.
Nel frattempo, peraltro, il Comune, con deliberazione consiliare 28 febbraio 2005, n. 13, aveva adottato una variante al piano regolatore, e, così, l’art. 70 delle norme tecniche, il quale stabiliva, tra l’altro, come la costruzione o l’individuazione di aviosuperfici, anche temporanee, “e di infrastrutture similari per il volo, siano esse di uso privato o finalizzate ad attività di trasporto e/o addestramento al pilotaggio o semplicemente amatoriali”, avrebbero dovuto trovare “puntuale ed idonea individuazione” nel piano regolatore generale; inoltre, tali impianti avrebbero dovuto “essere preventivamente sottoposti alla procedura prevista dall’art. 6 del ‘Regolamento attuativo’ del ‘Piano di classificazione acustica del territorio comunale’”.


D. La norma è stata impugnata dall’Agricola Busetto, rilevando come essa si applicherebbe anche agli aviocampi, utilizzati per il volo da diporto o sportivo, pur rimettendone l’individuazione a successivi provvedimenti.
Secondo la ricorrente, peraltro, la disposizione sarebbe palesemente illegittima, anzitutto perché, come già osservato, si tratterebbe di un’attività non assoggettabile ad autorizzazione alcuna, neppure di carattere urbanistico; inoltre, il ripetuto art. 70 si limiterebbe genericamente a disporre che l’individuazione delle aviosuperfici avrebbe trovato puntuale e idonea individuazione nel P.R.G., senza ulteriori precisazioni: e sarebbe illegittimo tale rinvio ad una determinazione futura e incerta, senza prevedere cioè termini, modalità e criteri per determinare l’individuazione degli aviocampi, determinando di fatto il divieto di tali attività.


E. Trascorsi ancora alcuni mesi, la ricorrente inviò, nel settembre 2005, un nuovo atto di diffida, cui il Comune replicò con la determinazione 12 ottobre 2005, n. 12899, nella quale si negava essersi formato il silenzio assenso sull’autorizzazione all’aviocampo, in quanto il procedimento si era già concluso con il diniego 11 marzo 2004; una nuova domanda d’autorizzazione, seguitava la nota, si sarebbe potuta considerare esistente soltanto se accompagnata da una nuova completa valutazione d’impatto acustico.


F. Anche la nota 12899/05 fu impugnata con motivi aggiunti, che contenevano altresì un’istanza cautelare: nell’ambito di tale fase, questa Sezione, con l’ordinanza istruttoria 6/06, dispose una verificazione acustica, affidandola all’ARPAV.
La perizia, depositata nel marzo 2006, si concludeva in senso sostanzialmente favorevole alla ricorrente, riconoscendo la compatibilità di massima dell’aviocampo con i limiti di legge sulle emissioni sonore: e, su tale fondamento, con ordinanza n. 490/06, la Sezione accolse la domanda cautelare.


G. Il Comune, con l’atto di cui alla nota 10 luglio 2006, prot. 9043, ha infine concesso l’autorizzazione per l’aviocampo, seppure con alcune prescrizioni, relative, tra l’altro, al periodo della giornata in cui l’attività può essere svolta, ed al numero complessivo di manovre consentite (16 decolli ed atterraggi, distribuiti nell’arco delle sei ore giornaliere consentite): in parte qua, quest’ultimo provvedimento è stato peraltro impugnato dall’Agricola Busetto con nuovi motivi aggiunti.


H. Nel giudizio si è costituita l’Amministrazione comunale, la quale ha concluso per la reiezione del ricorso, e così anche della domanda risarcitoria.


DIRITTO


1.1. Sebbene successiva all’ordinanza cautelare 490/06, l’autorizzazione per l’attività d’aviocampo, rilasciata nel luglio 2006, non si deve considerare emessa in ottemperanza di quel provvedimento.
E’ proprio il Comune di Campo San Martino a sostenere, nelle sue ultime difese, che il rilascio di quel titolo autorizzativo ha reso improcedibili tanto il ricorso originario, quanto il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti: e ciò è possibile soltanto sul presupposto che l’autorizzazione stessa sia destinata, nell’intenzione dell’Amministrazione, a permanere quale sia l’esito dei ricorsi, e non costituisca dunque mera esecuzione dell’ordinanza cautelare che, in caso di reiezione del ricorso, diverrebbe inefficace.


1.2. Su tale fondamento, possono essere dichiarati improcedibili sia il ricorso proposto avverso l’originario diniego, sia i motivi aggiunti avverso la nota comunale 12 ottobre 2005; la sopravvenuta carenza d’interesse si presenta viceversa più dubbia, quanto all’impugnazione dell’art. 70 delle norme tecniche di attuazione, su cui si tornerà in seguito.
È comunque evidente che la rilevata improcedibilità non esonera il Collegio dalla verifica d’illegittimità degli atti impugnati con i ricorsi, in funzione della domanda risarcitoria proposta; egualmente tale improcedibilità non può essere ovviamente dichiarata per l’ultimo ricorso per motivi aggiunti, con il quale sono state gravate le prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata nel luglio 2006.


2.1. Ciò posto, proprio perché di comune interesse per la decisione delle domande, è anzitutto da rilevare come la ricorrente fondi una parte significativa delle censure proposte sull’affermazione che un aviocampo per ultraleggeri non sarebbe soggetto a valutazione d’impatto acustico.
Anzitutto, secondo l’Agricola Busetto gli apparecchi c.d. ultraleggeri andrebbero nettamente distinti dagli “aeromobili”, trovando la loro disciplina in leggi e regolamenti speciali (l. 25 marzo 1985, n. 106; d.P.R. 5 agosto 1988, n. 404).


2.2. Segnatamente, l’art. 1 della l. 106/1985 precisa che gli apparecchi ultraleggeri, utilizzati per il volo da diporto o sportivo, non sono considerati aeromobili; inoltre, l’art. 3 del d.P.R. 404/88 dispone che il decollo e l’atterraggio degli ultraleggeri “possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può disporre dell’area”, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle autorità competenti.
Gli aviocampi sarebbero appunto tali “aree idonee”, ben distinte dalle aviosuperfici, destinate agli aeromobili: e l’Amministrazione, con i suoi provvedimenti, avrebbe erroneamente ritenuto che ad un aviocampo, come quello della Agricola Busetto, si applichi l’art. 8 della l. 26 ottobre 1995, n. 447, il quale invece prescriverebbe le verifiche d’impatto acustico per le sole aviosuperfici destinate agli aeromobili, e non ai veicoli ultraleggeri, come quelli cui gli aviocampi sono destinati (“su richiesta dei comuni … i soggetti titolari di progetti … predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione … delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti”).


2.3. Inoltre, seguita la ricorrente, i veicoli ultraleggeri da diporto non sono assoggettabili alla normativa relativa all’impatto acustico.
In particolare, il d.m. 31 ottobre 1997, in materia di metodologia di misura del rumore aeroportuale, assoggetta alle sue disposizioni “ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose, da un luogo ad un altro”, con eccezione però “degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 e al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404”; lo stesso regolamento, inoltre, definisce l’aviosuperficie quale zona delimitata, usata per l’arrivo, la partenza ed il movimento di aeromobili, confermando così che le aree destinate ai veicoli da diporto non sono aviosuperfici.
Infine, ad ulteriore conferma della distinzione tra aeromobili e apparecchi per il volo da diporto, l’art. 1 della l. 106/1985 precisa che “gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo ... non sono considerati aeromobili ai sensi dell’art. 743 del codice della navigazione”


2.4. Orbene, ritiene il Collegio che l’affermata esclusione di un aviocampo da qualsiasi verifica d’impatto acustico non possa essere condivisa.
Anzitutto, è bensì vero che il d.m. 31 ottobre 1997 esclude gli spazi destinati al decollo ed all’atterraggio degli ultraleggeri dalla sua speciale disciplina, destinata a fissare sia criteri e modalità di misura del rumore aeroportuale, sia le procedure per il contenimento del rumore: ma ciò non basta ancora ad escludere che gli aviocampi non possano essere altrimenti soggetti alla disciplina in materia d’inquinamento acustico.
Intanto, la possibilità di decollo ed atterraggio degli ultraleggeri in un qualsiasi spazio fisicamente adeguato, senza cioè necessità di utilizzare specifiche strutture abilitate (e l’art. 3 del d.P.R. 404/88 vuole appunto affermare tale libertà) è una facoltà data al pilota, e non una disciplina in deroga per le aree comunque destinate a tale funzione.
Ora, è intuitivo che, ricevendo veicoli a motore in movimento, gli aviocampi possano essere una fonte anche significativa di rumore: ed è quindi ragionevolmente che si applichi loro la disciplina di cui al citato art. 8 della l. 447/95, ove siano riconducibili ad altra tipologia di opere, per le quali la stessa disposizione impone la presentazione di una documentazione d’impatto acustico.


2.5. In tal senso, un aviocampo, per le sue concrete caratteristiche può rientrare nell’ambito degli impianti sportivi e ricreativi (art. 8 cit., lett. e); e tale è il caso dell’aviocampo dell’Agricola Busetto, pertinente ad un agriturismo, e destinato, nelle intenzioni della ricorrente, non ad un impiego del tutto eventuale o comunque sporadico, ma ad essere largamente utilizzato dagli appassionati: conclusione, quest’ultima, che si può indurre dalle doglianze espresse avverso l’autorizzazione infine rilasciata, e riferite alle limitazioni poste all’orario di apertura dell’aviocampo, nonchè al numero di mezzi che lo possono quotidianamente utilizzare.
La doglianza della ricorrente, nei diversi atti processuali, per cui non sarebbe ad essa applicabile la disciplina di cui all’art. 8 l. 447/95, va dunque disattesa.


3.1. Tanto stabilito, va ora esaminato - sempre ai fini risarcitori - il primo motivo del ricorso introduttivo, ove si afferma che sull’istanza, originariamente presentata il giorno 8 luglio 2003, si era già formato il silenzio assenso quando, nel marzo del 2004, il Comune assunse il provvedimento negativo de quo.
Rammenta la ricorrente come l’art. 8, I comma, della l. 5 dicembre 1985, n. 730, disponga che il sindaco provvede sulle domande d’inizio attività agrituristica entro 90 giorni dalla loro presentazione; trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta (II comma) e l’Amministrazione deve rilasciare un’autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività.
Ne deriverebbe, in specie, “il sicuro verificarsi del silenzio assenso, essendo decorsi i 90 giorni, trascorsi i quali il sindaco avrebbe dovuto rilasciare l’autorizzazione anche in relazione all’attività di aviocampo”: e questo termine non potrebbe ritenersi interrotto “con le richieste di studi di impatto acustico in quanto non previsti dalla normativa in materia”.


3.2. E’ evidente come il Collegio non possa condividere quest’ultima conclusione.
Per quanto si è detto al precedente § 2, l’Amministrazione aveva pieno titolo a richiedere alla ricorrente la produzione di uno studio d’impatto acustico: e le relative richieste hanno determinato un’interruzione del termine stabilito dalla norma citata.
Come osserva l’Amministrazione nelle sue difese, l’ultima produzione documentale utile, effettuata dalla ricorrente, risale al gennaio 2004: sicché il provvedimento negativo impugnato risulta tempestivamente emesso nel seguente mese di marzo.


4.1. Il terzo motivo del ricorso introduttivo - muovendo dal presupposto che l’area Agricola Busetto sia inclusa in classe II dal piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Campo San Martino, e non in classe III, come invece le aree limitrofe - contiene svariate critiche al provvedimento impugnato, per la parte in cui lo stesso aveva fornito le giustificazioni tecniche (ricavate da una perizia commissionata dal Comune) per le quali aveva ritenuto inadeguata, per autorizzare l’attività d’aviocampo, l’indagine fonometrica, trasmessa dall’Agricola Busetto nel gennaio 2004.


4.2. Ora, una valutazione approfondita dei contrapposti rilievi - proprio per il loro contenuto prevalentemente tecnico - renderebbe forse opportuno lo svolgimento di una consulenza tecnica, peraltro di dubbia convenienza, tenuto conto degli sviluppi successivi della vertenza, ed anche considerato come sia allo stato incerto se, in relazione alle questioni prospettate, sul giudizio tecnico de quo spetti al giudice amministrativo un sindacato debole o forte, limitato dunque o meno alla logicità, congruità e ragionevolezza della statuizioni amministrative, sia pure esteso ai presupposti di fatto (cfr., sulla distinzione, C.d.S., VI, 7 novembre 2005, n. 6152).


4.3. Peraltro, per uscire da tale situazione d’incertezza, pare al Collegio sufficiente rilevare che, anche con riguardo alle questioni oggetto di questo terzo motivo, la ricorrente e l’Amministrazione muovono espressamente da un’opposta premessa, e cioè che trovi o meno qui applicazione la disciplina di cui all’art. 8 l. 447/95: ma il Collegio già si è espresso sul punto, concordando con l’Amministrazione resistente, e ciò conduce allora senz’altro alla reiezione della censura.


5.1. Il ricorso principale avrebbe dunque dovuto essere respinto, siccome infondato: sicché il diniego all’apertura dell’aviocampo, disposto con il provvedimento impugnato, risulta legittimo, e non può dunque in alcun modo fondare una richiesta risarcitoria.
Nessuna richiesta risarcitoria è poi contenuta nel secondo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso la nota comunale 12 ottobre 2005: in ogni caso, tali motivi si presentano in parte inammissibili ed in parte infondati.
Invero, va ricordato che, dopo la presentazione del ricorso introduttivo, l’Agricola Busetto presentò al Comune di Campo San Martino, nell’aprile 2004, un atto, qualificato come “integrazione dello studio d’impatto ambientale”, destinato, nell’intenzione dell’interessata, a superare i rilievi che avevano condotto l’Amministrazione ad emettere il primo provvedimento sfavorevole.
L’Ente vi diede riscontro, dopo una diffida dell’istante, appunto con la nota 12 ottobre 2005, nella quale, anzitutto, si escludeva che, mediante tale integrazione, fosse stato avviato un nuovo procedimento, con la conseguente formazione del silenzio assenso, ex art. 8 l. 730/85 cit..
In realtà, secondo il Comune, come si è già detto al § E, il procedimento si era già concluso con il provvedimento 11 marzo 2004, che aveva bensì fatta salva la facoltà per l’interessato di riproporre l’istanza, allegando però idonea documentazione tecnica.
L’integrazione trasmessa si sarebbe limitata a controdedurre ai rilievi contenuti nel diniego (e, così, alla relazione tecnica su cui gli stessi si fondavano) mentre una nuova domanda avrebbe richiesto l’allegazione d’una completa valutazione d’impatto acustico con la misurazione anche dell’immissione acustica, e non soltanto dell’emissione, come invece si sarebbe fatto nel primo accertamento sul rumore ambientale effettuato dall’ Agricola Busetto.


5.2. Il primo motivo aggiunto nega tale circostanza, e sostiene invece che lo studio, a suo tempo depositato, sarebbe stato pienamente esaustivo: ma la circostanza è irrilevante.
Infatti, le ipotetiche carenze del primo accertamento, effettuato dall’Agricola Busetto erano state oggetto del diniego impugnato già con il ricorso principale.
La nota del 12 ottobre si limita a confermarne l’esistenza, senza che ciò rappresenti un elemento innovativo, tale da poter pregiudicare in qualche misura la posizione dell’Agricola Busetto: né, d’altra parte, il ricorso pone in dubbio che la presunta integrazione trasmessa altro non sia, se non una replica alle considerazioni tecniche espresse nel provvedimento originariamente impugnato.
La censura è dunque inammissibile, poiché l’atto impugnato non ha, almeno in quella parte, contenuto provvedimentale.


5.3. Per quanto riguarda le due censure d’invalidità derivata dal diniego impugnato, la prima concerne nuovamente l’applicazione della normativa in materia d’immissioni acustiche anche all’attività d’aviocampo: questione sulla quale il Collegio si è già espresso.
Il terzo motivo, infine, riprende il tema della formazione del silenzio assenso, ma riferito alla prima fase del procedimento: tema sul quale parimenti già il Collegio si è espresso negativamente.


6.1. Si può così passare all’esame del primo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso l’art. 70 delle norme tecniche d’attuazione, introdotto con la variante parziale al piano regolatore generale, adottato con deliberazione 28 febbraio 2005, n. 13, del consiglio comunale.
Orbene, la disposizione in questione prevede che “l’individuazione … di aviosuperfici e eliosuperfici e di infrastrutture similari per il volo, siano esse di uso privato o finalizzate ad attività di trasporto e/o addestramento al pilotaggio o semplicemente amatoriali” dovrà trovare “puntuale ed idonea individuazione nel P.R.G.” e precisa, altresì, che tali infrastrutture devono essere preventivamente sottoposte alla procedura prevista dall’art. 6 del regolamento attuativo del piano di classificazione acustica del territorio comunale: verrebbero così inclusi anche gli aviocampi, comunque da individuare successivamente, in quanto non previsti negli elaborati grafici del P.R.G..


6.2. La disposizione sarebbe peraltro illegittima, anzitutto perché diretta ad assoggettare ad un controllo comunale un’attività che la legislazione in materia non assoggetterebbe ad alcun’autorizzazione, tanto meno di carattere urbanistico.
Segnatamente, l’art. 3 del d.P.R. 404/88 (cfr. sub § 2) dispone che il decollo e l’atterraggio dei veicoli da diporto possono essere effettuati su qualsiasi area idonea: il legislatore avrebbe così inteso consentire il decollo e l’atterraggio di tali velivoli senza alcuna restrizione, in ragione delle loro limitate dimensioni, dell’agevole utilizzo e dell’assenza di impatto sul territorio.


6.3. D’altronde, anche se si volesse riconoscere una competenza comunale in materia, la norma impugnata sarebbe radicalmente viziata in quanto non stabilisce i criteri di individuazione delle aree, gli organi competenti all’individuazione, ed il termine di tempo per l’individuazione delle stesse.


6.4. Infine, la disposizione applicherebbe la disciplina in materia d’immissione acustica anche all’attività d’aviocampo, che invece ne sarebbe esclusa, come già detto.


7.1. Orbene, preliminarmente va rilevata la carenza d’interesse originaria o, quanto meno, sopravvenuta all’impugnazione della disposizione.
Anzitutto, quanto alla prima, poiché le aree destinate ad aviocampi non erano ancora individuate dalla norma di piano, la stessa non si presentava immediatamente lesiva; quanto alla seconda, poiché l’Agricola Busetto dispone ormai dell’autorizzazione per esercitare l’attività d’aviocampo sulla sua proprietà, diviene per lei insignificante quale potrà essere in seguito la disciplina della materia.


7.2. In ogni caso, il ricorso non è fondato, per le stesse considerazioni svolte in precedenza.
Invero, bisogna tenere distinti l’attività di decollo ed atterraggio degli ultraleggeri, la cui libertà è fissata dalle disposizioni richiamate, dalla struttura specificatamente destinata allo svolgimento di quella stessa attività, che ben può avere un rilievo nell’organizzazione del territorio e può dunque essere inclusa nella pianificazione urbanistica.
Ancora, non v’era alcun obbligo di stabilire una disciplina di dettaglio immediatamente operativa, poiché la disposizione non è certamente destinata a soddisfare preesistenti aspettative; e, quanto all’applicazione delle norme in materia d’impatto acustico, è sufficiente rinviare a quanto già in precedenza affermato nella presente decisione.


8.1 Si possono così infine esaminare le questioni che realmente presentano tuttora interesse, quelle di cui all’ultimo ricorso per motivi aggiunti, con il quale sono state censurate alcune prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dal Comune.
Come si è già avuto modo di ricordare, l’Amministrazione, dopo la verificazione disposta dalla Sezione ed affidata all’ARPAV, ha infine rilasciato l’autorizzazione: tuttavia, la determinazione comunale - formalizzata nella nota 10 luglio 2006, prot. n. 9043 - conterrebbe, secondo la ricorrente, alcune arbitrarie prescrizioni, le quali non troverebbero giustificazione, tanto meno nella perizia ARPAV, come invece vorrebbe il Comune resistente.
Tali prescrizioni testualmente consistono:
a) nel limitare l’attività di volo a “6 ore nell’arco dell’intera giornata con sospensione obbligatoria dalle ore 13.00 alle ore 16.00 durante il periodo estivo, in conformità a quanto precisato dalla Società Agricola Busetto, con nota del 18/9/2003; ... nonché dalle ore 13.00 alle ore 15.00 durante il resto temporale dell’anno, ai fini del rispetto della quiete pubblica”;
b) nel limitare “il numero complessivo di manovre che consente di rientrare nei limiti di livello sonoro compatibile con le abitazioni circostanti, come calcolato dall’ARPAV nella citata relazione del 24/3/2006” fissandolo “in 16 decolli e 16 atterraggi distribuiti nell’arco delle 6 ore giornaliere come indicato al punto precedente”;
c) nel richiedere “prima dell’utilizzo dell’aviocampo … ai sensi dell’art. 4 D.M. 1/2/2006, in attuazione della legge 518/1968 ... il nulla osta del Questore della Provincia di Padova, previa valutazione anche dell’inesistenza di controindicazioni agli effetti dell’ordine e della sicurezza … Il gestore dovrà trasmettere all’ENAC almeno 40 giorni prima della data di inizio della gestione dell’aviosuperficie copia del nulla osta del Questore”;
d) nel prevedere una “revoca in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica od abuso del titolare per inosservanza alle prescrizioni previste”.


8.2.1. Orbene, secondo i ricorrenti, anzitutto (I motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per erroneità dei fatti presupposti e per illogicità) tali prescrizioni non potrebbero fondarsi sulla perizia ARPAV, la quale avrebbe invece “concluso in modo chiaro e netto nel senso della compatibilità dell’attività svolta con la normativa regolamentare comunale (piano acustico)”.
In particolare, l’ARPAV non avrebbe affatto prescritto, come invece stabilisce l’Amministrazione comunale, che il numero massimo di decolli e atterraggi giornalieri sia di 16 nell’arco di 6 ore: ciò, per la ricorrente, avrebbe invece costituito soltanto «una modalità di calcolo finalizzata alla verifica della compatibilità dell’attività con la normativa (v. tabella A della perizia ove si precisa di avere calcolato “il livello equivalente calcolato su 16 decolli + 16 atterraggi, distribuiti in 6 ore con rumore residuo di 40 dB(A)”)».
In altri termini, l’ARPAV, per verificare la compatibilità dell’attività con la normativa, avrebbe effettuato alcune ipotesi, sulla base di due serie di decolli e atterraggi di 4 aerei effettivamente realizzati, calcolando così sia il rumore provocato da 16 decolli e atterraggi, sia il valore di immissioni sonore ipotizzando che tale attività fosse concentrata in 6 ore; la conclusione di tali calcoli avrebbe consentito di verificare l’incondizionata compatibilità dell’attività con la zona.
D’altro canto, anzitutto non emergerebbe dalla perizia ARPAV che un numero maggiore di voli nelle 6 ore non sia consentito; inoltre, “una diversa e più ampia distribuzione temporale (ad esempio in 8 o 10 ore) dei voli avrebbe comportato risultati ancor più favorevoli all’azienda”.
Secondo l’Agricola Busetto, la prescrizione sarebbe cioè infine controproducente, laddove impone che l’attività non possa superare complessivamente le 6 ore, poiché la concentrazione comporterà un maggiore impatto sonoro, rispetto a quello derivante dall’estensione su tutta la giornata dell’attività: da ciò, in conclusione, la palese illegittimità delle ricordate limitazioni.


8.2.2. Per quanto poi concerne la sospensione dell’attività tra le 13 e le 16 nel periodo estivo, e dalle 13 alle 15 durante il resto dell’anno, il Comune, come già detto, richiama a fondamento la nota 18 settembre 2003 dell’Azienda Agricola Busetto, in cui questa s’impegnava ad autoregolamentare l’attività, sospendendo i voli, nella stagione estiva, appunto tra le 13 e le 16.
Si trattava, peraltro, osserva la ricorrente, d’una proposta inserita in un’ipotesi d’accordo preventivo, e ciò escluderebbe che tali vincoli e prescrizioni possano essere imposti dall’amministrazione comunale; d’altronde, nella proposta stessa per il periodo non estivo non è prevista alcuna pausa.
In conclusione, si tratterebbe di prescrizioni sfornite di motivazione, oltre che illogiche e assunte in carenza d’istruttoria e di qualsivoglia presupposto di fatto.


8.3. Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione della l. 518/68; della l. 106/05, del d.P.R. 404/88 e del d.m. 1 febbraio 2006 n. 22122) si riferisce alla prescrizione secondo la quale, prima di utilizzare l’aviocampo, la Agricola Busetto dovrà ottenere il nulla osta del questore, da trasmettere quindi all’E.N.A.C. (Ente nazionale aviazione civile).
Invero, riprendendo considerazioni in parte già svolte, la ricorrente sottolinea che si tratterebbe di disposizioni illegittime, inapplicabili agli aviocampi.
Tanto sarebbe stato infine confermato dallo stesso E.N.A.C. che, nel riscontrare la richiesta inviata dalla Azienda Agricola Busetto, relativa al proprio campo di volo, ha specificato che “l’utilizzo di campi di volo non è subordinato ad autorizzazione o parere di questa direzione, salvo eventuali verifiche sul rispetto delle regole relative all’attività volativa”.


8.4. L’ultimo motivo, infine, è rubricato nella violazione e falsa applicazione della l. 730/85 e dell’art. 20 della l.r. 9/1997, nonché nell’eccesso di potere per sviamento.
Come si è visto, l’Amministrazione comunale ha introdotto nel provvedimento impugnato una clausola generale di revoca dell’autorizzazione per motivi d’ordine o sicurezza pubblica ovvero per violazione delle prescrizioni previste.
Ciò però contrasterebbe con la disciplina in materia di agriturismo, la quale prevede sanzioni amministrative (così l’art. 20, II comma, lett. e della l.r. 9/97, per il mancato rispetto di quanto previsto nell’art. 13 della stessa legge), tra le quali peraltro non è compresa la revoca, ma, al più, la sospensione dell’attività, e solo per reiterate violazioni, nei casi specifici indicati dalla disposizione.
In realtà, conclude la ricorrente, la sanzione della revoca, come le altre prescrizioni, manifesta “lo sviamento di potere in cui è incorsa l’amministrazione comunale che intende soltanto continuare ad osteggiare in ogni modo l’attività dell’azienda”.


9.1. Orbene, per quanto anzitutto concerne il numero delle manovre - decolli ed atterraggi - consentiti per ciascuna giornata (intendendo, per questa, l’intervallo diurno con luce solare adeguata all’attività di volo), è intanto da rammentare come la verificazione si sia svolta utilizzando quattro aerei ultraleggeri, con i quali sono state effettuate due serie di 4 decolli e 4 atterraggi, mentre gli strumenti di misura, opportunamente collocati ai bordi dell’aviocampo, ne determinavano le emissioni sonore.
Sulla base dei risultati ottenuti, per valutare il livello sonoro nei confronti delle abitazioni circostanti, la relazione ha calcolato “i valori di livello equivalente provocati da 16 decolli e 16 atterraggi, distribuiti su 6 ore al giorno”, concludendo che tali valori erano contenuti (sia pure non di molto, va rilevato: meno di 5 dB su di un massimo di 60), entro il limite di classe III; da ultimo, poi, viene suggerito che, per contenere l’impatto acustico nei confronti delle abitazioni circostanti, venga regolamentato sia la quantità di decolli e di atterraggi, sia il numero di ore quotidiane di utilizzo della pista.


9.2. Ora, sebbene la perizia non fornisca soluzioni univoche, è però vero che essa, in tal modo, di fatto ne propone una, certamente rispettosa dei valori limite d’emissione: e non si può dunque ritenere irragionevole che il Comune, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, l’abbia sostanzialmente recepita attraverso le prescrizioni introdotte.
È insomma legittimo che il Comune consenta sedici manovre di volo, nell’arco di sei ore giornaliere, le quali ultime, a loro volta, sono compatibili con la sospensione prevista nel primo pomeriggio, per consentire il riposo delle persone: giustificazione, quest’ultima, la quale rende irrilevante se ciò fosse previsto da una proposta conciliativa di parte.
Non di meno, va soggiunto, l’Azienda Agricola Busetto conserva tuttora la possibilità di presentare all’Amministrazione - la quale avrà il dovere di esaminarlo - un diverso programma per l’utilizzo del campo, purché dimostri, attraverso idonee evidenze sperimentali, che questo non comporta un aggravamento delle emissioni ed immissioni acustiche.


9.3. Il ricorso è invece palesemente fondato, quanto alla prescrizione che richiede il nulla osta del questore.
Infatti, un campo di volo non costituisce propriamente, secondo la disciplina vigente, un’aviosuperficie e non si applicano senz’altro a quello le stesse regole stabilite per questa: e, comunque, certamente non quella in questione.


9.4. Infine, per quanto concerne la clausola finale, è necessario svolgere alcune osservazioni.
Invero, per quanto riguarda la revoca “per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica”, la previsione, sebbene non illegittima, è in sé pleonastica, poiché un siffatto potere può ritenersi generalmente attribuito all’Autorità amministrativa, la quale dovrà motivare adeguatamente una tale determinazione: ed è peraltro difficile immaginare che per un campo di volo possano verificarsi i presupposti suddetti.
Per quanto invece concerne l’abuso del titolare, “per inosservanza alle prescrizioni previste”, si deve riconoscere che la clausola, d’evidente contenuto sanzionatorio (sicché è improprio il richiamo all’art. 21 quinquies della l. 241/90 fatto dall’Amministrazione resistente) non è legittima per come espressa.
Invero, da un canto, quale attività accessoria ad un agriturismo, il campo di volo è assoggettato alla disciplina sanzionatoria prevista per quest’ultimo, la quale non prevede un siffatto potere di revoca in capo all’Amministrazione comunale; in quanto fonte d’emissioni acustiche, poi, i poteri inibitori che l’Ente territoriale potrà esercitare saranno quelli generalmente stabiliti dalla legislazione in materia, e che non possono essere ridotti ad un generico potere di revoca.


9.5. Così, in parziale accoglimento dei motivi aggiunti in esame, va annullata la prescrizione, la quale impone il rilascio del nulla osta del questore, nonché la clausola generale finale, laddove prevede la revoca dell’autorizzazione “per inosservanza alle prescrizioni previste”, fermo restando l’esercizio dei poteri inibitori e di revoca nei casi stabiliti dalla legge.


10. Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza parziale, nonché la complessità e dubbiezza delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando:


a) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti notificato il 12 dicembre 2005;
b) respinge il ricorso per motivi aggiunti notificato il 21 giugno 2005;
c) accoglie parzialmente il ricorso per motivi aggiunti notificato il 23 ottobre 2006, secondo quanto precisato in motivazione;
d) rigetta la domanda di risarcimento del danno.


Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 18 gennaio 2007.


Il Presidente

l’Estensore

Il Segretario
 


 

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