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TAR VENETO, Sez. I, ud. 17 gennaio 2007, sentenza n. 148
Inquinamento acustico ed atmosferico - Traffico veicolare - Divieto di transito agli autoveicoli non adibiti al trasporto di persone - Ordinanza contingibile e urgente - Inadeguatezza. E’ illegittima l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di limitazione della circolazione di autoveicoli non adibiti al trasporto di persone, emanata a fronte di una situazione di inquinamento atmosferico ed acustico sussistente da diversi anni, che postula piuttosto interventi strutturali e concertati tra le varie P.A. competenti. Simili interventi straordinari producono infatti ricadute sul territorio di altri comuni, trasferendo i problemi di inquinamento sulle altre aree interessate dai percorsi alternativi. E’ pertanto appropriato ed opportuno che, al fine di risolvere il problema, la P.A. con più ampie competenze non solo in materia di viabilità, ma anche di pianificazione, assetto e governo del territorio (la Regione) convochi una conferenza di servizi, con la partecipazione di tutti gli enti pubblici interessati. Pres. f.f. Stevanato, Est. Rocco - Comune di Villaverla e altri (avv. Meneguzzo) c. Comune di Vicenza (avv.ti Tirapelle e Checchinato) - T.A.R. VENETO, Sez. I - ud. 17 gennaio 2007, n. 148
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
Prima Sezione
Ricorso n. 11/2007
Sent. n. 148/07
con l’intervento dei magistrati
Lorenzo Stevanato - Presidente f.f.
Italo Franco - Consigliere
Fulvio Rocco - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 11/2007, proposto da COMUNE di VILLAVERLA in persona del Sindaco
pro tempore, dal COMUNE di MALO, in persona del Sindaco pro tempore, dal COMUNE
di MONTE di MALO, in persona del Sindaco pro tempore, tutti rappresentati e
difesi dall’avv.to Dario Meneguzzo, con elezione di domicilio presso lo studio
dell’avv.to Marco Giacomini in Venezia - Mestre, Galleria Teatro Vecchio 15;
contro
il SINDACO del COMUNE di VICENZA, non costituito in giudizio;
il COMUNE di VICENZA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Maurizio Tirapelle e Loretta Checchinato, con elezione di domicilio
presso la Segreteria del T.a.r.;
e nei confronti
del COMUNE di COSTABISSARA, in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Vicenza p.g. n. 55624 del
10 ottobre 2006 avente ad oggetto la “limitazione della circolazione degli
autoveicoli, non adibiti a trasporto di persone, di massa complessiva massima
superiore a 7,5 tonnellate, nei tratti urbani di Strada del Pasubio e di Viale
del Sole, nonché delle loro laterali di accesso e di uscita, per ragioni di
tutela della salute pubblica;
nonché dell’Ordinanza del Direttore del Settore Mobilità del Comune di Vicenza
p.g. n. 57237 del 17/10/2006, avente ad oggetto “Disciplina della circolazione
stradale - Istituzione del “divieto di transito notturno, dalle 22.00 alle ore
6.00, ai veicoli non adibiti al trasporto di persone, di massa a pieno carico
superiore a 7,5 tonnellate, indicata dalla carta di circolazione, eccetto
veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle cose”, nei tratti urbani di
Strada del Pasubio e di Viale del Sole, nonché delle loro laterali di accesso e
di uscita, in esecuzione dell’Ordinanza sindacale P.G. n. 55624 del 01/10/2006,
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visto il ricorso, notificato il 13.12.2006 e depositato presso la Segreteria il
4.1.2007, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale dell’11 ottobre 2006 (relatore il Consigliere Fulvio
Rocco), gli avvocati: Meneguzzo per i Comuni ricorrenti e Tirapelle per il
Comune di Vicenza;
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V
comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per
l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del
contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti
istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con
sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il
Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto
essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso
rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente
controversia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la situazione di inquinamento atmosferico e acustico sussiste, come è
pacifico in atti, da vari anni e postula, per essere fronteggiata con qualche
efficacia, interventi strutturali e concertati tra le varie P.A. competenti, e
idonei a predisporre soluzione adeguate e, per quanto possibile, durature;
che interventi straordinari come quello qui contestato, oltre a non essere
adeguati, producono ricadute sul territorio di altri comuni e comunque
trasferiscono in altre aree (interessate dai percorsi alternativi) i problemi di
inquinamento, aggravandoli;
che, d’altra parte, come lamentato con il ricorso, non paiono sussistere i
presupposti per l’emissione di ordinanze contingibili e urgenti, alla luce anche
del carattere risalente e permanente dell’inquinamento;
che sarebbe appropriato ed opportuno che la P.A. con più ampie competenze non
solo in materia di viabilità, ma anche di pianificazione, assetto e governo del
territorio (la Regione) convocasse una conferenza di servizi, con la
partecipazione di tutti gli enti pubblici interessati, al fine di risolvere il
problema;
che, in conclusione, il ricorso in epigrafe si manifesta fondato e va accolto,
con l’effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato;
che le spese del giudizio possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 17 gennaio 2007.
Il Presidente f.f. l’Estensore
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