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TAR VENETO, Sez. I, ud. 17 gennaio 2007, sentenza n. 148
 

Inquinamento acustico ed atmosferico - Traffico veicolare - Divieto di transito agli autoveicoli non adibiti al trasporto di persone - Ordinanza contingibile e urgente - Inadeguatezza. E’ illegittima l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di limitazione della circolazione di autoveicoli non adibiti al trasporto di persone, emanata a fronte di una situazione di inquinamento atmosferico ed acustico sussistente da diversi anni, che postula piuttosto interventi strutturali e concertati tra le varie P.A. competenti. Simili interventi straordinari producono infatti ricadute sul territorio di altri comuni, trasferendo i problemi di inquinamento sulle altre aree interessate dai percorsi alternativi. E’ pertanto appropriato ed opportuno che, al fine di risolvere il problema, la P.A. con più ampie competenze non solo in materia di viabilità, ma anche di pianificazione, assetto e governo del territorio (la Regione) convochi una conferenza di servizi, con la partecipazione di tutti gli enti pubblici interessati. Pres. f.f. Stevanato, Est. Rocco - Comune di Villaverla e altri (avv. Meneguzzo) c. Comune di Vicenza (avv.ti Tirapelle e Checchinato) - T.A.R. VENETO, Sez. I - ud. 17 gennaio 2007, n. 148

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,

Prima Sezione


Ricorso n. 11/2007

Sent. n. 148/07


con l’intervento dei magistrati

Lorenzo Stevanato - Presidente f.f.
Italo Franco - Consigliere
Fulvio Rocco - Consigliere, relatore


ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA


sul ricorso n. 11/2007, proposto da COMUNE di VILLAVERLA in persona del Sindaco pro tempore, dal COMUNE di MALO, in persona del Sindaco pro tempore, dal COMUNE di MONTE di MALO, in persona del Sindaco pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Dario Meneguzzo, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Marco Giacomini in Venezia - Mestre, Galleria Teatro Vecchio 15;


contro


il SINDACO del COMUNE di VICENZA, non costituito in giudizio;
il COMUNE di VICENZA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Tirapelle e Loretta Checchinato, con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.a.r.;


e nei confronti


del COMUNE di COSTABISSARA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;


per l'annullamento
dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Vicenza p.g. n. 55624 del 10 ottobre 2006 avente ad oggetto la “limitazione della circolazione degli autoveicoli, non adibiti a trasporto di persone, di massa complessiva massima superiore a 7,5 tonnellate, nei tratti urbani di Strada del Pasubio e di Viale del Sole, nonché delle loro laterali di accesso e di uscita, per ragioni di tutela della salute pubblica;
nonché dell’Ordinanza del Direttore del Settore Mobilità del Comune di Vicenza p.g. n. 57237 del 17/10/2006, avente ad oggetto “Disciplina della circolazione stradale - Istituzione del “divieto di transito notturno, dalle 22.00 alle ore 6.00, ai veicoli non adibiti al trasporto di persone, di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, indicata dalla carta di circolazione, eccetto veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle cose”, nei tratti urbani di Strada del Pasubio e di Viale del Sole, nonché delle loro laterali di accesso e di uscita, in esecuzione dell’Ordinanza sindacale P.G. n. 55624 del 01/10/2006, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.


Visto il ricorso, notificato il 13.12.2006 e depositato presso la Segreteria il 4.1.2007, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale dell’11 ottobre 2006 (relatore il Consigliere Fulvio Rocco), gli avvocati: Meneguzzo per i Comuni ricorrenti e Tirapelle per il Comune di Vicenza;


considerato


che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.


Ritenuto in fatto e considerato in diritto:


che la situazione di inquinamento atmosferico e acustico sussiste, come è pacifico in atti, da vari anni e postula, per essere fronteggiata con qualche efficacia, interventi strutturali e concertati tra le varie P.A. competenti, e idonei a predisporre soluzione adeguate e, per quanto possibile, durature;
che interventi straordinari come quello qui contestato, oltre a non essere adeguati, producono ricadute sul territorio di altri comuni e comunque trasferiscono in altre aree (interessate dai percorsi alternativi) i problemi di inquinamento, aggravandoli;
che, d’altra parte, come lamentato con il ricorso, non paiono sussistere i presupposti per l’emissione di ordinanze contingibili e urgenti, alla luce anche del carattere risalente e permanente dell’inquinamento;
che sarebbe appropriato ed opportuno che la P.A. con più ampie competenze non solo in materia di viabilità, ma anche di pianificazione, assetto e governo del territorio (la Regione) convocasse una conferenza di servizi, con la partecipazione di tutti gli enti pubblici interessati, al fine di risolvere il problema;
che, in conclusione, il ricorso in epigrafe si manifesta fondato e va accolto, con l’effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato;
che le spese del giudizio possono essere compensate


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 17 gennaio 2007.
Il Presidente f.f. l’Estensore

 


 

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