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TAR VENETO, Sez. III, 24 gennaio 2007, sentenza n. 187
INQUINAMENTO ACUSTICO -
Zonizzazione - Inserimento nella stessa classe di aree aventi valenza e
destinazione diversa - Abitazioni e insediamenti industriali - Irragionevolezza.
Non risulta ragionevole, perché non fondato su una realistica
rappresentazione della situazione considerata, un azzonamento acustico che
preveda l’inserimento nella stessa classe di aree aventi valenza e destinazione
diversa, atteso che, in questo modo, si assoggettano tali aree agli stessi
limiti di emissione, pregiudicando le esigenze dei soggetti che operano nel
settore industriale, ove lo stesso legislatore ha consentito più elevati livelli
di rumorosità in considerazione delle esigenze scaturenti dalla natura
dell’attività svolta. (cfr. Tar Milano n. 1231/04). (Nella specie,
l’amministrazione comunale aveva creato una macrozona contenente parti del
territorio significativamente diverse per destinazione - zone C e D, interessate
da insediamenti industriali e da abitazioni - determinandosi ad attribuire,
nella medesima macrozona, una duplice, diversa classificazione acustica - II e
III -) Pres. De Zotti, Est . De Piero - F. s.r.l. (avv.ti Pettine e Falciani) c.
Comune di Cittadella (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 24 gennaio
2007, n. 187
INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione - Divieto di contatto diretto di aree
con grado acustico non immediatamente consecutivo - Art. 4 L. n. 447/95 -
Procedimento - Zone cuscinetto - Piani di risanamento acustico. La creazione
di macrozone che comprendano parti del territorio del tutto eterogenee non può
essere giustificata dall’esigenza di rispettare il divieto, sancito
normativamente dall’art. 4 della L. 447/95, di contatto diretto di aree aventi
grado acustico non immediatamente consecutivo (come può avvenire quando zone
urbanisticamente qualificate produttive sono collocate a ridosso di aree
residenziali). In tal caso, infatti, il piano di zonizzazione acustica dovrà
prevedere la realizzazione di zone cuscinetto, ovvero, se neppure questo è
praticabile, imporre piani di risanamento acustico. Pres. De Zotti, Est . De
Piero - F. s.r.l. (avv.ti Pettine e Falciani) c. Comune di Cittadella (avv.
Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 24 gennaio 2007, n. 187
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
terza Sezione
Ricorso n. 2312/04
Sent. n. 187/07
con l’intervento dei magistrati
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere relatore
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2312/04, proposto da FRO s.r.l., in persona del rappresentante
legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Osvaldo Pettine e Wanda
Falciani, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Venezia,
San Marco n. 3472;
contro
il Comune di Cittadella, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in
giudizio col patrocinio dell’avv. Alberto Cartia, con domicilio eletto presso la
Segreteria del T.A.R., a tenore dell’art. 35 R.D. 26.6.24 n. 1054;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale, della deliberazione del Consiglio comunale n.
11 del 7.4.2004 di adozione del Piano di Classificazione Acustica (e atti
connessi); e, quanto ai motivi aggiunti, del provvedimento consiliare n. 62 del
21.6.05, di approvazione del medesimo piano;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, notificati rispettivamente il 19.7.04 e
il 24.10.05 e depositati presso la segreteria il 26.7.04 e il 4.11.05, con i
relativi allegati;
visto l'atto di costituzione del resistente Comune di Cittadella, con i relativi
allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi - alla pubblica udienza del 9.11.06 (relatore il cons. De Piero) - l’avv.
Pettene, per la parte ricorrente e l’avv. Zaramella, in sostituzione di Cartia,
per il Comune;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. - La ricorrente Società rappresenta di essere proprietaria di un’area - dove
esercita la propria attività - “quasi tutta” ricadente in zona D1, che il Comune
ha ricompreso, ai fini della qui contestata classificazione acustica, nell’
“Isolato 20”, cui è stato attribuito il grado III.
Essa impugna, col ricorso principale, il provvedimento di adozione del Piano di
Classificazione Acustica (di seguito: “Piano”), e, coi motivi aggiunti, quello
di definitiva approvazione dello stesso, lamentando, appunto, che detta area sia
stata infine inserita nella classe III, anziché in V come dovevasi.
1.1. - In diritto lamenta:
1) violazione del principio di buon andamento della P.A., posto che il Comune,
prima di determinarsi, avrebbe dovuto attendere l’emanazione della nuova
disciplina regionale di dettaglio. Violazione di legge, in quanto il Piano è
stato adottato in asserita conformità alla DGRV n. 4313 del 21.9.93, peraltro
contenente disposizioni da ritenersi oramai inapplicabili.
L’art. 4 della L. 447 del 26.10.95 ha fissato alle Regioni il termine di un anno
per emettere linee guida e direttive per la classificazione acustica del proprio
territorio. La Regione Veneto non vi ha provveduto, ma ha - successivamente -
emesso una propria legge (n. 21 del 10.5.99) che, all’art. 3, affidava alla
Giunta regionale il compito di adeguare ed aggiornare le linee guida già
esistenti, adottate con la deliberazione giuntale n. 4313 del 21.9.93. Tale
adeguamento non è tuttavia ancora intervenuto.
In tale situazione, essendo mutato il quadro normativo di riferimento, non è
possibile (né legittimo) che i Comuni facciano riferimento alla DGR 4313/93.
2) Travisamento di fatto, insufficienza di istruttoria e violazione dell’art. 4,
comma 1, lett. a), della L. 447/95 e della stessa DGRV 4313/93, all. B, punto 4.
La legge stabilisce che la suddivisione del territorio comunale in classi
acustiche deve “tener conto delle preesistenti destinazioni d’uso del
territorio”, con ciò imponendo l’armonizzazione delle due strumentazioni
(urbanistica ed acustica) al fine di non vanificare (come è nella specie
avvenuto) il legittimo affidamento dei cittadini. Infatti, nel caso all’esame,
la ricorrente, i cui fondi ricadono - quasi per intero - in zona D1 (industriale
di completamento) di è vista inserire in classe acustica II, nella quale vanno
invece incluse le “aree a destinazione prevalentemente residenziale”, ove siano
presenti - oltre a case di abitazione - solo attività commerciali e artigianato
di servizio.
3) Travisamento di fatto, per essere stata artificiosamente ampliato il
perimetro dell’area acustica n. 20 al fine, ricomprendendovi anche aree D, di
“diluire” la presenza delle attività della ricorrente inserendovi aree a
prevalente destinazione residenziale.
La ricorrente lamenta che la perimetrazione dell’Isolato 20 sia irragionevole e
posta in essere al solo fine di accorpare insieme - illogicamente - aree
produttive e residenziali per “abbassarne” la classificazione acustica (che,
infatti, è risultata di grado II).
4) Altra illogicità e travisamento; violazione dei criteri posti dalla DGRV
4313/93; inapplicabilità del criterio parametrico.
La classificazione acustica va effettuata previa ricognizione delle
caratteristiche territoriali esistenti e suddividendo il territorio comunale in
sei ambiti sulla base del reale utilizzo del territorio medesimo, quindi
seguendo, in linea di massima, la zonizzazione urbanistica prevista dal P.R.G..
Tale criterio vale, in particolare per le classi I (aree particolarmente
protette) , V e VI (aree prevalentemente ed esclusivamente industriali).
Solo in via subordinata, e per classificare zone non aventi destinazione univoca
(e cioè quelle acusticamente rientranti nella classe II - prevalentemente
residenziale - III - di tipo misto - e IV - ad intensa attività umana) si
ricorrerà al criterio integrativo basato sull’analisi di parametri rilevanti ai
fini della produzione di rumore e di densità abitativa, commerciale, artigianale
e di livello di traffico.
Risulta quindi violato l’ordine delle priorità indicate dalle norme. Un’area
ricompresa in zona D non può che essere classificata in classe V.
5) Errore nell’applicazione dei parametri
L’Isolato 20 è stato classificato in classe II avendo totalizzato 5 punti.
Tuttavia essendo, appunto, tale punteggio pari a 5 e non inferiore a 5, l’area
doveva essere fatta rientrare - come risulta dalla tabella di cui a pg. 35 dello
Studio di zonizzazione - in classe III.
1.2. - Il Comune si è costituito, chiedendo la reiezione del ricorso ed
eccependone, in limine, l’inammissibilità per essere stato impugnato un atto
endoprocedimentale e non definitivo.
2. - Con motivi aggiunti, notificati in data 20.10.05, la ricorrente impugna
l’atto di approvazione del piano di classificazione acustica. Premesso che -
nonostante le osservazione presentate in sede di procedimento - la
classificazione dell’Isolato 20 non è mutata, la ricorrente ripropone tutti i
motivi di ricorso già esposti.
2.2. - Il Comune si è costituito anche per contrastare i motivi aggiunti,
ribadendo la legittimità del proprio operato ed eccependo, preliminarmente, l’
inammissibilità (sia del ricorso che dei motivi aggiunti) in quanto tendenti
all’annullamento in toto dei provvedimenti opposti e non solo in parte qua, cioè
all’Isolato n. 20.
In fatto, precisa altresì che - in esito all’accoglimento di una delle
osservazioni presentate dalla ricorrente (che ricalca il motivo n. 5 del
ricorso) - la classificazione della porzione di area, pur inclusa nell’Isolato
20, ove ha sede l’impresa di proprietà della stessa, è stata fatta rientrare non
più in classe II, ma in III.
2.3. - Entrambe le parti presentano memorie con cui puntualizzano e ribadiscono
le già rassegnate conclusioni.
In particolare, la ricorrente prende atto della scelta del Comune di procedere
alla nuova classificazione dell’Isolato 20 in classe III (ritenendo comunque
tale conclusione errata e non satisfattiva), laddove il Comune precisa che
l’inserimento in classe III riguarda solo “la porzione dell’Isolato 20 ove
insistono gli stabilimenti della Società ricorrente”.
3. - Dapprima vanno delibate le eccezioni di inammissibilità formulate dal
Comune resistente.
3.1. - Piuttosto che infondata, l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione
dell’atto di adozione del Piano - ritenuto dal Comune infraprocedimentale e,
quindi, non impugnabile autonomamente - è superata dai fatti, avendo comunque la
ricorrente provveduto ad impugnare anche l’atto terminativo del procedimento e
le modifiche dallo stesso apportate al regime delle aree di cui trattasi.
3.2. - Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso e
relativi motivi aggiunti per aver la ricorrente chiesto l’annullamento in toto e
non solo in parte qua dei provvedimenti opposti. Le impugnazioni sono,
all’evidenza, ammissibili, ma la disamina e la conseguente decisione non possono
che limitarsi a prendere in considerazione (conformemente alle istanze del
Comune) l’Isolato 20, contro la sola classificazione del quale, peraltro, la
ricorrente ha sollevato motivi di doglianza.
3.3. - Il Comune ribadisce, in più punti delle proprie difese, come la
classificazione acustica costituisca scelta di merito dell’Amministrazione,
insindacabile quindi, a suo dire, in questa ordinaria sede di legittimità.
Tale prospettazione non può essere
accolta. Come correttamente osserva la ricorrente, infatti, le scelte inerenti
la classificazione acustica non afferiscono al merito dell’attività
pianificatoria/programmatoria del Comune, ma sono espressione di discrezionalità
tecnica, ancorata all’accertamento di specifici presupposti di fatto. Il primo
dei quali è il preuso del territorio, proprio per non sacrificare oltremodo le
consolidate aspettative di coloro che si sono legittimamente insediati - per
quanto qui rileva - in zone qualificate industriali e, quindi, funzionalmente
deputare all’espletamento di attività produttive, che non debbono subire
limitazioni, a causa della classificazione acustica, non adeguatamente
giustificate (diversamente da ciò che potrebbe avvenire, ad esempio, per le
attività industriali localizzate in zona impropria).
Le doglianze sollevate dalla ricorrente potrebbero quindi ben essere infondate,
ma non sono certamente inammissibili.
6. - Nel merito, il ricorso e i relativi motivi aggiunti sono fondati, nei
termini di cui appresso.
Va precisato, in fatto, che l’area ove opera la ricorrente, classificata
urbanisticamente (in gran parte) D1, è stata inclusa in sede di adozione del
Piano di classificazione acustica, unitamente ad una serie di aree residenziali
(C2) e aree a parco adiacenti, nell’Isolato 20, classificato acusticamente in
classe II. In sede di approvazione del Piano stesso, in accoglimento di
un’osservazione presentata dall’istante (relativa all’errata valutazione dei
punteggi conseguiti attraverso il criterio parametrico), la classificazione
della sola area ove insiste l’azienda Fro s.r.l. (come precisa il Comune nella
propria ultima memoria) è passata dalla classe II alla III, laddove alla
rimanente parte dell’Isolato 20 è stata evidentemente confermata la classe II.
6.1. - L’istante, in sostanza, lamenta due ordini di illegittimità:
irragionevole perimetrazione dell’Isolato 20 (che accorpa zone industriali e
residenziali, all’asseritamente sviato fine di consentire l’abbassamento del
grado acustico) e erronea (conseguente) classificazione ai fini acustici.
6.2. - In merito alla perimetrazione dell’Isolato 20 si osserva che lo stesso
comprende, come esposto, sia un’area industriale - classificata urbanisticamente
D1 - che aree squisitamente residenziali (C2) e aree verdi.
Orbene, se la creazione di siffatta macroarea può dirsi - in astratto -
corrispondente ad uno dei principi generali indicati dalla DGRV 4313/93, e cioè
di “non creare micro suddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione
troppo frammentata” individuando, invece, macroaree di significativa ampiezza,
siffatto modo di operare contrasta, viceversa, con altro importante criterio e
cioè quello di individuare (ancorché “nei limiti del possibile”) “aree con
caratteristiche omogenee”.
Come ha precisato anche la giurisprudenza (in un caso molto simile, ove aree
urbanisticamente produttive sono state accorpare ad aree residenziali, peraltro
classificando l’intero comparto parte in classe IV, parte in V): “non risulta..
ragionevole, perché non fondato su una realistica rappresentazione della
situazione considerata, un azzonamento che preveda l’inserimento nella stessa
classe di aree aventi valenza e destinazione diversa, atteso che, in questo
modo, si assoggettano tali aree agli stessi limiti di emissione acustica,
pregiudicando le esigenze dei soggetti che operano nel settore industriale, ove
lo stesso legislatore ha consentito più elevati livelli di rumorosità in
considerazione delle esigenze scaturenti dalla natura dell’attività svolta.
Nella fattispecie in questione, l’amministrazione comunale, inserendo il
territorio sul quale insistono gli stabilimenti industriali di proprietà delle
ricorrenti nella classe V, nella quale, ai sensi della tabella 1 del D.P.C.M.
1.3.1991, sono ricomprese le aree interessate sia da insediamenti industriali
che da abitazioni, ha indubbiamente travisato i presupposti fattuali. Il comune
ha indubbiamente agito illegittimamente, estendendo l’ambito territoriale
dell’area da inserire nella classe V in modo da ricomprendere all’interno del
medesimo, oltre agli stabilimenti industriali, anche altre aree agli stessi
adiacenti ma aventi diversa destinazione. E l’inserimento in classe IV di una
fascia dell’area medesima è da ritenersi a maggior ragione erroneo. In
considerazione dell’esclusiva valenza industriale del territorio, sarebbe
risultata corretta la collocazione del sito nella classe VI (area esclusivamente
industriale)” (cfr. Tar Milano n. 1231/04).
Nel caso all’esame risulta oggettivamente difficile comprendere le ragioni per
cui il Comune ha creato una macrozona (Isolato 20) contenente parti del
territorio comunale tanto significativamente diverse per destinazione, come zone
D e C. L’irragionevolezza della scelta è confermata dalla circostanza che entro
il medesimo ambito, alla fine, il Comune si è determinato (necessariamente,
avendo utilizzato il metodo di valutazione parametrica - peraltro, come
correttamente rileva la ricorrente - neppure applicabile alle zone D. Si veda,
in tal senso, Tar Veneto n. 4298/05) ad attribuire una duplice, diversa,
classificazione acustica (II e III). Viene quindi ulteriormente dimostrata, per
facta concludentia, l’irragionevolezza della perimetrazione dell’Isolato 20.
6.3. - La creazione di un unico comparto acustico viene peraltro giustificata
col richiamo al divieto, posto dalle norme, di rendere contigue zone di
classificazione acustica molto diversa, come si sarebbe dovuto fare attribuendo
la propria “naturale” classificazione sia alla zona industriale (V o VI) che a
quella residenziale e/o mista (II, III o IV)
L’argomento non persuade.
In realtà, come stabiliscono la L. 447/95 (art. 4) e la DGRV 4313/93, se non può
essere rispettato, per la concreta situazione di fatto del territorio
(“preesistenti destinazioni d’uso”) il divieto di contatto diretto di aree che
aventi grado acustico non immediatamente consecutivo (come può avvenire quando
zone urbanisticamente qualificate produttive sono collocate a ridosso di aree
residenziali), il Piano dovrà prevedere la realizzazione di zone cuscinetto,
ovvero, se neppure questo è praticabile, imporre piani di risanamento acustico.
Ciò che invece non è ammissibile è la creazione di macrozone che comprendano
parti del territorio del tutto eterogenee.
6.4. - Oltre che la perimetrazione dell’Isolato 20, risulta errata (sia in
conseguenza di ciò, sia per l’ulteriore motivo di cui appresso) anche la
classificazione della zona D, ove insiste l’attività della ricorrente, nella
classe III.
E, invero, a tenore del DPCM 1.3.91 e della DGRV 4213/93 la III classe comprende
le “aree di tipo misto”, cioè le “aree rurali interessate da attività che
impiegano macchine operatrici” e le “aree urbane con media densità di
popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza
di attività artigianali ed assenza di attività industriali”; laddove la IV si
riferisce ad “aree con limitata presenza di piccole industrie”, aree portuali,
ovvero poste in prossimità di strade di grande comunicazione o di vie
ferroviarie, e, ancora, ad aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività
commerciali ed uffici e con presenza di attività artigianali (quali zone A e
centri città); e le classi V e VI si riferiscono ad aree prevalentemente
industriali (con scarsità di abitazioni) o esclusivamente industriali (prive di
insediamenti abitativi, ad eccezione della casa dei custodi o dei proprietari
dell’attività industriale).
Considerato che l’azienda della ricorrente è collocata in zona D (e non in zona
impropria, situazione nella quale possono essere svolte considerazioni in parte
diverse), quindi espressamente votata, a tenore di P.R.G., ad attività
produttiva, ancorché contigua (come spesso avviene nel Veneto) a zone
residenziali, alla stessa non può in alcun caso essere attribuita la classe
acustica III.
In definitiva, il ricorso è fondato e va quindi accolto; conseguentemente il
Piano di Zonizzazione Acustica viene annullato, in parte qua, limitatamente alla
classificazione della parte dell’Isolato 20 ove ricade la proprietà della
ricorrente, inserita in classe III.
7. - Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate tra le
parti tutte, sussistendone le ragioni di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei termini
di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il Piano impugnato.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9.11.2006.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
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