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TAR VENETO, Sez. III, 24 gennaio 2007, sentenza n. 188
INQUINAMENTO ACUSTICO – L. 447/95
– Piani di classificazione acustica – Coordinamento con la pianificazione
urbanistica – Preesistenti destinazioni d’uso. La legge statale - art. 4,
comma 1, lett. a), della L. 447/95 - prevede che, in sede di redazione dei Piani
di Classificazione Acustica sia rispettato, in primis, del criterio delle
preesistenti destinazioni d’uso, con ciò creando un’evidente saldatura tra la
pianificazione urbanistica e la classazione ai fini acustici, con l’intento di
evitare disarmonie o ingiustificate penalizzazioni. Pres. De Zotti, Est . De
Piero – P.Z. s.r.l. e altri (avv. Zen) c. Comune di Cittadella (avv. Cartia) -
T.A.R. VENETO, Sez. III – 24 gennaio 2007, n. 188
INQUINAMENTO ACUSTICO – Zonizzazione – Classificazione delle aree industriali
o prevalentemente industriali – Classe III – Esclusione. Le aree ove sono
insediate attività industriali (il cui precedente uso è reso urbanisticamente
significativo dalla zonizzazione D) vanno normalmente inserite, dal punto di
vista acustico, in classe V e VI (con la precisazione che la classe VI non è
“necessaria”, la sua previsione dipendendo da un mero accertamento in fatto, e
cioè che si tratti di zone esclusivamente industriali). Le aree prevalentemente
industriali possono, peraltro, essere inserite anche in classe IV (in ogni caso,
con esclusione della III, in cui vanno normalmente inserite aree urbane “con
limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali”),
ma solo quando - da un preciso accertamento di fatto - risulti che l’area è
caratterizzata da “limitata presenza di piccole industrie” e da “un’elevata
integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali”. Sicchè è in
contrasto con le disposizioni di cui al DPCM 1.3.91 l’inserimento in classe III
di un’area in cui siano ricompresse aree urbanisticamente industriali,
caratterizzate dalla presenza di un rilevante numero di aziende produttive.
Pres. De Zotti, Est . De Piero – P.Z. s.r.l. e altri (avv. Zen) c. Comune di
Cittadella (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III – 24 gennaio 2007, n. 188
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
terza Sezione
Ricorso n. 1830/04
Sent. n. 188/07
con l’intervento dei magistrati
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere relatore
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1830/04, proposto da Prefabbricati Zanon s.r.l., Selco s.r.l.,
Teloni Tosetto s.r.l., Extend s.r.l.,Soram s.r.l., Zen Impianti s.r.l.,
Zooveneta s.r.l., la Rometta s.r.l., Brentalcementi s.r.l., Attilio Frasson,
Alma Maria bassi, Fabio Pierobon, Fulvia Rebellato, Lina Pierobon, Alberto
Pierobon e Luciana Pierobon, in persona dei legali pro tempore, rappresentati e
difesi dall’avv. Pierfrancesco Zen, con elezione di domicilio presso lo studio
dell’avv. Gianluca Rizzardi in Venezia, via delle Industrie n. 19/c;
contro
il Comune di Cittadella, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in
giudizio col patrocinio dell’avv. Alberto Cartia, con domicilio eletto presso la
Segreteria del T.A.R., a tenore dell’art. 35 R.D. 26.6.24 n. 1054;
e con l’intervento ad adjuvandum
dell’Unione degli Industriali della Provincia di Padova, rappresentata e
difesa dall’avv. Alessandro Veronese, con domicilio eletto presso lo stesso in
Venezia, via delle Industrie n. 19/c, e di Cortal Extrasov s.p.a., con
patrocinio dell’avv. Pierfrancesco Zen, ut supra domiciliato;
di Cortal Extrasoy S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentatata e difesa dall’avv.to Pierfrancesco Zen, con elezione di
domicilio presso lo studio dell’avv.to Nicola Bardino, in Venezia Mestre, Calle
del Sale n. 33,
per l'annullamento
quanto al ricorso principale, della deliberazione del Consiglio comunale n.
11 del 7.4.2004 di adozione del Piano di Classificazione Acustica (e atti
connessi); e, quanto ai motivi aggiunti, del provvedimento consiliare n. 62 del
21.6.05, di approvazione del medesimo Piano;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, notificati rispettivamente il 15.6.04 e
3.10.05 il e depositati presso la segreteria l’1.7.04 e il 10.10.05, con i
relativi allegati;
visto l'atto di costituzione del resistente Comune di Cittadella, con i relativi
allegati;
visti gli atti di intervento ad adjuvandum dispiegati dall’ Unione degli
Industriali della Provincia di Padova e da Cortal Extrasov s.p.a.,
visti gli atti tutti della causa;
uditi - alla pubblica udienza del 9.11.06 (relatore il cons. De Piero) - l’avv.
Zen per i ricorrenti, l’avv. Zaramella, in sostituzione di Cartia, per il
Comune, l’avv. Veronese per l’Unione Industriali della Provincia di Padova, e
l’avv.to Stragliotto su delega di Zen per gli intervenienti ad adiuvandum Cortal
Extrasoy;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. - Gli istanti rappresentano di essere proprietari di immobili ad uso
artigianale e imprese insediate in una ben definita area del Comune di
Cittadella, a destinazione industriale di completamento D1, denominata, ai fini
della classazione acustica, “Isolato 11”.
Essi impugnano, col ricorso principale, il provvedimento di adozione del Piano
di Classificazione Acustica (di seguito: “Piano”), e, coi motivi aggiunti,
quello di definitiva approvazione dello stesso, lamentando che l’area sia stata
inserita nella classe III, anziché in V o VI, come dovevasi, e che nel perimetro
dell’area così classificata sia stata ricompresa anche una zona urbanisticamente
qualificata E3, e ne siano invece state escluse altre aree D1.
1.1. - Premessi ampi cenni in fatto sul complesso iter seguito dal Piano, e
giustificato altresì l’interesse a proporre ricorso già contro il provvedimento
di adozione, ancorché non definitivo, in diritto lamentano:
1) violazione dell’art. 4 della L. 447/95; dell’art. 1 del DPCM 14.11.97 e
dell’art. 2 del DPCM 1.3.91 e Tabelle allegate, nonché della DGRV 4313/93 -
quanto alla mancata previsione della classe VI; mancanza di criteri di
classificazione acustica determinati con legge regionale e carenza di
motivazione.
Nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Comune di Cittadella non è
prevista la classe VI (aree esclusivamente industriali), come invece richiesto
dalle disposizioni statali e regionali indicate (e dalla stessa prima stesura
del Piano), che prescrivono la suddivisione del territorio in 6 diverse classi.
La questione è di grande rilievo dato che in censuario di Cittadella esistono da
lungo tempo ben quattro zone industriali aventi i caratteri per essere inserite
in classe VI.
Le aree ove sono ubicati gli immobili di cui si controverte, inoltre, sono
urbanisticamente classificate D1 (industriale di completamento) cosicché la
mancata previsione della classe VI appare ingiustificabile e non adeguatamente
motivata.
Inoltre, la Regione Veneto non ha provveduto a determinare i criteri di cui
all’art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95.
2) Violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95 e della DGRV
4313/93 - quanto alla mancata considerazione delle preesistenti destinazioni
d’uso del territorio. Carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà.
La cartografia utilizzata per la redazione del Piano non è aggiornata, infatti
non vi compaiono numerosi insediamenti produttivi sorti dopo il 1997.
In particolare, per quanto concerne l’Isolato 11 (ove ricadono gli immobili di
proprietà dei ricorrenti), non risultano indicate molte aziende esistenti,
cosicché la scelta di classificarlo in classe III pare determinata da una
inesatta rappresentazione della realtà. Questa conclusione, inoltre, viola la
prescrizione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95, che impone ai
Comuni di procedere alla classificazione acustica “tenendo conto delle
preesistenti destinazioni d’uso del territorio”, previa ricognizione (come
stabilito anche dalla Regione) delle caratteristiche territoriali esistenti.
Un’area D non può essere fatta rientrare nella classe III.
3) Violazione della DGRV 4313/93; contraddittorietà illogicità.
Il Piano è stato preceduto dallo studio del dott. Farina, che dichiara di
rifarsi ai criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4313/93.
Tale provvedimento è stato tuttavia mal applicato. L’estensore espone infatti di
aver utilizzato in primis il criterio della “classificazione mediante punteggi
parametrici”, di cui al punto 4.0 della DGRV 4313/93, con applicazione dei
seguenti indici: densità della popolazione, tipologia e densità del traffico,
densità delle attività commerciali e terziarie e densità delle attività
artigianali.
Tuttavia la DGRV 4313/93 prevede la possibilità di applicare tale criterio solo
per le aree “urbane” e non anche per quelle “industriali”, per le quali valgono,
invece, le regole di cui ai DPCM 1.3.91 e 14.11.97 e quanto indicato al punto
2.0 della delibera regionale.
Se correttamente intesi, i criteri avrebbero dovuto portare alla classificazione
dell’area quale esclusivamente o almeno prevalentemente industriale, quindi
all’attribuzione della classe VI o V (come peraltro previsto anche nella bozza
di Piano del 1999).
Nella classe III rientrano solo le “aree urbane con limitata presenza di
attività artigianali e assenza di attività industriali”.
Da ultimo, i ricorrenti ribadiscono che la classificazione acustica non può
ignorare né sconfessare toralmente quella urbanistica.
4) Violazione del DPCM 14.11.97 e del DPCM 1.3.91, nonché della DGRV 4313/93, in
relazione alle aree da inserire in classe II o III.
A tenore delle norme richiamate, nella classe II vanno inserite le aree ad uso
prevalentemente residenziale, prive di attività industriali ad artigianali, e
nella III le aree di tipo misto, caratterizzate dalla presenza di modeste
attività artigianali, ma prive di attività industriali.
Non appare quindi giustificabile l’attribuzione di tale classe all’Isolato 11,
che è una delle zone a maggior densità di attività industriali.
5) Violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95, per mancanza di
zone cuscinetto. Carenza di motivazione e disparità.
La legge impone di collocare tra zone di diversa classificazione (di grado non
contiguo) delle aree cuscinetto. Ciò in molti casi (puntualmente individuati)
non è stato fatto.
6) Violazione del D.M. 16.3.98.
I rilievi fonometrici effettuati nel territorio comunale non sono conformi alle
disposizioni previste in tale decreto, per espressa ammissione dello stesso
tecnico che li ha effettuati.
7) Violazione degli artt. 42 e 48 del D.Lg. 267/00. Irragionevolezza,
ingiustizia e disparità. Carenza di istruttoria e di motivazione.
L’approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica è di competenza della Giunta
municipale e non del Consiglio, dati i suoi contenuti tecnici.
L’atto non è comunque sorretto da adeguata motivazione. Per quanto concerne, in
specie, l’Isolato 11, si lamenta come in esso siano state ricomprese un’area
ancora classificata agricola E3, e vi siano state invece escluse attigue aree
industriali.
Altre doglianze vengono svolte riguardo singoli aspetti del Piano o della
zonizzazione, che non riguardano direttamente l’area ove insistono le aziende
dei ricorrenti.
8) Contraddittorietà e illogicità.
2. - Si è costituito in giudizio il Comune di Cittadella, che puntualmente
controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
In limine, ne eccepisce l’inammissibilità essendo stato impugnato un atto non
conclusivo del procedimento, che non è, quindi, definitivo.
3. - Sono intervenuti, ad adjuvandum, l’Unione degli Industriali della Provincia
di Padova e Cortal Extrasov s.p.a., che sostengono le ragioni dei ricorrenti,
con analoghi motivi.
4. - In data 3.10.05, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti contro l’atto
di definitiva approvazione (con modifiche, peraltro irrilevanti rispetto alla
loro posizione, dato che non riguardano l’Isolato 11) del Piano.
Gli istanti ribadiscono tutti i motivi di illegittimità già esposti e, nei
confronti del nuovo atto eccepiscono ancora:
1) violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95 e della DGRV
4313/93 - quanto alla mancata considerazione delle preesistenti destinazioni
d’uso del territorio. Carenza di istruttoria e illogicità.
Benché la cartografia sia stata aggiornata, essa risulta ancora incompleta. Tale
(sia pure insufficiente) ricognizione non ha peraltro comportato alcuna nuova
valutazione dello stato di fatto, né alcuna modifica delle scelte già
effettuate.
2) Contraddittorietà e illogicità. Violazione degli artt. 44, 49 e 107 del D.Lg.
267/00. Carenza del parere di regolarità tecnica.
In sede di approvazione, sono state introdotte alcune varianti, in parte
conseguenti all’accoglimento di osservazioni di privati, in parte a emendamenti
presentati - solo in tale sede - dai consiglieri comunali. Queste ultime non
sono state precedute da adeguata istruttoria e dal necessario contraddittorio.
E’ mancata anche una esplicita approvazione del Piano nel suo complesso.
E’ parimenti assente il parere di regolarità tecnica (espresso solo
sull’originaria proposta di deliberazione e non anche sugli emendamenti).
3) Mancanza di istruttoria e di contraddittorio. Illogicità e ingiustizia.
Violazione degli artt. 33, 41 e 41 dello Statuto comunale.
Gli emendamenti non sono stati preceduti da adeguata istruttoria. E’ mancato il
contraddittorio con gli interessati e con gli stessi consiglieri comunali.
4.1. - Il Comune si è costituito anche per contrastare i motivi aggiunti,
ribadendo la legittimità del proprio operato ed eccependo, preliminarmente, l’
inammissibilità (sia del ricorso che dei motivi aggiunti) nella parti in cui
censurano prescrizioni che non riguardano direttamente i ricorrenti o svolgono
motivi nei confronti di Isolati in cui non hanno sede le proprie aziende.
Eccepisce altresì l’inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse di
alcuni ricorrenti (non meglio identificati) che agiscono nella mera dichiarata
veste di proprietari di immobili ad uso industriale siti entro l’Isolato 11, in
quanto non riceverebbero dall’atto alcuna lesione.
Lamenta ancora, il Comune, l’inammissibilità di alcuni motivi per genericità
ovvero perché riferiti al merito delle scelte amministrative.
Rileva infine la tardività dell’intervento ad adjuvandum di Cortal Extrasov
s.p.a., notificato al Comune in data 22.12.2005, in quanto la stessa è titolare
di una posizione giuridica soggettiva che la legittimava ad agire in proprio,
quindi l’intervento per essere ammissibile (e valere quale autonomo ricorso)
doveva essere proposto entro l’ordinario termine di decadenza.
5. - Dapprima, vanno delibate le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune di
Cittadella, che risultano in parte fondate.
5.1. - La prima (inammissibilità del ricorso avverso l’atto di adozione del
Piano) può ritenersi superata, poichè i ricorrenti hanno comunque
tempestivamente impugnato anche l’atto di approvazione, conclusivo del
procedimento, che, per quanto concerne l’Isolato 11, non dispone nulla di
diverso.
5.2. - Infondata (se non anche inammissibile per genericità) è l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per carenza di interesse dei ricorrenti che agiscono
nella sola qualità di proprietari di immobili ad uso industriale ricompresi
nell’Isolato 11.
E’ infatti palese che la classificazione in classe III comporta l’impossibilità
di allocare in tali edifici una quantità di attività ad elevata rumorosità
(incompatibile con la classificazione), con negativi riflessi sulla posizione
giuridica soggettiva dei ricorrenti, quanto meno sotto il profilo economico, il
che costituisce interesse più che sufficiente a sorreggere il ricorso.
5.3. - E’ invece fondata l’eccezione di inammissibilità (quantunque
genericamente formulata) dei motivi di ricorso che riguardano Isolati diversi da
quello ove insistono le proprietà o le aziende dei ricorrenti, non avendo gli
istanti alcun apprezzabile interesse a dolersi di prescrizioni che non li
riguardano.
5.4. - Da respingere è anche l’eccezione di inammissibilità dei motivi inerenti
la classazione dei singoli Isolati e la perimetrazione degli stessi perchè,
secondo la prospettazione del Comune, afferenti al merito amministrativo,
insindacabile se non per macroscopica irragionevolezza.
Così non è, dato che - come verrà in prosieguo precisato - i ricorrenti
lamentano precise e specifiche violazione delle prescrizioni normative. Tali
doglianze ben potrebbero essere infondate, ma non certamente inammissibili.
5.5. - Ancora e, da ultimo, appare fondata l’eccezione di tardività
dell’intervento ad adjuvandum dispiegato da Cortal Extrasov s.p.a., la quale -
essendo direttamente interessata all’annullamento della classazione ai fini
acustici dell’area ove è insediata - avrebbe dovuto proporre ricorso principale.
La giurisprudenza ammette che il soggetto che si trova in una posizione omogenea
rispetto a quella del ricorrente (e che lo legittimerebbe al ricorso) dispieghi
atto di intervento, tuttavia - posto che in tale ipotesi l'interveniente non fa
valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione
di provvedimenti immediatamente lesivi - l’intervento deve essere effettuato
negli ordinari termini decadenziali (C.S., sez. IV, n. 3601/05; Tar Veneto, sez.
II n. 4151/03; Tar Lazio, sez. II, n. 12330/06).
6. - Nel merito, il ricorso e i relativi motivi aggiunti sono fondati, nei
termini di cui appresso.
In particolare, sussistono, e sono assorbenti, i motivi di violazione dell’art.
4 della L. 447/95 e della DGRV n. 4313/93, nonché di travisamento di fatto e
irragionevolezza.
L’art. 4 citato stabilisce che le Regioni provvederanno entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della legge, a definire, con proprie norme
- per quanto qui rileva - “ i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti
destinazioni d'uso del territorio ….procedono alla classificazione del proprio
territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni”. La Regione Veneto
non ha espressamente provveduto all’emanazione di nuovi criteri, in quanto già
in precedenza, aveva definito, con D.G.R. n. 4313 del 21.9.93, dettagliati
“criteri orientativi per le Amministrazioni comunali del Veneto nella
suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1
allegata al DPCM 1.3.91”.
Il Comune di Cittadella, nell’elaborare il proprio Piano di Classificazione
Acustica a tali - tuttora vigenti - regole si è espressamente richiamato.
6.1. - La legge statale impone che in sede di redazione dei Piani di
Classificazione Acustica sia rispettato, in primis, del criterio delle
preesistenti destinazioni d’uso, con ciò creando un’evidente saldatura tra la
pianificazione urbanistica e la classazione ai fini acustici, con l’intento di
evitare disarmonie o ingiustificate penalizzazioni.
Il DPCM 1.3.91 e le disposizioni regionali conseguenti suddividono l’ambito
territoriale comunale in sei classi: la I riguarda le “aree particolarmente
protette” (ospedali, scuole, parchi pubblici, ecc); la II le “aree a
destinazione prevalentemente residenziale”, ove sono presenti - oltre a case di
abitazione - solo attività commerciali e artigianato di servizio; la III le
“aree di tipo misto”, riferita a “aree rurali interessate da attività che
impiegano macchine operatrici” (tutte le zone E) e ad “aree urbane con media
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con
limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali”;
la IV le “aree con limitata presenza di piccole industrie”, le aree portuali,
ovvero poste in prossimità di strade di grande comunicazione o di vie
ferroviarie, e, ancora, le aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività
commerciali ed uffici e con presenza di attività artigianali (quali zone A e
centri città); le classi V e VI si riferiscono ad aree prevalentemente
industriali (con scarsità di abitazioni) o esclusivamente industriali (prive di
insediamenti abitativi, ad eccezione della casa dei custodi o dei proprietari
dell’attività industriale).
6.1.1. - L’Isolato 11, ove tutti gli edifici dei ricorrenti sono collocati, è
urbanisticamente qualificato zona D1 - industriale di completamento - ed è
situato in fregio alla ferrovia. Esso è indubbiamente una zona (come è frequente
nel Veneto) ove accanto ad edifici destinati ad attività industriali sono sorte,
nel tempo, anche un certo numero di abitazioni.
Il Piano in contestazione attribuisce all’Isolato 11 la classe III e ciò
risulta, anche alla stregua della mera lettura delle norme richiamate,
palesemente irragionevole, per un triplice ordine di motivi: innanzi tutto
perché per le aree industriali (urbanisticamente D) sono previste espressamente
le due classi V e VI secondo che tali zone risultino - di fatto - destinate
esclusivamente o prevalentemente all’attività industriale, con la possibilità
peraltro di inserire in classe IV gli ambiti ove esista una rilevante
commistione tra residenza ed attività produttive (e tale giudizio dipende
esclusivamente dalla ricognizione in fatto - effettuata sulla base di dati certi
e aggiornati - delle singole zone). Secondariamente perché in classe III vanno
normalmente inserite aree urbane “con limitata presenza di attività artigianali
ed assenza di attività industriali”; e, infine, perché, come correttamente
osservato dai ricorrenti, il metodo di valutazione per parametri, usato dal
Comune per la classazione anche delle aree D, non è stato correttamente
utilizzato.
E, invero, poiché i parametri da prendere in considerazione sono: densità della
popolazione, traffico veicolare e ferroviario, attività commerciali e terziarie
e attività artigianali, non può che derivarne che tale metodo debba essere usato
solo nelle aree ove non siano presenti anche attività industriali, propriamente
dette e ricompresse in zona D (cfr. Tar Veneto, n. 4298/05).
In altri termini: le aree ove sono insediate attività industriali (il cui
precedente uso è reso urbanisticamente significativo dalla zonizzazione D) vanno
normalmente inserite, dal punto di vista acustico, in classe V e VI (con la
precisazione che la classe VI, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti,
non è affatto “necessaria”, la sua previsione dipendendo da un mero accertamento
in fatto, e cioè che si tratti di zone esclusivamente industriali. Il Comune ha
dimostrato che non vi sono, in Cittadella, aree aventi tale caratteristica, con
conseguente legittimità della mancata previsione della classe VI). Le aree
prevalentemente industriali possono, peraltro, essere inserite anche in classe
IV (in ogni caso, con esclusione della III, per le ragioni esposte), ma solo
quando - da un preciso accertamento di fatto - risulti che l’area è
caratterizzata da “limitata presenza di piccole industrie” e da “un’elevata
integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali”.
L’inserimento dell’Isolato 11 in classe III, in definitiva, poiché in esso sono
ricomprese aree urbanisticamente industriali, caratterizzate dalla presenza di
un rilevante numero di aziende produttive, appare in contrasto con le
disposizioni di legge e frutto di istruttoria errata o insufficiente e di
illogica e non adeguatamente ponderata applicazione dei criteri.
Il ricorso va quindi accolto e il Piano di Zonizzazione Acustica annullato in
parte qua, limitatamente alla classificazione dell’Isolato 11.
6.2 - Ciò consente di prescindere da un approfondito esame della (oggettivamente
diversa) posizione di Brentalcementi s.r.l., che è azienda industriale in zona
impropria, sanata ex L.r. 11/87, dal momento che ricadendo la stessa nell’ambito
dell’Isolato 11, l’annullamento della classificazione vale comunque anche nei
confronti della stessa.
7. - Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate tra le
parti tutte, sussistendone le ragioni di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte, nei
termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua
(limitatamente alla classificazione dell’Isolato 11) il Piano impugnato.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9.11.2006.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
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