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TAR VENETO, Sez. I, 25 giugno 2007, sentenza n. 2034
 

APPALTI – Associazioni - Scelta del contraente con la pubblica amministrazione – Competizione tra soggetti a connotazione imprenditoriale (nella specie, cooperative sociali) e ONLUS – Impossibilità. In un medesimo procedimento di scelta del contraente con la pubblica amministrazione non possono logicamente farsi competere soggetti che statutariamente svolgono attività di carattere imprenditoriale, come accade per le cooperative sociali, con soggetti rientranti nel novero delle associazioni di volontariato di cui alla L. 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni e, conseguentemente, privi di finalità di lucro (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. III, 9 marzo 2000 n. 1869, nonché T.A.R. Toscana, Sez. I, 2 agosto 2002 n. 1708). Tale impossibilità, che deve riguardare in genere tutti i procedimenti di scelta, può venir meno soltanto qualora i soggetti aventi natura di ONLUS decidano di assumere la configurazione di impresa sociale, a’ sensi del D.L.vo 24 marzo 2006 n. 155. Pres. Amoroso, Est. Rocco – L. soc. coop. (avv. Giordano) c. Comune di Spinea (avv. Trenti) - T.A.R. VENETO, Sez. I – 25 giugno 2007, n. 2034

APPALTI – Gara pubblica per l’affidamento di un servizio – Illegittima ammissione di associazioni di volontariato – Successiva revoca – Ditta che sarebbe risultata aggiudicataria – Risarcimento del danno relativo alla fase precontrattuale. Nel caso in cui sia stata indetta una gara pubblica per l’affidamento di un servizio alla quale siano stati illegittimamente ammesse delle associazioni di volontariato e tale gara sia poi stata revocata dall'amministrazione appaltante, in favore della ditta che sarebbe risultata aggiudicataria a seguito dell’esclusione delle associazioni illegittimamente ammesse può riconoscersi il diritto ad ottenere il risarcimento del danno relativo alla fase precontrattuale in cui esso si è verificato, restando escluso, perciò, il danno emergente ed il lucro cessante da connettersi all'integrale adempimento della prestazione contrattuale. Pres. Amoroso, Est. Rocco – L. soc. coop. (avv. Giordano) c. Comune di Spinea (avv. Trenti) - T.A.R. VENETO, Sez. I – 25 giugno 2007, n. 2034

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,

prima Sezione


Ricorso n. 2281/2006

Sent. n. 2034/07


con l'intervento dei magistrati:

 

Bruno Amoroso Presidente
Elvio Antonelli Consigliere
Fulvio Rocco Consigliere, Estensore


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso R.G. 2281/2006, proposto dalla Linfa Società Cooperativa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Giordano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, a’ sensi dell’art. 35 del R.D..26 giugno 1924 n. 1054,


contro


il Comune di Spinea (Venezia), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Laura Trenti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, a’ sensi dell’art. 35 del R.D..26 giugno 1924 n. 1054,


e nei confronti di


Limosa Soc. Coop., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
Ekoclub International, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;


per l’annullamento


della determinazione del dirigente preposto all’Ufficio di Segreteria del Comune di Spinea n. 748 dd. 4 agosto 2006, recante l’approvazione dei verbali di trattativa privata mediante gara ufficiosa per l’affidamento in convenzione del Centro di educazione ambientale e dell’Oasi del Parco Nuove Gemme, laddove si dispone la mancata aggiudicazione della gara medesima; della nota Prot. n. 20921 dd. 5 luglio 2006, a firma del Presidente della Commissione giudicatrice della gara medesima, recante la richiesta ai concorrenti di fornire un prospetto delle attività che essi si impegnano inderogabilmente a svolgere nella vigenza della convenzione e a fronte del contributo comunale di € 12.500,00.- erogato per la gestione del Centro e dell’Oasi; della determinazione n. 01039-2006/22 dd. 16 ottobre 2006, a firma del Responsabile U.O.S. Ambiente e Patrimonio del Comune di Spinea, recante l’approvazione della nuova convenzione tra l’Associazione Ekoclub International e il medesimo Comune di Spinea per la gestione congiunta del Centro di educazione ambientale e dell’Oasi del Parco Nuove Gemme per il periodo 20 ottobre 2006 – 20 ottobre 2007; nonché


per il risarcimento
del danno discendente dai provvedimenti impugnati.


Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 15 novembre 2006 e depositato il 22 novembre 2006;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Spinea;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;


uditi nella pubblica udienza del 7 giugno 2007 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. S. Giordano per la Linfa Società Cooperativa e l’Avv. L. Trenti per il Comune di Spinea;


ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO


1.1. La ricorrente, Linfa Società Cooperativa, espone che il Comune di Spinea (Venezia) ha in passato concesso in gestione al WWF l’Oasi ed il Centro di educazione ambientale (C.E.A.) ubicati nel Parco Nuove Gemme, ricadente nel territorio comunale.
Dopo aver risolto tale rapporto con il WWF, l’Amministrazione Comunale ha emesso in data 1 giugno 2006 un bando di “trattativa privata preceduta da gara ufficiosa” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
La ricorrente espone di aver partecipato al procedimento dimettendo – tra l’altro – copia del proprio statuto, debitamente approvato con rogito notarile (cfr. ibidem, doc. 6) e dal cui art. 4 risulta che il proprio oggetto sociale “è in armonia con la missione del WWF Internazionale e con le finalità del WWF Italia”, in quanto si identifica nel fine della conservazione della natura, dei processi ecologici e della tutela ambientale.
Alla medesima gara hanno pure partecipato la Limosa Soc. coop. a r.l. avente sede a Venezia-Marghera e che ha parimenti dimesso il proprio statuto pure redatto in forma di atto pubblico, nonché l’Associazione Ekoclub International – ONLUS, la quale avrebbe viceversa dimesso il proprio statuto privo di data certa e con deliberazione di autorizzazione dell’organo competente priva dell’indicazione del verbale della relativa seduta.
In data 3 luglio 2006 la Commissione giudicatrice della gara, “esaminata la documentazione prodotta dai partecipanti alla trattativa privata”, ha ritenuto “necessario che le proposte vengano ulteriormente precisate, con particolare riferimento alle attività che i soggetti interessati si impegnano a svolgere inderogabilmente a fronte del contributo finanziario comunale, in quanto le proposte progettuali prevedono un’ampia gamma di attività senza che sia specificato chiaramente se esse saranno realizzate senza un ulteriore, diverso e specifico finanziamento pubblico” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Con nota Prot. n. 20921 dd. 5 luglio 2006 il Presidente della Commissione giudicatrice della gara ha quindi chiesto a ciascuna delle concorrenti di far pervenire entro il giorno 24 dello stesso mese un prospetto delle attività che esse si impegnano inderogabilmente a svolgere nella vigenza della convenzione e a fronte del contributo comunale di € 12.500,00.- erogato per la gestione del Centro e dell’Oasi.
Linfa ha depositato in data 24 luglio 2006 un dettagliato prospetto delle attività da essa previste, peraltro accompagnato da una lettera indirizzata in pari data al Presidente della Commissione giudicatrice della gara ed avente il seguente tenore: “In risposta alla Vs. richiesta, a firma del Presidente della Commissione giudicatrice, dottor Roberto Natale, di trasmettere un prospetto riepilogativo delle attività che le Associazioni/ditte partecipanti alla gara, indetta con bando prot.16875/01.06.2006, si impegnano “inderogabilmente a svolgere nel periodo previsto dalla convenzione, a fronte dell’affidamento della gestione del C.E.A. e dell'OASI, nonché del contributo comunale di € 12.500,00.- annui. Ciò al fine di permettere alla commissione giudicatrice di esprimere le sue valutazioni, non già su quello che. in astratto potrebbe essere realizzato, ma specificamente sulle attività che effettivamente saranno svolte”. La Cooperativa Linfa, con riferimento alla richiesta in oggetto,premesso che non è ben chiara la natura dell’ulteriore richiesta, nel grado di definizione e precisazione richiesto, supponendo che oggetto di ulteriore valutazione da parte della Commissione non può essere che un maggior dettaglio di quanto già precisamente indicato nella proposta di attività presentata, e quindi la scheda riepilogativa, con maggior grado di definizione delle precise attività già indicate dai concorrenti in sede di offerta, non possa intendersi come integrazione della precedente offerta con ulteriori attività e/o indicazioni non previste in sede di offerta, in quanto verrebbe snaturata la natura stessa della gara. Sulla base della specifica richiesta formulata dalla Commissione, presenta la seguente scheda riepilogativa allegata delle attività che la Linfa si impegna inderogabilmente a svolgere nel periodo previsto dalla convenzione, quale sintesi di quanto indicato nella proposta presentata nei termini previsti dal bando” (cfr. ibidem, doc. 7).
La ricorrente afferma che pure Limosa ha inoltrato omologhi chiarimenti (cfr. ibidem, doc. 8), nel mentre Ekoclub avrebbe presentato deduzioni asintetiche e prive, comunque di analiticità (cfr. ibidem, doc. 9).
La Commissione giudicatrice si è quindi nuovamente riunita in data 31 luglio 2006, e nel relativo processo verbale si legge quanto segue: “… La Commissione rileva che nessuno dei soggetti partecipanti ha corredato la propria proposta di un piano gestionale delle attività da realizzarsi nell’arco di tempo previste dal bando, limitandosi ad illustrare le forme delle possibili attività senza che queste potessero leggersi in maniera sinergica all’interno di un quadro unitario e finalisticamente orientato”; conseguentemente la Commissione “non ritiene opportuno aggiudicare l’affidamento della gestione in convenzione del C.E.A. e dell’Oasi del Parco Nuove Gemme, soprattutto tenendo presente la durata triennale prevista” e “ritiene comunque necessario, al fine di non interrompere le attività di gestione sia del C.E.A. che dell’Oasi, e nelle more di espletamento di una nuova gara, consultare per l’affidamento temporaneo di un anno, l’unica associazione ONLUS di volontariato partecipante alla gara, ovvero la Ekoclub International- ONLUS” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
A sua volta, con determinazione n. 01039-2006/22 dd. 16 ottobre 2006 la Responsabile dell’U.O.S. Ambiente e Patrimonio, nel presupposto “che nessuno dei soggetti partecipanti ha corredato la propria proposta progettuale di un piano gestionale delle attività che effettivamente avrebbero svolto a fronte delle condizioni previste dal bando e che quindi la Commissione giudicatrice non ha ritenuto opportuno procedere all’aggiudicazione stessa”, ha disposto l’affidamento temporaneo per il periodo di un anno del C.E.A. e dell’Oasi a favore di Ekoclub, in quanto “unica associazione ONLUS di volontariato partecipante alla gara”.


1.2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe Linfa chiede l’annullamento della determinazione del dirigente preposto all’Ufficio di Segreteria del Comune di Spinea n. 748 dd. 4 agosto 2006, recante l’approvazione dei verbali di trattativa privata mediante gara ufficiosa per l’affidamento in convenzione del Centro di educazione ambientale e dell’Oasi del Parco Nuove Gemme, laddove si dispone la mancata aggiudicazione della gara medesima; nonché l’annullamento della nota Prot. n. 20921 dd. 5 luglio 2006, a firma del Presidente della Commissione giudicatrice della gara medesima e recante la richiesta ai concorrenti di fornire un prospetto delle attività che essi si impegnano inderogabilmente a svolgere nella vigenza della convenzione e a fronte del contributo comunale di € 12.500,00.- erogato per la gestione del Centro e dell’Oasi; e, ancora, l’annullamento della determinazione n. 01039-2006/22 dd. 16 ottobre 2006, a firma del Responsabile U.O.S. Ambiente e Patrimonio del Comune di Spinea, recante l’approvazione della nuova convenzione tra l’Associazione Ekoclub International e il medesimo Comune di Spinea per la gestione congiunta del Centro di educazione ambientale e dell’Oasi del Parco Nuove Gemme per il periodo 20 ottobre 2006 – 20 ottobre 2007.
La ricorrente deduce al riguardo - nel presupposto che la “trattativa privata previa gara ufficiosa” posta in essere dall’Amministrazione Comunale si configurerebbe, in realtà, quale vera e propria gara stante l’avvenuto inoltro di un invito plurimo alle imprese a presentare offerte, in ordine al quale le imprese medesime sono state reciprocamente poste a conoscenza – l’avvenuta violazione dell’art. 7, comma 1, lett. b), del D.L.Vo 17 marzo 1995 n. 157, nonché violazione del medesimo bando di gara, difetto di motivazione del provvedimento di non aggiudicazione, motivazione abnorme o apparente, violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
Per quanto segnatamente attiene all’affidamento temporaneo disposto a favore di Ekoclub, la ricorrente parimenti ne contesta la legittimità, deducendo l’avvenuta violazione del bando di gara laddove è stata privilegiata al riguardo la natura di ONLUS della controinteressata e deducendo, comunque, l’assenza dei requisiti di partecipazione alla gara da parte di quest’ultima.
La ricorrente chiede pure il risarcimento dei danni da essa subiti in dipendenza dei provvedimenti impugnati e che essa quantifica in un importo perlomeno pari al corrispettivo del bando di gara, ossia ad € 12.500,00.-


2. Si è costituito in giudizio il Comune di Spinea, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.


3. Non si sono costituiti in giudizio Limosa ed Ekoclub.


4. Con ordinanza n. 15 dd. 17 gennaio 2007 la Sezione ha reputato che la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, presentata dalla ricorrente, poteva “essere utilmente accolta limitatamente agli atti in forza dei quali è stato disposto, senza idonea motivazione, l’affidamento interinale del servizio in favore di Ekoclub International – ONLUS sino alla data del 20 ottobre 2007. In relazione a ciò, pertanto, l’Amministrazione Comunale” era tenuta ad “indire e concludere entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla comunicazione” dell’ordinanza medesima, ovvero dalla sua notificazione se anteriormente avvenuta, “una nuova procedura di scelta dell’affidatario del servizio”.


5. Con susseguente memoria dd. 24 maggio 2007 la ricorrente ha evidenziato che per effetto del sopradescritto provvedimento cautelare emanato dalla Sezione il Comune di Spinea ha emesso un nuovo bando di gara, peraltro riservando la partecipazione alle sole ONLUS.
La ricorrente afferma che, non avendo tale requisito, non ha potuto partecipato al nuovo procedimento di scelta del contraente, ma evidenzia la quanto mai singolare coincidenza che Ekoclub è risultata vincitrice della nuova gara, e che pertanto la stessa associazione gestisce attualmente il servizio.
La ricorrente insiste, quindi, per l’accoglimento del ricorso e della conseguente domanda risarcitoria, da essa ridotta nel suo ammontare ad € 1.500,00.- (millecinquecento/00) nel corso della discussione orale del ricorso.


6. A sua volta, la difesa del Comune ha insistito per la reiezione del ricorso e della domanda di risarcimento del danno.


7. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2007 la causa è stata quindi trattenuta per la decisione.


8.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va accolto.


8.2. Va premesso che la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare l’impossibilità logica di far competere in un medesimo procedimento di scelta del contraente con la pubblica amministrazione sia soggetti che statutariamente svolgono attività di carattere imprenditoriale, come accade per le cooperative sociali, e soggetti rientranti nel novero delle associazioni di volontariato di cui alla L. 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni e, conseguentemente, privi di finalità di lucro (cfr., ad es., T.A.R. Lombardia, Sez. III, 9 marzo 2000 n. 1869, nonché T.A.R. Toscana, Sez. I, 2 agosto 2002 n. 1708).
Il Collegio reputa che tale impossibilità deve riguardare in genere tutti i procedimenti di scelta che indifferentemente contemplano, come è per l’appunto avvenuto nel caso di specie, la partecipazione di soggetti a connotazione imprenditoriale e soggetti che, viceversa, assumono la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di cui alla L. 4 dicembre 1997 n. 460: impossibilità che può venir meno soltanto qualora i medesimi soggetti aventi natura di ONLUS decidano di assumere la configurazione di impresa sociale, a’ sensi del D.L.vo 24 marzo 2006 n. 155: circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata.
Nel caso in esame, peraltro, anche al di là della stessa questione insorta sull’esatta connotazione del procedimento di scelta posto in essere dal Comune di Spinea (comunque, intrinsecamente illegittimo per quanto detto innanzi - che secondo la ricorrente rivestirebbe, nella sostanza, natura di gara vera e propria, nel mentre ad avviso della difesa dell’Amministrazione Comunale si configurerebbe quale “trattativa privata previa gara ufficiosa”- risulta del tutto assorbente, al fine dell’accoglimento dell’impugnativa proposta dalla Società ricorrente, l’assoluta inadeguatezza sia della motivazione addotta dalla Commissione giudicatrice al fine di non procedere all’individuazione del soggetto a cui andava assegnata la gestione dell’Oasi e del Centro di educazione ambientale, sia della documentazione presentata nell’ambito del procedimento da parte di Ekoclub.
Per quanto attiene, infatti, al primo di tali motivi di illegittimità, risulta infatti con tutta evidenza che l’assunto della Commissione secondo il quale “nessuno dei soggetti partecipanti ha corredato la propria proposta progettuale di un piano gestionale delle attività che effettivamente avrebbero svolto a fronte delle condizioni previste dal bando e che quindi la Commissione giudicatrice non ha ritenuto opportuno procedere all’aggiudicazione stessa” è del tutto generico ed apodittico, in quanto non supportato da un’analitica disamina del contenuto di ciascuno dei progetti presentati dalle concorrenti.
Né va sottaciuto, sempre a tale riguardo, che il bando di gara di per sé contemplava l’inoltro all’Amministrazione Comunale di una “proposta per la gestione del CEA e dell’Oasi”, senza particolari dettagli tali da poter sostanziare la sussistenza delle “condizioni” alle quali, per contro, la Commissione giudicatrice si riferiva (ma che a sua volta non ha indicato).
Né va sottaciuta l’intrinseca cripticità della predetta nota Prot. n. 20921dd. 5 luglio 2006 indirizzata dal Presidente della Commissione giudicatrice alle concorrenti e con la quale, come si è visto, è stato chiesto “un prospetto riepilogativo delle attività” che le concorrenti medesime si “impegna(vano) inderogabilmente a svolgere nel periodo previsto dalla convenzione a fronte dell’affidamento della gestione del C.E.A. e dell’OASI, nonché del contributo comunale di € 12.500,00.- annui. Ciò al fine di permettere alla commissione giudicatrice di esprimere le sue valutazioni, non già su quello che. in astratto potrebbe essere realizzato, ma specificamente sulle attività che effettivamente saranno svolte”: ancora una volta, dunque, la Commissione non ha fornito indicazioni di sorta sulle “condizioni” poi da essa apoditticamente ritenute sussistenti per non procedere all’aggiudicazione.
Per quanto attiene al secondo profilo, risulta – di per sé – oltremodo significativo il silenzio della stessa difesa del Comune sulla ben evidente carenza documentale dell’offerta di Ekoclub, contraddistinta infatti dalla presentazione di uno statuto che, di per sé, non risulta formato innanzi al notaio quale atto pubblico a’ sensi dell’art. 2699 c.c. ma la cui copia prodotta all’Amministrazione Comunale a supporto del procedimento di scelta del gestore dell’Oasi e del Centro di educazione ambientale è stata comunque dichiarata conforme al non meglio noto suo originale dal Presidente di tale (supposta) associazione ONLUS senza l’osservanza di quanto inderogabilmente stabilito dal combinato disposto degli artt. 19 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: carenza, questa, che concerne pure l’asserito mandato conferito dalla sedicente assemblea dei soci di Ekoclub al proprio Presidente di predisporre gli atti per la partecipazione alla “gara” (sic; non trattativa privata, quindi) in questione (cfr. doc.ti 11 e 12 di parte ricorrente).
Nondimeno, Ekoclub è stata inopinatamente resa dall’Amministrazione Comunale gestore provvisorio dell’Oasi e del Centro di educazione ambientale nelle more della rinnovazione degli atti di gara.
Sorprendentemente, la difesa del Comune afferma nella propria ultima memoria defensionale che la Sezione, pur avendo ridotto per effetto della propria ordinanza cautelare n. 15 del 2007 i termini per la rinnovazione del procedimento ma avendo confermato la gestione interinale del servizio da parte di Ekoclub, avrebbe “confermato la bontà della procedura seguita”.
Tale assunto è del tutto infondato: nella precedente sede cautelare la Sezione, avendo apprezzato l’illegittimità dell’affidamento interinale disposto in favore di Ekoclub nella sopradescritta, macroscopica carenza documentale e reputando comunque intrinsecamente invalido il procedimento di scelta del contraente in relazione alla sopradescritta “commistione” tra soggetti a connotazione imprenditoriale e soggetti statutariamente privi di lucro, si era determinata nel senso di indurre l’Amministrazione intimata a rinnovare con la maggiore sollecitudine possibile gli atti del procedimento medesimo, al fine di eliminare con la dovuta tempestività le illegittimità prodottesi.
In tale contesto, la scelta più conferente per lo svolgimento del servizio nel periodo interinale sarebbe invero risultata la conferma momentanea della gestione precedente: soluzione, questa, resa peraltro obiettivamente ardua dalla circostanza che la gestione medesima risultava a quel momento cessata proprio per effetto della convenzione già stipulata dall’Amministrazione Comunale con Ekoclub, e l’indiscutibile brevità dei termini assegnati in via giudiziale per l’avvio e la conclusione del nuovo procedimento (90 giorni) rendeva comunque inopportuna, sotto il profilo del pubblico interesse della continuità dello svolgimento di un servizio pur apertis verbis definito come interinale, l’adozione di una statuizione che vincolasse l’Amministrazione Comunale a ripristinare per un lasso di tempo alquanto ridotto la posizione di un soggetto (il WWF) comunque già materialmente estromesso dal servizio e che, del resto, nemmeno aveva partecipato alla gara.


8.3. Tutto quanto avvenuto, tuttavia, nella presente sede di definizione del merito di causa ben può essere valutato al fine della disamina della domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente Società.
La circostanza che quest’ultima non abbia potuto partecipare alla gara susseguentemente indetta dall’Amministrazione Comunale nei soli confronti dei soggetti privi di connotazione imprenditoriale non oblitera, infatti, l’interesse della Società medesima a chiedere l’annullamento degli atti qui impugnati (indubitabilmente illegittimi, per tutto quanto detto innanzi) al fine di conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali da essa subiti.
A tale riguardo, il Collegio richiama ancora una volta i principi affermati nella predetta sentenza n. 1969 del 2000 resa dalla Sezione III del T.A.R. per la Lombardia, laddove segnatamente si afferma che nel caso in cui sia stata indetta una gara pubblica per l’affidamento di un servizio alla quale siano stati illegittimamente ammesse delle associazioni di volontariato e tale gara sia poi stata revocata dall'amministrazione appaltante, in favore della ditta che sarebbe risultata aggiudicataria a seguito dell’esclusione delle associazioni illegittimamente ammesse può riconoscersi il diritto ad ottenere il risarcimento del danno relativo alla fase precontrattuale in cui esso si è verificato, restando escluso, perciò, il danno emergente ed il lucro cessante da connettersi all'integrale adempimento della prestazione contrattuale.
Nel caso in esame, ed estendendo ai fini che qui interessano i principi testè esposti, va ancora una volta evidenziato che Ekoclub avrebbe dovuto essere ragionevolmente esclusa dal procedimento in relazione alla documentazione assolutamente carente da essa presentata, e che a fronte di ciò Linfa ha subito una lesione della propria sfera giuridica, rilevante a, sensi e per gli effetti dell’art. 1337 c.c., in dipendenza di una gara non aggiudicata dall’Amministrazione Comunale all’evidente fine di favorire Ekoclub: e ciò, sia affidando ad essa in via interinale il servizio, sia bandendo - poi - un nuovo procedimento di scelta riservato ai soli soggetti statutariamente privi di finalità di lucro.
In tale contesto, quindi, e avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 1226 c.c., ben può essere accolta l’istanza risarcitoria di € 1.500,00.- da ultimo precisata in tale ammontare dalla difesa di Linfa.
Tale somma è deputata infatti a soddisfare sia le spese vanamente affrontate dalla medesima ricorrente in dipendenza della partecipazione al procedimento annullato, sia la mancata gestione interinale del servizio medesimo da parte del WWF, avendo riguardo a tale ultimo proposito alla circostanza che la medesima Linfa risulta essere stata costituita su iniziativa di quest’ultimo.


9. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite e sono liquidati nel dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Spinea al risarcimento del danno subito dalla Società Linfa, liquidandone l’ammontare a complessivi € 1.500,00.- (millecinquecento/00);


Condanna – altresì – il Comune di Spinea al pagamento a favore della ricorrente delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 1.500,00.- (millecinquecento /00) oltre ad I.V.A.. e C.P.A.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 7 giugno 2007.
Il Presidente

l’Estensore

Il Segretario

 


 

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