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TAR VENETO, Sez. I, 25 giugno 2007, sentenza n.
2034
APPALTI – Associazioni - Scelta
del contraente con la pubblica amministrazione – Competizione tra soggetti a
connotazione imprenditoriale (nella specie, cooperative sociali) e ONLUS –
Impossibilità. In un medesimo procedimento di scelta del contraente con la
pubblica amministrazione non possono logicamente farsi competere soggetti che
statutariamente svolgono attività di carattere imprenditoriale, come accade per
le cooperative sociali, con soggetti rientranti nel novero delle associazioni di
volontariato di cui alla L. 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed
integrazioni e, conseguentemente, privi di finalità di lucro (cfr. T.A.R.
Lombardia, Sez. III, 9 marzo 2000 n. 1869, nonché T.A.R. Toscana, Sez. I, 2
agosto 2002 n. 1708). Tale impossibilità, che deve riguardare in genere tutti i
procedimenti di scelta, può venir meno soltanto qualora i soggetti aventi natura
di ONLUS decidano di assumere la configurazione di impresa sociale, a’ sensi del
D.L.vo 24 marzo 2006 n. 155. Pres. Amoroso, Est. Rocco – L. soc. coop. (avv.
Giordano) c. Comune di Spinea (avv. Trenti) - T.A.R. VENETO, Sez. I – 25
giugno 2007, n. 2034
APPALTI – Gara pubblica per l’affidamento di un servizio – Illegittima
ammissione di associazioni di volontariato – Successiva revoca – Ditta che
sarebbe risultata aggiudicataria – Risarcimento del danno relativo alla fase
precontrattuale. Nel caso in cui sia stata indetta una gara pubblica per
l’affidamento di un servizio alla quale siano stati illegittimamente ammesse
delle associazioni di volontariato e tale gara sia poi stata revocata
dall'amministrazione appaltante, in favore della ditta che sarebbe risultata
aggiudicataria a seguito dell’esclusione delle associazioni illegittimamente
ammesse può riconoscersi il diritto ad ottenere il risarcimento del danno
relativo alla fase precontrattuale in cui esso si è verificato, restando
escluso, perciò, il danno emergente ed il lucro cessante da connettersi
all'integrale adempimento della prestazione contrattuale. Pres. Amoroso, Est.
Rocco – L. soc. coop. (avv. Giordano) c. Comune di Spinea (avv. Trenti) -
T.A.R. VENETO, Sez. I – 25 giugno 2007, n. 2034
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
prima Sezione
Ricorso n. 2281/2006
Sent. n. 2034/07
con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso Presidente
Elvio Antonelli Consigliere
Fulvio Rocco Consigliere, Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. 2281/2006, proposto dalla Linfa Società Cooperativa, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.
Stefano Giordano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto,
a’ sensi dell’art. 35 del R.D..26 giugno 1924 n. 1054,
contro
il Comune di Spinea (Venezia), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi
in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Laura Trenti, con domicilio eletto
presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, a’ sensi dell’art. 35 del R.D..26 giugno
1924 n. 1054,
e nei confronti di
Limosa Soc. Coop., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non
costituitosi in giudizio;
Ekoclub International, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non
costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione del dirigente preposto all’Ufficio di Segreteria del Comune
di Spinea n. 748 dd. 4 agosto 2006, recante l’approvazione dei verbali di
trattativa privata mediante gara ufficiosa per l’affidamento in convenzione del
Centro di educazione ambientale e dell’Oasi del Parco Nuove Gemme, laddove si
dispone la mancata aggiudicazione della gara medesima; della nota Prot. n. 20921
dd. 5 luglio 2006, a firma del Presidente della Commissione giudicatrice della
gara medesima, recante la richiesta ai concorrenti di fornire un prospetto delle
attività che essi si impegnano inderogabilmente a svolgere nella vigenza della
convenzione e a fronte del contributo comunale di € 12.500,00.- erogato per la
gestione del Centro e dell’Oasi; della determinazione n. 01039-2006/22 dd. 16
ottobre 2006, a firma del Responsabile U.O.S. Ambiente e Patrimonio del Comune
di Spinea, recante l’approvazione della nuova convenzione tra l’Associazione
Ekoclub International e il medesimo Comune di Spinea per la gestione congiunta
del Centro di educazione ambientale e dell’Oasi del Parco Nuove Gemme per il
periodo 20 ottobre 2006 – 20 ottobre 2007; nonché
per il risarcimento
del danno discendente dai provvedimenti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 15 novembre 2006 e
depositato il 22 novembre 2006;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Spinea;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 7 giugno 2007 (relatore il consigliere Fulvio
Rocco) l’Avv. S. Giordano per la Linfa Società Cooperativa e l’Avv. L. Trenti
per il Comune di Spinea;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.1. La ricorrente, Linfa Società Cooperativa, espone che il Comune di Spinea
(Venezia) ha in passato concesso in gestione al WWF l’Oasi ed il Centro di
educazione ambientale (C.E.A.) ubicati nel Parco Nuove Gemme, ricadente nel
territorio comunale.
Dopo aver risolto tale rapporto con il WWF, l’Amministrazione Comunale ha emesso
in data 1 giugno 2006 un bando di “trattativa privata preceduta da gara
ufficiosa” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
La ricorrente espone di aver partecipato al procedimento dimettendo – tra
l’altro – copia del proprio statuto, debitamente approvato con rogito notarile
(cfr. ibidem, doc. 6) e dal cui art. 4 risulta che il proprio oggetto sociale “è
in armonia con la missione del WWF Internazionale e con le finalità del WWF
Italia”, in quanto si identifica nel fine della conservazione della natura, dei
processi ecologici e della tutela ambientale.
Alla medesima gara hanno pure partecipato la Limosa Soc. coop. a r.l. avente
sede a Venezia-Marghera e che ha parimenti dimesso il proprio statuto pure
redatto in forma di atto pubblico, nonché l’Associazione Ekoclub International –
ONLUS, la quale avrebbe viceversa dimesso il proprio statuto privo di data certa
e con deliberazione di autorizzazione dell’organo competente priva
dell’indicazione del verbale della relativa seduta.
In data 3 luglio 2006 la Commissione giudicatrice della gara, “esaminata la
documentazione prodotta dai partecipanti alla trattativa privata”, ha ritenuto
“necessario che le proposte vengano ulteriormente precisate, con particolare
riferimento alle attività che i soggetti interessati si impegnano a svolgere
inderogabilmente a fronte del contributo finanziario comunale, in quanto le
proposte progettuali prevedono un’ampia gamma di attività senza che sia
specificato chiaramente se esse saranno realizzate senza un ulteriore, diverso e
specifico finanziamento pubblico” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Con nota Prot. n. 20921 dd. 5 luglio 2006 il Presidente della Commissione
giudicatrice della gara ha quindi chiesto a ciascuna delle concorrenti di far
pervenire entro il giorno 24 dello stesso mese un prospetto delle attività che
esse si impegnano inderogabilmente a svolgere nella vigenza della convenzione e
a fronte del contributo comunale di € 12.500,00.- erogato per la gestione del
Centro e dell’Oasi.
Linfa ha depositato in data 24 luglio 2006 un dettagliato prospetto delle
attività da essa previste, peraltro accompagnato da una lettera indirizzata in
pari data al Presidente della Commissione giudicatrice della gara ed avente il
seguente tenore: “In risposta alla Vs. richiesta, a firma del Presidente della
Commissione giudicatrice, dottor Roberto Natale, di trasmettere un prospetto
riepilogativo delle attività che le Associazioni/ditte partecipanti alla gara,
indetta con bando prot.16875/01.06.2006, si impegnano “inderogabilmente a
svolgere nel periodo previsto dalla convenzione, a fronte dell’affidamento della
gestione del C.E.A. e dell'OASI, nonché del contributo comunale di € 12.500,00.-
annui. Ciò al fine di permettere alla commissione giudicatrice di esprimere le
sue valutazioni, non già su quello che. in astratto potrebbe essere realizzato,
ma specificamente sulle attività che effettivamente saranno svolte”. La
Cooperativa Linfa, con riferimento alla richiesta in oggetto,premesso che non è
ben chiara la natura dell’ulteriore richiesta, nel grado di definizione e
precisazione richiesto, supponendo che oggetto di ulteriore valutazione da parte
della Commissione non può essere che un maggior dettaglio di quanto già
precisamente indicato nella proposta di attività presentata, e quindi la scheda
riepilogativa, con maggior grado di definizione delle precise attività già
indicate dai concorrenti in sede di offerta, non possa intendersi come
integrazione della precedente offerta con ulteriori attività e/o indicazioni non
previste in sede di offerta, in quanto verrebbe snaturata la natura stessa della
gara. Sulla base della specifica richiesta formulata dalla Commissione, presenta
la seguente scheda riepilogativa allegata delle attività che la Linfa si impegna
inderogabilmente a svolgere nel periodo previsto dalla convenzione, quale
sintesi di quanto indicato nella proposta presentata nei termini previsti dal
bando” (cfr. ibidem, doc. 7).
La ricorrente afferma che pure Limosa ha inoltrato omologhi chiarimenti (cfr.
ibidem, doc. 8), nel mentre Ekoclub avrebbe presentato deduzioni asintetiche e
prive, comunque di analiticità (cfr. ibidem, doc. 9).
La Commissione giudicatrice si è quindi nuovamente riunita in data 31 luglio
2006, e nel relativo processo verbale si legge quanto segue: “… La Commissione
rileva che nessuno dei soggetti partecipanti ha corredato la propria proposta di
un piano gestionale delle attività da realizzarsi nell’arco di tempo previste
dal bando, limitandosi ad illustrare le forme delle possibili attività senza che
queste potessero leggersi in maniera sinergica all’interno di un quadro unitario
e finalisticamente orientato”; conseguentemente la Commissione “non ritiene
opportuno aggiudicare l’affidamento della gestione in convenzione del C.E.A. e
dell’Oasi del Parco Nuove Gemme, soprattutto tenendo presente la durata
triennale prevista” e “ritiene comunque necessario, al fine di non interrompere
le attività di gestione sia del C.E.A. che dell’Oasi, e nelle more di
espletamento di una nuova gara, consultare per l’affidamento temporaneo di un
anno, l’unica associazione ONLUS di volontariato partecipante alla gara, ovvero
la Ekoclub International- ONLUS” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
A sua volta, con determinazione n. 01039-2006/22 dd. 16 ottobre 2006 la
Responsabile dell’U.O.S. Ambiente e Patrimonio, nel presupposto “che nessuno dei
soggetti partecipanti ha corredato la propria proposta progettuale di un piano
gestionale delle attività che effettivamente avrebbero svolto a fronte delle
condizioni previste dal bando e che quindi la Commissione giudicatrice non ha
ritenuto opportuno procedere all’aggiudicazione stessa”, ha disposto
l’affidamento temporaneo per il periodo di un anno del C.E.A. e dell’Oasi a
favore di Ekoclub, in quanto “unica associazione ONLUS di volontariato
partecipante alla gara”.
1.2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe Linfa chiede l’annullamento della
determinazione del dirigente preposto all’Ufficio di Segreteria del Comune di
Spinea n. 748 dd. 4 agosto 2006, recante l’approvazione dei verbali di
trattativa privata mediante gara ufficiosa per l’affidamento in convenzione del
Centro di educazione ambientale e dell’Oasi del Parco Nuove Gemme, laddove si
dispone la mancata aggiudicazione della gara medesima; nonché l’annullamento
della nota Prot. n. 20921 dd. 5 luglio 2006, a firma del Presidente della
Commissione giudicatrice della gara medesima e recante la richiesta ai
concorrenti di fornire un prospetto delle attività che essi si impegnano
inderogabilmente a svolgere nella vigenza della convenzione e a fronte del
contributo comunale di € 12.500,00.- erogato per la gestione del Centro e
dell’Oasi; e, ancora, l’annullamento della determinazione n. 01039-2006/22 dd.
16 ottobre 2006, a firma del Responsabile U.O.S. Ambiente e Patrimonio del
Comune di Spinea, recante l’approvazione della nuova convenzione tra
l’Associazione Ekoclub International e il medesimo Comune di Spinea per la
gestione congiunta del Centro di educazione ambientale e dell’Oasi del Parco
Nuove Gemme per il periodo 20 ottobre 2006 – 20 ottobre 2007.
La ricorrente deduce al riguardo - nel presupposto che la “trattativa privata
previa gara ufficiosa” posta in essere dall’Amministrazione Comunale si
configurerebbe, in realtà, quale vera e propria gara stante l’avvenuto inoltro
di un invito plurimo alle imprese a presentare offerte, in ordine al quale le
imprese medesime sono state reciprocamente poste a conoscenza – l’avvenuta
violazione dell’art. 7, comma 1, lett. b), del D.L.Vo 17 marzo 1995 n. 157,
nonché violazione del medesimo bando di gara, difetto di motivazione del
provvedimento di non aggiudicazione, motivazione abnorme o apparente, violazione
dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
Per quanto segnatamente attiene all’affidamento temporaneo disposto a favore di
Ekoclub, la ricorrente parimenti ne contesta la legittimità, deducendo
l’avvenuta violazione del bando di gara laddove è stata privilegiata al riguardo
la natura di ONLUS della controinteressata e deducendo, comunque, l’assenza dei
requisiti di partecipazione alla gara da parte di quest’ultima.
La ricorrente chiede pure il risarcimento dei danni da essa subiti in dipendenza
dei provvedimenti impugnati e che essa quantifica in un importo perlomeno pari
al corrispettivo del bando di gara, ossia ad € 12.500,00.-
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Spinea, replicando puntualmente alle
censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.
3. Non si sono costituiti in giudizio Limosa ed Ekoclub.
4. Con ordinanza n. 15 dd. 17 gennaio 2007 la Sezione ha reputato che la domanda
di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, presentata dalla
ricorrente, poteva “essere utilmente accolta limitatamente agli atti in forza
dei quali è stato disposto, senza idonea motivazione, l’affidamento interinale
del servizio in favore di Ekoclub International – ONLUS sino alla data del 20
ottobre 2007. In relazione a ciò, pertanto, l’Amministrazione Comunale” era
tenuta ad “indire e concludere entro il termine di giorni 90 (novanta)
decorrente dalla comunicazione” dell’ordinanza medesima, ovvero dalla sua
notificazione se anteriormente avvenuta, “una nuova procedura di scelta
dell’affidatario del servizio”.
5. Con susseguente memoria dd. 24 maggio 2007 la ricorrente ha evidenziato che
per effetto del sopradescritto provvedimento cautelare emanato dalla Sezione il
Comune di Spinea ha emesso un nuovo bando di gara, peraltro riservando la
partecipazione alle sole ONLUS.
La ricorrente afferma che, non avendo tale requisito, non ha potuto partecipato
al nuovo procedimento di scelta del contraente, ma evidenzia la quanto mai
singolare coincidenza che Ekoclub è risultata vincitrice della nuova gara, e che
pertanto la stessa associazione gestisce attualmente il servizio.
La ricorrente insiste, quindi, per l’accoglimento del ricorso e della
conseguente domanda risarcitoria, da essa ridotta nel suo ammontare ad €
1.500,00.- (millecinquecento/00) nel corso della discussione orale del ricorso.
6. A sua volta, la difesa del Comune ha insistito per la reiezione del ricorso e
della domanda di risarcimento del danno.
7. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2007 la causa è stata quindi trattenuta
per la decisione.
8.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va accolto.
8.2. Va premesso che la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare
l’impossibilità logica di far competere in un medesimo procedimento di scelta
del contraente con la pubblica amministrazione sia soggetti che statutariamente
svolgono attività di carattere imprenditoriale, come accade per le cooperative
sociali, e soggetti rientranti nel novero delle associazioni di volontariato di
cui alla L. 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni e,
conseguentemente, privi di finalità di lucro (cfr., ad es., T.A.R. Lombardia,
Sez. III, 9 marzo 2000 n. 1869, nonché T.A.R. Toscana, Sez. I, 2 agosto 2002 n.
1708).
Il Collegio reputa che tale impossibilità deve riguardare in genere tutti i
procedimenti di scelta che indifferentemente contemplano, come è per l’appunto
avvenuto nel caso di specie, la partecipazione di soggetti a connotazione
imprenditoriale e soggetti che, viceversa, assumono la natura di organizzazione
non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di cui alla L. 4 dicembre 1997 n. 460:
impossibilità che può venir meno soltanto qualora i medesimi soggetti aventi
natura di ONLUS decidano di assumere la configurazione di impresa sociale, a’
sensi del D.L.vo 24 marzo 2006 n. 155: circostanza che, nel caso di specie, non
si è verificata.
Nel caso in esame, peraltro, anche al di là della stessa questione insorta
sull’esatta connotazione del procedimento di scelta posto in essere dal Comune
di Spinea (comunque, intrinsecamente illegittimo per quanto detto innanzi - che
secondo la ricorrente rivestirebbe, nella sostanza, natura di gara vera e
propria, nel mentre ad avviso della difesa dell’Amministrazione Comunale si
configurerebbe quale “trattativa privata previa gara ufficiosa”- risulta del
tutto assorbente, al fine dell’accoglimento dell’impugnativa proposta dalla
Società ricorrente, l’assoluta inadeguatezza sia della motivazione addotta dalla
Commissione giudicatrice al fine di non procedere all’individuazione del
soggetto a cui andava assegnata la gestione dell’Oasi e del Centro di educazione
ambientale, sia della documentazione presentata nell’ambito del procedimento da
parte di Ekoclub.
Per quanto attiene, infatti, al primo di tali motivi di illegittimità, risulta
infatti con tutta evidenza che l’assunto della Commissione secondo il quale
“nessuno dei soggetti partecipanti ha corredato la propria proposta progettuale
di un piano gestionale delle attività che effettivamente avrebbero svolto a
fronte delle condizioni previste dal bando e che quindi la Commissione
giudicatrice non ha ritenuto opportuno procedere all’aggiudicazione stessa” è
del tutto generico ed apodittico, in quanto non supportato da un’analitica
disamina del contenuto di ciascuno dei progetti presentati dalle concorrenti.
Né va sottaciuto, sempre a tale riguardo, che il bando di gara di per sé
contemplava l’inoltro all’Amministrazione Comunale di una “proposta per la
gestione del CEA e dell’Oasi”, senza particolari dettagli tali da poter
sostanziare la sussistenza delle “condizioni” alle quali, per contro, la
Commissione giudicatrice si riferiva (ma che a sua volta non ha indicato).
Né va sottaciuta l’intrinseca cripticità della predetta nota Prot. n. 20921dd. 5
luglio 2006 indirizzata dal Presidente della Commissione giudicatrice alle
concorrenti e con la quale, come si è visto, è stato chiesto “un prospetto
riepilogativo delle attività” che le concorrenti medesime si “impegna(vano)
inderogabilmente a svolgere nel periodo previsto dalla convenzione a fronte
dell’affidamento della gestione del C.E.A. e dell’OASI, nonché del contributo
comunale di € 12.500,00.- annui. Ciò al fine di permettere alla commissione
giudicatrice di esprimere le sue valutazioni, non già su quello che. in astratto
potrebbe essere realizzato, ma specificamente sulle attività che effettivamente
saranno svolte”: ancora una volta, dunque, la Commissione non ha fornito
indicazioni di sorta sulle “condizioni” poi da essa apoditticamente ritenute
sussistenti per non procedere all’aggiudicazione.
Per quanto attiene al secondo profilo, risulta – di per sé – oltremodo
significativo il silenzio della stessa difesa del Comune sulla ben evidente
carenza documentale dell’offerta di Ekoclub, contraddistinta infatti dalla
presentazione di uno statuto che, di per sé, non risulta formato innanzi al
notaio quale atto pubblico a’ sensi dell’art. 2699 c.c. ma la cui copia prodotta
all’Amministrazione Comunale a supporto del procedimento di scelta del gestore
dell’Oasi e del Centro di educazione ambientale è stata comunque dichiarata
conforme al non meglio noto suo originale dal Presidente di tale (supposta)
associazione ONLUS senza l’osservanza di quanto inderogabilmente stabilito dal
combinato disposto degli artt. 19 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445: carenza, questa, che concerne pure l’asserito mandato conferito
dalla sedicente assemblea dei soci di Ekoclub al proprio Presidente di
predisporre gli atti per la partecipazione alla “gara” (sic; non trattativa
privata, quindi) in questione (cfr. doc.ti 11 e 12 di parte ricorrente).
Nondimeno, Ekoclub è stata inopinatamente resa dall’Amministrazione Comunale
gestore provvisorio dell’Oasi e del Centro di educazione ambientale nelle more
della rinnovazione degli atti di gara.
Sorprendentemente, la difesa del Comune afferma nella propria ultima memoria
defensionale che la Sezione, pur avendo ridotto per effetto della propria
ordinanza cautelare n. 15 del 2007 i termini per la rinnovazione del
procedimento ma avendo confermato la gestione interinale del servizio da parte
di Ekoclub, avrebbe “confermato la bontà della procedura seguita”.
Tale assunto è del tutto infondato: nella precedente sede cautelare la Sezione,
avendo apprezzato l’illegittimità dell’affidamento interinale disposto in favore
di Ekoclub nella sopradescritta, macroscopica carenza documentale e reputando
comunque intrinsecamente invalido il procedimento di scelta del contraente in
relazione alla sopradescritta “commistione” tra soggetti a connotazione
imprenditoriale e soggetti statutariamente privi di lucro, si era determinata
nel senso di indurre l’Amministrazione intimata a rinnovare con la maggiore
sollecitudine possibile gli atti del procedimento medesimo, al fine di eliminare
con la dovuta tempestività le illegittimità prodottesi.
In tale contesto, la scelta più conferente per lo svolgimento del servizio nel
periodo interinale sarebbe invero risultata la conferma momentanea della
gestione precedente: soluzione, questa, resa peraltro obiettivamente ardua dalla
circostanza che la gestione medesima risultava a quel momento cessata proprio
per effetto della convenzione già stipulata dall’Amministrazione Comunale con
Ekoclub, e l’indiscutibile brevità dei termini assegnati in via giudiziale per
l’avvio e la conclusione del nuovo procedimento (90 giorni) rendeva comunque
inopportuna, sotto il profilo del pubblico interesse della continuità dello
svolgimento di un servizio pur apertis verbis definito come interinale,
l’adozione di una statuizione che vincolasse l’Amministrazione Comunale a
ripristinare per un lasso di tempo alquanto ridotto la posizione di un soggetto
(il WWF) comunque già materialmente estromesso dal servizio e che, del resto,
nemmeno aveva partecipato alla gara.
8.3. Tutto quanto avvenuto, tuttavia, nella presente sede di definizione del
merito di causa ben può essere valutato al fine della disamina della domanda di
risarcimento del danno proposta dalla ricorrente Società.
La circostanza che quest’ultima non abbia potuto partecipare alla gara
susseguentemente indetta dall’Amministrazione Comunale nei soli confronti dei
soggetti privi di connotazione imprenditoriale non oblitera, infatti,
l’interesse della Società medesima a chiedere l’annullamento degli atti qui
impugnati (indubitabilmente illegittimi, per tutto quanto detto innanzi) al fine
di conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali da essa subiti.
A tale riguardo, il Collegio richiama ancora una volta i principi affermati
nella predetta sentenza n. 1969 del 2000 resa dalla Sezione III del T.A.R. per
la Lombardia, laddove segnatamente si afferma che nel caso in cui sia stata
indetta una gara pubblica per l’affidamento di un servizio alla quale siano
stati illegittimamente ammesse delle associazioni di volontariato e tale gara
sia poi stata revocata dall'amministrazione appaltante, in favore della ditta
che sarebbe risultata aggiudicataria a seguito dell’esclusione delle
associazioni illegittimamente ammesse può riconoscersi il diritto ad ottenere il
risarcimento del danno relativo alla fase precontrattuale in cui esso si è
verificato, restando escluso, perciò, il danno emergente ed il lucro cessante da
connettersi all'integrale adempimento della prestazione contrattuale.
Nel caso in esame, ed estendendo ai fini che qui interessano i principi testè
esposti, va ancora una volta evidenziato che Ekoclub avrebbe dovuto essere
ragionevolmente esclusa dal procedimento in relazione alla documentazione
assolutamente carente da essa presentata, e che a fronte di ciò Linfa ha subito
una lesione della propria sfera giuridica, rilevante a, sensi e per gli effetti
dell’art. 1337 c.c., in dipendenza di una gara non aggiudicata
dall’Amministrazione Comunale all’evidente fine di favorire Ekoclub: e ciò, sia
affidando ad essa in via interinale il servizio, sia bandendo - poi - un nuovo
procedimento di scelta riservato ai soli soggetti statutariamente privi di
finalità di lucro.
In tale contesto, quindi, e avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 1226
c.c., ben può essere accolta l’istanza risarcitoria di € 1.500,00.- da ultimo
precisata in tale ammontare dalla difesa di Linfa.
Tale somma è deputata infatti a soddisfare sia le spese vanamente affrontate
dalla medesima ricorrente in dipendenza della partecipazione al procedimento
annullato, sia la mancata gestione interinale del servizio medesimo da parte del
WWF, avendo riguardo a tale ultimo proposito alla circostanza che la medesima
Linfa risulta essere stata costituita su iniziativa di quest’ultimo.
9. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite e sono
liquidati nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Spinea al risarcimento del danno subito dalla Società
Linfa, liquidandone l’ammontare a complessivi € 1.500,00.-
(millecinquecento/00);
Condanna – altresì – il Comune di Spinea al pagamento a favore della ricorrente
delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in €
1.500,00.- (millecinquecento /00) oltre ad I.V.A.. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 7 giugno 2007.
Il Presidente
l’Estensore
Il Segretario
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