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TAR VENETO, Sez. III, 2 luglio 2007, sentenza n.
2114
INQUINAMENTO - Serbatoi interrati - D.lgs. 152/99 e d.m. 471/99 - Sostanze
inquinanti - Idrocarburi totali - Piombo tetraetile - Concentrazioni massime
ammissibili - Parametri aggiuntivi introdotti dalla Regione - Illegittimità.
I parametri di riferimento fissati all’esito del procedimento di
approvazione previsto dal legislatore delegato (d.lgs. n. 152/1999), riportati
nell’allegato 1, tab. 1 e 2 del d.m. n. 471/99, non possono essere modificati né
in sede di conferenze di servizi né in esito al solo parere dell’Istituto
superiore della sanità. Sicchè, in assenza della prescritta
procedimentalizzazione, sono illegittimi tutti i parametri aggiuntivi introdotti
dalla Regione con delibera della giunta regionale n. 3964/2004, nonché i
provvedimenti comunali applicativi, trattandosi nella specie della materia della
distribuzione di carburanti che, pur rientrando nella competenza regionale,
intercetta ambiti di attribuzione di materie quali quella ambientale ove
insistono anche competenze statali. (Fattispecie in materia di rimozione di
serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti: in conformità ad
un parere ISS, la regione aveva individuato per gli idrocarburi totali un valore
di concentrazione limite ammissibile nelle acque sotterranee pari a 10 µg/1 -
ossia quello previsto dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 per le acque potabili -
, in luogo dei 350 µg/1 previsti dalla tabella 2, voce 90, dell'allegato 1 al
d.m. n. 471/1999; per il piombo tetraetile era stato assunto, sempre sulla
scorta delle indicazioni dell'ISS, un valore di concentrazione limite
ammissibile pari a 0,5 µg/1). Pres. De Zotti, Est. Savoia - E. s.r.l. (avv.ti
Zanchini, Angeloni e Pavanini ) c. Regione Veneto (avv.ti Morra, Peagno e
Munari) e altro (n.c.), riunito ad altri ric. -
T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 luglio 2007, n. 2114
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
terza Sezione
Ricc. nn. 760/2005, 1795/2004 e 1504/2006
Sent. n. 2114/07
costituito da:
Angelo De Zotti - Presidente
Angelo Gabbricci - Consigliere
Riccardo Savoia - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti:
n.760/05 proposto da ESSO ITALIANA Srl, Kuen Falca Srl, Kuwait Petroleum Italia
Spa, ERG Petroli SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Paolo Zanchini, Francesca Angeloni e
Andrea Pavanini, come da mandato in calce al ricorso, e presso quest’ultimo
elettivamente domiciliati, in Venezia, Santa Croce, 205;
CONTRO
la Regione del Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Romano Morra, Bianca Peagno e Tito
Munari con elezione di domicilio presso la sede della Giunta Regionale, in
Venezia, Dorsoduro n. 3901, come da mandato a margine della memoria di
costituzione;
Istituto superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione della giunta regionale Veneto n. 3964 del 10 dicembre
2004, recante “adozione delle modalità e dei criteri per la rimozione di
serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi quelli a
uso privato, di cui alla DGR n.1562 del 26 maggio 2004 - LR 23/03, D.Lgs.n.22/97,
D.M. n.471/99, nonché dei provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali,
in particolare del parere dell’Istituto Superiore della Sanità del 6.2.01, del
1.7.04, e prot.049759 A.12 /2002 ivi richiamati;
n. 1795/04 ed i relativi motivi aggiunti, proposto dalla ESSO ITALIANA S.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Gian Paolo Zanchini e Andrea Pavanini, con elezione di domicilio presso
lo studio del secondo in Venezia, S. Croce 205,
CONTRO
il COMUNE di MIRA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv.to Alfredo Zabeo, con elezione di domicilio presso lo studio del
medesimo in Venezia Mestre, Galleria Matteotti n. 3,
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, della nota del Comune di Mira prot. n.
00130 del 15.12.2005, con cui è stata modificata la nota già impugnata del
Comune di Mira prot. 7436 del 10.3.2004 nella parte in cui dispone che “per il
parametro MTBE in matrice acqua la concentrazione limite è di 10 ug/l … “,
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, precedenti o
successivi, ed in particolare del verbale della Conferenza dei Servizi del
12.10.2005.;
n.1504/06 proposto da ERG Petroli SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gian Paolo Zanchini, Gaia Gelera e
Andrea Pavanini, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in
Venezia, S. Croce 205,
CONTRO
il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Giulio Gidoni e Maria Maddalena Morino, ed selettivamente
domiciliato in Venezia, presso gli uffici dall’avvocatura Comunale;
per l’annullamento
della nota del Comune di Venezia 21.4.2006 P.G. 2006/0165878 di
approvazione, con prescrizioni del Piano di caratterizzazione ambientale
relativo al punto vendita carburanti della ricorrente sito in Venezia-Mestre, v.
fratelli Bandiera, 92 nella parte in cui si fissano le concentrazioni massime
ammissibili delle sostanze, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e
consequenziale a quello indicato.
Visti i ricorsi, ritualmente notificati e depositati presso la Segreteria con i
relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto, del Comune di
Mira, del Comune di Venezia;
visto l’atto di motivi aggiunti sul ricorso n. 1795/04;
viste le memorie depositate dalle parti costituite;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella pubblica udienza del 12 ottobre 2006 - relatore il Consigliere
Riccardo Savoia - i procuratori delle parti come da verbale d’udienza;
ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso n. 760/2005 viene impugnata la delibera regionale che conviene
riportare per esteso:
“1 PREMESSA
1.1. Finalità, obiettivi ed ambito di applicazione
L’art. 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, prevede che la Giunta
regionale adotti i criteri e le direttive relativi all’ammodernamento della rete
stradale di carburanti.
Con DGR 1562 del 26 maggio 2004 sono stati quindi definiti i criteri e le
direttive per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di
carburanti che, di fatto, ha sostituito il Piano regionale approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 18 febbraio 1998, n. 3, di cui costituisce
la naturale prosecuzione, opportunamente aggiornata.
In particolare la succitata Deliberazione contiene anche la regolamentazione
relativa alla chiusura o allo spostamento degli impianti incompatibili con il
territorio al fine di pervenire al completamento dell’ammodernamento della rete
(art. 11 allegato 1); va inoltre evidenziato che gli impianti ad uso privato
sono stati parificati a quelli stradali.
In particolare il succitato art. 11 impone che il provvedimento di revoca
dell’autorizzazione contenga l’obbligo di produrre ai sensi e con le modalità di
cui alla DGR 3.10.2003 n°2922 adeguata documentazione attestante il non
superamento delle concentrazioni massime ammissibili di sostanze inquinanti; in
caso contrario è invece necessario effettuare la bonifica dell’area. Inoltre
l’art. 22 prevede che le modiche agli impianti ad uso privato devono, in ogni
caso, comportare l’eliminazione dei serbatoi e degli apparati per l’erogazione
della benzina, salvo i casi particolari di cui all’art. 21, comma 1. Appare
quindi di particolare rilevanza definire con maggiore dettaglio le modalità di
intervento necessarie per la tutela ambientale da attuare nei casi di cui sopra.
Come noto la normativa attualmente vigente in materia di bonifiche, ed
espressamente il D.M. n.471 del 25 ottobre 1999, stabilisce l’obbligo
dell’attivazione delle procedure di bonifica in caso di superamento dei valori
di concentrazione limite accettabile nel suolo e/o nelle acque sotterranee
stabiliti in tabella 1 e 2 dell’allegato 1. D’altra parte l’art. 13 del
succitato D.M. prevede che la Regione possa individuare tipologie di interventi
di bonifica e ripristino ambientale che possano essere realizzati senza la
preventiva autorizzazione di cui all’art.10 del succitato D.M..
In tal senso già con la DGR 10 del 18 gennaio 2003 “Indirizzi operativi in
ordine alla corretta applicazione dell’art. 13 del DM 25/10/1999, n. 471:
Interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono
autorizzazione” la Giunta regionale ha provveduto a fornire i primi indirizzi
operativi in merito.
Ai sensi di quanto sopra, vista la specificità della rete di distributiva di
carburanti ed al fine di agevolarne il rinnovo e la razionalizzazione,
mantenendo nello stesso tempo le necessarie garanzie relative alla tutela
ambientale/sanitaria e le disposizioni di legge per gli aspetti procedurali
sulla bonifica ed il ripristino delle aree, si ritiene opportuno emanare precise
norme tecniche circa le modalità e criteri per verificare lo stato di
contaminazione di suolo ed acque sotterranee in corrispondenza degli impianti di
cui alla DGR n. 1562 in data 26 maggio 2004, nonché per realizzare gli eventuali
interventi di bonifica presso gli stessi, specificando altresì le casistiche ove
è possibile applicare procedure semplificate.
Si rammenta da ultimo che la Regione del Veneto, con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2922, del 3 ottobre 2003, “Definizione delle linee guida per il
campionamento e l’analisi dei campioni di siti inquinati. Protocollo operativo.
Approvazione (d.lvo n. 22/1997 - DM n. 471/1999).“, ha già provveduto a
individuare precise norme in merito alla caratterizzazione delle aree
potenzialmente contaminate, definendo procedure generali che devono essere
applicate anche nei casi oggetto delle presenti norme tecniche.
Le seguenti norme tecniche si applicano pertanto agli impianti stradali di
distribuzione di carburanti come da DGR n. 1562 del 26 maggio 2004 (compresi gli
impianti ad uso privato di cui agli artt. 21 e 22 e gli impianti per natanti di
cui all’art. 23 dell’allegato 1 alla stessa DGR), con particolare riferimento a
quelle in cui debbano essere rimossi serbatoi interrati o parzialmente
interrati.
1.2 Procedura standard e procedura semplificata
Come sopra richiamato, il D.M. 471/99 definisce le procedure da adottare in caso
di interventi per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino di siti
inquinati.
Si definisce pertanto procedura standard quella che fa riferimento a quanto
previsto dall’art. 10 del succitato D.M.
Si definisce invece procedura semplificata quella che fa riferimento a quanto
previsto dall’art. 13 del succitato D.M.
… omissis…
INDAGINI PRELIMINARI
Ogni qualvolta sia necessario procedere alla chiusura o allo spostamento degli
impianti di distribuzione ai sensi dell’art. 11 della DGR 1562 del 26. 05. 04 o
più in generale alla rimozione di serbatoi contenenti idrocarburi presenti in
impianti di distribuzione di carburanti occorre seguire il seguente schema
operativo sequenziale:
1) effettuazione preliminare di sondaggi geognostici nell’area di indagine al
fine di verificare le condizioni litostratigrafiche locali e l’eventuale
presenza e posizione della falda freatica;
2) esecuzione di campionamenti ed analisi al fine di verificare l’eventuale
stato di contaminazione prove di tenuta dei serbatoi;
3) qualora nel corso degli accertamenti di cui al punto 2 siano stati
riscontrati superamenti delle concentrazioni limite, redazione e presentazione
del progetto di bonifica, utilizzando, a seconda dei casi, la procedura
semplificata (art. 13 del D. M. 471/99) o la procedura standard (art. 10 del D.
M. 471/99) - resta comunque necessario il ricorso all’intervento di Messa in
Sicurezza d’emergenza nei casi previsti dall’art. 7 del D.M. 471/99-;
4) rimozione dei serbatoi e realizzazione eventuale intervento di bonifica;
5) verifica finale della Provincia o presa d’atto del Comune.
…omissis…
4 RIMOZIONE DEI SERBATOI
a . Nel caso in cui le indagini effettuate non evidenzino la presenza di
contaminazione, la disattivazione e lo smantellamento dell’impianto, nonché il
ripristino dell’area e la rimozione di tutte le attrezzature avverrà in
conformità a quanto previsto dall’art. 11 dell’allegato 1 alla D G R n. 1562 del
26 maggio 2004. In ogni caso il giorno previsto per la rimozione dei serbatoi
dovrà essere preventivamente concordato con il Comune.
b . Nel caso in cui siano state attivate le procedure di bonifica, il giorno
previsto per la rimozione dei serbatoi dovrà essere concordato con il Comune. Al
termine delle operazioni di bonifica e di rimozione dei serbatoi, dalle pareti e
dal fondo dello scavo di posa del serbatoio interrato verranno prelevati dei
campioni di terreno per le analisi chimiche di laboratorio al fine di verificare
l’assenza di contaminazione. Le verifiche devono essere effettuate in
corrispondenza di ogni serbatoio, prelevando un campione al fondo scavo ed un
campione in corrispondenza della scarpata, in accordo con la Deliberazione di
Giunta Regionale n. 2922, del 3 ottobre 2003. Nel caso di parchi serbatoi
costituiti da due o più serbatoi accostati è possibile prelevare un numero
inferiore di campioni rispetto a quanto sopra, a patto di fornire comunque una
caratterizzazione sufficiente dell’eventuale contaminazione del terreno su cui
hanno insistito i serbatoi.
Le modalità di campionamento, trasporto ed analisi dovranno avvenire secondo
quanto previsto dalla DGR 2922 del 3 ottobre 2003.
I parametri da analizzare sono i seguenti:
- idrocarburi (C<12, C>12);
- benzene, toluene, etilbenzene, xileni;
- M T B E (metil terz butil etere);
- piombo (piombotetraetile).
Si ritiene inoltre di definire le concentrazioni limite (CL) di alcune sostanze,
non elencate nelle tabelle 1 e 2 di cui all’all. 1 del D.M. 471/99, sulla base
dei seguenti pareri dell’Istituto Superiore di Sanità:
- 10 μg/l per M T B E in matrice acqua ( parere I S S prot. N. 57058 IA. 12 del
06/02/01);
- 250 mg/kg per M T B E in matrice suolo ad uso commerciale e industriale
(parere I S S prot. N. 57058 IA. 12 del 06/02/01);
- 10 mg/kg per M T B E in matrice suolo uso verde pubblico, privato e
residenziale (parere I S S prot. N. 57058 IA. 12 del 06/02/01);
- 10 μg/l per idrocarburi totali in matrice acqua (riferito solo agli
idrocarburi a catena lineare di origine petrolifera, così come indicato da
parere dell’I S S nella nota prot. 028690 AMPP/IA. 12. dell’1/7/04);
- 0,1 μg/l per piombo tetraetile in matrice acqua (parere I S S prot. N. 049759
IA. 12 del 2002);
- 68 μg/kg per piombo tetraetile in matrice suolo uso commerciale e industriale
(parere I S S prot. N. 049759 IA. 12 del 2002);
- 0.01 mg/kg per piombo tetraetile in matrice suolo uso verde pubblico, privato
e residenziale (parere I S S prot. N. 049759 IA. 12/ 2002);
4.1 mancata rimozione dei serbatoi.
Come già specificato, i serbatoi di norma dovranno essere rimossi.
Qualora la rimozione dovesse comportare gravi difficoltà tecniche non superabili
a costi ragionevoli - ad esempio nel caso di serbatoi prossimi al sedime di un
fabbricato, con conseguenti problemi di staticità legati alla loro rimozione - i
serbatoi potranno essere lasciati in loco previa messa in sicurezza permanente
ed eliminazione di tutte le linee di alimentazione.
Tale casistica dovrà essere adeguatamente motivata nel progetto mediante
specifica perizia da parte di un tecnico abilitato.
E’ facoltà del Comune, come specificato nel paragrafo 3.1.1 “Caratteri
generali”, imporre comunque la rimozione del serbatoio.
5 VERIFICA FINALE
a. Interventi di bonifica in procedura semplificata.
Al termine degli interventi di cui all’art. 13 del DM 471/99 devono essere
trasmessi al Comune, alla Provincia e all’ARPAV (DAP e osservatorio regionale
rifiuti), la relazione di fine lavori ed i seguenti documenti, redatti da
tecnico abilitato e attestanti il completamento e l’efficacia degli interventi
attuati, al fine di attivare le procedure previste dall’art. 17 del DM 471/1999
relativo all’anagrafe dei siti da bonificare:
1. dichiarazione del soggetto titolare di aver rispettato quanto previsto dal
progetto trasmesso e successive integrazioni eventualmente richieste dal Comune;
2. dichiarazione di non aver rinvenuto contaminazione delle acque di falda e/o
superficiali;
3. relazione sull’intervento attuato e sui risultati ottenuti, con allegata
documentazione fotografica delle varie fasi di intervento. Tale relazione dovrà
contenere la documentazione che dimostri come, applicando le procedure di cui
all. 2 del d. m. 471/1999, nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e
sotterranee non vi siano, al termine degli interventi attuati, superamento dei
valori di concentrazione limite accettabili previste dal DM 471/1999 per la
destinazione superficiale d’uso o dei valori del fondo naturale (art. 4 comma 2)
per le aree agricole;
4. indicazione sui quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti o trattati,
riportando il luogo di conferimento e le analisi relative.
A conclusione di tali controlli il sito sarà escluso da eventuali vincoli d’uso
ai sensi del DM 471/99 attraverso la presa d’atto della corretta conclusione
della procedura fatta dal Comune.
b.Interventi di bonifica in procedura standard.
Come disposto dal comma 2, art. 12 del D. M. 471/1999 il completamento degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al
progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita
certificazione”.
1.1 In sintesi, la richiamata delibera dunque prevede che ogni qualvolta si
renda necessario procedere alla chiusura o allo spostamento degli impianti di
distribuzione, o più in generale alla rimozione di serbatoi contenenti
idrocarburi presenti in impianti di distribuzione di carburanti, occorre
procedere preliminarmente con l’esecuzione di indagini, come campionamenti e
analisi, al fine di verificare l’eventuale stato di contaminazione, nonché alle
prove di tenuta dei serbatoi. Tutte le operazioni di campionamento sono
preliminari ai lavori di rimozione dei serbatoi.
La delibera impugnata poi non si limita a individuare le indagini ambientali da
attuare preliminarmente alla rimozione dei serbatoi, e i casi in cui è possibile
applicare le specifiche procedure semplificate, ma individua anche parametri
espressamente definiti come aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal decreto
ministeriale n. 471 del 1999 e impone, per essi, concentrazioni limite non
previste dalla richiamata normativa tecnica.
1.2 La delibera sarebbe illegittima anzitutto per violazione dell’articolo 19
della legge 31 luglio 2002 n. 179, poiché sarebbe riservata al Ministro
dell’Ambiente di concerto con i Ministri dell’Interno, della Salute, e delle
Attività produttive la definizione delle procedure di dismissione e messa in
sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi; con decreto del Ministro
dell’Interno 29 novembre 2002 sono stati approvati i requisiti tecnici per la
costruzione, l’installazione, l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo
stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di
distribuzione, senza tuttavia che sia stata prevista alcuna specifica
disposizione nel caso in cui i serbatoi debbano essere dimessi - e difatti tale
normativa neppure richiama, nelle sue premesse, la legge n. 179/2002; ad avviso
della ricorrente, dunque, nelle more dell’attuazione della legge citata la
disciplina della dismissione dei serbatoi interrati dovrebbe essere governata da
quella relativa alle bonifiche dei siti inquinati; nessuna competenza in materia
sussistendo dunque in capo alla Regione: censura ribadita con il secondo motivo,
laddove si contesta l’assunto della Regione di essere competente in forza della
legge regionale relativa alla razionalizzazione e ammodernamento della rete
distributiva di carburanti.
Con il terzo motivo viene affermata l’incompetenza sotto diverso profilo negando
che la delibera impugnata possa trovare fondamento nell’articolo 13 del decreto
ministeriale n. 471 del 1999, laddove consente alla Regione l’individuazione di
ipotesi alle quali sia applicabile la cosiddetta procedura semplificata: e ciò
perché da un lato il campo di applicazione dell’articolo 13 non si estende alla
dismissione del serbatoio, trattandosi di materia riservata allo Stato e in
secondo luogo perché le competenze ex articolo 13 sono state attribuite alle
Province dall’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2000; e in ogni caso
perché la Regione non si sarebbe limitata a individuare le tipologie di
interventi di bonifica ai quali sarebbe applicabile la procedura semplificata,
vale a dire realizzabili senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 10 del
decreto ministeriale, ma avrebbe di fatto introdotto una nuova procedura di
bonifica, posto che l’obbligo di effettuare indagini preliminari per la verifica
dello stato di contaminazione del suolo equivarrebbe a una caratterizzazione
preventiva senza alcun riguardo ai presupposti normativi dell’obbligo di
bonifica di cui all’art. 17 del “Decreto Ronchi”.
E difatti ciò sarebbe confermato dalla delibera, adottata dalla Regione Veneto
in attuazione del ricordato decreto ministeriale, n. 10 del 18 gennaio 2003,
laddove appunto individua i casi in cui la messa in sicurezza e bonifica,
avviata nei casi previsti dalla legge, possa essere condotta in forma
semplificata.
Con il quinto motivo vengono contestate poi le prescrizioni puntuali relative
alle concentrazioni limite ritenute applicabili.
Si è costituita la Regione, instando per la reiezione del ricorso.
2. Con il secondo ricorso si impugna invece la prescrizione imposta dal comune
di Mira in applicazione della richiamata delibera regionale in relazione al
progetto di bonifica del punto vendita carburanti gestito dalla ricorrente,
concernente la concentrazione di MTBE, che ad avviso del comune- e della
conferenza di servizi relativa all’intervento- risulterebbe escluso dalla
voce”idrocarburi totali”, restando perciò prescritto il limite pari a 10 ug/1.
La procedura era originata dalla foratura di un serbatoio contenente benzina
senza piombo, fonte di esistenza di potenziale pericolo, con conseguente
comunicazione ex art.17 D.Lgs . n.22/97 e 9 d.m. n. 471/99 da parte della
ricorrente , messa in sicurezza d’emergenza dell’impianto autorizzazione
all’esecuzione del piano di caratterizzazione concernente la bonifica ambientale
dell’impianto e nota di comunicazione del verbale con cui la conferenza di
servizi in relazione all’approvazione del progetto definitivo stabiliva che i
rappresentati degli enti presenti avevano concordato che per parametri
idrocarburi totali e MTBE nelle acque sotterranee l’obiettivo di bonifica era
fissato in un valore pari a 10 ug/l.
Le doglianze censurano l’insussistenza di alcun potere in capo al Comune di
modificare parametri di concentrazione, peraltro fissati solo a seguito di
specifico procedimento, modificazione peraltro priva di alcuna motivazione.
Il comune di Mira eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del gravame per
mancata notifica alle altre amministrazioni presenti alla conferenza di servizi,
concludendo nel merito per la reiezione del ricorso.
3. Infine, con il terzo ricorso viene gravata la nota del comune di Venezia di
approvazione del Piano di caratterizzazione ambientale relativo al punto vendita
carburanti della ricorrente, nella parte in cui si fissano le concentrazioni
massime ammissibili delle sostanze, poiché anche il Comune di Venezia interpreta
la delibera regionale come escludente sia l’MTBE che il piombo tetraetile,
deducendo doglianze sostanzialmente riproduttive di quelle già elencate in
relazione al primo dei ricorsi in epigrafe.
Anche il Comune di Venezia si è costituito, ribadendo la lettura restrittiva
della nozione di idrocarburi totali già richiamata.
All’odierna udienza, dopo discussione, le cause sono passate in decisione.
4. Preliminarmente le cause devono essere riunite per connessione oggettiva e
dipendenza logica, posto che fondamento degli atti comunali è l’applicazione e
l’interpretazione della delibera regionale impugnata con il ricorso n. 760/05.
Sempre in via preliminare, quanto al ricorso n. 1795/04, deve essere respinta la
eccezione di inammissibilità - o di necessità di integrazione del
contraddittorio- per mancata evocazione in giudizio delle altre amministrazioni
che in sede di conferenza di servizi hanno adottato atti a valenza
esoprocedimentale: il parere della conferenza di servizi, difatti, resta atto
endoprocedimentale, posto che il Comune, in quanto ente procedente, ben potrebbe
discostarsi da esso e solo il provvedimento comunale ha effetto autorizzatorio,
sicchè le altre amministrazioni intervenute alla conferenza non assumono né la
veste di parte resistente né quella di controinteressato destinatario necessario
della notifica del ricorso a pena di inammissibilità (cfr. TAR Umbria,
n.695/04).
5. La questione oggetto del contendere è relativa alla competenza della Regione
all’adozione di misure specificative di procedure che certamente rientrano nella
sua competenza, riguardando la materia della distribuzione di carburanti e che
tuttavia intercettano ambiti di attribuzione di materie quali quella ambientale
ove insistono anche competenze statali.
Con la sentenza n. 381/06 la sezione ha affermato la illegittimità di tale
delibera : ”Tale delibera, così, inserisce nuovi passaggi procedurali tra
l’obbligo di produrre la documentazione attestante il non superamento delle
concentrazioni di inquinanti, governato dalla delibera n. 2922/03, o in caso di
accertamento positivo, di procedere alla bonifica, disciplinata dal DM n.
471/99, prevedendo la necessità di indagini preliminari consistenti:
1) nell’effettuazione preliminare di sondaggi geognostici nell’area di indagine
al fine di verificare le condizioni litostratigrafiche locali e l’eventuale
presenza e posizione della falda freatica;
2) nell’esecuzione di campionamenti ed analisi al fine di verificare l’eventuale
stato di contaminazione prove di tenuta dei serbatoi;
3) qualora nel corso degli accertamenti di cui al punto 2 siano stati
riscontrati superamenti delle concentrazioni limite, redazione e presentazione
del progetto di bonifica, utilizzando, a seconda dei casi, la procedura
semplificata (art. 13 del D.M. 471/99) o la procedura standard (art. 10 del D.M.
471/99) - resta comunque necessario il ricorso all’intervento di Messa in
Sicurezza d’emergenza nei casi previsti dall’art.7 del D.M. 471/99;
4) nella rimozione dei serbatoi e realizzazione eventuale intervento di
bonifica;
5) nella verifica finale della Provincia o presa d’atto del Comune.
Ma all’art. 1.2 della premessa si legge che “ si ribadisce che conformemente a
quanto già stabilito con la delibera n. 10/03 la procedura semplificata può
essere adottata solo quando sussistono le seguenti condizioni…” individuandosi
per tal modo la disciplina applicabile al progetto di bonifica, a seconda
sussistano o meno i requisiti per ricorrere alla procedura semplificata.
Così esaminato allora l’atto regionale non fa altro che disciplinare una fase
anteriore a quella della bonifica, tra l’altro già disciplinata in via generale
da altra delibera giuntale, prevedendo ulteriori e diversi accertamenti
preliminari al fine di accertare la sussistenza della necessità di bonifica.
E tuttavia sono le modalità concrete di indagine stabilite a differenziare
l’ipotesi di procedura standard o semplificata .
Come è noto a seguito della sentenza n. 266/01 della Corte costituzionale è
stato annullato il D.M. 24-5-1999 n. 246
Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione,
l'istallazione e l'esercizio dei serbatoi interrati, il quale prevedeva all’art.
9, che “ All'atto della dismissione, i serbatoi interrati saranno svuotati e
bonificati e si dovrà procedere all'eventuale bonifica del sito, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. La messa in
sicurezza dei serbatoi dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento,
da effettuarsi secondo le normative vigenti.
2. La dismissione e le modalità di messa in sicurezza dei serbatoi interrati che
cessano di essere operativi dovrà essere notificata entro sessanta giorni dalla
data di dismissione alla amministrazione competente all'ARPA o altro organismo
individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA
non fosse ancora costituita, salvo l'obbligo di bonifica del sito.
L’annullamento derivava dall’assenza di base normativa, poi costituita con la
legge n. 179/02.
Ma la stessa in realtà non incide sulla competenza esercitata dalla Regione se
non nella parte in cui infra, poiché il dm ministeriale adottando definisce
unicamente le procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi.
Dunque la delibera regionale è legittima nella parte in cui si limita a
richiedere indagini preliminari al fine di procedere alla chiusura
dell’impianto, comportante la rimozione di tutte le strutture, ivi compresi i
serbatoi interrati, prevedendo modalità specificative di quelle già indicate con
le proprie delibere attuative del DM n. 471/99.
Ed è anche conforme con il richiamato principio costituzionale, volto a una
tutela maggiore del bene ambientale, conseguibile grazie all’esecuzione di tali
indagini preliminari.
La normativa statale, invero, si pone come ostacolo insormontabile all’adozione
della delibera de qua unicamente in relazione alla fase successiva
all’esecuzione delle indagini preliminari, pertinente la rimozione dei serbatoi
interrati, e sempre che non si ricada nell’ambito delle procedure di bonifica,
governate come già visto da altra disciplina regionale.
E, in particolare, si ponevano sicuramente in contrasto con la normativa statale
quelle previsioni aggiuntive alle concentrazioni limite fissate dal D.M. n.
471/99, ma sulle stesse come già detto, si è dichiarata la cessazione della
materia del contendere, essendo intervenuta la delibera regionale n. 1398 del 14
giugno 2005 che ha inteso la concentrazione limite come riferita a tutti i
composti idrocarburici, escluse le sostanze le cui concentrazioni sono definite
direttamente dal D.M. 471/99.
Sicchè, a ben vedere, la Regione ha normato ambiti di competenza diversi da
quelli di pertinenza statale, seppure strettamente collegati o addirittura con
quelli intersecatisi; e solo relativamente alle previsioni successive
all’effettuazione delle indagini preliminari, nel momento in cui dettaglia la
procedura per la rimozione dei serbatoi invade la competenza ministeriale,
nonostante a quel punto richiami la disciplina in materia di bonifiche,
applicabile nel solo caso in cui questa sia necessaria.”
6. Tuttavia, sia il Comune di Mira che quello di Venezia, rispettivamente nel
ricorso n. 1795/04 e 1504/06, considerano inidonea a soddisfare la censura dei
ricorrenti la delibera regionale n. 1398, poiché a mente della stessa non
sarebbe stata modificata la concentrazione ammissibile sia della sostanza MTBE
sia del piombo tetraetile, non rientrando questi negli idrocarburi totali
espressi in n-esano.
6.1 In realtà la richiamata decisione della sezione aveva dichiarato la
cessazione della materia del contendere proprio in relazione all’esistenza di
tale assimilazione, per come risultante dall’originario parere del 2001 dell’ISS:
“Con il quinto motivo vengono contestate poi le prescrizioni puntuali relative
alle concentrazioni limite ritenute applicabili.
In relazione alle stesse, tuttavia, con la memoria conclusionale la ricorrente
osserva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, posto che con
delibera giuntale n. 1398 del 14 giugno 2005 è stato precisato che la
concentrazione limite in matrice acqua per tutti i composti idrocarburici, ivi
compreso il MTBE, è posta pari a 350 ug/l anziché a 10 ug/l come previsto nella
delibera impugnata.”
6.2 Tuttavia, di recente, è stato nuovamente l’ISS a tornare sull’argomento con
il parere 12 settembre 2006, riconoscendo la sostanziale erroneità del
precedente parere “in quanto l’MTBE non è definibile come idrocarburo ma è
appartenente alla famiglia degli eteri (come del resto afferma il Comune di Mira
nella memoria riportante le considerazioni del dott. Moretto dell’ARPAV).
6.3 Ma tale precisazione non vale a superare il motivo di doglianza, che non si
era apprezzato funditus nella precedente decisione solo per il conclamato venir
meno dell’interesse sul punto specifico, pur se, in via incidentale, si era
affermato “ E, in particolare, si ponevano sicuramente in contrasto con la
normativa statale quelle previsioni aggiuntive alle concentrazioni limite
fissate dal D.M. n. 471/99…”.
6.4 Del resto anche precedente giurisprudenza aveva affermato il principio,
basti richiamare TAR Campania, sez. I, 3 maggio 204, n. 7756, laddove si legge:”
A venire ora in evidenza sono le prescrizioni delle conferenze dei servizi e le
presupposte note dell'ISS in ordine ai parametri di accettabilità degli
idrocarburi totali e del piombo tetraetile.
Dette prescrizioni impongono che, come indicato dall'ISS, per gli idrocarburi
totali il valore di concentrazione limite ammissibile nelle acque sotterranee
deve essere assunto pari a 10 µg/1 (ossia quello previsto dal d.P.R. 24 maggio
1988, n. 236 per le acque potabili) in luogo dei 350 µg/1 previsti dalla tabella
2, voce 90, dell'allegato 1 al d.m. n. 471/1999. Per quanto riguarda il piombo
tetraetile deve invece essere assunto, sempre sulla scorta delle indicazioni
dell'ISS, un valore di concentrazione limite ammissibile pari a 0,5 µg/1.
In riferimento alla prima prescrizione la tesi dell'amministrazione si fonda
sulla considerazione che "il parametro n. 90 della tabella 2 riporta una dizione
errata ed errata è anche la concentrazione limite definita per tale parametro;
ciò in quanto il parametro "idrocarburi", essendo presente nella tabella 1, deve
essere presente anche nella tabella 2 dell'allegato 1 del d.m. 471/1999 e la
relativa concentrazione limite deve far riferimento al d.P.R. 236/1988, in
quanto in quest'ultima essa è definita", sicchè, ritiene l'ISS, e quindi le
conferenze dei servizi, "il parametro 90 va considerato nel seguente modo
"Idrocarburi totali - concentrazione limite 10 µg/1".
La dizione utilizzata per individuare il parametro di cui si discute nella
tabella 2 è n-esano. Essa sarebbe errata "in quanto normalmente non viene
ricercato il parametro n-esano, bensì tale sostanza viene utilizzata normalmente
per esprimere i risultati riferiti al parametro idrocarburi, cioè la dizione
corretta è "Idrocarburi totali espressi come n-esano".
In breve, secondo l'amministrazione, da un canto occorrerebbe sovvenire alla
mancanza di previsione nella tabella 2 (recante i valori di concentrazione
limite accettabili nelle acque sotterranee) del parametro idrocarburi presente
solo nella tabella 1 (recante i valori di concentrazione limite accettabili nel
suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da
bonificare) e, d'altro canto, per quanto più rileva, poichè deve essere sempre
garantito il consumo umano tra i legittimi usi delle acque sotterranee, occorre
far riferimento alle concentrazioni limite recate dalla normativa dettata per
tale tipo di consumo e per la tutela delle acque dall'inquinamento: d.P.R. 24
maggio 1988, n. 236 (le cui previsioni vanno lette alla luce della norma
transitoria recata dal successivo d.l.vo 2.2.2001, n. 31) e d. l.vo 11 maggio
1999, n. 152 (quale corretto ed integrato dalle disposizioni di cui al d. l.vo
18 agosto 2000, n. 258).
Da qui, la modifica con la sostituzione del valore previsto in tabella con
l'altro ritenuto invece applicabile.
Per quanto attiene alla prescrizione relativa al piombo tetraetile, la tabella 2
ricomprende solo la voce Piombo (n. 13), sicchè l'ISS (note del gennaio 2001 e
del dicembre 2002) ha condotto una ricerca approfondita sia di tipo
bibliografico che sperimentale per avanzare poi una serie di proposte
comprensive dei valori limiti relativi al piombo tetraetile, imposti quindi a
KRC.
Orbene, ritiene il Collegio che la doglianza della ricorrente in ordine
all'illegittimità di tali prescrizioni sia fondata, posto che è l'allegato 1,
tabella 2, al d.m. n. 471 a riportare i valori di concentrazione limite
accettabili nelle acque sotterranee, di cui qui si discute.
E’ del tutto evidente, quindi, che i parametri di riferimento fissati all'esito
del procedimento di approvazione previsto dal legislatore delegato non possono
essere modificati né in sede di conferenze di servizi né da pareri dell'Istituto
superiore di sanità.
D’altronde, sia la conferenza dei servizi che l'ISS sono ben consapevoli della
necessità di "ufficializzare la modifica dell'attuale limite degli
idrocarburi... ...che tuttavia potrebbe richiedere tempi non brevi, trattandosi
di un decreto interministeriale" (cosi la rappresentante del Ministero
dell'Ambiente nella conferenza del 17 gennaio 2002), ovvero di proporre
ulteriori parametri da inserire nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, con
relative concentrazioni limite "per sostanze oggi non ricomprese fra le stesse,
ma che spesso sono riscontrabili nei siti contaminati e che sono dotate di
elevata tossicità" (così l'ISS nelle premesse della nota del 25 luglio 2002,
indirizzata al Ministero dell'ambiente). “
6.5 Sicchè in assenza della prescritta procedimentalizzazione sono illegittimi
tutti i parametri aggiuntivi, ivi compresi quelli pertinenti l’MTBE e il piombo
tetraetile.
L’illegittimità dei parametri aggiuntivi introdotti dalla Regione con la
delibera annullata comporta la corrispondente illegittimità dei provvedimenti
comunali impugnati con gli altri ricorsi in epigrafe che di essa hanno fatto
applicazione.
7. Conseguentemente, in relazione ai medesimi, il Collegio:
- quanto al ricorso n. 760/05, in accoglimento dello stesso, annulla la delibera
regionale n. 3964 del 10.12.2004 , in conformità con quanto già statuito con la
sentenza n. 381/06 della sezione;
- quanto al ricorso n.1795/04, in accoglimento dello stesso, annulla il
provvedimento del Comune di Mira n. 00130 del 15.12.05 nella parte in cui impone
il rispetto di limiti diversi e maggiormente restrittivi rispetto a quelli
contenuti nel DM n. 471/99;
- quanto al ricorso n. 1504/06, in accoglimento dello stesso, annulla il
provvedimento del Comune di Venezia P.G. 2006/0165878 del 21.4.06 nella parte in
cui fissa le concentrazioni massime ammissibili in misura difforme da quella
prevista nel citato DM n.471/99.
Quanto alle spese di causa ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre
la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in
premessa, riuniti, li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2006.
Il Presidente
L'Estensore
Il Segretario
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