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TAR VENETO, Sez. III, 2 luglio 2007, sentenza n. 2114
 

INQUINAMENTO - Serbatoi interrati - D.lgs. 152/99 e d.m. 471/99 - Sostanze inquinanti - Idrocarburi totali - Piombo tetraetile - Concentrazioni massime ammissibili - Parametri aggiuntivi introdotti dalla Regione - Illegittimità. I parametri di riferimento fissati all’esito del procedimento di approvazione previsto dal legislatore delegato (d.lgs. n. 152/1999), riportati nell’allegato 1, tab. 1 e 2 del d.m. n. 471/99, non possono essere modificati né in sede di conferenze di servizi né in esito al solo parere dell’Istituto superiore della sanità. Sicchè, in assenza della prescritta procedimentalizzazione, sono illegittimi tutti i parametri aggiuntivi introdotti dalla Regione con delibera della giunta regionale n. 3964/2004, nonché i provvedimenti comunali applicativi, trattandosi nella specie della materia della distribuzione di carburanti che, pur rientrando nella competenza regionale, intercetta ambiti di attribuzione di materie quali quella ambientale ove insistono anche competenze statali. (Fattispecie in materia di rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti: in conformità ad un parere ISS, la regione aveva individuato per gli idrocarburi totali un valore di concentrazione limite ammissibile nelle acque sotterranee pari a 10 µg/1 - ossia quello previsto dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 per le acque potabili - , in luogo dei 350 µg/1 previsti dalla tabella 2, voce 90, dell'allegato 1 al d.m. n. 471/1999; per il piombo tetraetile era stato assunto, sempre sulla scorta delle indicazioni dell'ISS, un valore di concentrazione limite ammissibile pari a 0,5 µg/1). Pres. De Zotti, Est. Savoia - E. s.r.l. (avv.ti Zanchini, Angeloni e Pavanini ) c. Regione Veneto (avv.ti Morra, Peagno e Munari) e altro (n.c.), riunito ad altri ric. - T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 luglio 2007, n. 2114

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,

terza Sezione


Ricc. nn. 760/2005, 1795/2004 e 1504/2006

Sent. n. 2114/07


costituito da:

 

Angelo De Zotti - Presidente
Angelo Gabbricci - Consigliere
Riccardo Savoia - Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sui ricorsi riuniti:
n.760/05 proposto da ESSO ITALIANA Srl, Kuen Falca Srl, Kuwait Petroleum Italia Spa, ERG Petroli SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Paolo Zanchini, Francesca Angeloni e Andrea Pavanini, come da mandato in calce al ricorso, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliati, in Venezia, Santa Croce, 205;


CONTRO


la Regione del Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Romano Morra, Bianca Peagno e Tito Munari con elezione di domicilio presso la sede della Giunta Regionale, in Venezia, Dorsoduro n. 3901, come da mandato a margine della memoria di costituzione;
Istituto superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;


per l’annullamento
della deliberazione della giunta regionale Veneto n. 3964 del 10 dicembre 2004, recante “adozione delle modalità e dei criteri per la rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi quelli a uso privato, di cui alla DGR n.1562 del 26 maggio 2004 - LR 23/03, D.Lgs.n.22/97, D.M. n.471/99, nonché dei provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare del parere dell’Istituto Superiore della Sanità del 6.2.01, del 1.7.04, e prot.049759 A.12 /2002 ivi richiamati;


n. 1795/04 ed i relativi motivi aggiunti, proposto dalla ESSO ITALIANA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Paolo Zanchini e Andrea Pavanini, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S. Croce 205,


CONTRO


il COMUNE di MIRA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Alfredo Zabeo, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Venezia Mestre, Galleria Matteotti n. 3,


per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, della nota del Comune di Mira prot. n. 00130 del 15.12.2005, con cui è stata modificata la nota già impugnata del Comune di Mira prot. 7436 del 10.3.2004 nella parte in cui dispone che “per il parametro MTBE in matrice acqua la concentrazione limite è di 10 ug/l … “, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, precedenti o successivi, ed in particolare del verbale della Conferenza dei Servizi del 12.10.2005.;


n.1504/06 proposto da ERG Petroli SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gian Paolo Zanchini, Gaia Gelera e Andrea Pavanini, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S. Croce 205,


CONTRO


il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni e Maria Maddalena Morino, ed selettivamente domiciliato in Venezia, presso gli uffici dall’avvocatura Comunale;


per l’annullamento
della nota del Comune di Venezia 21.4.2006 P.G. 2006/0165878 di approvazione, con prescrizioni del Piano di caratterizzazione ambientale relativo al punto vendita carburanti della ricorrente sito in Venezia-Mestre, v. fratelli Bandiera, 92 nella parte in cui si fissano le concentrazioni massime ammissibili delle sostanze, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale a quello indicato.


Visti i ricorsi, ritualmente notificati e depositati presso la Segreteria con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto, del Comune di Mira, del Comune di Venezia;
visto l’atto di motivi aggiunti sul ricorso n. 1795/04;
viste le memorie depositate dalle parti costituite;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella pubblica udienza del 12 ottobre 2006 - relatore il Consigliere Riccardo Savoia - i procuratori delle parti come da verbale d’udienza;


ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. Con il ricorso n. 760/2005 viene impugnata la delibera regionale che conviene riportare per esteso:


“1 PREMESSA
1.1. Finalità, obiettivi ed ambito di applicazione
L’art. 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, prevede che la Giunta regionale adotti i criteri e le direttive relativi all’ammodernamento della rete stradale di carburanti.
Con DGR 1562 del 26 maggio 2004 sono stati quindi definiti i criteri e le direttive per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti che, di fatto, ha sostituito il Piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 febbraio 1998, n. 3, di cui costituisce la naturale prosecuzione, opportunamente aggiornata.
In particolare la succitata Deliberazione contiene anche la regolamentazione relativa alla chiusura o allo spostamento degli impianti incompatibili con il territorio al fine di pervenire al completamento dell’ammodernamento della rete (art. 11 allegato 1); va inoltre evidenziato che gli impianti ad uso privato sono stati parificati a quelli stradali.
In particolare il succitato art. 11 impone che il provvedimento di revoca dell’autorizzazione contenga l’obbligo di produrre ai sensi e con le modalità di cui alla DGR 3.10.2003 n°2922 adeguata documentazione attestante il non superamento delle concentrazioni massime ammissibili di sostanze inquinanti; in caso contrario è invece necessario effettuare la bonifica dell’area. Inoltre l’art. 22 prevede che le modiche agli impianti ad uso privato devono, in ogni caso, comportare l’eliminazione dei serbatoi e degli apparati per l’erogazione della benzina, salvo i casi particolari di cui all’art. 21, comma 1. Appare quindi di particolare rilevanza definire con maggiore dettaglio le modalità di intervento necessarie per la tutela ambientale da attuare nei casi di cui sopra.
Come noto la normativa attualmente vigente in materia di bonifiche, ed espressamente il D.M. n.471 del 25 ottobre 1999, stabilisce l’obbligo dell’attivazione delle procedure di bonifica in caso di superamento dei valori di concentrazione limite accettabile nel suolo e/o nelle acque sotterranee stabiliti in tabella 1 e 2 dell’allegato 1. D’altra parte l’art. 13 del succitato D.M. prevede che la Regione possa individuare tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale che possano essere realizzati senza la preventiva autorizzazione di cui all’art.10 del succitato D.M..
In tal senso già con la DGR 10 del 18 gennaio 2003 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione dell’art. 13 del DM 25/10/1999, n. 471: Interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione” la Giunta regionale ha provveduto a fornire i primi indirizzi operativi in merito.
Ai sensi di quanto sopra, vista la specificità della rete di distributiva di carburanti ed al fine di agevolarne il rinnovo e la razionalizzazione, mantenendo nello stesso tempo le necessarie garanzie relative alla tutela ambientale/sanitaria e le disposizioni di legge per gli aspetti procedurali sulla bonifica ed il ripristino delle aree, si ritiene opportuno emanare precise norme tecniche circa le modalità e criteri per verificare lo stato di contaminazione di suolo ed acque sotterranee in corrispondenza degli impianti di cui alla DGR n. 1562 in data 26 maggio 2004, nonché per realizzare gli eventuali interventi di bonifica presso gli stessi, specificando altresì le casistiche ove è possibile applicare procedure semplificate.
Si rammenta da ultimo che la Regione del Veneto, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2922, del 3 ottobre 2003, “Definizione delle linee guida per il campionamento e l’analisi dei campioni di siti inquinati. Protocollo operativo. Approvazione (d.lvo n. 22/1997 - DM n. 471/1999).“, ha già provveduto a individuare precise norme in merito alla caratterizzazione delle aree potenzialmente contaminate, definendo procedure generali che devono essere applicate anche nei casi oggetto delle presenti norme tecniche.
Le seguenti norme tecniche si applicano pertanto agli impianti stradali di distribuzione di carburanti come da DGR n. 1562 del 26 maggio 2004 (compresi gli impianti ad uso privato di cui agli artt. 21 e 22 e gli impianti per natanti di cui all’art. 23 dell’allegato 1 alla stessa DGR), con particolare riferimento a quelle in cui debbano essere rimossi serbatoi interrati o parzialmente interrati.
1.2 Procedura standard e procedura semplificata
Come sopra richiamato, il D.M. 471/99 definisce le procedure da adottare in caso di interventi per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino di siti inquinati.
Si definisce pertanto procedura standard quella che fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10 del succitato D.M.
Si definisce invece procedura semplificata quella che fa riferimento a quanto previsto dall’art. 13 del succitato D.M.
… omissis…
INDAGINI PRELIMINARI
Ogni qualvolta sia necessario procedere alla chiusura o allo spostamento degli impianti di distribuzione ai sensi dell’art. 11 della DGR 1562 del 26. 05. 04 o più in generale alla rimozione di serbatoi contenenti idrocarburi presenti in impianti di distribuzione di carburanti occorre seguire il seguente schema operativo sequenziale:
1) effettuazione preliminare di sondaggi geognostici nell’area di indagine al fine di verificare le condizioni litostratigrafiche locali e l’eventuale presenza e posizione della falda freatica;
2) esecuzione di campionamenti ed analisi al fine di verificare l’eventuale stato di contaminazione prove di tenuta dei serbatoi;
3) qualora nel corso degli accertamenti di cui al punto 2 siano stati riscontrati superamenti delle concentrazioni limite, redazione e presentazione del progetto di bonifica, utilizzando, a seconda dei casi, la procedura semplificata (art. 13 del D. M. 471/99) o la procedura standard (art. 10 del D. M. 471/99) - resta comunque necessario il ricorso all’intervento di Messa in Sicurezza d’emergenza nei casi previsti dall’art. 7 del D.M. 471/99-;
4) rimozione dei serbatoi e realizzazione eventuale intervento di bonifica;
5) verifica finale della Provincia o presa d’atto del Comune.
…omissis…
4 RIMOZIONE DEI SERBATOI
a . Nel caso in cui le indagini effettuate non evidenzino la presenza di contaminazione, la disattivazione e lo smantellamento dell’impianto, nonché il ripristino dell’area e la rimozione di tutte le attrezzature avverrà in conformità a quanto previsto dall’art. 11 dell’allegato 1 alla D G R n. 1562 del 26 maggio 2004. In ogni caso il giorno previsto per la rimozione dei serbatoi dovrà essere preventivamente concordato con il Comune.
b . Nel caso in cui siano state attivate le procedure di bonifica, il giorno previsto per la rimozione dei serbatoi dovrà essere concordato con il Comune. Al termine delle operazioni di bonifica e di rimozione dei serbatoi, dalle pareti e dal fondo dello scavo di posa del serbatoio interrato verranno prelevati dei campioni di terreno per le analisi chimiche di laboratorio al fine di verificare l’assenza di contaminazione. Le verifiche devono essere effettuate in corrispondenza di ogni serbatoio, prelevando un campione al fondo scavo ed un campione in corrispondenza della scarpata, in accordo con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2922, del 3 ottobre 2003. Nel caso di parchi serbatoi costituiti da due o più serbatoi accostati è possibile prelevare un numero inferiore di campioni rispetto a quanto sopra, a patto di fornire comunque una caratterizzazione sufficiente dell’eventuale contaminazione del terreno su cui hanno insistito i serbatoi.
Le modalità di campionamento, trasporto ed analisi dovranno avvenire secondo quanto previsto dalla DGR 2922 del 3 ottobre 2003.
I parametri da analizzare sono i seguenti:
- idrocarburi (C<12, C>12);
- benzene, toluene, etilbenzene, xileni;
- M T B E (metil terz butil etere);
- piombo (piombotetraetile).
Si ritiene inoltre di definire le concentrazioni limite (CL) di alcune sostanze, non elencate nelle tabelle 1 e 2 di cui all’all. 1 del D.M. 471/99, sulla base dei seguenti pareri dell’Istituto Superiore di Sanità:
- 10 μg/l per M T B E in matrice acqua ( parere I S S prot. N. 57058 IA. 12 del 06/02/01);
- 250 mg/kg per M T B E in matrice suolo ad uso commerciale e industriale (parere I S S prot. N. 57058 IA. 12 del 06/02/01);
- 10 mg/kg per M T B E in matrice suolo uso verde pubblico, privato e residenziale (parere I S S prot. N. 57058 IA. 12 del 06/02/01);
- 10 μg/l per idrocarburi totali in matrice acqua (riferito solo agli idrocarburi a catena lineare di origine petrolifera, così come indicato da parere dell’I S S nella nota prot. 028690 AMPP/IA. 12. dell’1/7/04);
- 0,1 μg/l per piombo tetraetile in matrice acqua (parere I S S prot. N. 049759 IA. 12 del 2002);
- 68 μg/kg per piombo tetraetile in matrice suolo uso commerciale e industriale (parere I S S prot. N. 049759 IA. 12 del 2002);
- 0.01 mg/kg per piombo tetraetile in matrice suolo uso verde pubblico, privato e residenziale (parere I S S prot. N. 049759 IA. 12/ 2002);
4.1 mancata rimozione dei serbatoi.
Come già specificato, i serbatoi di norma dovranno essere rimossi.
Qualora la rimozione dovesse comportare gravi difficoltà tecniche non superabili a costi ragionevoli - ad esempio nel caso di serbatoi prossimi al sedime di un fabbricato, con conseguenti problemi di staticità legati alla loro rimozione - i serbatoi potranno essere lasciati in loco previa messa in sicurezza permanente ed eliminazione di tutte le linee di alimentazione.
Tale casistica dovrà essere adeguatamente motivata nel progetto mediante specifica perizia da parte di un tecnico abilitato.
E’ facoltà del Comune, come specificato nel paragrafo 3.1.1 “Caratteri generali”, imporre comunque la rimozione del serbatoio.
5 VERIFICA FINALE
a. Interventi di bonifica in procedura semplificata.
Al termine degli interventi di cui all’art. 13 del DM 471/99 devono essere trasmessi al Comune, alla Provincia e all’ARPAV (DAP e osservatorio regionale rifiuti), la relazione di fine lavori ed i seguenti documenti, redatti da tecnico abilitato e attestanti il completamento e l’efficacia degli interventi attuati, al fine di attivare le procedure previste dall’art. 17 del DM 471/1999 relativo all’anagrafe dei siti da bonificare:
1. dichiarazione del soggetto titolare di aver rispettato quanto previsto dal progetto trasmesso e successive integrazioni eventualmente richieste dal Comune;
2. dichiarazione di non aver rinvenuto contaminazione delle acque di falda e/o superficiali;
3. relazione sull’intervento attuato e sui risultati ottenuti, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi di intervento. Tale relazione dovrà contenere la documentazione che dimostri come, applicando le procedure di cui all. 2 del d. m. 471/1999, nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee non vi siano, al termine degli interventi attuati, superamento dei valori di concentrazione limite accettabili previste dal DM 471/1999 per la destinazione superficiale d’uso o dei valori del fondo naturale (art. 4 comma 2) per le aree agricole;
4. indicazione sui quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti o trattati, riportando il luogo di conferimento e le analisi relative.
A conclusione di tali controlli il sito sarà escluso da eventuali vincoli d’uso ai sensi del DM 471/99 attraverso la presa d’atto della corretta conclusione della procedura fatta dal Comune.
b.Interventi di bonifica in procedura standard.
Come disposto dal comma 2, art. 12 del D. M. 471/1999 il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione”.


1.1 In sintesi, la richiamata delibera dunque prevede che ogni qualvolta si renda necessario procedere alla chiusura o allo spostamento degli impianti di distribuzione, o più in generale alla rimozione di serbatoi contenenti idrocarburi presenti in impianti di distribuzione di carburanti, occorre procedere preliminarmente con l’esecuzione di indagini, come campionamenti e analisi, al fine di verificare l’eventuale stato di contaminazione, nonché alle prove di tenuta dei serbatoi. Tutte le operazioni di campionamento sono preliminari ai lavori di rimozione dei serbatoi.
La delibera impugnata poi non si limita a individuare le indagini ambientali da attuare preliminarmente alla rimozione dei serbatoi, e i casi in cui è possibile applicare le specifiche procedure semplificate, ma individua anche parametri espressamente definiti come aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal decreto ministeriale n. 471 del 1999 e impone, per essi, concentrazioni limite non previste dalla richiamata normativa tecnica.


1.2 La delibera sarebbe illegittima anzitutto per violazione dell’articolo 19 della legge 31 luglio 2002 n. 179, poiché sarebbe riservata al Ministro dell’Ambiente di concerto con i Ministri dell’Interno, della Salute, e delle Attività produttive la definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi; con decreto del Ministro dell’Interno 29 novembre 2002 sono stati approvati i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione, l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione, senza tuttavia che sia stata prevista alcuna specifica disposizione nel caso in cui i serbatoi debbano essere dimessi - e difatti tale normativa neppure richiama, nelle sue premesse, la legge n. 179/2002; ad avviso della ricorrente, dunque, nelle more dell’attuazione della legge citata la disciplina della dismissione dei serbatoi interrati dovrebbe essere governata da quella relativa alle bonifiche dei siti inquinati; nessuna competenza in materia sussistendo dunque in capo alla Regione: censura ribadita con il secondo motivo, laddove si contesta l’assunto della Regione di essere competente in forza della legge regionale relativa alla razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva di carburanti.
Con il terzo motivo viene affermata l’incompetenza sotto diverso profilo negando che la delibera impugnata possa trovare fondamento nell’articolo 13 del decreto ministeriale n. 471 del 1999, laddove consente alla Regione l’individuazione di ipotesi alle quali sia applicabile la cosiddetta procedura semplificata: e ciò perché da un lato il campo di applicazione dell’articolo 13 non si estende alla dismissione del serbatoio, trattandosi di materia riservata allo Stato e in secondo luogo perché le competenze ex articolo 13 sono state attribuite alle Province dall’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2000; e in ogni caso perché la Regione non si sarebbe limitata a individuare le tipologie di interventi di bonifica ai quali sarebbe applicabile la procedura semplificata, vale a dire realizzabili senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 10 del decreto ministeriale, ma avrebbe di fatto introdotto una nuova procedura di bonifica, posto che l’obbligo di effettuare indagini preliminari per la verifica dello stato di contaminazione del suolo equivarrebbe a una caratterizzazione preventiva senza alcun riguardo ai presupposti normativi dell’obbligo di bonifica di cui all’art. 17 del “Decreto Ronchi”.
E difatti ciò sarebbe confermato dalla delibera, adottata dalla Regione Veneto in attuazione del ricordato decreto ministeriale, n. 10 del 18 gennaio 2003, laddove appunto individua i casi in cui la messa in sicurezza e bonifica, avviata nei casi previsti dalla legge, possa essere condotta in forma semplificata.
Con il quinto motivo vengono contestate poi le prescrizioni puntuali relative alle concentrazioni limite ritenute applicabili.
Si è costituita la Regione, instando per la reiezione del ricorso.


2. Con il secondo ricorso si impugna invece la prescrizione imposta dal comune di Mira in applicazione della richiamata delibera regionale in relazione al progetto di bonifica del punto vendita carburanti gestito dalla ricorrente, concernente la concentrazione di MTBE, che ad avviso del comune- e della conferenza di servizi relativa all’intervento- risulterebbe escluso dalla voce”idrocarburi totali”, restando perciò prescritto il limite pari a 10 ug/1.
La procedura era originata dalla foratura di un serbatoio contenente benzina senza piombo, fonte di esistenza di potenziale pericolo, con conseguente comunicazione ex art.17 D.Lgs . n.22/97 e 9 d.m. n. 471/99 da parte della ricorrente , messa in sicurezza d’emergenza dell’impianto autorizzazione all’esecuzione del piano di caratterizzazione concernente la bonifica ambientale dell’impianto e nota di comunicazione del verbale con cui la conferenza di servizi in relazione all’approvazione del progetto definitivo stabiliva che i rappresentati degli enti presenti avevano concordato che per parametri idrocarburi totali e MTBE nelle acque sotterranee l’obiettivo di bonifica era fissato in un valore pari a 10 ug/l.
Le doglianze censurano l’insussistenza di alcun potere in capo al Comune di modificare parametri di concentrazione, peraltro fissati solo a seguito di specifico procedimento, modificazione peraltro priva di alcuna motivazione.
Il comune di Mira eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del gravame per mancata notifica alle altre amministrazioni presenti alla conferenza di servizi, concludendo nel merito per la reiezione del ricorso.


3. Infine, con il terzo ricorso viene gravata la nota del comune di Venezia di approvazione del Piano di caratterizzazione ambientale relativo al punto vendita carburanti della ricorrente, nella parte in cui si fissano le concentrazioni massime ammissibili delle sostanze, poiché anche il Comune di Venezia interpreta la delibera regionale come escludente sia l’MTBE che il piombo tetraetile, deducendo doglianze sostanzialmente riproduttive di quelle già elencate in relazione al primo dei ricorsi in epigrafe.
Anche il Comune di Venezia si è costituito, ribadendo la lettura restrittiva della nozione di idrocarburi totali già richiamata.
All’odierna udienza, dopo discussione, le cause sono passate in decisione.


4. Preliminarmente le cause devono essere riunite per connessione oggettiva e dipendenza logica, posto che fondamento degli atti comunali è l’applicazione e l’interpretazione della delibera regionale impugnata con il ricorso n. 760/05.
Sempre in via preliminare, quanto al ricorso n. 1795/04, deve essere respinta la eccezione di inammissibilità - o di necessità di integrazione del contraddittorio- per mancata evocazione in giudizio delle altre amministrazioni che in sede di conferenza di servizi hanno adottato atti a valenza esoprocedimentale: il parere della conferenza di servizi, difatti, resta atto endoprocedimentale, posto che il Comune, in quanto ente procedente, ben potrebbe discostarsi da esso e solo il provvedimento comunale ha effetto autorizzatorio, sicchè le altre amministrazioni intervenute alla conferenza non assumono né la veste di parte resistente né quella di controinteressato destinatario necessario della notifica del ricorso a pena di inammissibilità (cfr. TAR Umbria, n.695/04).


5. La questione oggetto del contendere è relativa alla competenza della Regione all’adozione di misure specificative di procedure che certamente rientrano nella sua competenza, riguardando la materia della distribuzione di carburanti e che tuttavia intercettano ambiti di attribuzione di materie quali quella ambientale ove insistono anche competenze statali.
Con la sentenza n. 381/06 la sezione ha affermato la illegittimità di tale delibera : ”Tale delibera, così, inserisce nuovi passaggi procedurali tra l’obbligo di produrre la documentazione attestante il non superamento delle concentrazioni di inquinanti, governato dalla delibera n. 2922/03, o in caso di accertamento positivo, di procedere alla bonifica, disciplinata dal DM n. 471/99, prevedendo la necessità di indagini preliminari consistenti:
1) nell’effettuazione preliminare di sondaggi geognostici nell’area di indagine al fine di verificare le condizioni litostratigrafiche locali e l’eventuale presenza e posizione della falda freatica;
2) nell’esecuzione di campionamenti ed analisi al fine di verificare l’eventuale stato di contaminazione prove di tenuta dei serbatoi;
3) qualora nel corso degli accertamenti di cui al punto 2 siano stati riscontrati superamenti delle concentrazioni limite, redazione e presentazione del progetto di bonifica, utilizzando, a seconda dei casi, la procedura semplificata (art. 13 del D.M. 471/99) o la procedura standard (art. 10 del D.M. 471/99) - resta comunque necessario il ricorso all’intervento di Messa in Sicurezza d’emergenza nei casi previsti dall’art.7 del D.M. 471/99;
4) nella rimozione dei serbatoi e realizzazione eventuale intervento di bonifica;
5) nella verifica finale della Provincia o presa d’atto del Comune.
Ma all’art. 1.2 della premessa si legge che “ si ribadisce che conformemente a quanto già stabilito con la delibera n. 10/03 la procedura semplificata può essere adottata solo quando sussistono le seguenti condizioni…” individuandosi per tal modo la disciplina applicabile al progetto di bonifica, a seconda sussistano o meno i requisiti per ricorrere alla procedura semplificata.
Così esaminato allora l’atto regionale non fa altro che disciplinare una fase anteriore a quella della bonifica, tra l’altro già disciplinata in via generale da altra delibera giuntale, prevedendo ulteriori e diversi accertamenti preliminari al fine di accertare la sussistenza della necessità di bonifica.
E tuttavia sono le modalità concrete di indagine stabilite a differenziare l’ipotesi di procedura standard o semplificata .
Come è noto a seguito della sentenza n. 266/01 della Corte costituzionale è stato annullato il D.M. 24-5-1999 n. 246
Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'istallazione e l'esercizio dei serbatoi interrati, il quale prevedeva all’art. 9, che “ All'atto della dismissione, i serbatoi interrati saranno svuotati e bonificati e si dovrà procedere all'eventuale bonifica del sito, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. La messa in sicurezza dei serbatoi dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le normative vigenti.
2. La dismissione e le modalità di messa in sicurezza dei serbatoi interrati che cessano di essere operativi dovrà essere notificata entro sessanta giorni dalla data di dismissione alla amministrazione competente all'ARPA o altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, salvo l'obbligo di bonifica del sito.
L’annullamento derivava dall’assenza di base normativa, poi costituita con la legge n. 179/02.
Ma la stessa in realtà non incide sulla competenza esercitata dalla Regione se non nella parte in cui infra, poiché il dm ministeriale adottando definisce unicamente le procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi.
Dunque la delibera regionale è legittima nella parte in cui si limita a richiedere indagini preliminari al fine di procedere alla chiusura dell’impianto, comportante la rimozione di tutte le strutture, ivi compresi i serbatoi interrati, prevedendo modalità specificative di quelle già indicate con le proprie delibere attuative del DM n. 471/99.
Ed è anche conforme con il richiamato principio costituzionale, volto a una tutela maggiore del bene ambientale, conseguibile grazie all’esecuzione di tali indagini preliminari.
La normativa statale, invero, si pone come ostacolo insormontabile all’adozione della delibera de qua unicamente in relazione alla fase successiva all’esecuzione delle indagini preliminari, pertinente la rimozione dei serbatoi interrati, e sempre che non si ricada nell’ambito delle procedure di bonifica, governate come già visto da altra disciplina regionale.
E, in particolare, si ponevano sicuramente in contrasto con la normativa statale quelle previsioni aggiuntive alle concentrazioni limite fissate dal D.M. n. 471/99, ma sulle stesse come già detto, si è dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta la delibera regionale n. 1398 del 14 giugno 2005 che ha inteso la concentrazione limite come riferita a tutti i composti idrocarburici, escluse le sostanze le cui concentrazioni sono definite direttamente dal D.M. 471/99.
Sicchè, a ben vedere, la Regione ha normato ambiti di competenza diversi da quelli di pertinenza statale, seppure strettamente collegati o addirittura con quelli intersecatisi; e solo relativamente alle previsioni successive all’effettuazione delle indagini preliminari, nel momento in cui dettaglia la procedura per la rimozione dei serbatoi invade la competenza ministeriale, nonostante a quel punto richiami la disciplina in materia di bonifiche, applicabile nel solo caso in cui questa sia necessaria.”


6. Tuttavia, sia il Comune di Mira che quello di Venezia, rispettivamente nel ricorso n. 1795/04 e 1504/06, considerano inidonea a soddisfare la censura dei ricorrenti la delibera regionale n. 1398, poiché a mente della stessa non sarebbe stata modificata la concentrazione ammissibile sia della sostanza MTBE sia del piombo tetraetile, non rientrando questi negli idrocarburi totali espressi in n-esano.


6.1 In realtà la richiamata decisione della sezione aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere proprio in relazione all’esistenza di tale assimilazione, per come risultante dall’originario parere del 2001 dell’ISS: “Con il quinto motivo vengono contestate poi le prescrizioni puntuali relative alle concentrazioni limite ritenute applicabili.
In relazione alle stesse, tuttavia, con la memoria conclusionale la ricorrente osserva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, posto che con delibera giuntale n. 1398 del 14 giugno 2005 è stato precisato che la concentrazione limite in matrice acqua per tutti i composti idrocarburici, ivi compreso il MTBE, è posta pari a 350 ug/l anziché a 10 ug/l come previsto nella delibera impugnata.”


6.2 Tuttavia, di recente, è stato nuovamente l’ISS a tornare sull’argomento con il parere 12 settembre 2006, riconoscendo la sostanziale erroneità del precedente parere “in quanto l’MTBE non è definibile come idrocarburo ma è appartenente alla famiglia degli eteri (come del resto afferma il Comune di Mira nella memoria riportante le considerazioni del dott. Moretto dell’ARPAV).


6.3 Ma tale precisazione non vale a superare il motivo di doglianza, che non si era apprezzato funditus nella precedente decisione solo per il conclamato venir meno dell’interesse sul punto specifico, pur se, in via incidentale, si era affermato “ E, in particolare, si ponevano sicuramente in contrasto con la normativa statale quelle previsioni aggiuntive alle concentrazioni limite fissate dal D.M. n. 471/99…”.


6.4 Del resto anche precedente giurisprudenza aveva affermato il principio, basti richiamare TAR Campania, sez. I, 3 maggio 204, n. 7756, laddove si legge:”
A venire ora in evidenza sono le prescrizioni delle conferenze dei servizi e le presupposte note dell'ISS in ordine ai parametri di accettabilità degli idrocarburi totali e del piombo tetraetile.
Dette prescrizioni impongono che, come indicato dall'ISS, per gli idrocarburi totali il valore di concentrazione limite ammissibile nelle acque sotterranee deve essere assunto pari a 10 µg/1 (ossia quello previsto dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 per le acque potabili) in luogo dei 350 µg/1 previsti dalla tabella 2, voce 90, dell'allegato 1 al d.m. n. 471/1999. Per quanto riguarda il piombo tetraetile deve invece essere assunto, sempre sulla scorta delle indicazioni dell'ISS, un valore di concentrazione limite ammissibile pari a 0,5 µg/1.
In riferimento alla prima prescrizione la tesi dell'amministrazione si fonda sulla considerazione che "il parametro n. 90 della tabella 2 riporta una dizione errata ed errata è anche la concentrazione limite definita per tale parametro; ciò in quanto il parametro "idrocarburi", essendo presente nella tabella 1, deve essere presente anche nella tabella 2 dell'allegato 1 del d.m. 471/1999 e la relativa concentrazione limite deve far riferimento al d.P.R. 236/1988, in quanto in quest'ultima essa è definita", sicchè, ritiene l'ISS, e quindi le conferenze dei servizi, "il parametro 90 va considerato nel seguente modo "Idrocarburi totali - concentrazione limite 10 µg/1".
La dizione utilizzata per individuare il parametro di cui si discute nella tabella 2 è n-esano. Essa sarebbe errata "in quanto normalmente non viene ricercato il parametro n-esano, bensì tale sostanza viene utilizzata normalmente per esprimere i risultati riferiti al parametro idrocarburi, cioè la dizione corretta è "Idrocarburi totali espressi come n-esano".
In breve, secondo l'amministrazione, da un canto occorrerebbe sovvenire alla mancanza di previsione nella tabella 2 (recante i valori di concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee) del parametro idrocarburi presente solo nella tabella 1 (recante i valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare) e, d'altro canto, per quanto più rileva, poichè deve essere sempre garantito il consumo umano tra i legittimi usi delle acque sotterranee, occorre far riferimento alle concentrazioni limite recate dalla normativa dettata per tale tipo di consumo e per la tutela delle acque dall'inquinamento: d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (le cui previsioni vanno lette alla luce della norma transitoria recata dal successivo d.l.vo 2.2.2001, n. 31) e d. l.vo 11 maggio 1999, n. 152 (quale corretto ed integrato dalle disposizioni di cui al d. l.vo 18 agosto 2000, n. 258).
Da qui, la modifica con la sostituzione del valore previsto in tabella con l'altro ritenuto invece applicabile.
Per quanto attiene alla prescrizione relativa al piombo tetraetile, la tabella 2 ricomprende solo la voce Piombo (n. 13), sicchè l'ISS (note del gennaio 2001 e del dicembre 2002) ha condotto una ricerca approfondita sia di tipo bibliografico che sperimentale per avanzare poi una serie di proposte comprensive dei valori limiti relativi al piombo tetraetile, imposti quindi a KRC.
Orbene, ritiene il Collegio che la doglianza della ricorrente in ordine all'illegittimità di tali prescrizioni sia fondata, posto che è l'allegato 1, tabella 2, al d.m. n. 471 a riportare i valori di concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee, di cui qui si discute.
E’ del tutto evidente, quindi, che i parametri di riferimento fissati all'esito del procedimento di approvazione previsto dal legislatore delegato non possono essere modificati né in sede di conferenze di servizi né da pareri dell'Istituto superiore di sanità.
D’altronde, sia la conferenza dei servizi che l'ISS sono ben consapevoli della necessità di "ufficializzare la modifica dell'attuale limite degli idrocarburi... ...che tuttavia potrebbe richiedere tempi non brevi, trattandosi di un decreto interministeriale" (cosi la rappresentante del Ministero dell'Ambiente nella conferenza del 17 gennaio 2002), ovvero di proporre ulteriori parametri da inserire nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, con relative concentrazioni limite "per sostanze oggi non ricomprese fra le stesse, ma che spesso sono riscontrabili nei siti contaminati e che sono dotate di elevata tossicità" (così l'ISS nelle premesse della nota del 25 luglio 2002, indirizzata al Ministero dell'ambiente). “
6.5 Sicchè in assenza della prescritta procedimentalizzazione sono illegittimi tutti i parametri aggiuntivi, ivi compresi quelli pertinenti l’MTBE e il piombo tetraetile.
L’illegittimità dei parametri aggiuntivi introdotti dalla Regione con la delibera annullata comporta la corrispondente illegittimità dei provvedimenti comunali impugnati con gli altri ricorsi in epigrafe che di essa hanno fatto applicazione.


7. Conseguentemente, in relazione ai medesimi, il Collegio:
- quanto al ricorso n. 760/05, in accoglimento dello stesso, annulla la delibera regionale n. 3964 del 10.12.2004 , in conformità con quanto già statuito con la sentenza n. 381/06 della sezione;
- quanto al ricorso n.1795/04, in accoglimento dello stesso, annulla il provvedimento del Comune di Mira n. 00130 del 15.12.05 nella parte in cui impone il rispetto di limiti diversi e maggiormente restrittivi rispetto a quelli contenuti nel DM n. 471/99;
- quanto al ricorso n. 1504/06, in accoglimento dello stesso, annulla il provvedimento del Comune di Venezia P.G. 2006/0165878 del 21.4.06 nella parte in cui fissa le concentrazioni massime ammissibili in misura difforme da quella prevista nel citato DM n.471/99.


Quanto alle spese di causa ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in premessa, riuniti, li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2006.


Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario
 


 

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