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TAR VENETO, Sez. III, 6 luglio 2007, sentenza n.
2290
INQUINAMENTO ACUSTICO -
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Industria insalubre di prima classe (carrozzeria) -
Danno e pericolo per la salute pubblica - Ordinanza di cessazione dell'attività
- Natura - Ordinanza ex art. 38 L. n. 142/1990 - Esclusione - Ordinanza ex
art.t. 216 e 217 T.U.L.San. - Fondamento. Il provvedimento con la
quale il sindaco, dopo aver rilevato la persistente inottemperanza alle
prescrizioni imposte dal Comune al fine di prevenire il danno e il pericolo alla
salute pubblica, imponga al titolare la cessazione di un'attività di carrozzeria
causa di inquinamento acustico e atmosferico, classificata come industria
insalubre di prima classe (d.m. 19 novembre 1981) e situata nell'abitato, va
correttamente qualificato come ordinanza ex artt. 216 e 217 del T.U.L.San., a
prescindere dal richiamo all'art. 38 della L n. 142/1990, contenuto nelle
premesse dell'atto. Sicchè, ai fini della sua emanazione, non è richiesta la
sussistenza di un evento di carattere eccezionale e imprevedibile, tale da
concretare un grave pericolo di danno imminente al quale rimediare con
provvedimenti extra ordinem. Pres. f.f. Depiero, Est. Buricelli - Z.V. (avv.ti
Zago e Zambelli) c. Comune di Albignasego (avv. Cartia), riunito ad altri ric. -
T.A.R. VENETO, Sez. III - 6 luglio 2007, n. 2290
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
sezione terza
Ricc. nn. 1059/96, 2203/97 e 2028/97
Sent. n. 2290 del 2007
con l'intervento dei magistrati
Rita Depiero -Presidente f. f.
Marco Buricelli -Consigliere, rel. ed est.
Angelo Gabbricci -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi nn. 1059 del 1996, 2203 del 1996 e 2028 del 1997 proposti da Zanin
Virginio, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Zago e Franco Zambelli –
e, limitatamente al ricorso n. 2203 del 1996, anche dall’avv. Paolo Neri -, con
elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Franco Zambelli in Venezia
–Mestre, Via Cavallotti n. 22;
contro
il Comune di Albignasego (PD), in persona del legale rappresentante “pro
tempore”, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Cartia, con domiciliazione
presso la segreteria del Tar ai sensi dell’art. 35 del r.d. n. 1054 del 1924;
e nei confronti
della Provincia di Padova, in persona del legale rappresentante “pro
tempore”, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
-quanto al ricorso n. 1059 del 1996: a)dell’ordinanza sindacale n. 35 del 30
gennaio 1996, con la quale è stato intimato al ricorrente di astenersi da
attività lavorative che producono rumori molesti e dall’esercitare attività di
verniciatura;
-quanto al ricorso n. 2203 del 1996: b)dell’ordinanza sindacale n. 110 del 9
maggio 1996, concernente cessazione immediata di attività di carrozzeria;
-quanto al ricorso n. 2028 del 1997: c)dell’ordinanza n. 63 del 17 aprile 1997
con la quale il Sindaco di Albignasego ha disposto di confermare le ordinanze
sindacali nn. 35/96 e 110/96 e ha ordinato la cessazione immediata di ogni
attività di carrozzeria e attività connesse;
visti i ricorsi, rispettivamente notificati il 1° aprile 1996, il 12 luglio 1996
e il 10 giugno 1997, e depositati in segreteria l’11 aprile 1996, il 17 luglio
1996 e il 26 giugno 1997, con i relativi allegati;
viste le memorie di costituzione in giudizio della P. A., con i relativi
allegati;
vista l’ordinanza cautelare n. 1129 del 29 luglio 1997 con la quale la sezione
seconda ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione
dell’ordinanza impugnata con il ricorso n. 2028 del 1997;
viste le memorie prodotte dall’Amministrazione resistente a sostegno della
propria difesa;
visti gli atti tutti delle cause;
uditi, all'udienza pubblica del 7 giugno 2007 (relatore il consigliere Marco
Buricelli), gli avvocati: Stevanato, su delega di Zambelli, per il ricorrente e
Salmaso, su delega di Cartia, per il Comune di Albignasego;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1.-Ai fini di un esaustivo inquadramento in fatto della vicenda appare opportuno
esporre quanto segue:
-31 marzo 1989: la Polizia municipale di Albignasego, in seguito a numerose
segnalazioni di cittadini residenti nella zona, effettua un sopralluogo presso
il laboratorio ad uso carrozzeria del signor Virginio Zanin.
Nel corso del sopralluogo si constata che il fabbricato utilizzato per
l’attività di carrozzeria è inserito in un quartiere residenziale di circa una
cinquantina di abitazioni, in un’area classificata, dal PRG vigente, come ZTO B3
di completamento.
La Polizia municipale accerta inoltre che lo Zanin svolge attività di
carrozziere sin dal 1969 senza avere mai acquisito la necessaria autorizzazione
comunale. Lo Zanin risulta semplicemente iscritto al registro ditte presso la
CCIAA di Padova dal 1978 e all’albo provinciale delle imprese artigiane
–attività di carrozziere- dal 1969. Lo stesso risulta inoltre avere presentato
denuncia di inizio di attività solamente alla Camera di commercio in data 16
marzo 1989, a decorrere dal 21 gennaio 1989. Risulta inoltre che lo Zanin, pur
avendo comunicato la cessazione dell’attività di carrozziere a decorrere dal 29
settembre 1979, ha continuato a svolgere l’attività suddetta anche nel periodo
intercorso tra la data della cancellazione e quella (marzo 1989) di denuncia di
iscrizione –inizio di attività alla Camera di commercio.
La Polizia municipale rileva inoltre che l’attività di carrozzeria svolta dallo
Zanin risulta classificata come industria insalubre di prima classe ai sensi del
d. m. 19 novembre 1981, giusta provvedimento dell’ULSS n. 21 del 22 ottobre 1983
e, pertanto, rientra, come tale, tra le attività che devono essere isolate nelle
campagne e tenute lontane dalle abitazioni, come prevede l’art. 216 del
T.U.L.San., o consentite nell’abitato, purché chi le eserciti comprovi che, per
l’introduzione di particolari metodi o speciali cautele, il suo esercizio non
reca nocumento alla salute del vicinato. Durante il sopralluogo si accerta poi
che lo Zanin:
-svolge anche attività di verniciatura dei veicoli senza, peraltro, avere mai
interpellato alcuna ditta specializzata nello smaltimento dei relativi filtri;
-sta eseguendo –senza autorizzazioni- alcune opere edilizie dirette a realizzare
una cabina di verniciatura;
-non ha mai comunicato – o, per dir meglio, non è mai stato in grado di poter
dichiarare- le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle
lavorazioni;
-non detiene alcun registro di carico –scarico relativo ai rifiuti tossici
–nocivi e/o speciali.
Ciò posto, la Polizia municipale ritiene doveroso suggerire al Sindaco di
emettere nei confronti dello Zanin ordinanze con cui imporre al predetto:
-di rispettare orari di lavoro che siano compatibili con la zona come definita
dal vigente P.R.G. (dalle 7.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.00) escludendo lo
svolgimento di attività lavorativa nei giorni festivi;
-di limitare l’uso di strumentazioni rumorose (flessibili, battilamiera ecc. …)
con eventuale esecuzioni di lavori da parte di ditte terze, e comunque di
impiegare tali strumentazioni con le porte del laboratorio chiuse e con orari
che vanno dalla 9.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.30;
-di adeguare l’attuale sistema di smaltimento dei residui di vernice (ventola e
armadietto filtri) alle vigenti norme in materia, o eventualmente di sospendere
l’attività di verniciatura in attesa che venga dato parere favorevole da parte
delle autorità competenti alle opere per la creazione di una cabina di
verniciatura disponendo che, in caso di parere positivo, la stessa cabina venga
messa in opera;
-di cessare lo smaltimento dei rifiuti tossico – nocivi e speciali prodotti
attraverso qualsiasi sistema non consentito, e di affidare lo smaltimento ad
apposite ditte specializzate;
-di munirsi di registri di carico e scarico dei suddetti rifiuti e del relativo
formulario di identificazione;
-di mantenere costantemente puliti e in ordine sia il locale laboratorio, sia i
locali annessi, per evitare che i vari rifiuti possano venire accumulati in modo
disordinato, e che possano verificarsi dispersioni di liquidi quali solventi o
vernici o oli.
Peraltro, la Polizia municipale conclude affermando che “si ritiene doveroso
infine suggerire un’attenta valutazione della precisa ubicazione del laboratorio
in premessa per stabilire se lo stesso, ossia l’attività in questione, possa o
meno coesistere con l’esistente”.
-7 giugno 1989: il Comune evidenzia che l’installazione della progettata cabina
di verniciatura è subordinata alla preventiva acquisizione dell’autorizzazione
ex art. 6 del d.P.R. n. 203 del 1988 relativamente alla compatibilità ambientale
delle immissioni inquinanti prodotte; nel contempo il Sindaco, con ordinanza n.
126, nel recepire il rapporto informativo della Polizia municipale del 31 marzo
1989, ordina allo Zanin di rispettare determinati orari di lavoro compatibili
con la zona residenziale, e di limitare l’uso di strumentazioni rumorose;
-13 febbraio 1992: ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 203 del 1988 l’Ufficio
tecnico del Comune esprime parere contrario ad autorizzare lo Zanin ad apportare
modificazioni sostanziali all’impianto comportanti variazioni delle emissioni
inquinanti: nelle premesse dell’atto viene fatto richiamo alla incompatibilità
urbanistica dell’impianto, alle segnalazioni di inconvenienti fatte da alcuni
residenti e alla insalubrità e pericolosità dell’attività svolta (nella seduta
del 24 novembre 1995 la Commissione tecnica provinciale per l’ambiente, in sede
di riesame della istanza di modifica per ristrutturazione dell’impianto di
verniciatura, ex art. 15 cit., renderà parere contrario per incompatibilità
urbanistica);
- tra l’aprile e l’agosto del 1995, in seguito a segnalazioni telefoniche e a
esposti scritti la Polizia municipale esegue una serie di sopralluoghi presso il
laboratorio dello Zanin e riscontra che lo stesso, violando quanto disposto con
l’ordinanza sindacale n. 126 del 1989, aveva proseguito le operazioni di
verniciatura adibendo alle stesse un’apposita cabina, e continuava a svolgere
attività di carrozziere anche la sera e nei giorni festivi. A carico dello Zanin
la Polizia municipale compie diverse segnalazioni giudiziarie per presunta
violazione dell’art. 650 cod. pen..
- 30 gennaio 1996: il Sindaco, con ordinanza n. 35, richiamate la propria
precedente ordinanza n. 126/89, il parere contrario reso nel 1992 ai sensi
dell’art. 15 del decreto n. 203/88 e il parere sfavorevole reso il 24 novembre
1995 dalla Commissione tecnico –urbanistica per l’ambiente, nonché le
segnalazioni dei vicini residenti per molestie e inconvenienti da rumori e da
odori, ordina allo Zanin di astenersi dal compiere attività lavorative che
producano rumori molesti e dall’esercitare attività di verniciatura. Avverso
l’ordinanza lo Zanin propone il ricorso n. 1059/96 formulando quattro censure,
concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili;
- 9 maggio 1996: il Sindaco, richiamata l’ordinanza n. 35, il messaggio 9
febbraio 1996 con il quale i Vigili del fuoco di Padova avevano segnalato al
Comune di essere intervenuti nei pressi della carrozzeria “per forti odori di
diluente” provenienti “dal pozzetto della rete fognaria stradale in
corrispondenza della carrozzeria Zanin”, e il referto di analisi dell’ULSS n. 16
del 10 febbraio 1996 di conferma della presenza di solventi aromatici e
clorurati nelle rete fognaria all’incrocio a valle della carrozzeria;
considerato che lo Zanin, nell’esercizio dell’attività di carrozzeria –peraltro
incompatibile con il carattere residenziale della zona- ha danneggiato la salute
pubblica e l’ambiente violando le disposizioni imposte con le ordinanze del 1989
e del 1996, ordina allo stesso di cessare completamente, con effetto immediato,
l’attività di carrozzeria e le attività connesse.
Avverso l’ordinanza n. 110/96 lo Zanin presenta il ricorso n. 2203 del 1996
proponendo censure sostanzialmente coincidenti con i motivi dedotti con il
ricorso n. 1059/96.
Con ordinanza cautelare n. 1273 del 2 agosto 1996 la seconda sezione feriale del
Tar respinge l’istanza di sospensiva affermando che il provvedimento impugnato,
per il suo carattere di diffida, non è produttivo di danno grave e irreparabile.
Infine con ordinanza 17 aprile 1997, n. 63, il Sindaco, richiamati:
-le ordinanze nn. 35/96 e 110/96;
-l’ordinanza cautelare di rigetto del Tar;
-il verbale ULSS –Igiene Pubblica, 20 marzo 1997, in cui si comunica che lo
stesso Zanin dichiara di non avere cessato, ma solo notevolmente ridotto,
l’attività di carrozziere;
-diversi rapporti informativi della Polizia municipale, tutti del 1997, dai
quali si ricava che lo Zanin, pur dichiarando che l’attività di carrozzeria era
cessata, non ha permesso l’accesso al laboratorio, con conseguente segnalazione
all’Autorità giudiziaria per violazione dell’art. 650 cod. pen.;
-l’incompatibilità urbanistico –ambientale rispetto alla zona residenziale, con
abitazioni, al confine con la quale lo Zanin svolge la propria attività;
richiamato tutto questo il Sindaco conferma le proprie precedenti ordinanze nn.
35/96 e 110/96 e, per l’effetto, ordina la cessazione immediata di ogni attività
di carrozzeria e attività connesse.
Il terzo ricorso, proposto contro l’ordinanza n. 63/97, si regge su quattro
censure, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere, sostanzialmente
identiche alle censure mosse con i precedenti due ricorsi.
La domanda di sospensiva viene accolta con ordinanza n. 1129 del 1997.
Nel gennaio del 2007 il Comune, nel rispondere a una richiesta di chiarimenti
del Tar, ha precisato che la Polizia municipale, anche dopo l’emissione
dell’ordinanza cautelare di accoglimento, ha eseguito sopralluoghi –a seguito di
segnalazioni, da parte di alcuni residenti, di inconvenienti igienico
–ambientali determinati da inquinamento acustico e da emissioni in atmosfera-
constatando che l’attività di carrozziere continua a essere svolta “almeno in
forma saltuaria”: di qui il persistere, da parte della P. A., dell’interesse
alla decisione del ricorso nel merito.
Sempre nel 2007 i difensori dello Zanin hanno dichiarato di rinunciare al
mandato.
La decisione dei ricorsi è stata rinviata per consentire allo Zanin di nominare
un nuovo difensore. Ciò non è avvenuto e all’udienza del 7 giugno 2007 le cause
sono state trattenute in decisione.
2.-In via preliminare il collegio ritiene di poter riunire i ricorsi in
epigrafe, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, e di poter
esaminare e decidere in maniera congiunta le censure, ove di contenuto
sostanzialmente identico, proposte in ciascuno dei tre ricorsi.
Con le censure rubricate sub 1) e concernenti, essenzialmente, violazione e
falsa applicazione dell’art. 38 della l. n. 142 del 1990, lo Zanin muove dal
presupposto che il Sindaco avrebbe adottato “ordinanze contingibili e urgenti in
materia di sanità e igiene” quale Ufficiale del Governo in base, appunto, a
quanto prevede il citato art. 38, e ciò allo scopo di “prevenire e di eliminare
gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini”. Nelle censure si
sostiene che nella specie non sussiste alcun evento, di carattere eccezionale e
imprevedibile, tale da concretare un grave pericolo di danno imminente al quale
rimediare con provvedimenti come quello in esame. Nel ricorso si legge tra
l’altro che l’attività di carrozziere svolta dallo Zanin è di entità assai
modesta, essendo esercitata dallo stesso titolare direttamente, senza avvalersi
di alcun dipendente: ne consegue che da tale attività non può derivare alcun
pericolo per la salute pubblica e l’incolumità dei cittadini.
Le censure sopra riassunte sono infondate e vanno respinte.
Il presupposto argomentativo dal quale prende le mosse il ricorrente è infatti
erroneo e, in ogni caso, palesemente insufficiente per poter condurre
all’annullamento degli atti impugnati.
Il Sindaco, infatti, in tutte e tre le ordinanze impugnate, prima di menzionare
il citato art. 38, richiama gli articoli 216 e 217 del T. U. L. San. –in base ai
quali, rispettivamente (art. 216), le industrie insalubri di prima classe, che
di regola “debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle
abitazioni”, possono essere permesse nell’abitato quante volte l'industriale che
le esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele,
l’esercizio delle stesse “non reca nocumento alla salute del vicinato”; e (art.
217), “quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o
liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o
di danno per la salute pubblica, il (sindaco) prescrive le norme da applicare
per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro
esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il (sindaco) può provvedere
di ufficio…”-; e riassume le risultanze dell’ampia e documentata attività
istruttoria svolta (principalmente, ma non solo) dalla Polizia municipale a
partire dal 1989.
Ora, in base a una interpretazione letterale e logica dei provvedimenti
impugnati (arg. ex articoli 1362 e seguenti cod. civ.), il Sindaco ha ordinato
allo Zanin dapprima di astenersi da attività lavorative che producano rumori
molesti e dall’esercitare attività di verniciatura; quindi di cessare subito
l’attività di carrozzeria e infine ha disposto di confermare le ordinanze
sindacali nn. 35/96 e 110/96 ordinando nuovamente la cessazione immediata di
ogni attività di carrozzeria e attività connesse; ciò è avvenuto essenzialmente
in conformità a quanto prevedono gli articoli 216 e 217 T. U. L. San., con
motivazione assai analitica e sulla base di una istruttoria coerente (cfr. doc.
da 3 a 8 fasc. P. A. sub ric. 1059/96, doc. 4 ss. fasc. P. A. sub ric. 2203/96 e
doc. fasc. P. A. sub ric. 2028/97) tenendo conto, in particolare, come emerge
dalle premesse delle ordinanze impugnate:
-delle ripetute –e attendibili- segnalazioni fatte a carico dello Zanin;
-delle risultanze dei reiterati sopralluoghi eseguiti dalla Polizia municipale;
-degli esiti delle verifiche compiute dai Vigili del Fuoco e dall’ULSS;
-più in generale, degli atti posti in essere dall’amministrazione comunale a
partire dal 1989 e del fatto che l’attività svolta dallo Zanin costituisce
industria insalubre di prima classe ex d. m. 19 novembre 1981 (v. n. 73
“carrozzerie …” e n. 245 “verniciatura a fuoco e con vernici a solvente
organico”) e che le prescrizioni e gli accorgimenti tecnici imposti
dall’amministrazione medesima per conciliare la prosecuzione dell’attività con
il rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini allo scopo principalmente
di eliminare il pregiudizio per la salute pubblica o di riportarlo nei limiti
della tollerabilità non sono state rispettate;
-del fatto che lo Zanin ha proseguito nell’esercizio delle attività di
carrozzeria e di verniciatura, causa di inquinamento acustico e atmosferico,
indifferente alle prescrizioni dell’autorità;
-della incompatibilità, anche sotto il profilo urbanistico, dell’attività svolta
con l’area in cui si trova il laboratorio.
In altre parole il riferimento, contenuto nelle premesse degli atti impugnati,
all’art. 38 della l. n. 142 del 1990, appare come un richiamo di mero stile, non
corroborato da altri elementi, inseriti nella motivazione delle ordinanze
medesime, idonei a suffragare la tesi secondo la quale le ordinanze medesime
costituirebbero esercizio delle attribuzioni sindacali contingibili e urgenti
previste a suo tempo dal citato art. 38 (v. adesso, l’art. 54 del t. u. n. 267
del 2000).
Alla luce dei riferimenti normativi e delle motivazioni che, nel loro complesso,
sostengono le ordinanze impugnate, ben può concludersi affermando che i
provvedimenti in epigrafe indicati da a) a c) dovevano ritenersi atti dovuti ai
sensi degli articoli 216 e 217 T. U. L. San. .
Tutto ciò preclude l’accoglibilità delle censure imperniate sull’asserita
violazione dell’art. 38 della l. n. 142 del 1990: ma anche a volere ammettere
che il laconico riferimento all’art. 38, inserito nelle premesse delle ordinanze
impugnate, basti per costituire presupposto dell’esercizio del potere –il che,
per le ragioni sopra viste, appare fortemente discutibile-, resta che, per
consolidata giurisprudenza, il che esime il collegio dal fare citazioni
specifiche, ai fini della valutazione di legittimità di un atto amministrativo è
sufficiente, in caso di pluralità di motivazioni autonome poste a fondamento
dell’atto stesso, che almeno una delle dette motivazioni sia riconosciuta idonea
a sorreggere l’atto stesso, con conseguente inammissibilità per carenza di
interesse del motivo con il quale viene censurata una delle due motivazioni
autonome di un atto amministrativo, stante la congruità e la sufficienza
dell’altra motivazione (riguardante, nel caso di specie, la violazione degli
articoli 216 e 217 del r. d. n. 1265 del 1934).
Anche le censure –tra loro analoghe- di violazione dell’art. 7 della l. n. 241
del 1990 (v. le censure sub II ricorsi nn. 1059 e 2203 e sub III ric. n. 2028),
concernenti omessa comunicazione dell’avvio del procedimento diretto a
verificare l’esistenza delle circostanze dedotte a fondamento delle avversate
ordinanze, non possono trovare accoglimento.
In base alla consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo sul punto,
infatti, le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di
cui agli art. 7, 8 e 10 della l. 7 agosto 1990 n. 241, non vanno applicate
meccanicamente e formalisticamente, nel senso che sia necessario annullare ogni
procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, ma vanno interpretate nel
senso che non sono annullabili i procedimenti che hanno comunque raggiunto lo
scopo cui la comunicazione di avvio tende, in quanto, in caso contrario, si
farebbe luogo ad un’inutile ripetizione del procedimento, con aggravio sia per
l’amministrazione sia per l’interessato. In particolare, la violazione dell’art.
7 della l. n. 241/90 va esclusa qualora vi sia stato un atto equipollente alla
comunicazione dell’avvio del procedimento.
Nella specie il ricorrente, già destinatario della su citata ordinanza sindacale
n. 126 del 1989 e –si noti- sempre presente ai ripetuti sopralluoghi effettuati
dalla Polizia municipale nel corso degli anni (si vedano in particolare i
verbali del 29 aprile, 4 luglio e 25 agosto 1995, in atti)-, era perfettamente a
conoscenza delle infrazioni commesse e, più in generale, della ritenuta
incidenza negativa, dal punto di vista dell’inquinamento acustico e atmosferico,
derivante dall’esercizio dell’attività di carrozzeria, cosicché lo Zanin ben
avrebbe potuto, dopo il 1989, fornire all’amministrazione elementi di conoscenza
e di giudizio tali da orientare la scelta del Comune verso una direzione diversa
rispetto a ciò che si è verificato.
Quanto poi alla censura di eccesso di potere per illogicità, ingiustizia
manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria e sviamento, riferita, nel
ricorso n. 1059 del 1996 (v. p. 3), alla assolutezza del divieto di svolgere
attività di verniciatura e, nel ricorso n. 2203 del 1996 (v. p. 3), all’ordine
di cessazione totale, e con effetto immediato, dell’attività di carrozzeria, è
appena il caso di ribadire che, alla luce del disposto di cui agli articoli 216
e 217 T.U.L. San. e delle risultanze degli accertamenti istruttori eseguiti dal
Comune (e non solo), l’autorità emanante non aveva altra scelta se non quella di
adottare ordinanze del contenuto di quelle impugnate sub a) e b), e questo
indipendentemente dalle dimensioni della attività artigianale esercitata dallo
Zanin.
Considerazioni analoghe servono per respingere la censura sub 2) mossa nel
ricorso n. 2028/97, avverso l’ordinanza sindacale n. 63 del 1997 –avente
peraltro carattere confermativo della precedente ordinanza n. 110/96- , nonché
la censura sub 4), con cui si lamenta l’indebito carattere generale e assoluto
del divieto imposto –o, per dir meglio, confermato- con l’ordinanza n. 63/97
cit. : anche a quest’ultimo riguardo e più in generale va rimarcato che gli
accertamenti istruttori comunali risultano specifici e attuali.
Con il quarto motivo del ricorso n. 1059 del 1996 lo Zanin evidenzia l’erroneità
e, comunque, l’incongruenza del richiamo, contenuto nelle premesse del
provvedimento in epigrafe indicato sub a), all’art. 24 del d.P.R. n. 203 del
1988.
Per respingere anche questa ulteriore censura basta osservare che, al di là
dell’esattezza e, in ogni caso, della pertinenza del riferimento al citato art.
24, resta il fatto che, come si è spiegato sopra, l’ordinanza n. 35 del 1996 si
regge sul richiamo alla violazione degli articoli 216 e 217 del r. d. n. 1265
del 1934 valutata alla luce della –adeguata- attività istruttoria fatta dal
Comune.
Per quanto riguarda, infine, l’asserita violazione degli articoli 216 e 217 del
T.U.L. San. e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria dedotti con la
censura sub 4) del ricorso n. 2203 del 1996 va riconfermato che:
-l’attività di carrozziere dello Zanin è stata classificata e comunque rientra
tra le industrie insalubri di prima classe (arg. ex d. m. 19 novembre 1981 e d.
m. 5 settembre 1994); e
-il Comune, con l’ordinanza in epigrafe indicata sub b), ha ordinato allo Zanin
di cessare l’attività di carrozzeria dopo avere rilevato la persistente
inottemperanza, da parte dell’interessato, alle prescrizioni imposte dal Comune
stesso.
In conclusione, i ricorsi riuniti vanno respinti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza,
definitivamente decidendo sui ricorsi in epigrafe, previa riunione degli stessi,
li rigetta.
Condanna il ricorrente a rimborsare al Comune di Albignasego le spese e gli
onorari della lite, che si liquidano nella complessiva misura di € 4.000,00
(euro quattromila/00), oltre a IVA e a CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 7 giugno 2007.
Il Presidente f.f.
L'Estensore
Il Segretario
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