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TAR VENETO, Sez. III, 7 febbraio 2007, sentenza n. 294
INFORMAZIONE AMBIENTALE - D.Lgs.
n. 195/05 - Nozione - Dichiarazione in ordine all’interesse all’accesso -
Necessità - Esclusione. Si definisce “informazione ambientale”, di cui al
D.Lg. 195/05, qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva,
sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo
stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il
suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e
marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli
organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi
elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i
rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci
nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente,
individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le
politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività
che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di
cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i
suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione
ambientale; 5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche,
usate nell'àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato
della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena
alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici
d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi
dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi
fattore di cui ai punti 2) e 3). L’informazione può essere richiesta da
qualsiasi persona fisica o ente “senza che questi debba dichiarare il proprio
interesse”, ad ogni Autorità pubblica che ne abbia il possesso “in quanto dalla
stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta”. Pres. De Zotti, Est. De
Piero - Comitato Bassopolesano Antiterminal (avv.ti Ceruti e Acerboni) c.
Regione Veneto (avv.ti Cusin e Zanlucchi) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 7
febbraio 2007, n. 294
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
terza Sezione
Ricorso n. 1881/06
Sent. n. 294/07
con l’intervento dei magistrati
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere relatore
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1881/06, proposto dal Comitato Bassopolesano Antiterminal,
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo
Ceruti e Francesco Acerboni, con elezione di domicilio presso lo studio del
secondo in Venezia, Santa Croce n. 312/A;
contro
la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, costituita in giudizio
col patrocinio degli avv. Antonella Cusin e Francesco Zanlucchi, con domicilio
eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Venezia, Dorsoduro n. 3901;
e nei confronti
di Terminale Edison G.N.L. Adriatico s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, costituito in giudizio col patrocinio degli avv.
Antonella Capria e Domenico Giuri, con domicilio eletto presso l’ultimo in
Venezia, via delle Industrie n. 19/c;
per l’accesso
alle informazioni ambientali richieste, negate con atto del Segretario regionale
all’Ambiente e Territorio della Regione Veneto del 10.7.06, relative al progetto
definitivo del metanodotto di Porto Viro - Cavarzere - Minerbio;
Visto il ricorso, notificato il 23.9.06 e depositato presso la segreteria il
28.9.06, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del
controinteressato Terminale Edison G.N.L. Adriatico s.r.l., con i relativi
allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi - alla camera di consiglio del 17.1.07 (relatore il cons. De Piero) -
l’avv. Barichelli, in sostituzione di Acerboni, per il ricorrente; l’avv. Cusin,
per la Regione Veneto e l’avv. Capria per il controinteressato;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto e Diritto
1. - Il Comitato ricorrente rappresenta di aver chiesto ad una serie di soggetti
pubblici, tra cui la Regione Veneto, l’accesso a informazioni ambientali
relative al progetto definitivo del metanodotto di Porto Viro - Cavarzere -
Minerbio - collegamento del Terminale GNL off shore prospiciente Porto Levante
alla stazione di misura di Cavarzere.
In particolare, chiedeva di conoscere:
1) se sia stata richiesta e presentata una relazione di incidenza;
2) se sulla stessa sia stata espressa la prescritta valutazione dell’autorità
competente, previa acquisizione del parere dell’Ente Parco interessato e della
Commissione UE prevista dall’art. 5, comma 9, del DPR 357/97, con eventuale
rilascio di copia di tali atti;
3) se sia stato sollecitato e verificato il rispetto della procedura prescritta
dal DPR 357/97 in relazione agli obiettivi di conservazione dei SIC e delle
specie prioritarie, nel periodo di nidificazione, con eventuale rilascio degli
atti de quibus.
La Regione veniva inoltre sollecitata “ad esercitare con urgenza i controlli di
competenza” e i poteri-doveri interdittivi e sospensivi dei lavori, al fine di
scongiurare maggiori danni ambientali.
Iniziava quindi - tra il ricorrente e la Regione Veneto - uno scambio di
missive, sinchè, con nota del 10.7.06, il Segretario regionale all’Ambiente e
Territorio comunicava che “ragioni di opportunità” suggerivano di non rilasciare
alcuna informazione fino all’udienza di discussione innanzi al Consiglio di
Stato (fissata per il giorno 11.7.06) di alcuni ricorsi in materia, ove si
controverteva, tra l’altro, della necessità o meno di applicazione del D.P.R.
357/97, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche.
1.1. - Il ricorrente Comitato lamenta - trattandosi di informazioni ambientali -
l’illegittimità di tale diniego/posticipazione alla stregua del disposto di cui
agli artt. 2 e 3 del D.Lg. 195/05.
2. - La Regione Veneto, costituita, controdeduce nel merito del ricorso, di cui
chiede la reiezione.
In limine, ne eccepisce l’inammissibilità, per non aver il ricorrente convenuto
anche le altre Autorità pubbliche, cui aveva proposto la medesima istanza, quali
il Ministero dell’Ambiente, l’Ufficio regionale Rete Natura e l’ARPAV.
Eccepisce altresì (sia pure in forma dubitativa) l’improcedibilità del ricorso
in quanto il Segretario regionale all’Ambiente e Territorio avrebbe già fornito
al ricorrente le informazioni richieste, del resto al Comitato ben note, in
quanto parte nei giudizi pendenti dinnanzi al Consiglio di Stato di cui
trattasi.
Nel merito, precisa che la genericità dell’istanza e il suo particolare
contenuto (oltre al fatto che il ricorrente è sicuramente già in possesso delle
informazioni richieste) aveva indotto la Regione a ritenere che la stessa fosse
diretta solo a sollecitare o attivare procedure di controllo ovvero a fornire
(inammissibili) valutazioni in merito alla correttezza delle procedure seguite.
Inoltre, essendo il Comitato parte dei ricorsi pendenti, le richieste
manifestavano carattere esplicitamente emulativo, in quanto volte ad ottenere
non informazioni, ma dichiarazioni confessorie di presunte illegittimità.
3. - Si è costituito in giudizio anche il controinteressato Terminale Edison
G.N.L. Adriatico s.r.l., che - con analoghi argomenti - chiede il rigetto del
ricorso.
4. - La decisione veniva più volte rinviata avendo la Regione fornito alcuni
documenti e manifestato l’intenzione di consentire l’accesso ad altri, il che
avrebbe potuto determinare un’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse.
In data odierna il ricorso è stato trattenuto per la decisione, dopo che il
Collegio ha preso atto della dichiarazione del ricorrente di essere
insoddisfatto di quanto è stato messo a sua disposizione.
5. - In primis, va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla
Regione per asserita incompletezza del contraddittorio con le parti pubbliche.
Secondo la prospettazione dell’Ente, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto
convenire tutte le autorità alle quali aveva rivolto analoga richiesta di
informazioni ambientali (sia in relazione agli stessi che ad altri atti).
L’eccezione non è fondata, dato che il Comitato ha facoltà di convenire in
giudizio anche la sola regione Veneto relativamente alle informazioni ambientali
che la stessa detiene e non ha fornito.
5.1. - Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
5.2. - Merita ricordare, innanzi tutto, che si definisce “informazione
ambientale”, di cui al D.Lg. 195/05, qualsiasi informazione disponibile in forma
scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale
concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il
suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e
marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli
organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi
elementi;
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti,
anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci
nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente,
individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto,
anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono
incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e
le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'àmbito
delle misure e delle attività di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione
della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e
gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli
elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da
qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).
L’informazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente “senza
che questi debba dichiarare il proprio interesse”, ad ogni Autorità pubblica che
ne abbia il possesso “in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente
detenuta”.
Il Comitato ricorrente, quindi, ha facoltà di richiedere le informazioni che gli
interessano alla Regione Veneto, alla quale la legge impone l’onere di
rispondere “quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del
ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in
cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di
soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni”, esponendo anche i motivi
che giustificano la proroga.
L’art. 3 precisa inoltre che “nel caso in cui la richiesta d'accesso è formulata
in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica può chiedere al
richiedente… di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a
tale scopo, la propria collaborazione”.
La P.A. “può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi
dell'articolo 5“; il quale, per l’appunto prevede i casi di esclusione
dall’accesso quando l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità
pubblica alla quale è rivolta la domanda; quando la stessa è “manifestamente
irragionevole o espressa in termini eccessivamente generici”; ovvero ancora
quando concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di
completamento; o se , infine, riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni
caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
5.3. - Orbene, nel caso di specie, il ricorrente - come correttamente fa
presente la Regione Veneto, nella richiesta datata 18.5.06, si è limitato a
sollecitare l’effettuazione di controlli e l’attivazione dei poteri regionali
interdittivi e sospensivi dei lavori di realizzazione del metanodotto in
funzione di tutela ambientale. Ha richiesto anche le ricordate informazioni
ambientali, ma genericamente, senza menzionare alcuna norma specifica. Con la
successiva diffida del 28.6.06, peraltro, ha fatto espresso riferimento alla
richieste precedenti, qualificandole come richieste di accesso alle informazioni
ambientali di cui al D.Lg. 125/05.
Le risposte fornite dal Segretario regionale all’Ambiente e Territorio della
Regione Veneto il 4.7.06 e il 10.7.06, sono insufficienti e incongrue, e non si
inquadrano in alcuna delle ipotesi in cui il diniego di accesso è consentito, o
quanto meno, non motivano adeguatamente il rifiuto con riferimento ai casi
previsti dalla legge, risultando inadeguato il richiamo alla “complessità della
materia” e a non meglio specificate “ragioni di opportunità”.
5.4. - La Regione fa peraltro presente come le domande del Comitato istante
avessero già - sostanzialmente - trovato risposta (negativa) nella
documentazione relativa alla realizzazione del metanodotto depositata in una
serie di cause di cui il ricorrente è stato parte, il che rende la richiesta (e
la successiva, puntigliosa, insistenza sul punto) alquanto emulativa.
L’eccezione non persuade, perché, se anche il ricorrente avesse conosciuto
aliunde i documenti di cui trattasi (che sono peraltro cosa diversa dalle
“informazioni”), tuttavia la P.A non potrebbe ritenersi esonerata dal fornire le
notizie ambientali richieste, che ogni interessato ha titolo per pretendere, in
quanto le stesse non trovano un esatto e puntuale riscontro nella documentazione
indicata.
5.5. - Resta da vedere se sia sopravvenuta carenza di interesse alla decisione
con riferimento alla risposta fornita espressamene dalla Regione in data
18.11.06, o al documento da ultimo messo a disposizione del Comitato dalla
Regione, e cioè il c.d. “Addendum allo studio di impatto ambientale. Relazione
alla valutazione di incidenza”.
Secondo l’istante così non è, dato che la nota del Segretario regionale del
18.11.06 non fornisce una risposta precisa alle richieste e il documento non
riguarda il tratto di gasdotto che attraversa i SIC e ZPS del Delta del Po, che
è invece quello che interessa.
La Regione, per parte sua, precisa di aver messo a disposizione tutto quanto in
suo possesso e di aver altresì invitato il ricorrente a recarsi presso gli
Uffici regionali per prendere visione diretta dei documenti ivi detenuti, invito
cui il ricorrente non ha dato seguito.
Anche questa - pur corretta - osservazione non appare decisiva, in quanto
l’informazione ambientale prefigurata alla legge è qualcosa di più e di diverso
dal mero accesso agli atti, poichè, come precisato dalla giurisprudenza, a
differenza di quanto avviene per l’ordinario diritto di accesso, in materia
ambientale può essere richiesto alla P.A. anche l’elaborazione di dati in suo
possesso. Cfr. (Tar Lazio, sez. I, n. 4767/06 e n. 5272/06).
Pertanto, considerato che - effettivamente - le notizie e i documenti forniti
dalla Regione non rispondono in modo puntuale alle istanze, deve ritenersi
ancora attuale l’interesse che ha mosso il ricorrente, e fondata la sua pretesa.
5.6 - In definitiva, il ricorso va accolto con conseguente dichiarazione
dell’obbligo della Regione di fornire al ricorrente le informazioni ambientali
richieste con la nota 18.5.2006.
6. - Spese e competenze gi giudizio possono essere totalmente compensate tra le
parti tutte, sussistendone i le ragioni di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto ordina alla Regione Veneto di fornire al ricorrente le informazioni
ambientali richieste..
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, il 17.1.07.
Il Presidente
L’Estensore
Il Segretario
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