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TAR VENETO, Sez. III, 7 febbraio 2007, sentenza n. 294
 

INFORMAZIONE AMBIENTALE - D.Lgs. n. 195/05 - Nozione - Dichiarazione in ordine all’interesse all’accesso - Necessità - Esclusione. Si definisce “informazione ambientale”, di cui al D.Lg. 195/05, qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3). L’informazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente “senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”, ad ogni Autorità pubblica che ne abbia il possesso “in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta”. Pres. De Zotti, Est. De Piero - Comitato Bassopolesano Antiterminal (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Cusin e Zanlucchi) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 7 febbraio 2007, n. 294
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,

terza Sezione


Ricorso n. 1881/06

Sent. n. 294/07


con l’intervento dei magistrati

 

Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere relatore
Angelo Gabbricci Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


 sul ricorso n. 1881/06, proposto dal Comitato Bassopolesano Antiterminal, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Ceruti e Francesco Acerboni, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, Santa Croce n. 312/A;


contro


la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, costituita in giudizio col patrocinio degli avv. Antonella Cusin e Francesco Zanlucchi, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Venezia, Dorsoduro n. 3901;

 

e nei confronti


di Terminale Edison G.N.L. Adriatico s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituito in giudizio col patrocinio degli avv. Antonella Capria e Domenico Giuri, con domicilio eletto presso l’ultimo in Venezia, via delle Industrie n. 19/c;

per l’accesso

alle informazioni ambientali richieste, negate con atto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio della Regione Veneto del 10.7.06, relative al progetto definitivo del metanodotto di Porto Viro - Cavarzere - Minerbio;

Visto il ricorso, notificato il 23.9.06 e depositato presso la segreteria il 28.9.06, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del controinteressato Terminale Edison G.N.L. Adriatico s.r.l., con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

uditi - alla camera di consiglio del 17.1.07 (relatore il cons. De Piero) - l’avv. Barichelli, in sostituzione di Acerboni, per il ricorrente; l’avv. Cusin, per la Regione Veneto e l’avv. Capria per il controinteressato;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


Fatto e Diritto


1. - Il Comitato ricorrente rappresenta di aver chiesto ad una serie di soggetti pubblici, tra cui la Regione Veneto, l’accesso a informazioni ambientali relative al progetto definitivo del metanodotto di Porto Viro - Cavarzere - Minerbio - collegamento del Terminale GNL off shore prospiciente Porto Levante alla stazione di misura di Cavarzere.

In particolare, chiedeva di conoscere:

1) se sia stata richiesta e presentata una relazione di incidenza;

2) se sulla stessa sia stata espressa la prescritta valutazione dell’autorità competente, previa acquisizione del parere dell’Ente Parco interessato e della Commissione UE prevista dall’art. 5, comma 9, del DPR 357/97, con eventuale rilascio di copia di tali atti;

3) se sia stato sollecitato e verificato il rispetto della procedura prescritta dal DPR 357/97 in relazione agli obiettivi di conservazione dei SIC e delle specie prioritarie, nel periodo di nidificazione, con eventuale rilascio degli atti de quibus.

La Regione veniva inoltre sollecitata “ad esercitare con urgenza i controlli di competenza” e i poteri-doveri interdittivi e sospensivi dei lavori, al fine di scongiurare maggiori danni ambientali.

Iniziava quindi - tra il ricorrente e la Regione Veneto - uno scambio di missive, sinchè, con nota del 10.7.06, il Segretario regionale all’Ambiente e Territorio comunicava che “ragioni di opportunità” suggerivano di non rilasciare alcuna informazione fino all’udienza di discussione innanzi al Consiglio di Stato (fissata per il giorno 11.7.06) di alcuni ricorsi in materia, ove si controverteva, tra l’altro, della necessità o meno di applicazione del D.P.R. 357/97, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

1.1. - Il ricorrente Comitato lamenta - trattandosi di informazioni ambientali - l’illegittimità di tale diniego/posticipazione alla stregua del disposto di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lg. 195/05.

2. - La Regione Veneto, costituita, controdeduce nel merito del ricorso, di cui chiede la reiezione.

In limine, ne eccepisce l’inammissibilità, per non aver il ricorrente convenuto anche le altre Autorità pubbliche, cui aveva proposto la medesima istanza, quali il Ministero dell’Ambiente, l’Ufficio regionale Rete Natura e l’ARPAV.

Eccepisce altresì (sia pure in forma dubitativa) l’improcedibilità del ricorso in quanto il Segretario regionale all’Ambiente e Territorio avrebbe già fornito al ricorrente le informazioni richieste, del resto al Comitato ben note, in quanto parte nei giudizi pendenti dinnanzi al Consiglio di Stato di cui trattasi.

Nel merito, precisa che la genericità dell’istanza e il suo particolare contenuto (oltre al fatto che il ricorrente è sicuramente già in possesso delle informazioni richieste) aveva indotto la Regione a ritenere che la stessa fosse diretta solo a sollecitare o attivare procedure di controllo ovvero a fornire (inammissibili) valutazioni in merito alla correttezza delle procedure seguite.

Inoltre, essendo il Comitato parte dei ricorsi pendenti, le richieste manifestavano carattere esplicitamente emulativo, in quanto volte ad ottenere non informazioni, ma dichiarazioni confessorie di presunte illegittimità.

3. - Si è costituito in giudizio anche il controinteressato Terminale Edison G.N.L. Adriatico s.r.l., che - con analoghi argomenti - chiede il rigetto del ricorso.

4. - La decisione veniva più volte rinviata avendo la Regione fornito alcuni documenti e manifestato l’intenzione di consentire l’accesso ad altri, il che avrebbe potuto determinare un’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

In data odierna il ricorso è stato trattenuto per la decisione, dopo che il Collegio ha preso atto della dichiarazione del ricorrente di essere insoddisfatto di quanto è stato messo a sua disposizione.

5. - In primis, va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione per asserita incompletezza del contraddittorio con le parti pubbliche. Secondo la prospettazione dell’Ente, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto convenire tutte le autorità alle quali aveva rivolto analoga richiesta di informazioni ambientali (sia in relazione agli stessi che ad altri atti).

L’eccezione non è fondata, dato che il Comitato ha facoltà di convenire in giudizio anche la sola regione Veneto relativamente alle informazioni ambientali che la stessa detiene e non ha fornito.

5.1. - Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.

5.2. - Merita ricordare, innanzi tutto, che si definisce “informazione ambientale”, di cui al D.Lg. 195/05, qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).

L’informazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente “senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”, ad ogni Autorità pubblica che ne abbia il possesso “in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta”.

Il Comitato ricorrente, quindi, ha facoltà di richiedere le informazioni che gli interessano alla Regione Veneto, alla quale la legge impone l’onere di rispondere “quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni”, esponendo anche i motivi che giustificano la proroga.

L’art. 3 precisa inoltre che “nel caso in cui la richiesta d'accesso è formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica può chiedere al richiedente… di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione”.

La P.A. “può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5“; il quale, per l’appunto prevede i casi di esclusione dall’accesso quando l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la domanda; quando la stessa è “manifestamente irragionevole o espressa in termini eccessivamente generici”; ovvero ancora quando concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento; o se , infine, riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

5.3. - Orbene, nel caso di specie, il ricorrente - come correttamente fa presente la Regione Veneto, nella richiesta datata 18.5.06, si è limitato a sollecitare l’effettuazione di controlli e l’attivazione dei poteri regionali interdittivi e sospensivi dei lavori di realizzazione del metanodotto in funzione di tutela ambientale. Ha richiesto anche le ricordate informazioni ambientali, ma genericamente, senza menzionare alcuna norma specifica. Con la successiva diffida del 28.6.06, peraltro, ha fatto espresso riferimento alla richieste precedenti, qualificandole come richieste di accesso alle informazioni ambientali di cui al D.Lg. 125/05.

Le risposte fornite dal Segretario regionale all’Ambiente e Territorio della Regione Veneto il 4.7.06 e il 10.7.06, sono insufficienti e incongrue, e non si inquadrano in alcuna delle ipotesi in cui il diniego di accesso è consentito, o quanto meno, non motivano adeguatamente il rifiuto con riferimento ai casi previsti dalla legge, risultando inadeguato il richiamo alla “complessità della materia” e a non meglio specificate “ragioni di opportunità”.

5.4. - La Regione fa peraltro presente come le domande del Comitato istante avessero già - sostanzialmente - trovato risposta (negativa) nella documentazione relativa alla realizzazione del metanodotto depositata in una serie di cause di cui il ricorrente è stato parte, il che rende la richiesta (e la successiva, puntigliosa, insistenza sul punto) alquanto emulativa.

L’eccezione non persuade, perché, se anche il ricorrente avesse conosciuto aliunde i documenti di cui trattasi (che sono peraltro cosa diversa dalle “informazioni”), tuttavia la P.A non potrebbe ritenersi esonerata dal fornire le notizie ambientali richieste, che ogni interessato ha titolo per pretendere, in quanto le stesse non trovano un esatto e puntuale riscontro nella documentazione indicata.

5.5. - Resta da vedere se sia sopravvenuta carenza di interesse alla decisione con riferimento alla risposta fornita espressamene dalla Regione in data 18.11.06, o al documento da ultimo messo a disposizione del Comitato dalla Regione, e cioè il c.d. “Addendum allo studio di impatto ambientale. Relazione alla valutazione di incidenza”.

Secondo l’istante così non è, dato che la nota del Segretario regionale del 18.11.06 non fornisce una risposta precisa alle richieste e il documento non riguarda il tratto di gasdotto che attraversa i SIC e ZPS del Delta del Po, che è invece quello che interessa.

La Regione, per parte sua, precisa di aver messo a disposizione tutto quanto in suo possesso e di aver altresì invitato il ricorrente a recarsi presso gli Uffici regionali per prendere visione diretta dei documenti ivi detenuti, invito cui il ricorrente non ha dato seguito.

Anche questa - pur corretta - osservazione non appare decisiva, in quanto l’informazione ambientale prefigurata alla legge è qualcosa di più e di diverso dal mero accesso agli atti, poichè, come precisato dalla giurisprudenza, a differenza di quanto avviene per l’ordinario diritto di accesso, in materia ambientale può essere richiesto alla P.A. anche l’elaborazione di dati in suo possesso. Cfr. (Tar Lazio, sez. I, n. 4767/06 e n. 5272/06).

Pertanto, considerato che - effettivamente - le notizie e i documenti forniti dalla Regione non rispondono in modo puntuale alle istanze, deve ritenersi ancora attuale l’interesse che ha mosso il ricorrente, e fondata la sua pretesa.

5.6 - In definitiva, il ricorso va accolto con conseguente dichiarazione dell’obbligo della Regione di fornire al ricorrente le informazioni ambientali richieste con la nota 18.5.2006.

6. - Spese e competenze gi giudizio possono essere totalmente compensate tra le parti tutte, sussistendone i le ragioni di legge.


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto ordina alla Regione Veneto di fornire al ricorrente le informazioni ambientali richieste..

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, il 17.1.07.

Il Presidente

L’Estensore

Il Segretario
 


 

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