AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

 

 

TAR VENETO, Sez. III, 10 settembre 2007, sentenza n. 3001
 

PESCA - Regione Veneto - Acquacoltura - Pesca professionale - Distinzione - Acquacoltura - Licenza di pesca di tipo “A” - Necessità - Esclusione. In base al quadro normativo vigente, in particolare la L.r. Veneto n. 19/98, l’attività di acquacoltura, pur essendo compresa, ex art.2, fra i vari tipi di pesca, risulta successivamente distinta in termini inequivocabili dalla pesca professionale, (disciplinata dall’art.24 e finalizzata alla cattura dei pesci allo scopo della loro successiva commercializzazione), stante la definizione introdotta dall’art.20, ove per “acquacoltura” si intende l’attività di allevamento di varie specie acquatiche con finalità alimentari, ornamentali e di ripopolamento. Ne deriva, tra l’altro, che il possesso della licenza di pesca di tipo “A”, condizione indispensabile, contestualmente all’iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 230, per l’esercizio della pesca professionale, non sono requisiti richiesti nel caso dell’esercizio dell’acquacoltura (cfr. all’art.9, c. 7 della L.R. Veneto sopra citata). Pres. ed Est. Zuballi - S.A.M.P. s.s. (avv. Toffanin) c. Regione Veneto (avv.ti Cusin e Zanon) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 10 settembre 2007 ,n. 3001

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,

seconda sezione


Ric. n. 1365/2007

Sent. 3001/07


con l'intervento dei magistrati

 

Umberto Zuballi Presidente, relatore
Riccardo Savoia Consigliere
Alessandra Farina Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


ricorso n. 1365/2007 proposto dalla SOCIETA’ AGRICOLA MOCENIGA PESCA S.S. di Cestari Corrado & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Daniele Toffanin, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Maurizio Scattolin in Venezia, S.Marco 4714;


CONTRO


la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Cusin ed Ezio Zanon, con elezione di domicilio presso la sede della Giunta Regionale in Venezia – Dorsoduro 3901;


PER


l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento regionale 12.6.2007 n. 332537 avente ad oggetto: “L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di Imprenditore Agricolo professionale (IAP) D. Lg.vo 99/2004 – DGR 3966 del 10.12.2004 d. lg.vo del 27.5.2005” e della nota 13.4.2007 n. 21.1039.
Visto il ricorso, notificato il 16.7.2007 e depositato presso la Segreteria il 16.7.2007, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione intimata, depositato il 3.9.07;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 5 settembre 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente Umberto Zuballi - l’avv. Toffanin per la parte ricorrente e l’avv. Cusin per la Regione Veneto;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;


considerato


che la questione della natura dell’attività di acquacoltura è stata ripetutamente affrontata da questo Tribunale amministrativo, (tra le tante, sentenza n. 279/04) e dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3926/04) nel senso che di seguito indicato:
che, in base al quadro normativo vigente, in particolare la L.r. n. 19/98, l’attività di acquacoltura, pur essendo compresa, ex art.2, fra i vari tipi di pesca, risulta successivamente distinta in termini inequivocabili dalla pesca professionale, (disciplinata dall’art.24 e finalizzata alla cattura dei pesci allo scopo della loro successiva commercializzazione), stante la definizione introdotta dall’art.20, ove per “acquacoltura” si intende l’attività di allevamento di varie specie acquatiche con finalità alimentari, ornamentali e di ripopolamento;
che, il possesso della licenza di pesca di tipo “A” è condizione indispensabile, contestualmente all’iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 230, per l’esercizio della pesca professionale, mentre detti requisiti non sono richiesti nel caso dell’esercizio dell’acquacoltura, stante il chiaro disposto di cui all’art.9, comma 7 della richiamata legge regionale, in base al quale gli addetti agli impianti di acquacoltura sono esentati dall’obbligo della licenza;
che quindi la modifica del regime previdenziale nulla ha a che vedere con la licenza professionale;
che l’articolo 25 della lr 19 del 1998 appare superato sulla base della sopravvenuta normativa;
che attualmente sulla base del D Lgs 101 del 2005 e del D Lgs 99 del 2004 si può definire imprenditore agricolo anche chi nell’allevamento non utilizza il fondo;
che anche l’articolo 2135 del Codice civile va interpretato alla luce della successiva normativa;
che nel caso la ditta ricava la maggior parte del suo reddito dall’allevamento di molluschi;
che le ulteriori attività svolte, come la commercializzazione dei prodotti e il loro trasporto, rientrano nelle attività complementari rispetto a quella principale;
che il pescaturismo rientra nell’attività normale dell’imprenditore agricolo così come l’agriturismo;
che per le ragioni sopra esplicitate la determinazione dirigenziale appare altresì illogica;
che, quindi, il ricorso è fondato e va quindi annullato il provvedimento regionale 12.6.2007 n. 332537 avente ad oggetto: “L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di Imprenditore Agricolo professionale (IAP) D. Lg.vo 99/2004 – DGR 3966 del 10.12.2004 d. lg.vo del 27.5.2005” e la nota 13.4.2007 n. 21.1039.


Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento regionale 12.6.2007 n. 332537 avente ad oggetto: “L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di Imprenditore Agricolo professionale (IAP) D. Lg.vo 99/2004 – DGR 3966 del 10.12.2004 d. lg.vo del 27.5.2005” e la nota 13.4.2007 n. 21.1039.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2007.


Il Presidente, estensore

Il Segretario
 


 

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it