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TAR VENETO, Sez. III, 10 settembre 2007, sentenza n. 3001
PESCA - Regione Veneto -
Acquacoltura - Pesca professionale - Distinzione - Acquacoltura - Licenza di
pesca di tipo “A” - Necessità - Esclusione. In base al quadro normativo
vigente, in particolare la L.r. Veneto n. 19/98, l’attività di acquacoltura, pur
essendo compresa, ex art.2, fra i vari tipi di pesca, risulta successivamente
distinta in termini inequivocabili dalla pesca professionale, (disciplinata
dall’art.24 e finalizzata alla cattura dei pesci allo scopo della loro
successiva commercializzazione), stante la definizione introdotta dall’art.20,
ove per “acquacoltura” si intende l’attività di allevamento di varie specie
acquatiche con finalità alimentari, ornamentali e di ripopolamento. Ne deriva,
tra l’altro, che il possesso della licenza di pesca di tipo “A”, condizione
indispensabile, contestualmente all’iscrizione negli elenchi di cui alla legge
13 marzo 1958, n. 230, per l’esercizio della pesca professionale, non sono
requisiti richiesti nel caso dell’esercizio dell’acquacoltura (cfr. all’art.9,
c. 7 della L.R. Veneto sopra citata). Pres. ed Est. Zuballi - S.A.M.P. s.s.
(avv. Toffanin) c. Regione Veneto (avv.ti Cusin e Zanon) - T.A.R. VENETO,
Sez. II - 10 settembre 2007 ,n. 3001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
seconda sezione
Ric. n. 1365/2007
Sent. 3001/07
con l'intervento dei magistrati
Umberto Zuballi Presidente, relatore
Riccardo Savoia Consigliere
Alessandra Farina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ricorso n. 1365/2007 proposto dalla SOCIETA’ AGRICOLA MOCENIGA PESCA S.S. di
Cestari Corrado & C., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Daniele Toffanin, con elezione di
domicilio presso lo studio dell’avv. Maurizio Scattolin in Venezia, S.Marco
4714;
CONTRO
la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Antonella Cusin ed Ezio Zanon, con elezione di domicilio presso la
sede della Giunta Regionale in Venezia – Dorsoduro 3901;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento regionale
12.6.2007 n. 332537 avente ad oggetto: “L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di
Imprenditore Agricolo professionale (IAP) D. Lg.vo 99/2004 – DGR 3966 del
10.12.2004 d. lg.vo del 27.5.2005” e della nota 13.4.2007 n. 21.1039.
Visto il ricorso, notificato il 16.7.2007 e depositato presso la Segreteria il
16.7.2007, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione intimata, depositato il
3.9.07;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 5 settembre 2007, convocata a’ sensi
dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3
della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente Umberto Zuballi - l’avv.
Toffanin per la parte ricorrente e l’avv. Cusin per la Regione Veneto;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come
integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del
contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al
riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti
difensivi;
considerato
che la questione della natura dell’attività di acquacoltura è stata
ripetutamente affrontata da questo Tribunale amministrativo, (tra le tante,
sentenza n. 279/04) e dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3926/04) nel senso che
di seguito indicato:
che, in base al quadro normativo vigente, in particolare la L.r. n. 19/98,
l’attività di acquacoltura, pur essendo compresa, ex art.2, fra i vari tipi di
pesca, risulta successivamente distinta in termini inequivocabili dalla pesca
professionale, (disciplinata dall’art.24 e finalizzata alla cattura dei pesci
allo scopo della loro successiva commercializzazione), stante la definizione
introdotta dall’art.20, ove per “acquacoltura” si intende l’attività di
allevamento di varie specie acquatiche con finalità alimentari, ornamentali e di
ripopolamento;
che, il possesso della licenza di pesca di tipo “A” è condizione indispensabile,
contestualmente all’iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n.
230, per l’esercizio della pesca professionale, mentre detti requisiti non sono
richiesti nel caso dell’esercizio dell’acquacoltura, stante il chiaro disposto
di cui all’art.9, comma 7 della richiamata legge regionale, in base al quale gli
addetti agli impianti di acquacoltura sono esentati dall’obbligo della licenza;
che quindi la modifica del regime previdenziale nulla ha a che vedere con la
licenza professionale;
che l’articolo 25 della lr 19 del 1998 appare superato sulla base della
sopravvenuta normativa;
che attualmente sulla base del D Lgs 101 del 2005 e del D Lgs 99 del 2004 si può
definire imprenditore agricolo anche chi nell’allevamento non utilizza il fondo;
che anche l’articolo 2135 del Codice civile va interpretato alla luce della
successiva normativa;
che nel caso la ditta ricava la maggior parte del suo reddito dall’allevamento
di molluschi;
che le ulteriori attività svolte, come la commercializzazione dei prodotti e il
loro trasporto, rientrano nelle attività complementari rispetto a quella
principale;
che il pescaturismo rientra nell’attività normale dell’imprenditore agricolo
così come l’agriturismo;
che per le ragioni sopra esplicitate la determinazione dirigenziale appare
altresì illogica;
che, quindi, il ricorso è fondato e va quindi annullato il provvedimento
regionale 12.6.2007 n. 332537 avente ad oggetto: “L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni. Comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza di Imprenditore Agricolo professionale (IAP) D.
Lg.vo 99/2004 – DGR 3966 del 10.12.2004 d. lg.vo del 27.5.2005” e la nota
13.4.2007 n. 21.1039.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari
del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria
istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento
regionale 12.6.2007 n. 332537 avente ad oggetto: “L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni. Comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza di Imprenditore Agricolo professionale (IAP) D.
Lg.vo 99/2004 – DGR 3966 del 10.12.2004 d. lg.vo del 27.5.2005” e la nota
13.4.2007 n. 21.1039.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2007.
Il Presidente, estensore
Il Segretario
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