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TAR VENETO, Sez. II, 8 ottobre 2007, sentenza n. 3192
 

CACCIA - Approvazione del piano faunistico - Competenza - Consiglio regionale - L.R. Veneto n. 50/93, art. 8 e 1/07, art. 4 - Modifiche apportate della Giunta regionale - Limiti. Ferma la competenza del Consiglio regionale all’approvazione del piano faunistico, l’art. 8, VI comma della LR 50/93 e l’art. 4 della LR n. 1/07 consentono alla Giunta regionale di apportare al piano stesso le modifiche necessarie purchè siano rispettati i suoi principi informatori; non appare improntata a tale postulato la delibera di giunta che attua una diversa politica di programmazione faunistica, attraverso la modifica dell’applicazione del cd. corridoio e la differenziazione della disciplina per le azienda faunistiche. Pres. f.f. ed Est. Rovis - F.I.D.C. e altri (avv. Malvestio) c. Regione Veneto (avv.ti Peagno e Zanlucchi) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 8 ottobre 2007, n. 3192

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,

seconda sezione


Ric. n. 1754/2007

Sent. 3192/07


con l'intervento dei signori magistrati

 

Claudio Rovis Presidente f.f., relatore
Riccardo Savoia Consigliere
Alessandra Farina Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 1754/2007 proposto da F.I.D.C. – FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA – Sezione Regionale Veneto, F.I.D.C. – FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA – Sezione Provinciale di Treviso, A.N.L.C. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA – Sezione Provinciale di Treviso, A.C.V. – ASSOCIAZIONE CACCIATORI VENETI – Sezione Provinciale di Treviso, ITALCACCIA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA – Sezione Provinciale di Treviso, A.R.C.I. – CACCIA – Comitato Provinciale di Treviso, A.T.C. N. 2 della Provincia di Treviso, A.C.T. N. 5 della Provincia di Treviso, A.T.C. N. 8 della Provincia di Treviso, A.T.C. N. 10 della Provincia di Treviso e A.T.C. N. 13 della Provincia di Treviso, in persona dei Presidenti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Malvestio, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;


CONTRO


la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bianca Peagno e Francesco Zanlucchi, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Regionale in Venezia, San Polo 1429/b;


e nei confronti
l’Azienda Faunistico Venatoria “Vallio”, in persona del concessionario pro tempore, non costituito in giudizio;


PER


l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle delibere 7.8.2007 n. 107/CR e 11.9.2007 n. 2653 aventi ad oggetto: “modifiche al piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012. Adozione ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 della Legge regionale 5.1.2007 n. 1” con cui la Giunta regionale veneta ha adottato “ai sensi e per i fini di cui all’art. 4, commi 1 e 2 della L.R. n. 1/07, le modifiche al Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) così come riportate nell’Allegato A, B, C e D facenti parte integrante delle deliberazioni”, del parere favorevole reso dalla Quarta Commissione Consiliare permanente prot. n. 9885 del 5.9.2007, del decreto 14.9.2007 n. 177 di limitazioni all’esercizio venatorio, del decreto 14.9.2007 n. 179, della delibera 18.9.2007 n. 2913 e del decreto 18.9.2007 n. 180.


Visto il ricorso, notificato il 25.9.2007 e depositato presso la Segreteria il 26.9.2007, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto, depositato il 2.10.07;
Visti gli atti tutti di causa;


Uditi alla camera di consiglio del 3 ottobre 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente f.f. Claudio Rovis - l’avv. Malvestio per la parte ricorrente e Peagno per la Regione Veneto;


Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;


considerato


che il mancato svolgimento dei motivi di censura avverso tutte le determinazioni contenute nell’atto impugnato non rende inammissibile l’impugnazione, ma ne limita l’efficacia alle sole parti specificamente censurate;


che non sussiste la dedotta carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti, non avendo la resistente Amministrazione provato l’effettiva esistenza di un potenziale conflitto individuando, all’interno di un’associazione ricorrente, degli iscritti che hanno interessi reciprocamente confliggenti;


che, ferma la competenza del Consiglio regionale all’approvazione del piano faunistico, l’art. 8, VI comma della LR 50/93 e l’art. 4 della LR n. 1/07 consentono alla Giunta regionale di apportare al piano stesso le modifiche necessarie purchè siano rispettati i suoi principi informatori;


che la censurata DGR n. 2653/07 è illegittima sotto il dedotto profilo della violazione della norma sopra richiamata, in quanto, modificando l’applicazione del c.d. corridoio e differenziandone la disciplina per le sole aziende faunistiche, ha attuato una diversa politica di programmazione faunistica, incidendo, con ciò, sui principi informatori del piano come individuati dal Consiglio;


che la DGR n. 107/CR/07, di identico contenuto, è – qualora non si ritenga di configurarla quale mera “bozza” di delibera - a sua volta illegittima per le medesime ragioni innanzi evidenziate, oltre che per la mancata acquisizione del prescritto parere della competente commissione consiliare regionale;


che i decreti n.i 177 e 180 sono viziati per violazione dell’art. 17, I comma della LR n. 50/93, atteso che il divieto dell’esercizio venatorio ivi sancito non è né limitato a “determinate località” nè supportato da “importanti e motivate ragioni” connesse con la consistenza faunistica, con sopravvenute condizioni ambientali, con malattie o con altre calamità, ma è, oltre che immotivato, anche generalizzato, in quanto investe l’intera provincia di Treviso (decr. 177) ovvero tutti i territori sottratti alle aziende faunistico-venatorie trevigiane in applicazione ai c.d. corridoi (decr. 180);


che il DPGR n. 179/07 di diffida all’immediato adeguamento alle disposizioni contenute nella DGR n. 2653/07 e la successiva DGR n. 2913/07 di ratifica sono, a loro volta, illegittimi per illegittimità derivata;


che, dunque, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti dell’interesse delle ricorrenti;


che le spese possono essere compensate;


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse fatto valere.


Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2007.


Il Presidente f.f. Estensore

Il Segretario
 


 

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