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TAR VENETO, Sez. II, 8 ottobre 2007, sentenza n. 3192
CACCIA - Approvazione del piano
faunistico - Competenza - Consiglio regionale - L.R. Veneto n. 50/93, art. 8 e
1/07, art. 4 - Modifiche apportate della Giunta regionale - Limiti. Ferma la
competenza del Consiglio regionale all’approvazione del piano faunistico, l’art.
8, VI comma della LR 50/93 e l’art. 4 della LR n. 1/07 consentono alla Giunta
regionale di apportare al piano stesso le modifiche necessarie purchè siano
rispettati i suoi principi informatori; non appare improntata a tale postulato
la delibera di giunta che attua una diversa politica di programmazione
faunistica, attraverso la modifica dell’applicazione del cd. corridoio e la
differenziazione della disciplina per le azienda faunistiche. Pres. f.f. ed Est.
Rovis - F.I.D.C. e altri (avv. Malvestio) c. Regione Veneto (avv.ti Peagno e
Zanlucchi) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 8 ottobre 2007, n. 3192
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
seconda sezione
Ric. n. 1754/2007
Sent. 3192/07
con l'intervento dei signori magistrati
Claudio Rovis Presidente f.f.,
relatore
Riccardo Savoia Consigliere
Alessandra Farina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1754/2007 proposto da F.I.D.C. – FEDERAZIONE ITALIANA DELLA
CACCIA – Sezione Regionale Veneto, F.I.D.C. – FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA
– Sezione Provinciale di Treviso, A.N.L.C. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA
CACCIA – Sezione Provinciale di Treviso, A.C.V. – ASSOCIAZIONE CACCIATORI VENETI
– Sezione Provinciale di Treviso, ITALCACCIA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA
CACCIA – Sezione Provinciale di Treviso, A.R.C.I. – CACCIA – Comitato
Provinciale di Treviso, A.T.C. N. 2 della Provincia di Treviso, A.C.T. N. 5
della Provincia di Treviso, A.T.C. N. 8 della Provincia di Treviso, A.T.C. N. 10
della Provincia di Treviso e A.T.C. N. 13 della Provincia di Treviso, in persona
dei Presidenti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Malvestio,
con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;
CONTRO
la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Bianca Peagno e Francesco Zanlucchi, con elezione di domicilio
presso l’Avvocatura Regionale in Venezia, San Polo 1429/b;
e nei confronti
l’Azienda Faunistico Venatoria “Vallio”, in persona del concessionario pro
tempore, non costituito in giudizio;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle delibere 7.8.2007 n.
107/CR e 11.9.2007 n. 2653 aventi ad oggetto: “modifiche al piano
faunistico-venatorio regionale 2007-2012. Adozione ai sensi dell’art. 4, commi 1
e 2 della Legge regionale 5.1.2007 n. 1” con cui la Giunta regionale veneta ha
adottato “ai sensi e per i fini di cui all’art. 4, commi 1 e 2 della L.R. n.
1/07, le modifiche al Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) così come
riportate nell’Allegato A, B, C e D facenti parte integrante delle
deliberazioni”, del parere favorevole reso dalla Quarta Commissione Consiliare
permanente prot. n. 9885 del 5.9.2007, del decreto 14.9.2007 n. 177 di
limitazioni all’esercizio venatorio, del decreto 14.9.2007 n. 179, della
delibera 18.9.2007 n. 2913 e del decreto 18.9.2007 n. 180.
Visto il ricorso, notificato il 25.9.2007 e depositato presso la Segreteria il
26.9.2007, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto, depositato il
2.10.07;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 3 ottobre 2007, convocata a’ sensi dell’art.
21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21
luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente f.f. Claudio Rovis - l’avv.
Malvestio per la parte ricorrente e Peagno per la Regione Veneto;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come
integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del
contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al
riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti
difensivi;
considerato
che il mancato svolgimento dei motivi di censura avverso tutte le determinazioni
contenute nell’atto impugnato non rende inammissibile l’impugnazione, ma ne
limita l’efficacia alle sole parti specificamente censurate;
che non sussiste la dedotta carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti,
non avendo la resistente Amministrazione provato l’effettiva esistenza di un
potenziale conflitto individuando, all’interno di un’associazione ricorrente,
degli iscritti che hanno interessi reciprocamente confliggenti;
che, ferma la competenza del Consiglio regionale all’approvazione del piano
faunistico, l’art. 8, VI comma della LR 50/93 e l’art. 4 della LR n. 1/07
consentono alla Giunta regionale di apportare al piano stesso le modifiche
necessarie purchè siano rispettati i suoi principi informatori;
che la censurata DGR n. 2653/07 è illegittima sotto il dedotto profilo della
violazione della norma sopra richiamata, in quanto, modificando l’applicazione
del c.d. corridoio e differenziandone la disciplina per le sole aziende
faunistiche, ha attuato una diversa politica di programmazione faunistica,
incidendo, con ciò, sui principi informatori del piano come individuati dal
Consiglio;
che la DGR n. 107/CR/07, di identico contenuto, è – qualora non si ritenga di
configurarla quale mera “bozza” di delibera - a sua volta illegittima per le
medesime ragioni innanzi evidenziate, oltre che per la mancata acquisizione del
prescritto parere della competente commissione consiliare regionale;
che i decreti n.i 177 e 180 sono viziati per violazione dell’art. 17, I comma
della LR n. 50/93, atteso che il divieto dell’esercizio venatorio ivi sancito
non è né limitato a “determinate località” nè supportato da “importanti e
motivate ragioni” connesse con la consistenza faunistica, con sopravvenute
condizioni ambientali, con malattie o con altre calamità, ma è, oltre che
immotivato, anche generalizzato, in quanto investe l’intera provincia di Treviso
(decr. 177) ovvero tutti i territori sottratti alle aziende faunistico-venatorie
trevigiane in applicazione ai c.d. corridoi (decr. 180);
che il DPGR n. 179/07 di diffida all’immediato adeguamento alle disposizioni
contenute nella DGR n. 2653/07 e la successiva DGR n. 2913/07 di ratifica sono,
a loro volta, illegittimi per illegittimità derivata;
che, dunque, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti dell’interesse delle
ricorrenti;
che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria
istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti
impugnati nei limiti dell’interesse fatto valere.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2007.
Il Presidente f.f. Estensore
Il Segretario
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