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TAR VENETO, Sez. III, 20 novembre 2007, sentenza n. 3708
INQUINAMENTO ACUSTICO - L.R.
Veneto n. 40/94 - Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - Adozione
di criteri riduttivi dell’orario di chiusura, al fine di assicurare il rispetto,
all’interno e all’esterno dei locali, della normativa in materia di inquinamento
acustico - Legittimità - Prevalenza del diritto alla salute rispetto agli
interessi di natura economica. In presenza di situazioni comuni ad una
stessa tipologia di esercizi pubblici, nella determinazione degli orari degli
esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, l’amministrazione può
legittimamente adottare, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 40/94, criteri
riduttivi dell’orario di chiusura, per assicurare, all’esterno come all’ interno
dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di
inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica,
come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale
certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa
diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un’attività di cui essi soli
percepiscono i proventi, riversandone sulla collettività circostante i
pregiudizi (cfr. TAR Veneto sez. 3^ 22 maggio 2007 n. 1582). Pres. ed Est. De
Zotti - A. s.r.l. e altro (avv. ti Fortunati e De Martin) c. Comune di Legnaro
(avv. Di Lorenzo) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 20 novembre 2007, n. 3708
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
terza sezione
Ric. n. 1594/2007
Sent. 3708/07
con l'intervento dei signori magistrati
Angelo De Zotti Presidente,relatore
Marco Buricelli Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1594/2007, proposto da Artist’s Coffee
s.r.l. e Soft s.n.c., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
rappresentate e difese dagli avv.ti Leopoldo Fortunati e Attilio De Martin, con
domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno
1924, n. 1054;
CONTRO
il Comune di Legnaro (PD), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv.to Angelo Di Lorenzo, con domicilio presso la Segreteria del
T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;
per l'annullamento dell’ordinanza a firma del sindaco del Comune di Legnaro n.
31, del 28 luglio 2007, nella parte in cui essa dispone che l’orario massimo per
la chiusura dei P.E. gestite dalle società ricorrenti, debba coincidere con le
ore 24.00 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, con
decorrenza dal 16 agosto 2007;
della deliberazione del C.C. di Legnaro del 16 giugno 2007 n. 24.
Visto il ricorso, notificato l’11 agosto 2007 e depositato presso la Segreteria
il 13 agosto 2007, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnaro;
visti i motivi aggiunti notificati il 2 ottobre 2007 e depositati il 4 ottobre
2007;
visti gli atti tutti di causa;
udit all’udienza camerale del 24 ottobre 2007 (relatore il Presidente Angelo De
Zotti), l’avv. Giovanni Attilio De Martin per i ricorrenti e l’avv.to Maria
Chiara De Martin in sostituzione di Fortunati per i ricorrenti, e l’avv.to Di
Lorenzo per il Comune di Legnaro;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il
Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito,
avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI
comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha
espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei
termini come di seguito esposti:
che si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per
vizio di notifica poiché tali motivi sono comunque infondati;
che è infondato, nell’ordine, ed in fatto, il primo motivo di ricorso poiché
l’omessa acquisizione del parere dell’A.P.T. non è imputabile
all’amministrazione che ha convocato l’azienda ma a quest’ultima , che non ha
partecipato all’audizione, come risulta dalla delibera del C.C. n. 24 del 13
giugno 2007;
che è parimenti infondata la censura di disparità di trattamento dedotta nei
confronti dell’ordinanza sindacale impugnata, ma in realtà riferibile alla
delibera consiliare che ha fissato i criteri contestati dalla ricorrente, atteso
che il diverso trattamento nella fissazione dell’orario di chiusura riguarda
esercizi che non appartengono alla stessa categoria commerciale (categoria A e
B) e che hanno quindi una diversa tipologia di utenza e dunque non devono (ma
possono) essere assoggettati alle stesse restrizioni di orario in funzione delle
diverse esigenze o delle diverse situazioni che caratterizzano, in senso
negativo, la protrazione dell’orario di apertura;
che peraltro tale necessaria omologazione nella specie non si pone poiché solo
per i primi (esercizi di tipo B) l’amministrazione ha riscontrato una chiara e
motivata esigenza di compatibilità dell’orario di chiusura con la tutela della
quiete pubblica, quando questa si traduce, per effetto della dilatazione
dell’attività dell’esercizio pubblico e dell’abitudine praticamente incoercibile
dell’utenza a trasferire all’esterno dei locali, senza percezione alcuna della
distinzione tra le ore del giorno e della notte - intesa ormai come spazio che
si prolunga senza soluzione di continuità sino all’alba - la rumorosità indotta
notoriamente da questa tipologia di esercizi pubblici, in un elemento di
insostenibile conflitto con il diritto al riposo notturno dei cittadini su cui
quel fenomeno si riflette;
che parimenti infondato è il terzo motivo (ed il motivo aggiunto che ne
costituisce più ampia esplicitazione) poiché, come sopra chiarito è ben
possibile che l’amministrazione in presenza di situazioni, comuni ad una stessa
tipologia di esercizi pubblici, come quella evidenziata nella motivazione del
provvedimento, adotti ai sensi dell’art. 4 della l.r. 40/94, nella
determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti
e bevande, criteri riduttivi (nella specie, peraltro, la riduzione di solo
un’ora per tre giorni la settimana) dell’orario di chiusura, per assicurare,
“all’esterno come all’ interno dei locali, il rispetto della normativa statale e
regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via
primaria la quiete pubblica”, come espressione del diritto alla salute
psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente
economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo,
svolgendo (come nel caso) un’attività di cui essi soli percepiscono i proventi,
riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi (cfr. TAR Veneto sez.
3^ 22 maggio 2007 n. 1582;
che pertanto il ricorso è infondato e va respinto;
che le spese di causa seguono la soccombenza e sono determinate nella misura di
cui al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore
dell’amministrazione costituita, liquidandole in € 2000,00 (duemila/00), oltre
ad i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 24 ottobre 2007.
Il Presidente - Estensore
Il Segretario
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