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TAR VENETO, Sez. I, 17 dicembre 2007, sentenza n. 3996
URBANISTICA E EDILIZIA - Variante urbanistica - Interesse alla conservazione
dell’assetto ambientale - Legittimazione a ricorrere - Sussistenza.
Ai fini della legittimazione a ricorrere, si considera qualificato
l’interesse del proprietario di un fondo non direttamente coinvolto dalle
prescrizioni di una variante urbanistica, qualora la stessa incida, in qualche
misura, sul godimento o sul valore di mercato del bene di proprietà del
ricorrente medesimo o, in ogni caso, sull’interesse alla conservazione
dell’assetto dell’ambiente in cui è inserito l’immobile (fattispecie:
realizzazione di edifici all’interno della zona residenziale di espansione,
potenzialmente incidenti sulla portata d’acqua di una fossa utilizzata dal
ricorrente a fini irrigui). Pres. Amoroso, Est. Rocco - B.L. e altro (avv.ti
Breoni e Cecchinato) c. Comune di Castel d’Azzano (avv. ti Brigantini e Pinello)
-
T.A.R. VENETO, Sez. I - 17 dicembre 2007, n. 3996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
prima Sezione
Ricorsi nn. 2842/2003 e 527/2005
Sent. 3996/07
con l'intervento dei signori magistrati
Bruno Amoroso Presidente
Elvio Antonelli Consigliere
Fulvio Rocco Consigliere, Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi riuniti:
-R.G. 2842/2003): proposto da Baetta Lucio e Farina Manzoni Laura, rappresentati
e difesi dall’Avv. Raffaele Breoni e dall’Avv. Alvise Cecchinato, con elezione
di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Marco n. 4603;
contro
il Comune di Castel d’Azzano (Verona), in persona del Sindaco pro tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Donato Bragantini e
dall’Avv. Giorgio Pinello, con elezione di domicilio presso lo studio do
quest’ultimo in Venezia, San Polo n. 3080/L;
e nei confronti
della Regione Veneto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
non costituitasi in giudizio,
nonchè
della Flaren S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Codognato ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dello stesso in Venezia –Mestre, Calle del Sale n. 33;
e con l’intervento ad opponendum
di Lorenza Degani e Alessandra Degani, costituitesi in giudizio, rappresentate e
difese dall’Avv. Donato Bragantini e dall’Avv. Giorgio Pinello, con elezione di
domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Polo n. 3080/L;
-R.G. 527/2005): proposto da Farina Manzoni Laura, rappresentata e difesa
dall’Avv. Raffaele Breoni, dall’Avv. Riccardo Ravignani e dall’Avv. Alvise
Cecchinato, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in
Venezia, San Marco, 4603;
contro
-il Comune di Castel D’Azzano, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi
in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Donato Bragantini e dall’Avv.
Giorgio Pinello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in
Venezia, San Polo n. 3080/L;
-la Regione Veneto, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv.
Antonella Cusin e dall’Avv. Enrico Specchio, entrambi dell’Avvocatura Regionale,
con domicilio eletto in Venezia presso la sede della Giunta Regionale, Dorsoduro
n. 3901,
- la Flaren S.r.l., non costituitasi in giudizio;
- Degani Lorenza e Degani Alessandra, costituitesi in giudizio, rappresentate e
difese dall’Avv. Donato Bragantini e dall’Avv. Giorgio Pinello, con elezione di
domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Polo n. 3080/L;
per l’annullamento
- R.G. 2842 del 2003): della deliberazione del Consiglio Comunale di Castel d’Azzano,
n. 19 dd. 26 agosto 2003 n. 19, recante l’approvazione del piano di
lottizzazione presentato Flaren S.r.l.; nonché del nulla osta rilasciato dal
Dirigente preposto all’Ufficio regionale del Genio Civile di Verona e comunicato
con nota 12 marzo 2003 n. 3577, con cui la Flaren S.r.l. è stata autorizzata,
tra l’altro, a costruire, nell’ambito della lottizzazione, un edificio a
distanza inferiore a m. 10 dalla “Fossa Piombina”;
- R.G. 527/2005): della deliberazione del Consiglio Comunale di Castel d’Azzano
n. 11 dd. 6 maggio 2002, recante l’adozione di una Variante generale al Piano
regolatore generale comunale, nella parte in cui classifica l’area 4/B come
“area di espansione edilizia residenziale”; nonché della deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto 3 dicembre 2004 n. 3901 recante l’approvazione della
Variante generale al Piano regolatore generale adottata dal Consiglio Comunale
di Castel d’Azzano in data 6 maggio 2002, nella parte in cui viene confermata la
classificazione dell’area 4/B come “area di espansione edilizia residenziale”;
visti i ricorsi, rispettivamente notificati il 20 novembre 2003 e il 17 febbraio
2005 e depositati il 4 dicembre 2003 e l’8 marzo 2005, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel d’Azzano, della
Flaren S.r.l. e di Degani Lorenza e Alessandra, con i relativi allegati;
vista l’ordinanza collegiale n. 5 del 2006 resa in data 7 dicembre 2006 dalla
Sezione;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella pubblica udienza del 7 giugno 2007 (relatore il consigliere Fulvio
Rocco), l’Avv. Breoni per i ricorrenti, l’Avv. Sorpresa, in sostituzione di
Brigantini, per il Comune di Castel d’Azzano e per le intervenienti Degani
Lorenza e Degani Alessandra, l’Avv. Sartori, in sostituzione dell’Avv. Codognato,
per Flaren S.r.l..
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1.1. Il primo dei ricorrenti sub R.G. 2842/2003, Sig. Lucio Baetta, espone di
essere titolare, come coltivatore diretto, insieme alla moglie, di un’impresa
familiare di allevamento avicolo e di bovini nel comune di Castel D’Azzano
(Verona) e di coltivare inoltre alcuni terreni per produrre foraggio per
l’alimentazione di animali.
Il medesimo Baetta espone – altresì - di utilizzare, per l’irrigazione dei
campi, le acque del canale denominato “Fossa Piombina” e di essere componente
della Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione, nel quale è stato assorbito il
Consorzio di irrigazione e manutenzione della Fossa Piombina.
La seconda ricorrente sub R.G. 2842/2003, Signora Farina Manzoni, espone a sua
volta di essere proprietaria di un fondo agricolo coltivato a risaia e situato
in parte nel Comune di Vigasio (Verona)e in parte in quello di Isola della
Scala(Verona) , confinanti entrambi con il Comune di Castel d’Azzano.
La medesima ricorrente afferma, inoltre, di essere titolare della concessione ad
utilizzare, per l’irrigazione del fondo, le acque della “Fossa Baldona”: e ciò
in forza di decreti di concessione emanati sin dal 1934 e a tutt’oggi sempre
rinnovati.
La ricorrente precisa che le acque della Fossa Piombina e della Fossa Baldona
scorrono in prossimità di un’area ubicata nel territorio comunale di Castel d’Azzano
interessata da un progetto di lottizzazione proposto dalla Flaren S.r.l. e che
prevede la realizzazione di edifici a uso residenziale per un centinaio circa di
abitanti teorici in un contesto da lei ritenuto di particolare interesse
paesaggistico e naturalistico.
1.2. Ciò premesso, con il primo dei ricorsi in epigrafe (R.G. 2842/2003) il
Baetta e la Farina Manzoni chiedono l’annullamento della deliberazione del
Consiglio Comunale di Castel d’Azzano, n. 19 dd. 26 agosto 2003 n. 19, recante
l’approvazione del piano di lottizzazione presentato Flaren S.r.l., nonché del
nulla osta rilasciato dal Dirigente preposto all’Ufficio regionale del Genio
Civile di Verona e comunicato con nota 12 marzo 2003 n. 3577, con cui la Flaren
S.r.l. è stata autorizzata, tra l’altro, a costruire, nell’ambito della
lottizzazione anzidetta , un edificio a distanza inferiore a m. 10 dalla “Fossa
Piombina”.
I ricorrenti, dopo avere riassunto le vicende urbanistiche che hanno
contrassegnato l’area interessata dal Piano di lottizzazione Flaren, hanno
dedotto, a sostegno della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati,
quattro censure, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto
svariati profili.
2.1. Con il secondo ricorso il epigrafe (R.G. 527/2005), la Signora Farina
Manzoni afferma che il Comune di Castel d’Azzano, mediante l’adozione della
variante generale n. 11 del 2002 al P.R.G., avrebbe illegittimamente
classificato “di espansione edilizia” (C2) l’area oggetto del Piano di
lottizzazione Flaren, e che altrettanto illegittimamente la Giunta Regionale
avrebbe confermato tale destinazione senza provvedere allo stralcio a’ sensi
dell’art. 45 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61, non tenendo pertanto nella debita
considerazione la rilevanza paesaggistica e naturalistica dei terreni e la loro
peculiarità e fragilità sotto il profilo idro –geologico.
Dopo aver quindi ribadito che il Piano di lottizzazione Flaren contemplerebbe la
realizzazione di costruzioni in un’area di particolare interesse, nella quale
scorrono corsi d’acqua utilizzati per l’irrigazione dei fondi, la ricorrente
chiede l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Castel d’Azzano
n. 11 dd. 6 maggio 2002, recante l’adozione di una Variante generale al Piano
regolatore generale comunale, nella parte in cui classifica l’area 4/B come
“area di espansione edilizia residenziale”, nonché della deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto 3 dicembre 2004 n. 3901 recante l’approvazione della
Variante generale al Piano regolatore generale adottata dal Consiglio Comunale
di Castel d’Azzano in data 6 maggio 2002, nella parte in cui viene confermata la
classificazione dell’area 4/B come “area di espansione edilizia residenziale”.
La ricorrente deduce censure imperniate su violazione di legge ed eccesso di
potere.
3.1. Nel giudizio proposto sub R.G. 2842/2003 si sono costituiti il Comune di
Castel d’Azzano e la Flaren S.r.l.
Sono – altresì – intervenute in giudizio ad opponendum le signore Lorenza e
Alessandra Degani.
3.2. Nel giudizio proposto sub R.G. 527/2005 si sono costituiti il Comune di
Castel d’Azzano e le anzidette Signore Degani.
3.3. Le parti costituite hanno sollevato alcune eccezioni in rito, in particolar
modo contestando la carenza di legittimazione o comunque il difetto di interesse
ad agire da parte dei ricorrenti, posto che le proprietà del Baetta e della
Farina Manzoni risulterebbero distanti dall’area interessata dalla
lottizzazione, dalla realizzazione della quale le proprietà stesse non
subirebbero pertanto pregiudizi di sorta.
E’ stata - altresì - eccepita l’improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta
carenza di interesse dato che il Consiglio Comunale, mediante propria
deliberazione del 3 marzo 2005, avrebbe individuato come edificabile un’area
contigua a quella del Piano di lottizzazione in esame prevedendovi il
trasferimento della cubatura realizzabile.
Inoltre, con riferimento all’impugnazione del nulla–osta emesso dal dirigente
del Genio Civile di Verona, è stato eccepito il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo nel presupposto della sussistenza, al riguardo, della
giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
3.4. Nel merito le controparti hanno concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
4.1. Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2006 i due ricorsi in epigrafe sono
stati discussi e, quindi, per la prima volta sono stati trattenuti in decisione.
4.2.1. Con sentenza parziale e interlocutoria n. 3599 dd. 31 ottobre 2006 la
Sezione ha preliminarmente disposto la riunione dei due ricorsi “per evidenti
ragioni di connessione soggettiva e oggettiva”.
4.2.2. La Sezione ha quindi disaminato le eccezioni in rito proposte dal Comune
di Castel d’Azzano, da Flaren e dalle Degani.
Per quanto attiene all’eccezione di carenza di legittimazione o comunque di
interesse ad agire dei ricorrenti mossa sul rilievo che le proprietà del Baetta
e della Farina Manzoni sarebbero distanti rispetto all’area interessata dalla
lottizzazione, dalla cui attuazione le proprietà stesse non verrebbero
pregiudicate, le difese del Comune e di Flaren, nell’evidenziare che il Baetta è
proprietario di un’area agricola situata a oltre 500 metri dall’area in
discussione e che la signora Farina Manzoni è proprietaria di terreni situati
addirittura in un altro comune, negano “che un tale vago e lontano interesse
possa giustificare l’impugnazione di un piano di lottizzazione”, posto che
l’esperimento di tale rimedio giudiziale presupporrebbe ex se la credibile
prospettazione di pregiudizi diretti per le proprietà dei ricorrenti.
L’eccezione è stata respinta dalla Sezione, la quale ha in tal senso rilevato
che, su questioni per certi versi analoghe a quella odierna, la giurisprudenza
considera qualificato, ai fini della legittimazione a ricorrere, l’interesse del
proprietario di un fondo non direttamente coinvolto dalle prescrizioni di una
variante urbanistica qualora la stessa incida, in qualche misura, sul godimento
o sul valore di mercato del bene di proprietà del ricorrente medesimo o, in ogni
caso, sull’interesse alla conservazione dell’assetto dell’ambiente in cui è
inserito l’immobile (cfr. , ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 1 marzo 2005 n. 479 e
Sez. V, 10 ottobre 2002 n. 5312, secondo le quali il riconoscimento di un
interesse, qualificato e differenziato rispetto a quello della generalità dei
consociati, all’annullamento del provvedimento impugnato, presuppone l’esistenza
di un collegamento concreto, stabile e significativo, tra l’interesse del quale
è portatore il ricorrente e l’area coinvolta dall’atto impugnato).
Nella predetta sentenza n. 3699 del 2006, resa dalla Sezione, si afferma che la
verifica del collegamento suddetto costituisce il risultato di una indagine che
va fatta necessariamente caso per caso, e che nella fattispecie in esame, per
quanto riguarda la posizione della Farina Manzoni, dai documenti prodotti in
giudizio e, in particolare, dalle relazioni idrogeologiche dott. Sommaruga in
data 8 settembre 2004 e 5 aprile 2005 si ricava che:
a) il Piano di lottizzazione prevede la realizzazione di edifici a breve
distanza dalla Fossa Baldona;
b) la zona circostante la Sorgente Baldona è inserita tra le aree con
vulnerabilità idrogeologica da elevata a estremamente elevata;
c) la predetta ricorrente ha diritto all’uso delle acque della Fossa Baldona a
scopo irriguo in virtù di decreti di concessione risalenti al 1934 e sino ad
oggi sempre rinnovati; la medesima ricorrente è stata inoltre autorizzata dalla
Regione Veneto –Ufficio del Genio Civile di Verona, a derivare acqua dalla falda
sotterranea Baldona in comune di Castel d’Azzano –loc. Castello -Lago Violini;
d) le acque della Fossa Baldona vengono utilizzate dalla ricorrente per
coltivare terreni a risaia –coltura che, come è noto, richiede l’allagamento dei
terreni- ubicati nei limitrofi Comuni di Vigasio e di Isola della Scala;
e) appare credibile la prospettazione della ricorrente secondo cui la
cementificazione, in corrispondenza dei piani di fondazione degli edifici in
progetto sull’area Flaren vicina a quella sulla quale scorrono le acque della
Fossa Baldona, appare in grado di ostacolare il deflusso delle acque medesime
verso le risorgive con un significativo calo della portata d’acqua e conseguenti
danni per le risaie della ricorrente, situate più a valle.
Pertanto, la Sezione ha ritenuto che l’attuazione del Piano di lottizzazione e,
comunque, la realizzazione di edifici all’interno della zona residenziale di
espansione, possano incidere negativamente sulla portata d’acqua della Fossa
Baldona, con conseguente pregiudizio per le coltivazioni della Farina Manzoni:
e, poiché apparivano sussistenti sia la vicinitas, sia il pericolo dedotto, la
posizione della ricorrente medesima risulta qualificata e differenziata rispetto
a quella degli altri soggetti che fanno parte della comunità locale.
Con riferimento alla posizione del Baetta, la Sezione ha considerato che lo
stesso coltiva alcuni terreni nel territorio comunale di Castel d’Azzano e che a
questo fine egli utilizza le acque della Fossa Piombina, la quale scorre al
confine con l’area Flaren.
In relazione a ciò, quindi, la Sezione ha ritenuto sussistente, anche nel caso
del Baetta e alla stessa guisa di quanto sopra rilevato per la posizione della
Farina Manzoni, un collegamento concreto, stabile e significativo tra il fondo
del medesimo Baetta e l’area Flaren: e ciò pure in relazione al pericolo, per il
regime delle acque, derivante dalla costruzione di edifici, necessario per
considerare la posizione del ricorrente qualificata e differenziata rispetto a
quella degli altri cittadini.
4.2.3. La Sezione, a questo punto, si è pure pronunciata sull’eccezione di
sopravvenuta carenza di interesse sui ricorsi (o, per dir meglio, con
riferimento alle censure principali mosse contro i ricorsi), sollevata allegando
la sopravenuta adozione della deliberazione del Consiglio Comunale di Azzano n.
5 dd. 3 marzo 2005 che avrebbe determinato il trasferimento della cubatura in
area limitrofa a quella Flaren ma a ridosso di aree completamente urbanizzate e
al di fuori dell’ambito delle risorgive.
La Sezione ha respinto anche tale eccezione reputandola infondata, posto che se
è vero – come è stato detto innanzi - che la Variante generale al P.R.G.
adottata nel 2002 e approvata dalla Regione nel 2004 ha classificato come area
di espansione edilizia –C2 l’area Flaren e che con la deliberazione n. 5 del
2005 il Consiglio Comunale di Castel d’Azzano ha stabilito di aderire a una
segnalazione contenuta nel voto n. 250 del 2004 della Commissione Tecnica
Regionale, fatto proprio dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3901 del
2004, nella parte in cui viene indicata “la possibilità di trasferire in area
più idonea la cubatura realizzabile nell’ambito 4/B”, va comunque evidenziato
che l’eliminazione dell’area di espansione edilizia residenziale individuata in
precedenza con la contestuale identificazione di una nuova area di espansione
non incide sulla persistenza dell’interesse dei ricorrenti a vedere decisa la
causa nel merito: e ciò anche in considerazione della circostanza che la
predetta deliberazione consiliare n. 5 del 2005 non constava a quel tempo
sottoposta all’approvazione della Giunta Regionale.
“In altre parole” - afferma sempre la Sezione nella propria sentenza n. 3599 del
2006 - “se è vero che il Comune, con la deliberazione 3 marzo 2005, n. 5, ha
individuato come edificabile un’area contigua a quella del Piano di
lottizzazione in esame, prevedendovi il trasferimento della cubatura
realizzabile, non si può essere d’accordo con le conclusioni –tratte dalla
difesa della società Flaren- secondo le quali l’area in discussione sarebbe già
diventata inedificabile e il Piano di lottizzazione in essa previsto non
potrebbe più essere realizzato, con conseguente sopravvenuta carenza di
interesse dei ricorrenti a ottenere una pronuncia di accoglimento dei ricorsi.
Va rimarcato infatti che le modifiche alla variante al P.R.G.., proposte dal
Consiglio Comunale con la deliberazione n. 5 del 3 marzo 2005, vanno introdotte
con deliberazione della Giunta Regionale. Poiché, dunque, il procedimento di
variante è, attualmente, ancora “in itinere”, e non è ancora terminato, persiste
l’interesse a vedere annullata la delibera consiliare n. 19 del 2003” (cfr.
sent. cit., pag. 10 e ss.).
4.2.4. Sempre in via preliminare, è stata pure eccepita la mancata impugnazione
della delibera consiliare n. 20 del 2003, concernente la lottizzazione Degani.
La Sezione ha reputato ininfluente, ai fini dell’ammissibilità del giudizio,
l’omessa impugnazione di tale provvedimento, in quanto tale diverso Piano di
lottizzazione non risulterebbe interessare le fosse Baldona e Piombina e, in
generale, il sistema delle risorgive.
Peraltro, poiché l’area 4/B , classificata come area di espansione edilizia
residenziale, corrisponde alle aree di lottizzazione Flaren e Degani, approvate
nel 2003 e, come si è appena visto, l’area Degani non è interessata dal sistema
delle risorgive, la Sezione ha reputato insussistente l’interesse dei ricorrenti
a censurare la variante generale al P.R.G. nella parte in cui viene confermata
la destinazione urbanistica di espansione residenziale su tale area e, pertanto,
entro tali limiti l’eccezione è stata ritenuta fondata, ed è stata
conseguentemente accolta.
4.2.5. Per quanto attiene al difetto di giurisdizione eccepito con riferimento
alla impugnazione del nulla osta idraulico rilasciato dall’Ufficio Regionale del
Genio Civile di Verona, la Sezione ha reputato assorbente il difetto di
interesse dei ricorrenti a contestare tale provvedimento.
L’accoglimento della censura stessa, infatti, non arrecherebbe ai ricorrenti
alcun vantaggio, posto che - come ha ripetutamente evidenziato la difesa di
Flaren - in sede di attuazione del Piano di lottizzazione la Società medesima ha
rinunciato alla deroga concessa, con la conseguenza che tutti gli edifici della
lottizzazione saranno edificati a distanza di dieci metri dai corsi d’acqua
esistenti, conformemente a quanto stabilito nella convenzione di lottizzazione
del 27 aprile 2004.
4.3.1. Venendo al merito di causa, sempre con la precedente sentenza n. 3599 la
Sezione ha preso atto che è stata rinunciata la prima censura contenuta nel
ricorso proposto sub R.G. 2842 del 2003 e recante la deduzione della violazione
degli artt. 3 e 4 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 nonché di eccesso di potere
per contraddittorietà con precedenti provvedimenti.
Per quanto attiene alla terza censura del medesimo ricorso proposto sub R.G. n.
2842 del 2003, riguardante la domanda di annullamento del nulla osta idraulico
rilasciato dal dirigente responsabile del Genio Civile di Verona e comunicato
con nota 12 marzo 2003 n. 3577, nulla osta con cui è stata tra l’altro
autorizzata la costruzione di edifici, la stessa è stata dichiarata
inammissibile per difetto di interesse.
La Sezione ha evidenziato che a sostegno della censura stessa era stata dedotta
la violazione dell’art. 96 del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523, in
forza del quale “sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque
pubbliche, loro alvei, sponde e difese”, la realizzazione, tra l’altro, di
fabbriche a distanza minore di metri dieci dal piede degli argini (cfr. art. 96
cit., lettera f ).
Ma, come si è detto innanzi, anche a prescindere dalla questione relativa alla
possibile devoluzione della censura alla cognizione del Tribunale superiore
delle acque pubbliche, la censura è stata dichiarata dalla Sezione inammissibile
per carenza di interesse, posto che il suo eventuale accoglimento non
arrecherebbe ai ricorrenti alcun vantaggio in relazione all’intervenuta
rinuncia, da parte di Flaren, alla deroga pur ad essa concessa, con la
conseguenza che tutti gli edifici della lottizzazione saranno realizzati a
distanza di dieci metri dai corsi d’acqua esistenti, come del resto stato
stabilito nella convenzione di lottizzazione del 27 aprile 2004.
Per quanto attiene alla quarta censura contenuta nel ricorso proposto sub R.G.
2842/2003, con essa è stata dedotta l’illegittimità della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 19 del 2003 sotto il profilo dell’eccesso di potere,
stante l’incongruità del valore da attribuire alla monetizzazione delle aree per
l’urbanizzazione secondaria non cedute all’Amministrazione Comunale.
La Sezione ha rilevato che, secondo la prospettazione dei ricorrenti,
nell’ipotesi di monetizzazione il valore da considerare dovrebbe essere quello
di mercato e non quello - assai inferiore - di esproprio e che, nello specifico,
la monetizzazione richiesta alla Flaren è parametrata a circa 52 euro al metro
quadro, ossia alla metà del prezzo di vendita.
La censura è stata ritenuta inammissibile dalla Sezione, non potendosi
configurare un interesse dei ricorrenti a vedere annullata la deliberazione
impugnata nella parte in cui la monetizzazione è stata quantificata in una
determinata misura anziché in una misura doppia, posto che essi non sono parti
della lottizzazione medesima.
Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso proposto sub R.G. 2842/2003, è
stata dedotta l’illegittimità della deliberazione consiliare n. 19 del 2003
nella parte in cui viene prevista l’edificazione anche su mappali il cui volume
edificabile sarebbe già stato utilizzato per la realizzazione della precedente
lottizzazione Edilseven.
In particolare, nel ricorso si legge che alcuni dei terreni che attualmente
rientrano nella lottizzazione Flaren sarebbero pervenuti all’Amministrazione
Comunale, nell’ambito della lottizzazione Edilseven, come “aree rese
inedificabili”, posto che il volume delle stesse sarebbe stato utilizzato nei
lotti edificati, ovvero come standard urbanistici.
I ricorrenti evidenziano, quindi, l’illegittimità del Piano di lottizzazione
Flaren in quanto comprendente, nel proprio ambito, anche alcune aree che
costituirebbero standard di una diversa e precedente lottizzazione, nel mentre
per altre aree si sarebbe proceduto ad una cessione di volume.
Risulterebbe evidente, secondo i ricorrenti che un’area, già sfruttata a fini
edificatori (ancorchè indirettamente, mediante la cosiddetta “cessione di
volume”), non possa più essere utilizzata al medesimo fine edificatorio in una
successiva lottizzazione; e ad analoga conclusione si giunge anche nell’ipotesi
di destinazione di alcune aree a standard urbanistici.
Ove risultassero fondati i rilievi dei ricorrenti, Flaren avrebbe quindi
utilizzato alcune delle aree anzidette per standard della propria lottizzazione,
e si troverebbe quindi legittimata a costruire più cubatura rispetto a quanto
consentito.
La difesa dei ricorrenti aveva offerto alla Sezione i risultati di una relazione
tecnica di parte (cfr. doc. 26 di parte ricorrente sub R.G. 2842/2003) dalla
quale emergerebbe che sussiste una parziale sovrapposizione di lottizzazioni tra
Flaren ed Edilseven, che alcune particelle sono state trasferite dalla Edilseven
alla Flaren e che, nell’ambito del Piano di lottizzazione Flaren, le stesse
sarebbero state (ri)utilizzate per fini edificatori, ovvero hanno concorso al
piano di cessione gratuito previsto per l’esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria.
4.3.2. Le difese del Comune e di Flaren hanno contestato che le aree di cui ai
mappali indicati nel ricorsi siano state dapprima utilizzate come cubatura, o
per il calcolo degli standards, nella lottizzazione Edilseven, e quindi
conteggiate, a fini edificatori o come standards urbanistici, per la
lottizzazione Flaren.
4.3.3 La Sezione, per parte propria, dando atto della divergenza di posizioni
tra le parti su un punto della controversia reputato – per contro - decisivo,
coerentemente con quanto richiesto dalla stessa difesa dei ricorrenti nella
memoria del 3 dicembre 2004, ha ritenuto di disporre una verificazione diretta a
chiarire, previo esame degli atti e dei documenti di causa - e, ove del caso,
previa acquisizione di documentazione ulteriore presso l’Amministrazione
resistente - quanto segue:
a) se i terreni situati in Castel d’Azzano e censiti in catasto terreni, al
foglio 4, con i mappali nn. 595 (ora 822), di mq. 456, 716 (ora 826) di mq. 252,
596 di mq. 352, 598 di mq. 356 e 715 di mq. 1167 siano stati oggetto della
lottizzazione denominata Edilseven approvata dal Comune di Castel d’Azzano con
le deliberazioni del Consiglio comunale nn. 71 e 72 del 1996 e successive
varianti;
b) se i terreni anzidetti abbiano concorso a determinare la superficie del Piano
di lottizzazione Edilseven e, in caso di risposta affermativa, quale sia stata
la destinazione urbanistica dei terreni predetti nella lottizzazione medesima;
c) se i terreni di cui trattasi siano stati oggetto anche della lottizzazione
Flaren approvata con la predetta deliberazione consiliare n. 19 del 2003 e, in
particolare, se i terreni stessi abbiano concorso a determinare la superficie
del Piano di lottizzazione Flaren e quale sia stata la destinazione urbanistica
di tali terreni nella lottizzazione medesima: ossia, se i terreni in questione
siano stati sfruttati – o meno - a fini edificatori, anche indirettamente,
mediante la c. d. “cessione di volume” in entrambe le lottizzazioni, ovvero se i
terreni medesimi, per entrambe le lottizzazioni, abbiano costituito standard
urbanistici.
La verificazione è stata affidata alla Regione Veneto –Direzione Urbanistica, in
persona del suo Dirigente pro tempore, con facoltà di delegare l’esecuzione
dell’incombenza ad altro qualificato funzionario tecnico in servizio presso la
Direzione medesima;
Per quanto riguarda il compenso dovuto al verificatore, è stato disposto che i
ricorrenti costituiscano un fondo - spese depositando, presso la Segreteria
della Sezione, entro un mese dalla data della pubblicazione della sentenza
parziale, un assegno circolare trasferibile, intestato al Direttore di
Segreteria della Prima Sezione del T.A.R. Veneto, Giuseppe Curreri, per la somma
complessiva di euro 400,00.- (quattrocento/00).
Il verificatore era tenuto a depositare una succinta e documentata relazione
presso la Segreteria della Sezione entro i tre mesi successivi alla data della
pubblicazione della sentenza, con facoltà per i consulenti di formulare
osservazioni entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuto
deposito in Segreteria della relazione anzidetta.
5. Nel frattempo, si è costituita in giudizio limitatamente al ricorso proposto
sub R.G. 527/2005 la Regione Veneto, evidenziando che con l’impugnata
deliberazione n. 3901 dd. 3 dicembre 2004, recante a’ sensi dell’art. 46 della
L.R. 27 giugno 1985 n. 61 l’approvazione con proposte di modifica della Variante
generale del P.R.G. del Comune di Castel d’Azzano, la Giunta Regionale ha
invitato l’Amministrazione Comunale a verificare la possibilità di trasferimento
del Piano di lottizzazione di Flaren in un’area più idonea, e che il Consiglio
Comunale, mediante l’anzidetta deliberazione n. 5 del 2005, ha aderito a tale
richiesta.
La difesa della Regione documenta – quindi – che con deliberazione della Giunta
Regionale n. 801 dd. 28 marzo 2007 (cfr. doc. 2 depositato in copia dalla
Regione medesima) la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva la variante
in questione, e rimarca che con quest’ultimo suo provvedimento la Giunta
medesima ha invitato l’Amministrazione Comunale a perfezionare il procedimento
di spostamento dell’ambito 4b, specificando il tipo di Variante adottata al
riguardo e con l’indicazione del riferimento legislativo in concreto utilizzato,
posto che il completamento del procedimento stesso segue una disciplina diversa
a seconda del dettato normativo prescelto.
Anche la difesa della Regione conclude, pertanto, per la reiezione del ricorso.
6. In data 29 gennaio 2007 l’Arch. Mauro Grison, funzionario incaricato
dall’Arch. Vincenzo Fabris, Dirigente preposto alla Direzione Urbanistica della
Regione Veneto, ha depositato il proprio elaborato.
In relazione ai tre quesiti elencati al § 4.3.3. della presente sentenza, il
verificatore ha formulato i seguenti responsi.
Quesito a) I mappali nn. 596 e 598 non fanno parte del Piano di lottizzazione
Seven; viceversa, i mappali nn. 595, 715 e 716 rientrano nella lottizzazione
medesima.
“ Quesito b) Solo i mappali nn. 595, 716, 715 fanno parte del Piano di
lottizzazione Edilseven e hanno concorso a determinarne la superficie. ; Il
mappale n. 595, parte del mappale n.560 (diventato successivamente n. 716)
assieme alla parte del mappale 558 (diventato successivamente 824 e 825), nel
Piano di lottizzazione Edilseven sono destinati a standard primario a verde e
non hanno concorso a determinare il volume del Piano di lottizzazione. Mentre la
parte del mappale 558 (diventato successivamente n. 715) nel Piano di
Lottizzazione Edilseven viene individuato come lotto n. 21 inedificabile, con
destinazione a verde in esubero rispetto agli standard di lottizzazione del
Piano di lottizzazione, mentre il volume di mc. 2673,33 (determinato dall’indice
fondiario di 1,5 mc/mq. moltiplicato per la superficie del lotto n. 21 di mq.
1782,22) è stato trasferito negli altri lotti dello stesso Piano di
lottizzazione.
Quesito c) Si rinvia alle considerazioni riportate nel Verbale allegato, in
quanto sufficientemente esaustive. Si può comunque sintetizzare che: i mappali
nn.596 e 598 fanno parte solo del Piano di lottizzazione Flaren; i mappali nn.
595 (solo la parte che assume successivamente il n. 822), 716 (solo la parte che
assume successivamente il n. 826), 715 fanno parte anche del Piano di
lottizzazione Flaren. Tutti i succitati mappali hanno concorso a determinarne
(sic) la superficie del Piano di lottizzazione Flaren e hanno avuto la seguente
destinazione: i mappali nn.596 e 598 che fanno parte solo del Piano di
lottizzazione Flaren hanno avuto come destinazione urbanistica “lotto
edificabile”; i mappali nn. 822, 826, assieme al n. 824 hanno avuto come
destinazione urbanistica “nuova viabilità pubblica”, conformemente a quanto
previsto dalla Variante Generale al P.R.G. che risultava adottata e in regime di
salvaguardia al momento di approvazione del Piano di lottizzazione Flaren e che,
per tale previsione, è attualmente approvata e vigente, non essendo stata
oggetto di proposta di modifica ai sensi dell'art. 46 della LR 27 giugno 1985 n.
61 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 3901 del 3 dicembre 2004 che
ha approvato la Variante generale al P.R.G. Tale previsione attualmente ha,
quindi, sostituito definitivamente le precedenti destinazioni derivanti dal
Piano di lottizzazione Edilseven per la parte che si sovrappone alla nuova
previsione viabilistica fatta dalla Variante Generale al P.R.G.; la parte del
mappale n. 558 che assume il n. 715, ha avuto le seguenti destinazioni
urbanistiche: in parte “nuova viabilità pubblica compreso il marciapiede”,
conformemente a quanto previsto dalla Variante Generale al P.R.G. che risultava
adottata e in regime di Salvaguardia al momento di approvazione del Piano di
lottizzazione Flaren e che, per tale previsione, è attualmente approvata e
vigente, non essendo stata oggetto di proposta di modifica ai sensi dell’art. 46
della LR 27 giugno 1985 n. 61 con la deliberazione della Giunta Regionale n.
3901 del 3 dicembre 2004 che ha approvato la Variante al P.R.G.. Tale previsione
attualmente ha quindi sostituito definitivamente le precedenti destinazioni
derivanti dal Piano di lottizzazione Edilseven per la parte che si sovrappone
alla nuova previsione viabilistica fatta dalla Variante Generale al P.R.G.; in
parte “pista ciclabile”, in parte “parcheggio pubblico”; in parte “giardino
pubblico”. Soltanto i terreni destinati a “parcheggio pubblico” e “giardino
pubblico” corrispondono allo standard primario dovuto dal Piano di lottizzazione
Flaren e non si sovrappongono allo standard primario del Piano di lottizzazione
Edilseven. Va precisato inoltre che i terreni con destinazione urbanistica
“pista ciclabile”, “parcheggio pubblico”, “giardino pubblico” , non hanno
contribuito alla formazione della superficie territoriale sulla quale è stato
calcolato il volume edificabile del Piano di lottizzazione Flaren, ma sono stati
utilizzati unicamente per l’ubicazione dello standard primario dello stesso
Piano di lottizzazione. Soltanto i terreni corrispondenti ai mappali nn. 822,
826, 824, e parte del n. 558 che assume il n. 715, che hanno avuto come
destinazione “nuova viabilità pubblica compreso il marciapiede”, hanno concorso
a determinare la superficie territoriale sulla quale è stato calcolato il volume
del Piano di lottizzzazione Flaren in base all'indice territoriale di 1,1 mc/mq.,
conformemente a quanto previsto dalla Variante Generale al P.R.G. che risultava
adottata e in regime di salvaguardia al momento di approvazione del Piano di
lottizzazione Flaren e che, per tale previsione, è attualmente approvata e
vigente, non essendo stata oggetto di proposta di modifica ai sensi dell’art. 46
della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 con la deliberazione della Giunta Regionale n.
3901 del 3 dicembre 2004 che ha approvato la Variante generale al P.R.G.. Tale
previsione attualmente ha quindi sostituito definitivamente le precedenti
destinazioni derivanti dal Piano di lottizzazione Edilseven per la parte che si
sovrappone alla nuova previsione viabilistica fatta dalla Variante Generale al
P.R.G. Inoltre, solo la parte del mappale n. 558 che assume il n. 715 e viene
destinata a nuova viabilità pubblica nel Piano di lottizzazione Flaren e a Lotto
n. 21 nel Piano di lottizzazione Edilseven ha generato volume potenzialmente
edificabile in entrambi i Piani di lottizzazione nella quantità di seguito
esposta:
Piano di lottizzazione Edilseven
( mq. 374 x mc/mq. 1,5). = 561 mc.
Piano di lottizzazione Flaren
( mq.374 x mc/mq. 1,1 ) = 411,40 mc.
Va però rilevato che il volume potenzialmente edificabile dal Piano di
lottizzazione Edilseven e generato dal Lotto 21, di fatto, in gran parte non è
stato utilizzato, come rilevabile dalla Tabella fornita dal Comune nella
riunione del 15 gennaio 2007, dalla quale si evidenzia che c’è stato un
risparmio volumetrico (volume potenzialmente utilizzabile e non usufrutto) di mc.
1.758,00, il quale è nettamente superiore al volume del Piano di lottizzazione
Edilseven (mq. 374 x mq. 1,5) = 561 mc., derivante dalla parte in comune con il
Piano di lottizzazione Flaren. Si conclude quindi che: l) non c’è
sovrapposizione tra gli Standard Primari del Piano di lottizzazione Edilseven e
quelli del Piano di lottizzazione Flaren; 2) Pur essendoci una piccola
sovrapposizione tra le aree che hanno generato volume in .entrambi i Piani di
lottizzazione, di fatto tale volume non è stato utilizzato dal Piano di
lottizzazione Ediseven. Inoltre il Piano di lottizzazione Flaren non poteva
disattendere delle specifiche previsioni della Variante generale al P.R.G.
(quella della Nuova Viabilità Pubblica e quella della trasformazione dell’Indice
Fondiario in Indice Territoriale con la contestuale riduzione da 1,5 a 1,1), che
alla data della sua adozione era in salvaguardia ed ha comportato fa riduzione
della potenzialità volumetrica esistente prima dell’adozione della Variante
generale al P.R.G.”.
7. A sua volta, la difesa dei ricorrenti, con memoria dd. 18 maggio 2006 (recte:
2007) ha affermato che la Sezione, mediante la propria sentenza interlocutoria
n. 3599 del 2006, avrebbe di fatto respinto il ricorso proposto sub R.G. 527 del
2005 avverso la Variante al P.R.G. del Comune di Castel d’Azzano e che in
relazione a tale pronuncia è stato proposto dalla Farina Manzoni ricorso sub
R.G. 220/2007 presso la Sezione IV del Consiglio di Stato.
Secondo la difesa dei ricorrenti, rimarrebbe pertanto di fatto pendente il solo
ricorso proposto sub R.G. 2842 del 2003 dal Baetta e dalla Farina Manzoni
avverso il provvedimento di approvazione del Piano di lottizzazione Flaren e
che, peraltro, nelle more dell’incombente istruttorio anzidetto, la Regione
Veneto ha avanzato le sopradescritte proposte di modifica dei contenuti della
variante al P.R.G. anzidetta.
Come documentato dalla stessa difesa della Regione, tali modifiche sono state in
parte accolte dall’Amministrazione Comunale (cfr. al riguardo anche i doc.ti 31
– 33 depositati dalla difesa dei ricorrenti), classificando – tra l’altro –
l’area Flaren come zona territoriale omogenea F3 (zona attrezzata a parco gioco
e sport).
In relazione a tale circostanza, i ricorrenti reputano pertanto superflua la
prosecuzione del giudizio, non essendo in tal modo più esistente la
lottizzazione Flaren, e chiedono che il ricorso sia definito mediante sentenza
dichiarativa della cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
8. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2007 la causa è stata nuovamente
trattenuta per la decisione.
9. Tutto ciò premesso, il Collegio aderisce alla richiesta dei ricorrenti, posto
che in effetti i sopravvenuti provvedimenti adottati sia dal Consiglio Comunale
che dalla Giunta Regionale, modificando la precedente destinazione urbanistica
dell’area in questione, hanno eliminato il Piano di lottizzazione reso oggetto
di impugnativa.
Come è ben noto, la cessazione della materia del contendere non è formula
istituzionalizzata di terminazione del processo civile od amministrativo, ma
solo il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale,
allorquando questa dà luogo al venir meno della ragion d’essere della lite in
forza di un fatto sopravvenuto che priva i litiganti di ogni interesse a
proseguire il giudizio (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2003 n.
603).
La cessazione della materia del contendere può, pertanto, essere dichiarata
allorquando l’Amministrazione intimata annulla o riforma, in senso conforme
all'interesse della parte ricorrente, il provvedimento da questa impugnato
(cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2002 n. 1125): e tale
evenienza, in effetti, sussiste nel caso di specie, posto che il mutamento della
destinazione dell’area disposto dalla Giunta Regionale e dal Consiglio Comunale
caduca il provvedimento ab origine reso oggetto di impugnazione, sostanziandosi
in tal senso come satisfattivo per i ricorrenti.
10. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensate
tra tutte le parti.
11. Le spese di verificazione sono liquidate nella complessiva misura di €
2.100,00.- (duemilacento/00) e sono poste esclusivamente a carico dei
ricorrenti, del Comune di Castel d’Azzano e della controinteressata Flaren
S.r.l. in tre quote da € 700,00.- (settecento/00) tra loro eguali.
In relazione a ciò, la parte ricorrente corrisponderà al verificatore la residua
somma di € 1.700,00.- (millesettecento/00) rispetto all’anticipo di € 400,00.-
(quattrocento/00) a lui già liquidato, e riscuoterà sia dal Comune di Castel d’Azzano,
sia dalla Flaren S.r.l. la somma di € 700,00.- (settecento/00) per ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione,
definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata la
materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Provvede sulle spese di verificazione come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 7 giugno 2007.
Il Presidente
l’Estensore
Il Segretario
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