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TAR VENETO, Sez. III, 18 dicembre 2007, sentenza n. 4027
RIFIUTI - Autorizzazione
all’ampliamento di una discarica - Diniego - Annullamento giurisdizionale -
Obbligo di provvedere - Disciplina applicabile - Principio del tempus regit
actum - Norme in vigore al momento della notifica della sentenza. Annullato
con provvedimento giurisdizionale il diniego all’autorizzazione per ampliare una
discarica, e sorto pertanto l’obbligo dell’amministrazione di provvedere
nuovamente, la domanda deve essere valutata alla stregua della disciplina in
vigore al momento in cui la sentenza è stata notificata, restando irrilevanti le
sole modificazioni intervenute dopo tale notificazione (nella specie,
legittimamente l’amministrazione provinciale ha applicato il d.lgs. n. 36/2003,
già in vigore al momento della notifica della sentenza di annullamento di un
precedente atto di diniego, emesso all’esito di un procedimento avviato sotto il
regime normativo previgente). Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - F. s.p.a. (avv.ti
Tassetto e Zambelli) c. Provincia di Treviso (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III
- 18 dicembre 2007, n. 4027
RIFIUTI - Discariche di II categoria, tipo A - Art. 17, d.lgs. n. 36/2003 -
Disciplina transitoria - Modificazioni dell’assetto originario. Il fatto che
la disciplina di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 36/2003 consenta alle
preesistenti discariche di II categoria, tipo A, di continuare ad operare
secondo la precedente disciplina fino ad una scadenza più volte prorogata,
presuppone che queste non introducano modificazioni nel loro assetto: peraltro,
una cosa è adeguare una discarica preesistente alla nuova disciplina; altro è
ampliare quella stessa discarica. Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - F. s.p.a.
(avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Provincia di Treviso (n.c.) - T.A.R. VENETO,
Sez. III - 18 dicembre 2007, n. 4027
AREE PROTETTE - SIC e ZPS - Valutazione di incidenza - Art. 5 d.P.R. 357/97 -
Interventi previsti in area prossima al sito tutelato. Ai fini della
valutazione di incidenza, l’ art. 5 del d.P.R. 357/97 non pone alcun limite in
ordine alla necessità che l’intervento sia inscritto nel sito tutelato, potendo
essere invece semplicemente destinato ad un’area relativamente prossima. D’altro
canto, la richiesta di uno studio d’incidenza ha, per l’appunto, la finalità di
stabilire se l’intervento abbia in concreto un effetto significativo, ed
eventualmente quale: non se ne presuppone invece ex ante l’esistenza. Pres. De
Zotti, Est. Gabbricci - F. s.p.a. (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Provincia di
Treviso (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 18 dicembre 2007, n. 4027
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
Sezione terza
Ricorso n. 787/06
Sent. 4027/07
con l'intervento dei signori magistrati
Angelo De Zotti Presidente
Marco Buricelli Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
giudizio introdotto con il ricorso 787/06, proposto da Fornaci del Sile S.p.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avv. ti Tassetto e Zambelli, con domicilio eletto presso il loro studio, in
Venezia Mestre, via Cavallotti 22;
contro
la Provincia di Treviso, in persona del presidente pro tempore, non costituito
in giudizio;
e nei confronti
del Comune di Roncade (Treviso), in persona del sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;
A. Per l’annullamento:
1) del provvedimento 1 febbraio 2006, n. 2974, con cui la Provincia di Treviso
ha denegato l’autorizzazione alla realizzazione di una discarica di II
categoria, tipo A;
2) degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali
ovvero comunque connessi.
B. Per la condanna dell’Amministrazione provinciale di Treviso al risarcimento
dei danni derivanti dai provvedimenti impugnati, stabilendo i criteri in base ai
quali l’Amministrazione dovrà proporre, ex art. 35 d. lgs. 80/98, il pagamento
di una somma per il risarcimento dei danni stessi.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
udito all’udienza del 25 ottobre 2007 (relatore il consigliere avv. A. Gabbricci),
l’avv. Avino in sostituzione di Zambelli per la parte ricorrente;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.1. Nel 1997 Fornaci del Sile S.p.A. presentò alla Provincia di Treviso un
progetto per l’ampliamento di una discarica di seconda categoria tipo A
(paragrafo 4.2.3.1. della deliberazione interministeriale 27 luglio 1984), in
esercizio nel territorio del Comune di Roncade, località Musestre, sull’area
catastalmente censita a fg. 33, mapp. li 25, 57, 75. 76, 77, 135 e 136.
1.2. La Provincia rifiutò l’autorizzazione con determinazione dirigenziale 14
febbraio 2001, impugnata innanzi a questo Tribunale con il ricorso 869/01: la
contestuale istanza cautelare fu accolta, e riavviata così la procedura.
1.3. In questa nuova fase, la Provincia classificò il progetto come equiparabile
a quello per una nuova discarica, applicando quanto stabilito dall’art. 32, IV
comma, lett. a), l.r. 3/00.
Avverso tale ultima determinazione furono allora proposti motivi aggiunti,
decisi insieme al ricorso principale con la sentenza 10/02 di questa Sezione, la
quale respinse, anzitutto, proprio questi ultimi.
La stessa sentenza stabilì, inoltre, che le discariche 2 A dovevano osservare
dagli edifici circostanti le distanze di cui all’art. 32 della l.r. 3/00, come
aveva ritenuto l’Amministrazione; accolse tuttavia il ricorso, affermando che la
Provincia, anziché negare l’autorizzazione, l’avrebbe dovuta rilasciarla,
prescrivendo il rispetto delle distanze dagli edifici contermini, “s’intende,
previo accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti normativamente
richiesti”.
1.4. Il nuovo procedimento, successivo alla sentenza, terminò con un ulteriore
diniego, fondato questa volta sul parere della commissione tecnica per
l’ambiente, cui seguì un nuovo ricorso (215/03), deciso con la sentenza n.
878/05, depositata il 10 marzo 2005, la quale annullò tanto il diniego quanto il
parere tecnico presupposto.
1.5. Dopo l’annullamento, nell’inerzia dell’Amministrazione, Fornaci le inviò
una nota, datata 13 gennaio 2006, in cui, richiamata la sentenza d’annullamento
878/05, si chiedeva e diffidava “il responsabile del procedimento e
dell’istruttoria, nonché il Dirigente del Settore a rilasciare senza indugio
l’autorizzazione in oggetto [quella, cioè, per la discarica di II cat., tipo A]
ubicata in Comune di Roncade] a favore della ditta Fornaci del Sile S.p.A.”;
alla nota veniva allegata copia degli elaborati progettuali del 2002.
1.6. La Provincia rispose il seguente 1 febbraio, richiamando, anzitutto, la
sopravvenuta normativa, e cioè il d. lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, nonché il
decreto attuativo 3 agosto 2005, con cui era stato ridefinito il quadro
normativo inerente la realizzazione e gestione delle discariche e lo smaltimento
dei rifiuti nelle stesse.
Com’è dunque comprensibile, proseguiva la nota provinciale, il progetto del
2002, per cui si chiedeva l’autorizzazione, non era conforme alle ultime
disposizioni, ed avrebbe dovuto pertanto “essere integrato sotto vari aspetti
concernenti la realizzazione, la gestione, nonché finanziari, i cui dettagli
sono meglio specificati nella già citata normativa”.
Inoltre, il sito si trovava “nei pressi di una zona SIC, contenente anche una
zona ZPS, della Rete Natura 2000, esattamente la IT3240031”, sicché avrebbe
dovuto essere presentata anche la valutazione d’incidenza.
La nota concludeva sollecitando la presentazione, entro sessanta giorni,
dell’aggiornamento, da sottoporre alle valutazioni della commissione tecnica
provinciale, cui sarebbe seguita la nuova decisione.
1.7. Non è noto al Collegio se Fornaci abbia poi depositato la documentazione
richiesta, ovvero se l’Amministrazione – che non si è costituita in giudizio,
sebbene ritualmente intimata - abbia assunto qualsiasi ulteriore determinazione.
La comunicazione 1 febbraio della Provincia è stata comunque impugnata con il
ricorso in esame.
2.1. Il primo motivo è rubricato nella violazione ed erronea applicazione del
principio tempus regit actum, nonché dell’art. 11 delle preleggi, nonché
nell’eccesso di potere per illogicità della motivazione, nella violazione
dell’efficacia dì una fase procedimentale già conclusa, nonché nella violazione
ed elusione del giudicato.
L’affermazione, per cui il progetto andrebbe adeguato alle disposizioni
sopravvenute, sarebbe appunto in contrasto con le norme ed i principi testé
citati.
Infatti, i provvedimenti emessi dall’Amministrazione devono uniformarsi alle
norme giuridiche, vigenti nel momento in cui vengono posti in essere: tale
principio troverebbe applicazione anche nel procedimento amministrativo, sia con
riguardo al provvedimento conclusivo, sia agli atti che ne definiscono le
singole fasi.
In specie, invero, l’intera procedura istruttoria, finalizzata all’approvazione
del progetto de quo, “si era definitivamente conclusa nel settembre 2002, con
l’integrazione da parte della ditta Fornaci del Sile della documentazione
progettuale richiesta dalla Provincia, dunque prima dell’entrata in vigore del
d. lgs. 36/2003”.
2.2.1. Il motivo è infondato.
Invero, nel ricorso definito con la sentenza 878/05 Fornaci aveva puntualmente
censurato le argomentazioni con cui l’Amministrazione aveva giustificato il
proprio diniego facendo proprio il parere 12 settembre 2002 della locale
commissione tecnica provinciale per l’ambiente.
Il T.A.R. ha poi ritenuto fondate tali censure, ed inadeguate le ragioni fornite
dall’Ente, rilevando, tra l’altro, come in più casi queste fossero
approssimative e contraddittorie: anche considerata la lunghissima istruttoria
svolta, una condotta leale ed imparziale avrebbe dovuto condurre
l’Amministrazione non tanto a dichiarare definitivamente inadeguato il progetto,
quanto, piuttosto, ad indicare all’istante quali profili dovessero venire
migliorati.
2.2.2. Ora, la sentenza 878/05 ha annullato sia il diniego sia il parere tecnico
presupposto, ma non ha affermato che l’autorizzazione, nella fattispecie,
costituisse o avesse costituito per la Provincia un atto dovuto e vincolato, che
essa avrebbe comunque dovuto rilasciare a Fornaci nel momento in cui questa lo
aveva richiesto.
2.2.3. In altri termini, cioè, l’effetto demolitorio della sentenza non ha
ripristinato Fornaci in una preesistente e consolidata posizione di vantaggio a
realizzare la discarica che il provvedimento impugnato avesse rimosso.
L’effetto conformativo della stessa decisione, dunque, non si realizza – come
invece si afferma dapprima nella diffida, e poi nel ricorso – con un obbligo di
provvedere ora per allora, reintegrando la parte in una situazione soggettiva
preesistente di vantaggio, e rilasciando quindi senz’altro il titolo.
Ne scaturisce invece soltanto l’obbligo di rinnovare il procedimento a partire
dall’ultimo atto – ovviamente discrezionale – che è stato annullato, e dunque
dal parere della commissione tecnica, con il solo preciso vincolo di non potere
l’Amministrazione, in questa nuova fase, riproporre obiezioni, o tenere comunque
una condotta, la quale confligga con le motivazioni della sentenza.
2.2.4. Ma, con tali limiti, la domanda d’autorizzazione, ridivenuta attuale dopo
l’annullamento, fa sorgere soltanto l’obbligo di provvedere nuovamente.
E poiché il nuovo provvedimento deve essere assunto oggi, ed avrà valore
esclusivamente per il futuro, la domanda andrà valutata secondo la disciplina
attuale e non secondo quella vigente nel momento in cui quella fu presentata.
Dunque, come affermato dalla Provincia, il progetto avrebbe dovuto essere
adeguato alla nuova disciplina, o, altrimenti, non avrebbe potuto che essere
respinto.
2.2.5. In generale, l’unico limite alle precedenti osservazioni – il quale, a
contrario, le conferma – è quello risultante dalle elaborazioni della
giurisprudenza, sebbene in materia edilizia (si veda, per un compendio delle
decisioni assunte, C.d.S., IV, 10 luglio 2007, n. 3890).
Una volta annullato il diniego d’una licenza a costruire, l’Amministrazione
dovrà ripronunciarsi secondo la normativa esistente al momento della
notificazione della sentenza d’annullamento, poi passata in giudicato: e dunque,
dopo tale notificazione, ma soltanto dopo questa, ulteriori modificazione della
situazione saranno irrilevanti.
2.2.6. Ora, applicando in subiecta materia tali regole, ne consegue che, nella
fattispecie, annullato il diniego all’autorizzazione per ampliare la discarica,
la domanda deve essere valutata appunto alla stregua della disciplina in vigore
fino al momento in cui la sentenza è stata notificata.
In specie, quando quest’ultima attività sia stata compiuta è ignoto, sebbene
spettasse certamente al ricorrente di comprovarlo, a fondamento della sua
censura: peraltro, anche ammesso che la notificazione sia avvenuta, ciò ha
seguito il deposito della sentenza, effettuato nel marzo 2005, quando il d. lgs.
36/03 era largamente entrato in vigore.
2.3.1. È dunque definitivamente confermato che la richiesta d’integrazione,
trasmessa dalla Provincia, è pienamente legittima, e del tutto conforme alle
disposizioni di cui agli artt. da 8 a 17 del d. lgs. 36/03, né richiedeva una
particolare motivazione.
2.3.2. Ancora, per rispondere ad altri rilievi del ricorrente, il fatto che la
nuova disciplina consenta alle preesistenti discariche di II categoria, tipo A,
di continuare ad operare secondo la precedente disciplina fino ad una scadenza,
più volte prorogata, presuppone che queste non introducano modificazioni nel
loro assetto, come invece qui s’intende fare.
Egualmente, una cosa è adeguare una discarica preesistente alla nuova disciplina
ex d. lgs. 36/03, come dispone l’art. 17 di questo; altro è ampliare quella
stessa discarica.
Che, poi, le due richieste, adeguamento ed ampliamento, possano confluire in
un’unica progettazione, non consta sia stato escluso dall’Amministrazione
provinciale, come sembra sostenere la ricorrente.
2.3.3. Infine, la Fornaci si duole che l’Amministrazione non abbia indicato nel
dettaglio come il progetto avrebbe dovuto essere adeguato per rispettare la
nuova disciplina.
Tuttavia, una volta accertato che variazioni erano necessarie – e non se ne può
dubitare, stante l’ampiezza della riforma operata in materia con il d. lgs.
36/03, ed in difetto di puntuali censure sul punto – non si può chiedere
all’Ente di sostituirsi al soggetto ordinariamente onerato di presentare quello
che, di fatto, costituisce un nuovo progetto.
2.4.1. Il seguente motivo si riferisce alla richiesta provinciale di fornire,
con il nuovo progetto, anche una valutazione d’incidenza ambientale: richiesta
che sarebbe viziata per violazione degli artt. 6 della direttiva 92/43/CEE
(relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche) e 5 del d.P.R. 357/97 (che ha attuato tale direttiva,
e che è stato poi parzialmente modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120),
nonché da eccesso di potere per carenza di presupposto e per erronea valutazione
della situazione fattuale, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Infatti, le disposizioni precitate prevedrebbero che solo gli interventi da
realizzarsi nei siti d’importanza comunitaria (s.i.c.) e nelle zone di
protezione speciale (z.p.s.) siano sottoposti alla valutazione di incidenza.
La valutazione non riguarderebbe invece gli interventi che interessano aree
vicine, ma estranee all’ambito della specifica zona s.i.c. o z.s.p. individuata:
e poiché quello de quo, per stessa ammissione dell’Amministrazione, andrebbe
effettuato nei pressi di una zona sensibile, allo stesso non si applicherebbe la
citata normativa.
D’altronde, seguita la ricorrente, l’Amministrazione non chiarisce neppure quale
impatto potrebbe avere l’intervento sul s.i.c., “ragion per cui la presunta
necessità della valutazione di incidenza si rivela apodittica ed indimostrata”.
2.4.2. Orbene, il vigente art. 5 del d.P.R. 357/97 stabilisce al III comma, che
“i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli
habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito
stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini
della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare,
secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti
interventi possono avere” sul sito.
2.4.3. La norma chiaramente non pone alcun limite particolare, oltre al fatto
che l’incidenza deve essere “significativa”: non è cioè affatto richiesto che
l’intervento in questione sia inscritto nel sito, e non possa essere invece
semplicemente destinato ad un’area relativamente prossima a quello, considerato
anche il suo contenuto.
D’altro canto, la richiesta di uno studio d’incidenza ha, per l’appunto, la
finalità di stabilire se l’intervento abbia in concreto un effetto
significativo, ed eventualmente quale: non se ne presuppone invece ex ante
l’esistenza.
Pertanto, se la richiesta non si presenta arbitraria od illogica – e non sono
stati qui forniti al Collegio elementi sufficienti per affermarlo – questa è
legittima anche se l’Amministrazione non abbia specificato quali siano gli
elementi d’incidenza rilevanti, per lo meno quandi si tratti di interventi che
ordinariamente hanno conseguenze sull’ambiente circostante.
2.5.1. Nell’ultimo motivo Fornaci si duole della violazione degli artt. 7 e 10
bis della l. 241/90: prima di negare l’autorizzazione la Provincia di Treviso
avrebbe dovuto comunicare alla ditta Fornaci del Sile i motivi ostativi,
concedendole un termine per presentare le sue controdeduzioni.
2.5.2. Ora, anzitutto è stata la stessa ricorrente a rinunciare ad una fase
endoprocedimentale con la sua richiesta alla Provincia di decidere “senza
indugio”: e non può ora dolersi se l’Amministrazione lo ha fatto.
In ogni caso, poi, sembra evidente al Collegio che in specie possa trovare
applicazione l’art. 21 octies l. 241/90: la decisione dell’Amministrazione di
non rilasciare l’autorizzazione è del tutto legittima, come si è detto, e nessun
apporto procedimentale avrebbe potuto modificarla.
3. La reiezione del ricorso per la parte demolitoria comporta altresì il rigetto
della domanda risarcitoria.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi le Amministrazioni
evocate costituite in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 25 ottobre 2007.
Il Presidente
l’Estensore
Il Segretario
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