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TAR VENETO, Sez. II, 12 gennaio 2007, sentenza n. 52
CACCIA - Piano faunistico
venatorio - L.R. Veneto n. 50/93 - Procedimento - Piani predisposti dalle
singole province - Inefficacia delle determinazioni prima dell’approvazione
regionale - Conseguenze - Impugnazione del piano provinciale - Inammissibilità.
Secondo il combinato disposto dagli artt. 9, I comma ed 8, II e VI comma della
LR Veneto n. 50/93, i piani faunistico venatori, predisposti dalle singole
Province, sono presentati al Consiglio regionale il quale, elaborati con le
modificazioni e le integrazioni ritenute opportune per adeguarli agli interessi
ambientali e coordinarli con gli ulteriori interessi regionali, approva, su
proposta della Giunta, il “piano faunistico venatorio regionale”, che ha
validità quinquennale. Sicchè qualsiasi determinazione contenuta nel piano
venatorio provinciale è inefficace prima della definitiva cooptazione di quest’ultimo
nel piano regionale, che, approvato con legge dal Consiglio regionale, diviene
l’unica fonte di programmazione faunistico-venatoria e, quindi, l’unico atto
impugnabile in quanto si assuma lesivo: poiché, infatti, il piano provinciale
non contiene norme di salvaguardia (che, per propria natura, possono incidere
immediatamente su specifici interessi), è solo nel momento dell’approvazione del
piano regionale che diviene effettivo ed attuale l’interesse a contestare le
predette determinazioni lesive introdotte nello strumento pianificatorio,
evocando in giudizio anche la Regione. Pres. Zuballi, Est. Rovis - E.N.P.A. e
L.A.C. (avv. caburazzi) c. Provincia di Padova (avv.ti Gorlani e Bonsanto) -
T.A.R. VENETO, Sez. II - 12 gennaio 2007, n. 52
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
seconda Sezione
Ricorso n. 2995/2003
Sent. n. 52/07
con l’intervento dei signori magistrati
Umberto Zuballi Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Mauro Springolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2995/2003, proposto da E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE
ANIMALI, in persona del presidente pro tempore, L.A.C. - LEGA PER L’ABOLIZIONE
DELLA CACCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e
difesi dall’avv. Maria Caburazzi, con elezione di domicilio presso lo studio
dello stesso in Venezia-Mestre - Via Palazzo 27;
CONTRO
la Provincia di Padova in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Innocenzo Gorlani e Franco Bonsanto, con elezione di
domicilio presso lo studio dell’avv. Ivone Cacciavillani in Stra (VE), p.zza
Marconi n. 48, e per ciò stesso presso l’intestato Tribunale ai sensi dell’art.
35 del RD n. 1054/24;
PER
l'annullamento delle delibere 21.7.2003 n. 50 e 30.7.2003 n. 51 del Consiglio
Provinciale di Padova e relativi allegati, aventi ad oggetto l’approvazione del
“Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2003/2008”;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e di difesa della Provincia di Padova;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 14 dicembre 2006 - relatore il Consigliere
Claudio Rovis - i procuratori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Le associazioni ricorrenti hanno impugnato, ritenendolo illegittimo per
violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, il Piano
faunistico venatorio predisposto dalla Provincia di Padova con le epigrafate
delibere.
Nel resistere in giudizio l’Amministrazione intimata ha opposto l’infondatezza
del gravame, concludendo, quindi, per la sua reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 14.12.2006.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
Secondo il combinato disposto dagli artt. 9, I comma ed 8, II e VI comma della
LR n. 50/93, i piani faunistico venatori, predisposti dalle singole Province,
sono presentati al Consiglio regionale il quale, elaborati con le modificazioni
e le integrazioni ritenute opportune per adeguarli agli interessi ambientali e
coordinarli con gli ulteriori interessi regionali, approva, su proposta della
Giunta, il “piano faunistico venatorio regionale”, che ha validità quinquennale.
Orbene, risulta evidente, da quanto precede, l’inefficacia di qualsiasi
determinazione contenuta nel piano venatorio provinciale prima della definitiva
cooptazione di quest’ultimo nel piano regionale, che, approvato con legge dal
Consiglio regionale, diviene l’unica fonte di programmazione
faunistico-venatoria e, quindi, l’unico atto impugnabile in quanto si assuma
lesivo: poiché, infatti, il piano provinciale non contiene norme di salvaguardia
(che, per propria natura, possono incidere immediatamente su specifici
interessi), è solo nel momento dell’approvazione del piano regionale che diviene
effettivo ed attuale l’interesse a contestare le predette determinazioni lesive
introdotte nello strumento pianificatorio, evocando in giudizio anche la
Regione.
Nel caso di specie, il piano provinciale qui impugnato risulta, oltre tutto,
approvato dal Consiglio regionale in data 29.11.2006: da cui segue, quale
ulteriore effetto, anche l’improcedibilità del proposto gravame per sopravvenuta
carenza di interesse.
Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso va dichiarato
inammissibile.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 14 dicembre 2006.
Il Presidente
L’Estensore
Il Segretario
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