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TAR VENETO, Sez. II, 12 gennaio 2007, sentenza n. 52
 

CACCIA - Piano faunistico venatorio - L.R. Veneto n. 50/93 - Procedimento - Piani predisposti dalle singole province - Inefficacia delle determinazioni prima dell’approvazione regionale - Conseguenze - Impugnazione del piano provinciale - Inammissibilità. Secondo il combinato disposto dagli artt. 9, I comma ed 8, II e VI comma della LR Veneto n. 50/93, i piani faunistico venatori, predisposti dalle singole Province, sono presentati al Consiglio regionale il quale, elaborati con le modificazioni e le integrazioni ritenute opportune per adeguarli agli interessi ambientali e coordinarli con gli ulteriori interessi regionali, approva, su proposta della Giunta, il “piano faunistico venatorio regionale”, che ha validità quinquennale. Sicchè qualsiasi determinazione contenuta nel piano venatorio provinciale è inefficace prima della definitiva cooptazione di quest’ultimo nel piano regionale, che, approvato con legge dal Consiglio regionale, diviene l’unica fonte di programmazione faunistico-venatoria e, quindi, l’unico atto impugnabile in quanto si assuma lesivo: poiché, infatti, il piano provinciale non contiene norme di salvaguardia (che, per propria natura, possono incidere immediatamente su specifici interessi), è solo nel momento dell’approvazione del piano regionale che diviene effettivo ed attuale l’interesse a contestare le predette determinazioni lesive introdotte nello strumento pianificatorio, evocando in giudizio anche la Regione. Pres. Zuballi, Est. Rovis - E.N.P.A. e L.A.C. (avv. caburazzi) c. Provincia di Padova (avv.ti Gorlani e Bonsanto) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 12 gennaio 2007, n. 52
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,

seconda Sezione


Ricorso n. 2995/2003

Sent. n. 52/07


con l’intervento dei signori magistrati

 

Umberto Zuballi Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Mauro Springolo Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 2995/2003, proposto da E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI, in persona del presidente pro tempore, L.A.C. - LEGA PER L’ABOLIZIONE DELLA CACCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Caburazzi, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre - Via Palazzo 27;


CONTRO


la Provincia di Padova in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Innocenzo Gorlani e Franco Bonsanto, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Ivone Cacciavillani in Stra (VE), p.zza Marconi n. 48, e per ciò stesso presso l’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 35 del RD n. 1054/24;


PER


l'annullamento delle delibere 21.7.2003 n. 50 e 30.7.2003 n. 51 del Consiglio Provinciale di Padova e relativi allegati, aventi ad oggetto l’approvazione del “Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2003/2008”;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e di difesa della Provincia di Padova;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 14 dicembre 2006 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - i procuratori delle parti;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Le associazioni ricorrenti hanno impugnato, ritenendolo illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, il Piano faunistico venatorio predisposto dalla Provincia di Padova con le epigrafate delibere.
Nel resistere in giudizio l’Amministrazione intimata ha opposto l’infondatezza del gravame, concludendo, quindi, per la sua reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 14.12.2006.


DIRITTO


Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
Secondo il combinato disposto dagli artt. 9, I comma ed 8, II e VI comma della LR n. 50/93, i piani faunistico venatori, predisposti dalle singole Province, sono presentati al Consiglio regionale il quale, elaborati con le modificazioni e le integrazioni ritenute opportune per adeguarli agli interessi ambientali e coordinarli con gli ulteriori interessi regionali, approva, su proposta della Giunta, il “piano faunistico venatorio regionale”, che ha validità quinquennale.
Orbene, risulta evidente, da quanto precede, l’inefficacia di qualsiasi determinazione contenuta nel piano venatorio provinciale prima della definitiva cooptazione di quest’ultimo nel piano regionale, che, approvato con legge dal Consiglio regionale, diviene l’unica fonte di programmazione faunistico-venatoria e, quindi, l’unico atto impugnabile in quanto si assuma lesivo: poiché, infatti, il piano provinciale non contiene norme di salvaguardia (che, per propria natura, possono incidere immediatamente su specifici interessi), è solo nel momento dell’approvazione del piano regionale che diviene effettivo ed attuale l’interesse a contestare le predette determinazioni lesive introdotte nello strumento pianificatorio, evocando in giudizio anche la Regione.
Nel caso di specie, il piano provinciale qui impugnato risulta, oltre tutto, approvato dal Consiglio regionale in data 29.11.2006: da cui segue, quale ulteriore effetto, anche l’improcedibilità del proposto gravame per sopravvenuta carenza di interesse.


Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese possono essere compensate.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 14 dicembre 2006.


Il Presidente

L’Estensore

Il Segretario
 


 

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