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TAR VENETO, Sez. II, 12 gennaio 2007, sentenza n. 73
 

CACCIA - Istituzione di un’area di rispetto con divieto di caccia - Proprietario del terreno interessato dal divieto - Legittimatio ad causam - Carenza. Il provvedimento di istituzione di un’area di rispetto con divieto di caccia, in quanto limitativo del dello svolgimento dell’attività di caccia, incide esclusivamente sugli interessi di coloro che hanno titolo all’esercizio della stessa, sicchè è carente di legittimazione il mero proprietario del terreno su cui la caccia viene vietata (e che hanno un interesse quanto meno neutro - se non addirittura collimante - rispetto al provvedimento di divieto, non venendone da questo danneggiati). Non è suscettibile di apprezzamento l’interesse al mancato falcidiamento della fauna selvatica presente sul territorio, in quanto trattasi di interesse non differenziato né qualificato. Pres. Zuballi, Est. Rovis - P.N. e altri (avv.ti Tolentinati, Falciani e Maggiolo) c. A.T.C. n. 4 Adige (avv. Guarnati) e altri (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 12 gennaio 2007, n. 73

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,

seconda Sezione


Ricorso n. 570/06

Sent. n. 73/07


con l’intervento dei signori magistrati

 

Umberto Zuballi Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Alessandra Farina Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 570/2006 proposto da POLINARI NATALE, SCARMAGNANI TERESA, POLINARI TARCISIO, FACCHIN FAUSTA, POLINARI FRANCO e PROVOLO MARIA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Tolentinati, Wanda Falciani e Francesca Maggiolo, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Venezia, S.Marco 3472;


CONTRO


l’Ambito Territoriale di Caccia n. 4 “Adige”, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Guarnati, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;
la Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;


e nei confronti
dell’Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) Le Foramelle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Fratta Pasini, Luigi Annunziata, Barbara Ferrari e Giorgio Pinello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S.Polo 3080/L;


PER


l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 4 “Adige” 16.6.2005 con la quale è stata istituita un’area di rispetto con divieto di caccia sulla proprietà della parte ricorrente in località Foramelle di Ronco all’Adige, nonché per il risarcimento del danno.
Visto il ricorso notificato il 22.2.2006 e depositato presso la segreteria il 15.3.2006, con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti depositati il 24.11.2006;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente in data 22.12.2006;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 4 “Adige”, depositato il 20.7.2006 e dell’Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) Le Foramelle S.r.l., depositato il 3.4.2006;
Visti gli atti tutti di causa;


Uditi alla camera di consiglio del 10 gennaio 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - l’avv. Tolentinati per i ricorrenti, l’avv. Guarnati per l’Ambito Territoriale n. 4 e l’avv. Ferrari per l’Azienda Faunistico Venatoria Le Foramelle;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;


considerato


che il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione: l’impugnato provvedimento, infatti, in quanto limitativo dello svolgimento dell’attività di caccia, incide esclusivamente sugli interessi di coloro che hanno titolo all’esercizio della stessa, e non anche di coloro che sono meri proprietari dei terreni su cui la caccia viene vietata (e che hanno, pertanto, un interesse quanto meno neutro - se non addirittura collimante - rispetto al provvedimento di divieto, non venendone da questo danneggiati);
che nel caso di specie nessuno degli odierni ricorrenti poteva legittimamente esercitare la caccia al momento della proposizione del presente gravame: la licenza di porto di fucile da caccia detenuta dal sig. Natale Polinari risulta, infatti, rilasciata il 28.6.2006, dopo la notifica del ricorso;
che non è suscettibile di apprezzamento, a tal fine, l’invocato interesse a consentire ai cacciatori l’attività venatoria a mezzo di appostamento fisso, ovvero quello al mancato falcidiamento della fauna selvatica presente sul territorio (in quanto trattasi di interessi non differenziati né qualificati);
che, pertanto, il ricorso è inammissibile;
che le spese possono essere compensate;


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2007.
Il Presidente

L’Estensore

Il Segretario
 


 

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