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TRGA TRENTINO-ALTO ADIGE, Bolzano, 22 maggio 2007, sentenza n. 188
CACCIA - Provincia Autonoma di Bolzano - L.P. n. 14/87, art. 4 - Piano di
abbattimento - Pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per l'agricoltura -
Natura - Concretezza e attualità - Grado di dannosità notevole - Strumento
eccezionale - Tassatività della previsione. L’art. 4 della legge provinciale
n. 14 del 1987 (piani di abbattimento per specie non cacciabili, in presenza di
pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per l'agricoltura) va interpretato nel
senso che il pregiudizio che legittima la deroga al divieto di caccia non deve
essere ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo: una volta accertata,
attraverso un’adeguata istruttoria, l’esistenza di un effettivo pregiudizio,
l’Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di un grado di dannosità
che possa considerarsi, come la legge richiede, “notevole”. E’ evidente che il
legislatore si preoccupa di raggiungere un contemperamento fra la necessità di
conservare una specie protetta della nostra fauna selvatica e la necessità di
tutelare l’agricoltura e l’equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di
abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va autorizzato
tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore. Pres. Rossi Dordi,
Est. Pantozzi Lerjefors - W.W.F. Italia Onlus (avv. De Pascalis) c. Provincia
Autonoma di Bolzano (avv. ti von Guggenberg, Fadanelli, Beikircher) -
T.R.G.A. Bolzano - 22 maggio 2007, n. 188
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEZIONE AUTONOMA PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
N. 188/2007 Reg. Sent.
N. 224/2006 Reg. Ric.
depositato il
22.05.2007
costituito dai magistrati:
Marina ROSSI DORDI - Presidente
Hans ZELGER - Consigliere
Margit FALK EBNER - Consigliere
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 224 del registro ricorsi 2006
presentato da
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILD FUND FOR NATURE (W.W.F. Italia) - ONLUS,
in persona del Presidente e legale rappresentante, arch. Fulco Pratesi, ammessa
al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Bolzano dd 14.09.2006, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro
De Pascalis, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Via
Museo n. 31, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
c o n t r o
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in
giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd.
04.01.2005, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Laura
Fadanelli, e Stephan Beikircher, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura
della Provincia in Bolzano Via Crispi, n. 3, giusta delega a margine dell'atto
di costituzione;
- resistente -
per l'annullamento
del decreto dell’Assessore provinciale per le Foreste della Provincia
autonoma di Bolzano 18.07.2006, n. 176/32.4, avente ad oggetto: “Approvazione
del piano di abbattimento di marmotte per l’anno 2006”.
Visto il ricorso notificato il 20.09.2006 e depositato in segreteria il
22.09.2006 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd.
02.10.2006;
Vista l’istanza cautelare, la cui decisione è stata rinviata all’udienza di
merito;
Vista la memoria prodotta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 18.04.2007 il consigliere Lorenza
Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. L. Fadanelli per la Provincia autonoma
di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
E’ impugnato il decreto con il quale l’Assessore provinciale competente per le
Foreste ha autorizzato un piano di abbattimento di 2.352 capi di marmotte, da
realizzarsi nel mese di settembre 2006, in applicazione dell’art. 4, comma 2,
della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 18 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, nonché degli artt.1, 2 e 4, comma 1, della legge provinciale 17
luglio 1987, n. 14, nonché violazione dell’art. 4, primo comma, del DPR 31
agosto 1972, n. 670. Eccesso di potere.
2. Eccesso di potere per difetto assoluto di adeguata istruttoria - violazione
dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e contestuale violazione dell’art.
7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; violazione dell’art. 18, comma
2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; violazione artt. 3, comma 4, e 4, comma
2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.
3. Violazione dell’art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157:
mancanza del parere dell’INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica).
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e ha chiesto che il
ricorso sia rigettato, siccome infondato.
All’udienza in camera di Consiglio del 10 ottobre 2006, su concorde istanza
delle parti, la trattazione dell’istanza cautelare della ricorrente è stata
rinviata all’udienza di merito, per ivi essere decisa unitamente ad esso.
Nei termini di rito le parti hanno presentato memorie a sostegno delle
rispettive difese.
All’udienza pubblica del 18 aprile 2007 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
Con ordinanza collegiale n. 67/2007, depositata il 18 aprile 2007, è stata
rigettata l’istanza cautelare, presentata dalla ricorrente in via incidentale.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profili di censura dedotti con il
secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4,
comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, il difetto assoluto di
istruttoria e il difetto di motivazione del decreto impugnato in ordine al
notevole pregiudizio per l’equilibrio ecologico o per l’agricoltura, in presenza
del quale l’Assessore competente può autorizzare, in via eccezionale, piani di
abbattimento di specie altrimenti non cacciabili.
Le doglianze hanno pregio.
L’art. 4 della citata legge provinciale n. 14 del 1987 dopo aver elencato, nel
comma 1, le specie cacciabili e i periodi di caccia, nel comma 2 così recita:
“Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere
dell'Osservatorio faunistico provinciale, nel rispetto dei livelli di protezione
risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte
nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo
di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo
notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la
pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o
per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie
non contenute nel precedente comma 1”.
Ad avviso del Collegio la norma va interpretata nel senso che il pregiudizio che
legittima la deroga al divieto di caccia non deve essere ipotetico, ma concreto
e attuale. Non solo: una volta accertata, attraverso un’adeguata istruttoria,
l’esistenza di un effettivo pregiudizio, l’Amministrazione è tenuta a verificare
la sussistenza di un grado di dannosità che possa considerarsi, come la legge
richiede, “notevole”.
E’ evidente che il legislatore si preoccupa di raggiungere un contemperamento
fra la necessità di conservare una specie protetta della nostra fauna selvatica
e la necessità di tutelare l’agricoltura e l’equilibrio tra le specie. Pertanto,
il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va
autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore.
Ciò chiarito, il decreto impugnato autorizza l’abbattimento di complessivi 2.352
capi di marmotta, suddivisi per singole riserve di caccia, nel mese di settembre
2006, fino ad una quota di m. 2300 s.l.m. ed esclusivamente con tiro a palla e
con armi a canna rigata.
In ordine alle ragioni che giustificano il piano di abbattimento, il decreto
richiama, condividendole, le valutazioni espresse dall’Osservatorio faunistico
provinciale nella deliberazione 28 marzo 2006, n. 4.
L’Osservatorio, dopo aver valutato in 43.000 capi la consistenza delle marmotte
nella provincia di Bolzano, di cui 2234 presenti nei prati falciabili (secondo
le rilevazioni effettuate dagli agenti venatori), si è soffermato sui danni che
un eccessivo numero di marmotte potrebbe causare all’agricoltura, così
esprimendosi: “In alta montagna, in linea di massima, i pendii soleggiati
costituiscono i pascoli più pregiati e, per lo stesso motivo, anche le zone più
predilette dalle marmotte che, con i loro scavi e rispettivamente gli accumuli
di terra, saltuariamente possono causare delle piccole erosioni compromettendo
la qualità pascoliva in quelle zone. Oltre a ciò, in singole valli laterali, i
pascoli - prati falciabili si trovano fino ad una quota di m. 2200 s.l.m. e,
data la loro altitudine, vengono spesso invasi dalle marmotte. In tali prati
magri il materiale scavato dalle marmotte e rotolato verso valle spesso può
pregiudicare la lavorazione manuale e, soprattutto, quella meccanica, mentre
d’altronde la falciatura dei prati montani viene sovvenzionata con premi
incentivanti per la tutela paesaggistica.”
L’Osservatorio, dunque, si limita a descrivere, sinteticamente, la tipologia dei
possibili danni all’agricoltura, attribuibili alle marmotte (piccole erosioni
che potrebbero compromettere la qualità pascoliva e la falciatura dei prati,
soprattutto quella meccanica), senza fare riferimento a dati precisi in ordine
alla loro effettiva esistenza, quantità e intensità.
L’Assessore provinciale competente afferma, nel decreto, che le valutazioni
contenute in quel parere sono condivisibili “in quanto considerano l’attuale
situazione faunistica, nonché il possibile impatto delle marmotte sui prati
falciabili e in parte anche sui pascoli bovini”. Anche nel decreto che autorizza
il piano di abbattimento, dunque, si parla solo di possibili pregiudizi.
Alla luce della esposta interpretazione della norma attributiva del potere di
autorizzare piani di abbattimento per specie non cacciabili, il Collegio ritiene
che l’Amministrazione resistente, prima di autorizzare il piano di abbattimento,
avrebbe dovuto esperire un’adeguata istruttoria, volta ad accertare, in
concreto, l’esistenza, la portata e l’intensità dei danni causati dalle marmotte
all’agricoltura.
Il difetto di istruttoria si riflette anche sulla motivazione del decreto, che
appare lacunosa con riferimento all’esistenza del pregiudizio e al carattere
“notevole”, che il pregiudizio deve avere, come prescritto dalla norma.
Parimenti insufficiente si palesa la motivazione in ordine all’impatto del piano
di abbattimento sulla consistenza numerica delle marmotte: anche sotto questo
aspetto il decreto non dà alcuna certezza, limitandosi ad affermare che il piano
di abbattimento “non dovrebbe affatto pregiudicare né la consistenza, né la
distribuzione territoriale della specie”.
Infine, va osservato che l’Amministrazione resistente, quantomeno a partire dal
2000, ha autorizzato ogni anno un piano di abbattimento delle marmotte, sulla
base di una motivazione pressoché identica, con ciò trasformando uno strumento
eccezionale previsto dal legislatore in uno strumento ordinario di prelievo di
una specie altrimenti non cacciabile (cfr. TRGA Bolzano, 14 dicembre 2006, n.
448).
Per le considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura, il ricorso va
accolto e, per l’effetto, va annullato il decreto dell’Assessore provinciale per
le Foreste 18 luglio 2006, n. 176/32.4.
Si ravvisano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di
giudizio. Nulla per quanto concerne il contributo unificato, essendo la
ricorrente esente, in quanto associazione non lucrativa (cfr. art. 27bis,
allegato B al DPR 26.10.1972, n. 642, aggiunto dall’art. 17 del D. Lgs.
4.12.1997, n. 460 e s.m.).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano
- disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate. Nulla per quanto concerne il contributo unificato, in quanto
esente.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 18.04.2007.
IL PRESIDENTE
Marina ROSSI DORDI
L'ESTENSORE
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS
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