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TRGA TRENTINO-ALTO ADIGE, Trento, 7 febbraio 2007, sentenza n. 14
CACCIA - Riserve di caccia -
Provincia Autonoma di Trento - L.P. n. 24/91, art. 15 - Atti assunti dalle
associazioni di cacciatori nella gestione della riserva - Controversie -
Giurisdizione - G.A. Gli atti di cui al secondo comma dell’art. 15 della
L.p. Trento 9 dicembre 1991, n. 24, sono assunti dall’Associazione dei
cacciatori nell’attività di gestione della caccia nelle riserve ad essa commessa
dalla provincia, con la conseguenza che avverso gli stessi, in quanto
esplicazione di potestà pubblicistiche, è dato ricorso al G.A. Pres. f.f. ed
Est. Conti - Z.E. (avv. Trinco) c. Associazione Cacciatori Trentini (avv.
Niccolini) e altri (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 7 febbraio
2007, n. 14
CACCIA - Permesso di caccia nelle riserve - Provincia Autonoma di Trento - L.P.
n. 24/91, art. 23 - Requisiti necessari, correlati e distinti - Residenza e
dimora effettiva. L’art. 23, secondo comma, della L.P.Trento 9 dicembre
1991, n. 24, è chiara ed univoca nell’individuare il duplice requisito della
residenza e della dimora effettiva, quale necessario presupposto per il rilascio
del permesso di caccia in riserva. Si tratta di due requisiti correlati ma
distinti: e infatti la residenza in un determinato comune, pur poggiando sul
fatto oggettivo della stabile permanenza, può aversi anche in ipotesi di
presenza sporadica o saltuaria in loco, come nel caso di lavoratore costretto ad
assentarsi per lunghi periodi dell’anno. La dimora effettiva non può quindi
desumersi sic et simpliciter dalla residenza anagrafica, ma deve essere provato,
anche attraverso elementi induttivi, onde realizzare la piena corrispondenza fra
risultanza anagrafiche e situazione di fatto. E la ratio della norma è evidente:
essa tende ad evitare, per quanto possibile, che, attraverso spostamenti della
residenza anagrafica, venga alterato il rapporto fra il territorio della riserva
di diritto e la popolazione ivi stanziata, con conseguenti concentrazioni verso
zone faunisticamente più appetibili. Pres. f.f. ed Est. Conti - Z.E. (avv.
Trinco) c. Associazione Cacciatori Trentini (avv. Niccolini) e altri (n.c.) -
T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 7 febbraio 2007, n. 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
N. 14/2007 Reg. Sent.
N. 152/2006 Reg. Ric.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 152 del 2006 proposto da ZATTONI EFREM, rappresentato e difeso
dall’avv. Stefano Trinco ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in
Trento, Via Paradisi n. 15/5;
CONTRO
- l’ASSOCIAZIONE CACCIATORI TRENTINI, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Romano Niccolini ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Oss Mazzurana n. 72;
- la RISERVA COMUNALE CACCIATORI di RUMO, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituita in giudizio;
- la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta
provinciale pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensiva, della delibera prot. n. 1282/06 dd. 28.6.2006 con la quale si
respingeva la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rilascio (rectius
“rinnovo”) del permesso di caccia nella Riserva Comunale Cacciatori di Rumo
(TN).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Associazione Cacciatori Trentini;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 26 gennaio 2007 - relatore il consigliere Sergio
Conti - l’avv. Stefano Trinco per il ricorrente e l’avv. Romano Niccolini per
l'Associazione Cacciatori Trentini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 1-6 settembre 2006 e depositato presso la Segreteria
del Tribunale il successivo giorno 12, Zattoni Efrem si grava avverso l’atto in
data 28.6.2006, con il quale l’Associazione cacciatori trentini ha respinto la
domanda volta ad ottenere il rinnovo del permesso di caccia nella riserva
comunale cacciatori di Rumo.
Il ricorrente articola le seguenti doglianze:
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della l.p. n. 14/1991 (recte:
24/91); eccesso di potere; carenza di istruttoria; difetto di motivazione.”
Si è costituita in giudizio l’intimata Associazione cacciatori della provincia
di Trento, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame, Zattoni Efrem si grava avverso l’atto di rigetto,
assunto dall’Associazione cacciatori trentini, della domanda di rinnovo del
permesso di caccia nella riserva comunale cacciatori di Rumo.
Preliminarmente va affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice
amministrativo sulla presente controversia.
Invero, l’art. 15 della l.p. 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione
della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia) prevede, al primo comma,
che: “Alla gestione della caccia nelle riserve provvede, sulla base di apposita
convenzione con la Provincia, l'associazione dei cacciatori cui sia stata
riconosciuta personalità giuridica in sede provinciale e che risulti la più
rappresentativa nell'ambito provinciale, di seguito denominata ente gestore, a
vantaggio di tutti i cacciatori, indipendentemente dalla loro iscrizione ad
un'associazione venatoria”.
Il secondo comma di detta disposizione specifica che “La gestione della caccia
nelle riserve comprende:
…
b) l'adozione, nel rispetto del calendario venatorio e delle prescrizioni
dettate dal comitato faunistico provinciale, di regolamenti interni per
l'esercizio venatorio nelle singole riserve;
c) il rilascio del permesso annuale per l'esercizio della caccia nelle riserve
in qualità di cacciatore di diritto, aggregato od ospite annuale;
d) il rilascio di permessi d'ospite giornalieri per l'esercizio della caccia
nelle riserve;
…”.
In tale contesto è evidente che gli atti in questione sono assunti
dall’Associazione dei cacciatori nell’ambito dell’attività di gestione della
caccia nelle riserve ad essa commessa dalla Provincia, con la conseguenza che
avverso gli stessi, in quanto esplicazione di potestà pubblicistiche, è dato
ricorso al G.A.
Può quindi passarsi alla disamina del merito del gravame, il quale risulta
infondato.
Sotto un profilo d’ordine fattuale, va rilevato che dalla documentazione versata
in atti emerge quanto segue:
- in data 15.3.2006 lo Zattoni presentava domanda di permesso in qualità di
socio per l’anno 2006, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 23 della l.p. n. 24/1991; in calce alla domanda il Rettore della
riserva esprimeva parere negativo “in quanto non in possesso dei requisiti di
legge” (cfr. doc. n. 1 della resistente);
- l’Associazione cacciatori della Provincia di Trento, con nota dd. 30.3.2006 (cfr.
doc. n. 2 della resistente), invitava lo Zattoni ad inviare eventuali
controdeduzioni e documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui
all’art. 23 della l.p. 24/91;
- con successiva nota 18.5.2006 (cfr. doc. n. 3 della resistente) l’Associazione
cacciatori, richiamata la precedente nota del 30.3.2006, rilevata la mancanza di
riscontro a quanto richiesto, assegnava ulteriore termine di quindici giorni,
decorso il quale avrebbe assunto la decisione definitiva;
- con atto dd. 28.6.2006 (cfr. doc. n. 1 del ricorrente) l’Associazione
cacciatori, richiamate le precedenti note, rilevato che nel termine assegnato
non era stata prodotta dallo Zattoni alcuna documentazione o deduzione a
dimostrazione del possesso dei requisiti per il rilascio del permesso di caccia,
deliberava di respingere la domanda.
Il ricorrente, per parte sua, ha prodotto (solo) in sede processuale:
- un certificato di residenza in Comune di Rumo, rilasciato in data 17.8.2001;
- un’attestazione, resa in data 28.12.2004, dal Sindaco di Rumo alla Procura
della Repubblica di Bolzano, dalla quale emerge che il predetto è residente a
Rumo, mentre il coniuge e le figlie risiedono a Tres.
Così inquadrati i presupposti fattuali, il Tribunale deve confermare, in punto
di diritto, quanto rilevato in analoga fattispecie con la sentenza n. 210 del
4.7.1995, là dove è stato rilevato che:
“L’art. 23, secondo comma, della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 considera, in
particolare, cacciatore di diritto della riserva “il cacciatore che sia
residente anagraficamente da almeno tre anni, con effettiva dimora per almeno
nove mesi per ciascun anno, nel Comune o nella frazione nel cui territorio
ricade la riserva ...” (lett. a) e “il cacciatore che sia stato anagraficamente
residente, con dimora effettiva per almeno cinque anni anche non consecutivi,
nel Comune nel cui territorio ricade la riserva” (lett. b).
Come è agevole rilevare, la disposizione normativa pone due condizioni per
l’esercizio venatorio nella riserva di diritto e cioè la “residenza anagrafica”
e la “dimora effettiva” per un determinato periodo di tempo. Si tratta di due
requisiti correlati, ma distinti, entrambi necessari per avere titolo a cacciare
nella riserva.
La norma, in verità, potrebbe apparire in contrasto al disposto dell’art. 43
cod. civ., che individua la residenza come il luogo in cui la persona ha la
dimora abituale. Ma così non è!
E’, infatti, pacifico che la residenza in un determinato Comune, pur poggiando
sul fatto oggettivo della stabile permanenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 5.2.1985,
n. 791), può aversi anche in ipotesi di presenza sporadica o saltuaria in loco,
come nel caso del lavoratore costretto ad assentarsi per lunghi periodi
dell’anno. Ora, se una tale situazione di regola non viene ad incidere sulla
residenza anagrafica (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 14.3.1986, n. 1738), assume
invece una chiara rilevanza negativa agli effetti dell’esercizio venatorio, con
riferimento appunto al requisito della dimora “effettiva” nell’ambito della
riserva posto dalla citata norma.
In altri termini, il legislatore provinciale non ha intaccato (nè poteva farlo,
essendo la materia privatistica coperta da riserva di legge statale) la portata
dell’art. 43 cod. civ., ma ha semplicemente richiesto, ai fini specifici
dell’esercizio venatorio nella riserva di diritto, il requisito della dimora
“effettiva” in loco per un determinato periodo di tempo, requisito che non può
desumersi sic et simpliciter dalla residenza anagrafica, ma deve essere provato,
anche attraverso elementi induttivi, onde realizzare la piena corrispondenza fra
risultanze anagrafiche e situazione di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
3.5.1976, n. 1572; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 24.6.1991, n. 320).
E la ratio della norma è evidente: essa tende ad evitare, per quanto possibile,
che, attraverso spostamenti della residenza anagrafica, venga alterato il
rapporto fra il territorio della riserva di diritto e la popolazione ivi
stanziata, con conseguenti concentrazioni verso zone faunisticamente più
appetibili”.
Tanto ribadito in diritto, va rilevata l’infondatezza delle ulteriori doglianze
avanzate dal ricorrente, il quale evidenzia:
a) la mancata enunciazione dei motivi ostativi;
b) il mutamento d’indirizzo rispetto agli anni precedenti, nei quali il permesso
era stato rilasciato;
c) il difetto d’istruttoria per non avere acquisito il certificato di residenza
da parte del Sindaco di Rumo.
Al riguardo va osservato:
- sub a) la enunciazione delle mancanza dei requisiti posti dall’art. 23 risulta
sufficiente, posto che la norma è chiara ed univoca nell’individuare il duplice
requisito della residenza e della dimora effettiva, quale necessario presupposto
per il rilascio del permesso di caccia in riserva;
- sub b) la genericità della contestazione operata dal ricorrente, che non è
stata suffragata dalla produzione della relativa documentazione, pur essendo la
stessa nella disponibilità del deducente;
- sub c) la richiesta, reiterata, di documentazione e osservazioni da parte
dell’Associazione cacciatori, senza che lo Zattoni producesse alcunché, vale ad
escludere la sussistenza di carenze istruttorie, dovendosi rilevare che il
requisito della effettiva dimora, in quanto situazione di fatto, avrebbe dovuto
e potuto essere dimostrato proprio dall’odierno ricorrente (anche mediante
autodichiarazione).
Va, da ultimo, rilevato che risultano inammissibili (secondo consolidato
orientamento giurisprudenziale) le argomentazioni svolte alla pubblica udienza
dal difensore dello Zattoni - con le quali si è evidenziato che il ricorrente
avrebbe avuto titolo ad ottenere il permesso ai sensi della lettera b dell’art.
23 l.p. n. 24/91 - posto che si tratta di motivo di censura del tutto nuovo che
non era contenuto nell’atto di gravame .
Conclusivamente il gravame va respinto.
Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle
spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige,
sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 152/2006, lo
respinge.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2007, con
l’intervento dei Magistrati:
dott. Sergio Conti Presidente f.f. ed estensore
dott. Silvia La Guardia Consigliere
dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 6
febbraio 2007
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel
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