Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
TRGA TRENTINO-ALTO ADIGE, Trento, 9 febbraio 2007, sentenza n. 15
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO -
Regolamenti comunali - Subordinazione dell’installazione degli impianti alla
previa verifica della localizzazione - Ammissibilità - Presupposti - Canoni di
ragionevolezza - Insussistenza di ostacoli ingiustificati all’installazione
degli impianti. Ferma restando la piena ammissibilità di regolamenti
comunali che subordinano l’installazione degli impianti di telefonia mobile alla
previa verifica della localizzazione, contemperando l’esigenza di copertura del
servizio sul territorio comunale con quello pianificatorio di un corretto
insediamento degli impianti, oltre che con l’esigenza di minimizzare
l’esposizione ai campi elettromagnetici, e fermo restando che ben possono essere
previsti divieti di carattere assoluto, la articolazione e modulazione della
restrizione in concreto prevista deve rispondere a canoni di ragionevolezza e
non essere tale da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’inserimento
degli impianti medesimi (come affermato da concorde giurisprudenza anche
costituzionale, v. Corte Cost. 7 ottobre 2003, n. 307). P.f.f. Conti, Est.
Tomaselli - V. n.v. (avv.ti Failoni, Sica e Borghi) c. Comune di Villa Agendo e
altro (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 9 febbraio 2007, n. 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
N. 15/2007 Reg. Sent.
N. 72/2006 Reg. Ric.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 72 del 2006 proposto da VODAFONE OMNITEL N.V., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio
Failoni, Marco Sica e Paolo Borghi ed elettivamente domiciliata presso lo studio
di quest’ultimo in Trento, Via Grazioli n. 106;
CONTRO
il COMUNE DI VILLA AGNEDO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta
provinciale pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione,
- della nota prot. n. 1663 del 21 marzo 2006, con la quale, vista la richiesta
di autorizzazione ai sensi degli art. 87 e seguenti del D.Lgs. 259/03, per la
realizzazione di una stazione radio base in via della Campagna sulla p.f. 487
C.C. Villa Agnedo, richiamato il parere non favorevole espresso dalla
Commissione edilizia nella seduta dell’8 febbraio 2006, per contrasto con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12.02.2002 che individua i siti
idonei per l’installazione di impianti per la telefonia mobile, il Sindaco ha
negato il “rilascio della concessione edilizia”;
- della nota prot. n. 690/2006, del 9 febbraio 2006, spedita con posta
ordinaria, con la quale, il responsabile del procedimento ha comunicato il
parere della C.E. nella seduta dell’8.02.2006 contrario all’intervento perché in
asserito contrasto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del
12.02.2002 che individua i siti idonei per l’installazione di impianti per la
telefonia mobile, invitando “la parte interessata a muovere le proprie
controdeduzioni nel termine di 30 giorni a partire dal ricevimento dell’avviso
con riserva di rendere provvedimento negativo”;
- del parere della C.E. nella seduta dell’8.02.2006;
- del “Regolamento per l’insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi
impianti fissi per la telecomunicazione”, di cui alla delibera n. 9 del
Consiglio Comunale di Villa Agnedo del 12 dicembre 2002;
- della delibera di C.C. n. 69/2002, di approvazione del regolamento ed
individuazione dell’unico sito idoneo privilegiato per la localizzazione delle
stazioni radio base per telefonia cellulare;
- del decreto del Presidente della Provincia del 25.09.2001, n. 30/81/Leg.,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 45/I-II del 30.10.2001, “Modifiche al
DPGP 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., recante <<Disposizioni regolamentari
concernenti la protezione dall’esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, ai sensi dell’art. 61 della legge provinciale 11 settembre
1998, n. 10>> e dell’art. 3 bis dallo stesso introdotto nel DPGP n.13/31 del
2000, se e nella parte in cui consenta l’emanazione e/o renda opponibile nel
caso di specie il regolamento comunale anzidetto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con espressa riserva
di motivi aggiunti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 - relatore il consigliere
Fiorenzo Tomaselli - l’avv. Francesco Paolo Francica, in delegata sostituzione
dell’avv. Marco Sica, per la Società ricorrente,
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
La Vodafone, gestore di rete di telecomunicazione per telefonia cellulare e
titolare di licenza per frequenza GSM e UMTS, chiedeva il rilascio della
concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base da
posizionarsi sulla p.f. 487 C.C. Villa Agendo.
Dopo rituale preavviso di diniego n. 690/2006 da parte del Responsabile del
procedimento, con definitivo atto del Sindaco n. 1663 di data 21.3.2006, in
conformità al parere non favorevole della Commissione edilizia comunale dd.
8.2.2006, l’Amministrazione comunale respingeva la richiesta di effettuare gli
interventi edilizi previsti per l'assenza delle condizioni poste dalle Direttive
adottate con deliberazione C.C. n. 9/2002; divieto che la società ricorrente
impugnava, con tutti gli atti presupposti, anche di carattere regolamentare,
indicati in epigrafe.
Deduceva a sostegno le seguenti censure in diritto:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 87, D.lgs. 259/2003, 105,
D.P.R. 670/1972. Carenza di potere. Eccesso di potere per travisamento dei
presupposti e sviamento dalla causa tipica;
2) Violazione degli artt. 7 ss., L. 241/90, e 14, L.P. 17/93: inosservanza del
principio del contraddittorio. Violazione degli art. 3, L. 241/90, e 7, L.P.
17/93: difetto assoluto di motivazione. Violazione dei principi generali in
materia di autotutela. Violazione del principio contrarius actus;
3) Violazione degli artt. 87, D.Lgs. 259/2003, e 107, D.Lgs. 267/2000.
Incompetenza;
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 87, D.Lgs. 259/2003 e 1, L.
241/90. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 87, D.Lgs. 259/2003, artt. 12 e
23, D.P.R. 380/2001, 18, 22 e 91 bis, L.P. 22/91. Violazione del principio di
legalità;
6) Violazione degli artt. 4, L. 36/2001, 3 e 4, D.P.C.M. 8.7.2003. 5, 86 e 87,
D.Lgs. 259/2003. Violazione del principio di legalità sotto ulteriori profili.
Violazione del principio tempus regit actum;
7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, D.Lgs. 259/2003, 12, D.P.R.
380/2001 e 3, L. 241/90: difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Eccesso
di potere per illogicità manifesta;
8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 27 e 28 N.T.A.. Vigenti, 3 e
4 del regolamento comunale approvato con delibera del C.C. n. 9/2002. Eccesso di
potere per contraddittorietà manifesta. Violazione dell’art. 3, L. 241/90:
difetto di motivazione sotto ulteriore profilo;
9) Invalidità derivata;
10) Violazione degli artt. 7, 8 e 10, L. 241/90. Inosservanza del principio del
contraddittorio;
11) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 22, L.P. 22/91;
12) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 8, L. 36/2001;
13) Violazione degli artt. 3 e 8, L. 36/2001 sotto ulteriori profili. Violazione
dell’art. 3 bis, D.P.G.P. 13-31 del 2000;
14) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 22, L.P. 22/91, 3 e 8. L.
36/2001. Invalidità derivata;
15) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5, L. 249/97, L. 146/90.
Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, illogicità ed
irragionevolezza manifesta. Violazione dell’art. 3 bis, D.P.G.P. 13/31 del 2000
e s.m. e i. violazione e falsa applicazione della L. 36/2001 e del D.I. 381/98;
16) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis, D.P.G.P. 13/31 del 2000 e
s.m. e i., 86 e ss. D.lgs. 259/2003, 1, L. 241/1990. Violazione del principio di
non aggravamento dell’azione amministrativa;
17) Violazione e falsa applicazione dell’art. 87, D.lgs. 259/2003. Eccesso di
potere per perplessità e sviamento.
Il Comune di Villa Agnedo e la Provincia autonoma di Trento, seppur intimate,
non si costituivano in giudizio.
Con ordinanza istruttoria n. 11/2006 il Tribunale ha ordinato al Comune di
depositare ulteriore documentazione.
Con successiva ordinanza 22.6.2006 n. 70 è stata disattesa l’istanza cautelare.
In sede di appello sulla domanda cautelare, il Consiglio di Stato, con ordinanza
n. 4445/2006, riteneva opportuno accordare la sospensione degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
La ricorrente si duole - chiedendo l’annullamento dei provvedimenti descritti in
epigrafe, ritenuti illegittimi per i riportati motivi - del mancato rilascio del
titolo edilizio necessario all’installazione di un impianto radio base per
telefonia cellulare nell’area della stazione FS di Strigno, inclusa in zona non
ammessa dal regolamento per l’insediamento urbanistico territoriale dei nuovi
impianti fissi per la telecomunicazione approvato con deliberazione consiliare
n. 9/2002 (emanato in base al D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg. recante
Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
La realizzazione in oggetto - secondo VODAFONE - risulterebbe essenziale per la
copertura del territorio di Villa Agnedo, onde garantire la prestazione di un
efficiente servizio pubblico di comunicazione mobile, per il potenziamento della
rete ai fini dell'avvio del nuovo sistema di telefonia cellulare denominato UMTS
e soprattutto per l'interesse pubblico all'erogazione del servizio in modo
uniforme sul territorio nazionale.
Il ricorso investe una pluralità di atti, anche di natura regolamentare, di
livello comunale e provinciale, con una serie di censure (parte delle quali
dedotte solo in via subordinata) che giungono sino a contestare, nella sostanza,
gli stessi poteri di intervento della Provincia autonoma di Trento in tema di
campi elettromagnetici.
2. Le prospettazioni della ricorrente possono essere solo parzialmente
condivise.
Sui poteri di intervento normativo della Provincia autonoma di Trento in tema di
campi elettromagnetici - materia, peraltro, affidata alla disciplina di
principio dello Stato - questo Tribunale amministrativo ha già avuto modo di
pronunciarsi (cfr. sentenze nn. 326/2004 e 205/2006), fissando alcuni punti
fermi, che assumono rilevanza anche nel presente giudizio e che vanno perciò
riproposti.
In primo luogo, si evidenzia che l'art. 61 della legge provinciale n.10 dell'11
settembre 1998 - approvato nell'esercizio delle competenze legislative della
Provincia autonoma di Trento in materia di (tutela del paesaggio) ambiente
(potestà primaria: art. 8, n. 6 Statuto T.A.A.) ed in materia in materia di
igiene e sanità (potestà secondaria: art. 9, n. 10 dello Statuto) - stabilisce
al comma 3 bis (introdotto dall'art. 20 della legge provinciale 20 marzo 2000 n.
3) il contenuto dell’impugnato regolamento provinciale con riferimento alla
localizzazione urbanistica degli impianti (lett. a), alla compatibilità a
carattere urbanistico e paesaggistico “avuto riguardo alla protezione dai campi
elettromagnetici” (lett. b), nonché in relazione ai procedimenti concessori e
autorizzatori a carattere edilizio (lett. c).
In attuazione di tali disposizioni normative il regolamento in questione dispone
all’art. 2 i conseguenti vincoli di inedificabilità degli impianti in parola e
prescrive all’art. 3 i criteri specifici di localizzazione, precisando poi, al
successivo art. 4, il regime concessorio e autorizzatorio degli interventi.
In secondo luogo va osservato che alla predetta potestà legislativa - cui va
riferito l’art. 61 della legge provinciale 11.9.1998, n. 10 (Protezione
dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) - si
affiancano assiomaticamente sia la potestà “amministrativa”, in forza del
principio, ora allargato, del parallelismo delle funzioni (art. 118 Cost. e art.
16 Statuto T.A.A.), sia quella ”regolamentare” derivante dall’esplicito dettato
statutario (artt. 53 e 54): potestà quest’ultima che si è concretizzata nel
D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg. e successive modifiche (Disposizioni
regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici) - emanato appunto ai sensi dell’art. 61 della
legge provinciale n. 10 del 1998 ed in attuazione del Decreto interministeriale
10.9.1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana).
Dunque, l'Amministrazione provinciale era competente ad approvare il regolamento
n. 13-31/2000, nel rispetto di alcuni principi contenuti nella normativa
statale, desumibili, in particolare, dalla legge n. 36 del 2001 (“Legge quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici”), con specifico riferimento alla fissazione delle c.d. «soglie
di esposizione», ma con la piena salvaguardia del potere relativo alla
localizzazione degli impianti di telecomunicazione nell’ambito della disciplina
dell’uso del territorio (si vedano sul punto le decisioni del Cons. Stato, Sez.
VI, n. 4841 dd. 26.8.2003 e della Corte Cost. 27 luglio 2005 n. 336).
3. Tanto premesso in via generale e con riferimento alla presente impugnazione
anche del DPGP 13-31/Leg. come modificato con DPGP 30-81/Leg., si può quindi
passare all’esame delle critiche rivolte dalla ricorrente al diniego impugnato
ed al regolamento cui esso si riporta.
Fondate al riguardo appaiono le censure di eccesso di potere per illogicità ed
irragionevolezza manifesta dedotte col 15° motivo.
Ferma restando la piena ammissibilità di regolamenti comunali che subordinano
l’installazione degli impianti di telefonia mobile alla previa verifica della
localizzazione, contemperando l’esigenza di copertura del servizio sul
territorio comunale con quello pianificatorio di un corretto insediamento degli
impianti, oltre che con l’esigenza di minimizzare l’esposizione ai campi
elettromagnetici, e fermo restando che ben possono essere previsti divieti di
carattere assoluto, la articolazione e modulazione della restrizione in concreto
prevista deve rispondere a canoni di ragionevolezza e non essere tale da
impedire od ostacolare ingiustificatamente l’inserimento degli impianti medesimi
(come affermato da concorde giurisprudenza anche costituzionale, v. Corte Cost.
7 ottobre 2003, n. 307).
Invero, tra la delibera consiliare adottata dal Comune di Villa Agnedo e la
disciplina statale e provinciale si ravvisa una sostanziale discrepanza.
Nella specie, ritiene il Collegio siano ravvisabili la inadeguata valutazione di
un criterio localizzatorio eccessivamente rigido e incidente sulle concrete
possibilità di insediamento degli impianti, nonchè la mancata valutazione
dell’ingiustificato ostacolo imposto al concessionario, come correttamente
dedotto nei motivi di ricorso.
Per ben comprendere l’assunto, occorre rilevare che la deliberazione contestata
individua un solo sito in località Coste per l’installazione delle stazioni
radio base, comportando, di conseguenza, il fatto che la progettata collocazione
dell’impianto si viene a porre in contrasto con la previsione delle direttive in
parola.
Già alla stregua di tali elementi appare evidente l’illogicità e l’irrazionalità
di tale criterio localizzatorio, che va ad intaccare drasticamente la
realizzabilità di un’infrastruttura di pubblica utilità e assimilata alle opere
di urbanizzazione dall’art. 86 D.lgs. n. 259/2003.
E’, inoltre, palese la contraddittorietà intrinseca di detta previsione, dalla
quale traspare una abnorme dilatazione degli spazi insediativi vietati - con
ingiustificati ostacoli alla gestione del servizio di telefonia mobile -, così
sacrificando immotivatamente un bene di pubblica utilità per una mera previsione
di dubbio vantaggio per la comunità di Villa Agnedo.
La delibera consiliare in questione appare dunque illegittima nella misura in
cui risulta finalizzata a disciplinare l’uso del territorio sotto un profilo non
strettamente urbanistico, bensì radioprotezionistico (in tal senso Cons. Stato,
IV, n. 450/2005).
Ma v’è di più.
Le direttive comunali in questione pongono delle limitazioni che non trovano
alcun riscontro nell’art. 3 bis del D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg..
Di qui la sindacabilità del criterio localizzativo in parola, per la presenza
dei rilevati vizi logico-giuridici che lo rendono difforme dai principi
informatori stabiliti dalla normativa statale e provinciale.
Del resto, il presente caso si differenzia da fattispecie analoghe recentemente
esaminate dal Tribunale (vedasi ad es. la stessa sentenza 205/2006 già citata),
in cui i regolamenti comunali allora impugnati sono stati ritenuti legittimi,
perché in concreto comportanti divieti meno estesi territorialmente.
In definitiva, il menzionato diniego va dunque annullato, nei limiti
dell’interesse del ricorrente, vale a dire quanto alla localizzazione richiesta
per l’insediamento della stazione radio base in parola.
4. Per le suesposte considerazioni, e dichiarati assorbiti i motivi non
esaminati, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con conseguente
annullamento in parte qua del gravato regolamento comunale, nonché del diniego
alla realizzazione dell’impianto.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione
tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige,
sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 72/2006, lo accoglie
per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla, in parte qua, i provvedimenti
impugnati.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2007, con
l’intervento dei Magistrati:
dott. Sergio Conti Presidente f.f.
dott. Silvia La Guardia Consigliere
dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 9
febbraio 2007
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it