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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 

Segnalata dal Prof. Mario Mattia

 

Tribunale di Latina, Sez. distaccata di Gaeta, 19 maggio 2007, Sentenza n. 723


INQUINAMENTO ACUSTICO - Verifica del superamento dei livelli di normale tollerabilità - Criterio comparativo - Nozione - Criteri di cui ai D.P.C.M. 1.3.1991 e 14.11.1997 - Campo di applicazione. I criteri previsti dal D.P.C.M. 1.3.1991 e 14.11.1997 sono applicabili esclusivamente al rapporti di natura pubblicistica, intercorrenti tra la Pubblica Amministrazione preposta alla tutela della salute ed al correlativo interesse pubblico protetto ed i privati che esercitino le attività ivi contemplate. Diversamente, ove occorre verificare se siano stati superati i livelli di normale tollerabilità, può farsi riferimento al criterio comparativo - che consiste nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni ritenendosi, dalla prevalente giurisprudenza, superato il livello di normale tollerabilità ove l’intensità del rumore prodotto sia superiore a tre decibel al livello sonora di fondo. G.U. Brancaccio - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. stacc. GAETA - 19 maggio 2007, Sentenza n. 723

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 659 c.p. - Beni oggetto di tutela - Riposo delle persone - Normali occupazioni delle persone - Immissioni che superano la normale tollerabilità - Idoneità ad integrare il reato anche in orari non destinati al riposo. Un suono intollerabile, pur se prodotto in una fascia oraria in cui il regolamento condominiale non prescrive si debba rispettare il riposo altrui, può essere idoneo a disturbare la quiete pubblica. Invero,  il reato previsto e punito dal prima comma dell'art. 659 c.p., contempla la condotta di colui che “abusando di strumenti sonori... disturba le occupazioni o il riposo delle persone”. Non rileva dunque solo il disturbo arrecato al riposo delle persone, dal momento che la norma è rivolta a tutelare non solo il riposo (che, normalmente, avviene solo in determinate ore della giornata) bensì anche lo svolgimento delle normali occupazioni, ove siano disturbate da un’immissione che ecceda la normale tollerabilità, soprattutto all'interno delle mura domestiche. (cfr. Cass. pen, sez. Vi, sent. n. 4049/1980, secondo cui “Il disturbo punito con la norma di cui all'art. 659 c.p. concerne non soltanto il riposo, ma altresì la quiete, che è bene tutelato ad ogni ora diurna e notturna"). G.U. Brancaccio - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. stacc. GAETA - 19 maggio 2007, Sentenza n. 723

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 659 c.p. - Condotta "potenzialmente idonea" a disturbare un numero indeterminato di persone. La giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che, per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., è sufficiente che la condotta posta in essere sia “potenzialmente idonea” a disturbare un numero indeterminato di persone, anche se solo una di queste si sia in effetti lamentata atteso che, anche ove il disturbo non investisse in concreto una pluralità di persone, in ogni caso la condotta tale da poter determinare un effetto negativo sulla tranquillità pubblica e idonea ad integrare il reato contestato. Peraltro anche il disturbo alla ristretta tranquillità di un numero limitato di persone è ritenuto idoneo a configurare la contravvenzione ascritta. G.U. Brancaccio - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. stacc. GAETA - 19 maggio 2007, Sentenza n. 723
 


 


TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA


SEZIONE DISTACCATA DI GAETA


SENTENZA

(artt. 544 e egg., 549 c.p.p.)


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 732/06 Reg. Sent.
N. 1669/03 Reg. Gen. Not. Reato
N. 89/04 Reg. Gen Prot.

Depositata in cancelleria
Lì, 19 maggio 2007



Il Giudice Dott. R. Brancaccio alla pubblica udienza del 20/12/06 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente


SENTENZA


nei confronti di:
1. XXX - Lib. Presente
2. XXX - Lib. Non comp.
Entrambi res. in Formia Via XXX


IMPUTATI


Della contravvenzione p. e p. dagli artt. 81-110-659 c.p., perche in concorso fra loro, mediante strumenti sonori, in particolare abusando dell'uso di un pianoforte emettevano rumori eccedenti la normale tollerabilità e comunque sopra i limiti di cui all'art. 4 co. 2 lett. b) del D.P.C.M. 14.11.97, così disturbando il riposo delle persone.
In Formia in più occasioni e sino al 24.12.2002 data della denunzia.

Con l’intervento del P.M. avv. XXX
E dei difensori di fiducia:
- Avv. XXX
- Avv. XXX


Le parti hanno concluso come segue:
Il P.M. chiede la condanna alla pena, concesse le attenuanti generiche a mesi 3 di arresto ciascuno.
Il difensore della P.C. si riporta alle conclusioni e nota spese scritte e depositate in atti.
La difesa chiede l’assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato o per non aver commesso il fatto.
 

MOTIVAZIONE


Con decreto penale in data 1.4.2003, XXX e XXX, in premessa generalizzati, venivano condannati, per il reato di cui all'art. 659 c.p., alla Pena di € 150,00 di ammenda, oltre alle spese processuali. Proposta dagli imputati rituale opposizione, gli stessi venivano citati a giudizio dinanzi a questo Tribunale, per rispondere del reato loro ascritto al capo di imputazione.


Al dibattimento, in cui si costituiva parte civile il denunciante XXX, revocato il decreto penale opposto, escussi i testi indicati dalle parti nonchè due testi ai sensi dell'art. 195 c.p.p., disposta ed espletata perizia dibattimentale per accertare tecnicamente l’entità delle immissioni sonore provenienti dall’appartamento degli imputati nel corso dell'uso del pianoforte, le parti formulavano le rispettive conclusioni. Quindi è stata pronunciata sentenza di cui al dispositivo che segue.


L'accusa nei confronti degli imputati risulta sufficientemente provata.


Ed invero, dalle dettagliate e puntuali dichiarazioni rese al dibattimento dal teste XXX, parte lesa, è emerso che sin dal settembre 2002, allorchè lo stesso si trasferì ad abitare nello stabile ove è ubicato l'appartamento occupato dagli odierni prevenuti, da una parete di tale appartamento, confinante con l'appartamento del denunciante, proveniva il suono ininterrotto di un pianoforte, per l'intera giornata dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 22,00, continuativamente, anche la domenica e i giorni festivi. Il teste si rivolgeva all'amministratrice condominiale, rappresentando problema ma, nel corso di un'assemblea nella quale veniva discusso il disturbo, di cui si lamentava anche altro condomino abitante nel piano sottostante all'appartamento della famiglia XXX I'odierno imputato reagiva in malo modo abbandonando la riunione. L’entità del disturbo era intollerabile nell'appartamento del XXX le persone presenti non riuscivano neanche a dialogare tra loro a breve distanza; perfino nelle stanze distanti 15 metri ed oltre dalla parete attigua all'appartamento dei XXX era impossibile concentrarsi nello studio o in altre attività intellettive, con grave disagio per i figli della parte lesa, entrambi studenti, per la moglie del XXX, insegnante, e per lo stesso denunciante.


Tali doglianze hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei pubblici ufficiali maresciallo XXX e maresciallo XXX - che hanno riferito che la parte lesa richiese in diverse occasioni l'intervento dei Carabinieri per il disturbo al riposo arrecato dal pianoforte suonato all'interno dell'abitazione di XXX - nonchè del brigadiere XXX, intervenuto sul posto nell'anno 2002, che ha riferito di essere stato chiamato dalla parte lesa e di aver udito sin dall'ultima rampa di scale il suono del pianoforte e di aver bussato alla porta dell'appartamento dei XXX chiedendo se fosse quello il modo di suonare.


Nel corso dell'articolata istruttoria dibattimentale svolta sono stati peraltro escussi quali testi anche alcuni condomini del medesimo stabile ove sono ubicati gli appartamenti degli imputati XXX e della parte civile XXX: orbene. va subito rilevato, sulle risultanze di tali deposizioni, che non può attribuirsi rilievo determinante alle dichiarazioni dei testi XXX, XXX e
XXX, che hanno negato di aver mai sentito suonare pianoforte dalla case dei signori XXX in orari diversi da quelli consentiti dal regolamento condominiale a comunque con modalità tali da arrecare disturbo alla quiete dei condomini. Invero, la XXX abita in un appartamento attiguo a quello dei XXX, ma che ha il salone confinante con la camera da letto dell'appartamento di questi ultimi ed ha precisato che, per contro, la stanza ove è ubicato il pianoforte ha una parete confinante con l'appartamento della parte lesa, sito dall'altra parte rispetto a quello della teste;


XXX abita un appartamento pure sullo stesso pianerottolo ove è ubicato l'alloggio dei XXX ma su un lato diametralmente opposto, quindi non è confinante con tale appartamento (il teste ha precisato che, sullo stesso piano, sono ubicati 6 appartamenti e il suo e quello dei XXX sono "specularmente distanti"); XXX abita sul medesimo piano dei XXX e dei XXX ma occupa un appartamento confinante con l'abitazione dei primi e non con quello degli imputati (l’appartamento abitato dalla parte lesa a situato, secondo quanta emerso, tra quello del teste e quello degli imputati) per cui ha potuto sentire il rumore del pianoforte solo quando faceva uso dell'ascensore e non dall’interno del suo appartamento.


Determinante appare, per converso, la deposizione del teste XXX, che abita proprio nell'appartamento sottostante a quello abitato dalla famiglia XXX: questi ha riferito che, dal proprio appartamento, sente sempre suonare, continuativamente al mattino e al pomeriggio, con l'unica, breve, interruzione dalle 14,00 alle 16,00, fino alla sera alle 20,00 od anche alle 21,00. Ha aggiunto che XXX anche nei giorni festivi "si esercita continuamente". Il teste ha altresì ricordato alcuni giorni particolari in cui le esecuzioni di brani erano state particolarmente forti ed insopportabili ("una tempesta di note") ed ha precisato che, durante gli esercizi al pianoforte, non è possibile né leggere, né studiare (ha riferito in particolare, della situazione della propria figlia, magistrato di Corte d’Appello a Perugia, che, quando si reca a casa dei genitori, portando con sè il lavoro, non può concentrarsi per il forte rumore proveniente dal pianoforte). Ha infine spiegato che, quando, dopo aver tollerato per anni tale situazione, aveva chiesto all'amministratrice di condominio di intervenire, gli odierni imputati avevano risposto in maniere irriferibile.


Infine, conferma della fondatezza di tali doglianze viene dall’inconfutabile rilievo che, secondo quanto emerso, l'imputato XXX studia pianoforte al conservatorio da "almeno 8 anni" (teste XXX), attualmente esegue concerti e ciò comporta evidentemente la necessita di continui, ripetitivi esercizi, senza pause neanche nei giorni festivi.
A fronte di cosi precise e convincenti risultanze, non può sussistere alcun dubbio sulle caratteristiche e sugli effetti dei suoni in parola, tali da superare oggettivamente la soglia della normale tollerabilità, sia in relazione al livello acustico del singolo uso dello strumento sonoro sia con riferimento alle modalità e all'uso prolungato e indiscriminato dello strumento stesso.


E’ stata, peraltro, espletata anche una perizia dibattimentale, alla stregua delle cui risultanze ha trovato conferma il fatto delle potenzialità diffusive del disturbo denunciato ed il superamento in concreto dei livelli di normale tollerabilità, idoneo ad integrare quel pericolo per la pubblica tranquillità che la norma incriminatrice di cui all'art. 659 c.p. è tesa ad impedire.


Invero, le conclusioni cui sono pervenuti i periti nominati dal Tribunale non hanno che suffragato la fondatezza delle accuse di cui devono rispondere gli odierni imputati, atteso che, all'esito degli accertamenti tecnici compiuti dal periti con idonea strumentazione, è emerso che "secondo il criterio comparativo, la sorgente sonora non rispetta il criterio della normale tollerabilità, generando un incremento superiore al 3 dB".


E' noto, ed a stato anche riportato dagli stessi periti nella relazione acquisita agli atti, che i criteri previsti dal D.P.C.M. 1.3.1991 e 14.11.1997 sono applicabili esclusivamente al rapporti di natura pubblicistica, intercorrenti tra la Pubblica Amministrazione preposta alla tutela della salute ed al correlativo interesse pubblico protetto ed i privati che esercitino le attività ivi contemplate. Diversamente, nel caso in esame, ove occorre verificare se siano stati superati i livelli di normale tollerabilità, il Tribunale ritiene di far riferimento al criterio comparativo - che consiste nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni ritenendosi, dalla prevalente giurisprudenza che questo Tribunale condivide, superato il livello di normale tollerabilità ove l’intensità del rumore prodotto sia superiore a tre decibel al livello sonora di fondo.


Nè si ritiene di condividere le censure avanzate della consulente dagli imputati, censure cui i periti hanno compiutamente risposto nel corso del confronto dibattimentale, alla verbalizzazione del quale si rinvia. La relazione dei periti nominati dal Tribunale appare fondata su criteri tecnici ineccepibili e le conclusioni cui gli stessi sono pervenuti sono immuni da vizi logici o contraddizioni.


Peraltro, va rilevato, che, essendo stata, nella specie, contestata una condotta continuata negli anni, “in più occasioni e sino al 24.12.2002", prevalgono in ogni caso, nella verifica della sussistenza dell'elemento materiale del reato, le risultanze delle esaminate deposizioni testimoniali, potendo nelle more, dal dicembre 2002 alla data dell'accertamento peritale, essere la situazione stata parzialmente modificata dagli autori del fatto (invero, i periti hanno riportato nella loro relazione che, al momento dei rilievi, sul pianoforte in oggetto risultava "essere state attuato un intervento definitivo suite parte meccanica che riduce notevolmente l'emissione sonora dello stesso simulando I'effetto di una sordina", intervento che, all'epoca dei fatti per cui si procede, i XXX avevano sempre rifiutato di operare, adducendo che ciò avrebbe comportato "la necessità di impegnare le mani con maggiore violenza" : cfr. deposizione teste XXX; inoltre il pianoforte, al momento dell'accertamento peritale. risultava posizionato nel soggiorno dell'appartamento dei XXX, “lungo la parete opposta a quella di confine dei due appartamenti", contrariamente alla posizione riportata dalla teste XXX nella sua deposizione, la quale ha riferito la circostanza, a lei nota in quanto usava frequentare abitualmente la casa degli odierni imputati, che il pianoforte era collocato lungo la parete di confine con l'appartamento di proprietà XXX; peraltro, all'epoca della denuncia, un accertamento operato da un tecnico della ASL - epoca del rilievo fonometrico: 21.10.2002 - si era concluso con la richiesta al sindaco di emettere un'ordinanza per limitare l'immissione dei rumori rilevati: v. deposizione teste XXX, tecnico prevenzione ASL) .


Sotto il profilo giuridico, quanto, in particolare, alla circostanza, riportata dalla teste XXX, che il pianoforte non sarebbe suonato a casa XXX mai dalle ore 14.00 alle 17.00, ad avviso del Tribunale tale limitazione non è idonea ad escludere la configurabilità del reato ascritto, dal momento che un suono intollerabile, pur se prodotto in una fascia oraria in cui il regolamento condominiale non prescrive si debba rispettare il riposo altrui, disturba la quiete pubblica. Invero, agli imputati a contestato il reato previsto e punito dal prima comma dell'art. 659 c.p. che contempla la condotta di colui che “abusando di strumenti sonori... disturba le occupazioni o il riposo delle persone”. Non rileva dunque solo il disturbo arrecato al riposo delle persone, dal momento che la norma è rivolta a tutelare non solo il riposo (che, normalmente, avviene solo in determinate ore della giornata) bensì anche lo svolgimento delle normali occupazioni, ove siano disturbate da un’immissione che ecceda la normale tollerabilità . “Il disturbo punito con la norma di cui all'art. 659 c.p. concerne non soltanto il riposo, ma altresì la quiete, che è bene tutelato ad ogni ora diurna e notturna" (Cass. pen. sez. VI^, sent. 22.3.1980 n.4049), soprattutto, va aggiunto, all'interno delle mura domestiche.


Va, da ultimo, ricordato che la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che, per la configurabilità della contravvenzione in esame, è sufficiente che la condotta posta in essere sia “potenzialmente idonea” a disturbare un numero indeterminato di persone, anche se solo una di queste si sia in effetti lamentata atteso che, anche ove il disturbo non investisse in concreto una pluralità di persone, in ogni caso la condotta tale da poter determinare un effetto negativo sulla tranquillità pubblica e idonea ad integrare il reato contestato nella specie. Peraltro anche il disturbo alla ristretta tranquillità di un numero limitato di persone è ritenuto idoneo a configurare la contravvenzione ascritta.


A differenza di quanta previsto nel secondo comma dello stesso art. 659 c.p., non ha poi rilievo alcuno l'esercizio di una professione rumorosa, invocato della difesa degli imputati, in quanta la condotta prevista dal prima comma è punita indipendentemente dalla legittimità dell’attività professionale svolta da colui che abusa degli strumenti sonori.


E’ evidente, alla stregua delle esaminate risultanze, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato ascritto in particolare, sotto it profilo soggettivo, va rilevata la pervicacia degli imputati nel protrarre la condotta antigiuridica per cosi lungo tempo ed anche dopo l'instaurazione del presente processo, nonostante i tentativi, perpetrati anche dall'amministratrice del condominio, di addivenire ad una soluzione conciliativa (non solo il XXX ma anche il teste XXX hanno riferito che una riunione condominiale sul punto era terminata con l'affermazione del XXX che avrebbero "seguitato a fare quello che hanno fatto sempre”).


Quanto all’ascrivibilità delle condotte contestate, le immissioni sonore provengono certamente dall'abitazione di cui e titolate XXX, mentre, secondo quanta emerso, è l'altro imputato XXX a fare uso del pianoforte (dapprima come studente di conservatorio e, successivamente, quale concertista): entrambi sono da ritenere responsabili del reato di cui all'art. 659 c.p. ascritto, il primo per aver consentito che nel proprio appartamento fosse esercitato l'uso dello strumento con modalità tali da comportare grave disturbo, il secondo come soggetto che ha direttamente prodotto le immissioni a livelli acustici e con modalità temporali non tollerabili.


Va pertanto dichiarata la penale responsabilità di entrambi i prevenuti in ordine al reato contestato.


Pena equa, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p., e concesse, in considerazione della incensuratezza degli imputati, le attenuanti generiche, stimasi quella di mesi 2 di arresto (cosi ridotta, ex art. 62 bis c.p., la pena base di mesi 3 di arresto).
Consegue di diritto la condanna degli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali.


Va altresì pronunciata condanna degli imputati al risarcimento, in favore della costituita parte civile, del danno incontestabilmente cagionato, a seguito e per effetto della prolungata condotta posta in essere: sulla sussistenza di tale danno, è pacifico che un rumore di elevata intensità può comportare alterazione dell'equilibrio psico¬fisico e, nella specie, è inconfutabilmente emerso che il sistematico disturbo arrecato dall'abuso del pianoforte abbia inciso negativamente non solo sulla salute, intesa, in senso lato, al di là di singole manifestazioni patologiche, come benessere psico-fisico, quanta sulla qualità della vita della parte civile e della sua famiglia.


Tale danno può essere equitativamente liquidato, tenuto conto delle conseguenze psicologiche e di vita prodotte per cosi lungo tempo e in misura sistematica, senza soluzione di continuità, con lesione di bene fondamentali (si pensi al bene della tranquillità da godere all'interno della propria casa, al recupero delle energie psicofisiche così necessario nei momenti di pause lavorative, come i giorni festivi, o agli indispensabili momenti di rilassamento e dialogo della vita di una famiglia, cosi incessantemente disturbati delle immissioni sonore in oggetto, eccedenti la normale tollerabilità) nella misura di € 20.000,00.


Gli imputati vanno altresì condannati, in solido, a mente del disposto dell'art. 541 c.p.p., al rimborso delle spese sostenute dalla costituita parte civile, che si reputa liquidare nella misura di cui al dispositivo.


Sussistono, alla stregua del certificato penale degli imputati, i presupposti legali per la concessione, ad entrambi, del beneficio di cui all'art.163 c.p. ma si ritiene di subordinare tale sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidate a titolo di risarcimento del danno, entro il termine fissato in dispositivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 165 c.p..


P.Q M.


Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.;


DICHIARA


XXX e XXX colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti di cui all'art 62 bis c.p., li condanna alla pena di mesi 2 di arreso ciascuno, oltre al pagamento, in solido, delle spese processuali.


Visto l’art. 538 c.p.p., condanna XXX e XXX, in solido, al risarcimento, in favore della costituita parte civile, del danni da questa patiti equitativamente liquidati nella complessiva somma di € 20.000,00, nonchè al pagamento delle spese della parte civile sostenute, liquidate nella complessiva somma di € 2.863,93, oltre IVA e c.p.a..


Visti gli artt.163 e 165 c.p., concede agli imputati la sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno entro giorni 60.


Visto l’art. 544 c.p.p., indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Gaeta, 20.12.2006


II Giudice
R.Brancaccio


 


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