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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 Marzo 2008 (Ud. 14 dicembre 2007), sentenza n.
1016
RIFIUTI - Albo Nazionale delle Imprese di gestione rifiuti - Prestazione
delle garanzie finanziarie - Termine decadenziale ex D.M. 23 aprile 1999 -
Disciplina previgente. Il comma 3 dell’art. 2 del D.M. 8 ottobre 1996,
secondo il quale “l’efficacia dell’iscrizione all’Albo decorre dalla data del
provvedimento di accettazione della garanzia finanziaria”, è stato soppresso
solo con il decreto 23 aprile 1999 (art. 1, punto 1); la norma doveva pertanto
ritenersi ancora in vigore pur dopo l’emanazione del D.M. Ambiente 28.4.1998 n.
406, che diversamente dalla precedente disciplina, ha introdotto un termine
decadenziale dalla iscrizione all’Albo, entro il quale deve essere prestata la
garanzia finanziaria richiesta. (Fattispecie relativa alla trasmissione, oltre i
termini di cui al D.M. 406/1998, ma prima della pubblicazione del D.M. 23 aprile
1999, di una polizza con decorrenza del 10 marzo 1999 - termine ultimo, ex art.
23, 3° comma, dei novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del 1998). Pres. Varrone, Est. Romeo - P.G. (avv.ti Vantaggiato e
Bonsegna) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato)
- (Annulla T.A.R. Puglia, Lecce, n. 5318/2001). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI -
11/03/2008 (Ud. 14/12/2007), sentenza n. 1016
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1016/08
Reg.Dec.
N. 3236 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Piccolo Giorgio, rappresentato e
difeso dagli avv. ti Angelo Vantaggiato e Giuseppe Bonsegna, ed elettivamente
domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Cosimo Pennetta, viale Pola n.
29,
contro
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del
Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
e nei confronti
dell’Albo Nazionale Imprese Gestione Rifiuti – Regione Puglia, non costituito,
per l'annullamento
della sentenza n. 5318/2001 del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, sez. II di Lecce, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2007, relatore il Consigliere Giuseppe
Romeo, udito l’avvocato dello Stato Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il TAR Lecce, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso dell’istante,
esercente l’attività di autospurgatore in Gallipoli nell’ambito della categoria
III, classe D, e già iscritto nel 1997 all’Albo Nazionale delle Imprese di
gestione rifiuti, avverso il provvedimento del Presidente della Sezione
regionale della Puglia dell’Albo, con il quale è stato decretato di non
accettare le garanzie finanziarie prestate (in ritardo rispetto al termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del
28.4.1998 n. 406,) e di prendere atto della decadenza dalla iscrizione al
predetto atto.
Il TAR richiama l’art. 23, terzo comma del D. M. 28.4.1998 n. 406, che impone
alle “imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all’Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento di rifiuti che non hanno ancora provveduto a
presentare le garanzie finanziarie ai sensi del D. M. 8 ottobre 1996 del
Ministro dell’Ambiente” di “provvedere a pena di decadenza dall’iscrizione,
entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto”. Diversamente, quindi, dalla precedente disciplina che non prevedeva
alcuna decadenza in caso di mancata presentazione delle garanzie fideiussorie
alla Amministrazione, ma faceva solo decorrere l’efficacia della iscrizione
all’Albo dalla data di accettazione della garanzia finanziaria, la nuova prevede
termini di decadenza dalla iscrizione all’Albo, entro i quali inderogabilmente
deve essere prestata la garanzia finanziaria. Per questo, l’istante che ha
prestato garanzia con polizza del 19 marzo 1999, sia pure con decorrenza dal 10
marzo 1999 (termine ultimo dei novanta giorni a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto del 1998), è stato legittimamente dichiarato decaduto.
2. Questa conclusione è stata avversata dal ricorrente, il quale richiama la
circostanza che comunque la garanzia richiesta, la cui polizza è stata trasmessa
in ritardo rispetto al termine previsto, aveva la decorrenza del 10.3.1999
indicata dal D. M. del 1998, e che la precedente disciplina è stata
espressamente abrogata solo con un nuovo decreto del 23 aprile 1999 (art. 1,
punto 1).
3. Resiste l’Amministrazione, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, la
quale è stata sospesa da questa Sezione con ordinanza cautelare del 21 maggio
2002.
4. Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 14 dicembre 2007, è
fondato.
Non vi è alcun dubbio sulla correttezza della interpretazione della normativa di
riferimento da parte del TAR, cioè dell’art. 23, comma terzo del D.M. Ambiente
28.4.1998 n. 406, che, diversamente dalla precedente disciplina, introduce un
termine decadenziale dalla iscrizione all’Albo in questione, entro il quale deve
essere prestata la garanzia finanziaria richiesta.
Solo che nella specie l’interessato ha assolto all’obbligo della prestazione
della citata garanzia a copertura dei rischi connessi alla gestione
dell’impresa. La polizza, trasmessa in ritardo rispetto al termine indicato, ha
però la decorrenza del 10 marzo 1999 previsto dal D. M. Ambiente del 1998, e
questo dimostra la volontà di adempiere al dettato della nuova disciplina, che,
sebbene diversa sul punto dalla precedente, non ha espressamente fatto venir
meno l’efficacia di quest’ultima.
È solo con il decreto del 23 aprile 1999 (art. 1, punto1) che è stato
“soppresso” il comma 3 dell’art. 2 del D. M. 8 ottobre 1996, secondo il quale
“l’efficacia dell’iscrizione all’Albo decorre dalla data del provvedimento di
accettazione della garanzia finanziaria”, per cui, al momento della prestazione
di tale garanzia da parte dell’appellante, questa normativa (si ripete,
soppressa il 23 aprile 1999) si può considerare ancora in vigore, con la
conseguenza che il rigore formale, con il quale è stata interpretata la nuova
normativa, deve essere attenuato.
L’appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va
dichiarato fondato il ricorso di primo grado.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello
in epigrafe. Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei
Signori:
Claudio Varrone Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere est.
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Francesco Caringella Consigliere
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
Segretario
GIUSEPPE ROMEO
STEFANIA MARTINES
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 11.03.2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
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