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CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 Marzo 2008 (Ud. 14 dicembre 2007), sentenza n. 1016



RIFIUTI - Albo Nazionale delle Imprese di gestione rifiuti - Prestazione delle garanzie finanziarie - Termine decadenziale ex D.M. 23 aprile 1999 - Disciplina previgente. Il comma 3 dell’art. 2 del D.M. 8 ottobre 1996, secondo il quale “l’efficacia dell’iscrizione all’Albo decorre dalla data del provvedimento di accettazione della garanzia finanziaria”, è stato soppresso solo con il decreto 23 aprile 1999 (art. 1, punto 1); la norma doveva pertanto ritenersi ancora in vigore pur dopo l’emanazione del D.M. Ambiente 28.4.1998 n. 406, che diversamente dalla precedente disciplina, ha introdotto un termine decadenziale dalla iscrizione all’Albo, entro il quale deve essere prestata la garanzia finanziaria richiesta. (Fattispecie relativa alla trasmissione, oltre i termini di cui al D.M. 406/1998, ma prima della pubblicazione del D.M. 23 aprile 1999, di una polizza con decorrenza del 10 marzo 1999 - termine ultimo, ex art. 23, 3° comma, dei novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del 1998). Pres. Varrone, Est. Romeo - P.G. (avv.ti Vantaggiato e Bonsegna) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) - (Annulla T.A.R. Puglia, Lecce, n. 5318/2001). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11/03/2008 (Ud. 14/12/2007), sentenza n. 1016


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.1016/08
Reg.Dec.
N. 3236 Reg.Ric.
ANNO 2002


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello proposto da Piccolo Giorgio, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angelo Vantaggiato e Giuseppe Bonsegna, ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Cosimo Pennetta, viale Pola n. 29,
contro
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
e nei confronti
dell’Albo Nazionale Imprese Gestione Rifiuti – Regione Puglia, non costituito,
per l'annullamento
della sentenza n. 5318/2001 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. II di Lecce, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2007, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, udito l’avvocato dello Stato Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Il TAR Lecce, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso dell’istante, esercente l’attività di autospurgatore in Gallipoli nell’ambito della categoria III, classe D, e già iscritto nel 1997 all’Albo Nazionale delle Imprese di gestione rifiuti, avverso il provvedimento del Presidente della Sezione regionale della Puglia dell’Albo, con il quale è stato decretato di non accettare le garanzie finanziarie prestate (in ritardo rispetto al termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28.4.1998 n. 406,) e di prendere atto della decadenza dalla iscrizione al predetto atto.


Il TAR richiama l’art. 23, terzo comma del D. M. 28.4.1998 n. 406, che impone alle “imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti che non hanno ancora provveduto a presentare le garanzie finanziarie ai sensi del D. M. 8 ottobre 1996 del Ministro dell’Ambiente” di “provvedere a pena di decadenza dall’iscrizione, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Diversamente, quindi, dalla precedente disciplina che non prevedeva alcuna decadenza in caso di mancata presentazione delle garanzie fideiussorie alla Amministrazione, ma faceva solo decorrere l’efficacia della iscrizione all’Albo dalla data di accettazione della garanzia finanziaria, la nuova prevede termini di decadenza dalla iscrizione all’Albo, entro i quali inderogabilmente deve essere prestata la garanzia finanziaria. Per questo, l’istante che ha prestato garanzia con polizza del 19 marzo 1999, sia pure con decorrenza dal 10 marzo 1999 (termine ultimo dei novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del 1998), è stato legittimamente dichiarato decaduto.


2. Questa conclusione è stata avversata dal ricorrente, il quale richiama la circostanza che comunque la garanzia richiesta, la cui polizza è stata trasmessa in ritardo rispetto al termine previsto, aveva la decorrenza del 10.3.1999 indicata dal D. M. del 1998, e che la precedente disciplina è stata espressamente abrogata solo con un nuovo decreto del 23 aprile 1999 (art. 1, punto 1).


3. Resiste l’Amministrazione, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, la quale è stata sospesa da questa Sezione con ordinanza cautelare del 21 maggio 2002.


4. Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 14 dicembre 2007, è fondato.


Non vi è alcun dubbio sulla correttezza della interpretazione della normativa di riferimento da parte del TAR, cioè dell’art. 23, comma terzo del D.M. Ambiente 28.4.1998 n. 406, che, diversamente dalla precedente disciplina, introduce un termine decadenziale dalla iscrizione all’Albo in questione, entro il quale deve essere prestata la garanzia finanziaria richiesta.


Solo che nella specie l’interessato ha assolto all’obbligo della prestazione della citata garanzia a copertura dei rischi connessi alla gestione dell’impresa. La polizza, trasmessa in ritardo rispetto al termine indicato, ha però la decorrenza del 10 marzo 1999 previsto dal D. M. Ambiente del 1998, e questo dimostra la volontà di adempiere al dettato della nuova disciplina, che, sebbene diversa sul punto dalla precedente, non ha espressamente fatto venir meno l’efficacia di quest’ultima.


È solo con il decreto del 23 aprile 1999 (art. 1, punto1) che è stato “soppresso” il comma 3 dell’art. 2 del D. M. 8 ottobre 1996, secondo il quale “l’efficacia dell’iscrizione all’Albo decorre dalla data del provvedimento di accettazione della garanzia finanziaria”, per cui, al momento della prestazione di tale garanzia da parte dell’appellante, questa normativa (si ripete, soppressa il 23 aprile 1999) si può considerare ancora in vigore, con la conseguenza che il rigore formale, con il quale è stata interpretata la nuova normativa, deve essere attenuato.


L’appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato fondato il ricorso di primo grado.


Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe. Compensa le spese.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere est.
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Francesco Caringella Consigliere


Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere                                                      Segretario
GIUSEPPE ROMEO                                        STEFANIA MARTINES

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 11.03.2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA



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