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CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 13 Marzo 2008 (Ud. 11/01/2008), sentenza n. 1095
URBANISTICA ED EDILIZIA - Fascia di rispetto stradale - Vincolo di
inedificabilità - Natura - Subordinazione a scadenza temporale - Esclusione.
Il vincolo di inedificabilità relativo alla “fascia di rispetto stradale” non ha
natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una
generalità di beni e di soggetti ed ha una funzione di salvaguardia della
circolazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure
espropriative; esso quindi non è soggetto a scadenze temporali. Pres. f.f.
Saltelli, Est. De Felice - C.V.e altro (avv.ti Pellegrino e Di Cagno) c. Comune
di Bisceglie (avv. Ingravalle) - (Conferma T.A.R. Puglia, Bari, n. 1625/2004).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 13 marzo 2008 (Ud. 11 gennaio 2008), sentenza
n. 1095
URBANISTICA ED EDILIZIA - Adozione del P.R.G. - Sindacato di legittimità -
Limiti. Le scelte effettuate dall’amministrazione all’atto di adozione del
piano regolatore generale costituiscono apprezzamenti di merito sottratti come
tali al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di
fatto o abnorme illogicità (in tal senso, ex plurimis, Consiglio Stato, IV,
6.2.2004, n.664). Pres. f.f. Saltelli, Est. De Felice - C.V.e altro (avv.ti
Pellegrino e Di Cagno) c. Comune di Bisceglie (avv. Ingravalle) - (Conferma
T.A.R. Puglia, Bari, n. 1625/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 13 marzo
2008 (Ud. 11 gennaio 2008), sentenza n. 1095
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1095/2008
Reg. Dec.
N. 8272 Reg. Ric.
Anno 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D E C I S I O N E
Sul ricorso r.g.n.8272/2004 proposto in appello da Cucinella Vincenzo e
Monterisi Giulia, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Pellegrino e
dall’avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso il primo in Roma, al
Corso Rinascimento 11;
contro
Comune di Bisceglie, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv.
Massimo Ingravalle, con domicilio eletto in Roma, al Viale Giulio Cesare 71,
presso lo studio Nanna;
per l’annullamento
della sentenza n.1625/2004, depositata in data 25.3.2004, con la quale il TAR
Puglia, Bari Sez. III, ha respinto il ricorso proposto avverso gli atti della
procedura concernente i lavori di allargamento della strada litoranea “U.
Paternostro”;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Bisceglie;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto il Dispositivo di sentenza n. 11 del 16/01/2008;
Relatore alla udienza pubblica dell’11 gennaio 2008 il Consigliere Sergio De
Felice;
Uditi per le parti gli avvocati Pellegrino Gianluigi su delega dell’avv.
Giovanni Pellegrino e Ingravalle;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
gli attuali appellanti agivano per l’annullamento della nota del Dirigente del
comune di Risceglie recante comunicazione di intervenuta approvazione con
delibera di G.M. 2.8.2002 del progetto dei lavori di consolidamento della
litoranea di ponente- 2° e 3° intervento, con contestuale dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e avvio della procedura
espropriativa relativamente ai suoli interessati, con conseguente risarcimento
dei danni; con motivi aggiunti impugnavano, poi, la delibera consiliare n.16 del
22.1.2003 recante rigetto delle osservazioni in merito al progetto definitivo,
nella parte in cui prevede un allargamento stradale con conseguente
espropriazione di suoli di proprietà dei ricorrenti, la relazione 13.1.2003,
costituente parte integrante della delibera consiliare 16/2003, e la delibera di
CC n.367 del 5.5.88; con altri motivi aggiunti veniva altresì impugnato il
decreto dell’11.9.2003 a firma del Dirigente Ripartizione Tecnica, con cui si
autorizza la impresa “Eliseo ing. Renato srl” ad occupare temporaneamente e in
via di urgenza, in nome e per conto del comune di Bisceglie, un suolo di
proprietà dei ricorrenti, per lavori connessi alle opere di consolidamento della
Litoranea di Ponente, nonché gli atti presupposti e connessi, quali la
determinazione dirigenziale di approvazione dei progetti esecutivi e bando di
gara, la determinazione dirigenziale di aggiudicazione dell’appalto per lavori e
l’avviso di immissione in possesso; veniva proposta conseguente domanda
risarcitoria.
I ricorrenti, in particolare, deducevano di non avere mai ricevuto notifica del
Piano Particolareggiato e che la previsione di allargamento della sede stradale
a mt. 16, contenuta nel PRG, costituente vincolo preordinato all’esproprio, era
decaduta per decorso del termine quinquennale già in epoca (1981) anteriore alla
approvazione dello stesso Piano Particolareggiato, con conseguente necessità di
adottare la procedura di variante per la reimposizione del vincolo.
Venivano proposte censure di illegittimità derivata avverso gli atti della
procedura espropriativa.
Il Tribunale adito respingeva il ricorso, ritenendo infondate le doglianze
prospettate in quella sede.
Con l’atto di appello vengono dedotte le seguenti censure.
In primo luogo, si deduce che la previsione dell’allargamento stradale era
avvenuta solo nel progetto definitivo, senza alcuna menzione nel progetto
preliminare, che prevedeva soltanto interventi concernenti il consolidamento del
costone roccioso, atti a risolvere problemi di erosione e cedimento.
Inoltre, né nella delibera di approvazione del progetto definitivo, né nella
relazione descrittiva viene esplicitata la necessità di procedere all’ulteriore
allargamento stradale o evidenziato qualche nesso con i lavori di
consolidamento.
E’ errata la sentenza nel punto in cui ha richiamato le originarie previsioni
del PRG per giustificare l’allargamento della Litoranea, che non suppliscono
alle carenze della progettazione preliminare e definitiva.
Si fa presente l’errore in cui è incorso il giudice di primo grado in quanto la
previsione di allargamento stradale è cosa diversa dalla tipizzazione a fascia
di rispetto stradale.
Si lamenta in sostanza che è stato reiterato un vincolo ormai scaduto senza
seguire la strada obbligata della variante urbanistica di cui all’art. 16 della
l.r. 13/2001 per realizzare l’allargamento della sede stradale; si lamenta
pertanto la illegittimità dell’operato dell’amministrazione, anche alla luce
della sentenza del giudice delle leggi n.148/2003.
Si lamenta la illogicità della scelta, in quanto non verrà comunque risolto il
problema della scorrevolezza del traffico.
Si agisce per il conseguente risarcimento dei danni patiti, in quanto è stato -
a seguito della espropriazione - significativamente ridotto il pregiato giardino
di pertinenza della villa, con quantificazione, risultante da una perizia
giurata di parte, in duecentomila euro.
Si è costituito il comune di Bisceglie chiedendo il rigetto dell’appello perché
infondato.
Parte appellante ha depositato ulteriore memoria in data 4 gennaio 2008; il
comune appellato ha depositato ulteriore memoria in data 5 gennaio 2008.
Alla udienza pubblica dell’11 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1.Deve in primo luogo evidenziarsi che parte appellante, con la memoria
depositata tardivamente, in data 4 gennaio 2008, ha chiesto una ingiustificata
integrazione del contraddittorio avverso il soggetto aggiudicatario dei lavori
in questione.
A parte la evidente tardività del deposito della memoria, il Collegio non
ritiene che nella specie sussistano le rappresentate esigenze, tanto più che è
contestata la legittimità dei soli provvedimenti emessi dall’amministrazione
comunale.
2.Con il primo motivo di appello si lamenta che il comune “avrebbe inserito la
previsione dell’allargamento stradale solo nel progetto definitivo senza che la
stessa fosse contemplata nel progetto preliminare..”.
L’assunto non è fondato.
A parte la considerazione che parte appellante fa riferimento dapprima alle
omissioni relative al progetto preliminare e poi a quelle relative al progetto
definitivo (si vedano le pagine 14 e 15 dell’atto di appello, nelle quali prima
si lamenta il mancato inserimento nel progetto preliminare e poi anche nel
progetto definitivo), già il primo giudice ha osservato come anche nei motivi
aggiunti il ricorrente di primo grado abbia riconosciuto la esistenza di una
previsione di P.R.G. relativa all’allargamento a metri 16 della litoranea di
Paternostro.
Tale allargamento è desumibile dalle Norme Tecniche di Attuazione allegate al
Piano Particolareggiato della zona turistica “Salsello” nelle quali era già
prevista la realizzazione di una sede viaria di metri 16 di larghezza, di cui
metri 4 adibiti a zona pedonale.
L’allargamento della Litoranea era già rientrante nelle scelte urbanistiche
della amministrazione comunale e gli interventi approvati con le delibere
oggetto di impugnazione in prime cure non sono incoerenti né con le precedenti
scelte urbanistiche né con quegli obiettivi di consolidamento ai quali erano
finalizzati i menzionati finanziamenti regionali.
2.Con riguardo alla questione relativa alla mancata notifica del Piano
particolareggiato, la medesima parte appellante non ne fa derivare un motivo di
impugnazione, ma ne trae soltanto conseguenze relativamente alla tempestività
della impugnazione; sicchè, per esplicita ammissione, a rigore, neanche si
tratta di un mezzo di impugnazione.
Gli appellanti evocano il principio secondo cui “la mancata notifica di un piano
particolareggiato ai soggetti direttamente interessati non si connota quale
vizio dello strumento urbanistico”, per farne derivare la tempestività del
ricorso (“per evidenziarne la perdurante possibilità di impugnativa da parte
degli eventuali interessati”, testualmente parte appellante a pagina 16
dell’atto di appello).
3.Con altro motivo di appello viene dedotta la illegittimità della procedura
“espropriativa” essendosi reiterato e posto in esecuzione un vincolo oramai
decaduto, senza seguire la procedura della variante urbanistica, creando una
previsione vincolistica priva di efficacia e violando i principi del giudice
delle leggi.
L’assunto non è fondato.
In ordine alla natura del vincolo insistente sull’area interessata, non può che
ribadirsi che la decadenza vale soltanto per i vincoli finalizzati alla
espropriazione, oppure che comportano la preclusione completa della attività
edificatoria, e non invece per quei vincoli che costituiscono espressione della
attività pianificatoria della pubblica amministrazione e che hanno il solo
effetto di imporre alla proprietà l’obbligo di conformarsi alla destinazione
impressa al suolo.
Il vincolo di inedificabilità relativo alla “fascia di rispetto stradale”, come
nella specie, non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto
riguarda una generalità di beni e di soggetti ed ha una funzione di salvaguardia
della circolazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure
espropriative; esso quindi non è soggetto a scadenze temporali.
4.E’ altresì infondato il motivo che mira a contestare la logicità e razionalità
delle scelte dell’amministrazione, con riguardo agli effetti di
decongestionamento sul traffico, sui parcheggi, sulla larghezza della strada e
altro.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza amministrativa che le
scelte effettuate dall’amministrazione all’atto di adozione del piano regolatore
generale costituiscono apprezzamenti di merito sottratti come tali al sindacato
di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnorme
illogicità (in tal senso, ex plurimis, Consiglio Stato, IV, 6.2.2004,
n.664).
5.Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente
pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2008, con
l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli Presidente f.f.
Salvatore Cacace Consigliere
Sergio De Felice Consigliere, estensore
Eugenio Mele Consigliere
Vito Carella Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE F.F.
Sergio De Felice
Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
Depositata in Segreteria
Il 13/03/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Testa
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