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CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 19/02/2008) Decisione n. 1546



URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Rimozione dei vizi - Compatibilità con il regime edilizio - Rispetto della sentenza di annullamento del titolo originario - Art. 38 d.P.R. n.380/2001. Nelle ipotesi in cui sia possibile, eliminare la violazione riscontrata dal giudice, per mezzo di un nuovo intervento che restituisca all’opera piena compatibilità con il regime edilizio inizialmente inosservato, il Comune deve astenersi dal provvedere, comunque, alla repressione dell’abuso e deve, al contrario, consentire la conformazione dei lavori ai parametri costruttivi giudicati violati (come, peraltro, chiarito dal primo comma dell’art. 38 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, là dove assegna priorità - rispetto all’adozione di atti repressivi - alla rimozione dei vizi). Pres. Vacirca - Est. Deodato - Società SOL & CO s.r.l. (avv. Mantero) c. Comune di Rimini (avv. Fontemaggi) ed altro (conferma T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.647/2006 in data 26/05/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 19/02/2008) Decisione n. 1546

URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Verifica dell’ottemperanza al giudicato di annullamento - Rimozione della violazione - Riconduzione a legalità dell’intervento edilizio. Ai fini della verifica dell’ottemperanza al giudicato di annullamento, il fatto che la violazione venga rimossa per effetto di un intervento dell’amministrazione, ovvero in virtù di un’iniziativa del privato (purchè, ovviamente, assentita dal Comune), dovendosi, in definitiva, controllare il solo risultato della riconduzione a legalità dell’intervento edilizio e, quindi, della eliminazione del profilo di difformità (dalla disciplina costruttiva) identificato quale vizio di legittimità nella sentenza di annullamento del titolo. Pres. Vacirca - Est. Deodato - Società SOL & CO s.r.l. (avv. Mantero) c. Comune di Rimini (avv. Fontemaggi) ed altro (conferma T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.647/2006 in data 26/05/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 19/02/2008) Decisione n. 1546

URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Rimozione dei vizi - Iniziativa privata - Sentenza di annullamento del titolo originario - Art. 38 D.P.R. n.380/2001.
A fronte, di un’iniziativa privata diretta ad eliminare l’elemento di contrasto dell’intervento (illegittimamente) assentito con la disciplina edilizia di riferimento, l’amministrazione comunale non è tenuta, ad impedire i lavori e ad assumere provvedimenti sanzionatori, dovendo, al contrario, proprio in attuazione del giudicato ed in coerenza con il canone di azione dettato dall’art.38 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, assicurare l’adeguamento della situazione di fatto alla disciplina edilizia ritenuta violata, nel chè si risolve, a ben vedere, l’effetto conformativo (cfr. Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2005, n.691), e garantire, in tal modo, l’integrale rispetto della sentenza di annullamento del titolo originario. Pres. Vacirca - Est. Deodato - Società SOL & CO s.r.l. (avv. Mantero) c. Comune di Rimini (avv. Fontemaggi) ed altro (conferma T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.647/2006 in data 26/05/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 19/02/2008) Decisione n. 1546

URBANISTICA E EDILIZIA - Violazione delle distanze da una parete finestrata - Preoccupazioni per la trasformazione in luci delle vedute - Rimozione dei vizi - Carattere elusivo - Esclusione. Non può dedursi su censure e allegazioni del tutto generiche, prive di adeguato supporto probatorio o, comunque, su preoccupazioni indirizzate ad iniziative eventuali, remote e, allo stato, non pronosticabili con un sufficiente grado di certezza, che di fatto la trasformazione delle finestre in luci si rivela fittizia e strumentale e che queste ultime, per come concretamente realizzate, possono essere agevolmente riconvertite in vedute. Pres. Vacirca - Est. Deodato - Società SOL & CO s.r.l. (avv. Mantero) c. Comune di Rimini (avv. Fontemaggi) ed altro (conferma T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.647/2006 in data 26/05/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 19/02/2008) Decisione n. 1546


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.1546/2008
Reg. Dec.
N. 6394 Reg. Ric.
Anno 2007


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 6394 dell’anno 2007 proposto dalla Società SOL & CO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Mantero ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dr. G. M. Grez in Roma, Lungotevere Flaminio n.46;
CONTRO
Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Assunta Fontemaggi ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Maria Assunta Fontemaggi in Roma, Viale Giulio Cesare n.14;
E NEI CONFRONTI DI
GI.MA. di Matteini Giampaolo & C. s.a.s., non costituita;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.647/2006 in data 26 maggio 2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Rimini;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2007, relatore il consigliere Carlo Deodato, ed uditi, gli Avv.ti Pagani su delega dell’Avv. A. Mantero e Barbantini su delega dell’Avv. M. A. Fontemaggi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO


1.- Con la decisione appellata il T.A.R. per l’Emilia Romagna ha respinto il ricorso con il quale la SOL & CO s.r.l. aveva chiesto l’ottemperanza della sentenza 22 giugno 2005 (passata in giudicato) con cui lo stesso T.A.R. aveva annullato la concessione edilizia rilasciata alla controinteressata GI.MA. di Matteini Giampaolo & C. s.a.s., giudicando non elusiva del predetto giudicato la d.i.a. (e, quindi, l’omessa attivazione dei relativi provvedimenti inibitori da parte dell’amministrazione comunale) con la quale la predetta società aveva trasformato in luci le quattro finestre (e, quindi, vedute) esistenti nel vano scala e ritenendo, anzi, che, con tale intervento, fosse stato eliminato il vizio (di violazione delle distanze dalla parete finestrata) riscontrato a carico della concessione edilizia annullata con la sentenza asseritamente ineseguita.


Avverso siffatta statuizione ha proposto appello la SOL & CO s.r.l., assumendo l’erroneità della statuizione reiettiva del ricorso per ottemperanza, insistendo nel sostenere il carattere elusivo dell’intervento realizzato dalla società controinteressata sulla base della suddetta d.i.a. ed invocando l’annullamento di quest’ultima e l’adozione delle misure idonee ad assicurare l’esecuzione del giudicato, e, in particolare, il ripristino dello stato quo ante, nonché la condanna del Comune al risarcimento dei danni.


Si è costituito il Comune di Rimini, ribadendo la conformità del proprio operato al giudicato della cui ottemperanza si discute, difendendo la correttezza della decisione appellata e domandandone la conferma.


Non si è costituita, invece, la controinteressata GI.MA. di Matteini Giampaolo & C. s.a.s.


Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


2.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va, conseguentemente, respinto.


3.- La gravata pronuncia reiettiva del ricorso di primo grado si rivela, infatti, del tutto conforme ai principi (di seguito enunciati) alla cui stregua devono essere identificati il contenuto degli effetti conformativi prodotti da una decisione di annullamento di un titolo edilizio e, quindi, i limiti e le condizioni del rimedio dell’ottemperanza attivabile avverso gli atti assunti in esecuzione del relativo giudicato.


3.1- Come già rilevato, in particolare, le parti controvertono in ordine al carattere elusivo (del giudicato di annullamento di una concessione edilizia per violazione delle distanze da una parete finestrata) dell’inerzia serbata dall’amministrazione comunale di Rimini in ordine alla d.i.a. presentata dalla GI. MA. di Matteini Giampaolo & C. s.a.s. ed avente ad oggetto la trasformazione in luci delle vedute originariamente realizzate sulla base della concessione edilizia annullata proprio per violazione della distanza minima computata dalla pertinente parete finestrata.


3.2- Così definito l’oggetto della controversia, occorre, innanzitutto, decifrare il contenuto dell’effetto conformativo derivante dal giudicato di annullamento del titolo edilizio originario, onde verificarne il rispetto da parte dell’amministrazione comunale, nella censurata attività (o, meglio, inattività) successiva, ovvero l’inosservanza.


In via generale, l’annullamento di un assenso edilizio, per il riscontrato, insanabile conflitto con il regime costruttivo di riferimento, impone all’amministrazione comunale l’adozione di provvedimenti sanzionatori a carico dell’autore dell’intervento realizzato in assenza del necessario titolo (siccome rimosso in via giurisdizionale), e, in particolare la sanzione pecuniaria e la restituzione in pristino (art.38 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380).


Nelle ipotesi in cui sia possibile, tuttavia, eliminare la violazione riscontrata dal giudice, per mezzo di un nuovo intervento che restituisca all’opera piena compatibilità con il regime edilizio inizialmente inosservato, il Comune deve astenersi dal provvedere, comunque, alla repressione dell’abuso e deve, al contrario, consentire la conformazione dei lavori ai parametri costruttivi giudicati violati (come, peraltro, chiarito dal primo comma dell’art. 38 d.P.R. cit., là dove assegna priorità - rispetto all’adozione di atti repressivi - alla rimozione dei vizi).


Resta, peraltro, irrilevante, ai fini della verifica dell’ottemperanza al giudicato di annullamento, il fatto che la violazione venga rimossa per effetto di un intervento dell’amministrazione, ovvero in virtù di un’iniziativa del privato (purchè, ovviamente, assentita dal Comune), dovendosi, in definitiva, controllare il solo risultato della riconduzione a legalità dell’intervento edilizio e, quindi, della eliminazione del profilo di difformità (dalla disciplina costruttiva) identificato quale vizio di legittimità nella sentenza di annullamento del titolo.


3.3- A fronte, dunque, di un’iniziativa privata diretta ad eliminare l’elemento di contrasto dell’intervento (illegittimamente) assentito con la disciplina edilizia di riferimento, l’amministrazione comunale non è tenuta, come sostiene infondatamente la società appellante, ad impedire i lavori e ad assumere provvedimenti sanzionatori, dovendo, al contrario, proprio in attuazione del giudicato ed in coerenza con il canone di azione dettato dall’art.38 d.P.R. cit., assicurare l’adeguamento della situazione di fatto alla disciplina edilizia ritenuta violata, nel chè si risolve, a ben vedere, l’effetto conformativo (cfr. Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2005, n.691), e garantire, in tal modo, l’integrale rispetto della sentenza di annullamento del titolo originario.


3.4- Né vale, ancora, dedurre, come si legge nel secondo motivo di ricorso, che la trasformazione delle finestre in luci si rivela fittizia e strumentale e che queste ultime, per come concretamente realizzate, possono essere agevolmente riconvertite in vedute, atteso che la censura si fonda su allegazioni del tutto generiche, prive di adeguato supporto probatorio o, comunque, su preoccupazioni indirizzate ad iniziative eventuali, remote e, allo stato, non pronosticabili con un sufficiente grado di certezza.


3.5- La d.i.a. presentata dalla GI. MA. di Matteini Giampaolo & C. s.a.s. e l’omessa adozione, da parte del Comune, di provvedimenti inibitori, in definitiva, non solo non risultano elusive del giudicato della cui ottemperanza si discute, ma si rivelano, al contrario, idonee a garantire l’osservanza dei pertinenti effetti conformativi (per come sopra identificati).


4.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, la reiezione dell’appello e la conferma della decisione impugnata.


5.- Sussistono, nondimeno, ragioni di equità per disporre la compensazione per intero delle spese processuali.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa le spese di giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 febbraio 2008, con l'intervento dei signori:
GIOVANNI VACIRCA - Presidente
COSTANTINO SALVATORE - Consigliere
LUIGI MARUOTTI - Consigliere
ANNA LEONI - Consigliere
CARLO DEODATO - Consigliere Estensore


L’ESTENSORE                         IL PRESIDENTE
Carlo Deodato                           Giovanni Vacirca

IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci


 


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