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CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 19/02/2008) Decisione n. 1546
URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Rimozione dei vizi - Compatibilità con
il regime edilizio - Rispetto della sentenza di annullamento del titolo
originario - Art. 38 d.P.R. n.380/2001. Nelle ipotesi in cui sia possibile,
eliminare la violazione riscontrata dal giudice, per mezzo di un nuovo
intervento che restituisca all’opera piena compatibilità con il regime edilizio
inizialmente inosservato, il Comune deve astenersi dal provvedere, comunque,
alla repressione dell’abuso e deve, al contrario, consentire la conformazione
dei lavori ai parametri costruttivi giudicati violati (come, peraltro, chiarito
dal primo comma dell’art. 38 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, là dove assegna
priorità - rispetto all’adozione di atti repressivi - alla rimozione dei vizi).
Pres. Vacirca - Est. Deodato - Società SOL & CO s.r.l. (avv. Mantero) c. Comune
di Rimini (avv. Fontemaggi) ed altro (conferma T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede
di Bologna, sez. II, n.647/2006 in data 26/05/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV,
10/04/2008 (Ud. 19/02/2008) Decisione n. 1546
URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Verifica dell’ottemperanza al
giudicato di annullamento - Rimozione della violazione - Riconduzione a legalità
dell’intervento edilizio. Ai fini della verifica dell’ottemperanza al giudicato
di annullamento, il fatto che la violazione venga rimossa per effetto di un
intervento dell’amministrazione, ovvero in virtù di un’iniziativa del privato (purchè,
ovviamente, assentita dal Comune), dovendosi, in definitiva, controllare il solo
risultato della riconduzione a legalità dell’intervento edilizio e, quindi,
della eliminazione del profilo di difformità (dalla disciplina costruttiva)
identificato quale vizio di legittimità nella sentenza di annullamento del
titolo. Pres. Vacirca - Est. Deodato - Società SOL & CO s.r.l. (avv. Mantero) c.
Comune di Rimini (avv. Fontemaggi) ed altro (conferma T.A.R. per l’Emilia
Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.647/2006 in data 26/05/2006). CONSIGLIO DI
STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 19/02/2008) Decisione n. 1546
URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Rimozione dei vizi - Iniziativa
privata - Sentenza di annullamento del titolo originario - Art. 38 D.P.R.
n.380/2001. A fronte, di un’iniziativa privata diretta ad eliminare l’elemento
di contrasto dell’intervento (illegittimamente) assentito con la disciplina
edilizia di riferimento, l’amministrazione comunale non è tenuta, ad impedire i
lavori e ad assumere provvedimenti sanzionatori, dovendo, al contrario, proprio
in attuazione del giudicato ed in coerenza con il canone di azione dettato
dall’art.38 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, assicurare l’adeguamento della
situazione di fatto alla disciplina edilizia ritenuta violata, nel chè si
risolve, a ben vedere, l’effetto conformativo (cfr. Cons. St., sez. IV, 28
febbraio 2005, n.691), e garantire, in tal modo, l’integrale rispetto della
sentenza di annullamento del titolo originario. Pres. Vacirca - Est. Deodato -
Società SOL & CO s.r.l. (avv. Mantero) c. Comune di Rimini (avv. Fontemaggi) ed
altro (conferma T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II,
n.647/2006 in data 26/05/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud.
19/02/2008) Decisione n. 1546
URBANISTICA E EDILIZIA - Violazione delle distanze da una parete finestrata -
Preoccupazioni per la trasformazione in luci delle vedute - Rimozione dei vizi -
Carattere elusivo - Esclusione. Non può dedursi su censure e allegazioni del
tutto generiche, prive di adeguato supporto probatorio o, comunque, su
preoccupazioni indirizzate ad iniziative eventuali, remote e, allo stato, non
pronosticabili con un sufficiente grado di certezza, che di fatto la
trasformazione delle finestre in luci si rivela fittizia e strumentale e che
queste ultime, per come concretamente realizzate, possono essere agevolmente
riconvertite in vedute. Pres. Vacirca - Est. Deodato - Società SOL & CO s.r.l.
(avv. Mantero) c. Comune di Rimini (avv. Fontemaggi) ed altro (conferma T.A.R.
per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.647/2006 in data 26/05/2006).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 19/02/2008) Decisione n. 1546
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1546/2008
Reg. Dec.
N. 6394 Reg. Ric.
Anno 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 6394 dell’anno 2007 proposto
dalla Società SOL & CO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Mantero ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del dr. G. M. Grez in Roma, Lungotevere Flaminio n.46;
CONTRO
Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Maria Assunta Fontemaggi ed elettivamente domiciliato presso l’Avv.
Maria Assunta Fontemaggi in Roma, Viale Giulio Cesare n.14;
E NEI CONFRONTI DI
GI.MA. di Matteini Giampaolo & C. s.a.s., non costituita;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II,
n.647/2006 in data 26 maggio 2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di
Rimini;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2007, relatore il consigliere Carlo
Deodato, ed uditi, gli Avv.ti Pagani su delega dell’Avv. A. Mantero e Barbantini
su delega dell’Avv. M. A. Fontemaggi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.- Con la decisione appellata il T.A.R. per l’Emilia Romagna ha respinto il
ricorso con il quale la SOL & CO s.r.l. aveva chiesto l’ottemperanza della
sentenza 22 giugno 2005 (passata in giudicato) con cui lo stesso T.A.R. aveva
annullato la concessione edilizia rilasciata alla controinteressata GI.MA. di
Matteini Giampaolo & C. s.a.s., giudicando non elusiva del predetto giudicato la
d.i.a. (e, quindi, l’omessa attivazione dei relativi provvedimenti inibitori da
parte dell’amministrazione comunale) con la quale la predetta società aveva
trasformato in luci le quattro finestre (e, quindi, vedute) esistenti nel vano
scala e ritenendo, anzi, che, con tale intervento, fosse stato eliminato il
vizio (di violazione delle distanze dalla parete finestrata) riscontrato a
carico della concessione edilizia annullata con la sentenza asseritamente
ineseguita.
Avverso siffatta statuizione ha proposto appello la SOL & CO s.r.l., assumendo
l’erroneità della statuizione reiettiva del ricorso per ottemperanza, insistendo
nel sostenere il carattere elusivo dell’intervento realizzato dalla società
controinteressata sulla base della suddetta d.i.a. ed invocando l’annullamento
di quest’ultima e l’adozione delle misure idonee ad assicurare l’esecuzione del
giudicato, e, in particolare, il ripristino dello stato quo ante, nonché la
condanna del Comune al risarcimento dei danni.
Si è costituito il Comune di Rimini, ribadendo la conformità del proprio operato
al giudicato della cui ottemperanza si discute, difendendo la correttezza della
decisione appellata e domandandone la conferma.
Non si è costituita, invece, la controinteressata GI.MA. di Matteini Giampaolo &
C. s.a.s.
Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2008 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
2.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte,
e va, conseguentemente, respinto.
3.- La gravata pronuncia reiettiva del ricorso di primo grado si rivela,
infatti, del tutto conforme ai principi (di seguito enunciati) alla cui stregua
devono essere identificati il contenuto degli effetti conformativi prodotti da
una decisione di annullamento di un titolo edilizio e, quindi, i limiti e le
condizioni del rimedio dell’ottemperanza attivabile avverso gli atti assunti in
esecuzione del relativo giudicato.
3.1- Come già rilevato, in particolare, le parti controvertono in ordine al
carattere elusivo (del giudicato di annullamento di una concessione edilizia per
violazione delle distanze da una parete finestrata) dell’inerzia serbata
dall’amministrazione comunale di Rimini in ordine alla d.i.a. presentata dalla
GI. MA. di Matteini Giampaolo & C. s.a.s. ed avente ad oggetto la trasformazione
in luci delle vedute originariamente realizzate sulla base della concessione
edilizia annullata proprio per violazione della distanza minima computata dalla
pertinente parete finestrata.
3.2- Così definito l’oggetto della controversia, occorre, innanzitutto,
decifrare il contenuto dell’effetto conformativo derivante dal giudicato di
annullamento del titolo edilizio originario, onde verificarne il rispetto da
parte dell’amministrazione comunale, nella censurata attività (o, meglio,
inattività) successiva, ovvero l’inosservanza.
In via generale, l’annullamento di un assenso edilizio, per il riscontrato,
insanabile conflitto con il regime costruttivo di riferimento, impone
all’amministrazione comunale l’adozione di provvedimenti sanzionatori a carico
dell’autore dell’intervento realizzato in assenza del necessario titolo (siccome
rimosso in via giurisdizionale), e, in particolare la sanzione pecuniaria e la
restituzione in pristino (art.38 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380).
Nelle ipotesi in cui sia possibile, tuttavia, eliminare la violazione
riscontrata dal giudice, per mezzo di un nuovo intervento che restituisca
all’opera piena compatibilità con il regime edilizio inizialmente inosservato,
il Comune deve astenersi dal provvedere, comunque, alla repressione dell’abuso e
deve, al contrario, consentire la conformazione dei lavori ai parametri
costruttivi giudicati violati (come, peraltro, chiarito dal primo comma
dell’art. 38 d.P.R. cit., là dove assegna priorità - rispetto all’adozione di
atti repressivi - alla rimozione dei vizi).
Resta, peraltro, irrilevante, ai fini della verifica dell’ottemperanza al
giudicato di annullamento, il fatto che la violazione venga rimossa per effetto
di un intervento dell’amministrazione, ovvero in virtù di un’iniziativa del
privato (purchè, ovviamente, assentita dal Comune), dovendosi, in definitiva,
controllare il solo risultato della riconduzione a legalità dell’intervento
edilizio e, quindi, della eliminazione del profilo di difformità (dalla
disciplina costruttiva) identificato quale vizio di legittimità nella sentenza
di annullamento del titolo.
3.3- A fronte, dunque, di un’iniziativa privata diretta ad eliminare l’elemento
di contrasto dell’intervento (illegittimamente) assentito con la disciplina
edilizia di riferimento, l’amministrazione comunale non è tenuta, come sostiene
infondatamente la società appellante, ad impedire i lavori e ad assumere
provvedimenti sanzionatori, dovendo, al contrario, proprio in attuazione del
giudicato ed in coerenza con il canone di azione dettato dall’art.38 d.P.R.
cit., assicurare l’adeguamento della situazione di fatto alla disciplina
edilizia ritenuta violata, nel chè si risolve, a ben vedere, l’effetto
conformativo (cfr. Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2005, n.691), e garantire, in
tal modo, l’integrale rispetto della sentenza di annullamento del titolo
originario.
3.4- Né vale, ancora, dedurre, come si legge nel secondo motivo di ricorso, che
la trasformazione delle finestre in luci si rivela fittizia e strumentale e che
queste ultime, per come concretamente realizzate, possono essere agevolmente
riconvertite in vedute, atteso che la censura si fonda su allegazioni del tutto
generiche, prive di adeguato supporto probatorio o, comunque, su preoccupazioni
indirizzate ad iniziative eventuali, remote e, allo stato, non pronosticabili
con un sufficiente grado di certezza.
3.5- La d.i.a. presentata dalla GI. MA. di Matteini Giampaolo & C. s.a.s. e
l’omessa adozione, da parte del Comune, di provvedimenti inibitori, in
definitiva, non solo non risultano elusive del giudicato della cui ottemperanza
si discute, ma si rivelano, al contrario, idonee a garantire l’osservanza dei
pertinenti effetti conformativi (per come sopra identificati).
4.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, la reiezione
dell’appello e la conferma della decisione impugnata.
5.- Sussistono, nondimeno, ragioni di equità per disporre la compensazione per
intero delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 febbraio 2008, con
l'intervento dei signori:
GIOVANNI VACIRCA - Presidente
COSTANTINO SALVATORE - Consigliere
LUIGI MARUOTTI - Consigliere
ANNA LEONI - Consigliere
CARLO DEODATO - Consigliere Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Carlo Deodato
Giovanni Vacirca
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
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