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CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 05/02/2008), Decisione n. 1550



URBANISTICA E EDILIZIA - Ristrutturazione ed ampliamento - Nozione e differenza - Manufatto che subisce il crollo delle pareti - Qualificazione urbanistica - Fattispecie. Un manufatto che subisce il crollo delle sue pareti, (nella specie, una baracca di lamiera di circa mc 32, - di per sé non definibile come manufatto destinato ad abitazione), non può essere più considerato un “edificio esistente”, e pertanto non consente la realizzazione di edifici ex novo in base al principio della ristrutturazione edilizia, che si caratterizza per la riedificazione che comporti “la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra il vecchio e il nuovo manufatto”, ciò che per definizione va escluso quando si discuta di un ampliamento di cubatura dell’edificio. Fattispecie: divieto di realizzazione di una villetta in sostituzione della precedente baracca destinata al ricovero degli attrezzi. Pres. Trotta - Est. Maruotti - Piffer (avv.ti Tasin e Romagnoli) c. Comune di Cimone avv.ti Dalbosco e Reggio D’Aci), (conferma Tribunale Regionale per la giustizia amministrativa per la Provincia di Trento, 27 giugno 2007, n. 123). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 05/02/2008), Decisione n. 1550


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.1550/2008
Reg. Dec.
N. 9652 Reg. Ric.
Anno 2007


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 9652 del 2007, proposto dal signor Giorgio Piffer, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Tasin e Ilaria Romagnoli ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Andronico n. 24, presso lo studio dell’avvocato Ilaria Romagnoli;
contro
il Comune di Cimone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Dalbosco e Michela Reggio D’Aci, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il secondo in Viale di Villa Grazioli, n. 13;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale per la giustizia amministrativa per la Provincia di Trento, 27 giugno 2007, n. 123, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 136 del 2006;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Vista la memoria depositata dal Comune di Cimone in data 24 gennaio 2008;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla camera di consiglio udienza del 5 febbraio 2008;
Visto l’art. 21, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, come novellato con l’art. 3 della legge n. 205 del 2000;
Considerato che sussistono i presupposti per definire il secondo grado del giudizio, al termine della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza incidentale, formulata dall’appellante;
Uditi l’avvocato Ilaria Romagnoli per l’appellante e l’avvocato Flavio Dalbosco per il Comune di Cimone;


Considerato in fatto e in diritto quanto segue:


1. Col ricorso di primo grado, l’odierno appellante ha impugnato le ordinanze nn. 4 e 5 del 3 maggio 2006, con cui il Comune di Cimone gli ha ordinato la sospensione dei lavori riguardanti un terreno di sua proprietà, nonché la demolizione del manufatto nel frattempo realizzato, con la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.


Il Tribunale Regionale per la giustizia amministrativa per la Provincia di Trento, con la sentenza gravata, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese degli giudizio.


2. Col gravame in esame, l’interessato ha impugnato la sentenza del Tribunale Regionale ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.


In punto di fatto, egli ha dedotto che sul suo terreno preesisteva una manufatto destinato a ricovero attrezzi (avente la cubatura di 32,16 mc), ampliato a seguito del rilascio della concessione edilizia n. 40 del 22 agosto 2003, e sul quale è stata realizzata una sopraelevazione a seguito del rilascio della concessione n. 34 del 13 luglio 2004, emessa ai sensi dell’art. 67 delle n.t.a. del piano regolatore generale.


A seguito del crollo delle pareti dell’originario edificio, ricostruite nella stessa posizione e con le medesime dimensioni, in data 3 maggio 2006 egli ha proposto una istanza di sanatoria.


Con gli atti emessi il 3 maggio 2006, il Comune ha constatato come nel corso dei lavori sia stato completamente demolito l’originario manufatto, in difformità dai rilasciati titoli edilizi che ne prevedeva l’ampliamento, con la realizzazione di una nuova parete in laterizio intonacato e di altre variazioni essenziali.


Ciò premesso, l’appellante ha riproposto le censure già formulate in primo grado avverso tali atti, deducendo che:
- ai sensi dell’art. 67 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, nella ‘zona agricola secondaria’ - in cui rientra l’area in questione - è consentito l’ampliamento dell’edificio nella misura massima di 200 mc;
- tale incremento di volumetria può essere realizzato anche quando si verifica la demolizione e la successiva ristrutturazione dell’edificio;
- contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza gravata, gli atti impugnati in primo grado sarebbero viziati, perché erroneamente avrebbero ritenuto non realizzabile l’ampliamento dell’originario edificio.


3. Così sintetizzate le articolare censure dell’appellante, ritiene la Sezione che esse siano infondate e vadano respinte.


Come emerge dalla documentazione acquisita, anche fotografica, l’originario manufatto dell’appellante consisteva in una baracca di lamiera di mc 32,16, di per sé non definibile come manufatto destinato ad abitazione.


Tale manufatto, a seguito del crollo delle sue pareti, non può essere più considerato quale “edificio esistente”, ai fini dell’applicazione dell’invocato art. 67 delle norme tecniche di attuazione.


Questo, infatti, ha consentito l’ampliamento di un originario “edificio esistente”, che in quanto tale continui a esistere nella sua materiale consistenza, ma non consente la realizzazione di edifici ex novo e divenuti inesistenti.


Sotto tale aspetto, non rilevano in contrario le deduzioni dell’appellante sul significato del concetto di ristrutturazione edilizia, disciplinato dall’art. 3 del testo unico sull’edilizia, approvato col d.P.R. n. 380 del 2001.


Infatti, la ristrutturazione edilizia comunque si caratterizza per la riedificazione che comporti “la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra il vecchio e il nuovo manufatto”, ciò che per definizione va escluso quando si discuta di un ampliamento di cubatura dell’edificio, ai sensi dell’art. 67 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Cimone.


Risulta pertanto condivisibile l’argomentata osservazione del Comune appellato, per il quale il medesimo art. 67 non può consentire la realizzazione di una villetta in sostituzione della precedente baracca destinata al ricovero degli attrezzi: tale sostituzione comporterebbe la realizzazione di un nuovo edificio (e non di una ristrutturazione edilizia), con il venir meno dell’”edificio esistente”, ciò che è al di fuori dell’ambito di applicazione dell’invocata norma tecnica di attuazione.


4. Per le ragioni che precedono, gli atti impugnati in primo grado non risultano affetti dai vizi dedotti, sicché l’appello è infondato e va respinto.


Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello n. 9652 del 2007.


Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 5 febbraio 2008, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Gaetano Trotta Presidente
Luigi Maruotti Consigliere estensore
Pier Luigi Lodi Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Carlo Deodato Consigliere


L’ESTENSORE                                       IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti                                          Gaetano Trotta

IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci


 


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