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CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 05/02/2008), Decisione n. 1550
URBANISTICA E EDILIZIA - Ristrutturazione ed ampliamento - Nozione e
differenza - Manufatto che subisce il crollo delle pareti - Qualificazione
urbanistica - Fattispecie. Un manufatto che subisce il crollo delle sue
pareti, (nella specie, una baracca di lamiera di circa mc 32, - di per sé non
definibile come manufatto destinato ad abitazione), non può essere più
considerato un “edificio esistente”, e pertanto non consente la realizzazione di
edifici ex novo in base al principio della ristrutturazione edilizia, che
si caratterizza per la riedificazione che comporti “la piena conformità di
sagoma, volume e superficie tra il vecchio e il nuovo manufatto”, ciò che per
definizione va escluso quando si discuta di un ampliamento di cubatura
dell’edificio. Fattispecie: divieto di realizzazione di una villetta in
sostituzione della precedente baracca destinata al ricovero degli attrezzi.
Pres. Trotta - Est. Maruotti - Piffer (avv.ti Tasin e Romagnoli) c. Comune di
Cimone avv.ti Dalbosco e Reggio D’Aci), (conferma Tribunale Regionale per la
giustizia amministrativa per la Provincia di Trento, 27 giugno 2007, n. 123).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 05/02/2008), Decisione n. 1550
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1550/2008
Reg. Dec.
N. 9652 Reg. Ric.
Anno 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 9652 del 2007, proposto dal signor Giorgio
Piffer, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Tasin e Ilaria Romagnoli
ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Andronico n. 24, presso lo studio
dell’avvocato Ilaria Romagnoli;
contro
il Comune di Cimone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Flavio Dalbosco e Michela Reggio D’Aci, ed elettivamente
domiciliato in Roma, presso il secondo in Viale di Villa Grazioli, n. 13;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale per la giustizia amministrativa per la
Provincia di Trento, 27 giugno 2007, n. 123, e per l’accoglimento del ricorso di
primo grado n. 136 del 2006;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Vista la memoria depositata dal Comune di Cimone in data 24 gennaio 2008;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla camera di consiglio udienza
del 5 febbraio 2008;
Visto l’art. 21, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, come novellato con
l’art. 3 della legge n. 205 del 2000;
Considerato che sussistono i presupposti per definire il secondo grado del
giudizio, al termine della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza
incidentale, formulata dall’appellante;
Uditi l’avvocato Ilaria Romagnoli per l’appellante e l’avvocato Flavio Dalbosco
per il Comune di Cimone;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. Col ricorso di primo grado, l’odierno appellante ha impugnato le ordinanze nn.
4 e 5 del 3 maggio 2006, con cui il Comune di Cimone gli ha ordinato la
sospensione dei lavori riguardanti un terreno di sua proprietà, nonché la
demolizione del manufatto nel frattempo realizzato, con la rimessione in
pristino dello stato dei luoghi.
Il Tribunale Regionale per la giustizia amministrativa per la Provincia di
Trento, con la sentenza gravata, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le
parti le spese degli giudizio.
2. Col gravame in esame, l’interessato ha impugnato la sentenza del Tribunale
Regionale ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia
accolto.
In punto di fatto, egli ha dedotto che sul suo terreno preesisteva una manufatto
destinato a ricovero attrezzi (avente la cubatura di 32,16 mc), ampliato a
seguito del rilascio della concessione edilizia n. 40 del 22 agosto 2003, e sul
quale è stata realizzata una sopraelevazione a seguito del rilascio della
concessione n. 34 del 13 luglio 2004, emessa ai sensi dell’art. 67 delle n.t.a.
del piano regolatore generale.
A seguito del crollo delle pareti dell’originario edificio, ricostruite nella
stessa posizione e con le medesime dimensioni, in data 3 maggio 2006 egli ha
proposto una istanza di sanatoria.
Con gli atti emessi il 3 maggio 2006, il Comune ha constatato come nel corso dei
lavori sia stato completamente demolito l’originario manufatto, in difformità
dai rilasciati titoli edilizi che ne prevedeva l’ampliamento, con la
realizzazione di una nuova parete in laterizio intonacato e di altre variazioni
essenziali.
Ciò premesso, l’appellante ha riproposto le censure già formulate in primo grado
avverso tali atti, deducendo che:
- ai sensi dell’art. 67 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore
generale, nella ‘zona agricola secondaria’ - in cui rientra l’area in questione
- è consentito l’ampliamento dell’edificio nella misura massima di 200 mc;
- tale incremento di volumetria può essere realizzato anche quando si verifica
la demolizione e la successiva ristrutturazione dell’edificio;
- contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza gravata, gli atti impugnati in
primo grado sarebbero viziati, perché erroneamente avrebbero ritenuto non
realizzabile l’ampliamento dell’originario edificio.
3. Così sintetizzate le articolare censure dell’appellante, ritiene la Sezione
che esse siano infondate e vadano respinte.
Come emerge dalla documentazione acquisita, anche fotografica, l’originario
manufatto dell’appellante consisteva in una baracca di lamiera di mc 32,16, di
per sé non definibile come manufatto destinato ad abitazione.
Tale manufatto, a seguito del crollo delle sue pareti, non può essere più
considerato quale “edificio esistente”, ai fini dell’applicazione dell’invocato
art. 67 delle norme tecniche di attuazione.
Questo, infatti, ha consentito l’ampliamento di un originario “edificio
esistente”, che in quanto tale continui a esistere nella sua materiale
consistenza, ma non consente la realizzazione di edifici ex novo e divenuti
inesistenti.
Sotto tale aspetto, non rilevano in contrario le deduzioni dell’appellante sul
significato del concetto di ristrutturazione edilizia, disciplinato dall’art. 3
del testo unico sull’edilizia, approvato col d.P.R. n. 380 del 2001.
Infatti, la ristrutturazione edilizia comunque si caratterizza per la
riedificazione che comporti “la piena conformità di sagoma, volume e superficie
tra il vecchio e il nuovo manufatto”, ciò che per definizione va escluso quando
si discuta di un ampliamento di cubatura dell’edificio, ai sensi dell’art. 67
delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Cimone.
Risulta pertanto condivisibile l’argomentata osservazione del Comune appellato,
per il quale il medesimo art. 67 non può consentire la realizzazione di una
villetta in sostituzione della precedente baracca destinata al ricovero degli
attrezzi: tale sostituzione comporterebbe la realizzazione di un nuovo edificio
(e non di una ristrutturazione edilizia), con il venir meno dell’”edificio
esistente”, ciò che è al di fuori dell’ambito di applicazione dell’invocata
norma tecnica di attuazione.
4. Per le ragioni che precedono, gli atti impugnati in primo grado non risultano
affetti dai vizi dedotti, sicché l’appello è infondato e va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del
secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge
l’appello n. 9652 del 2007.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 5 febbraio
2008, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei
signori:
Gaetano Trotta Presidente
Luigi Maruotti Consigliere estensore
Pier Luigi Lodi Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Carlo Deodato Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti Gaetano Trotta
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
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