AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/01/2008 (C.C. 05/06/2007), Sentenza n. 161
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E VARIE - Giudizio relativo al
silenzio-rifiuto - Comportamento dell’amministrazione a carattere vincolato -
Giudice amministrativo pronuncia sul merito. Nel giudizio relativo al
silenzio-rifiuto, (anche precedentemente alle previsioni espresse in materia
contenute nell’art.2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come sostituito
dall’art.3, comma 6 bis del D.L. 14 marzo 2005 n. 35), allorquando il
comportamento dell’amministrazione abbia carattere vincolato, il giudice
amministrativo, per evitare un ingiustificato ritardo nella definizione della
posizione degli interessati, deve pronunciare sul merito del rapporto in
contestazione. Nella specie, l’amministrazione era comunque tenuta a negare la
concessione edilizia, in quanto mancava il necessario presupposto per il suo
rilascio: la sussistenza di un piano di lottizzazione, essendo allora pienamente
operante la revoca disposta dalla Giunta. Pres. Frascione - Est. Monticelli -
SA.SA. s.r.l. (avv. Marenghi) c. Comune di Battipaglia (n.c.) (conferma T.A.R.
Campania, sezione staccata di Salerno, sentenza n.81/1998). CONSIGLIO DI
STATO Sez. V, 23/01/2008 (C.C. 05/06/2007), Sentenza n. 161
URBANISTICA E EDILIZIA - Deliberazioni d'urgenza - Effetti - Art. 140 R.D. n.
148/1915. Ai sensi dell'art. 140, I, II e IV comma, del R.D. 4 febbraio
1915, n. 148 (ancora in vigore al momento dell'adozione della delibera di Giunta
che aveva disposto la revoca) "la Giunta prende sotto la sua responsabilità le
deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia
tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore
all'ultima adunanza consiliare…". Ne deriva che, la delibera assunta dalla
Giunta comunale produce efficacia dalla data della sua adozione sino a quando
non ne sia negata la ratifica da parte del Consiglio. Trattandosi di atto
efficace, la Giunta può adottare provvedimento di revoca di detta delibera solo
previo confronto e ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati
coinvolti nell'azione amministrativa, anche in relazione al loro grado di
consolidamento. (Cons. Stato, sez. IV, 16/03/1999 n.288). Pres. Frascione - Est.
Monticelli - SA.SA. s.r.l. (avv. Marenghi) c. Comune di Battipaglia (n.c.)
(conferma T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, sentenza n.81/1998).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/01/2008 (C.C. 05/06/2007), Sentenza n. 161
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 161/08 REG.DEC.
N. 8586 REG:RIC.
ANNO 1998
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8586/1998, proposto dalla SA.SA. s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal prof.
avv. Enzo Maria Marenghi con domicilio eletto in Roma, piazza di Pietra n.63;
contro
il Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi
in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 81 in data 5 febbraio 1998 del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi integrativi e le memorie prodotti dall’appellante a sostegno
delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Caro Lucrezio Monticelli;
Udito alla pubblica udienza del 5 giugno 2007 l’avv. A. Costantini per delega di
E.M. Marenghi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n.81/1998 il Tar Campania –Salerno ha respinto il ricorso
proposto dalla SA.SA. s.r.l. avverso il silenzio-rifiuto formatosi, ai sensi
dell'art. 25 del T.U. 10/1/57 n. 3, sulla diffida stragiudiziale presentata
dalla medesima al Comune di Battipaglia per il rilascio di una concessione
edilizia per la costruzione di fabbricati per civili abitazioni.
La decisione si è basata sulla circostanza che, essendo la pretesa della società
fondata sulla sussistenza di un piano di lottizzazione che avrebbe vincolato il
comune al rilascio della concessione edilizia, era invece risultato che con
deliberazione di Giunta Municipale di Battipaglia n. 235 del 30/1/90 si era
proceduto alla revoca sia della deliberazione n. 1 del 4/4/89, con la quale il
commissario, all'uopo nominato, aveva approvato il piano di lottizzazione
presentato, sia della conseguente convenzione urbanistica stipulata tra parti.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello ( ric.n. 8586/198 ) la
SA.SA.s.r.l., asserendo che non si sarebbe tenuto conto che la delibera di
revoca della Giunta non si sarebbe potuta ritenere più efficace non essendo
intervenuta la ratifica della revoca stessa da parte del Consiglio comunale ,
unico organo competente in materia.
Con atto contenente motivi integrativi l’appellante assume poi che , anche a
voler ritenere che la sentenza abbia ritenuto che l’amministrazione si sia
pronunciata implicitamente sull’istanza mediante la revoca della convenzione di
lottizzazione, l’operato della medesima sarebbe comunque censurabile in quanto
vi sarebbe stato in ogni caso l’obbligo di provvedere sulla specifica istanza di
concessione edilizia, tanto più se si considera che la revoca aveva ormai
perduto ogni efficacia.
3. L’appello è infondato.
Va innanzi tutto rilevato che , anche precedentemente alla espresse previsioni
in materia contenute nell’art.2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come
sostituito dall’art.3, comma 6 bis del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 , nel giudizio
relativo al silenzio –rifiuto, allorquando il comportamento dell’amministrazione
avesse avuto carattere vincolato, il giudice amministrativo, per evitare un
ingiustificato ritardo nella definizione della posizione degli interessati, si
sarebbe dovuto pronunciare sul merito del rapporto in contestazione.
Orbene nella fattispecie l’amministrazione era comunque tenuta a negare la
concessione edilizia, in quanto mancava il necessario presupposto per il suo
rilascio: la sussistenza di un piano di lottizzazione, essendo allora pienamente
operante la revoca disposta dalla Giunta.
Va al riguardo evidenziato che ai sensi dell'art. 140, I, II e IV comma, del
R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 ( ancora in vigore al momento dell'adozione della
delibera di Giunta che aveva disposto la revoca) "la Giunta prende sotto la sua
responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio,
quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a
causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare" (I comma).
"Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella sua prima
adunanza, al fine di ottenerne la ratifica" (II comma).
"Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo compiuti fino al
momento della negata ratifica" (IV comma).
Dal tenore della norma, ed in particolare del suo IV ed ultimo comma, risulta
che la delibera di Giunta in esame era da considerarsi efficace fino a quando
non ne fosse stata negata la ratifica da parte del Consiglio, con deliberazione
che la avrebbe bensì caducata, ma comunque solo con effetto ex nunc( in tal
senso: Cons. Stato, sez. IV 16 marzo 1999 n.288).
4. L’appello deve dunque essere respinto.
Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per
disporre l’integrale compensazione tra le parti del grado di giudizio.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello in epigrafe.
Spese del grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta,
nella camera di consiglio del 5 giugno 2007 con l’intervento dei Signori:
Emidio Frascione - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Caro Lucrezio Monticelli, est. - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere .
Aniello Cerreto - Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Caro Lucrezio Monticelli
f.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 23 gennaio 2008
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci con altre
massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE -
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006