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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/01/2008 (C.C. 05/06/2007), Sentenza n. 161



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E VARIE - Giudizio relativo al silenzio-rifiuto - Comportamento dell’amministrazione a carattere vincolato - Giudice amministrativo pronuncia sul merito. Nel giudizio relativo al silenzio-rifiuto, (anche precedentemente alle previsioni espresse in materia contenute nell’art.2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come sostituito dall’art.3, comma 6 bis del D.L. 14 marzo 2005 n. 35), allorquando il comportamento dell’amministrazione abbia carattere vincolato, il giudice amministrativo, per evitare un ingiustificato ritardo nella definizione della posizione degli interessati, deve pronunciare sul merito del rapporto in contestazione. Nella specie, l’amministrazione era comunque tenuta a negare la concessione edilizia, in quanto mancava il necessario presupposto per il suo rilascio: la sussistenza di un piano di lottizzazione, essendo allora pienamente operante la revoca disposta dalla Giunta. Pres. Frascione - Est. Monticelli - SA.SA. s.r.l. (avv. Marenghi) c. Comune di Battipaglia (n.c.) (conferma T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, sentenza n.81/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/01/2008 (C.C. 05/06/2007), Sentenza n. 161

URBANISTICA E EDILIZIA - Deliberazioni d'urgenza - Effetti - Art. 140 R.D. n. 148/1915. Ai sensi dell'art. 140, I, II e IV comma, del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (ancora in vigore al momento dell'adozione della delibera di Giunta che aveva disposto la revoca) "la Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare…". Ne deriva che, la delibera assunta dalla Giunta comunale produce efficacia dalla data della sua adozione sino a quando non ne sia negata la ratifica da parte del Consiglio. Trattandosi di atto efficace, la Giunta può adottare provvedimento di revoca di detta delibera solo previo confronto e ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti nell'azione amministrativa, anche in relazione al loro grado di consolidamento. (Cons. Stato, sez. IV, 16/03/1999 n.288). Pres. Frascione - Est. Monticelli - SA.SA. s.r.l. (avv. Marenghi) c. Comune di Battipaglia (n.c.) (conferma T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, sentenza n.81/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/01/2008 (C.C. 05/06/2007), Sentenza n. 161


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 161/08 REG.DEC.
N. 8586 REG:RIC.
ANNO 1998


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 8586/1998, proposto dalla SA.SA. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Enzo Maria Marenghi con domicilio eletto in Roma, piazza di Pietra n.63;
contro
il Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 81 in data 5 febbraio 1998 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi integrativi e le memorie prodotti dall’appellante a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Caro Lucrezio Monticelli;
Udito alla pubblica udienza del 5 giugno 2007 l’avv. A. Costantini per delega di E.M. Marenghi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO E DIRITTO


1. Con sentenza n.81/1998 il Tar Campania –Salerno ha respinto il ricorso proposto dalla SA.SA. s.r.l. avverso il silenzio-rifiuto formatosi, ai sensi dell'art. 25 del T.U. 10/1/57 n. 3, sulla diffida stragiudiziale presentata dalla medesima al Comune di Battipaglia per il rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di fabbricati per civili abitazioni.


La decisione si è basata sulla circostanza che, essendo la pretesa della società fondata sulla sussistenza di un piano di lottizzazione che avrebbe vincolato il comune al rilascio della concessione edilizia, era invece risultato che con deliberazione di Giunta Municipale di Battipaglia n. 235 del 30/1/90 si era proceduto alla revoca sia della deliberazione n. 1 del 4/4/89, con la quale il commissario, all'uopo nominato, aveva approvato il piano di lottizzazione presentato, sia della conseguente convenzione urbanistica stipulata tra parti.


2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello ( ric.n. 8586/198 ) la SA.SA.s.r.l., asserendo che non si sarebbe tenuto conto che la delibera di revoca della Giunta non si sarebbe potuta ritenere più efficace non essendo intervenuta la ratifica della revoca stessa da parte del Consiglio comunale , unico organo competente in materia.


Con atto contenente motivi integrativi l’appellante assume poi che , anche a voler ritenere che la sentenza abbia ritenuto che l’amministrazione si sia pronunciata implicitamente sull’istanza mediante la revoca della convenzione di lottizzazione, l’operato della medesima sarebbe comunque censurabile in quanto vi sarebbe stato in ogni caso l’obbligo di provvedere sulla specifica istanza di concessione edilizia, tanto più se si considera che la revoca aveva ormai perduto ogni efficacia.


3. L’appello è infondato.


Va innanzi tutto rilevato che , anche precedentemente alla espresse previsioni in materia contenute nell’art.2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come sostituito dall’art.3, comma 6 bis del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 , nel giudizio relativo al silenzio –rifiuto, allorquando il comportamento dell’amministrazione avesse avuto carattere vincolato, il giudice amministrativo, per evitare un ingiustificato ritardo nella definizione della posizione degli interessati, si sarebbe dovuto pronunciare sul merito del rapporto in contestazione.


Orbene nella fattispecie l’amministrazione era comunque tenuta a negare la concessione edilizia, in quanto mancava il necessario presupposto per il suo rilascio: la sussistenza di un piano di lottizzazione, essendo allora pienamente operante la revoca disposta dalla Giunta.


Va al riguardo evidenziato che ai sensi dell'art. 140, I, II e IV comma, del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 ( ancora in vigore al momento dell'adozione della delibera di Giunta che aveva disposto la revoca) "la Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare" (I comma).


"Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica" (II comma).


"Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo compiuti fino al momento della negata ratifica" (IV comma).


Dal tenore della norma, ed in particolare del suo IV ed ultimo comma, risulta che la delibera di Giunta in esame era da considerarsi efficace fino a quando non ne fosse stata negata la ratifica da parte del Consiglio, con deliberazione che la avrebbe bensì caducata, ma comunque solo con effetto ex nunc( in tal senso: Cons. Stato, sez. IV 16 marzo 1999 n.288).


4. L’appello deve dunque essere respinto.


Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l’integrale compensazione tra le parti del grado di giudizio.


PQM


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.


Spese del grado di giudizio compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
nella camera di consiglio del 5 giugno 2007 con l’intervento dei Signori:
Emidio Frascione - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Caro Lucrezio Monticelli, est. - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere .
Aniello Cerreto - Consigliere


L'ESTENSORE                                           IL PRESIDENTE
Caro Lucrezio Monticelli                               f.to Emidio Frascione


IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 23 gennaio 2008
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi


 


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