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CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/01/2008 (C.c. 3/07/07), Sentenza n.164



APPALTI - PROCEDURA E VARIE - Proposizione del ricorso - Determinazione della data di notifica - Termine per l’impugnazione - Eccezione - Decorrenza. Anche in materia di appalti, per la determinazione della data di notifica del ricorso di primo grado, si deve tenere conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, per la quale la notifica si intende in ogni caso perfezionata nel momento della ricezione, con l’unica eccezione del termine per l’impugnazione, rispetto al quale rileva invece, onde evitare decadenze per cause non imputabile al notificante, la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o della sua spedizione in caso di notifica effettuata dal difensore (Consiglio di Stato VI, 27.6.2007 n. 3749 e 22.11.2006 n. 6835). Sicché, ai fini di stabilire la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio, l’interpretazione deve essere nel senso di consentire al resistente di usufruire di tutto il periodo a tal fine concesso dalla legge. Pres. Fera - Est. Monticelli - Comune di Cascina (PI) (avv. Bimbi) c. Mediana s.r.l. (n.c.) ed altri (accoglie il ricorso per regolamento di competenza ricorso n. 7300/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/01/2008 (C.c. 3/07/07), Sentenza n.164


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.164/08 REG.DEC.
N. 2264 REG:RIC.
ANNO 2007


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso per regolamento di competenza n. 2264/2007, proposto dal Comune di Cascina (PI), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Bimbi ed elettivamente domiciliato in Roma, via Panama 77 presso e nello studio dell'Avv. Gianluca Barneschi;
Contro
la società Mediana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituitasi;
e nei confronti
dell’Impresa Lavori Geom. Andrea Barale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituitasi;
per la dichiarazione
del difetto di competenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sul ricorso n. 7300/20063284/98 proposto dalla Mediana s.r.l.;
visto il ricorso per regolamento di competenza, con i relativi allegati;
vista l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Napoli, sez. VIII 26 febbraio 2007 n. 127;
visti tutti gli atti del giudizio, anche di primo grado;
relatore alla camera di consiglio del 3 luglio 2007 il consigliere Caro Lucrezio Monticelli, e udito, altresì l’avv. Bimbi;
ritenuto e considerato quanto segue.


FATTO E DIRITTO


Con ricorso proposto dinanzi al Tar Campania- Napoli la società Mediana s.r.l. ha impugnato gli atti relativi ad una gara di appalto indetta dal Comune di Cascina (provincia di Pisa) per il "rifacimento della pavimentazione del Corso Matteotti".


Il Comune di Cascina ha proposto ricorso per regolamento di competenza, indicando quale competente a decidere sul ricorso il Tar per la Toscana.


Il Tar Campania – Napoli, sez.VIII, nel rilevare che la domanda di regolamento di competenza non appariva manifestamente inammissibile o infondata, disponeva, con ordinanza 26 febbraio 2007 n.127, la trasmissione del ricorso al Consiglio di Stato per la decisione sullo stesso.


La Mediana s.r.l. ha eccepito dinanzi al Tar la tardività del ricorso.


La predetta società ha in primo luogo evidenziato che nella fattispecie ( trattandosi di controversia in tema di appalti) tutti i termini processuali devono considerarsi ridotti della metà ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1043/1971 , ivi compresi il termine di trenta giorni dall’ultima notifica per il deposito del ricorso (art.21), il termine di venti giorni (successivi a quello stabilito per il deposito del ricorso) per la costituzione in giudizio (art.22) ed il termine di venti giorni dalla costituzione in giudizio per la proposizione del regolamento di competenza ( art. 31 ).


Ciò posto, nel caso di specie il dies a quo per la rituale costituzione in giudizio del Comune di Cascina si sarebbe dovuto individuare nel 29.11.2006( termine di scadenza per il deposito del ricorso introduttivo) sicchè tale costituzione sarebbe dovuta avvenire entro il 9.12.200 ( dieci giorni dopo ) ed il termine, pure esso dimezzato, per la proposizione del regolamento di competenza avrebbe dovuto essere il 19.12.2006.


Il ricorso per regolamento di competenza è stato invece notificato il 22.12.2006.


Il Comune di Cascina , sempre davanti al Tar, ha replicato che la notifica del ricorso introduttivo, avvenuta per posta , si era perfezionata nei suoi confronti il 20.11.2006 e che quindi il termine per il deposito scadeva il 5.12.2006, con conseguente possibilità di costituirsi in giudizio entro il 15.12.2006 e di proporre il regolamento di competenza entro il 25.12.206.


La tesi del Comune deve essere condivisa, perché , ai fini di stabilire la decorrenza del termine per per la costituzione in giudizio, l’interpretazione deve essere nel senso di consentire al resistente di usufruire di tutto il periodo a tal fine concesso dalla legge.


Qualora si seguisse invece il criterio di prendere come punto di riferimento il giorno della consegna all’ufficiale giudiziario, o della spedizione in caso di notifica da parte del difensore ai sensi della legge n.53/1994, il termine a disposizione del resistente sarebbe inevitabilmente ridotto.


In tal senso è del resto la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le altre: VI, 27.6.2007 n. 3749 e 22.11.2006 n.6835 ), la quale ha chiarito che per la determinazione della data di notifica del ricorso di primo grado, si deve tenere conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, per la quale la notifica si intende in ogni caso perfezionata nel momento della ricezione, con l’unica eccezione del termine per l’impugnazione, rispetto al quale rileva invece, onde evitare decadenze per cause non imputabile al notificante, la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o della sua spedizione in caso di notifica effettuata dal difensore.


Pertanto nella fattispecie deve ritenersi tempestivo il ricorso per regolamento di competenza.


Nel merito tale ricorso è fondato.


Sono stati infatti impugnati dinanzi al Tar Campania atti emanati dal Comune di Cascina ( provincia di Pisa), mentre , secondo quanto disposto dall’art.2 della legge n.1034/1971, la competenza sui ricorsi avverso gli atti degli enti territoriali è del Tribunale Amministrativo Regionale (nella fattispecie il Tar per la Toscana ) nella cui circoscrizione si trova l’ente territoriale emanante.


Va pertanto dichiarata la competenza del Tar per la Toscana a decidere sul ricorso n. 7300/2006 proposto dalla Mediana s.r.l dinanzi al Tar Campania.


Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, accoglie il ricorso per regolamento di competenza e dichiara che competente a decidere sul ricorso n. 7300/2006, proposto dalla Mediana s.r.l. dinanzi al TAR per la Campania, è il TAR per la Toscana.


Condanna la Mediana s.r.l. al pagamento , in favore del Comune di Cascina,delle spese della fase del giudizio, che liquida in complessivi euro 1000 (mille ).


Così deciso in Roma il 3 luglio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Aldo Fera Presidente f.f.
Marco Lipari Consigliere .
Caro Lucrezio Monticelli Consigliere Est.
Marzio Branca Consigliere
Giancarlo Giambartolomei Consigliere


L'ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE
f.to Caro Lucrezio Monticelli                                                f.to Aldo fera


IL SEGRETARIO
f.to Cinzia Giglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 23 gennaio 2008
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi


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