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CONSIGLIO DI STATO
Sez. V, 23/01/2008 (C.c. 3/07/07), Sentenza n.164
APPALTI - PROCEDURA E VARIE - Proposizione del ricorso - Determinazione della
data di notifica - Termine per l’impugnazione - Eccezione - Decorrenza.
Anche in materia di appalti, per la determinazione della data di notifica del
ricorso di primo grado, si deve tenere conto dei principi affermati dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, per la quale la notifica si
intende in ogni caso perfezionata nel momento della ricezione, con l’unica
eccezione del termine per l’impugnazione, rispetto al quale rileva invece, onde
evitare decadenze per cause non imputabile al notificante, la data di consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario o della sua spedizione in caso di notifica
effettuata dal difensore (Consiglio di Stato VI, 27.6.2007 n. 3749 e 22.11.2006
n. 6835). Sicché, ai fini di stabilire la decorrenza del termine per la
costituzione in giudizio, l’interpretazione deve essere nel senso di consentire
al resistente di usufruire di tutto il periodo a tal fine concesso dalla legge.
Pres. Fera - Est. Monticelli - Comune di Cascina (PI) (avv. Bimbi) c. Mediana
s.r.l. (n.c.) ed altri (accoglie il ricorso per regolamento di competenza
ricorso n. 7300/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/01/2008 (C.c. 3/07/07),
Sentenza n.164
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.164/08 REG.DEC.
N. 2264 REG:RIC.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso per regolamento di competenza n. 2264/2007, proposto dal
Comune di Cascina (PI), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Luigi Bimbi ed elettivamente domiciliato in Roma, via Panama 77
presso e nello studio dell'Avv. Gianluca Barneschi;
Contro
la società Mediana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non
costituitasi;
e nei confronti
dell’Impresa Lavori Geom. Andrea Barale, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, non costituitasi;
per la dichiarazione
del difetto di competenza del Tribunale amministrativo regionale per la
Campania, sul ricorso n. 7300/20063284/98 proposto dalla Mediana s.r.l.;
visto il ricorso per regolamento di competenza, con i relativi allegati;
vista l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania –
Napoli, sez. VIII 26 febbraio 2007 n. 127;
visti tutti gli atti del giudizio, anche di primo grado;
relatore alla camera di consiglio del 3 luglio 2007 il consigliere Caro Lucrezio
Monticelli, e udito, altresì l’avv. Bimbi;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tar Campania- Napoli la società Mediana s.r.l.
ha impugnato gli atti relativi ad una gara di appalto indetta dal Comune di
Cascina (provincia di Pisa) per il "rifacimento della pavimentazione del Corso
Matteotti".
Il Comune di Cascina ha proposto ricorso per regolamento di competenza,
indicando quale competente a decidere sul ricorso il Tar per la Toscana.
Il Tar Campania – Napoli, sez.VIII, nel rilevare che la domanda di regolamento
di competenza non appariva manifestamente inammissibile o infondata, disponeva,
con ordinanza 26 febbraio 2007 n.127, la trasmissione del ricorso al Consiglio
di Stato per la decisione sullo stesso.
La Mediana s.r.l. ha eccepito dinanzi al Tar la tardività del ricorso.
La predetta società ha in primo luogo evidenziato che nella fattispecie (
trattandosi di controversia in tema di appalti) tutti i termini processuali
devono considerarsi ridotti della metà ai sensi dell’art. 23 bis della legge n.
1043/1971 , ivi compresi il termine di trenta giorni dall’ultima notifica per il
deposito del ricorso (art.21), il termine di venti giorni (successivi a quello
stabilito per il deposito del ricorso) per la costituzione in giudizio (art.22)
ed il termine di venti giorni dalla costituzione in giudizio per la proposizione
del regolamento di competenza ( art. 31 ).
Ciò posto, nel caso di specie il dies a quo per la rituale costituzione in
giudizio del Comune di Cascina si sarebbe dovuto individuare nel 29.11.2006(
termine di scadenza per il deposito del ricorso introduttivo) sicchè tale
costituzione sarebbe dovuta avvenire entro il 9.12.200 ( dieci giorni dopo ) ed
il termine, pure esso dimezzato, per la proposizione del regolamento di
competenza avrebbe dovuto essere il 19.12.2006.
Il ricorso per regolamento di competenza è stato invece notificato il
22.12.2006.
Il Comune di Cascina , sempre davanti al Tar, ha replicato che la notifica del
ricorso introduttivo, avvenuta per posta , si era perfezionata nei suoi
confronti il 20.11.2006 e che quindi il termine per il deposito scadeva il
5.12.2006, con conseguente possibilità di costituirsi in giudizio entro il
15.12.2006 e di proporre il regolamento di competenza entro il 25.12.206.
La tesi del Comune deve essere condivisa, perché , ai fini di stabilire la
decorrenza del termine per per la costituzione in giudizio, l’interpretazione
deve essere nel senso di consentire al resistente di usufruire di tutto il
periodo a tal fine concesso dalla legge.
Qualora si seguisse invece il criterio di prendere come punto di riferimento il
giorno della consegna all’ufficiale giudiziario, o della spedizione in caso di
notifica da parte del difensore ai sensi della legge n.53/1994, il termine a
disposizione del resistente sarebbe inevitabilmente ridotto.
In tal senso è del resto la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra
le altre: VI, 27.6.2007 n. 3749 e 22.11.2006 n.6835 ), la quale ha chiarito che
per la determinazione della data di notifica del ricorso di primo grado, si deve
tenere conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza
n. 477 del 2002, per la quale la notifica si intende in ogni caso perfezionata
nel momento della ricezione, con l’unica eccezione del termine per
l’impugnazione, rispetto al quale rileva invece, onde evitare decadenze per
cause non imputabile al notificante, la data di consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario o della sua spedizione in caso di notifica effettuata dal difensore.
Pertanto nella fattispecie deve ritenersi tempestivo il ricorso per regolamento
di competenza.
Nel merito tale ricorso è fondato.
Sono stati infatti impugnati dinanzi al Tar Campania atti emanati dal Comune di
Cascina ( provincia di Pisa), mentre , secondo quanto disposto dall’art.2 della
legge n.1034/1971, la competenza sui ricorsi avverso gli atti degli enti
territoriali è del Tribunale Amministrativo Regionale (nella fattispecie il Tar
per la Toscana ) nella cui circoscrizione si trova l’ente territoriale emanante.
Va pertanto dichiarata la competenza del Tar per la Toscana a decidere sul
ricorso n. 7300/2006 proposto dalla Mediana s.r.l dinanzi al Tar Campania.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, accoglie il
ricorso per regolamento di competenza e dichiara che competente a decidere sul
ricorso n. 7300/2006, proposto dalla Mediana s.r.l. dinanzi al TAR per la
Campania, è il TAR per la Toscana.
Condanna la Mediana s.r.l. al pagamento , in favore del Comune di Cascina,delle
spese della fase del giudizio, che liquida in complessivi euro 1000 (mille ).
Così deciso in Roma il 3 luglio 2007 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, sezione quinta, in camera di consiglio, con l’intervento dei
signori:
Aldo Fera Presidente f.f.
Marco Lipari Consigliere .
Caro Lucrezio Monticelli Consigliere Est.
Marzio Branca Consigliere
Giancarlo Giambartolomei Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Caro Lucrezio Monticelli
f.to Aldo fera
IL SEGRETARIO
f.to Cinzia Giglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 23 gennaio 2008
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
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